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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/12/2025, n. 2259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2259 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Il Giudice on. d.ssa Francescaromana Puglisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5369/2024 R.G. trattenuto per la decisione in esito all'udienza a trattazione scritta del 22.10.2025
TRA
, nato in [...] il [...], Parte_1 Parte_2
, nata in [...] il [...], , nata in
[...] Parte_3
Argentina il 03.07.2001, nata in Parte_4
Argentina il 06.01.1969, , nata in [...] il Parte_5
16.01.2001, , nato in [...] il [...], tutti Parte_6
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Annalaura Carbone (C.F.
) e UD LA (C.F. e C.F._1 C.F._2
presso il loro studio legale elettivamente domiciliati;
ricorrenti
E
(C.F. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di NA (C.F. , presso i cui uffici in Via dei Mille isol. 221, è ope C.F._3
legis domiciliato,
resistente avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.12.2024, i ricorrenti adivano l'intestato
Tribunale per ottenere il riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis;
a tal fine, premettevano di essere diretti discendenti del sig. Per_1
, cittadino italiano, nato a [...] il [...]. Più precisamente, i
[...]
richiedenti esponevano: che il sig. , emigrato in Argentina, non Persona_1
rinunciava alla cittadinanza italiana in favore di quella argentina;
che lo stesso contraeva matrimonio con la sig.ra e che da tale unione nasceva, Parte_7
in data 13.12.1907, il sig. ; che dal matrimonio del sig. Persona_2 [...]
con la sig.ra avvenuto il 30.04.1938, nascevano, in data Per_2 Persona_3
06.01.1940, la sig.ra e, in data 25.06.1942, il sig. ; che Persona_4 Per_2
la sig.ra , in data 22.02.1964, contraeva matrimonio con il sig. Persona_4
e che da tale unione nasceva, il 27.11.1964 il sig. Parte_8 Parte_1
ricorrente; che il sig. , in data 21.02.1992, sposava la sig.ra
[...] Parte_1
e dalla loro unione nascevano, in data 16.01.1996, la sig.ra Persona_5
e, in data 03.07.2001, la sig.ra , entrambe Parte_2 Parte_3
ricorrenti; che il sig. , in data 16.11.1977, contraeva matrimonio con la Per_2
sig.ra e che da tale unione, in data 06.01.1969, nasceva la sig. Persona_6
, ricorrente;
che la sig.ra Parte_4 Parte_4
, in data 15.09.2000, contraeva matrimonio con il sig.
[...] Persona_7
e che da detta unione nascevano, in data 16.01.2001, la sig.ra
[...] [...]
e, in data 10.12.2002, il sig. , entrambi Parte_5 Persona_8
ricorrenti. Inoltre, in ordine alla sussistenza dell'interesse ad agire, i ricorrenti deducevano che, nonostante i numerosi tentativi, non erano riusciti ad adire il
Consolato competente al fine di presentare le proprie istanze di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, a causa dell'impossibilità di poter prenotare un appuntamento tramite la piattaforma telematica dedicata.
Trattandosi di procedimento attinente allo status della persona, gli atti di causa venivano comunicati al Pubblico Ministero, che emetteva il visto.
Instaurato il contraddittorio, il si costituiva in giudizio Controparte_1
per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato senza, tuttavia, contestare nel merito la domanda di parte avversa e rimettendo al Tribunale adito l'accertamento della c.d. continuità genealogica al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana in favore degli odierni ricorrenti. Parte resistente avanzava, tuttavia, richiesta di compensazione delle spese di lite, evidenziando come i considerevoli ritardi in cui le competenti Autorità incorrono nell'evadere le richieste di riconoscimento dello status civitatis iure sanguinis, presentate in base all'articolo 1 della L. 91 del 1992 presso i
Consolati italiani, siano dovuti, in particolare, alla nutrita mole di richieste presentate dai discendenti dei cittadini italiani emigrati all'estero.
All'udienza del 22.10.2025, il giudizio veniva trattenuto per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, u.c., c.p.c.
Preliminarmente, va ritenuta la competenza di questo Tribunale, in virtù della previsione, di cui all'art. 1 co. 36 e 37 della legge di riforma del processo civile n.
