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Sentenza 9 ottobre 2024
Sentenza 9 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/10/2024, n. 2598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2598 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Genova
Terza Sezione Civile nella persona del giudice
Dott. Roberto Bonino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 10937 /2020 promossa da:
AVV. (C.F. , che agisce in proprio ex articolo 86 Controparte_1 C.F._1
c.p.c., elettivamente domiciliata in Genova, via XII Ottobre 2/73;
Attore contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Chiavari, Controparte_2 C.F._2
Corso Dante 67/2, presso l'Avv. Antonio SEGALERBA che la rappresenta e difende nel presente giudizio;
Convenuta
*****
Sulle seguenti conclusioni delle parti:
Parte attrice:
“1) In via preliminare: in conformità al punto 2) del quesito assegnato dal G.I., disporre una integrazione della CTU diretta a determinare il valore di mercato del sottotetto accessibile dal vano wc del primo piano dell'appartamento sito in ME, Via Visola n.c. 41 nonché diretta a determinare le conseguenti ed opportune modifiche ai progetti divisionali di cui all'allegato Q della consulenza tecnica d'ufficio del 28/3/2023;
2) In via preliminare dare atto che la convenuta si è costituita tardivamente nel presente giudizio con le conseguenti decadenze e preclusioni di cui all'art. 167 c.p.c.;
3) In via preliminare relativamente alle domande di scioglimento e di divisione dei beni relitti dalla comunione ereditaria del de cuius accertare e dichiarare che rientra nell'asse Persona_1 ereditario anche la quota di 1/2 della piena proprietà inerente il box sito nel Comune di ME,
Via Visola o Via Camisano, 41 piano S1, censito al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio 2, particella 1022 subalterno 3, cat. C/6, classe 1 che per errore materiale non è stata inserita nella dichiarazione di successione n. 71, volume 448 del 2/12/2005;
4) In via preliminare relativamente alle domande di scioglimento e di divisione dei beni relitti dalla comunione ereditaria della de cuius : accertare e dichiarare che gli immobili Parte_1
indicati in narrativa dal n. 34 al n. 45, da intendersi qui integralmente richiamati e ritrascritti che riportano, nella documentazione in atti, la quota di 1/6 per ciascuno, in capo alla de cuius, rientrano nella massa ereditaria della SI.ra per la quota di 1/1, per ciascuno dei Parte_1 suddetti beni immobili indicati in narrativa dal n. 34 al n. 45, stante l'errore di trascrizione dalla successione della dante causa, madre della SI.ra , , unica Parte_1 Persona_2
proprietaria dei detti beni.
5) Dare atto che la sottoscritta Avv. – specificatamente ai beni indicati ai nn. Controparte_1
33,46,47, 48 dell'atto di citazione essendo intestati anche nei confronti di terzi (non evocati in giudizio) e rispetto ai quali non intende integrare il contraddittorio per non gravare ulteriormente il processo, ha dichiarato già con note scritte per l'Udienza del 16/4/2021, di rinunciare, come in effetti rinuncia, alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria relativa alla SI.ra
ed alla conseguente domanda di divisione esclusivamente con riferimento ai beni Parte_1
indicati ai nn. 33-46-47-48, confermando nel resto tutte le conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo, salvo ed impregiudicato il diritto di promuovere in separato giudizio la domanda di scioglimento e di conseguente divisione nei confronti di tutti i comproprietari dei suindicati beni;
6) In via principale: previa esatta individuazione dei beni immobili indicati nell'atto di citazione, dal punto n. 1) al n. 32 e dal n. 34 al n. 45), da intendersi qui integralmente ritrascritti, provenienti da titoli diversi e previa esatta individuazione dei beni mobili, inclusi gli arredi e suppellettili sussistenti nei suddetti beni immobili e gli eventuali frutti e/o debiti ereditari, procedere allo scioglimento della comunione ereditaria relativa al SI. (nato a [...], Persona_1
