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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 27/02/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 923/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile - composta dai Signori:
2) Dott. Maurizio PETRELLI - Presidente
2) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere
3) Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al N.923 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021
TRA
(p. Iva: ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del Curatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Brindisi, alla via Appia n°46, presso lo studio dell'Avv. Luigi de Franco che la rappresenta e difende, giusto decreto di autorizzazione emanato dal Giudice Delegato del Tribunale di Brindisi, in forza di procura speciale alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
-APPELLANTE-
E
(c.f.: ), rappresentata e dall'avv. Marcello DI Controparte_1 C.F._1
SUMMA, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Francavilla Fontana (BR), alla Via
Arciprete Quaranta n. 24, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in questo grado;
- APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE – NONCHE'
(p. iva: ), in persona del legale rappresentante p.t., e per essa Controparte_2 P.IVA_2
(p.iva: ), in persona del l.r.p.t., quale mandataria con Controparte_3 P.IVA_3
rappresentanza in forza di procura per atto a rogito Notaio di Pordenone del Persona_1
18.12.2019, rappresentata e difesa, giusta procura speciale rilasciata il 17.03.2020 dal notaio Dott.
dagli avv.ti Giuseppe Grillo e Rossana Buda, ed elettivamente domiciliata presso Persona_2
il loro studio in Roma, al Viale Giulio Cesare n.2;
-APPELLATA-
All'udienza collegiale del 3.07.2024, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Brindisi nel seguente modo:
Con atto di citazione ritualmente notificato, BI BA - ON di NC (di seguito solo Controparte_4
BA) agiva in giudizio per sentir dichiarare l'inefficacia nei suoi confronti del trasferimento di alcuni beni immobili da parte in favore di . Controparte_1 Controparte_5
L'attrice deduceva di essere creditrice di della somma di euro 71.216,16, oltre Controparte_1
interessi e spese della procedura monitoria, in virtù del decreto ingiuntivo n. 490/2015, reso dal Tribunale
di Brindisi il 22.4.2015; che detto decreto era stato opposto e, nel corso del giudizio di opposizione, era stata emessa ordinanza ai sensi dell'art. 186 quater c.p.c.; che il credito rinveniva da un rapporto intercorso con la di cui la era socia, e a favore della quale aveva prestato fideiussione Parte_1 CP_1
unitamente ad altri soci, tra cui;
che, già con comunicazione del 27.2.2014, e poi con altra Controparte_6
comunicazione del 6.6.2014, la aveva chiesto alla e ai suoi fideiussori di CP_7 Parte_1
estinguere la posizione debitoria;
che la ammettendo le proprie difficoltà, aveva chiesto Parte_1
alla BA di soprassedere;
che nelle more tutti gli obbligati si erano resi impossidenti. Aggiungeva la BA attrice che , con atto del 28.10.2014, aveva ceduto alla figlia Controparte_6 CP_8
, l'unico bene di sua proprietà, mentre , con atto del 25.11.2014, aveva
[...] Controparte_1
ceduto alla propria figlia, , la piena proprietà dei seguenti beni: 1) terreno in Controparte_5
Francavilla Fontana, contrada Mogavero, di are 78.99, censito in catasto al fg. 102, p.lla 507; 2) fabbricato in Francavilla Fontana, contrada Mogavero, vani 5,5, censito in catasto al fg. 102, p.lla 339, sud 1; 3)
fabbricato in Francavilla Fontana, contrada Mogavero, di mq 19, censito in catasto al fg. 102, p.lla 339,
sub. 2; nonché la nuda proprietà con riserva di usufrutto di: 4) fabbricato in Francavilla Fontana, alla via
Giuseppe Di Vittorio, cat. A4, vani 5, censito in catasto al fg. 214, p.lla 5480 sub 4.
Tanto dedotto, sosteneva l'attrice che i suddetti trasferimenti erano avvenuti allo scopo di arrecare pregiudizio alle proprie ragioni creditorie, così come desumibile dai rapporti di compartecipazione nella società di persone e dal rapporto di parentela esistente tra parte venditrice e parte acquirente.
si costituiva in giudizio ed eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'azione Controparte_1
revocatoria in ragione della dedotta nullità, per violazione della normativa antitrust di cui alla legge n.
