Art. 1. Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1070 , recante modificazioni alla legge riguardante la tassa di bollo sulle carte da giuoco, con le seguenti modificazioni:
All'art. 2, secondo comma, sono soppresse le parole:
"i fabbricanti".
Allo stesso art. 2, sono aggiunti i seguenti commi:
"I mazzi di carte con assi gia' bollati a lire 100 ed a lire 200 che si trovano in giacenza presso le ditte fabbricanti, potranno essere integrati con marche da bollo fino a concorrenza della nuova imposta al momento della uscita dalla fabbrica o dai relativi depositi per la vendita e comunque non oltre il 30 giugno 1955.
A tale scopo le ditte fabbricanti dovranno far pervenire, non oltre il decimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, alle Intendenze di finanza competenti, un elenco in triplice copia delle giacenze da assoggettare al bollo, distinte per tipo di carte.
Gli assi gia' bollati a lire 100 ed a lire 200 che si trovino in giacenza presso gli uffici del registro-bollo dovranno essere, a cura degli stessi, sovrastampati col nuovo bollo e potranno essere ritirati dalle ditte fabbricanti entro lo stesso termine del 30 giugno 1955".
E' convertito in legge il decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1070 , recante modificazioni alla legge riguardante la tassa di bollo sulle carte da giuoco, con le seguenti modificazioni:
All'art. 2, secondo comma, sono soppresse le parole:
"i fabbricanti".
Allo stesso art. 2, sono aggiunti i seguenti commi:
"I mazzi di carte con assi gia' bollati a lire 100 ed a lire 200 che si trovano in giacenza presso le ditte fabbricanti, potranno essere integrati con marche da bollo fino a concorrenza della nuova imposta al momento della uscita dalla fabbrica o dai relativi depositi per la vendita e comunque non oltre il 30 giugno 1955.
A tale scopo le ditte fabbricanti dovranno far pervenire, non oltre il decimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, alle Intendenze di finanza competenti, un elenco in triplice copia delle giacenze da assoggettare al bollo, distinte per tipo di carte.
Gli assi gia' bollati a lire 100 ed a lire 200 che si trovino in giacenza presso gli uffici del registro-bollo dovranno essere, a cura degli stessi, sovrastampati col nuovo bollo e potranno essere ritirati dalle ditte fabbricanti entro lo stesso termine del 30 giugno 1955".