Sentenza 21 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 21/06/2022, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/06/2022
N. 01006/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00073/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
LE - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 73 del 2021, proposto da
EC KA, EC RN NI, rappresentati e difesi dall'Avvocato Barbara Taurino, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nardo', in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali e per il Turismo, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Province di Brindisi, LE e RA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato - LE, domiciliataria ex lege in LE, Piazza S. Oronzo;
nei confronti
EC LI, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
- della determinazione dirigenziale n. 693 del 7 agosto 2020, prot. n. 47286 del 30 ottobre 2020, del Comune di Nardò, avente ad oggetto: “ Annullamento in autotutela della concessione edilizia in sanatoria n. 5893/2018 ai sensi dell'art. 21 nonies l. 241/90, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 146 d.lgs. 42/2004 e diniego sulla pratica edilizia 167/2019 in danno di EC LI +2 ”, notificata in data 4 novembre 2020, in parte qua e nei limiti dell'interesse, laddove dispone l'annullamento del titolo abilitativo rilasciato in favore dei ricorrenti con atto n. 5893 del 14.11.2018 con riferimento agli immobili di loro proprietà;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare:
- della nota prot. n. 4893 del 31 gennaio 2020 del Comune di Nardò, avente ad oggetto: “ Pratica di condono edilizio n. 4565/86 intestata a EC AF – avviso di avvio del procedimento di annullamento in autotutela della concessione edilizia in sanatoria n. 5893 del 14/11/2018, per due locali deposito attrezzi agricoli in località Console foglio 32 particella 1740 subalterni vari, ai sensi dell'art. 21- nonies L. 241/90 c. 1 e ss.mm.ii. ”, notificato in data 3 febbraio 2020;
- della nota prot. n. 346-P dell’8 gennaio 2020, acquisita al protocollo generale del Comune in data 9 gennaio 2020, con il n. 1015/pec, richiamata nella succitata determinazione dirigenziale n. 693/2020, con cui la Soprintendenza A.B.A.P, LE, ha invitato il Comune di Nardò a ritirare in autotutela, ai sensi dell'art. 21- nonies della legge n. 241/1990, la concessione edilizia in sanatoria n. 5893 del 14 novembre 2018, rilasciata in favore dei ricorrenti, della cui adozione gli stessi sono venuti a conoscenza solo a seguito della ricezione del provvedimento di annullamento, con riserva di proposizione di motivi aggiunti;
- della nota prot. n. 15790P del 25 luglio 2019 della Soprintendenza A.B.A.P. - LE, richiamata nella succitata determinazione dirigenziale n. 693 del 7 agosto 2020 a supporto motivazionale dell'annullamento disposto nei confronti della concessione edilizia in sanatoria n. 5893/2018, della cui adozione i ricorrenti sono venuti a conoscenza solo a seguito della ricezione del provvedimento di annullamento, con riserva di proposizione di motivi aggiunti;
- della nota prot. n. 4917 del 1° febbraio 2019 del Comune di Nardò, avente ad oggetto: “ Pratica di condono edilizio n. 4565/86 intestata a EC AF - avviso di avvio del procedimento sanzionatorio per il cambio di destinazione d'uso eseguito senza titolo di due locali deposito attrezzi agricoli in abitazione in Località Console foglio 32 particella 1740 subalterni vari ”, laddove l'avvio del procedimento sanzionatorio dovesse ritenersi riferito anche agli immobili di proprietà dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali e per il Turismo e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Province di Brindisi LE e RA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2021 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con unica istanza del 1° aprile 1986, il Sig. EC AF richiedeva al Comune di Nardò concessione edilizia in sanatoria ai sensi della legge n. 47/1985, per alcune opere abusive realizzate a piano terra in un complesso edilizio di proprietà, relative all’ampliamento di due civili abitazioni e alla realizzazione di due locali deposito attrezzi agricoli, in località “Console” del Comune di Nardò, Foglio n. 32, particelle n. 45-101, ubicati oggi in zona “E/2 agricola con prevalenti colture arboree” del vigente P.R.G. comunale di Nardò, soggetta a vincolo paesaggistico.
Parte ricorrente espone che il Sig. EC AF donava, successivamente, con atto del Notaio Dell’Anna del 31 gennaio 1990:
- al figlio Sig. EC LI, i subalterni 3, 6 e 7, corrispondenti, nella citata domanda di condono edilizio, ai due locali per il deposito di attrezzi agricoli;
- al figlio Sig. EC CC UI, i subalterni nn. 1 e 4, riferiti a civile abitazione; quest’ultimo li donava, poi, alla propria figlia Sig.ra EC KA;
- al figlio Sig. EC RN NI, i subalterni nn. 2 e 5, riferiti a civile abitazione.