206 del 26.11.2021, che ha devoluto le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana iure sanguinis alle Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza del Tribunale del luogo del comune di nascita dell'avo cittadino italiano, a far data dal 22.06.2022. Pertanto, essendo l'ascendente degli odierni istanti nato nel Comune di Malfa (ME), il procedimento è di competenza dell'intestato Tribunale, che giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, comma 4 D.L. 13/2017.
Deve, inoltre, ritenersi sussistente l'interesse ad agire, atteso che è stata documentalmente dimostrata l'impossibilità per i richiedenti di ottenere il riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis in via amministrativa.
Tale assoluta incertezza sui tempi di definizione del procedimento amministrativo si traduce in una denegata tutela da parte dell'amministrazione pubblica che pregiudica il diritto degli istanti. Proprio a fronte dei tempi di definizione incerti e delle liste d'attesa formatesi presso i investiti delle istanze di riconoscimento della Parte_9
cittadinanza iure sanguinis, si è consolidato, in seno alla giurisprudenza di merito,
l'orientamento secondo cui queste ampissime coordinate temporali, che costituiscono, nei fatti, un tacito diniego del riconoscimento del diritto agognato, giustificano il ricorso all'autorità giudiziaria da parte dei richiedenti, anche in mancanza del previo esperimento del procedimento amministrativo (v., tra le altre, ord. Tribunale di Roma XVIII Sez. Civile del 15/06/2022, pronunciata nella causa iscritta al n. R.G. 3295/20; ord. Tribunale di Torino n. 16490/22 del 07/12/2022; ord.
Tribunale di Firenze n. 8454/2022 del 10/02/2023).
Nel merito, va richiamata la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di cittadinanza. Innanzitutto, giova evidenziare come, in virtù dei principii di diritto internazionale stabiliti dagli artt. 1 e 2 della Convenzione de L'Aja del 12 aprile 1930, ratificata con legge 5 giugno 1934, "Spetta a ciascuno
Stato determinare con la propria legislazione quali sono i suoi cittadini" e "Ogni questione relativa al possesso, da parte di un individuo, della cittadinanza di un determinato Stato deve essere risolta in conformità della legge di tale Stato", di talché
i criteri volti all'acquisizione o alla perdita dello status civitatis devono essere individuati unicamente dal legislatore nazionale, non avendo alcuna rilevanza le scelte legislative compiute dai legislatori dei Paesi terzi, i quali possono decidere chi considerare "proprio" cittadino, ma non possono condizionare le scelte legislative degli altri Stati. Nel nostro ordinamento giuridico, l'iniziale assetto normativo in materia di cittadinanza risale al codice civile del 1865, i cui articoli da 1 a 15 ne regolavano l'acquisto e la perdita, prevedendo, nello specifico, che la cittadinanza si acquistasse per discendenza iure sanguinis dal figlio di padre cittadino e si perdesse per rinuncia o in forza dell'ottenimento di una cittadinanza straniera.
Successivamente, è intervenuta la legge n. 555 del 1912, prima legge organica in materia di cittadinanza, che riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito- padre. In particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n. 555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana. In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già menzionata legge non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della Costituzione. Pertanto, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n. 87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n. 30/1983, la Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna. In tal senso, è d'obbligo rilevare che tali declaratorie di illegittimità costituzionale comportano, a tutt'oggi, che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il 1° gennaio 1948 e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data. Ai rapporti risalenti ad un'epoca antecedente all'entrata in vigore della
Costituzione si applicano, invece, i principi sanciti dalla Corte di Cassazione, a
Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del 2009; grazie a suddetto intervento ermeneutico, infatti, il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio (precedente o successivo al 1948) e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto. La Suprema Corte, pur condividendo e riconoscendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, in base al quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme risalenti ad una epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, sostiene che il diritto di cittadinanza costituisca uno status permanente ed imprescrittibile e, di conseguenza, giustiziabile in ogni tempo;
ciò in forza dell'effetto dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale, che perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione. Le Sezioni Unite hanno, inoltre, precisato che suddetto diritto è giustiziabile anche in caso di morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva la trasmissione dello status civitatis. Giova, peraltro, evidenziare che la giurisprudenza successiva (v., tra le altre, Cass. n. 7127/2011 e Cass. n. 22608/2015) si è del tutto conformata a tale nuovo principio di diritto. Infine, attualmente, la disciplina sulla cittadinanza nell'ordinamento italiano è affidata alla legge n. 91/1992, della quale meritano attenzione, in questa sede: l'art. 1, a mente del quale il figlio di padre o madre cittadini o di genitori ignoti ha diritto alla cittadinanza italiana se nasce sul territorio nazionale (iure sanguinis e iure soli); l'art. 11, che contempla la possibilità della bipolidia o delle più cittadinanze (principio, peraltro, già previsto dall'art. 3 della Convenzione de L'Aja del 1930); l'art. 17, il quale dispone che “Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n.
