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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 04/04/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 89/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Michelone, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 89/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. BARLA Parte_1 C.F._1 DE GUGLIELMI ELISA e dall'avv. BARONI LUCA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. Barla De Guglielmi Elisa,
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice strada)
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte appellante:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Verbania adito, in riforma della sentenza impugnata. n. 351/2023 emessa dal Giudice di Pace di Verbania, in persona dell'avv. Filippo Bertozzi depositata nel giudizio R.G. 764/2023, il 17 gennaio 2024, non notificata ed in accoglimento del presente appello:
a) [preliminarmente, ai sensi degli art. 283 e 351 c.p.c. e dell'art. 5 del D Lgs 150/2011 sospendere in via integrale l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e/o dei verbali impugnati;
]
pagina 1 di 7 b) in via principale nel merito: in riforma della sentenza di primo grado annullare, con ogni conseguenza di legge connessa e/o comunque dichiarare invalidi e inefficaci tutti i verbali di accertamento della Polizia Locale di tempestivamente impugnati con il ricorso di primo CP_1 grado e notificati alla ricorrente, al pari di tutti gli atti ad essi antecedenti, successivi, collegati, connessi, presupposti, consequenziali ancorché non conosciuti;
c) in subordine rispetto al punto b): in riforma della sentenza di primo grado accertare l'unitarietà della condotta della ricorrente per tutte le infrazioni contestate e, per l'effetto, annullare tutti i verbali successivi al primo perché ingiusti e applicare, ai sensi degli artt. 8 bis comma 4 e 11 della legge 689/1981, un'unica sanzione nella misura minima prevista ex lege e, in ulteriore subordine, applicare un'unica sanzione nella misura minima edittale aumentata sino al triplo ex art. 8 della legge 689/1981.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario (15%) oneri fiscali e previdenziali tutti dovuti come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso tempestivamente depositato ha proposto appello avverso alla sentenza Parte_1
n. 351/ 2023 emessa dal Giudice di Pace di Verbania chiedendo la riforma della stessa. In particolare ha dedotto:
- che aveva proposto opposizione ai verbali di contestazione indicati nel ricorso, emessi dal Comando di Polizia Locale di per violazione dell'art. 7/9 co. 14 C.d.S. per aver circolato con il proprio CP_1
veicolo nella ZTL in assenza di autorizzazione;
- che tutti i verbali avevano contestato alla ricorrente la medesima infrazione, compiuta in un assai breve lasso di tempo compreso tra il 16 giugno 2023 e il 2 luglio 2023;
- che la Polizia Municipale della Città di aveva rilasciato al nucleo familiare costituito CP_1 dall'esponente e dal marito l'autorizzazione ad accedere alla ZTL n. Parte_2
828/20/A/2020 del 30 settembre 2020, con scadenza in data 30 settembre 2025;
- che sia la Polizia Municipale di sia il Comune di non avevano mai inviato alcuna CP_1 CP_1 comunicazione all'esponente e al nucleo famigliare quali titolari della predetta autorizzazione ad accedere alla ZTL scadente tra oltre due anni, in merito a una scadenza anticipata del permesso e/o a una sua revoca, né tantomeno alla necessità di una sua rinnovazione;
- che l'esponente aveva, quindi, proposto opposizione chiedendo di dichiarare invalidi e inefficaci tutti i verbali di accertamento della Polizia Locale di impugnati e, in subordine, di accertare CP_1
l'unitarietà della condotta per tutte le infrazioni contestate e per l'effetto, annullare tutti i verbali pagina 2 di 7 successivi al primo e applicare, ai sensi degli artt. 8 bis comma 4 e 11 della legge 689/1981, un'unica sanzione nella misura minima prevista ex lege e, in ulteriore subordine, applicare un'unica sanzione nella misura minima edittale aumentata sino al triplo ex art. 8 della legge 689/1981;
- che il Giudice di Pace aveva accolto solo parzialmente il ricorso dell'esponente annullando i verbali di contestazione impugnati n. 110ZTL/23 del 16 giugno 2023 e 374ZTL/23 del 20 giugno 2023, confermando per il resto i residui cinque verbali impugnati e determinando la sanzione da pagare nella misura di € 99,00 oltre € 16,00 per ciascuno dei cinque verbali confermati;