1.1 - Espone ancora parte ricorrente che, in ordine alla menzionata istanza di condono del 1° aprile 1986, la Commissione Locale per il Paesaggio presso il Comune di Nardò rendeva parere favorevole in data 21 agosto 2018, trasmesso in pari data alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Province di Brindisi, LE e RA (di seguito anche solo Soprintendenza) per il parere di competenza.
Il Comune di Nardò, preso atto della mancata adozione del parere da parte della Soprintendenza nel termine di sessanta giorni dalla trasmissione della documentazione di cui innanzi e verificata la compatibilità paesaggistica dell’intervento con il P.P.T.R. della Regione Puglia, rilasciava, su conforme parere della Commissione Locale per il Paesaggio, l’autorizzazione paesaggistica n. 223 del 12 novembre 2018, ex art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004, dandone comunicazione con nota prot. n. 10788 del 12 novembre 2018 alla Regione Puglia - Assessorato all’Urbanistica, al richiedente Sig. EC AF e alla Soprintendenza A.B.A.P..
In data 14 novembre 2018, prot. 35112/18, il Comune di Nardò rilasciava la concessione edilizia in sanatoria n. 5893 a definizione dell’istanza di condono, ex lege n. 47/1985, presentata il 1° aprile 1986 dal Sig. EC AF.
Con nota prot. n. 21609 del 15 novembre 2018, la Soprintendenza esprimeva parere favorevole all’intervento sul fabbricato in questione, di cui alla ridetta istanza di condono presentata dal Sig. EC AF (anche se a procedimento di condono ormai già concluso).
1.2 - Con nota prot. n. 4917 del 1° febbraio 2019, avente a oggetto “ Pratica di condono edilizio n. 4565/86 intestata a EC AF - Avviso di avvio del procedimento sanzionatorio per il cambio di destinazione d’uso senza titolo di due locali deposito attrezzi agricoli in abitazione località Console, Foglio 32, P.lla 1740, subalterni vari ”, il Comune di Nardò comunicava agli attuali proprietari (Signori EC KA, EC RN e EC LI) l’avvio del procedimento sanzionatorio, ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, ivi compresa l’ingiunzione a demolire, rilevando che, “ in sede di emissione della concessione edilizia in sanatoria n. 5893 del 14/11/2018 ”, “è stato accertato il cambio di destinazione d’uso eseguito senza titolo dei due locali attrezzi agricoli ad abitazione ”, avvisando, infine, della facoltà di “ inoltrare eventuale istanza di Visto di conformità ex art. 36 TUE, laddove ammissibile ”.
1.3 - Indi, il Sig. EC LI presentava al Comune di Nardò istanza ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, relativa alla sua proprietà.
1.4 - Con nota prot. n. 19699/2019 del 17 aprile 2019, il Comune di Nardò richiedeva alla Soprintendenza parere in ordine al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica postuma, ex artt. 167 e 181 del decreto legislativo n. 42/2004, per la successiva istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, presentata dal Sig. EC LI il 19 febbraio 2019.
