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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 04/07/2025, n. 2204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2204 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
\
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
…………………………. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO NOTIF. SENTENZA
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia
…………………………. NOTIF. APPELLO Esposito, ha pronunciato la seguente
………………………….
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4696/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto ASSICURAZIONE
CONTRO
I DANNI, pendente
TRA
(C.F. , nella qualità di Parte_1 C.F._1
Custode Giudiziario nominata nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E 206/2011 pendente innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, giusta ordinanza di nomina del G.E. ed autorizzazione alla proposizione della presente azione ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avv. Francesco Mandara (C.F. che la rappresenta C.F._2
e difende giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale:
Email_1 ATTRICE
E
CF , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del procuratore speciale Dott. per atto Controparte_2 notaio dott. di Roma del 12 giugno 2019, Persona_1
Rep. 89144, Racc. 25743, con sede legale in Roma, Via Cesare Pavese 385, rappresentata e difesa dall'Avv. Ernesto Grandinetti del Foro di Roma (CF , elettivamente C.F._3 domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Francesco Loffredo del Foro di Torre Annunziata, con studio in Napoli, via Generale Orsini n. 40, in virtù della procura generale del 2 luglio 2019 per atto notaio Dott. Rep. 89200, Racc. 25782; Persona_1
N.R.G. 4696/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1 con sede in Scafati alla Via Passanti n. Parte_2
176, P.IVA , in persona del legale rappresentante P.IVA_2 pro tempore , nato a [...] il [...] Parte_3
e residente in [...], C.F.
, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale C.F._4
Manfredi e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Pompei alla Via Lepanto n. 126, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione CONVENUTI
NONCHÉ
con sede legale in Scafati (Sa) alla via Galileo CP_3
Ferraris, n. 12/B, partita i.v.a./c.f./numero iscrizione Registro Imprese: , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_3 tempore , nato a Pompei (Na) in [...] 23 settembre Controparte_4
1958, c.f.: rappresentata e difesa, in virtù di C.F._5 procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avvocato Giulia Verdoliva, c.f.: , del Foro di Nocera Inferiore C.F._6 ed insieme alla stessa elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Angri (SA) alla via Cervinia, n. 39; INTERVENTORE VOLONTARIO EX ART. 105 C.P.C.
, C.F. residente Controparte_5 C.F._7 in Pompei (NA), Via Nolana n. 357, nella propria qualità di fideiussore e garante di rappresentata e difesa CP_3 dall'Avv. Giovanni Adamo (C.F. , ed C.F._8 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, Via Guglielmo Oberdan 18/b, giusta procura in atti INTERVENTORE VOLONTARIO EX ART. 105 C.P.C.
CONCLUSIONI All'udienza del 6/3/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
N.R.G. 4696/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 premetteva quanto segue:
- l'avv. con provvedimento emesso in data Parte_1
29/09/14 dal Giudice dell'Esecuzione, veniva nominata Custode Giudiziario nell'espropriazione immobiliare r.g.e. 206/2011 avente ad oggetto un complesso industriale ubicato nel Comune di Scafati (SA) alla Via Galileo Ferraris n.12 e 12/b ed identificato catastalmente al N.C.E.U del predetto Comune con i seguenti dati catastali: foglio 26, part. 723, sub.12, cat. d/7; foglio 26, part. 723, sub. 10, cat. D/7, P.T.; foglio 26, part. 723, sub.19 (ex. sub.6), cat. D/7, P.T.; foglio 26, part. 723, sub. 13, cat. D/7, piano I°;
- con la medesima ordinanza il G.E. conferiva incarico all'architetto per la redazione di una perizia Persona_2 di stima del compendio immobiliare e per le ulteriori indagini di cui all'art. 173-bis d.a. c.p.c.;
- il C.t.u. nominato, in data 20/01/15, depositava, come da incarico conferito, la perizia di stima suddividendo l'intero compendio in due distinti lotti e nello specifico: il LOTTO NR.1: foglio 26, part. 723, sub.12, cat. D/7; il LOTTO NR.2: foglio 26, part. 723, sub. 10, cat. D/7, P.T.; foglio 26, part. 723, sub.19 (ex. sub.6), cat. D/7, P.T.; foglio 26, part. 723, sub. 13, cat. D/7, piano I°;
- nell'espletamento delle attività di custodia, l'avv.
[...]
riscontrava che parte del Lotto nr. 2, e nello specifico Pt_1
l'immobile identificato al N.C.E.U. al foglio 26, part.723 e sub.13, risultava occupato sine titulo dalla società Parte_2
per lo svolgimento della propria attività di
[...] produzione e stampa di imballaggi in carta e cartone;
- in data 17/05/16 l'odierna attrice, giusta autorizzazione del G.E., nel regolarizzare la detenzione di tale immobile, stipulava con l'occupante un contratto di Parte_2 Parte_2 comodato precario oneroso per la durata della procedura espropriativa registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Castellammare di Stabia – in data 23/05/16 al nr.1676;
- con la stipula del predetto contratto, la Parte_2 nell'impegnarsi ed obbligarsi a restituire l'immobile nello stesso stato alla cessazione del contratto ed a custodire e godere del bene con la diligenza del buon padre di famiglia (punto G del contratto) si impegnava, altresì, a presentare,
N.R.G. 4696/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 entro e non oltre il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione, una polizza assicurativa contro incendi, eventi atmosferici, atti vandalici ecc… con vincolo a favore della procedura esecutiva;
- in data 25/05/2016, in ossequio a quanto contrattualmente stabilito tra le parti, l' stipulava una Parte_2 polizza assicurativa per incendio e rischi industriali con la
Agenzia di Corbara, polizza con Controparte_6 vincolo a favore della procedura, successivamente sostituita alla scadenza con polizza nr. 107078205 avente decorrenza dal 04/07/2017 al 31/12/2018;
- con tale polizza, e precisamente alla pag.3, la Compagnia Assicurativa s'impegnava, in via principale, a garantire il risarcimento dei danni subiti dal fabbricato in conseguenza dei rischi previsti dalla garanzia incendio e rischi accessori, pagando direttamente alla procedura esecutiva immobiliare r.g.e. 206/11, tutt'ora pendente;
- nella notte intercorrente tra il 13 e 14 novembre 2017, a causa di un vasto incendio divampato negli immobili concessi in godimento alla in occasione Parte_2 di una combustione di notevole quantità di merce (carta e cartoni) ivi allocata per l'attività produttiva dell'occupante (cfr. verbale Vigili del Fuoco in atti), l'intero compendio individuato con il Lotto nr.2 risultava completamente danneggiato e distrutto (nello specifico, sia i beni immobili che i beni mobili ivi presenti) come da reperti fotografici depositati;
- a causa dei danneggiamenti riportati all'intero lotto, il G.E., con provvedimento emesso in data 23/11/17, nel disporre l'immediata sospensione della vendita senza incanto fissata per il 30/11/2017, conferiva un incarico integrativo al C.T.U. nominato al fine di verificare e quantificare l'ammontare economico dei danni riportati al compendio ed i costi per lo smaltimento e la messa in sicurezza, nonché quelli per il ripristino dello stato dei luoghi;
- su ordine impartito dal G.E., l'odierna attrice, con pec del 07/12/17, nel denunziare alla Compagnia Assicurativa il sinistro occorso, diffidava ed intimava quest'ultima a provvedere al risarcimento dei danni subiti, liquidando le somme dovute direttamente alla procedura esecutiva;
N.R.G. 4696/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 - in data 20/02/2018 il C.t.u nominato depositava l'integrazione della perizia di stima, quantificando i danni riportati all'immobile, in una somma complessiva di € 595.065,03, tenuto conto del valore di mercato del lotto, stimato in € 1.670.000,00;
- soltanto in data 04/04/2018, la , per il Controparte_6 tramite dell'Agenzia di Corbara, comunicava all'attrice l'apertura del sinistro con numero 201709811500150;
- in data 05/04/2018 il G.E. autorizzava il Custode Giudiziario alla nomina di un legale per l'instaurazione del presente giudizio di risarcimento danni;
- in seguito, l'attrice, con nota pec del 04/02/19, invitava entrambe le parti alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita obbligatoria ai sensi della legge n.162/2014;
- la , in riscontro all'invito inoltrato, con Controparte_6 una comunicazione del 20/02/19, formalizzava la propria volontà di aderire alla procedura di negoziazione assistita, offrendo la somma di € 115.769,00, quale indennizzo pienamente satisfattivo e finale delle pretese vantate nei confronti dell'assicurata ; Parte_2
- dopo aver informato il G.E. dell'offerta inoltrata dalla Compagnia assicurativa, quest'ultimo, con provvedimento del 29/07/2019, su espressa richiesta del debitore esecutato, rigettava la proposta della compagnia assicurativa ritenendola del tutto incongrua ed irricevibile, tenuto conto della circostanza che il quantum offerto corrispondeva soltanto ad 1/5 del complessivo ammontare dei danni riportati alla struttura pignorata, autorizzando pertanto l'attrice a proseguire con l'azione di risarcimento dei danni;
- in seguito, con pec del 02/09/19, la , Controparte_6 nuovamente offriva alla procedura esecutiva a titolo di indennizzo per i danni riportati ai beni la somma complessiva di € 115.769,00;
- l'attrice, nel riscontrare la pec inoltrata dalla Compagnia assicurativa, si dichiarava disponibile ad accettare la somma offerta unicamente a titolo di acconto, tenuto conto di quanto stabilito dal G.E. con il provvedimento del 29/07/19 e dei maggiori danni quantificati dal CTU della procedura
N.R.G. 4696/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 esecutiva. Tanto premesso, l'attrice riteneva configurabile, nel caso di specie, una responsabilità della ex art. 2051 c.c., Parte_2 essendo la stessa custode del bene concesso in godimento, sussistendo il nesso causale tra la res data in custodia ed il danno arrecato al compendio immobiliare pignorato, tenuto conto del fatto che l'evento dannoso (l'incendio), si era prodotto in seguito ad una combustione di una notevole quantità di carta e cartoni utilizzati dalla convenuta per la propria attività industriale. Riteneva, altresì, configurabile la responsabilità ex art. 1587 c.c., per non aver osservato, nell'utilizzo della cosa locata, la diligenza dovuta. Rilevava, inoltre, che la convenuta, al momento della sottoscrizione del contratto e, nello specifico, al punto G), si obbligava nei confronti della procedura esecutiva a restituire nello stesso stato gli immobili concessi in godimento, impegnandosi altresì a custodire e godere del bene con la diligenza del buon padre di famiglia. Con riguardo alla evidenziava che, con la Controparte_1 stipula della polizza assicurativa n. 107078205, la stessa si era impegnata, in via principale, a garantire il risarcimento dei danni subiti dal fabbricato oggetto di esecuzione immobiliare, così come detenuto dalla convenuta per lo svolgimento Parte_2 della propria attività lavorativa, in conseguenza dei rischi previsti dalla garanzia incendio e rischi accessori, corrispondendo direttamente la somma dovuta a titolo di risarcimento alla procedura esecutiva immobiliare r.g.e 206/11 tutt'ora pendente (pag.3 di 20 della polizza). Pertanto, la Compagnia assicurativa, in virtù del vincolo contrattuale, risultava obbligata non solo a tenere indenne l'assicurata in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, ma anche a pagare direttamente alla procedura, beneficiaria del vincolo contrattuale, l'indennizzo per i danni subiti dall'immobile. Evidenziava che, sulla base dell'integrazione della perizia di stima redatta dal Ctu nominato nella procedura esecutiva, l'ammontare complessivo dei danni riportati a seguito dell'incendio divampato tra la notte del 13-14/11/17, comprensivo della quantificazione dei costi necessari per lo smaltimento dei rifiuti e la messa in sicurezza, nonché quelli per il ripristino dello stato dei luoghi,
N.R.G. 4696/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 risultava pari ad € 595.065,03. A ciò aggiungeva che, a causa della completa distruzione e del danneggiamento cagionato agli immobili, la procedura esecutiva aveva dovuto sospendere tutte le attività di vendita già predisposte e fissate per la data del 30/11/2017. Concludeva, pertanto, chiedendo:
1. di accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta per tutte le ragioni suesposte;
Parte_2
2. di condannare i convenuti in solido fra loro al risarcimento dei danni subiti dall'immobile danneggiato in favore dell'attrice, quantificati nella somma di € 595.065,03, oltre interessi e rivalutazione sino all'effettivo soddisfo, o in quella somma maggiore o minore che l'Ill.mo Giudicante avrebbe ritenuto opportuno liquidare;
3. di condannare le convenute in solido al pagamento dei diritti, onorari e spese di giudizio ed accessori come per legge.