- che la sentenza di primo grado doveva, quindi, essere annullata perché non aveva riconosciuto la buona fede dell'appellante, avendo omesso di considerare che il conducente del veicolo oggetto di contestazione era dotato di permesso nient'affatto scaduto per l'accesso alla predetta ZTL;
- che, quindi, difettava l'elemento soggettivo quale presupposto necessario per l'erogazione di una sanzione amministrativa;
- che, difatti, se la Polizia Locale di avesse proceduto all'immediata contestazione del primo CP_1
preteso illecito, avvenuto il 16 giugno 2023, l'esponente e/o i propri familiari, che contavano in tale occasione sul permesso ottenuto e sulla sua piena validità, avrebbero potuto apprendere il motivo per vedersi contestata la circolazione in zona a traffico limitato “senza autorizzazione”;
- che la ricorrente non aveva mai ricevuto alcuna comunicazione dalla Polizia locale e/o dal Comune di in merito all'anticipata scadenza del permesso per accedere alla ZTL;
CP_1
- che era onere della Polizia municipale dimostrare di aver apposto il cartello di avvertimento almeno
80 metri prima dell'effettivo varco di accesso alla ZTL;
- che il Giudice di primo grado con la sentenza impugnata aveva compiuto un'errata interpretazione e applicazione dell'art. 8 della legge 689/1981, in quanto aveva confermato i cinque verbali successivi ai primi due annullati applicando il cumulo materiale e confermando, altresì, le sanzioni per ogni singola violazione;
- che, difatti, la contiguità temporale tra i diversi accertamenti per i passaggi compiuti nella stessa via non dovevano essere considerati una reiterata e consapevole plurima violazione del divieto di accesso alla ZTL, bensì come una sola violazione punibile con una sola sanzione.
Il non si è, invece, costituito ed è rimasto quindi contumace. Controparte_1
pagina 3 di 7 All'udienza di comparizione delle parti del 25.9.2024 è stata fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 429 c.p.c. l'udienza del 5.3.2025, celebratasi mediante trattazione scritta.
⁎
L'appello è parzialmente fondato per le ragioni di seguito esplicate.
È noto che in tema di illecito amministrativo ai sensi dell'art. 3 L. 689/81 ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa, mentre l'errore sul fatto esclude la responsabilità dell'agente solo quando non è determinato da sua colpa. Da ciò consegue che la norma limita la rilevanza della causa di esclusione alle sole ipotesi in cui l'errore sul fatto sia dovuto a caso fortuito o a forza maggiore, mentre l'error iuris, che a seguito della sentenza Corte Cost. n.
364/1988 costituisce anch'esso causa di esclusione della responsabilità in tema di infrazione a norme amministrative, in analogia a quanto previsto dall'art. 5 c.p., rileva solo a fronte della inevitabilità dell'ignoranza del precetto violato, il cui apprezzamento va effettuato alla luce della conoscenza e dell'obbligo di conoscenza delle leggi che grava sull'agente in relazione anche alla qualità professionale posseduta e al suo dovere di informazione sulle norme, e sull'interpretazione che di esse
è data, che specificamente disciplinano l'attività che egli svolge (Cass. n. 24803/2006). Pertanto,
l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla L. 689/81, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (cfr. Cass. 288/2022; Cass. 20219/2018; Cass.
22028/2018). Dunque, la responsabilità dell'autore dell'infrazione non è esclusa dal mero stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale stato sia incolpevole, ovvero non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (Cass. civ., n. 6018/2019).
Nella specie, il Giudice di primo grado ha correttamente escluso l'esimente della buona fede in ragione dell'inescusabilità dell'errore, posto che con l'impiego dell'ordinaria diligenza la ricorrente avrebbe potuto avvedersi dell'entrata in vigore della nuova regolamentazione dell'area ZTL.
Difatti, con l'ordinanza n. 118/2023 è stata delimitata e regolamentata la nuova ZTL ed è stata individuata nella data del 31.5.2023 il termine di scadenza dei permessi o autorizzazioni al transito e/o pagina 4 di 7 sosta/fermata in ZTL, emanati antecedentemente all'1.1.2021, imponendo agli aventi diritto l'obbligo di adeguarsi alle disposizioni contenute nel provvedimento.