1.5 - In riscontro alla istanza di cui al punto 1.4, la Soprintendenza, a seguito della nota prot. n. 15790-P del 25 luglio 2019, con nota prot. n. 346-P dell’8 gennaio 2020, rappresentava che:
“- le lavorazioni eseguite in difformità consistono nella esecuzione di numerose modifiche al fabbricato con cambio di destinazione d’uso da locale agricolo/deposito a uso residenziale”;
- nella propria nota prot. 21609 del 15 novembre 2018 (intestatario EC AF) <<era stato espresso parere ai sensi degli artt. 146 e 182 del D.lgs 42/2004 in seno alla procedura di condono della L. 47/85 e che la stessa nota contemplava la sanatoria di un aggregato edilizio composto da “successivi ampliamenti e che oggi è composta da due unità abitative, due verande, un locale agricolo e un forno” ;
… nella Concessione edilizia in sanatoria allegata n. 5893/2018 l’Amministrazione comunale non ha tenuto conto del parere della Scrivente prot. 21609 del 15.11.2018, emesso comunque ragionevolmente dopo 7 giorni dalla scadenza naturale dei termini di legge;
- l’istanza di richiesta di parere ai sensi dell’art. 146 del D.lgs 42/2004, relativa alla sanatoria ex L. 47/85 di una civile abitazione a piano terra non poteva essere evasa adendo alla validità di quanto statuito dall’art. 17bis della L. 241/90 e s.m.i. in quanto tra gli allegati obbligatori non era stata prodotta la proposta di provvedimento, prevista dal comma 7 dell’art. 146;
- negli allegati prodotti a corredo dell’istanza di condono ex L. 47/85 non c’è menzione alcuna delle modifiche intercorse al fabbricato denominato locale agricolo, in pendenza di procedimento di sanatoria edilizia, che nel caso avrebbero reso la richiesta improcedibile per modifiche dello stato dei luoghi, tant’è che la Soprintendenza si è espressa su la sanatoria di un aggregato edilizio composto da “successivi ampliamenti e che oggi è composta da due unità abitative, due verande, un locale agricolo e un forno;
- pertanto la specificazione contenuta nel provvedimento di concessione edilizia in sanatoria “...i locali deposito successivamente senza autorizzazione alcuna sono stati trasformati in civile abitazione...” di fatto inficia la validità del provvedimento finale poiché rimarca l’incongruenza dello stato dei luoghi oggetto dell’istanza di condono rispetto a quanto effettivamente rappresentato>>;
- infine, “invitava” il Comune di Nardò al ritiro in autotutela, ai sensi dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990, della concessione edilizia in sanatoria n. 5893/2018, in quanto “ emessa sulla scorta di molteplici errori procedurali ”.
1.6 - Con nota prot. n. 4893 del 31 gennaio 2020, il Comune di Nardò comunicava l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela della concessione edilizia in sanatoria prot. n. 5893 del 14 novembre 2018, sulla base della menzionata nota prot. n. 346-P/2020 della Soprintendenza (cfr. il precedente punto 1.5).
1.7 - Con la determinazione dirigenziale n. 693 registrata il 7 agosto 2020, il Comune di Nardò, ripercorsa l’articolata vicenda in fatto e richiamate le suddette note della Soprintendenza prot. n. 346/P/2019 e prot. n. 15790P/2019 (cfr. il precedente punto 1.5):
- disponeva di “ revocare in autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies L. 241/1990 la concessione edilizia in sanatoria n. 5893/2018 rilasciata sulla pratica di condono n. 4565/1986 intestata al Sig. EC AF a seguito dei rilievi della SABAP esplicitati in premessa, in quanto il parere acquisito sull’istanza di condono in parola è stato emesso dalla SABAP sulla base di una non attuale rappresentazione dello stato di fatto, e fatta salva la rinnovazione del procedimento ”;
- “ E per l’effetto: sulla scorta delle motivazioni ribadite dalla Soprintendenza con la nota prot. 15790P del 25/07/2019”, dichiarava “inammissibile la pratica edilizia n. 167/2019” (istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, presentata dal Sig. EC LI), “fatta salva la rinnovazione del procedimento, in quanto invoca il dispositivo dell’art. 36 TUE per il cambio di destinazione d’uso da locale deposito a residenza, non legittimato urbanisticamente, per le motivazioni di cui alla stessa nota prot. 15790P del 25/07/2019 ” (e riportando, poi, i contenuti della menzionata nota della Soprintendenza prot. n. 346-P/2020).
1.8 - Avverso la determinazione n. 693/2020 del Comune di Nardò sono insorti i Signori EC KA e EC RN NI, impugnando, altresì, gli ulteriori atti in epigrafe indicati.
A sostegno del gravame hanno dedotto le seguenti censure, così rubricate:
1) Violazione del principio generale della certezza temporale. Violazione dell’art. 181, comma 1- quater, del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, per superamento del termine perentorio di novanta giorni ivi stabilito. Violazione dell’art. 21- nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, per superamento del termine rigido (diciotto mesi) e del termine ragionevole ivi stabiliti per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio;
2) Violazione dell’art. 21- nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 per carenza dei presupposti legittimanti l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria e motivazione. Erronea presupposizione in fatto e in diritto. Illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa. Ingiustizia manifesta. Perplessità. Scorrettezza dell’azione amministrativa e violazione del principio dell’affidamento.
1.9 - Si sono costituiti in giudizio il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Province di Brindisi, LE e RA, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso.
1.10 - Non si è costituito in giudizio il Comune di Nardò.
1.11 - Non si è costituito in giudizio il Signor EC LI.
1.12 - All’udienza pubblica del 20 ottobre 2021, la causa è stata introitata per la decisione. Il Collegio ha riservato la decisione; la riserva è stata sciolta alla camera di consiglio del 14 dicembre 2021.
