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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 10/04/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Barbara del Bono Presidente
Dott.ssa. Francesca Coccoli Consigliere
Dott.ssa Mariangela Fuina Consigliere est. e rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N. 991 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da:
in persona del legale rappresentante Ing. Controparte_1 [...]
, con sede in Pescara alla Via Salvador Allende n. 20, C.F. e P.I. CP_2
) rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Evo Talone PEC P.IVA_1
– fax 085/44068568) del Foro di Chieti, Email_1 ed elettivamente domiciliatia presso il domicilio digitale di quest'ultimo sopra indicato;
-Appellante-
Contro
(c.f. in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante p.t., Dott. (c.f. ), con sede Controparte_4 CodiceFiscale_1 in L'Aquila ed ivi elettivamente domiciliato, alla Via Arco dei Veneziani n.27 presso lo studio dell'Avv. Lanfranco Massimi, che lo rappresenta e difende come in atti, il quale chiede inviarsi le comunicazioni e notificazioni di rito alla pec o al fax n.0862-480519; Email_2
-Appellato e terzo chiamato-
E
Comune Dell'Aquila in persona del Sindaco, rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Domenico de Nardis, presso il quale elett.te domicilia in L'Aquila, via
Avezzano n. 11, indirizzo P.E.C.: Email_3
telefax 0862645484);
-Altri Appellati-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 560/2023 emessa dal Tribunale di
L'Aquila e pubblicata in data 23.08.2023.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento dei motivi di appello formulati con il presente atto ed in riforma della impugnata sentenza, così provvedere:
NEL MERITO riformare, la sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 560/2023 pubblicata in data 23/08/2023, notificata in data 30/08/2023 (R.G. 489/2018) e, conseguentemente, in accoglimento del presente appello, previo accertamento del diritto del a beneficiare del contributo nella misura Controparte_3
intera (pari ad euro 7.873.982,34) accordata nel provvedimento definitivo di ammissione del 29/05/2013, emesso dal
[...]
a seguito dei Controparte_5
nulla-osta rilasciati dalla Controparte_6
del 01/02/2013 prot. 1634 e del 26/02/2013 prot. 2941, accertare e
[...] dichiarare l'illegittimità del provvedimento prot. n. 0126987 del 20/12/2017 emesso in data 20/12/2017 dal Servizio Liquidazione Contributi per la Ricostruzione Privata, ricevuto il successivo 22/12/2017 per i motivi sopra esposti;
per l'effetto, condannare il in persona del Sindaco e legale Controparte_5
rappresentante pro – tempore, con sede legale in L'Aquila, alla San Bernardino –
Palazzo Fiboni al pagamento in favore del , della Controparte_3
somma pari ad euro 229.232,91 (quale differenza tra il contributo inizialmente accordato di euro 7.873.982,34 e quello erogato nel Sal finale di euro 7.644.749,44), come in atti meglio individuata, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre gli interessi maturati in misura di legge, con espressa riserva di intraprendere ogni ulteriore opportuna azione a tutela dei diritti del , della CP_3
Direzione Lavori e dell'Impresa esecutrice;
o, comunque, in via subordinata ad indennizzare le opere realizzate nella somma pari ad euro 6.431.496,93, per i motivi sopra indicati, con condanna del CP_5 al pagamento del residuo contributo e con rigetto di tutte le domande
[...] formulate dal e dal in via Controparte_5 Controparte_3
riconvenzionale.
Con vittoria delle spese di lite e competenze professionali del doppio grado di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate da parte attrice con le memorie ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. del 31.10.2019 e per la revoca dell'ordinanza dell'8.03.2020 che non ne ha disposto l'ammissione. A tale riguardo si ripropongono le istanze istruttorie già formulate in senso alle memorie ex art. 183, co. 6 n. 2 c.p.c. del 31.10.2019.
In aggiunta si chiede, in revoca dell'ordinanza del 29/06/2021, disporre il rinnovo della C.T.U. per le rilevanti violazioni di carattere sostanziale/processuale, che inficiano la validità stessa dell'elaborato.
Per l'appellato Controparte_3
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis e previa ogni necessaria declaratoria:
1) preliminarmente dichiarare la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. disponendo, per l'effetto, come da relativa norma;
2) nel merito, rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa nonché nei pregressi e redigendi atti difensivi;
3) in ulteriore subordine, nel merito, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere parzialmente accolto l'appello dell'impresa, rigettare lo stesso con riferimento alla parte della sentenza che accoglie la domanda riconvenzionale proposta dall'odierno comparente, che si chiede di confermare.
Per l'appellato Comune Dell'Aquila:
L'Amministrazione comunale conclude per il rigetto dell'impugnazione, con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali ed oneri contributivi previdenziali 22,80% sostitutivi di IVA 22% e CPA 2%.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 560/2023 pubblicata in data 23.08.2023 il Tribunale di L'Aquila, pronunciandosi sulla domanda proposta in via surrogatoria da Controparte_1
e volta all'accertamento e alla dichiarazione del
[...] Controparte_7
diritto del a beneficiare del contributo post sisma nella Controparte_3 misura intera (pari ad € 7.873.982,34), con conseguente declaratoria di illegittimità del provvedimento emesso in data 20.12.2017 dal Servizio Liquidazione Contributi per e condanna del Comune dell'Aquila al pagamento in Controparte_5
favore del della somma pari ad euro 229.232,91 (quale differenza tra il CP_3 contributo inizialmente accordato di € 7.873.982,34 e quello erogato nel Sal finale di
€ 7.644.749,44), ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, o, comunque, in via subordinata ad indennizzare le opere realizzate nella somma pari ad
€ 6.431.496,93, rigettava la domanda, accertava l'insussistenza del diritto del ad ottenere la liquidazione del contributo nella misura di € 7.873.982,34, CP_3
inizialmente riconosciuta e, in accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dal , accertava che nulla era dovuto alla CP_3 Controparte_1
per le prestazioni tecniche rese in suo favore oltre a quanto definitivamente riconosciuto dal condannando gli attori al pagamento delle Controparte_5
spese di giudizio a favore di parti convenute e della CTU. 1.1 A sostegno della domanda, parti attoree e Controparte_1 [...]