È incontestata tra le parti la circostanza, dedotta dal nel giudizio di primo grado, Controparte_1 della pubblicazione di tale ordinanza sul sito istituzionale del Comune. Quest'ultimo ha, inoltre, documentato di aver posizionato apposita segnaletica orizzontale, verticale e luminosa, in sostituzione della precedente, contenente il divieto di transito a veicoli non autorizzati, con indicazione del numero di telefono del Comando di Polizia Locale al fine di permettere a che ne avesse avuto necessità di ottenere chiarimenti su come regolarizzare la propria posizione (doc. 5).
Il Comune di ha, quindi, adeguatamente informato i cittadini dell'entrata in vigore della nuova CP_1
ZTL, non sussistendo in capo all'Amministrazione l'onere di avvisare personalmente i singoli titolari di permessi, trattandosi di un provvedimento di carattere generale rivolto indistintamente a tutti i cittadini.
È, inoltre, indimostrato che l'Amministrazione si fosse impegnata ad avvisare preventivamente gli interessati dell'imminente scadenza delle autorizzazioni, né che avesse adottato una siffatta prassi tale da poter ingenerare nella ricorrente il legittimo affidamento di ricevere una comunicazione in prossimità della scadenza del proprio permesso.
In merito alla segnaletica stradale va, inoltre, osservato che in giurisprudenza è stato chiarito che qualora l'opponente deduca l'inesistenza della segnaletica indicante un divieto o un comando, spetta all'Amministrazione provare il contrario, mentre se eccepisce l'inadeguatezza della segnaletica, incombe sull'opponente l'onere di dare prova, attraverso la dimostrazione di circostanze concrete, la sussistenza dell'allegata inadeguatezza, per inidoneità od insufficienza della segnaletica, e non invece alla P.A. di provare l'adeguatezza della segnaletica stessa. (Cass. Civ., Sez. VI, 23 novembre 2021, n.
36275; Trib. Napoli, Sez. X, 29 maggio 2024, n. 5564). Nella specie, il ha dimostrato il CP_1
posizionamento di cartellonistica per segnalare la nuova ZTL, mentre l'appellante non ha fornito la prova che il cartello d'avvertimento fosse stato posto in violazione della distanza di 80 metri prima dell'effettivo varco.
La decisione impugnata merita, quindi, conferma laddove ha escluso la causa di giustificazione della buona fede e ritenuto quindi integrata la violazione del precetto di cui all'art. 7 co. 9 e 14 C.d.s. in occasione degli accessi di nelle strade interne alla ZTL dopo la scadenza del relativo Parte_1
permesso.
pagina 5 di 7 La sentenza di primo grado è stata, inoltre, impugnata per l'erronea applicazione dell'art. 8 della legge
689/1981, non essendo stata applicata un'unica sanzione o il cosiddetto criterio del cumulo formale.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha recentemente affermato che “le violazioni anche in tempi diversi della medesima norma relativa alla circolazione di un veicolo non avente i requisiti amministrativi richiesti dalla legge (nel caso di specie mancanza di autorizzazione all'accesso nella
ZTL), devono essere considerate come un'unica infrazione in quanto reiterazioni del medesimo illecito amministrativo, ai sensi dell'art. 8 bis comma 5 e dell'art. 198 bis C.d.s., stante l'omogeneità degli illeciti commessi e avuto riguardo alla natura dei fatti che li costituiscono e alle modalità della condotta, con la conseguenza che resta preclusa la valutazione delle violazioni amministrative successive alla prima” (Cass. n. 19680 del 17/07/2024).
In caso d'accesso alla ZTL in assenza di permesso, deve ritenersi che vi sia oggettivamente un'unica condotta censurabile, che è quella di avere omesso il rinnovo del permesso, mentre le successive violazioni integrate dall'accesso alla zona traffico limitato sono configurabili da un punto di vista strutturale solo in ragione della pregressa omissione del rinnovo del permesso, e non sono di volta in volta assistite dall'elemento soggettivo di violazione delle regole di condotta, sino a quando la prima contravvenzione non è notificata. Difatti, le violazioni successive alla prima traggono origine unicamente dalla precedente omissione e non possono ritenersi sanzionabili, in quanto non assistite dall'elemento soggettivo del dolo o della colpa (cfr. Trib. Bologna n. 701/2018; Trib. Reggio Emilia
14/10/2014).