287/1990, della fideiussione da ella prestata in favore della Nel merito sosteneva Parte_1
l'infondatezza della domanda.
, regolarmente citata, non si costituiva e pertanto ne va dichiarata la contumacia. Controparte_5
Con atto di intervento, depositato il 23.7.2019, interveniva nel giudizio la Parte_1 [...]
(di seguito solo Curatela) chiedendo di far valere anche nei propri confronti la Parte_1
declaratoria di revocatoria e/o simulazione degli atti di trasferimento posti in essere dalla . CP_1
A sostegno dell'atto di intervento, la Curatela allegava: che aveva rivestito, sin dal Controparte_1
23.3.2009, la carica di socia della Eroserramenti S.r.l. poi dichiarata fallita;
che il curatore fallimentare aveva riscontrato gravi irregolarità che avevano comportato il graduale depauperamento del capitale sociale;
che i dati di bilancio erano stati falsificati in quanto era stato approvato un credito inesistente verso il precedente amministratore unico;
che era stato revocato lo stato di liquidazione Parte_2
della società in un momento in cui era evidente lo stato di decozione della stessa e, inoltre, l'opificio e gli altri beni strumentali erano stati conferiti nella 2006 s.r.l. oltretutto celando il reale valore del CP_9
ramo conferito;
che pertanto la Curatela aveva proposto dinanzi al Tribunale di Bari un'azione di responsabilità nei confronti dei soci ex art. 146 l.f.; che successivamente al Controparte_1
compimento degli atti dannosi per la aveva alienato alla congiunta Parte_1 CP_5
i beni immobili suindicati;
che detta alienazione era avvenuta in frode ai creditori sociali o
[...]
comunque in pregiudizio ai loro interessi.
Intervenivano inoltre nel giudizio dapprima la quale cessionaria del credito e quindi Controparte_10
successore a titolo particolare della e poi la successiva cessionaria del Controparte_11
medesimo credito, la e per essa la quale mandataria con Controparte_2 Controparte_3
rappresentanza della Securitisation Services S.p.a.
La causa, istruita attraverso acquisizioni documentali, veniva decisa con sentenza n. 416/2021,
pubblicata in data 10/03/2021, con cui il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando, (1)
dichiarava la contumacia di;
(2) dichiarava l'inefficacia, nei confronti della BA Controparte_5
attrice, nonché delle parti intervenute in giudizio in sostituzione dell'originaria parte attrice, CP_10
e dell'atto di compravendita immobiliare del 25.11.2014, redatto dal
[...] Controparte_2
Notaio Rep. 51261, Racc. 24737, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Persona_3
Immobiliari di Brindisi il 2.1.2015, Reg. Gen. n. 42, Reg. Part. n. 40, con il quale ha Controparte_1
trasferito a , il diritto di proprietà sui seguenti beni: - terreno in Francavilla Fontana, Controparte_5
contrada Mogavero, di are 78.99, censito in catasto al fg. 102, p.lla 507; - fabbricato in Francavilla
Fontana, contrada Mogavero, vani 5,5, censito in catasto al fg. 102, p.lla 339, sub 1; - fabbricato in
Francavilla Fontana, contrada Mogavero, di mq 19, censito in catasto al fg. 102, p.lla 339, sub. 2; nonché
la nuda proprietà con riserva di usufrutto di: - fabbricato in Francavilla Fontana, alla via Giuseppe Di
Vittorio, cat. A4, vani 5, censito in catasto al fg. 214, p.lla 5480 sub 4; (3) autorizzava la parte interessata all'annotazione della sentenza a margine della trascrizione dell'atto descritto al punto (1) con esonero del
Conservatore dei RR.II. da ogni responsabilità al riguardo;
(4) rigettava la domanda proposta dalla
Curatela del fallimento (5) condannava e , Parte_1 Controparte_1 Controparte_5
in solido tra loro, alla rifusione in favore della successore a titolo particolare di Controparte_2
parte attrice) delle spese di lite;
(6) condannava la Curatela del fallimento alla Parte_1
rifusione in favore di delle spese di lite. Controparte_1 Avverso detta sentenza, proponeva appello, con atto ritualmente notificato, la Curatela
[...]
in persona del curatore p.t., cui si opponeva chiedendone il Parte_1 Controparte_1
rigetto, in quanto infondato in fatto ed in diritto, e spiegando appello incidentale per la riforma della sentenza in parte qua;
il tutto con vittoria delle spese del doppio grado.