rappresentavano di aver svolto, rispettivamente, i ruoli di Controparte_7
progettista ed esecutrice dei lavori di riparazione post-sisma del Controparte_3
aggregato edilizio sito in L'Aquila al Corso Federico II, precisando che,
[...] all'esito della complessa procedura, il L'Aquila aveva decurtato il CP_5 beneficio inizialmente concesso al nella misura di € 7.873.982,34 di CP_3 complessivi € 229.232,91, di cui € 115.994,40 a titolo di detrazione sui lavori, €
105.251,09 a titolo di detrazioni sulle competenze tecniche, ed € 7.987,42 a titolo di detrazioni su spese per indagini geologiche e strutturali. Assumendo di essere gli effettivi beneficiari delle somme oggetto di decurtazione ed in considerazione dell'inerzia del , agivano in surrogatoria ex art. 2900 c.c., al fine di CP_3
accertare il diritto del beneficiario alla liquidazione del contributo pubblico nella misura complessiva di € 7.873.982,34, già accordata nel provvedimento definitivo di ammissione del 29.05.2013, previo accertamento della illegittimità del provvedimento del 20.12.2017 emesso dal Servizio Liquidazione Contributi per la
Ricostruzione Privata del Comune di L'Aquila.
In particolare, eccepivano l'illegittimità del provvedimento impugnato per carenza di motivazione;
l'erronea decurtazione per lavori asseritamente non eseguiti, nonché
l'errato calcolo della detrazione, effettuato sulle somme riconosciute dal in CP_5 luogo di quelle effettivamente sostenute dall'impresa per l'esecuzione dei lavori;
l'illegittimità della decurtazione relativa alle spese tecniche, attesa l'insussistenza dell'obbligo di vidimazione delle fatture da parte dei professionisti;
l'illegittimità della decurtazione delle spese relative alle indagini geologiche, in quanto afferenti anche al sub-aggregato adiacente.
1.2 Si costituiva in giudizio il eccependo, in punto di Controparte_5 legittimazione, la carenza dei requisiti per l'azione surrogatoria e deducendo, nel merito, che i rapporti erano intercorsi esclusivamente tra il soggetto richiedente il contributo ed esso mentre le figure professionali dei tecnici che avevano CP_5 seguito la progettazione, al pari dell'impresa esecutrice dei lavori, erano estranei al rapporto, in quanto meri interlocutori contrattuali del Condominio committente. 1.3 Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio il Controparte_3
avanzando domanda di accertamento sulla legittimità del provvedimento
[...]
di decurtazione del contributo e sul conseguente diritto ad ottenere il beneficio nella misura inizialmente riconosciuta con il provvedimento del 29.05.2013, mentre in ordine ai compensi richiesti dalla , eccepiva in primo luogo la continenza CP_1
rispetto ad altra controversia successivamente instaurata dalla attrice dinanzi al
Tribunale di Pescara e spiegava comunque domanda riconvenzionale di accertamento negativo con riferimento agli ulteriori compensi richiesti rispetto a quelli espressamente riconosciuti dal anche in considerazione dell'assenza di un CP_5
accordo scritto tra le parti.
1.4 Rigettata la richiesta di prova testimoniale formulata da parte attorea e disposta
CTU contabile, la causa veniva trattenuta a decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1.5 A fondamento della decisione il primo giudice, in via preliminare, revocava la dichiarazione di contumacia del effettuata all'udienza del Controparte_5
09.07.2018, in considerazione della tardiva costituzione avvenuta in data 11.01.2019.
Nel merito, dopo aver osservato che non sussisteva alcuna decadenza del CP_5
convenuto dal potere di contestare la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione surrogatoria, in quanto la titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, valutabile anche d'ufficio, rigettava l'azione surrogatoria avanzata dagli attori nei confronti del per carenza di legittimazione, CP_5 evidenziando l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione surrogatoria in quanto gli attori, surrogandosi al supposto debitore nella titolarità di un'azione giudiziale di tipo patrimoniale, agivano a tutela di un credito da accertare giudizialmente, rispetto al quale è configurabile unicamente una mera aspettativa di fatto (e non di diritto) che, risolvendosi nella speranza dell'accoglimento dell'azione proposta, non consente di ritenere sussistente ab origine la qualità di creditore necessaria per agire in surrogatoria. In ogni caso, quanto alla domanda del di accertamento della legittimità del CP_3
provvedimento di decurtazione del contributo ed il conseguente diritto ad ottenere il beneficio nella misura inizialmente riconosciuta con il provvedimento del
29.05.2013, condivideva l'espletata CTU contabile in ordine alla rilevata legittimità delle decurtazioni eseguite sulla voce relativa ai lavori effettuati dalla e CP_7 all'insussistenza di ulteriori somme dovute al , evidenziando che rispetto a CP_3
tali conclusioni nulla aveva eccepito il (unico soggetto giuridico CP_3
legittimato alla contestazione delle risultanze della perizia) e le critiche alla CTU avanzate dalle parti attrici apparivano infondate sia con riferimento ai lavori che alle spese tecniche.