555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983,
n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Orbene, dalla documentazione versata in atti dai ricorrenti, debitamente tradotta ed apostillata, emerge che l'avo , cittadino italiano emigrato Persona_1
in Argentina, non si è mai naturalizzato cittadino argentino, come risulta dal certificato negativo n. 03328755 rilasciato dalla Camera Nazionale Elettorale (v. allegato n. 2). Il sig. , non avendo mai perso la cittadinanza italiana, Persona_1
l'ha trasmessa al figlio , il quale, a sua volta, l'ha comunicata ai Parte_10
figli e;
, l'ha, poi, trasmessa alla figlia Per_2 Persona_4 Per_2
, che a sua volta l'ha trasmessa ai figli Parte_4 [...]
e così come l'ha Parte_6 Parte_5 Persona_4 trasmessa al figlio , che a sua volta l'ha trasmessa alle figlie Parte_1 [...]
e Parte_3 Parte_2
È stato, dunque, documentalmente dimostrato il rapporto di discendenza plurigenerazionale che lega i richiedenti all'ascendente italiano e l'assenza di eventi interruttivi, senza contestazioni da parte del resistente. CP_1
Per quanto fin qui ritenuto, in accoglimento della domanda, deve dichiararsi la trasmissione dall'avo italiano della cittadinanza iure sanguinis ai ricorrenti e disporsi l'adozione dei conseguenti provvedimenti da parte del . Controparte_1
Si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite, scaturenti dall'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 5369/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide:
1. in accoglimento della domanda, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2. ordina al , e per esso all'Ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
3. compensa le spese di lite.
NA, 6 dicembre 2025
Il Giudice on.
(D.ssa Francescaromana Puglisi) Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Ilenia
Celesti, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Terza Sezione Civile del Tribunale di NA.
In nome del popolo italiano
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Il Giudice on. d.ssa Francescaromana Puglisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5369/2024 R.G. trattenuto per la decisione in esito all'udienza a trattazione scritta del 22.10.2025
TRA
, nato in [...] il [...], Parte_1 Parte_2
, nata in [...] il [...], , nata in
[...] Parte_3
Argentina il 03.07.2001, nata in Parte_4
Argentina il 06.01.1969, , nata in [...] il Parte_5
16.01.2001, , nato in [...] il [...], tutti Parte_6
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Annalaura Carbone (C.F.
) e UD LA (C.F. e C.F._1 C.F._2
presso il loro studio legale elettivamente domiciliati;
ricorrenti
E
(C.F. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di NA (C.F. , presso i cui uffici in Via dei Mille isol. 221, è ope C.F._3
legis domiciliato,
resistente avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.12.2024, i ricorrenti adivano l'intestato
Tribunale per ottenere il riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis;
a tal fine, premettevano di essere diretti discendenti del sig. Per_1
, cittadino italiano, nato a [...] il [...]. Più precisamente, i
[...]
richiedenti esponevano: che il sig. , emigrato in Argentina, non Persona_1
rinunciava alla cittadinanza italiana in favore di quella argentina;
che lo stesso contraeva matrimonio con la sig.ra e che da tale unione nasceva, Parte_7
in data 13.12.1907, il sig. ; che dal matrimonio del sig. Persona_2 [...]
con la sig.ra avvenuto il 30.04.1938, nascevano, in data Per_2 Persona_3
06.01.1940, la sig.ra e, in data 25.06.1942, il sig. ; che Persona_4 Per_2
la sig.ra , in data 22.02.1964, contraeva matrimonio con il sig. Persona_4
e che da tale unione nasceva, il 27.11.1964 il sig. Parte_8 Parte_1
ricorrente; che il sig. , in data 21.02.1992, sposava la sig.ra
[...] Parte_1
e dalla loro unione nascevano, in data 16.01.1996, la sig.ra Persona_5
e, in data 03.07.2001, la sig.ra , entrambe Parte_2 Parte_3
ricorrenti; che il sig. , in data 16.11.1977, contraeva matrimonio con la Per_2
sig.ra e che da tale unione, in data 06.01.1969, nasceva la sig. Persona_6
, ricorrente;
che la sig.ra Parte_4 Parte_4
, in data 15.09.2000, contraeva matrimonio con il sig.