Si costituiva altresì la e per essa la quale mandataria con Controparte_2 Controparte_3
rappresentanza, chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza con vittoria delle spese del gravame.
Ancorché ritualmente citata non si costituiva , restando contumace. Controparte_5
All'udienza collegiale del 3.07.2024, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico, articolato, motivo di gravame, l'appellante ha dedotto “inadeguata, insufficiente e/o
contraddittoria motivazione sotto il profilo logico-giuridico in ordine al rigetto della domanda
proposta dalla curatela”.
Segnatamente evidenzia come Il Giudice di prime cure, abbia rigettato la domanda proposta dalla
Curatela, per non avere la stessa fornito la prova dell'esistenza di un'aspettativa di credito.
In realtà, la deducente difesa ritiene di aver assolto al proprio onere probatorio, ritenendo sufficiente,
al fine di sostenere l'esistenza di un credito potenzialmente sussistente, la produzione dell'atto di citazione e degli elementi necessari per ritenere in corso il relativo giudizio civile, incardinato innanzi al Tribunale di Bari – Sez. Tribunale delle Imprese.
2. Dette doglianze non sono fondate.
Ed invero, la documentazione comprovante la tesi dell'appellante, è stata depositata nel giudizio di primo grado, successivamente all'udienza ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., ovvero oltre il termine perentorio concesso per la produzione documentale.
Talché, siffatte allegazioni documentali sono state ritenute, dal giudice di primo grado, inidonee a supportare sul piano probatorio la domanda dell'interventore. Né, detta documentazione – tardivamente prodotta nel giudizio di primo grado – è ammissibile in sede di gravame, in ossequio al divieto dei nova in appello di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c..
È noto infatti che l'art. 345 c.p.c. pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'indispensabilità degli stessi, e ferma restando per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa non imputabile (Cass. 29506/2023; 26522/2017).
3. Con l'appello incidentale proposto, ha chiesto la riforma parziale della Controparte_1
impugnata sentenza, nella parte in cui il Tribunale non ha rilevato la parziale nullità della fideiussione
omnibus concessa dalla stessa appellante, instando perché venga accertato e dichiarato che la creditrice è incorsa nella decadenza di cui all'art. 1957 c.c., con condanna dell'Istituto cedente e della cessionaria al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
4. In disparte il rilievo per cui l'attrice in revocatoria ha agito in forza di un d.i., e ben avrebbe dovuto sollevare le eventuali cause di invalidità del titolo, nell'ambito del relativo giudizio di opposizione a cognizione piena, le presente doglianze vanno rigettate.
È noto che, con un autorevole arresto, la S.C. a SS.UU. (cfr. Sent. n. 41994/2021.) ha stabilito che “i
contratti di fideiussione “a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in
relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e
101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art.
1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente
l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza - salvo che sia desumibile
dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
L'intervento nomofilattico ha sostanzialmente sancito la tesi della nullità parziale, limitando la declaratoria di nullità alle sole clausole contrattuali dichiarate anticoncorrenziali dall'Autorità
Garante, salvo prova della contraria volontà negoziale.
Ne consegue che nei casi, come quello oggetto del presente giudizio, alla nullità parziale dell'accordo o della deliberazione a monte corrisponde la sola nullità parziale del contratto di fideiussione a valle che ne riproduca le previsioni colpite da tale forma di invalidità, e limitatamente alle clausole riproduttive di dette previsioni, salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti,
che non avrebbero concluso il contratto «senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità»,
secondo quanto prevede - in piena conformità con le affermazioni della giurisprudenza europea,
riferite alla normativa comunitaria - il diritto nazionale (art. 1419, primo comma, cod. civ.). E sempre che di tale essenzialità la parte interessata all'estensione della nullità fornisca adeguata dimostrazione.
Evenienza, questa, che deve essere esclusa nel caso di specie ricorrendo, piuttosto, elementi logici di segno opposto, quali la circostanza per cui la fideiussione risulta rilasciata in favore di società di cui la stessa rivestiva il ruolo di legale rappresentante. Per un verso, infatti, la garanzia personale costituiva per la banca condizione essenziale per garantire il sorgere e la prosecuzione del rapporto con la società, per altro verso, proprio l'esigenza – e l'interesse diretto – del fideiussore a consentire alla società di accedere al credito bancario, lasciano intendere agevolmente che essa avrebbe ugualmente aderito al contratto privo di clausole che la penalizzavano.