(BN) il 25/9/1935 e deceduto in data 2/11/2004, in TA IT Ligure, Via Mortero 3/6) nonché procedere allo scioglimento della comunione ereditaria relativa alla SI.ra Parte_1
(nata a [...] al Mare il 5/10/1938 e deceduta in data 11/11/2019 in S. IT Ligure,
Via Mortero 3/6), nominando quindi un esperto, mediante apposita CTU, per l'esatta determinazione delle masse attive da dividersi mediante unica divisione e per la formazione delle rispettive quote di appartenenza, pari al 50% per ciascuna erede;
7) In via principale: accertato e dichiarato il diritto a procedere ad un'unica divisione dei beni immobili e mobili in comproprietà con la convenuta, ordinare la correlativa divisione mediante attribuzione e/o assegnazione in natura - essendo gli stessi comodamente divisibili, salvo eventuali conguagli in denaro - dei singoli beni immobili indicati nel presente atto, dal punto n. 1) al n. 32 e dal n. 34 al n. 45), da intendersi qui integralmente ritrascritti nonché dei beni mobili e suppellettili, così come verranno meglio individuati in corso di causa, nel rispetto delle rispettive quote di spettanza, pari al 50% per ciascheduna erede e conseguentemente dichiarare esecutivo, in applicazione del principio del minor conguaglio, il progetto di divisione, di cui all'allegato “Q4” elaborato dal CTU, Geom. nella propria relazione tecnica del 28/3/2023 e per Persona_3
l'effetto disporre l'assegnazione in proprietà esclusiva alla SI.ra dei beni Controparte_1 immobili e mobili indicati nel Lotto B dell'allegato Q4, formato da: ME (primo piano+giardino) EN TA IT (abitazione+posto auto) + quadri, 1/2 mediante sorteggio e per l'effetto condannare la SI.ra al pagamento in favore della SI.ra Controparte_2 del conguaglio specificato dal CTU nel citato allegato “Q4” pari ad € 3.789,26 Controparte_1
e/o della diversa somma eventualmente ritenuta di giustizia, oltre i maturati e maturandi interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
in subordine e solo nella denegata e contestata ipotesi in cui la
SI.ra dovesse chiedere l'assegnazione del medesimo lotto B dell'allegato Q4, Controparte_2 confermare l'assegnazione in proprietà esclusiva alla SI.ra dei beni immobili e Controparte_1 mobili indicati nel Lotto B dell'allegato Q4 tenuto conto del comportamento processuale della convenuta, così come dedotto in note scritte di Udienza del 24/1/2023 e solo in ulteriore subordine rispetto a quanto sopra dedotto, disporre ai sensi dell'art. 729 c.c. l'assegnazione in proprietà esclusiva alla SI.ra dei beni immobili e mobili indicati nell'allegato Q4, Controparte_1
mediante sorteggio dei lotti A e B ivi previsti e con conseguente condanna al pagamento del conguaglio dovuto dal soggetto che risulterà debitore in favore di colui che risulterà creditore per effetto dell'attribuzione dei beni di diverso valore, oltre gli interessi maturati e maturandi dal dovuto al saldo effettivo;
8) Accertare e conseguentemente dichiarare ai sensi e per gli effetti cui all'art. 1115 c.c., che la
SI.ra ha provveduto ad estinguere obbligazioni comuni della massa ereditaria Controparte_1 pari ad € 4.520,14, come da documentazione prodotta in causa e, per l'effetto, accrescere in misura corrispondente all'esborso sostenuto, la quota di spettanza in favore della erede solvente, SI.ra
Controparte_1
9) Respingere ogni istanza e/o difesa e/o domanda avversaria perché infondata in fatto ed in diritto;
10) In ogni caso, tenuto conto anche del comportamento processuale della convenuta, così come rilevato nelle note scritte di udienza del 24/1/2023 da intendersi integralmente richiamate, condannare parte convenuta alle relative spese legali, ivi incluse quelle inerenti il procedimento di mediazione obbligatorio, oltre spese generali, iva e cpa ed oltre CTU e CTP, come documentate;
11) Emettere ogni altro provvedimento meglio ritenuto opportuno e consequenziale.”
Parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
- in via preliminare: sospendere la presente causa ordinando che parte attrice svolga la mediazione nei confronti dei comproprietari dei beni di cui si chiede la divisione non evocati in giudizio e ordinare a parte attrice la chiamata in causa dei terzi (ove non vi sia la rinuncia dell'attrice alla domanda di divisione dei beni dal n. 33 al 48 indicati in atto di citazione) poiché ai sensi dell'art. 784 cpc si ritiene sussista litisconsorzio necessario nei confronti di tutti i soggetti incisi dalla divisione.
- in via principale nel merito dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria derivante dall'eredità del padre e della madre e, dopo aver individuato Persona_1 Parte_1
l'esatta entità e le quote dei beni caduti in successione con idonea ctu dei beni sommariamente indicati dai numeri da 1 a 32 nell'atto di citazione e dei beni mobili, disporne la divisione mediante la composizione di due lotti in natura di ugual valore da assegnarsi alle parti con la minima compensazione in denaro, anche mediate sorteggio in caso di disaccordo.
- in istruttoria s'insiste per il rinnovo della CTU non avendo risposto adeguatamente ai quesiti e si rinvia alle puntuali critiche del ctp.
Con vittoria di spese, compensi ed accessori come per legge in caso di opposizione.”
*****
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Controparte_1 CP_2
esponendo che:
[...]
- in data 2 novembre 2004 è deceduto in TA IT Ligure – senza lasciare alcuna disposizione testamentaria - padre delle parti, con ultimo domicilio, in TA Persona_1
IT Ligure Via Mortero 3/6;
- ha lasciato, quali eredi legittime, la moglie e le figlie Persona_1 Parte_1
e come da dichiarazione di successione n. 71, volume 448 del CP_1 Controparte_2
2/12/2005, presentata presso l'Ufficio del Registro di Sarzana (cfr. produzione n. 1 parte attrice);
- alla data del decesso di i beni relitti erano quelli indicati nell'elenco puntato Persona_1 contrassegnato dai numeri 1 e 5 dell'atto di citazione;
- con convenzione del 1/9/2011 (cfr. produzione n.2 parte attrice), , Parte_1 CP_2
e hanno acquistato, in ragione di quattro sesti indivisi dell'intero la
[...] Controparte_1 prima e di un sesto indiviso dell'intero ciascuna la seconda e la terza, la quota di 58,329 dell'area già concessa in diritto di superficie a e afferente all'appartamento Persona_1
con cantina, giardino e posto auto, iscritti al Catasto Fabbricati al foglio 5, particella 399, subalterni 16 e 3;
- successivamente, in data 11 novembre 2019, è deceduta in TA IT Ligure - senza lasciare alcuna disposizione testamentaria - , con ultimo domicilio in TA Parte_1
IT Ligure, Via Mortero 3/6 (cfr. produzione n.3 parte attrice);
- ha lasciato quali eredi legittime le figlie: e Parte_1 CP_1 Controparte_2
- alla data del decesso di i beni relitti erano quelli indicati dai numeri 6 a 48 Parte_1 dell'atto di citazione (cfr. produzione n.4 parte attrice);
- con riferimento agli immobili indicati nell'atto di citazione dal n. 33 al n. 45, parte attrice ha rilevato che si è verificato un errore nella trascrizione della successione della madre di
, , unica proprietaria di tali beni;
Parte_1 Persona_2
- oltre ai beni immobili sopra richiamati, nel relictum della successione di Parte_1
rientrano anche i beni mobili ed arredi presenti nell'appartamento di TA IT
Ligure, Via Mortero 3/6, nell'appartamento di Monterosso al Mare, Via Padre Semeria 6, nell'appartamento di ME, Via Camisano e/o Via Visola 41 piano 1, nel rustico di
Monterosso al Mare, Loc. Suia;
- è intervenuta tra le parti una trattativa stragiudiziale al fine di procedere alla individuazione dei valori dei suddetti cespiti immobiliari e alla attribuzione dei singoli beni in funzione delle quote spettanti a ciascuna delle eredi, ma nonostante tutto il tempo di lasso trascorso, non si è addivenuti ad una concreta risoluzione delle contrapposte posizioni;
- è stata introdotto da parte attrice il procedimento di mediazione n. 549 del 2020 il cui esito è stato negativo (cfr. produzione n. 5 e produzione n. 6 attore).