Nella specie, la ricorrente ha avuto notizia della prima violazione effettuata soltanto in un tempo successivo alla commissione delle successive contravvenzioni, le quali non erano, quindi, assistite dall'elemento soggettivo della coscienza e volontà. Inoltre, i verbali che non sono stati annullati risultano sostanzialmente coevi, in quanto sono tutti relativi al breve arco temporale di pochi giorni, sicché va riconosciuta l'unitarietà della condotta sanzionata.
Il Giudice di primo grado, pur avendo fatto corretta enunciazione del principio applicabile alla specie, ha in concreto adottato il cumulo materiale, così confermando le sanzioni per ogni singola violazione.
La sentenza impugna va, quindi, riformata limitatamente all'annullamento dei verbali successivi a quello n. 732ZTL/23 del 25 giugno 2023 notificato il 17 luglio 2023, con conseguente determinazione di un'unica sanzione applicabile, sulla base dei principi giurisprudenziali illustrati.
pagina 6 di 7 A fronte dell'unitarietà dell'infrazione e della scarsa d'offensività della condotta, va confermato il solo verbale n. 732ZTL/23 del 25 giugno 2023 e annullati quelli successivi, con applicazione della sanzione amministrativa nella misura del minimo edittale di euro 83,00, oltre a euro 16,00 per spese di procedimento e di notifica.
L'accoglimento soltanto parziale dell'appello e la soccombenza reciproca delle parti giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite anche in grado d'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando:
- in parziale riforma della sentenza n. 351/2023 emessa dal Giudice di Pace di Verbania annulla i verbali di contestazione impugnati n. 757ZTL/23 del 26 giugno 2023 notificato il 17 luglio 2023, n.
767ZTL/23 del 26 giugno 2023 notificato il 17 luglio 2023, n. 903ZTL/23 del 28 giugno 2023 notificato il 17 luglio 2023, n. 10642ZTL/23 del 2 luglio 2023 notificato il 18 luglio 2023;
- ridetermina la sanzione da pagare nella misura di euro 83,00, oltre a euro 16,00 per spese di procedimento e di notifica;
- compensa integralmente le spese di lite.
Verbania, 4.4.2025
Il Giudice
Chiara Michelone
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Michelone, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 89/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. BARLA Parte_1 C.F._1 DE GUGLIELMI ELISA e dall'avv. BARONI LUCA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. Barla De Guglielmi Elisa,
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice strada)
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte appellante:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Verbania adito, in riforma della sentenza impugnata. n. 351/2023 emessa dal Giudice di Pace di Verbania, in persona dell'avv. Filippo Bertozzi depositata nel giudizio R.G. 764/2023, il 17 gennaio 2024, non notificata ed in accoglimento del presente appello:
a) [preliminarmente, ai sensi degli art. 283 e 351 c.p.c. e dell'art. 5 del D Lgs 150/2011 sospendere in via integrale l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e/o dei verbali impugnati;
]
pagina 1 di 7 b) in via principale nel merito: in riforma della sentenza di primo grado annullare, con ogni conseguenza di legge connessa e/o comunque dichiarare invalidi e inefficaci tutti i verbali di accertamento della Polizia Locale di tempestivamente impugnati con il ricorso di primo CP_1 grado e notificati alla ricorrente, al pari di tutti gli atti ad essi antecedenti, successivi, collegati, connessi, presupposti, consequenziali ancorché non conosciuti;
c) in subordine rispetto al punto b): in riforma della sentenza di primo grado accertare l'unitarietà della condotta della ricorrente per tutte le infrazioni contestate e, per l'effetto, annullare tutti i verbali successivi al primo perché ingiusti e applicare, ai sensi degli artt. 8 bis comma 4 e 11 della legge 689/1981, un'unica sanzione nella misura minima prevista ex lege e, in ulteriore subordine, applicare un'unica sanzione nella misura minima edittale aumentata sino al triplo ex art. 8 della legge 689/1981.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario (15%) oneri fiscali e previdenziali tutti dovuti come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso tempestivamente depositato ha proposto appello avverso alla sentenza Parte_1