Sennonché il debitore-fideiussore deve altresì allegare e provare che il diritto di credito azionato sia in qualche modo fondato sulle clausole affette da nullità, circostanza questa allegata ma non provata nel presente giudizio.
5. All'esito del gravame, conseguono la conferma dell'impugnata sentenza e la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado, liquidate come in dispositivo, nei confronti di in persona del l.r.p.t.. Controparte_2
Nel presente procedimento trova applicazione, ratione temporis, la disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è
dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”), introdotta dall'art. 1, co. 17, lg. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), trattandosi di procedimento iniziato, con la notifica dell'atto di impugnazione, dopo il 31.1.2013 (cfr. art. 1, co. 18, e 561 l. 228/2013), sicché, come previsto dalla norma citata, dovrà
darsi atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione.
P.Q.M
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto ritualmente notificato, dalla in Parte_1
persona del curatore p.t., nei confronti di in persona del l.r.p.t., e di Controparte_2 CP_1
nonché sull'appello incidentale da quest'ultima spiegato, avverso la sentenza n. 416/2021
[...]
del Tribunale di Brindisi, così provvede:
a) Rigetta l'appello principale e quello incidentale, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
b) condanna la in persona del curatore p.t., alla Parte_1
rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore di che Controparte_1
liquida in complessivi euro 9.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del 15%, con distrazione in favore dell'avv.to Marcello Di Summa, dichiaratosi antistatario;
c) condanna alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in Controparte_1
favore di che liquida in complessivi euro 9.500,00 per compensi, oltre Controparte_2
accessori di legge e di tariffa, nella misura del 15%;
d) dà atto che l'appello principale e quello incidentale, sono stati integralmente respinti e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso in Lecce, nella camera di Consiglio della Prima Sezione della Corte di Appello, il 9
gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr. Maurizio Petrelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile - composta dai Signori:
2) Dott. Maurizio PETRELLI - Presidente
2) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere
3) Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al N.923 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021
TRA
(p. Iva: ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del Curatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Brindisi, alla via Appia n°46, presso lo studio dell'Avv. Luigi de Franco che la rappresenta e difende, giusto decreto di autorizzazione emanato dal Giudice Delegato del Tribunale di Brindisi, in forza di procura speciale alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
-APPELLANTE-
E
(c.f.: ), rappresentata e dall'avv. Marcello DI Controparte_1 C.F._1
SUMMA, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Francavilla Fontana (BR), alla Via
Arciprete Quaranta n. 24, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in questo grado;
- APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE – NONCHE'
(p. iva: ), in persona del legale rappresentante p.t., e per essa Controparte_2 P.IVA_2
(p.iva: ), in persona del l.r.p.t., quale mandataria con Controparte_3 P.IVA_3
rappresentanza in forza di procura per atto a rogito Notaio di Pordenone del Persona_1
18.12.2019, rappresentata e difesa, giusta procura speciale rilasciata il 17.03.2020 dal notaio Dott.