[...] Persona_7
e che da detta unione nascevano, in data 16.01.2001, la sig.ra
[...] [...]
e, in data 10.12.2002, il sig. , entrambi Parte_5 Persona_8
ricorrenti. Inoltre, in ordine alla sussistenza dell'interesse ad agire, i ricorrenti deducevano che, nonostante i numerosi tentativi, non erano riusciti ad adire il
Consolato competente al fine di presentare le proprie istanze di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, a causa dell'impossibilità di poter prenotare un appuntamento tramite la piattaforma telematica dedicata.
Trattandosi di procedimento attinente allo status della persona, gli atti di causa venivano comunicati al Pubblico Ministero, che emetteva il visto.
Instaurato il contraddittorio, il si costituiva in giudizio Controparte_1
per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato senza, tuttavia, contestare nel merito la domanda di parte avversa e rimettendo al Tribunale adito l'accertamento della c.d. continuità genealogica al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana in favore degli odierni ricorrenti. Parte resistente avanzava, tuttavia, richiesta di compensazione delle spese di lite, evidenziando come i considerevoli ritardi in cui le competenti Autorità incorrono nell'evadere le richieste di riconoscimento dello status civitatis iure sanguinis, presentate in base all'articolo 1 della L. 91 del 1992 presso i
Consolati italiani, siano dovuti, in particolare, alla nutrita mole di richieste presentate dai discendenti dei cittadini italiani emigrati all'estero.
All'udienza del 22.10.2025, il giudizio veniva trattenuto per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, u.c., c.p.c.
Preliminarmente, va ritenuta la competenza di questo Tribunale, in virtù della previsione, di cui all'art. 1 co. 36 e 37 della legge di riforma del processo civile n.
206 del 26.11.2021, che ha devoluto le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana iure sanguinis alle Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza del Tribunale del luogo del comune di nascita dell'avo cittadino italiano, a far data dal 22.06.2022. Pertanto, essendo l'ascendente degli odierni istanti nato nel Comune di Malfa (ME), il procedimento è di competenza dell'intestato Tribunale, che giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, comma 4 D.L. 13/2017.
Deve, inoltre, ritenersi sussistente l'interesse ad agire, atteso che è stata documentalmente dimostrata l'impossibilità per i richiedenti di ottenere il riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis in via amministrativa.
Tale assoluta incertezza sui tempi di definizione del procedimento amministrativo si traduce in una denegata tutela da parte dell'amministrazione pubblica che pregiudica il diritto degli istanti. Proprio a fronte dei tempi di definizione incerti e delle liste d'attesa formatesi presso i investiti delle istanze di riconoscimento della Parte_9
cittadinanza iure sanguinis, si è consolidato, in seno alla giurisprudenza di merito,
l'orientamento secondo cui queste ampissime coordinate temporali, che costituiscono, nei fatti, un tacito diniego del riconoscimento del diritto agognato, giustificano il ricorso all'autorità giudiziaria da parte dei richiedenti, anche in mancanza del previo esperimento del procedimento amministrativo (v., tra le altre, ord. Tribunale di Roma XVIII Sez. Civile del 15/06/2022, pronunciata nella causa iscritta al n. R.G. 3295/20; ord. Tribunale di Torino n. 16490/22 del 07/12/2022; ord.
Tribunale di Firenze n. 8454/2022 del 10/02/2023).
Nel merito, va richiamata la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di cittadinanza. Innanzitutto, giova evidenziare come, in virtù dei principii di diritto internazionale stabiliti dagli artt. 1 e 2 della Convenzione de L'Aja del 12 aprile 1930, ratificata con legge 5 giugno 1934, "Spetta a ciascuno
Stato determinare con la propria legislazione quali sono i suoi cittadini" e "Ogni questione relativa al possesso, da parte di un individuo, della cittadinanza di un determinato Stato deve essere risolta in conformità della legge di tale Stato", di talché
i criteri volti all'acquisizione o alla perdita dello status civitatis devono essere individuati unicamente dal legislatore nazionale, non avendo alcuna rilevanza le scelte legislative compiute dai legislatori dei Paesi terzi, i quali possono decidere chi considerare "proprio" cittadino, ma non possono condizionare le scelte legislative degli altri Stati. Nel nostro ordinamento giuridico, l'iniziale assetto normativo in materia di cittadinanza risale al codice civile del 1865, i cui articoli da 1 a 15 ne regolavano l'acquisto e la perdita, prevedendo, nello specifico, che la cittadinanza si acquistasse per discendenza iure sanguinis dal figlio di padre cittadino e si perdesse per rinuncia o in forza dell'ottenimento di una cittadinanza straniera.