In data 20/12/2019 si costituiva la Controparte_1 premettendo che la polizza azionata nel presente giudizio prevedeva una garanzia assicurativa contro i danni (cd. di
“garanzia diretta”), sia pure con l'apposizione di un vincolo in favore della procedura esecutiva, odierna attrice, e non una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con conseguente irrilevanza di ogni questione concernente la responsabilità tenuto conto, altresì, che Parte_2
l'incendio era di natura dolosa. Evidenziava, poi, che la polizza assicurativa, a pagina 3, recitava:
“Limitatamente alla parte del complesso industriale sito in Scafati alla Via G. Ferraris n. 12, riportato al catasto di detto Comune con i seguenti dati: N.C.E.U. di Scafati al foglio 26, p.lla 723 sub 13 (2 piano del fabbricato) esiste una procedura esecutiva immobiliare pendente avanti il Tribunale di Nocera Inferiore al nr di RD 206/11 incoata dalla Mps Gestione Crediti Banca S.p.A. contro la
[...]
Fintanto che la procedura di espropriazione immobiliare CP_7 pendente diventi esecutiva, l' che nel Controparte_8 frattempo già disponeva del bene immobile per lo svolgimento della propria attività, continua ad usufruirne per effetto di un contratto di comodato precario oneroso. Ciò premesso, viene convenuto tra le parti che la Compagnia Controparte_1
N.R.G. 4696/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7
1. Pagherà al Tribunale di Nocera Inferiore o all'Assicurato CP_6 con il consenso del Tribunale, qualsiasi risarcimento che sarà liquidato a termini di polizza e riguardante i danni subiti dal fabbricato in conseguenza dei rischi previsti dalla garanzia incendio e rischi accessori (…)”. Specificava, pertanto, la convenuta compagnia che il vincolo pattuito in polizza riguardava non l'intero complesso industriale ubicato in Scafati (SA), via Galileo Ferraris n. 12 e 12/b in relazione al quale era ed è tuttora pendente la procedura di esecuzione immobiliare r.g.e. 206/2011, né per intero quello che il C.T.U. Arch. , nominato dal Giudice Persona_2 dell'esecuzione, ha definito “Lotto nr. 2”, bensì esclusivamente una porzione di quest'ultimo: più precisamente la porzione di immobile identificata dai dati catastali N.C.E.U. di Scafati al foglio 26, p.lla 723 sub 13. Da ciò derivava che l'obbligazione assunta da di CP_6 corrispondere l'indennizzo in favore della procedura esecutiva immobiliare riguardava esclusivamente i danni subiti dalla porzione di immobile sopra indicata e non i danni subiti alle porzioni adiacenti né tantomeno l'intero “Lotto nr. 2”. Inoltre, evidenziava che l'obbligazione assunta era quella di corrispondere alla procedura esecutiva, odierna attrice, in relazione alla porzione di immobile sopra indicata, l'indennizzo
“che sarà liquidato a termini di polizza”, obbligazione adempiuta interamente mediante la corresponsione, a favore di parte attrice, della somma di € 115.769,00 tramite assegno circolare n. 5503340066-03 del 24 settembre 2019 alla stessa intestato e tratto sulla Banca Popolare di Sondrio. In base all'art. 18 delle condizioni generali di assicurazione, rubricato “procedura per la valutazione del danno”, la società assicuratrice e la società contraente avevano nominato ciascuna il proprio perito di fiducia e i periti, all'esito delle indagini, in data 29 novembre 2018, avevano sottoscritto, secondo quanto espressamente disposto dall'art. 19 delle condizioni generali di assicurazione, un processo verbale di perizia ove era stata accertata e concordata l'entità delle singole voci di danno mediante l'applicazione dei criteri di cui all'art. 20 delle condizioni generali di assicurazione. Specificava che, a pagina 8 del processo verbale di perizia, era espressamente precisato che “di detti Euro 2.405.325,00, Euro
N.R.G. 4696/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 8 115.769,00 sono relativi all'indennizzo liquidato (partita 1 + quota parte di partita 6) per la porzione del fabbricato al 2° piano fuori terra, contraddistinto dal N.C.E.U. di Scafati, al foglio 26, particella 723, sub. 13, porzione sulla quale v'è vincolo in favore del Tribunale di Nocera Inferiore. Il relativo indennizzo, secondo quanto previsto in polizza, sarà liquidato in favore della procedura esecutiva immobiliare n. 206/2011 pendente dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore e ciò in forza del vincolo esistente”. Pertanto, come espressamente stabilito nel contratto,
[...] eccepiva di aver corrisposto direttamente alla CP_1 procedura esecutiva immobiliare, mediante l'assegno circolare sopra menzionato, l'indennizzo “liquidato a termini di polizza”, con ciò puntualmente adempiendo alle obbligazioni negoziali assunte. Aggiungeva che, a seguito della sottoscrizione del processo verbale di perizia, e Controparte_1 Parte_2
(nonché intervenuta quale proprietaria del Parte_2 fabbricato), avevano stipulato un più ampio contratto di transazione, pattuendo quanto segue:
- 1. (omissis)
- 2. A definizione totale, saldo e stralcio di ogni pretesa e diritto comunque derivati e derivabili, colllegati e conseguenti al sinistro del 14 novembre 2017, la società verserà ad la Controparte_1 Parte_2 somma complessiva, definitiva e immutabile di € 2.289.556,00, importo risultante dal processo verbale sottoscritto tra i periti nominati, noto alle parti unitamente a tutti i suoi allegati.
- 3-4-5. (Omissis)
- 6. La somma di € 115.769,00, corrispondente al valore del danno da incendio relativo al cespite riportato al N.C.E.U. di Scafati al F.26 p.lla 723 sub 13, vincolato in polizza a favore della procedura esecutiva immobiliare n. R.G.E. 206/11 Tribunale di Nocera Inferiore, sarà versata, con l'accordo di
direttamente da Parte_2 Controparte_1 alla citata procedura, rapp.ta dall'Avv. , custode Parte_1 nominato dal Tribunale di Nocera Inferiore, con le modalità di accredito che saranno indicate dagli organi della procedura stessa. Le società e Parte_2 Parte_2 consentono detto pagamento con la sottoscrizione del
[...] presente atto.
N.R.G. 4696/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 9 Specificava che, in forza della ricordata transazione,
[...] si era obbligata, unitamente ad a Parte_2 Parte_2 corrispondere alla procedura esecutiva le eventuali somme da essa pretese (ed anche giudizialmente accertate) superiori alla somma di € 115.769,00 corrisposta da e Controparte_1 si era altresì obbligata a manlevare la società assicuratrice e a sostenere la gestione e le spese dell'eventuale contenzioso instaurato dal vincolatario nei confronti di CP_6
Concludeva, dunque, chiedendo:
1. in via preliminare, di dichiarare inammissibile l'azione diretta proposta dalla procedura attrice nei confronti della convenuta;
Controparte_1
2. in via principale, di rigettare la domanda svolta da parte attrice nei confronti di in Controparte_1 quanto infondata in fatto e in diritto anche per insussistenza di ogni rapporto tra la concludente e la procedura attrice e per avvenuta estinzione dell'obbligazione di versamento di somme al vincolatario;
3. in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui Parte_2
avesse omesso di chiedere l'estromissione di
[...] dal presente giudizio, e venisse Controparte_1 accolta la domanda attrice, di condannare Parte_2
a manlevare e tenere indenne
[...] Controparte_1
, mediante pagamento diretto, in favore dell'attrice, di
[...] quanto quest'ultima dovesse essere condannata a corrispondere a parte attrice in forza dell'atto di transazione sottoscritto in data 3 dicembre 2018; 4. in tale medesima ipotesi, di condannare Controparte_9 al risarcimento del danno ex art. 96 cpc, con vittoria di spese.
In data 24/12/2019, si costituiva , eccependo Controparte_9 la palese pretestuosità ed infondatezza dell'atto introduttivo di lite. In primo luogo, contestava sia la perizia di stima che la relativa integrazione del 20/02/2018, eseguite dall'arch. , Persona_2 poste a base dell'atto di citazione, dal momento che il Ctu nominato inseriva nel Lotto n. 2, accorpandoli, ben tre distinti immobili, aventi una superficie commerciale complessiva di mq. 3.128, così individuati catastalmente: a. complesso industriale sito al piano terra F 26 part. 723 sub
N.R.G. 4696/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 10 6 cat. D/7, P.T.; b. capannone industriale sito al piano terra F 26 part. 723 sub 10 cat. D/7, P.T.; c. capannone industriale sito al piano secondo F 26 part. 723 sub 13 cat. D/7, con ingresso al numero civico 12. Evidenziava, in proposito, che l'immobile sub c, diversamente dagli altri due cespiti del lotto, era ubicato immediatamente sopra il complesso di proprietà della società estranea alla Parte_2 procedura esecutiva ed al presente giudizio, e vi si accedeva tramite i beni di quest'ultima mediante un montacarichi, posizionato al piano terra. Eccepiva l'infondatezza della domanda di risarcimento danni correlata alla responsabilità di ai sensi dell'art. Parte_2
2051 c.c., non sussistendo alcuna responsabilità in capo alla predetta, dal momento che l'incendio, che avrebbe danneggiato il capannone concesso in comodato dalla procedura, non si era sviluppato a causa della combustione dei beni in esso ricoverati dal comodatario per lo svolgimento della propria attività, come erroneamente sostenuto da controparte, bensì aveva avuto origine nello stabilimento sottostante, estraneo al rapporto contrattuale tra le parti ed alla procedura esecutiva, da cui poi si era propagato al primo piano, raggiungendo il bene nella disponibilità della convenuta, danneggiandolo gravemente. Specificava che, dalle indagini espletate in sede penale, era emerso che l'incendio era stato provocato dall'atto doloso di soggetti ignoti, i quali nottetempo si erano introdotti abusivamente nel cortile del complesso sottostante il bene, cospargendolo di liquido infiammabile e dandovi fuoco, con conseguente esclusione della responsabilità della convenuta nella causazione dei danni così verificatisi, configurandosi l'incendio doloso come caso fortuito. Aggiungeva che, nel caso di specie non era configurabile neppure una responsabilità ai sensi degli artt. 1587 e 1588 c.c., stante gli esiti delle indagini svolte in sede penale. Concludeva, dunque chiedendo: 1) di rigettare la domanda di risarcimento proposta nei confronti della non essendo Parte_2 configurabile alcuna responsabilità in capo alla stessa per i danni subiti dall'attrice, ai sensi dell'art. 2051 cc, sussistendo un'ipotesi di caso fortuito. In ogni caso ritenere
N.R.G. 4696/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 11 congruo l'indennizzo offerto dalla compagnia assicurativa;
2) di rigettare la domanda di risarcimento proposta nei confronti della ai sensi degli artt. 1587 Parte_2
e 1588 c.c., non essendo il fatto che aveva determinato il danneggiamento del bene immobile imputabile ad Parte_2
In ogni caso ritenere congruo l'indennizzo offerto
[...] dalla compagnia assicurativa, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
In data 31/5/2022 interveniva volontariamente nel giudizio la proprietaria della consistenza immobiliare sita nel CP_3
Comune di Scafati (SA) alla via Galileo Ferraris, n. 12 e riportata al N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio 26, particella 723, sub 19 (ex sub 6), sub 10, sub 12 e sub 13 (relazione notarile lettera
“C”), sottoposta a pignoramento immobiliare come da verbale trascritto a Salerno in data 27 ottobre 2011 ai numeri 40671/31255 - creditore procedente Controparte_10
- avendo interesse all'oggetto della lite nonché alla
[...] quantificazione dei danni subiti dal locale commerciale di sua proprietà. La stessa concludeva chiedendo:
1) di ammettere l'intervento volontario adesivo alla domanda proposta dall'Avv. , nella qualità di custode Parte_1 giudiziario della procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore – R.G.n. 206/2011, ove la era debitrice esecutata, come autorizzata CP_3 dal Giudice dell'Esecuzione;
2) di rigettare integralmente le eccezioni dell' Parte_2 ed accertare la responsabilità della convenuta per
[...] violazione degli obblighi di custodia della cosa locata;
3) di rigettare integralmente le eccezioni della convenuta in merito alla Controparte_1 quantificazione dei danni;
4) di condannare, in solido, la Controparte_1
e l' al risarcimento di tutti i danni subiti Parte_2
e subendi dall'immobile danneggiato in favore dell'attrice, ergo della procedura esecutiva immobiliare pendente, che si quantificano in € 595.065,03, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda fino all'effettivo soddisfo, oppure nella maggiore o minore somma che l'Ill.mo
N.R.G. 4696/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 12 Giudicante riterrà congrua all'esito della espletanda Consulenza Tecnica d'Ufficio, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa per dichiarata antistatarietà.