dagli avv.ti Giuseppe Grillo e Rossana Buda, ed elettivamente domiciliata presso Persona_2
il loro studio in Roma, al Viale Giulio Cesare n.2;
-APPELLATA-
All'udienza collegiale del 3.07.2024, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Brindisi nel seguente modo:
Con atto di citazione ritualmente notificato, BI BA - ON di NC (di seguito solo Controparte_4
BA) agiva in giudizio per sentir dichiarare l'inefficacia nei suoi confronti del trasferimento di alcuni beni immobili da parte in favore di . Controparte_1 Controparte_5
L'attrice deduceva di essere creditrice di della somma di euro 71.216,16, oltre Controparte_1
interessi e spese della procedura monitoria, in virtù del decreto ingiuntivo n. 490/2015, reso dal Tribunale
di Brindisi il 22.4.2015; che detto decreto era stato opposto e, nel corso del giudizio di opposizione, era stata emessa ordinanza ai sensi dell'art. 186 quater c.p.c.; che il credito rinveniva da un rapporto intercorso con la di cui la era socia, e a favore della quale aveva prestato fideiussione Parte_1 CP_1
unitamente ad altri soci, tra cui;
che, già con comunicazione del 27.2.2014, e poi con altra Controparte_6
comunicazione del 6.6.2014, la aveva chiesto alla e ai suoi fideiussori di CP_7 Parte_1
estinguere la posizione debitoria;
che la ammettendo le proprie difficoltà, aveva chiesto Parte_1
alla BA di soprassedere;
che nelle more tutti gli obbligati si erano resi impossidenti. Aggiungeva la BA attrice che , con atto del 28.10.2014, aveva ceduto alla figlia Controparte_6 CP_8
, l'unico bene di sua proprietà, mentre , con atto del 25.11.2014, aveva
[...] Controparte_1
ceduto alla propria figlia, , la piena proprietà dei seguenti beni: 1) terreno in Controparte_5
Francavilla Fontana, contrada Mogavero, di are 78.99, censito in catasto al fg. 102, p.lla 507; 2) fabbricato in Francavilla Fontana, contrada Mogavero, vani 5,5, censito in catasto al fg. 102, p.lla 339, sud 1; 3)
fabbricato in Francavilla Fontana, contrada Mogavero, di mq 19, censito in catasto al fg. 102, p.lla 339,
sub. 2; nonché la nuda proprietà con riserva di usufrutto di: 4) fabbricato in Francavilla Fontana, alla via
Giuseppe Di Vittorio, cat. A4, vani 5, censito in catasto al fg. 214, p.lla 5480 sub 4.
Tanto dedotto, sosteneva l'attrice che i suddetti trasferimenti erano avvenuti allo scopo di arrecare pregiudizio alle proprie ragioni creditorie, così come desumibile dai rapporti di compartecipazione nella società di persone e dal rapporto di parentela esistente tra parte venditrice e parte acquirente.
si costituiva in giudizio ed eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'azione Controparte_1
revocatoria in ragione della dedotta nullità, per violazione della normativa antitrust di cui alla legge n.
287/1990, della fideiussione da ella prestata in favore della Nel merito sosteneva Parte_1
l'infondatezza della domanda.
, regolarmente citata, non si costituiva e pertanto ne va dichiarata la contumacia. Controparte_5
Con atto di intervento, depositato il 23.7.2019, interveniva nel giudizio la Parte_1 [...]
(di seguito solo Curatela) chiedendo di far valere anche nei propri confronti la Parte_1
declaratoria di revocatoria e/o simulazione degli atti di trasferimento posti in essere dalla . CP_1
A sostegno dell'atto di intervento, la Curatela allegava: che aveva rivestito, sin dal Controparte_1
23.3.2009, la carica di socia della Eroserramenti S.r.l. poi dichiarata fallita;
che il curatore fallimentare aveva riscontrato gravi irregolarità che avevano comportato il graduale depauperamento del capitale sociale;
che i dati di bilancio erano stati falsificati in quanto era stato approvato un credito inesistente verso il precedente amministratore unico;
che era stato revocato lo stato di liquidazione Parte_2
della società in un momento in cui era evidente lo stato di decozione della stessa e, inoltre, l'opificio e gli altri beni strumentali erano stati conferiti nella 2006 s.r.l. oltretutto celando il reale valore del CP_9
ramo conferito;
che pertanto la Curatela aveva proposto dinanzi al Tribunale di Bari un'azione di responsabilità nei confronti dei soci ex art. 146 l.f.; che successivamente al Controparte_1
compimento degli atti dannosi per la aveva alienato alla congiunta Parte_1 CP_5
i beni immobili suindicati;
che detta alienazione era avvenuta in frode ai creditori sociali o
[...]
comunque in pregiudizio ai loro interessi.
Intervenivano inoltre nel giudizio dapprima la quale cessionaria del credito e quindi Controparte_10
successore a titolo particolare della e poi la successiva cessionaria del Controparte_11
medesimo credito, la e per essa la quale mandataria con Controparte_2 Controparte_3
rappresentanza della Securitisation Services S.p.a.