Da ultimo, accoglieva la domanda riconvenzionale di accertamento negativo delle spese per competenze tecniche, spiegata dal nei confronti della CP_3 [...]
dichiarando che nulla era dovuto a quest'ultima oltre a quanto Controparte_1 definitivamente riconosciuto dal Comune dell'Aquila. In particolare, dopo aver rilevato l'insussistenza del rapporto di litispendenza-continenza in ordine alla circostanza per cui il Tribunale di Pescara era stato investito della medesima questione pronunciandosi con sentenza n. 1476 del 03.11.2022, osservava che la stessa aveva confermato che l'incarico per la progettazione le era stato CP_1
conferito dal in sede di costituzione e, per effetto di tale circostanza, il CP_3
corrispettivo per le prestazioni rese doveva essere commisurato alla sola quota di contributo effettivamente riconosciuta dal per cui, non essendo il rapporto CP_5
giuridico tra il e la stato regolato da un espresso contratto scritto CP_3 CP_1 di prestazione d'opera professionale, ne derivava che alcuna somma ulteriore poteva esserle riconosciuta, in perfetta sintonia con la ratio dell'art. 67quater, comma VIII
D.L. n. 83/2012, convertito in l.n. n. 134/2012, laddove prevede che i contratti in questione debbano essere redatti per iscritto a pena di nullità.
2. Nel proprio atto di impugnazione ha contestato la Controparte_1
decisione chiedendone la riforma sulla base dei motivi di seguito sintetizzati:
2.1 Sulla ritenuta insussistenza dei presupposti per l'esperimento dell'azione surrogatoria. Con il primo motivo, l'appellante ha contestato la decisione di primo grado nella parte in cui ha negato la sussistenza del credito nei confronti della Controparte_8 al momento della proposizione dell'azione surrogatoria, deducendo che il
[...]
primo giudice ha confuso la posizione creditoria vantata da essa società nei confronti del per le prestazioni professionali e per l'esecuzione dei lavori appaltati, CP_3
quale risultante dalle parcelle allegate in atti regolarmente timbrate e vistate e, viceversa, il credito vantato dalla stesso nei confronti del CP_3 Parte_1
a titolo di contributi per la ricostruzione, oggetto del presente giudizio.
[...]
2.2 Sulla acritica adesione del giudice alle risultanze della ctu al fine di accertare le decurtazioni del contributo pubblico e negare il diritto del ad ottenere il CP_3
beneficio nella misura inizialmente riconosciuta con il provvedimento del
29/05/2013 della soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per l'Abruzzo – rinnovo della ctu.
Con il secondo motivo, ha censurato la decisione nella parte in cui il giudice di primo grado ha condiviso acriticamente le risultanze della CTU al fine di accertare la legittimità delle decurtazioni stabilite dal senza considerare la Controparte_5
corposa produzione documentale effettuata dalla parte attrice a sostegno del diritto alla contribuzione e senza vagliare minimamente l'eccezione formulata dagli attori relativa alla mancata contestazione sia da parte del sia del Controparte_5
delle allegazioni relative alla realizzazione delle opere e delle prestazioni CP_3 professionali di cui si richiede l'ammissione a contribuzione. In particolare, ha eccepito l'erroneità della decisione per aver ritenuto corretta la detrazione di €
105.449,45 per le lavorazioni oggetto di contestazione, pure a fronte del documentato svolgimento delle lavorazioni, deducendo di aver dimostrato in via documentale l'avvenuto svolgimento delle opere di cui richiede il pagamento e chiedendo l'applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., in assenza di qualsiasi contestazione a riguardo della controparte. Ha inoltre dedotto che il CTU ha posto in essere una serie di rilevanti violazioni di carattere sostanziale-processuale tali da inficiare la validità stessa dell'elaborato, violando in particolare il diritto di difesa, non avendo garantito la piena esplicazione di un contraddittorio tecnico imposti dall'art. 195 c.p.c. nella parte in cui ha omesso di esaminare la documentazione fornita, anche a chiarimenti, all'Ufficio Speciale per la ricostruzione del Comune di L'Aquila, ha omesso di riscontrare le osservazioni formulate dai consulenti di parte, non ha mai effettuato un accesso ai luoghi per cui è causa, non ha effettuato una descrizione dei luoghi, delle cose ed opere oggetto di causa né prodotto alcuna documentazione fotografica o cinematografica.
2.3 Sulla mancata dimostrazione della realizzazione di opere eccedenti a quelle ammesse a contribuzione.
Al riguardo, ha contestato la statuizione in ordine all'erroneo accertamento della mancata dimostrazione che l'importo di € 105.449,45 sarebbe stato erroneamente decurtato per la mancata esecuzione di opere non comprese in quelle beneficiate dal contributo, eccependo l'erroneità del ragionamento del primo giudice e deducendo che la decurtazione è stata operata sull'importo ammesso a contributo (€
6.327.932,340) e non su quello relativo ai lavori effettivamente eseguiti e rendicontati (€ 6.536.946,381), per cui dal momento che l'importo di € 105.449,45 è stato detratto non perché afferente a lavori non svolti, ma perché riguardante voci che secondo il CTU sarebbero state già computate nel SAL, gli anzidetti lavori sono stati comunque svolti e vanno comunque considerati ai fini del riconoscimento della contribuzione.
2.4 Sulla ritenuta sussistenza dell'obbligo della vidimazione della parcella da parte del professionista e sulla ritenuta legittima riduzione del contributo per le spese geo – strutturali.
Con tale motivo, ha censurato la decisione nella parte in cui ha accertato sussistesse l'obbligo di vidimazione delle parcelle dei professionisti, in virtù di quanto previsto dallo schema di convenzione del 12.11.2013, ad avviso del giudice applicabile anche alla fattispecie de quo, argomentando che al momento della presentazione della richiesta di ammissione a contribuzione da parte del (10.12.2012) non CP_3
sussisteva alcun obbligo legale di vidimazione delle parcelle dei professionisti da parte degli Ordine e Collegi Professionali ai fini dell'ammissione dei già menzionati oneri a contribuzione, non risultando tale obbligo stabilito da alcuna norma avente forza di legge. Ha poi eccepito l'erroneità della decisione in ordine alla legittimità della riduzione delle spese geo-strutturali, ridotte in sede di comunicazione di conclusione del procedimento finale del SAL da € 27.987,42 ad € 20.000,00, deducendo l'erronea condivisione di quanto rappresentato dal C.T.U. circa il richiamo alla circolare del Vice Commissario per il terremoto prot. 484 del CP_6
05.01.2010, nonché l'omessa valutazione degli elementi allegati.
