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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 23/01/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott. Emilio Sirianni Presidente
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio SiclariConsigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 11 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
, con gli Avv.ti Santo Dalmazio Tarantino e Fabiana Parte_1
Vigna ---- appellante
E
Controparte_1
---- appellati/non costituiti
[...]
E
in persona del legale rappresentante in carica, con gli Avv.ti Silvia Parisi, CP_2
Giacinto Greco, Francesco Muscari Tomaioli e Marcello Carnovale ---- appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza Tribunale di Castrovillari, Giudice del Lavoro. Riconoscimento servizio pre-ruolo – regolamentazione spese processuali. Conclusioni dell'appellante: impugnata, voglia:
1) condannare il al pagamento, in favore dell'odierno Controparte_1
appellante, delle spese e competenze del primo grado di giudizio, da quantificare secondo i parametri fissati dal D.M. 37/2018, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei costituiti procuratori;
2) condannare controparte alle spese e competenze del presente grado di giudizio da distrarsi in favore dei costituiti procuratori ex art. 93 c.p.c.>>;
Conclusioni dell'appellato CP_2
richieste di parte appellante>>.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 14/5/2020, rivolto al tribunale di Castrovillari,
[...]
che dal 1°/9/2011 è stata assunta a tempo indeterminato alle Parte_1
dipendenze del , con qualifica di collaboratore Controparte_1
scolastico, ha rivendicato il riconoscimento dell'intero servizio prestato prima di essere immessa in ruolo, ai fini della ricostruzione della carriera e dell'attribuzione delle conseguenti maggiorazioni retributive correlate all'effettiva anzianità di servizio che aveva maturato.
2) Il tribunale, con sentenza del 7/7/2021, ha accolto il ricorso e ha condannato il a riconoscere alla ricorrente l'anzianità maturata in CP_1
relazione all'intero servizio prestato prima dell'immissione in ruolo, a corrisponderle le conseguenti differenze retributive ed a versare all la CP_2
corrispondente maggiore contribuzione.
3) Ha, tuttavia, compensato le spese di lite, in considerazione “della peculiarità delle questioni giuridiche implicate” e, “soprattutto”, “delle molteplici pronunce intervenute nella specifica materia da parte delle Superiori Autorità
Giudiziarie interne e della CGUE”.
4) La ricorrente appella il capo della sentenza relativo alla compensazione delle spese. Ne rivendica, infatti, la rifusione perché, diversamente da quanto ha ritenuto il tribunale, sostiene: a) che non sussiste alcuna “ragione oggettiva” che possa giustificarne la compensazione;
b) che “la peculiarità della materia del contendere” non è sufficiente ad integrare le gravi ed eccezionali ragioni in presenza delle quali l'art. 92 c.p.c. giustifica la deroga al criterio ordinario della soccombenza;
c) che le “numerose pronunce” giurisprudenziali, richiamate dal tribunale, esprimono “un orientamento giuridico consolidato e univoco già da tempo addietro rispetto alla proposizione della domanda giudiziaria”; d) che la sua istanza stragiudiziale al dicastero convenuto, volta a conseguire l'utilità che ha poi rivendicato in giudizio, era stata presentata il 3.10.2018 e, dunque, successivamente alla pronuncia della sentenza della CGUE del 29.9.2018
“Motter” che ha sancito i principi a cui l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, recepito dal tribunale, si è rifatto.
5) Il non si è costituito nemmeno in questo Controparte_1
grado del giudizio.
6) L' ha chiesto alla Corte di decidere secondo giustizia. CP_2
7) Il Collegio, sentiti i difensori comparsi all'udienza di discussione, ha deciso come da separato dispositivo
Motivi della decisione
8) L'appello è fondato.
9) Nella liquidazione delle spese, infatti, il tribunale non ha seguito il principio della soccombenza virtuale, determinatasi nel caso di specie e, quindi, ha omesso di applicare i DD.MM. nn. 55/2014 e 37/2018 che, invece, avrebbe dovuto rispettare, per determinare il compenso spettante alla parte vittoriosa per ciascuna delle fasi processuali effettivamente svolte.
Le ragioni poste dal giudice di prime cure a sostegno della compensazione non sono condivisibili, posto che, viceversa, colgono nel segno le critiche mosse alla sentenza, da parte della lavoratrice, siccome dianzi sintetizzate al punto 4). 10) Ha dunque ragione l'appellante a rivendicare che le spese le siano riconosciute, pur nel rispetto dei limiti e dei parametri fissati dai suddetti DM, ratione temporis applicabili.