2. - Il Collegio ritiene opportuno premettere che l’istanza di condono ex lege n. 47/1985 era stata presentata nel 1986 dall’unico soggetto (Sig. EC AF) proprietario - avente titolo (e, quindi, unico centro sostanziale di interesse) al momento della domanda, per l’insieme delle opere riguardanti il complesso edilizio in questione, dove era stato realizzato l’abuso de quo in esecuzione di un disegno unitario (abuso, quindi, unico e in un contesto unitario).
D’altro canto, la valutazione dell’abuso edilizio necessita, sotto i vari profili e interessi pubblici coinvolti, di una disamina complessiva e d’insieme dell’alterazione del territorio con esso prodottasi, nel contestuale impatto e nelle reciproche interazioni delle opere, non essendo consentito operare una valutazione atomistica e parcellizzata dei singoli interventi complessivamente realizzati.
2.1 - Di conseguenza:
- unica e unitaria, e non scindibile - in relazione sia (soggettivamente) ai tre diversi attuali proprietari (tali divenuti successivamente all’istanza di condono del 1986, ciascuno di distinti subalterni costituenti il corpo edilizio oggetto di condono), sia (oggettivamente) ai corrispondenti distinti subalterni di attuale proprietà - è anche il correlato titolo edilizio comunale in sanatoria n. 5893 - prot. n. 35112/18, reso a definizione dell’istanza del 1986 formulata dal Sig. EC AF, rilasciato - infatti - complessivamente per “ le opere abusive relative … all’ampliamento di due civili abitazioni e realizzazione di due locali deposito attrezzi agricoli in località Console (foglio n. 32 particella n. 1740 subalterno n. 1-2-3-4-5-6 e 7), che risultano dalle n. 4 tavole dei disegni redatte dall'Ing. Vinicio Nestola, … che, vistate, si allegano alla presente concessione come parte integrante ” (così come complessivamente con riferimento all’aggregato edilizio sono stati rilasciati l’autorizzazione paesaggistica e i pareri paesaggistici);
- parimenti, quindi, unico e unitario è il correlato provvedimento di annullamento in autotutela prot. n. 693/2020 del Comune di Nardò, che, quindi, va valutato nella sua integrità ed interezza, non risultando, quindi, parcellizzabile ai fini in questione l’interesse dei tre attuali proprietari dei diversi subalterni de quibus .
3. - Ciò posto, il presente ricorso è divenuto, comunque, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Ed invero, il Sig. EC LI proponeva ricorso n. 56/2021 avverso la determinazione dirigenziale del Comune di Nardò n. 693/2020 (recante l’annullamento in autotutela della concessione edilizia in sanatoria n. 5893/2018, resa a definizione della domanda del 1° aprile 1986 presentata dal Signor EC AF) e gli ulteriori atti procedimentali (nota prot. n. 4893 del 31 gennaio 2020 del Comune di Nardò, nota prot. n. 346-P/2020 della Soprintendenza A.B.A.P. - LE, nota prot. n. 15790P/2019 della Soprintendenza A.B.A.P. - LE, nota prot. n. 4917/2019 del Comune di Nardò), e cioè avverso i medesimi atti amministrativi gravati con il presente ricorso n. 73/2021.
Il predetto ricorso n. 56/2021 proposto dal Sig. EC LI è stato discusso nella stessa udienza pubblica e deciso nelle stesse camere di consiglio del presente ricorso n. 73/2021, con pronuncia di accoglimento (sentenza di questa Sezione 10 giugno 2022, n. 959, nelle more pubblicata) e con il conseguente annullamento integrale, in sede giurisdizionale, della ridetta determinazione dirigenziale del Comune di Nardò n. 693/2020 (di annullamento in autotutela della concessione edilizia in sanatoria n. 5893/2018) e degli ulteriori atti ivi impugnati.
L’illustrata circostanza comporta il sopravvenuto difetto di interesse dei Signori EC KA e EC RN NI al presente ricorso (n. 73/2021), sicchè il presente ricorso (n. 73/2021) dagli stessi proposto va, comunque, dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
5. - Sussistono i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia LE - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in LE nelle camere di consiglio dei giorni 20 ottobre 2021, 14 dicembre 2021, con l'intervento dei magistrati:
NI Pasca, Presidente
Maria Luisa Rotondano, Primo Referendario, Estensore
Silvio Giancaspro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Luisa Rotondano | NI Pasca |
IL SEGRETARIO