2.5 Sulla ritenuta ammissibilità e fondatezza della domanda riconvenzionale di accertamento negativo delle competenze tecniche spiegata dal nei CP_3 confronti della – omessa pronuncia sull'eccezione di Controparte_1
litispendenza ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
Con l'ultimo motivo di gravame, ha contestato la gravata decisione nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di litispendenza della domanda riconvenzionale di accertamento negativo dell'importo di euro 78.662,53 a titolo di competenze tecniche formulata dal nei confronti della Controparte_3 [...]
e nella parte in cui, travisando completamente le risultanze Controparte_1
istruttorie e la normativa applicabile al caso di specie, ha ritenuto fondata la domanda riconvenzionale dichiarando la nullità del contratto di prestazione d'opera professionale intercorso tra il e la Controparte_3 Controparte_1
facendo applicazione di una disciplina entrata in vigore successivamente alla conclusione dello stesso, in violazione del principio di irretroattività di cui all'art. 11 delle preleggi. Ha inoltre eccepito l'omessa pronuncia sulla eccezione di litispendenza.
2.6 Da ultimo, ha riproposto le istanze istruttorie già formulate in primo grado e rigettate dal primo giudice, con particolare riferimento alla prova per testi e al rinnovo della CTU per le rilevanti violazioni di carattere sostanziale/processuale, asseritamente inficianti la validità stessa dell'elaborato peritale.
3. Si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta il
[...]
contestando quanto dedotto ed eccepito da controparte, Controparte_3 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e chiedendone, nel merito, il rigetto in quanto infondato in fatto ed in diritto ed in subordine, in ipotesi di parziale accoglimento, il rigetto dello stesso in ordine alla parte della sentenza di accoglimento della domanda riconvenzionale proposta, di cui chiede la conferma.
4. Si è costituito in giudizio il contestando le avverse pretese e Controparte_5 deduzioni e chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali ed oneri contributivi previdenziali 22,80% sostitutivi di
IVA 22% e CPA 2%.
4. La causa è stata trattenuta a decisione all'udienza del 10.12.2024, tenuta con le modalità della trattazione scritta, previa assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c. e deposito telematico delle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note depositate telematicamente.
5. L'appello è parzialmente fondato per i motivi di seguito indicati.
5.1 In via preliminare, inammissibile risulta essere l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., sollevata dall'appellato Controparte_3
per insussistenza di una ragionevole probabilità di accoglimento, in
[...]
quanto fondata su norma non più vigente in tale formulazione al momento dell'introduzione dell'atto di appello.
5.2 Passando al merito, fondato è il primo motivo di gravame inerente l'asserita erronea valutazione circa la ritenuta insussistenza dei presupposti per l'esperimento dell'azione surrogatoria ad opera dell'odierna società appellante.
Al riguardo, giova rammentare che l'azione surrogatoria è previsto dall'art. 2900 c.c. ai sensi del quale “Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare. Il creditore, qualora agisca giudizialmente, deve citare anche il debitore al quale intende surrogarsi.”. Tale azione attribuisce al creditore la legittimazione ad esercitare i diritti e le azioni che spetterebbero al debitore e che quest'ultimo non esercita volutamente o per inerzia , comportando un aggravamento delle condizioni di soddisfacimento del credito. I presupposti richiesti ai fini di un valido esercizio di tale azione sono l'esistenza di un credito, anche eventuale o soggetto a condizione o termine, l'inerzia da parte del debitore, il pregiudizio alle ragioni creditorie e il contenuto patrimoniale e non strettamente dei diritti e delle azioni.
Nel caso di specie, la gravata decisione ha rigettato la domanda per carenza di legittimazione, ritenendo non sussistente nella fattispecie nemmeno una aspettativa di credito in capo a parte attrice. La statuizione non appare condivisibile atteso che, come già chiarito di recente dall'intestata Corte, sebbene in diversa composizione collegiale, con la sentenza n. 1467/2024 in una controversia avente ad oggetto le medesime parti ed il medesimo credito, la pretesa creditoria avanzata da
[...] si fonda sull'esistenza di un contratto di prestazione d'opera Controparte_1
professionale intercorso tra la suddetta società ed il per Controparte_3
cui le vicende inerenti al riconoscimento del finanziamento pubblico dei lavori (che pacificamente vi è stato) non è destinato a riverberare alcuna conseguenza sulla pretesa fatta valere dall'odierna appellante, essendo la predetta società del tutto estranea al rapporto, di natura concessionaria, tra il privato che procede con l'intervento di ristrutturazione e la parte pubblica (nella specie, il Comune dell'Aquila) che provvede all'istruzione della pratica e alla verifica dei requisiti per accordare il finanziamento. Nella sostanza, non sembra possibile ipotizzare la presenza di un nesso di interdipendenza tra due ambiti che, in realtà, rispondono ad esigenze e finalità diametralmente opposte: da un lato, vi è il finanziamento pubblico che chiaramente, dovendo operare un equo contemperamento di interessi anche contrapposti tra loro, postula il rispetto dei requisiti stabiliti nella legislazione emergenziale adottata all'indomani del terremoto che nell'aprile 2009 ha colpito la città aquilana (è il caso, come si vedrà, dell'OPCM n. 3790 del 2009); dall'altro però, in assenza di previsioni normative che ne precludono l'applicazione, vi è il rapporto di prestazione d'opera tra la parte committente ed il professionista che conserva una sua chiara connotazione privatistica.