In data 20/5/2025, si costituiva nel presente giudizio la Signora
, nella qualità di fideiussore e garante di Controparte_5 CP_3
esponendo che, a seguito della visione del fascicolo
[...] processuale, ed essendo a conoscenza dello stato dei luoghi, si era verificata una modificazione dello stato dei luoghi, avuto particolare riguardo alla edificazione di un capannone industriale in aderenza alle pareti della proprietà di circostanza CP_3 rilevante ai fini delle modalità di esecuzione delle opere di demolizione e ricostruzione e dei relativi costi, chiedendo una rivalutazione dei costi di demolizione e ricostruzione già previsti nella relazione tecnica agli atti. Espletata una Consulenza Tecnica d'Ufficio, la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Sul merito. Risulta documentalmente provato:
- che, con provvedimento del 29/09/2014, l'Avv. Parte_1 veniva nominata Custode Giudiziario nell'ambito della procedura esecutiva R.G.E. 206/2011 avente ad oggetto un complesso industriale sito in Scafati, alla Via Galileo Ferraris n.12 e 12/b ed identificato catastalmente al N.C.E.U del predetto Comune con i seguenti dati catastali: foglio 26, part. 723, sub.12, cat.d/7; foglio 26, part. 723, sub. 10, cat. D/7, P.T.; foglio 26, part. 723, sub.19 (ex. sub.6), cat. D/7, P.T.; foglio 26, part. 723, sub. 13, cat. D/7, piano I°;
- che, in data 17/05/2016, previa autorizzazione del G.E., veniva stipulato un contratto di comodato precario oneroso con la società che occupava parte Parte_2 dell'immobile pignorato;
- che al punto G del contratto era previsto che la comodataria si obbligasse espressamente a restituire il bene nello stesso stato al termine del rapporto e a custodirlo con la diligenza del buon padre di famiglia, nonché a stipulare una polizza assicurativa contro incendi ed altri rischi;
- che, in ottemperanza agli obblighi contrattuali,
[...] stipulava con una Parte_2 Controparte_1
N.R.G. 4696/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 13 polizza di assicurazione n. 107078205 con vincolo a favore della procedura esecutiva, nell'ambito della quale la Compagnia Assicurativa s'impegnava (limitatamente alla parte del complesso industriale sito in Scafati alla Via Galileo Ferraris n. 12, riportato al Catasto di detto Comune don i seguenti dati: di Scafati al foglio 25, p.lla 723 CP_11 sub 13,secondo piano del fabbricato) a pagare al Tribunale qualsiasi risarcimento che sarebbe stato liquidato a termini di polizza riguardante i danni subiti dal fabbricato in conseguenza dei rischi previsti dalla garanzia incendio e accessori, pagando direttamente alla procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 206/11;
- che, come risulta dagli atti del procedimento penale RG 2521/2018 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, nella notte tra il 13 e 14 novembre 2017, veniva appiccato da ignoti un incendio doloso, come risultava dalle immagini di videosorveglianza, che interessava sia gli immobili siti al piano terra, in godimento della società sia quelli di proprietà della Parte_2
incendio che provocava la combustione di CP_3 notevole quantità di merce (carta e cartoni) ivi allocata per l'attività produttiva dell'occupante, e che danneggiava gravemente gli immobili;
- che, a causa dei danneggiamenti riportati dagli immobili, il G.E. con provvedimento emesso in data 23/11/17, nel disporre l'immediata sospensione della vendita senza incanto, fissata al 30/11/2017, conferiva un incarico al perito estimatore nominato al fine di verificare e quantificare l'ammontare economico dei danni riportati dal compendio ed i costi per lo smaltimento e messa in sicurezza, nonché quelli per il ripristino dello stato dei luoghi, che il consulente quantificava in € 595.065,03;
- che, su disposizione del G.E., l'attrice denunziava alla Compagnia Assicurativa, con nota del 07/12/17, il sinistro occorso, diffidandola a provvedere al risarcimento dei danni subiti liquidando le somme dovute direttamente alla procedura esecutiva;
- che, in base all'art. 18 delle condizioni generali di assicurazione, la società assicuratrice e la società contraente, avevano nominato ciascuna Parte_2
N.R.G. 4696/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 14 il proprio perito di fiducia e i periti, all'esito delle indagini, in data 29 novembre 2018, avevano sottoscritto, secondo quanto espressamente disposto dall'art. 19 delle condizioni generali di assicurazione, un processo verbale di perizia ove era stata accertata e concordata l'entità delle singole voci di danno mediante l'applicazione dei criteri di cui all'art. 20 delle condizioni generali di assicurazione, quantificando l'indennizzo per la porzione di immobile goduta, in € 115.769,00;
- che, a seguito della sottoscrizione del processo verbale e (nonché Controparte_1 Parte_2
intervenuta quale proprietaria del Parte_2 fabbricato), avevano stipulato un atto di transazione in forza della quale si era obbligata, unitamente Parte_2 ad a corrispondere alla procedura esecutiva, Parte_2 odierna attrice, le eventuali somme da essa pretese (anche giudizialmente accertate) superiori alla somma di € 115.769,00 corrisposte da e si era Controparte_1 altresì obbligata a manlevare la società assicuratrice e a sostenere la gestione e le spese dell'eventuale contenzioso instaurato dal vincolatario nei confronti di CP_6
- che, in data 05/04/2018, il G.E. autorizzava il Custode Giudiziario alla nomina di un legale per l'instaurazione del presente giudizio, il quale, con pec del 04/02/19, invitava entrambe le parti a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, nell'ambito della quale la
[...]
offriva alla procedura un indennizzo di € CP_6
115.769,00, che veniva accettata unicamente a titolo di acconto, alla luce di quanto stabilito dal G.E. con il provvedimento del 29/07/19, e dei maggiori danni quantificati dal CTU della procedura esecutiva.
In primo luogo, occorre esaminare la posizione della convenuta nei confronti della quale parte attrice ritiene Parte_2 configurabile una responsabilità ex art. 2051 c.c., essendo la stessa custode del bene concesso in godimento, ed una responsabilità ex art. 1587 c.c., per non aver osservato, nell'utilizzo della cosa concessa in comodato, la diligenza dovuta, evidenziando, inoltre, che la convenuta al Parte_2 momento della sottoscrizione del contratto e, nello specifico, al
N.R.G. 4696/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 15 punto G), si era obbligata nei confronti della procedura esecutiva a restituire nello stesso stato gli immobili concessi in godimento, impegnandosi altresì a custodire e godere del bene con la diligenza del buon padre di famiglia. L'art. 2051 c.c., come è noto, stabilisce che "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito", prevedendo a carico del custode una responsabilità di carattere oggettivo, per cui, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente la sussistenza di un nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa e senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza. Tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni Unite della Corte di legittimità che, con la decisione n. 20943 del 30/06/2022, dopo aver diacronicamente ripercorso le tappe segnate (talvolta in modo dissonante) dalla giurisprudenza delle sezioni semplici, hanno ribadito che «La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode». All'affermazione di tale principio, di carattere generale (punto 9 della decisione), le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire l'affermazione di ulteriori, altrettanto generali precisazioni principi, così sintetizzabili (punti 8.4. e ss. della sentenza 20943/2022): a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima"; b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e
N.R.G. 4696/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 16 prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso"; c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere"; d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale" (in senso conforme, Cass. 11152/2023; Cass. 16225/2023). La responsabilità del custode viene meno in tutti i casi in cui l'evento sia imputabile ad un casus fortuitus, riconducibile al profilo causale dell'evento e, perciò', quando si sia in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sè´ prodotto l'eventus damni, assumendo il carattere del c.d. «fortuito autonomo», ovvero quando si versi nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell'evento da un elemento o fattore estraneo del tutto eccezionale (c.d. «fortuito eccezionale»), e per ciò stesso imprevedibile, ancorché´
N.R.G. 4696/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 17 dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima. In particolare (Cass. 11152/2023) si è precisato il principio – cui questo giudice intende dare continuità – secondo il quale, sul piano della struttura della fattispecie (non su quello degli effetti, come risultano ormai definitivamente scolpiti dal massimo organo della nomofilachia), il caso fortuito appartiene morfologicamente alla categoria dei fatti giuridici naturali e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo (dolo o colpa) in capo al custode;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come fatti umani caratterizzati dalla colpa (art. 1227 I comma), con rilevanza causale esclusiva o concorrente (sull'ammissibilità del concorso tra causa umana e causa naturale, sotto il profilo della sola causalità giuridica, Cass. 21619/2007; Cass. 15991/2011), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevenibile da parte del custode;
di tal che, l'equiparazione fortuito-fatto umano può avvenire esclusivamente sul piano degli effetti, e non della relativa morfologia, volta che la riconducibilità dell'evento alla res, sul piano causale, non è naturalisticamente esclusa dal fatto umano (in assenza della cosa, non si sarebbe verificato il danno), bensì giuridicamente ricondotta al principio di cui all'art. 41 c.p., volta che quegli stessi comportamenti umani si pongano in termini di “cause sopravvenute che escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento” (art. 41 comma II c.p.), in tal modo degradando il ruolo della res in custodia a mera occasione del danno. Tanto premesso, va definitivamente chiarito che sia il fatto naturale (fortuito) sia la condotta umana (del terzo o del danneggiato) si pongono, specularmente, sul piano funzionale, in relazione causale con l'evento di danno non nel senso della (impropriamente definita) "interruzione del nesso tra cosa e danno", bensì alla luce del principio di cui all'art. 41 cod. pen., che relega al rango di mera occasione la relazione con la res, deprivata della sua efficienza sul piano della causalità materiale (erroneamente confusa, talvolta, con la causalità naturale) senza peraltro cancellarne l'efficienza naturalistica;
e ciò tanto nell'ipotesi di efficacia causale assorbente, quanto di causalità
N.R.G. 4696/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 18 concorrente (sia del fortuito, sia delle condotte umane), poiché, senza la preesistenza e la specifica caratterizzazione della res, il danno non si sarebbe verificato. Gli eventi naturali, come alluvioni, temporali, allagamenti, precipitazioni nevose e incendi, possono integrare, sempreché´ oggettivamente imprevenibili ed inevitabili, il caso fortuito;
ma la loro semplice eccezionalità, di per sè sola, non è' sufficiente ad escludere la responsabilità'. Con specifico riferimento all'incendio, può ritenersi certamente applicabile la disciplina in esame, con la conseguenza che, qualora dalla cosa in custodia si sprigionino fiamme, il custode sarà chiamato a risponderne, a meno che non fornisca la prova del fortuito;