La causa, istruita attraverso acquisizioni documentali, veniva decisa con sentenza n. 416/2021,
pubblicata in data 10/03/2021, con cui il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando, (1)
dichiarava la contumacia di;
(2) dichiarava l'inefficacia, nei confronti della BA Controparte_5
attrice, nonché delle parti intervenute in giudizio in sostituzione dell'originaria parte attrice, CP_10
e dell'atto di compravendita immobiliare del 25.11.2014, redatto dal
[...] Controparte_2
Notaio Rep. 51261, Racc. 24737, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Persona_3
Immobiliari di Brindisi il 2.1.2015, Reg. Gen. n. 42, Reg. Part. n. 40, con il quale ha Controparte_1
trasferito a , il diritto di proprietà sui seguenti beni: - terreno in Francavilla Fontana, Controparte_5
contrada Mogavero, di are 78.99, censito in catasto al fg. 102, p.lla 507; - fabbricato in Francavilla
Fontana, contrada Mogavero, vani 5,5, censito in catasto al fg. 102, p.lla 339, sub 1; - fabbricato in
Francavilla Fontana, contrada Mogavero, di mq 19, censito in catasto al fg. 102, p.lla 339, sub. 2; nonché
la nuda proprietà con riserva di usufrutto di: - fabbricato in Francavilla Fontana, alla via Giuseppe Di
Vittorio, cat. A4, vani 5, censito in catasto al fg. 214, p.lla 5480 sub 4; (3) autorizzava la parte interessata all'annotazione della sentenza a margine della trascrizione dell'atto descritto al punto (1) con esonero del
Conservatore dei RR.II. da ogni responsabilità al riguardo;
(4) rigettava la domanda proposta dalla
Curatela del fallimento (5) condannava e , Parte_1 Controparte_1 Controparte_5
in solido tra loro, alla rifusione in favore della successore a titolo particolare di Controparte_2
parte attrice) delle spese di lite;
(6) condannava la Curatela del fallimento alla Parte_1
rifusione in favore di delle spese di lite. Controparte_1 Avverso detta sentenza, proponeva appello, con atto ritualmente notificato, la Curatela
[...]
in persona del curatore p.t., cui si opponeva chiedendone il Parte_1 Controparte_1
rigetto, in quanto infondato in fatto ed in diritto, e spiegando appello incidentale per la riforma della sentenza in parte qua;
il tutto con vittoria delle spese del doppio grado.
Si costituiva altresì la e per essa la quale mandataria con Controparte_2 Controparte_3
rappresentanza, chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza con vittoria delle spese del gravame.
Ancorché ritualmente citata non si costituiva , restando contumace. Controparte_5
All'udienza collegiale del 3.07.2024, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico, articolato, motivo di gravame, l'appellante ha dedotto “inadeguata, insufficiente e/o
contraddittoria motivazione sotto il profilo logico-giuridico in ordine al rigetto della domanda
proposta dalla curatela”.
Segnatamente evidenzia come Il Giudice di prime cure, abbia rigettato la domanda proposta dalla
Curatela, per non avere la stessa fornito la prova dell'esistenza di un'aspettativa di credito.
In realtà, la deducente difesa ritiene di aver assolto al proprio onere probatorio, ritenendo sufficiente,
al fine di sostenere l'esistenza di un credito potenzialmente sussistente, la produzione dell'atto di citazione e degli elementi necessari per ritenere in corso il relativo giudizio civile, incardinato innanzi al Tribunale di Bari – Sez. Tribunale delle Imprese.
2. Dette doglianze non sono fondate.
Ed invero, la documentazione comprovante la tesi dell'appellante, è stata depositata nel giudizio di primo grado, successivamente all'udienza ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., ovvero oltre il termine perentorio concesso per la produzione documentale.
Talché, siffatte allegazioni documentali sono state ritenute, dal giudice di primo grado, inidonee a supportare sul piano probatorio la domanda dell'interventore. Né, detta documentazione – tardivamente prodotta nel giudizio di primo grado – è ammissibile in sede di gravame, in ossequio al divieto dei nova in appello di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c..
È noto infatti che l'art. 345 c.p.c. pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'indispensabilità degli stessi, e ferma restando per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa non imputabile (Cass. 29506/2023; 26522/2017).