Ne deriva per il prestatore dell'opera professionale la possibilità di esigere direttamente dalla controparte privata il compenso che ritiene dovuto per l'attività svolta anche nell'eventualità in cui esso dovesse risultare superiore rispetto a quello riconosciuto nell'ambito della pratica di finanziamento pubblico, subordinatamente al rispetto dei principi in tema di riparto dell'onere della prova. Ed invero, come chiarito dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 28456/2020 ai fini del regolamento di competenza proposto dal contro la sentenza parziale del Tribunale di CP_3
Pescara n. 722/2019 dell'8.05.2019, che aveva affermato la propria competenza a conoscere dell'opposizione a decreto ingiuntivo, “il fatto che il petitum sia identico nell'una e nell'altra causa, pretendendo dal in Parte_2 Controparte_1
proprio il pagamento di una somma pari a quella domandata in via di surroga dalla stessa società al e di cui sarebbe creditore lo stesso , Controparte_5 CP_3
è circostanza di per sé irrilevante, poiché la norma postula, ai fini dello spostamento di competenza, che ricorra l'ipotesi, nella specie insussistente, di domande proposte dalla medesima parte contro più persone, mentre il diritto fatto valere dalla
[...]
avanti al Tribunale di L'Aquila appartiene a soggetto diverso, il CP_1
, e a diverso titolo”. CP_3
Ciò premesso, la pretesa creditoria vantata dalla società appellante nei confronti dell'appellato (con conseguente ricorrenza della qualità di creditore CP_3 dell'attuale appellante, evincibile anche da titolo non esecutivo) risulta sicuramente esistente all'esito del giudizio definito dinanzi al Tribunale di Pescara, il quale con sentenza n. 1476/2022, poi confermata in appello dall'intestata Corte con la citata sentenza n. 1467 del 05.12.2024, ha rigettato l'opposizione presentata dal
[...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 952/2018 del 20.06.2018, ottenuto Controparte_3
dalla per la liquidazione dei compensi per le competenze Controparte_1
tecniche, per un importo pari ad € 78.662,53, non corrisposto relativamente all'attività dedotta anche nel presente giudizio;
parimenti, si rileva incidentalmente che il Tribunale dell'Aquila, con sentenza n. 131 del 29.02.2024, ha confermato la sussistenza del credito della nei confronti del Parte_3
, quale saldo dei lavori eseguiti, per € 40.361,18 oltre accessori. Del resto, CP_3 non può non osservarsi, come correttamente dedotto dall'appellante, che la presente controversia ha ad oggetto la riduzione della contribuzione accordata dal Comune al , non la sussistenza del credito nei confronti del surrogato, CP_3 CP_3 vieppiù che quest'ultimo (prima del presente giudizio) non aveva mai contestato le opere professionali realizzate dalla società di progettazione e la realizzazione dei lavori da parte della impresa di costruzione.
Pertanto la gravata decisione deve essere riformata in relazione al capo in cui ha escluso la legittimazione dell'attuale appellante ad agire in via surrogatoria.
5.3 Infondati risultano essere il secondo, il terzo e il quarto motivo di gravame, che a giudizio della Corte possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
5.3.1 Assume, in primo luogo, l'appellante l'erroneità della decisione per l'asserita acritica adesione del giudice alle risultanze della CTU al fine di accertare le decurtazioni del contributo pubblico e negare il diritto del ad ottenere il CP_3
beneficio nella misura inizialmente riconosciuta con il provvedimento del
29/05/2013 della soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per l' . CP_6
Esclusa la valenza del principio di non contestazione avendo sicuramente il CP_5 rivendicato, all'atto della sua costituzione in giudizio, la correttezza del proprio operato in punto di decurtazione degli importi ammessi a contribuzione pubblica
(punto f) a tal riguardo occorre evidenziare come il Giudice di prime cure, abbia a tal fine ammesso CTU e, nella sentenza oggetto di gravame, pur condividendo i risultati cui è pervenuto il proprio consulente, non si è limitato ad una automatica adesione ed accettazione di tali conclusioni, ma si è adoperato a riportare in motivazione le suddette valutazioni tecniche in modo da esternare con maggiore completezza e minuziosità il proprio convincimento. Il modus procedendi del Giudice di prime cure evidenzia in modo chiaro e netto come la valutazione complessiva circa i risultati della suddetta perizia sia stata effettuata senza alcun profilo di censurabilità, dimostrando anzi un atteggiamento costruttivo circa le conclusioni cui è giunto il
CTU. Le operazioni peritali, del resto, si sono svolte alla presenza dei consulenti nominati dalle parti e nella CTU sono state prese in considerazione le osservazioni proposte dai CTP di parte, che non hanno comportano modifiche all'elaborato peritale in quanto non suffragate adeguatamente da documentazione tale da scalfirne le conclusioni raggiunte.