ed il fatto del terzo, che abbia appiccato il fuoco, varrà, per quanto sinora detto, su di un piano soltanto funzionale e non morfologico, quale prova liberatoria ogniqualvolta il custode non si trovasse nella condizioni di impedire, con una condotta normalmente diligente e con l'impiego di mezzi ordinari, l'evento. Nel caso in esame, quindi, è necessario verificare se la natura dolosa dell'incendio, appiccato da ignoti sia idonea ad escludere la responsabilità del custode. Secondo la giurisprudenza di legittimità “l'azione criminosa posta in essere da ignoti criminali in ora notturna, in modo preordinato e con modalità atte ad escludere ogni sorveglianza, costituiva fattore esterno alla sfera del custode di per sé idoneo a dare impulso causale autonomo, con carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, all'incendio sviluppatosi nell'immobile…, tale da interrompere ogni nesso causale tra la combustione dei materiali presenti … e i danni provati all'immobile”. Nel caso di specie, come risulta dalla richiesta di archiviazione emessa nell'ambito del procedimento penale sorto a seguito dei fatti, l'immobile era dotato di allarmi e di telecamere di videosorveglianza, che avevano mostrato come, nell'occasione, ignoti, in ora notturna, erano giunti a bordo di una Fiat Punto di colore bianco e si erano introdotti nella struttura passando per l'area di pertinenza della successivamente, utilizzando CP_3 una scala, avevano superato il muro che divideva i due stabili, si erano introdotti nella zona esterna dell'azienda e avevano cosparso alcuni beni posti all'esterno del capannone principale con liquido infiammabile. Nel caso di specie, pertanto, deve ritenersi provato il caso fortuito
N.R.G. 4696/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 19 nel senso sinora esposto, rectius deve ritenersi provata una condotta del terzo, equiparabile al fortuito quoad effecta, che si configura come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, dotata di efficienza causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo (Cass. n. 18317/15). Deve pertanto escludersi una responsabilità della Parte_2 ai sensi dell'art. 2051 c.c., che va altresì esclusa dal momento
[...] che detta norma disciplina l'ipotesi di responsabilità per danni provocati a terzi dalla cosa in custodia e non per danni alla stessa cosa custodita (C. Cass. civ. 27/07/2015, n. 15721). Con riguardo alla configurabilità, in capo ad di Parte_2 una responsabilità ex art. 1587, 1588 c.c., va premesso che l'art. 1588 c.c. prevede che “Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento 1592 comma 2 della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio 1611, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile 1218 ss., 1256 ss., 2281“. Secondo la giurisprudenza “Il presupposto della responsabilità ex 1588 c.c. è la sussistenza di un rapporto di locazione, e dunque di custodia sul bene, essendo prevista la presunzione di responsabilità in capo al conduttore per i danni derivanti dall'incendio” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 15721 del 27/07/2015). Nel caso di specie, pur pacifico l'obbligo di custodia derivante dal contratto di comodato, deve ritenersi superata la presunzione di responsabilità, in seguito all'identificazione della causa del danneggiamento nell'incendio doloso appiccato da terzi, risultando in tal modo provato che l'incendio ed il conseguente danneggiamento non sia addebitabile al custode, essendosi verificati per causa a lui non imputabile. Va altresì rilevato che la ha prodotto in giudizio Parte_2 il certificato di prevenzione incendi prot. 1769 del 29/01/2015 (da rinnovare ogni 5 anni) rilasciato dal Ministero dell'Interno, Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno, sulla base della documentazione prodotta, comprensiva dell'asseverazione relativa alla conformità delle opere alle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione antincendio e a quelle impartite durante la visita tecnica, ritenendo sussistenti i requisiti di sicurezza antincendio. Parte attrice ritiene, inoltre, configurabile una responsabilità fonte
N.R.G. 4696/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 20 di risarcimento in capo alla che al momento Parte_2 della sottoscrizione del contratto e, nello specifico, al punto G), si obbligava nei confronti della procedura esecutiva a restituire nello stesso stato gli immobili concessi in godimento, impegnandosi altresì a custodire e godere del bene con la diligenza del buon padre di famiglia. Deve ritenersi che tale responsabilità si possa sovrapporre a quella prevista dagli artt. 1587, 1588 e 1590 c.c. (norme la cui applicazione può, in parte qua, estendersi al comodatario) Come precisato dall'art. 1587 c.c., il conduttore, oltre a provvedere al pagamento del corrispettivo nei termini convenuti, deve prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza richiesta nel servirsene per l'uso determinato nel contratto o per l'uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze. In base all'art. 1590 c.c., il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto. L'art. 1588 c.c. precisa che il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile. In caso di danneggiamento dell'immobile conseguente ad incendio, la presunzione di responsabilità a carico del conduttore è superabile soltanto con la dimostrazione che la causa dell'incendio, identificata in modo positivo e concreto, non sia a lui imputabile, onde, in difetto prova, la causa sconosciuta o anche dubbia della perdita o del deterioramento della cosa locata rimane a suo carico. La violazione da parte del conduttore dell'obbligo di custodire la cosa locata, per impedirne la perdita o deterioramento, comporta responsabilità del medesimo ai sensi del combinato disposto degli artt. 1590 e 1177 c.c., che è però esclusa quando la causa del danneggiamento (in questo caso l'incendio) sia nota e possa dirsi non addebitabile al conduttore medesimo (Cass. 11972/2010), che abbia provato di aver adempiuto diligentemente ai propri obblighi di custodia (Cass. 16877/2016). Il conduttore che prova, come è avvenuto nel caso di specie, che l'incendio si è verificato a causa dell'atto doloso di un terzo, pur
N.R.G. 4696/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 21 rimasto sconosciuto, è esente responsabilità, avendo egli dimostrato, ai sensi dell'art. 1588 c.c. che la distruzione del bene è dipesa da causa a lui non imputabile (Cass. 19126/2015). Non configurandosi alcuna responsabilità a carico di Parte_2
le domande proposte dall'attrice nei suoi confronti,
[...] vanno rigettate.
Occorre a questo punto esaminare le domande proposta dall'attrice nei confronti della compagnia assicurativa. In primo luogo, il contratto assicurativo stipulato tra la
[...]
e la deve configurarsi come un CP_1 Parte_2 contratto di assicurazione con vincolo a favore di un terzo (la procedura esecutiva) e non una polizza di assicurazione della responsabilità civile. Attraverso la clausola di vincolo le parti contraenti di un contratto di assicurazione convengono di inserire, accanto o in sostituzione dell'assicurato, altro beneficiario al quale fare conseguire l'indennizzo assicurativo eventualmente liquidabile a termine della polizza così "vincolata". Il titolo a rivendicare il provento assicurativo nasce direttamente nella sfera giuridica dell'ente vincolatario come autonomo suo credito nei confronti dell'assicuratore e quindi "senza passare per il patrimonio dello stipulante o dell'assicurato e, pertanto, è conferita al beneficiario, e a lui soltanto, la potestà di agire contro l'assicuratore per ottenere, ad evento avvenuto, la prestazione indennitaria" (Cassazione, S.U., n. 8095/2007). A mezzo della clausola di vincolo il proprietario / locatore, trasferendo a carico del conduttore il rischio della perdita della cosa e l'assicurazione di questo rischio, consente l'assunzione in capo al conduttore dell'interesse all'assicurazione per la perdita del bene, sempre inteso come cespite e non come fonte di reddito. Non si tratta di assicurazione di responsabilità civile ma di assicurazione contro i danni subiti dall'oggetto del rapporto locativo / assicurativo;
mancando la responsabilità del locatario in senso tecnico - giuridico, ricorre semplicemente l'assunzione negoziale del rischio relativo alla cosa altrui. La presenza del vincolo obbligatorio di destinazione in favore della procedura esecutiva beneficiaria, contenuto nel contratto di assicurazione, ha trasformato questo in un contratto a favore di terzi, in forza del quale, salvo patto contrario, il terzo acquista, a
N.R.G. 4696/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 22 norma dell'art. 1411 c.c., il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione. Ciò significa che la procedura esecutiva, alla stipula del contratto di assicurazione, ha acquisito il diritto a pretendere la corresponsione dell'indennizzo assicurativo nel momento in cui si sarebbe verificato l'evento. Pertanto, certamente sussiste la legittimazione passiva dell'assicurazione, potendo il vincolatario agire direttamente nei confronti della stessa per ottenere, non il risarcimento del danno, ma il pagamento dell'indennizzo previsto nel contratto. Il terzo è il titolare del diritto all'indennizzo ma non è parte del contratto;
quindi, non ha in genere il potere di nominare direttamente il perito, salvo espressa previsione contrattuale. In base all'art. 18 delle condizioni generali di assicurazione, rubricato “procedura per la valutazione del danno”, la società assicuratrice e la società contraente avevano nominato ciascuna il proprio perito di fiducia e i periti, all'esito delle indagini, in data 29 novembre 2018 avevano sottoscritto, secondo quanto espressamente disposto dall'art. 19 delle condizioni generali di assicurazione, un processo verbale di periziaove era stata accertata e concordata l'entità delle singole partite di danno mediante l'applicazione dei criteri di cui all'art. 20 delle condizioni generali di assicurazione, quantificando l'indennizzo dovuto in € 115.769,00, che veniva corrisposto direttamente alla procedura esecutiva immobiliare mediante l'assegno circolare. Risultano pertanto rispettate le pattuizioni contrattuali relative alla procedura per la determinazione dell'indennizzo versato, che doveva essere accertato e concordato, come sopra accennato, solo con la contraente essendo la procedura Parte_2 mera beneficiaria e non parte del contratto e non prevedendo diversamente il contratto di assicurazione. Va altresì rilevato che, a seguito della sottoscrizione del processo verbale sopra menzionato, e Controparte_1 [...]
(nonché intervenuta quale proprietaria Parte_2 Parte_2 del fabbricato), avevano stipulato un atto di transazione ove, tra l'altro si impegnava a versare Controparte_1
l'indennizzo così determinato in favore della procedura. A seguito del pagamento dell'indennizzo contrattualmente previsto, l'assicurazione ha assolto i suoi obblighi, con conseguente rigetto di ogni domanda proposta dall'attrice nei suoi confronti.
N.R.G. 4696/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 23 Il rigetto di tali domande assorbe la richiesta domanda di manleva.
2.Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Tenuto conto della limitata attività espletata, possono essere compensate le spese tra parte attrice ed i terzi interventori. Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico della parte attrice.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 4696/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto ASSICURAZIONE
CONTRO
I DANNI, pendente tra , nella qualità di Custode Giudiziario Parte_1 nominata nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E 206/2011,
Controparte_1 Parte_2 CP_3
, ogni contraria istanza disattesa
[...] Controparte_5 così provvede:
1. rigetta per le causali di cui in motivazione, le domande proposte da parte attrice;
2. condanna , nella qualità di Custode Giudiziario Parte_1 nominata nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E 206/2011, al pagamento, in favore di
[...]
, delle spese di giudizio che si liquidano Controparte_1 in € 22457,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. condanna , nella qualità di Custode Giudiziario Parte_1 nominata nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E 206/2011, al pagamento, in favore di Parte_2
delle spese di giudizio che si liquidano in € 22457,00
[...] per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
4. pone definitivamente a carico di nella qualità Parte_1 di Custode Giudiziario nominata nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E 206/2011 le spese di CTU, liquidate nel corso del giudizio. Così deciso in Nocera Inferiore, il 27/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 4696/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 24 N.R.G. 4696/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 25
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
\
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
…………………………. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO NOTIF. SENTENZA
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia
…………………………. NOTIF. APPELLO Esposito, ha pronunciato la seguente
………………………….
