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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/07/2025, n. 3297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3297 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5979/2023
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Perilli, nel procedimento iscritto al n.r.g. 5979/2023, promosso da:
nata a [...]-Brasile) in data 4 agosto 2002, Codice Fiscale/CPF. Parte_1 nr. 527.229.388-63, residente a [...](SP-Brasile), in Rua Dr. Virgilio de Carvalho Pinto, 577, apto. 134, CAP 05415/030, rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti, autenticata da notio brasiliano con apostille e traduzione asseverata, dall'avv.to Elisabetta Giovando e dell'avv. Giorgio Di Giovanna, entrambi del foro di Milano, presso il cui studio sito in Milano, Largo A. Toscanini n. 1, è elettivamente domiciliata;
ricorrente contro
, nella persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, presso la quale è domiciliato per legge;
resistente
PUBBLICO MINISTERO in sede intervenuto
a scioglimento della riserva assunta all'ultima udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ( ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
Con atto depositato il 9 maggio 2023, la ricorrente ha chiesto l'accertamento della sua cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.Lgs. n. 13/17 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»); dell'art. 4 co. 5 II periodo del medesimo D.Lgs., introdotto dalla Legge n. 206/22 a decorrere dal 22.6.22 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis del D.Lgs. n. 150/11 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito sommario di cognizione», ovvero semplificato per i ricorsi depositati dopo il 28.2.23, a norma del D.Lgs. n. 149/22).
1.
1.1. A sostegno della domanda, la ricorrente ha rivendicato la discendenza da nato a [...] Persona_1 de' Cortesi con NO (CR) il 23 gennaio 1907, ed esposto che:
Il Signor – denominato in atti anche come – non ha mai rinunciato alla Persona_1 Per_2 cittadinanza italiana, come comprovato dal “Certificato Negativo di Naturalizzazione”, emesso dal Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreteria Nazionale di Giustizia, Dipartimento Stranieri, che si produce anche in copia tradotta (ns. doc.2). In data 04 Ottobre 1930, a Jaboticabal (SP-Brasile), il Signor contraeva matrimonio Persona_1
Pag. 1 di 5 con la Signora cittadina brasiliana, come comprovato dal “Certificato Parte_2
Integrale di Matrimonio”, emesso dall'Ufficiale di Stato Civile del Municipio di Jaboticabal (SP- Brasile), che si produce anche in copia tradotta (ns. doc.3). Dall'unione tra loro due nasceva, a Jaboticabal (SP-Brasile), in data 18.11.1935, la Signora
[...] da sposata come comprovato dal “Certificato integrale di Nascita”, Per_3 Persona_4 emesso dall'Ufficiale di Stato Civile del Municipio di Jaboticabal (SP-Brasile), che si produce anche in copia tradotta (ns. doc.4). In data 19 Settembre 1957, a HA da ÇA (SP-Brasile), la Signora da sposata Per_3 [...]
contraeva matrimonio con il Signor cittadino brasiliano, come Persona_4 Parte_3 comprovato dal “Certificato integrale di Matrimonio”, emesso dall'Ufficiale di Stato Civile del Municipio di HA da ÇA (SP-Brasile), che si produce anche in copia tradotta (ns. doc.5). Dall'unione coniugale tra loro due nasceva, a San Paolo (SP-Brasile), in data 10 Agosto 1958, il Signor , come comprovato dal “Certificato integrale” di Nascita, emesso Parte_4 dall'Ufficiale di Stato Civile del Municipio di San Paolo (SP-Brasile), che si produce anche in copia tradotta (ns. doc. 6). In data 20 Novembre 1993, a San Paolo (SP-Brasile), il Signor contraeva Parte_4 matrimonio con la Signora cittadina brasiliana, come comprovato dal Persona_5
“Certificato integrale di Matrimonio”, emesso dall'Ufficiale di Stato Civile del Municipio di San Paolo (SP-Brasile), che si produce anche in copia tradotta (ns. doc.7). Dall'unione coniugale tra loro due nasceva, a San Paolo (SP-Brasile), in data 04 Agosto 2002, l'odierna ricorrente, la Signora come comprovato dal “Certificato Parte_1 integrale” di Nascita, emesso dall'Ufficiale di Stato Civile del Municipio di San Paolo (SP-Brasile), che si produce anche in copia tradotta (ns. doc. 8).
1.2. Il , tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, si è costituito in giudizio il 28 Controparte_2 maggio 2025, chiedendo di valutare nel merito la domanda previo accertamento di eventuali cause estintive del diritto.
1.3. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 15 giugno 2023, si è limitato a prenderne visione.
2. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (730 giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/94) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle Autorità Consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr. Tribunale di Roma, n. 2055/19 e 25.2.20).
2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
− lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava una Parte_5 definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
− con la proclamazione del Regno d'Italia il 18.3.1861, per volontà di Vittorio Emanuele II lo Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
− continuavano tuttavia ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
− il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
Pag. 2 di 5 − il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del Lazio;
il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
− i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano dunque diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
− la Legge n. 555/1912 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del Codice Civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10 co. 3);
− con la Costituzione entrata in vigore il 1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
− anni dopo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1987, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del Codice Civile del 1865, sopra riportati;
− per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. n. 4466/09);
− da ultimo, la vigente Legge n. 91/92 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1).
Da tale ricostruzione normativa risulta dunque che lo “stipite” della ricorrente, nato a Persona_1 Corte de' Cortesi con NO (CR) il 23 gennaio 1907, era cittadino italiano e ha trasmesso la propria cittadinanza, iure sanguinis, ai propri discendenti anche dopo il suo espatrio in Brasile e che anche le discendenti del che hanno sposato cittadini brasiliani, non hanno perso la cittadinanza Per_6 italiana e l'hanno trasmessa ai propri discendenti e così alla ricorrente.
2.2. Con particolare riferimento ai ricorrenti del Brasile, si era poi posto il problema della c.d. Grande Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo sudamericano n. 58 A del 15.12.1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e il Trattato di Lisbona del 13.12.2007 – ha nondimeno solennemente affermato che: «Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella
Pag. 3 di 5 straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione». Ancor più nello specifico: «L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (sent. n. 25318/22).
Ne consegue che la cittadinanza italiana non sia stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non avessero espressamente dichiarato di volerla conservare.
3. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/22 ha definito inoltre il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva».
La ricorrente – mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – ha provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana.
Di contro, il si è limitato a evocare l'accertamento di eventuali fattispecie estintive del Controparte_2 diritto, senza nemmeno allegarle (né aver provato una richiesta di informazioni all'Autorità Consolare).
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Corte di Cass., sentt. n. 41686/21, n. 19428/17) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla.
Pertanto, il ricorso merita accoglimento.
4. Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente, sussistono giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/18) per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, accerta e dichiara che:
nata a [...]-Brasile) in data 4 agosto 2002, Parte_1 generalizzata nel ricorso, è cittadina italiana;
ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere agli Controparte_2 adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'Autorità Consolare;
Pag. 4 di 5 compensa per intero le spese di lite.
Brescia, 24 luglio 2025
Il Giudice Dott. Luca Perilli
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