Dall'analisi della CTU del Dott. le cui risultanze peritali la Corte Persona_1
ritiene di condividere in quanto immuni da vizi nonché affidabili e coerenti rispetto alla documentazione emersa e ai quesiti sottoposti, si evince la legittimità delle decurtazioni eseguite e l'insussistenza di ulteriori somme dovute al . Nella CP_3
specie, il CTU in ordine al primo quesito (verifichi la legittimità della detrazione effettuata nel S.A.L. finale da parte del con prot. n. 0126987 del Controparte_5
20.12.2017 sull'importo dei lavori di riparazione effettivamente eseguiti presso il
sulla scorta della documentazione fornita – anche a Controparte_3
chiarimenti - all'Ufficio Speciale per la ricostruzione del ) ha Controparte_5 ritenuto corretta la detrazione di complessivi € 105.449,45 da parte del Servizio liquidazioni del Controparte_5
In particolare, in relazione alla voce 43) codice 02.05.017 relativa al “noleggio di elementi metallici per puntellamenti” in ordine alla quale è stata applicata una detrazione pari a € 30.159,40, ha ritenuto che “appare corretto lo storno praticato dal Comune sulla totalità di tale importo in quanto il “noleggio di elementi metallici… ecc. ” risulta già essere stato liquidato nella voce relativa allo svuotamento di volte art. A/05-025, già computata all'interno dei SAL, che recita
“…Sono compresi: … le opere provvisionali di protezione e di sostegno;
…”; precisa al riguardo il CTU che tanto è avvalorato dai chiarimenti offerti dal D.L. al
Comune nella nota inviata nel luglio 2017 (doc.15 del fascicolo di primo grado di parte attrice) in cui si afferma al punto 8 “L'impiego dei puntellamenti è risultato necessario nella fase operativa di consolidamento delle strutture voltate”; in relazione alla voce 44) codice 02.05.019, relativa alle “centinature in legno”, in ordine alla quale è stata applicata una detrazione pari a € 49.933,90, “Anche in questo caso appare corretto lo storno della totalità del succitato importo in quanto la documentazione fotografica integrativa, fornita dalla direzione dei lavori in data
24.07.2017, in risposta alla richiesta del Comune del 16.06.2017, risulta essere relativa al “puntellamento delle volte” e non già alla “centinatura” necessaria per la ricostruzione delle stesse;
inoltre nella risposta dei tecnici del 22.11.2017, si fa riferimento alla ricostruzione di porzioni di volte crollate che risulta già liquidata con la voce AP-017 che è comprensiva delle centinature lignee.”; né sul punto è oggetto di specifica censura il secondo profilo evidenziato dal CTU ossia l'avvenuto riconoscimento che la voce già liquidata AP017 comprenda le centinature lignee;
con riferimento alla voce 61) codice F/01.032, “… barre in acciaio inossidabile … poste in opera nelle perforazioni …” (detrazione applicata dal Comune pari a €
20.721,58), per quanto non oggetto di specifica contestazione, ha reputato “corretto lo storno della totalità dell'importo in quanto dalla documentazione fotografica fornita dalla direzione dei lavori, in data 24.07.2017, a chiarimento delle lavorazioni eseguite, non si evince la posa in opera di barre in acciaio inossidabile. Nella risposta del direttore dei lavori alla nota del Comune del 16.06.2017, inoltre, si dichiara che le barre “sono state utilizzate per confinare i nodi dove sono state eseguite le cerchiature metalliche a quota solai”; la voce relativa a questa lavorazione, la F/02.029, è già comprensiva della fornitura e posa in opera di barre in acciaio filettate”; in merito, infine alla detrazione attuata dal tecnico revisore del Controparte_5 per la metà degli importi contabilizzati, relativa alla voce 45) Art. 05: “… recinzione cieca provvisionale di cantiere …” (detrazione applicata pari a € 4.634,57), “si ritiene corretto lo storno della metà dell'importo contabilizzato, in quanto la fornitura e posa in opera di recinzione cieca provvisionale di cantiere risulta inequivocabilmente, dalle foto fornite a integrazione dalla d.d.l., che la recinzione posta in opera è alta 2 m. e non 4 m., come contabilizzato sul s.a.l. finale. Inoltre gli stessi direttori dei lavori, nella risposta del 22.11.2017 indirizzata al CP_5
, dichiarano che “la recinzione montata in opera ha un'altezza di 2,00 m”.
[...]
In definitiva, previo esame anche della documentazione aggiuntiva prodotta dalla
D.L. ad integrazione della richiesta di liquidazione del S.A.L. finale e di quella “in originale” depositata presso il Comune (non risulta sotto questo angolo visuale, pur oggetto di contestazione, per aver il CTU eseguito un accesso agli atti, che siano stati presi in considerazione dati o elementi diversi, risultanti dalla documentazione originale visionata, rispetto a quelli emergenti dalle produzioni effettuate in giudizio), valutato correttamente come superfluo l'accesso al fabbricato, venendo in considerazione la contestazione di opere e presidi non più riscontrabili al momento dello svolgimento dell'incarico, si è giustamente ritenuto legittimo l'importo complessivo decurtato dal per le lavorazioni contestate, Controparte_5 ammontante ad € 105.449,45, che “va detratto dalla somma approvata per i lavori ammessi a contributo dal Comune dell'Aquila con l'emissione del buono contributo definitivo prot. n.398631 del 21/03/2013 ammontante a € 6.327.932,34”.
5.3.2 In ordine alla dedotta erroneità della decisione per la mancata dimostrazione della realizzazione di opere eccedenti a quelle ammesse a contribuzione, si osserva che lo stesso CTU, in risposta alle contestazioni mosse dal C.T.P. della società
e formulate nelle osservazioni alla bozza di relazione, ha Controparte_1 specificato che “i lavori effettuati in eccedenza dall'impresa Controparte_7
[...
pari a € 209.014,11, e rendicontati sul s.a.l. finale solidalmente ai lavori assentiti dalla e dal non sono stati legittimati dagli enti CP_6 CP_5
preposti. Il direttore dei lavori, infatti, per i magisteri suppletivi eseguiti, ha omesso di acquisire la preventiva autorizzazione di variante in corso d'opera, come previsto dalla normativa vigente, e, inoltre, non risulta agli atti del Comune dell'Aquila essere stato mai emesso alcun conseguente “buono contributo integrativo” a copertura economica di tali maggiori importi. A conferma e supporto di quanto sopra esposto, il sottoscritto rileva che sul certificato di regolare esecuzione, redatto
e firmato a compimento dei lavori sia dall'impresa che dalla d.d.l., risulta un ammontare del conto finale pari a € 6.327.932,34, oltre IVA, e non già di €
6.536.946,38 come riportato sullo stato finale”.