Sulla base di tali argomentazioni, ha chiesto che sia accertato e dichiarato che Controparte_1 rientra nell'asse ereditario, altresì, la quota di 1/2 della piena proprietà inerente al box sito nel
Comune di ME, Via Visola o Via Camisano, 41 piano S1, censito al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio 2, particella 1022 subalterno 3, cat. C/6, classe 1 che per errore materiale non è stata inserita nella dichiarazione di successione n. 71, volume 448 del 2/12/2005.
Ha chiesto che sia accertato e dichiarato che gli immobili indicati in narrativa nell'atto di citazione dal n. 33 al n. 45 che riportano nella documentazione in atti la quota di 1/6 ciascuno in capo alla de cuius rientrano nella massa ereditaria di per la quota di 1/1, stante l'errore di Parte_1
trascrizione dalla successione della madre di . Parte_1
In via principale, previa esatta individuazione dei beni immobili indicati dal punto 1 al punto 48 dell'atto di citazione e previa esatta individuazione dei beni mobili inclusi gli arredi e suppellettili sussistenti nei suddetti beni immobili e gli eventuali frutti e/o debiti ereditari, ha Controparte_1
chiesto che si proceda allo scioglimento della comunione ereditaria relativa al SI. Persona_1
(nato a [...], (BN) il 25/9/1935 e deceduto in data 2/11/2004, in TA IT
Ligure, Via Mortero 3/6) nonché procedere allo scioglimento della comunione ereditaria relativa a
. CP_3
Parte attrice ha chiesto che, accertato e dichiarato il diritto a procedere ad un'unica divisione dei beni immobili e mobili in comproprietà con la convenuta, venga ordinata la relativa divisione mediante attribuzione e/o assegnazione in natura - essendo gli stessi comodamente divisibili, salvo eventuali conguagli in denaro - dei singoli beni immobili indicati nel presente atto, dal punto n. 1) al n. 48) nonché dei beni mobili e suppellettili, individuati in corso di causa, nel rispetto delle rispettive quote di spettanza, pari al 50% per ciascuna erede e che, conseguentemente, venga disposta l'assegnazione in proprietà esclusiva di una porzione di beni equivalente al valore delle rispettive quote pari al 50% per ciascuna erede rispetto al totale del valore complessivo del compendio oggetto di divisione ed, in caso di ravvisata non materiale divisibilità degli immobili indicati nell'atto introduttivo, ne venga ordinata la vendita con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire fra i comunisti secondo le quote di rispettiva appartenenza, pari al 50% per ciascuna erede.
Parte attrice, inoltre, ha chiesto di accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti cui all'art. 1115 c.c.
i rimborsi delle anticipazioni sostenute per conto della massa ereditaria e, per l'effetto, accrescere in misura corrispondente all'esborso sostenuto, la quota di spettanza in favore della erede solvente.
Con comparsa di costituzione depositata in data 15 marzo 2021 si è costituita in giudizio CP_2
la quale ha dichiarato di non opporsi allo scioglimento della comunione ereditaria della
[...] madre e del padre e, una volta ricostruito l'asse ereditario, ha chiesto di procedere ad un'unica divisione mediante la formazione di due masse con assegnazione in natura con la minima formazione di conguagli come previsto per legge.