n. 351/ 2023 emessa dal Giudice di Pace di Verbania chiedendo la riforma della stessa. In particolare ha dedotto:
- che aveva proposto opposizione ai verbali di contestazione indicati nel ricorso, emessi dal Comando di Polizia Locale di per violazione dell'art. 7/9 co. 14 C.d.S. per aver circolato con il proprio CP_1
veicolo nella ZTL in assenza di autorizzazione;
- che tutti i verbali avevano contestato alla ricorrente la medesima infrazione, compiuta in un assai breve lasso di tempo compreso tra il 16 giugno 2023 e il 2 luglio 2023;
- che la Polizia Municipale della Città di aveva rilasciato al nucleo familiare costituito CP_1 dall'esponente e dal marito l'autorizzazione ad accedere alla ZTL n. Parte_2
828/20/A/2020 del 30 settembre 2020, con scadenza in data 30 settembre 2025;
- che sia la Polizia Municipale di sia il Comune di non avevano mai inviato alcuna CP_1 CP_1 comunicazione all'esponente e al nucleo famigliare quali titolari della predetta autorizzazione ad accedere alla ZTL scadente tra oltre due anni, in merito a una scadenza anticipata del permesso e/o a una sua revoca, né tantomeno alla necessità di una sua rinnovazione;
- che l'esponente aveva, quindi, proposto opposizione chiedendo di dichiarare invalidi e inefficaci tutti i verbali di accertamento della Polizia Locale di impugnati e, in subordine, di accertare CP_1
l'unitarietà della condotta per tutte le infrazioni contestate e per l'effetto, annullare tutti i verbali pagina 2 di 7 successivi al primo e applicare, ai sensi degli artt. 8 bis comma 4 e 11 della legge 689/1981, un'unica sanzione nella misura minima prevista ex lege e, in ulteriore subordine, applicare un'unica sanzione nella misura minima edittale aumentata sino al triplo ex art. 8 della legge 689/1981;
- che il Giudice di Pace aveva accolto solo parzialmente il ricorso dell'esponente annullando i verbali di contestazione impugnati n. 110ZTL/23 del 16 giugno 2023 e 374ZTL/23 del 20 giugno 2023, confermando per il resto i residui cinque verbali impugnati e determinando la sanzione da pagare nella misura di € 99,00 oltre € 16,00 per ciascuno dei cinque verbali confermati;
- che la sentenza di primo grado doveva, quindi, essere annullata perché non aveva riconosciuto la buona fede dell'appellante, avendo omesso di considerare che il conducente del veicolo oggetto di contestazione era dotato di permesso nient'affatto scaduto per l'accesso alla predetta ZTL;
- che, quindi, difettava l'elemento soggettivo quale presupposto necessario per l'erogazione di una sanzione amministrativa;
- che, difatti, se la Polizia Locale di avesse proceduto all'immediata contestazione del primo CP_1
preteso illecito, avvenuto il 16 giugno 2023, l'esponente e/o i propri familiari, che contavano in tale occasione sul permesso ottenuto e sulla sua piena validità, avrebbero potuto apprendere il motivo per vedersi contestata la circolazione in zona a traffico limitato “senza autorizzazione”;
- che la ricorrente non aveva mai ricevuto alcuna comunicazione dalla Polizia locale e/o dal Comune di in merito all'anticipata scadenza del permesso per accedere alla ZTL;
CP_1
- che era onere della Polizia municipale dimostrare di aver apposto il cartello di avvertimento almeno
80 metri prima dell'effettivo varco di accesso alla ZTL;
- che il Giudice di primo grado con la sentenza impugnata aveva compiuto un'errata interpretazione e applicazione dell'art. 8 della legge 689/1981, in quanto aveva confermato i cinque verbali successivi ai primi due annullati applicando il cumulo materiale e confermando, altresì, le sanzioni per ogni singola violazione;
- che, difatti, la contiguità temporale tra i diversi accertamenti per i passaggi compiuti nella stessa via non dovevano essere considerati una reiterata e consapevole plurima violazione del divieto di accesso alla ZTL, bensì come una sola violazione punibile con una sola sanzione.
Il non si è, invece, costituito ed è rimasto quindi contumace. Controparte_1
pagina 3 di 7 All'udienza di comparizione delle parti del 25.9.2024 è stata fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 429 c.p.c. l'udienza del 5.3.2025, celebratasi mediante trattazione scritta.
⁎
L'appello è parzialmente fondato per le ragioni di seguito esplicate.