Non appare quindi logico, anche per quanto evidenziato al successivo punto 5.3.5. che con riferimento alla pretesa azionata nel presente giudizio possa provvedersi ad operare la detrazione su un importo diverso da quello ammesso a contributo.
5.3.3 Quanto alla contestazione in merito alla riduzione del contributo per le spese geo-strutturali, ridotte in sede di comunicazione di conclusione del procedimento di liquidazione finale del SAL da € 27.987,42 ad € 20.000,00, ha evidenziato l'ausiliario che “si fa riferimento alla circolare del Vice Commissario per il terremoto prot. 484 del 5.01.2010, che stabilisce come limite massimo CP_6
liquidabile per ogni singolo aggregato edilizio l'importo di 20.000,00 euro IVA inclusa, cifra spettante anche nel caso di specie, diversamente dalla cifra richiesta di
€ 27.987,42.
Si evidenzia al riguardo che la circolare menzionata fissa un limite massimo inderogabile per aggregato, restando pertanto insensibile agli elementi valorizzati nelle relazioni in atti, a dimostrazione della diversa epoca di realizzazione e delle conseguenti differenze strutturali degli edifici che compongono gli aggregati.
5.3.4 In merito alla sussistenza dell'obbligo della vidimazione della parcella da parte del professionista, sebbene la vidimazione della parcella non può rappresentare un requisito della fondatezza della pretesa creditoria fatta valere dal professionista in termini di certezza ed esigibilità del credito, si osserva che il CTU in Per_1
risposta alle contestazioni mosse dal C.T.P. della società sul Controparte_1 punto, ha correttamente rappresentato che “gli schemi di convenzione susseguitisi nel tempo (2009 - 2013) non hanno mai “perso validità temporale”, né sono state oggetto di “correzioni” ma semplicemente hanno subito aggiornamenti e integrazioni - senza mai per questo interrompere la loro efficacia temporale - dovuti al susseguirsi delle nuove casistiche tecniche che di volta in volta si presentavano nelle prime, convulse fasi dell'emergenza sisma 2009.” Del resto, tutti i protocolli d'intesa affermano chiaramente che ognuno di essi, nell'ambito dell'avvicendamento temporale, è valido e retroattivo per tutte le pratiche di ricostruzione non ancora concluse, fatta salva la disponibilità di spesa prevista nel quadro tecnico economico.
Inoltre, come correttamente rilevato dal primo giudice e contrariamente a quanto assunto dall'appellante, l'obbligo di vidimazione previsto dallo 'Schema di convenzione del 12 novembre 2013' risultava perfettamente applicabile anche al caso di specie, atteso che l'art. 18 della medesima dispone espressamente che la
Convenzione si applica a tutte le pratiche di ricostruzione non ancora concluse, per cui la circostanza che la richiesta di ammissione a contribuzione da parte del
è avvenuta in data 10.12.2012 non può comportare Controparte_3 alcuna violazione del principio di irretroattività dall'applicazione di tale disciplina al caso concreto. Né rileva a tal fine l'approvazione da parte della locale
Soprintendenza per dell'Abruzzo, atteso che, come Controparte_9 correttamente chiarito dal CTU, l'ente nella nota del 01 febbraio 20 si è limitato ad esprimere “parere favorevole all'intervento, valutato sotto il profilo tecnico- economico, fatte salve le eventuali, diverse valutazioni dell'Amministrazione
Comunale, e rilascia, nei limiti delle proprie competenze, il nulla osta con le seguenti annotazioni e secondo il quadro economico con l'importo presunto dei lavori, allegato. Si conferma, in ogni caso, che l'entità economica della spesa, risultante dalla valutazione effettuata, va verificata dal in indirizzo, in fase CP_5
preventiva e consuntiva, ed in relazione all'effettiva spettanza sulla base di quanto stabilito dalle ordinanze di riferimento”, chiarendo altresì che” l'onorario…….. sarà verificato e valutato dal ”. Controparte_5
Altrettanto condivisibile è poi la decisione in punto di ammissibilità di controllo non solo preventivo ma anche successivo alla realizzazione delle opere, eseguibile sull'attività progettuale, che essendo anch'essa ammessa a contributo, può essere anche soggetta a verifica ai sensi dell'art. 4 O.P.C.M. n. 3790/2009 norma volta a consentire una verifica, per dirla con le parole del primo giudice, su “non solo
l'esecuzione dei lavori in senso tecnico, ma anche la rispondenza dell'opera al progetto, oltre alla congruità delle spese relative al compenso dei professionisti che hanno prestato la loro attività. Diversamente opinando, più che rispettare pedissequamente la lettera della legge, si violerebbe la ratio della norma, determinandosi una ingiustificata disparità di trattamento tra il corrispettivo dovuto all'impresa (sottoposto a controllo finale) e quello spettante alle altre figure professionali beneficiate del medesimo contributo pubblico (non sottoposto ad alcun controllo)”
5.3.5 In ogni caso, rilievo assorbente rispetto ai profili sopra evidenziati, ai fini della detrazione dell'importo di € 105.449,45, è rappresentato dall'ammontare dell'importo finanziato, atteso che, anche nel contratto di prestazione d'opera, in assenza di elementi in grado di consentire un diverso inquadramento dei fatti (si pensi all'esistenza di un contratto scritto) non potrebbe ammettersi un compenso superiore e non adeguato all'entità dei lavori, essendo in tal caso lo stesso art. 2233
c.c. a consentirne al giudice una riduzione. Ed invero, un chiaro indice che la base di partenza di determinazione del compenso spettante sia l'importo dei lavori oggetto di finanziamento può agevolmente desumersi dall'art. 3 del contratto di appalto sottoscritto tra il Consorzio e la che, all'art. 3, prevedeva Controparte_7 espressamente che il corrispettivo per l'esecuzione delle opere era dovuto “per un importo non superiore al contributo effettivamente erogato e concordato” , mentre all'art. 8 precisava che l'importo di € 6.327.952,34 costituiva “l'importo massimo pagabile all'Appaltatore”. Ne deriva che, come da disposizione contrattuale, all'impresa esecutrice dei lavori per cui è causa non potrebbe comunque spettare alcun importo maggiore rispetto a quello convenuto.