Successivamente, è intervenuta la legge n. 555 del 1912, prima legge organica in materia di cittadinanza, che riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito- padre. In particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n. 555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana. In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già menzionata legge non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della Costituzione. Pertanto, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n. 87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n. 30/1983, la Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna. In tal senso, è d'obbligo rilevare che tali declaratorie di illegittimità costituzionale comportano, a tutt'oggi, che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il 1° gennaio 1948 e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data. Ai rapporti risalenti ad un'epoca antecedente all'entrata in vigore della
Costituzione si applicano, invece, i principi sanciti dalla Corte di Cassazione, a
Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del 2009; grazie a suddetto intervento ermeneutico, infatti, il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio (precedente o successivo al 1948) e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto. La Suprema Corte, pur condividendo e riconoscendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, in base al quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme risalenti ad una epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, sostiene che il diritto di cittadinanza costituisca uno status permanente ed imprescrittibile e, di conseguenza, giustiziabile in ogni tempo;
ciò in forza dell'effetto dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale, che perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione. Le Sezioni Unite hanno, inoltre, precisato che suddetto diritto è giustiziabile anche in caso di morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva la trasmissione dello status civitatis. Giova, peraltro, evidenziare che la giurisprudenza successiva (v., tra le altre, Cass. n. 7127/2011 e Cass. n. 22608/2015) si è del tutto conformata a tale nuovo principio di diritto. Infine, attualmente, la disciplina sulla cittadinanza nell'ordinamento italiano è affidata alla legge n. 91/1992, della quale meritano attenzione, in questa sede: l'art. 1, a mente del quale il figlio di padre o madre cittadini o di genitori ignoti ha diritto alla cittadinanza italiana se nasce sul territorio nazionale (iure sanguinis e iure soli); l'art. 11, che contempla la possibilità della bipolidia o delle più cittadinanze (principio, peraltro, già previsto dall'art. 3 della Convenzione de L'Aja del 1930); l'art. 17, il quale dispone che “Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n.
555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983,
n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Orbene, dalla documentazione versata in atti dai ricorrenti, debitamente tradotta ed apostillata, emerge che l'avo , cittadino italiano emigrato Persona_1
in Argentina, non si è mai naturalizzato cittadino argentino, come risulta dal certificato negativo n. 03328755 rilasciato dalla Camera Nazionale Elettorale (v. allegato n. 2). Il sig. , non avendo mai perso la cittadinanza italiana, Persona_1
l'ha trasmessa al figlio , il quale, a sua volta, l'ha comunicata ai Parte_10
figli e;
, l'ha, poi, trasmessa alla figlia Per_2 Persona_4 Per_2
, che a sua volta l'ha trasmessa ai figli Parte_4 [...]
e così come l'ha Parte_6 Parte_5 Persona_4 trasmessa al figlio , che a sua volta l'ha trasmessa alle figlie Parte_1 [...]
e Parte_3 Parte_2
È stato, dunque, documentalmente dimostrato il rapporto di discendenza plurigenerazionale che lega i richiedenti all'ascendente italiano e l'assenza di eventi interruttivi, senza contestazioni da parte del resistente. CP_1
Per quanto fin qui ritenuto, in accoglimento della domanda, deve dichiararsi la trasmissione dall'avo italiano della cittadinanza iure sanguinis ai ricorrenti e disporsi l'adozione dei conseguenti provvedimenti da parte del . Controparte_1
Si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite, scaturenti dall'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 5369/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide:
1. in accoglimento della domanda, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2. ordina al , e per esso all'Ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
3. compensa le spese di lite.
NA, 6 dicembre 2025
Il Giudice on.
(D.ssa Francescaromana Puglisi) Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Ilenia
Celesti, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Terza Sezione Civile del Tribunale di NA.