È noto che in tema di illecito amministrativo ai sensi dell'art. 3 L. 689/81 ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa, mentre l'errore sul fatto esclude la responsabilità dell'agente solo quando non è determinato da sua colpa. Da ciò consegue che la norma limita la rilevanza della causa di esclusione alle sole ipotesi in cui l'errore sul fatto sia dovuto a caso fortuito o a forza maggiore, mentre l'error iuris, che a seguito della sentenza Corte Cost. n.
364/1988 costituisce anch'esso causa di esclusione della responsabilità in tema di infrazione a norme amministrative, in analogia a quanto previsto dall'art. 5 c.p., rileva solo a fronte della inevitabilità dell'ignoranza del precetto violato, il cui apprezzamento va effettuato alla luce della conoscenza e dell'obbligo di conoscenza delle leggi che grava sull'agente in relazione anche alla qualità professionale posseduta e al suo dovere di informazione sulle norme, e sull'interpretazione che di esse
è data, che specificamente disciplinano l'attività che egli svolge (Cass. n. 24803/2006). Pertanto,
l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla L. 689/81, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (cfr. Cass. 288/2022; Cass. 20219/2018; Cass.
22028/2018). Dunque, la responsabilità dell'autore dell'infrazione non è esclusa dal mero stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale stato sia incolpevole, ovvero non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (Cass. civ., n. 6018/2019).
Nella specie, il Giudice di primo grado ha correttamente escluso l'esimente della buona fede in ragione dell'inescusabilità dell'errore, posto che con l'impiego dell'ordinaria diligenza la ricorrente avrebbe potuto avvedersi dell'entrata in vigore della nuova regolamentazione dell'area ZTL.
Difatti, con l'ordinanza n. 118/2023 è stata delimitata e regolamentata la nuova ZTL ed è stata individuata nella data del 31.5.2023 il termine di scadenza dei permessi o autorizzazioni al transito e/o pagina 4 di 7 sosta/fermata in ZTL, emanati antecedentemente all'1.1.2021, imponendo agli aventi diritto l'obbligo di adeguarsi alle disposizioni contenute nel provvedimento.
È incontestata tra le parti la circostanza, dedotta dal nel giudizio di primo grado, Controparte_1 della pubblicazione di tale ordinanza sul sito istituzionale del Comune. Quest'ultimo ha, inoltre, documentato di aver posizionato apposita segnaletica orizzontale, verticale e luminosa, in sostituzione della precedente, contenente il divieto di transito a veicoli non autorizzati, con indicazione del numero di telefono del Comando di Polizia Locale al fine di permettere a che ne avesse avuto necessità di ottenere chiarimenti su come regolarizzare la propria posizione (doc. 5).
Il Comune di ha, quindi, adeguatamente informato i cittadini dell'entrata in vigore della nuova CP_1
ZTL, non sussistendo in capo all'Amministrazione l'onere di avvisare personalmente i singoli titolari di permessi, trattandosi di un provvedimento di carattere generale rivolto indistintamente a tutti i cittadini.
È, inoltre, indimostrato che l'Amministrazione si fosse impegnata ad avvisare preventivamente gli interessati dell'imminente scadenza delle autorizzazioni, né che avesse adottato una siffatta prassi tale da poter ingenerare nella ricorrente il legittimo affidamento di ricevere una comunicazione in prossimità della scadenza del proprio permesso.
In merito alla segnaletica stradale va, inoltre, osservato che in giurisprudenza è stato chiarito che qualora l'opponente deduca l'inesistenza della segnaletica indicante un divieto o un comando, spetta all'Amministrazione provare il contrario, mentre se eccepisce l'inadeguatezza della segnaletica, incombe sull'opponente l'onere di dare prova, attraverso la dimostrazione di circostanze concrete, la sussistenza dell'allegata inadeguatezza, per inidoneità od insufficienza della segnaletica, e non invece alla P.A. di provare l'adeguatezza della segnaletica stessa. (Cass. Civ., Sez. VI, 23 novembre 2021, n.
36275; Trib. Napoli, Sez. X, 29 maggio 2024, n. 5564). Nella specie, il ha dimostrato il CP_1
posizionamento di cartellonistica per segnalare la nuova ZTL, mentre l'appellante non ha fornito la prova che il cartello d'avvertimento fosse stato posto in violazione della distanza di 80 metri prima dell'effettivo varco.