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4696/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto ASSICURAZIONE
CONTRO
I DANNI, pendente
TRA
(C.F. , nella qualità di Parte_1 C.F._1
Custode Giudiziario nominata nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E 206/2011 pendente innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, giusta ordinanza di nomina del G.E. ed autorizzazione alla proposizione della presente azione ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avv. Francesco Mandara (C.F. che la rappresenta C.F._2
e difende giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale:
Email_1 ATTRICE
E
CF , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del procuratore speciale Dott. per atto Controparte_2 notaio dott. di Roma del 12 giugno 2019, Persona_1
Rep. 89144, Racc. 25743, con sede legale in Roma, Via Cesare Pavese 385, rappresentata e difesa dall'Avv. Ernesto Grandinetti del Foro di Roma (CF , elettivamente C.F._3 domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Francesco Loffredo del Foro di Torre Annunziata, con studio in Napoli, via Generale Orsini n. 40, in virtù della procura generale del 2 luglio 2019 per atto notaio Dott. Rep. 89200, Racc. 25782; Persona_1
N.R.G. 4696/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1 con sede in Scafati alla Via Passanti n. Parte_2
176, P.IVA , in persona del legale rappresentante P.IVA_2 pro tempore , nato a [...] il [...] Parte_3
e residente in [...], C.F.
, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale C.F._4
Manfredi e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Pompei alla Via Lepanto n. 126, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione CONVENUTI
NONCHÉ
con sede legale in Scafati (Sa) alla via Galileo CP_3
Ferraris, n. 12/B, partita i.v.a./c.f./numero iscrizione Registro Imprese: , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_3 tempore , nato a Pompei (Na) in [...] 23 settembre Controparte_4
1958, c.f.: rappresentata e difesa, in virtù di C.F._5 procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avvocato Giulia Verdoliva, c.f.: , del Foro di Nocera Inferiore C.F._6 ed insieme alla stessa elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Angri (SA) alla via Cervinia, n. 39; INTERVENTORE VOLONTARIO EX ART. 105 C.P.C.
, C.F. residente Controparte_5 C.F._7 in Pompei (NA), Via Nolana n. 357, nella propria qualità di fideiussore e garante di rappresentata e difesa CP_3 dall'Avv. Giovanni Adamo (C.F. , ed C.F._8 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, Via Guglielmo Oberdan 18/b, giusta procura in atti INTERVENTORE VOLONTARIO EX ART. 105 C.P.C.
CONCLUSIONI All'udienza del 6/3/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
N.R.G. 4696/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 premetteva quanto segue:
- l'avv. con provvedimento emesso in data Parte_1
29/09/14 dal Giudice dell'Esecuzione, veniva nominata Custode Giudiziario nell'espropriazione immobiliare r.g.e. 206/2011 avente ad oggetto un complesso industriale ubicato nel Comune di Scafati (SA) alla Via Galileo Ferraris n.12 e 12/b ed identificato catastalmente al N.C.E.U del predetto Comune con i seguenti dati catastali: foglio 26, part. 723, sub.12, cat. d/7; foglio 26, part. 723, sub. 10, cat. D/7, P.T.; foglio 26, part. 723, sub.19 (ex. sub.6), cat. D/7, P.T.; foglio 26, part. 723, sub. 13, cat. D/7, piano I°;
- con la medesima ordinanza il G.E. conferiva incarico all'architetto per la redazione di una perizia Persona_2 di stima del compendio immobiliare e per le ulteriori indagini di cui all'art. 173-bis d.a. c.p.c.;
- il C.t.u. nominato, in data 20/01/15, depositava, come da incarico conferito, la perizia di stima suddividendo l'intero compendio in due distinti lotti e nello specifico: il LOTTO NR.1: foglio 26, part. 723, sub.12, cat. D/7; il LOTTO NR.2: foglio 26, part. 723, sub. 10, cat. D/7, P.T.; foglio 26, part. 723, sub.19 (ex. sub.6), cat. D/7, P.T.; foglio 26, part. 723, sub. 13, cat. D/7, piano I°;
- nell'espletamento delle attività di custodia, l'avv.
[...]
riscontrava che parte del Lotto nr. 2, e nello specifico Pt_1
l'immobile identificato al N.C.E.U. al foglio 26, part.723 e sub.13, risultava occupato sine titulo dalla società Parte_2
per lo svolgimento della propria attività di
[...] produzione e stampa di imballaggi in carta e cartone;
- in data 17/05/16 l'odierna attrice, giusta autorizzazione del G.E., nel regolarizzare la detenzione di tale immobile, stipulava con l'occupante un contratto di Parte_2 Parte_2 comodato precario oneroso per la durata della procedura espropriativa registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Castellammare di Stabia – in data 23/05/16 al nr.1676;
- con la stipula del predetto contratto, la Parte_2 nell'impegnarsi ed obbligarsi a restituire l'immobile nello stesso stato alla cessazione del contratto ed a custodire e godere del bene con la diligenza del buon padre di famiglia (punto G del contratto) si impegnava, altresì, a presentare,
N.R.G. 4696/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 entro e non oltre il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione, una polizza assicurativa contro incendi, eventi atmosferici, atti vandalici ecc… con vincolo a favore della procedura esecutiva;
- in data 25/05/2016, in ossequio a quanto contrattualmente stabilito tra le parti, l' stipulava una Parte_2 polizza assicurativa per incendio e rischi industriali con la
Agenzia di Corbara, polizza con Controparte_6 vincolo a favore della procedura, successivamente sostituita alla scadenza con polizza nr. 107078205 avente decorrenza dal 04/07/2017 al 31/12/2018;
- con tale polizza, e precisamente alla pag.3, la Compagnia Assicurativa s'impegnava, in via principale, a garantire il risarcimento dei danni subiti dal fabbricato in conseguenza dei rischi previsti dalla garanzia incendio e rischi accessori, pagando direttamente alla procedura esecutiva immobiliare r.g.e. 206/11, tutt'ora pendente;
- nella notte intercorrente tra il 13 e 14 novembre 2017, a causa di un vasto incendio divampato negli immobili concessi in godimento alla in occasione Parte_2 di una combustione di notevole quantità di merce (carta e cartoni) ivi allocata per l'attività produttiva dell'occupante (cfr. verbale Vigili del Fuoco in atti), l'intero compendio individuato con il Lotto nr.2 risultava completamente danneggiato e distrutto (nello specifico, sia i beni immobili che i beni mobili ivi presenti) come da reperti fotografici depositati;
- a causa dei danneggiamenti riportati all'intero lotto, il G.E., con provvedimento emesso in data 23/11/17, nel disporre l'immediata sospensione della vendita senza incanto fissata per il 30/11/2017, conferiva un incarico integrativo al C.T.U. nominato al fine di verificare e quantificare l'ammontare economico dei danni riportati al compendio ed i costi per lo smaltimento e la messa in sicurezza, nonché quelli per il ripristino dello stato dei luoghi;
- su ordine impartito dal G.E., l'odierna attrice, con pec del 07/12/17, nel denunziare alla Compagnia Assicurativa il sinistro occorso, diffidava ed intimava quest'ultima a provvedere al risarcimento dei danni subiti, liquidando le somme dovute direttamente alla procedura esecutiva;
N.R.G. 4696/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 - in data 20/02/2018 il C.t.u nominato depositava l'integrazione della perizia di stima, quantificando i danni riportati all'immobile, in una somma complessiva di € 595.065,03, tenuto conto del valore di mercato del lotto, stimato in € 1.670.000,00;
- soltanto in data 04/04/2018, la , per il Controparte_6 tramite dell'Agenzia di Corbara, comunicava all'attrice l'apertura del sinistro con numero 201709811500150;
- in data 05/04/2018 il G.E. autorizzava il Custode Giudiziario alla nomina di un legale per l'instaurazione del presente giudizio di risarcimento danni;
- in seguito, l'attrice, con nota pec del 04/02/19, invitava entrambe le parti alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita obbligatoria ai sensi della legge n.162/2014;
- la , in riscontro all'invito inoltrato, con Controparte_6 una comunicazione del 20/02/19, formalizzava la propria volontà di aderire alla procedura di negoziazione assistita, offrendo la somma di € 115.769,00, quale indennizzo pienamente satisfattivo e finale delle pretese vantate nei confronti dell'assicurata ; Parte_2
- dopo aver informato il G.E. dell'offerta inoltrata dalla Compagnia assicurativa, quest'ultimo, con provvedimento del 29/07/2019, su espressa richiesta del debitore esecutato, rigettava la proposta della compagnia assicurativa ritenendola del tutto incongrua ed irricevibile, tenuto conto della circostanza che il quantum offerto corrispondeva soltanto ad 1/5 del complessivo ammontare dei danni riportati alla struttura pignorata, autorizzando pertanto l'attrice a proseguire con l'azione di risarcimento dei danni;
- in seguito, con pec del 02/09/19, la , Controparte_6 nuovamente offriva alla procedura esecutiva a titolo di indennizzo per i danni riportati ai beni la somma complessiva di € 115.769,00;
- l'attrice, nel riscontrare la pec inoltrata dalla Compagnia assicurativa, si dichiarava disponibile ad accettare la somma offerta unicamente a titolo di acconto, tenuto conto di quanto stabilito dal G.E. con il provvedimento del 29/07/19 e dei maggiori danni quantificati dal CTU della procedura
N.R.G. 4696/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 esecutiva. Tanto premesso, l'attrice riteneva configurabile, nel caso di specie, una responsabilità della ex art. 2051 c.c., Parte_2 essendo la stessa custode del bene concesso in godimento, sussistendo il nesso causale tra la res data in custodia ed il danno arrecato al compendio immobiliare pignorato, tenuto conto del fatto che l'evento dannoso (l'incendio), si era prodotto in seguito ad una combustione di una notevole quantità di carta e cartoni utilizzati dalla convenuta per la propria attività industriale. Riteneva, altresì, configurabile la responsabilità ex art. 1587 c.c., per non aver osservato, nell'utilizzo della cosa locata, la diligenza dovuta. Rilevava, inoltre, che la convenuta, al momento della sottoscrizione del contratto e, nello specifico, al punto G), si obbligava nei confronti della procedura esecutiva a restituire nello stesso stato gli immobili concessi in godimento, impegnandosi altresì a custodire e godere del bene con la diligenza del buon padre di famiglia. Con riguardo alla evidenziava che, con la Controparte_1 stipula della polizza assicurativa n. 107078205, la stessa si era impegnata, in via principale, a garantire il risarcimento dei danni subiti dal fabbricato oggetto di esecuzione immobiliare, così come detenuto dalla convenuta per lo svolgimento Parte_2 della propria attività lavorativa, in conseguenza dei rischi previsti dalla garanzia incendio e rischi accessori, corrispondendo direttamente la somma dovuta a titolo di risarcimento alla procedura esecutiva immobiliare r.g.e 206/11 tutt'ora pendente (pag.3 di 20 della polizza). Pertanto, la Compagnia assicurativa, in virtù del vincolo contrattuale, risultava obbligata non solo a tenere indenne l'assicurata in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, ma anche a pagare direttamente alla procedura, beneficiaria del vincolo contrattuale, l'indennizzo per i danni subiti dall'immobile. Evidenziava che, sulla base dell'integrazione della perizia di stima redatta dal Ctu nominato nella procedura esecutiva, l'ammontare complessivo dei danni riportati a seguito dell'incendio divampato tra la notte del 13-14/11/17, comprensivo della quantificazione dei costi necessari per lo smaltimento dei rifiuti e la messa in sicurezza, nonché quelli per il ripristino dello stato dei luoghi,
N.R.G. 4696/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 risultava pari ad € 595.065,03. A ciò aggiungeva che, a causa della completa distruzione e del danneggiamento cagionato agli immobili, la procedura esecutiva aveva dovuto sospendere tutte le attività di vendita già predisposte e fissate per la data del 30/11/2017. Concludeva, pertanto, chiedendo:
1. di accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta per tutte le ragioni suesposte;
Parte_2
2. di condannare i convenuti in solido fra loro al risarcimento dei danni subiti dall'immobile danneggiato in favore dell'attrice, quantificati nella somma di € 595.065,03, oltre interessi e rivalutazione sino all'effettivo soddisfo, o in quella somma maggiore o minore che l'Ill.mo Giudicante avrebbe ritenuto opportuno liquidare;
3. di condannare le convenute in solido al pagamento dei diritti, onorari e spese di giudizio ed accessori come per legge.