5.4 Si passa infine all'esame della doglianza inerente all'asserita erroneità della gravata decisione per aver previo rigetto dell'eccezione di litispendenza/continenza della domanda riconvenzionale formulata in primo grado dal appellato, CP_3 accolto quest'ultima.
Tale motivo è fondato.
Il Tribunale - negando la ricorrenza della litispendenza ed accogliendo conseguentemente la domanda riconvenzionale del - Controparte_10
ha dichiarato che nulla è dovuto alla oltre a quanto Controparte_1 definitivamente riconosciuto dal con il provvedimento prot. n. Controparte_5
0126987 del 20.12.2017 ;
Sul punto va considerato:
-che nel caso di specie è configurabile, più che l'identità delle cause collocabile nell'istituto della litispendenza, un rapporto di connessione tra le stesse in termini di continenza prospettandosi domande contrapposte con riferimento ad un unico rapporto giuridico ossia la pretesa creditoria che ha azionato in via monitoria dinanzi al Tribunale di Pescara la , contestata dal Controparte_1 Controparte_10
con opposizione che ha dato luogo al giudizio iscritto al n R.G. 3615/18 e
[...]
la domanda successivamente avanzata in via riconvenzionale nel presente procedimento dal volta ad ottenere declaratoria di non Controparte_10
debenza alla importi superiori rispetto a quelli riconosciuti Controparte_11 dovuti dal Controparte_5
-che tale ultima domanda, proposta solo a seguito della disposta integrazione del contraddittorio, con la comparsa di costituzione, nel giudizio già pendente dinanzi al
Tribunale di L'Aquila, depositata in data 10.6.2019, dal Controparte_10
è senz'altro successiva a quella proposta con l'atto di citazione in
[...]
CP_ opposizione a dinanzi al Tribunale di Pescara e sulla relativa questione non si è pronunciato né il giudice di tale ultimo procedimento né la Corte di Cassazione adita dal con ricorso per regolamento di competenza , Controparte_10
autorità giudiziarie che hanno esaminato solo l'eccezione volta a contestare la competenza del Tribunale di Pescara e di litispendenza/continenza limitatamente alla prospettata questione della identità o sovrapponibilità o meno delle domande proposte rispettivamente: 1) dalla per il pagamento del Controparte_1
proprio compenso, in via diretta nei confronti del proprio committente
[...]
(Tribunale di Pescara) e 2) dalla in via Controparte_10 Controparte_1 surrogatoria nei confronti del debitor debitoris escludendo la Controparte_5
ricorrenza dei relativi presupposti, ma non anche la diversa questione della continenza (rilevabile pacificamente anche d'ufficio) tra la prima domanda sopra indicata e quella di accertamento negativo di un credito ulteriore della
[...] rispetto a quanto già liquidato dal proposta in Controparte_1 Controparte_5
via riconvenzionale nel presente giudizio dal Controparte_10
-che la sovrapponibilità per specularità delle relative domande rende evidente il rapporto di continenza tra le stesse che avrebbe reso necessaria la sospensione del procedimento in relazione alla domanda riconvenzionale proposta successivamente dinanzi al Tribunale di L'Aquila dal in attesa della Controparte_10
definizione con passaggio in giudicato della sentenza che ha deciso sulla prima domanda, al tempo già pendente in appello. Allo stato attuale tale ultima controversia risulta definita con sentenza della intestata
Corte 1467/2024 (prodotta dalla parte appellante con la comparsa conclusionale ) di cui tuttavia non è noto l'intervenuto passaggio in giudicato o meno.
Si impone pertanto in ogni caso declaratoria di continenza e la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione con sentenza passata in giudicato della causa che avrebbe esercitato l'attrazione della presente, limitatamente alla domanda riconvenzionale del (cfr. con valenza Controparte_10
ricognitiva Cass.7583/21).
5.5 Le considerazioni su esposte, unitamente alla documentazione in atti, inducono, inoltre, la Corte a disattendere le richieste istruttorie formulate dall'appellante non ammesse in primo grado e riproposte in tale fase di merito, con particolare riferimento alla prova per testi e al rinnovo delle operazioni peritali.
6. Conclusivamente, assorbita ogni altra questione e/o eccezione, l'appello deve essere parzialmente accolto limitatamente al primo ed al quinto motivo di gravame rispetto al quale ultimo va dichiarata la continenza della domanda proposta in via riconvenzionale nel presente procedimento dal con Controparte_10
quella oggetto della richiesta di pagamento formulata dalla Controparte_1
contro il attualmente decisa con sentenza dell'intestata Controparte_10
Corte n.1467/2024 del 5.11.2024 e disposta la sospensione del presente giudizio, sino al suo passaggio in giudicato, con rigetto degli altri .
7. La decisione sulle spese di lite non può che essere rimessa alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
La Corte d'Appello non definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello e, pertanto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che conferma per il resto:
1) dichiara la legittimazione di all'esercizio Controparte_1 dell'azione surrogatoria;
2) dichiara la continenza della domanda proposta in via riconvenzionale nel presente procedimento dal con quella oggetto Controparte_10
della richiesta di pagamento formulata dalla contro il Controparte_1 attualmente decisa con sentenza dell'intestata Controparte_10
Corte n.1467/2024 del 5.11.2024 e dispone la sospensione del presente giudizio, sino al passaggio in giudicato della decisione su tale ultima domanda;
3) spese al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio dell'11.3.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Mariangela Fuina
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Del Bono