La decisione impugnata merita, quindi, conferma laddove ha escluso la causa di giustificazione della buona fede e ritenuto quindi integrata la violazione del precetto di cui all'art. 7 co. 9 e 14 C.d.s. in occasione degli accessi di nelle strade interne alla ZTL dopo la scadenza del relativo Parte_1
permesso.
pagina 5 di 7 La sentenza di primo grado è stata, inoltre, impugnata per l'erronea applicazione dell'art. 8 della legge
689/1981, non essendo stata applicata un'unica sanzione o il cosiddetto criterio del cumulo formale.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha recentemente affermato che “le violazioni anche in tempi diversi della medesima norma relativa alla circolazione di un veicolo non avente i requisiti amministrativi richiesti dalla legge (nel caso di specie mancanza di autorizzazione all'accesso nella
ZTL), devono essere considerate come un'unica infrazione in quanto reiterazioni del medesimo illecito amministrativo, ai sensi dell'art. 8 bis comma 5 e dell'art. 198 bis C.d.s., stante l'omogeneità degli illeciti commessi e avuto riguardo alla natura dei fatti che li costituiscono e alle modalità della condotta, con la conseguenza che resta preclusa la valutazione delle violazioni amministrative successive alla prima” (Cass. n. 19680 del 17/07/2024).
In caso d'accesso alla ZTL in assenza di permesso, deve ritenersi che vi sia oggettivamente un'unica condotta censurabile, che è quella di avere omesso il rinnovo del permesso, mentre le successive violazioni integrate dall'accesso alla zona traffico limitato sono configurabili da un punto di vista strutturale solo in ragione della pregressa omissione del rinnovo del permesso, e non sono di volta in volta assistite dall'elemento soggettivo di violazione delle regole di condotta, sino a quando la prima contravvenzione non è notificata. Difatti, le violazioni successive alla prima traggono origine unicamente dalla precedente omissione e non possono ritenersi sanzionabili, in quanto non assistite dall'elemento soggettivo del dolo o della colpa (cfr. Trib. Bologna n. 701/2018; Trib. Reggio Emilia
14/10/2014).
Nella specie, la ricorrente ha avuto notizia della prima violazione effettuata soltanto in un tempo successivo alla commissione delle successive contravvenzioni, le quali non erano, quindi, assistite dall'elemento soggettivo della coscienza e volontà. Inoltre, i verbali che non sono stati annullati risultano sostanzialmente coevi, in quanto sono tutti relativi al breve arco temporale di pochi giorni, sicché va riconosciuta l'unitarietà della condotta sanzionata.
Il Giudice di primo grado, pur avendo fatto corretta enunciazione del principio applicabile alla specie, ha in concreto adottato il cumulo materiale, così confermando le sanzioni per ogni singola violazione.
La sentenza impugna va, quindi, riformata limitatamente all'annullamento dei verbali successivi a quello n. 732ZTL/23 del 25 giugno 2023 notificato il 17 luglio 2023, con conseguente determinazione di un'unica sanzione applicabile, sulla base dei principi giurisprudenziali illustrati.
pagina 6 di 7 A fronte dell'unitarietà dell'infrazione e della scarsa d'offensività della condotta, va confermato il solo verbale n. 732ZTL/23 del 25 giugno 2023 e annullati quelli successivi, con applicazione della sanzione amministrativa nella misura del minimo edittale di euro 83,00, oltre a euro 16,00 per spese di procedimento e di notifica.
L'accoglimento soltanto parziale dell'appello e la soccombenza reciproca delle parti giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite anche in grado d'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando:
- in parziale riforma della sentenza n. 351/2023 emessa dal Giudice di Pace di Verbania annulla i verbali di contestazione impugnati n. 757ZTL/23 del 26 giugno 2023 notificato il 17 luglio 2023, n.
767ZTL/23 del 26 giugno 2023 notificato il 17 luglio 2023, n. 903ZTL/23 del 28 giugno 2023 notificato il 17 luglio 2023, n. 10642ZTL/23 del 2 luglio 2023 notificato il 18 luglio 2023;
- ridetermina la sanzione da pagare nella misura di euro 83,00, oltre a euro 16,00 per spese di procedimento e di notifica;
- compensa integralmente le spese di lite.
Verbania, 4.4.2025
Il Giudice
Chiara Michelone
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