In data 20/12/2019 si costituiva la Controparte_1 premettendo che la polizza azionata nel presente giudizio prevedeva una garanzia assicurativa contro i danni (cd. di
“garanzia diretta”), sia pure con l'apposizione di un vincolo in favore della procedura esecutiva, odierna attrice, e non una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con conseguente irrilevanza di ogni questione concernente la responsabilità tenuto conto, altresì, che Parte_2
l'incendio era di natura dolosa. Evidenziava, poi, che la polizza assicurativa, a pagina 3, recitava:
“Limitatamente alla parte del complesso industriale sito in Scafati alla Via G. Ferraris n. 12, riportato al catasto di detto Comune con i seguenti dati: N.C.E.U. di Scafati al foglio 26, p.lla 723 sub 13 (2 piano del fabbricato) esiste una procedura esecutiva immobiliare pendente avanti il Tribunale di Nocera Inferiore al nr di RD 206/11 incoata dalla Mps Gestione Crediti Banca S.p.A. contro la
[...]
Fintanto che la procedura di espropriazione immobiliare CP_7 pendente diventi esecutiva, l' che nel Controparte_8 frattempo già disponeva del bene immobile per lo svolgimento della propria attività, continua ad usufruirne per effetto di un contratto di comodato precario oneroso. Ciò premesso, viene convenuto tra le parti che la Compagnia Controparte_1
N.R.G. 4696/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7
1. Pagherà al Tribunale di Nocera Inferiore o all'Assicurato CP_6 con il consenso del Tribunale, qualsiasi risarcimento che sarà liquidato a termini di polizza e riguardante i danni subiti dal fabbricato in conseguenza dei rischi previsti dalla garanzia incendio e rischi accessori (…)”. Specificava, pertanto, la convenuta compagnia che il vincolo pattuito in polizza riguardava non l'intero complesso industriale ubicato in Scafati (SA), via Galileo Ferraris n. 12 e 12/b in relazione al quale era ed è tuttora pendente la procedura di esecuzione immobiliare r.g.e. 206/2011, né per intero quello che il C.T.U. Arch. , nominato dal Giudice Persona_2 dell'esecuzione, ha definito “Lotto nr. 2”, bensì esclusivamente una porzione di quest'ultimo: più precisamente la porzione di immobile identificata dai dati catastali N.C.E.U. di Scafati al foglio 26, p.lla 723 sub 13. Da ciò derivava che l'obbligazione assunta da di CP_6 corrispondere l'indennizzo in favore della procedura esecutiva immobiliare riguardava esclusivamente i danni subiti dalla porzione di immobile sopra indicata e non i danni subiti alle porzioni adiacenti né tantomeno l'intero “Lotto nr. 2”. Inoltre, evidenziava che l'obbligazione assunta era quella di corrispondere alla procedura esecutiva, odierna attrice, in relazione alla porzione di immobile sopra indicata, l'indennizzo
“che sarà liquidato a termini di polizza”, obbligazione adempiuta interamente mediante la corresponsione, a favore di parte attrice, della somma di € 115.769,00 tramite assegno circolare n. 5503340066-03 del 24 settembre 2019 alla stessa intestato e tratto sulla Banca Popolare di Sondrio. In base all'art. 18 delle condizioni generali di assicurazione, rubricato “procedura per la valutazione del danno”, la società assicuratrice e la società contraente avevano nominato ciascuna il proprio perito di fiducia e i periti, all'esito delle indagini, in data 29 novembre 2018, avevano sottoscritto, secondo quanto espressamente disposto dall'art. 19 delle condizioni generali di assicurazione, un processo verbale di perizia ove era stata accertata e concordata l'entità delle singole voci di danno mediante l'applicazione dei criteri di cui all'art. 20 delle condizioni generali di assicurazione. Specificava che, a pagina 8 del processo verbale di perizia, era espressamente precisato che “di detti Euro 2.405.325,00, Euro
N.R.G. 4696/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 8 115.769,00 sono relativi all'indennizzo liquidato (partita 1 + quota parte di partita 6) per la porzione del fabbricato al 2° piano fuori terra, contraddistinto dal N.C.E.U. di Scafati, al foglio 26, particella 723, sub. 13, porzione sulla quale v'è vincolo in favore del Tribunale di Nocera Inferiore. Il relativo indennizzo, secondo quanto previsto in polizza, sarà liquidato in favore della procedura esecutiva immobiliare n. 206/2011 pendente dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore e ciò in forza del vincolo esistente”. Pertanto, come espressamente stabilito nel contratto,
[...] eccepiva di aver corrisposto direttamente alla CP_1 procedura esecutiva immobiliare, mediante l'assegno circolare sopra menzionato, l'indennizzo “liquidato a termini di polizza”, con ciò puntualmente adempiendo alle obbligazioni negoziali assunte. Aggiungeva che, a seguito della sottoscrizione del processo verbale di perizia, e Controparte_1 Parte_2
(nonché intervenuta quale proprietaria del Parte_2 fabbricato), avevano stipulato un più ampio contratto di transazione, pattuendo quanto segue:
- 1. (omissis)
- 2. A definizione totale, saldo e stralcio di ogni pretesa e diritto comunque derivati e derivabili, colllegati e conseguenti al sinistro del 14 novembre 2017, la società verserà ad la Controparte_1 Parte_2 somma complessiva, definitiva e immutabile di € 2.289.556,00, importo risultante dal processo verbale sottoscritto tra i periti nominati, noto alle parti unitamente a tutti i suoi allegati.
- 3-4-5. (Omissis)
- 6. La somma di € 115.769,00, corrispondente al valore del danno da incendio relativo al cespite riportato al N.C.E.U. di Scafati al F.26 p.lla 723 sub 13, vincolato in polizza a favore della procedura esecutiva immobiliare n. R.G.E. 206/11 Tribunale di Nocera Inferiore, sarà versata, con l'accordo di
direttamente da Parte_2 Controparte_1 alla citata procedura, rapp.ta dall'Avv. , custode Parte_1 nominato dal Tribunale di Nocera Inferiore, con le modalità di accredito che saranno indicate dagli organi della procedura stessa. Le società e Parte_2 Parte_2 consentono detto pagamento con la sottoscrizione del
[...] presente atto.
N.R.G. 4696/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 9 Specificava che, in forza della ricordata transazione,
[...] si era obbligata, unitamente ad a Parte_2 Parte_2 corrispondere alla procedura esecutiva le eventuali somme da essa pretese (ed anche giudizialmente accertate) superiori alla somma di € 115.769,00 corrisposta da e Controparte_1 si era altresì obbligata a manlevare la società assicuratrice e a sostenere la gestione e le spese dell'eventuale contenzioso instaurato dal vincolatario nei confronti di CP_6
Concludeva, dunque, chiedendo:
1. in via preliminare, di dichiarare inammissibile l'azione diretta proposta dalla procedura attrice nei confronti della convenuta;
Controparte_1
2. in via principale, di rigettare la domanda svolta da parte attrice nei confronti di in Controparte_1 quanto infondata in fatto e in diritto anche per insussistenza di ogni rapporto tra la concludente e la procedura attrice e per avvenuta estinzione dell'obbligazione di versamento di somme al vincolatario;
3. in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui Parte_2
avesse omesso di chiedere l'estromissione di
[...] dal presente giudizio, e venisse Controparte_1 accolta la domanda attrice, di condannare Parte_2
a manlevare e tenere indenne
[...] Controparte_1
, mediante pagamento diretto, in favore dell'attrice, di
[...] quanto quest'ultima dovesse essere condannata a corrispondere a parte attrice in forza dell'atto di transazione sottoscritto in data 3 dicembre 2018; 4. in tale medesima ipotesi, di condannare Controparte_9 al risarcimento del danno ex art. 96 cpc, con vittoria di spese.
In data 24/12/2019, si costituiva , eccependo Controparte_9 la palese pretestuosità ed infondatezza dell'atto introduttivo di lite. In primo luogo, contestava sia la perizia di stima che la relativa integrazione del 20/02/2018, eseguite dall'arch. , Persona_2 poste a base dell'atto di citazione, dal momento che il Ctu nominato inseriva nel Lotto n. 2, accorpandoli, ben tre distinti immobili, aventi una superficie commerciale complessiva di mq. 3.128, così individuati catastalmente: a. complesso industriale sito al piano terra F 26 part. 723 sub
N.R.G. 4696/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 10 6 cat. D/7, P.T.; b. capannone industriale sito al piano terra F 26 part. 723 sub 10 cat. D/7, P.T.; c. capannone industriale sito al piano secondo F 26 part. 723 sub 13 cat. D/7, con ingresso al numero civico 12. Evidenziava, in proposito, che l'immobile sub c, diversamente dagli altri due cespiti del lotto, era ubicato immediatamente sopra il complesso di proprietà della società estranea alla Parte_2 procedura esecutiva ed al presente giudizio, e vi si accedeva tramite i beni di quest'ultima mediante un montacarichi, posizionato al piano terra. Eccepiva l'infondatezza della domanda di risarcimento danni correlata alla responsabilità di ai sensi dell'art. Parte_2
2051 c.c., non sussistendo alcuna responsabilità in capo alla predetta, dal momento che l'incendio, che avrebbe danneggiato il capannone concesso in comodato dalla procedura, non si era sviluppato a causa della combustione dei beni in esso ricoverati dal comodatario per lo svolgimento della propria attività, come erroneamente sostenuto da controparte, bensì aveva avuto origine nello stabilimento sottostante, estraneo al rapporto contrattuale tra le parti ed alla procedura esecutiva, da cui poi si era propagato al primo piano, raggiungendo il bene nella disponibilità della convenuta, danneggiandolo gravemente. Specificava che, dalle indagini espletate in sede penale, era emerso che l'incendio era stato provocato dall'atto doloso di soggetti ignoti, i quali nottetempo si erano introdotti abusivamente nel cortile del complesso sottostante il bene, cospargendolo di liquido infiammabile e dandovi fuoco, con conseguente esclusione della responsabilità della convenuta nella causazione dei danni così verificatisi, configurandosi l'incendio doloso come caso fortuito. Aggiungeva che, nel caso di specie non era configurabile neppure una responsabilità ai sensi degli artt. 1587 e 1588 c.c., stante gli esiti delle indagini svolte in sede penale. Concludeva, dunque chiedendo: 1) di rigettare la domanda di risarcimento proposta nei confronti della non essendo Parte_2 configurabile alcuna responsabilità in capo alla stessa per i danni subiti dall'attrice, ai sensi dell'art. 2051 cc, sussistendo un'ipotesi di caso fortuito. In ogni caso ritenere
N.R.G. 4696/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 11 congruo l'indennizzo offerto dalla compagnia assicurativa;
2) di rigettare la domanda di risarcimento proposta nei confronti della ai sensi degli artt. 1587 Parte_2
e 1588 c.c., non essendo il fatto che aveva determinato il danneggiamento del bene immobile imputabile ad Parte_2
In ogni caso ritenere congruo l'indennizzo offerto
[...] dalla compagnia assicurativa, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
In data 31/5/2022 interveniva volontariamente nel giudizio la proprietaria della consistenza immobiliare sita nel CP_3
Comune di Scafati (SA) alla via Galileo Ferraris, n. 12 e riportata al N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio 26, particella 723, sub 19 (ex sub 6), sub 10, sub 12 e sub 13 (relazione notarile lettera
“C”), sottoposta a pignoramento immobiliare come da verbale trascritto a Salerno in data 27 ottobre 2011 ai numeri 40671/31255 - creditore procedente Controparte_10
- avendo interesse all'oggetto della lite nonché alla
[...] quantificazione dei danni subiti dal locale commerciale di sua proprietà. La stessa concludeva chiedendo:
1) di ammettere l'intervento volontario adesivo alla domanda proposta dall'Avv. , nella qualità di custode Parte_1 giudiziario della procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore – R.G.n. 206/2011, ove la era debitrice esecutata, come autorizzata CP_3 dal Giudice dell'Esecuzione;
2) di rigettare integralmente le eccezioni dell' Parte_2 ed accertare la responsabilità della convenuta per
[...] violazione degli obblighi di custodia della cosa locata;
3) di rigettare integralmente le eccezioni della convenuta in merito alla Controparte_1 quantificazione dei danni;
4) di condannare, in solido, la Controparte_1
e l' al risarcimento di tutti i danni subiti Parte_2
e subendi dall'immobile danneggiato in favore dell'attrice, ergo della procedura esecutiva immobiliare pendente, che si quantificano in € 595.065,03, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda fino all'effettivo soddisfo, oppure nella maggiore o minore somma che l'Ill.mo
N.R.G. 4696/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 12 Giudicante riterrà congrua all'esito della espletanda Consulenza Tecnica d'Ufficio, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa per dichiarata antistatarietà.