Parte convenuta ha eccepito il mancato esperimento del tentativo di mediazione nei confronti dei soggetti che risultano intestatari dei beni di cui ai numeri dal 33 al 48 dell'atto di citazione, soggetti nei cui confronti sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario, ai sensi dell'articolo 784 c.p.c. Ha chiesto, pertanto, la sospensione del giudizio ai fini dell'esperimento di tale condizione di procedibilità. La causa è stata istruita mediante svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio che è stata depositata in data 29 marzo 2023 e rispetto alla quale le parti hanno formulato diverse contestazioni.
All'udienza del 04 maggio 2023, parte attrice ha chiesto la convocazione del c.t.u. a chiarimenti, contestando diversi elementi della perizia svolta ed ha prodotto e-mail del 20/05/2022 inviata dal legale di parte avversaria. Parte convenuta ha chiesto la rinnovazione della c.t.u. richiamando le osservazioni del proprio consulente tecnico di parte ed ha contestato la tardività della produzione attorea. Il Giudice, vista la relazione del c.t.u., ha segnalato alle parti che alcuni fabbricati oggetto della domanda di divisione non risultavano regolari sotto il profilo edilizio ed urbanistico ed ha invitato le parti a valutare tale profilo al fine di evitare l'improcedibilità della domanda, sulla base di quanto statuito dalle Sezioni Unite n. 25021/2019.
All'udienza del 23 novembre 2023, parte attrice ha dato atto di aver provveduto a presentare la pratica per la regolarizzazione delle difformità edilizie inerenti agli immobili del Comune di
ME e all'immobile di TA IT Ligure. Inoltre, ha chiesto termine per il deposito di un progetto divisionale inerente al terreno degli immobili di ME alternativo a quello ipotizzato dal c.t.u. in accordo con la controparte. Parte convenuta ha chiesto un breve termine per depositare la documentazione relativa alla sanatoria di ME e si è associata alla richiesta di controparte. Il
Giudice ha rinviato la causa all'udienza del 21 dicembre 2023.
In tale udienza, parte convenuta ha chiesto la rinnovazione della c.t.u. contestando il deposito della documentazione in data 20.12.2023 e ritenendo non regolarizzati tutti gli immobili;
mentre, parte attrice si è opposta alla richiesta di rinnovazione della c.t.u. e ha chiesto la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 08.02.2024 poi rinviata su istanza dei difensori in pendenza di trattative.
Le parti hanno precisato le conclusioni nei termini indicati in epigrafe all' udienza cartolare scritta del 13/6/2024.
La causa dopo il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica è stata trattenuta in decisione.
*****
La domanda di scioglimento della comunione ereditaria può essere accolta non essendovi contestazione alcuna tra le parti sul punto ed avendo le parti depositato in esito alla perizia documentazione che attesta la regolarizzazione delle difformità urbanistiche e catastali già riscontrate dal c.t.u. che interessavano gli immobili di ME e TA IT Ligure.
Entrambe le condividenti hanno chiesto che la divisione degli immobili comuni venga effettuata sulla base del progetto di divisione in natura che comporta il minore conguaglio in denaro: ne consegue che deve essere approvato e dichiarato esecutivo il progetto di divisione Q.4 elaborato dal c.t.u. con la precisazione che dal lotto B) andranno espunti i quattro terreni indicati sub. 33, 46, 47 e 48 dell' atto di citazione trattandosi di beni non di proprietà esclusiva delle parti e rispetto ai quali la parte attrice ha rinunciato alla domanda: Terreno sito nel Comune di Levanto (SP), bosco misto, censito al catasto terreni del Comune di Levanto al foglio 27, particella 90; Terreno sito nel
Comune di Monterosso al Mare (SP), porzione di fabbricato rurale, censito al catasto terreni del
Comune di Monterosso al Mare al foglio 6, particella 368, subalterno 1; Terreno sito nel Comune di
Monterosso al mare (SP), bosco alto, censito al catasto terreni del Comune di Monterosso al Mare al foglio 3, particella 63; Terreno sito nel Comune di Monterosso al mare (SP), fabbricato diruto, censito al catasto terreni del Comune di Monterosso al Mare al foglio 3, particella 349.