3. Con l'appello incidentale proposto, ha chiesto la riforma parziale della Controparte_1
impugnata sentenza, nella parte in cui il Tribunale non ha rilevato la parziale nullità della fideiussione
omnibus concessa dalla stessa appellante, instando perché venga accertato e dichiarato che la creditrice è incorsa nella decadenza di cui all'art. 1957 c.c., con condanna dell'Istituto cedente e della cessionaria al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
4. In disparte il rilievo per cui l'attrice in revocatoria ha agito in forza di un d.i., e ben avrebbe dovuto sollevare le eventuali cause di invalidità del titolo, nell'ambito del relativo giudizio di opposizione a cognizione piena, le presente doglianze vanno rigettate.
È noto che, con un autorevole arresto, la S.C. a SS.UU. (cfr. Sent. n. 41994/2021.) ha stabilito che “i
contratti di fideiussione “a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in
relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e
101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art.
1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente
l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza - salvo che sia desumibile
dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
L'intervento nomofilattico ha sostanzialmente sancito la tesi della nullità parziale, limitando la declaratoria di nullità alle sole clausole contrattuali dichiarate anticoncorrenziali dall'Autorità
Garante, salvo prova della contraria volontà negoziale.
Ne consegue che nei casi, come quello oggetto del presente giudizio, alla nullità parziale dell'accordo o della deliberazione a monte corrisponde la sola nullità parziale del contratto di fideiussione a valle che ne riproduca le previsioni colpite da tale forma di invalidità, e limitatamente alle clausole riproduttive di dette previsioni, salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti,
che non avrebbero concluso il contratto «senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità»,
secondo quanto prevede - in piena conformità con le affermazioni della giurisprudenza europea,
riferite alla normativa comunitaria - il diritto nazionale (art. 1419, primo comma, cod. civ.). E sempre che di tale essenzialità la parte interessata all'estensione della nullità fornisca adeguata dimostrazione.
Evenienza, questa, che deve essere esclusa nel caso di specie ricorrendo, piuttosto, elementi logici di segno opposto, quali la circostanza per cui la fideiussione risulta rilasciata in favore di società di cui la stessa rivestiva il ruolo di legale rappresentante. Per un verso, infatti, la garanzia personale costituiva per la banca condizione essenziale per garantire il sorgere e la prosecuzione del rapporto con la società, per altro verso, proprio l'esigenza – e l'interesse diretto – del fideiussore a consentire alla società di accedere al credito bancario, lasciano intendere agevolmente che essa avrebbe ugualmente aderito al contratto privo di clausole che la penalizzavano.
Sennonché il debitore-fideiussore deve altresì allegare e provare che il diritto di credito azionato sia in qualche modo fondato sulle clausole affette da nullità, circostanza questa allegata ma non provata nel presente giudizio.
5. All'esito del gravame, conseguono la conferma dell'impugnata sentenza e la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado, liquidate come in dispositivo, nei confronti di in persona del l.r.p.t.. Controparte_2
Nel presente procedimento trova applicazione, ratione temporis, la disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è
dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”), introdotta dall'art. 1, co. 17, lg. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), trattandosi di procedimento iniziato, con la notifica dell'atto di impugnazione, dopo il 31.1.2013 (cfr. art. 1, co. 18, e 561 l. 228/2013), sicché, come previsto dalla norma citata, dovrà
darsi atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione.
P.Q.M
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto ritualmente notificato, dalla in Parte_1
persona del curatore p.t., nei confronti di in persona del l.r.p.t., e di Controparte_2 CP_1
nonché sull'appello incidentale da quest'ultima spiegato, avverso la sentenza n. 416/2021
[...]
del Tribunale di Brindisi, così provvede:
a) Rigetta l'appello principale e quello incidentale, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
b) condanna la in persona del curatore p.t., alla Parte_1
rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore di che Controparte_1
liquida in complessivi euro 9.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del 15%, con distrazione in favore dell'avv.to Marcello Di Summa, dichiaratosi antistatario;
c) condanna alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in Controparte_1
favore di che liquida in complessivi euro 9.500,00 per compensi, oltre Controparte_2
accessori di legge e di tariffa, nella misura del 15%;
d) dà atto che l'appello principale e quello incidentale, sono stati integralmente respinti e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso in Lecce, nella camera di Consiglio della Prima Sezione della Corte di Appello, il 9
gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr. Maurizio Petrelli