In data 20/5/2025, si costituiva nel presente giudizio la Signora
, nella qualità di fideiussore e garante di Controparte_5 CP_3
esponendo che, a seguito della visione del fascicolo
[...] processuale, ed essendo a conoscenza dello stato dei luoghi, si era verificata una modificazione dello stato dei luoghi, avuto particolare riguardo alla edificazione di un capannone industriale in aderenza alle pareti della proprietà di circostanza CP_3 rilevante ai fini delle modalità di esecuzione delle opere di demolizione e ricostruzione e dei relativi costi, chiedendo una rivalutazione dei costi di demolizione e ricostruzione già previsti nella relazione tecnica agli atti. Espletata una Consulenza Tecnica d'Ufficio, la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Sul merito. Risulta documentalmente provato:
- che, con provvedimento del 29/09/2014, l'Avv. Parte_1 veniva nominata Custode Giudiziario nell'ambito della procedura esecutiva R.G.E. 206/2011 avente ad oggetto un complesso industriale sito in Scafati, alla Via Galileo Ferraris n.12 e 12/b ed identificato catastalmente al N.C.E.U del predetto Comune con i seguenti dati catastali: foglio 26, part. 723, sub.12, cat.d/7; foglio 26, part. 723, sub. 10, cat. D/7, P.T.; foglio 26, part. 723, sub.19 (ex. sub.6), cat. D/7, P.T.; foglio 26, part. 723, sub. 13, cat. D/7, piano I°;
- che, in data 17/05/2016, previa autorizzazione del G.E., veniva stipulato un contratto di comodato precario oneroso con la società che occupava parte Parte_2 dell'immobile pignorato;
- che al punto G del contratto era previsto che la comodataria si obbligasse espressamente a restituire il bene nello stesso stato al termine del rapporto e a custodirlo con la diligenza del buon padre di famiglia, nonché a stipulare una polizza assicurativa contro incendi ed altri rischi;
- che, in ottemperanza agli obblighi contrattuali,
[...] stipulava con una Parte_2 Controparte_1
N.R.G. 4696/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 13 polizza di assicurazione n. 107078205 con vincolo a favore della procedura esecutiva, nell'ambito della quale la Compagnia Assicurativa s'impegnava (limitatamente alla parte del complesso industriale sito in Scafati alla Via Galileo Ferraris n. 12, riportato al Catasto di detto Comune don i seguenti dati: di Scafati al foglio 25, p.lla 723 CP_11 sub 13,secondo piano del fabbricato) a pagare al Tribunale qualsiasi risarcimento che sarebbe stato liquidato a termini di polizza riguardante i danni subiti dal fabbricato in conseguenza dei rischi previsti dalla garanzia incendio e accessori, pagando direttamente alla procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 206/11;
- che, come risulta dagli atti del procedimento penale RG 2521/2018 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, nella notte tra il 13 e 14 novembre 2017, veniva appiccato da ignoti un incendio doloso, come risultava dalle immagini di videosorveglianza, che interessava sia gli immobili siti al piano terra, in godimento della società sia quelli di proprietà della Parte_2
incendio che provocava la combustione di CP_3 notevole quantità di merce (carta e cartoni) ivi allocata per l'attività produttiva dell'occupante, e che danneggiava gravemente gli immobili;
- che, a causa dei danneggiamenti riportati dagli immobili, il G.E. con provvedimento emesso in data 23/11/17, nel disporre l'immediata sospensione della vendita senza incanto, fissata al 30/11/2017, conferiva un incarico al perito estimatore nominato al fine di verificare e quantificare l'ammontare economico dei danni riportati dal compendio ed i costi per lo smaltimento e messa in sicurezza, nonché quelli per il ripristino dello stato dei luoghi, che il consulente quantificava in € 595.065,03;
- che, su disposizione del G.E., l'attrice denunziava alla Compagnia Assicurativa, con nota del 07/12/17, il sinistro occorso, diffidandola a provvedere al risarcimento dei danni subiti liquidando le somme dovute direttamente alla procedura esecutiva;
- che, in base all'art. 18 delle condizioni generali di assicurazione, la società assicuratrice e la società contraente, avevano nominato ciascuna Parte_2
N.R.G. 4696/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 14 il proprio perito di fiducia e i periti, all'esito delle indagini, in data 29 novembre 2018, avevano sottoscritto, secondo quanto espressamente disposto dall'art. 19 delle condizioni generali di assicurazione, un processo verbale di perizia ove era stata accertata e concordata l'entità delle singole voci di danno mediante l'applicazione dei criteri di cui all'art. 20 delle condizioni generali di assicurazione, quantificando l'indennizzo per la porzione di immobile goduta, in € 115.769,00;
- che, a seguito della sottoscrizione del processo verbale e (nonché Controparte_1 Parte_2
intervenuta quale proprietaria del Parte_2 fabbricato), avevano stipulato un atto di transazione in forza della quale si era obbligata, unitamente Parte_2 ad a corrispondere alla procedura esecutiva, Parte_2 odierna attrice, le eventuali somme da essa pretese (anche giudizialmente accertate) superiori alla somma di € 115.769,00 corrisposte da e si era Controparte_1 altresì obbligata a manlevare la società assicuratrice e a sostenere la gestione e le spese dell'eventuale contenzioso instaurato dal vincolatario nei confronti di CP_6
- che, in data 05/04/2018, il G.E. autorizzava il Custode Giudiziario alla nomina di un legale per l'instaurazione del presente giudizio, il quale, con pec del 04/02/19, invitava entrambe le parti a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, nell'ambito della quale la
[...]
offriva alla procedura un indennizzo di € CP_6
115.769,00, che veniva accettata unicamente a titolo di acconto, alla luce di quanto stabilito dal G.E. con il provvedimento del 29/07/19, e dei maggiori danni quantificati dal CTU della procedura esecutiva.
In primo luogo, occorre esaminare la posizione della convenuta nei confronti della quale parte attrice ritiene Parte_2 configurabile una responsabilità ex art. 2051 c.c., essendo la stessa custode del bene concesso in godimento, ed una responsabilità ex art. 1587 c.c., per non aver osservato, nell'utilizzo della cosa concessa in comodato, la diligenza dovuta, evidenziando, inoltre, che la convenuta al Parte_2 momento della sottoscrizione del contratto e, nello specifico, al
N.R.G. 4696/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 15 punto G), si era obbligata nei confronti della procedura esecutiva a restituire nello stesso stato gli immobili concessi in godimento, impegnandosi altresì a custodire e godere del bene con la diligenza del buon padre di famiglia. L'art. 2051 c.c., come è noto, stabilisce che "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito", prevedendo a carico del custode una responsabilità di carattere oggettivo, per cui, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente la sussistenza di un nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa e senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza. Tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni Unite della Corte di legittimità che, con la decisione n. 20943 del 30/06/2022, dopo aver diacronicamente ripercorso le tappe segnate (talvolta in modo dissonante) dalla giurisprudenza delle sezioni semplici, hanno ribadito che «La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode». All'affermazione di tale principio, di carattere generale (punto 9 della decisione), le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire l'affermazione di ulteriori, altrettanto generali precisazioni principi, così sintetizzabili (punti 8.4. e ss. della sentenza 20943/2022): a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima"; b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e
N.R.G. 4696/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 16 prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso"; c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere"; d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale" (in senso conforme, Cass. 11152/2023; Cass. 16225/2023). La responsabilità del custode viene meno in tutti i casi in cui l'evento sia imputabile ad un casus fortuitus, riconducibile al profilo causale dell'evento e, perciò', quando si sia in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sè´ prodotto l'eventus damni, assumendo il carattere del c.d. «fortuito autonomo», ovvero quando si versi nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell'evento da un elemento o fattore estraneo del tutto eccezionale (c.d. «fortuito eccezionale»), e per ciò stesso imprevedibile, ancorché´
N.R.G. 4696/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 17 dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima. In particolare (Cass. 11152/2023) si è precisato il principio – cui questo giudice intende dare continuità – secondo il quale, sul piano della struttura della fattispecie (non su quello degli effetti, come risultano ormai definitivamente scolpiti dal massimo organo della nomofilachia), il caso fortuito appartiene morfologicamente alla categoria dei fatti giuridici naturali e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo (dolo o colpa) in capo al custode;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come fatti umani caratterizzati dalla colpa (art. 1227 I comma), con rilevanza causale esclusiva o concorrente (sull'ammissibilità del concorso tra causa umana e causa naturale, sotto il profilo della sola causalità giuridica, Cass. 21619/2007; Cass. 15991/2011), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevenibile da parte del custode;
di tal che, l'equiparazione fortuito-fatto umano può avvenire esclusivamente sul piano degli effetti, e non della relativa morfologia, volta che la riconducibilità dell'evento alla res, sul piano causale, non è naturalisticamente esclusa dal fatto umano (in assenza della cosa, non si sarebbe verificato il danno), bensì giuridicamente ricondotta al principio di cui all'art. 41 c.p., volta che quegli stessi comportamenti umani si pongano in termini di “cause sopravvenute che escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento” (art. 41 comma II c.p.), in tal modo degradando il ruolo della res in custodia a mera occasione del danno. Tanto premesso, va definitivamente chiarito che sia il fatto naturale (fortuito) sia la condotta umana (del terzo o del danneggiato) si pongono, specularmente, sul piano funzionale, in relazione causale con l'evento di danno non nel senso della (impropriamente definita) "interruzione del nesso tra cosa e danno", bensì alla luce del principio di cui all'art. 41 cod. pen., che relega al rango di mera occasione la relazione con la res, deprivata della sua efficienza sul piano della causalità materiale (erroneamente confusa, talvolta, con la causalità naturale) senza peraltro cancellarne l'efficienza naturalistica;
e ciò tanto nell'ipotesi di efficacia causale assorbente, quanto di causalità
N.R.G. 4696/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 18 concorrente (sia del fortuito, sia delle condotte umane), poiché, senza la preesistenza e la specifica caratterizzazione della res, il danno non si sarebbe verificato. Gli eventi naturali, come alluvioni, temporali, allagamenti, precipitazioni nevose e incendi, possono integrare, sempreché´ oggettivamente imprevenibili ed inevitabili, il caso fortuito;
ma la loro semplice eccezionalità, di per sè sola, non è' sufficiente ad escludere la responsabilità'. Con specifico riferimento all'incendio, può ritenersi certamente applicabile la disciplina in esame, con la conseguenza che, qualora dalla cosa in custodia si sprigionino fiamme, il custode sarà chiamato a risponderne, a meno che non fornisca la prova del fortuito;