Ne consegue altresì che detraendo dal lotto B) il valore complessivo dei suddetti quattro terreni pari ad € 703,28 ( prospetto allegato Q.7 alla relazione del c.t.u. ) il conguaglio dovuto dal lotto A) al lotto B) deve essere aumentato del 50% di tale importo e così determinato in € 4.140,90 ( € 3.789,26 come da progetto di divisione + € 703,28 : 2 = € 4.140,90 ).
L' assegnazione dei due lotti A e B del progetto di divisione Q.4 elaborato dal c.t.u. deve avvenire mediante estrazione a sorte ex art. 729 c.c. in presenza di uguaglianza di quote non essendovi ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, né fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità ( in senso conforme Cass. n. 4426/2017; Cass. n.
15079/2005; Cass. ord. n. 11857/2021 ) per assegnare il lotto B a come richiesto Controparte_1 dall' attrice: in particolare il preteso accordo per la divisione dei due lotti in corso di causa non può dirsi provato sulla base della scarna documentazione via e-mail prodotta dall' attrice anche perché all'epoca – maggio/giugno 2022 - gli immobili di ME e TA IT Ligure, in presenza delle difformità urbanistiche ed edilizie poi riscontrate dal c.t.u., non potevano essere oggetto di alcun valido accordo di divisione in forza dei principi affermati dalla nota sentenza della Suprema
Corte a Sezioni Unite n. 25021/2019.
L' attrice ha documentato di avere sostenuto nell' interesse della comunione spese per un ammontare pari ad € 4.304,13 con la conseguenza che la convenuta deve rimborsarle la quota di ½ pari ad € 2.152,06
Le spese legali del giudizio e le spese di ctp possono essere integralmente compensate tra le parti vista la natura della lite ed il fatto che la convenuta non si è mai opposta alla divisione.
Le spese di c.t.u. devono essere poste in via definitiva a carico della massa e così per il 50% a carico dell' attrice e per il 50% a carico della convenuta.
La causa deve essere rimessa sul ruolo per poter procedere all' estrazione a sorte dei due lotti
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova terza sezione civile in composizione monocratica pronunciando in via definitiva così provvede
DICHIARA
lo scioglimento della comunione ereditaria del padre e della madre Persona_1 Parte_1 delle due parti in causa;
APPROVA E DICHIARA ESECUTIVO
Il progetto di divisione in natura elaborato dal c.t.u. Geom. sub allegato Q.4 alla Persona_3 relazione del c.t.u. con la precisazione che dal lotto B sono espunti i quattro terreni indicati sub. 33, 46, 47 e 48 dell' atto di citazione trattandosi di beni non di proprietà esclusiva delle parti e rispetto ai quali la parte attrice ha rinunciato alla domanda:
Terreno sito nel Comune di Levanto (SP), bosco misto, censito al catasto terreni del Comune di
Levanto al foglio 27, particella 90;
Terreno sito nel Comune di Monterosso al Mare (SP), porzione di fabbricato rurale, censito al catasto terreni del Comune di Monterosso al Mare al foglio 6, particella 368, subalterno 1; Terreno sito nel Comune di Monterosso al mare (SP), bosco alto, censito al catasto terreni del
Comune di Monterosso al Mare al foglio 3, particella 63;
Terreno sito nel Comune di Monterosso al mare (SP), fabbricato diruto, censito al catasto terreni del
Comune di Monterosso al Mare al foglio 3, particella 349
e che, per l' effetto, il conguaglio dovuto dal lotto A al lotto B è pari ad € 4.140,90;
DICHIARA TENUTA
a rimborsare a la somma di € 2.152,06; Controparte_2 Controparte_1
COMPENSA
integralmente tra le parti le spese legali e le spese di ctp;
PONE
in via definitiva le spese di c.t.u. a carico delle due parti in causa per il 50% ciascuna;
RIMETTE
la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Genova il 7 Ottobre 2024
Il Giudice
Dott. Roberto Bonino