Articolo 297 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 296Articolo 298
Versione
6 maggio 1952
Art. 297.
(Esami)


Il ministro per la marina mercantile stabilisce, in via generale la composizione delle commissioni giudicatrici, le norme e le modalita' per la costituzione di esse, i documenti comprovanti i requisiti prescritti per poter essere ammessi agli esami, nonche' le norme per l'effettuazione di quieti e per gli esperimenti pratici.
Il ministro stabilisce altresi' in via generale i documenti che devono essere presentati per il rilascio delle patenti e degli altri documenti di abilitazione relativi ai titoli professionali.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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