ed il fatto del terzo, che abbia appiccato il fuoco, varrà, per quanto sinora detto, su di un piano soltanto funzionale e non morfologico, quale prova liberatoria ogniqualvolta il custode non si trovasse nella condizioni di impedire, con una condotta normalmente diligente e con l'impiego di mezzi ordinari, l'evento. Nel caso in esame, quindi, è necessario verificare se la natura dolosa dell'incendio, appiccato da ignoti sia idonea ad escludere la responsabilità del custode. Secondo la giurisprudenza di legittimità “l'azione criminosa posta in essere da ignoti criminali in ora notturna, in modo preordinato e con modalità atte ad escludere ogni sorveglianza, costituiva fattore esterno alla sfera del custode di per sé idoneo a dare impulso causale autonomo, con carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, all'incendio sviluppatosi nell'immobile…, tale da interrompere ogni nesso causale tra la combustione dei materiali presenti … e i danni provati all'immobile”. Nel caso di specie, come risulta dalla richiesta di archiviazione emessa nell'ambito del procedimento penale sorto a seguito dei fatti, l'immobile era dotato di allarmi e di telecamere di videosorveglianza, che avevano mostrato come, nell'occasione, ignoti, in ora notturna, erano giunti a bordo di una Fiat Punto di colore bianco e si erano introdotti nella struttura passando per l'area di pertinenza della successivamente, utilizzando CP_3 una scala, avevano superato il muro che divideva i due stabili, si erano introdotti nella zona esterna dell'azienda e avevano cosparso alcuni beni posti all'esterno del capannone principale con liquido infiammabile. Nel caso di specie, pertanto, deve ritenersi provato il caso fortuito
N.R.G. 4696/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 19 nel senso sinora esposto, rectius deve ritenersi provata una condotta del terzo, equiparabile al fortuito quoad effecta, che si configura come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, dotata di efficienza causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo (Cass. n. 18317/15). Deve pertanto escludersi una responsabilità della Parte_2 ai sensi dell'art. 2051 c.c., che va altresì esclusa dal momento
[...] che detta norma disciplina l'ipotesi di responsabilità per danni provocati a terzi dalla cosa in custodia e non per danni alla stessa cosa custodita (C. Cass. civ. 27/07/2015, n. 15721). Con riguardo alla configurabilità, in capo ad di Parte_2 una responsabilità ex art. 1587, 1588 c.c., va premesso che l'art. 1588 c.c. prevede che “Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento 1592 comma 2 della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio 1611, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile 1218 ss., 1256 ss., 2281“. Secondo la giurisprudenza “Il presupposto della responsabilità ex 1588 c.c. è la sussistenza di un rapporto di locazione, e dunque di custodia sul bene, essendo prevista la presunzione di responsabilità in capo al conduttore per i danni derivanti dall'incendio” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 15721 del 27/07/2015). Nel caso di specie, pur pacifico l'obbligo di custodia derivante dal contratto di comodato, deve ritenersi superata la presunzione di responsabilità, in seguito all'identificazione della causa del danneggiamento nell'incendio doloso appiccato da terzi, risultando in tal modo provato che l'incendio ed il conseguente danneggiamento non sia addebitabile al custode, essendosi verificati per causa a lui non imputabile. Va altresì rilevato che la ha prodotto in giudizio Parte_2 il certificato di prevenzione incendi prot. 1769 del 29/01/2015 (da rinnovare ogni 5 anni) rilasciato dal Ministero dell'Interno, Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno, sulla base della documentazione prodotta, comprensiva dell'asseverazione relativa alla conformità delle opere alle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione antincendio e a quelle impartite durante la visita tecnica, ritenendo sussistenti i requisiti di sicurezza antincendio. Parte attrice ritiene, inoltre, configurabile una responsabilità fonte
N.R.G. 4696/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 20 di risarcimento in capo alla che al momento Parte_2 della sottoscrizione del contratto e, nello specifico, al punto G), si obbligava nei confronti della procedura esecutiva a restituire nello stesso stato gli immobili concessi in godimento, impegnandosi altresì a custodire e godere del bene con la diligenza del buon padre di famiglia. Deve ritenersi che tale responsabilità si possa sovrapporre a quella prevista dagli artt. 1587, 1588 e 1590 c.c. (norme la cui applicazione può, in parte qua, estendersi al comodatario) Come precisato dall'art. 1587 c.c., il conduttore, oltre a provvedere al pagamento del corrispettivo nei termini convenuti, deve prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza richiesta nel servirsene per l'uso determinato nel contratto o per l'uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze. In base all'art. 1590 c.c., il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto. L'art. 1588 c.c. precisa che il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile. In caso di danneggiamento dell'immobile conseguente ad incendio, la presunzione di responsabilità a carico del conduttore è superabile soltanto con la dimostrazione che la causa dell'incendio, identificata in modo positivo e concreto, non sia a lui imputabile, onde, in difetto prova, la causa sconosciuta o anche dubbia della perdita o del deterioramento della cosa locata rimane a suo carico. La violazione da parte del conduttore dell'obbligo di custodire la cosa locata, per impedirne la perdita o deterioramento, comporta responsabilità del medesimo ai sensi del combinato disposto degli artt. 1590 e 1177 c.c., che è però esclusa quando la causa del danneggiamento (in questo caso l'incendio) sia nota e possa dirsi non addebitabile al conduttore medesimo (Cass. 11972/2010), che abbia provato di aver adempiuto diligentemente ai propri obblighi di custodia (Cass. 16877/2016). Il conduttore che prova, come è avvenuto nel caso di specie, che l'incendio si è verificato a causa dell'atto doloso di un terzo, pur
N.R.G. 4696/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 21 rimasto sconosciuto, è esente responsabilità, avendo egli dimostrato, ai sensi dell'art. 1588 c.c. che la distruzione del bene è dipesa da causa a lui non imputabile (Cass. 19126/2015). Non configurandosi alcuna responsabilità a carico di Parte_2
le domande proposte dall'attrice nei suoi confronti,
[...] vanno rigettate.
Occorre a questo punto esaminare le domande proposta dall'attrice nei confronti della compagnia assicurativa. In primo luogo, il contratto assicurativo stipulato tra la
[...]
e la deve configurarsi come un CP_1 Parte_2 contratto di assicurazione con vincolo a favore di un terzo (la procedura esecutiva) e non una polizza di assicurazione della responsabilità civile. Attraverso la clausola di vincolo le parti contraenti di un contratto di assicurazione convengono di inserire, accanto o in sostituzione dell'assicurato, altro beneficiario al quale fare conseguire l'indennizzo assicurativo eventualmente liquidabile a termine della polizza così "vincolata". Il titolo a rivendicare il provento assicurativo nasce direttamente nella sfera giuridica dell'ente vincolatario come autonomo suo credito nei confronti dell'assicuratore e quindi "senza passare per il patrimonio dello stipulante o dell'assicurato e, pertanto, è conferita al beneficiario, e a lui soltanto, la potestà di agire contro l'assicuratore per ottenere, ad evento avvenuto, la prestazione indennitaria" (Cassazione, S.U., n. 8095/2007). A mezzo della clausola di vincolo il proprietario / locatore, trasferendo a carico del conduttore il rischio della perdita della cosa e l'assicurazione di questo rischio, consente l'assunzione in capo al conduttore dell'interesse all'assicurazione per la perdita del bene, sempre inteso come cespite e non come fonte di reddito. Non si tratta di assicurazione di responsabilità civile ma di assicurazione contro i danni subiti dall'oggetto del rapporto locativo / assicurativo;
mancando la responsabilità del locatario in senso tecnico - giuridico, ricorre semplicemente l'assunzione negoziale del rischio relativo alla cosa altrui. La presenza del vincolo obbligatorio di destinazione in favore della procedura esecutiva beneficiaria, contenuto nel contratto di assicurazione, ha trasformato questo in un contratto a favore di terzi, in forza del quale, salvo patto contrario, il terzo acquista, a
N.R.G. 4696/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 22 norma dell'art. 1411 c.c., il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione. Ciò significa che la procedura esecutiva, alla stipula del contratto di assicurazione, ha acquisito il diritto a pretendere la corresponsione dell'indennizzo assicurativo nel momento in cui si sarebbe verificato l'evento. Pertanto, certamente sussiste la legittimazione passiva dell'assicurazione, potendo il vincolatario agire direttamente nei confronti della stessa per ottenere, non il risarcimento del danno, ma il pagamento dell'indennizzo previsto nel contratto. Il terzo è il titolare del diritto all'indennizzo ma non è parte del contratto;
quindi, non ha in genere il potere di nominare direttamente il perito, salvo espressa previsione contrattuale. In base all'art. 18 delle condizioni generali di assicurazione, rubricato “procedura per la valutazione del danno”, la società assicuratrice e la società contraente avevano nominato ciascuna il proprio perito di fiducia e i periti, all'esito delle indagini, in data 29 novembre 2018 avevano sottoscritto, secondo quanto espressamente disposto dall'art. 19 delle condizioni generali di assicurazione, un processo verbale di periziaove era stata accertata e concordata l'entità delle singole partite di danno mediante l'applicazione dei criteri di cui all'art. 20 delle condizioni generali di assicurazione, quantificando l'indennizzo dovuto in € 115.769,00, che veniva corrisposto direttamente alla procedura esecutiva immobiliare mediante l'assegno circolare. Risultano pertanto rispettate le pattuizioni contrattuali relative alla procedura per la determinazione dell'indennizzo versato, che doveva essere accertato e concordato, come sopra accennato, solo con la contraente essendo la procedura Parte_2 mera beneficiaria e non parte del contratto e non prevedendo diversamente il contratto di assicurazione. Va altresì rilevato che, a seguito della sottoscrizione del processo verbale sopra menzionato, e Controparte_1 [...]
(nonché intervenuta quale proprietaria Parte_2 Parte_2 del fabbricato), avevano stipulato un atto di transazione ove, tra l'altro si impegnava a versare Controparte_1
l'indennizzo così determinato in favore della procedura. A seguito del pagamento dell'indennizzo contrattualmente previsto, l'assicurazione ha assolto i suoi obblighi, con conseguente rigetto di ogni domanda proposta dall'attrice nei suoi confronti.
N.R.G. 4696/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 23 Il rigetto di tali domande assorbe la richiesta domanda di manleva.
2.Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Tenuto conto della limitata attività espletata, possono essere compensate le spese tra parte attrice ed i terzi interventori. Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico della parte attrice.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 4696/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto ASSICURAZIONE
CONTRO
I DANNI, pendente tra , nella qualità di Custode Giudiziario Parte_1 nominata nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E 206/2011,
Controparte_1 Parte_2 CP_3
, ogni contraria istanza disattesa
[...] Controparte_5 così provvede:
1. rigetta per le causali di cui in motivazione, le domande proposte da parte attrice;
2. condanna , nella qualità di Custode Giudiziario Parte_1 nominata nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E 206/2011, al pagamento, in favore di
[...]
, delle spese di giudizio che si liquidano Controparte_1 in € 22457,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. condanna , nella qualità di Custode Giudiziario Parte_1 nominata nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E 206/2011, al pagamento, in favore di Parte_2
delle spese di giudizio che si liquidano in € 22457,00
[...] per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
4. pone definitivamente a carico di nella qualità Parte_1 di Custode Giudiziario nominata nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E 206/2011 le spese di CTU, liquidate nel corso del giudizio. Così deciso in Nocera Inferiore, il 27/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 4696/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 24 N.R.G. 4696/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 25