11) Nella liquidazione occorre tener conto del valore della causa e convenire che la risoluzione delle questioni controverse non ha comportato alcuna difficoltà. Il tribunale ha infatti accolto il ricorso sulla base di indirizzi ermeneutici consolidatisi in giurisprudenza e della disamina dei documenti prodotti dal ricorrente, senza necessità di istruttoria.
12) Tanto non basta a giustificare la riduzione delle spese al di sotto dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento previste dal DM 55/2014, ma induce comunque a liquidare i compensi dovuti all'appellante per il primo grado di giudizio ragguagliandoli ai minimi tariffari previsti dallo stesso DM per le cause di lavoro secondo il valore della causa e rifacendosi allo scaglione per essa indicato.
13) Esso è, per espressa indicazione dell'agente in giudizio, quello delle cause di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00.
14) Ne consegue che l'appello va accolto liquidando le spese di primo grado dimodoché, considerato il valore della controversia, la sua agevole risoluzione (sulla base di circostanze documentate e dell'invalsa indicazione ermeneutica giurisprudenziale) e, al contempo, la rilevanza del suo oggetto
(vertendosi in materia di ricostruzione della carriera a fini stipendiali), appare equo:
a) applicare i parametri del ridetto scaglione di riferimento;
b) rifarsi ai compensi prossimi ai minimi previsti per le cause di lavoro e per le singole fasi effettivamente svolte.
15) Si perviene, pertanto, alla commisurazione delle spese di primo grado nella misura di € 1.314,00 per tutte le fasi.
16) Le spese del secondo grado seguono, nei confronti del solo CP_1
appellato, la soccombenza e, liquidate con riferimento al valore dell'importo riconosciuto alla ricorrente, alle tabelle vigenti di cui al DM 147/2022 e ai compensi per le cause di appello, ammontano ad € 1.458,00, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
17) Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., se ne dispone la distrazione in favore dei richiedenti procuratori antistatari.
18) Nei confronti dell' che in appello non è destinatario di alcuna CP_2
domanda, ma vi è stato convenuto solo in quanto litisconsorte processuale, le spese del grado vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato in data 7 gennaio 2022, avverso la sentenza del
[...]
Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 1284/2021, resa in data 7 luglio
2021, così provvede:
1.- Accoglie l'appello ed in parziale riforma della sentenza appellata condanna l'appellato , in persona del legale rappresentante in Controparte_1
carica, al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in
€ 1.314,00 oltre rimb. sp. gen. 15%, CPA ed IVA se dovuta, con distrazione, confermando nel resto;
2.- Condanna l'appellato , in persona del legale Controparte_1
rappresentante in carica, alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del secondo grado del giudizio, liquidate in € 1.458,00 oltre rimb. sp. gen. 15%, CPA ed IVA se dovuta, con distrazione in favore dei procuratori dell'appellante.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello,
Sezione Lavoro, il 16 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott. Emilio Sirianni
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott. Emilio Sirianni Presidente
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio SiclariConsigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 11 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
, con gli Avv.ti Santo Dalmazio Tarantino e Fabiana Parte_1
Vigna ---- appellante
E
Controparte_1
---- appellati/non costituiti
[...]
E
in persona del legale rappresentante in carica, con gli Avv.ti Silvia Parisi, CP_2
Giacinto Greco, Francesco Muscari Tomaioli e Marcello Carnovale ---- appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza Tribunale di Castrovillari, Giudice del Lavoro. Riconoscimento servizio pre-ruolo – regolamentazione spese processuali. Conclusioni dell'appellante: impugnata, voglia:
1) condannare il al pagamento, in favore dell'odierno Controparte_1
appellante, delle spese e competenze del primo grado di giudizio, da quantificare secondo i parametri fissati dal D.M. 37/2018, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei costituiti procuratori;
2) condannare controparte alle spese e competenze del presente grado di giudizio da distrarsi in favore dei costituiti procuratori ex art. 93 c.p.c.>>;
Conclusioni dell'appellato CP_2
richieste di parte appellante>>.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 14/5/2020, rivolto al tribunale di Castrovillari,
[...]
che dal 1°/9/2011 è stata assunta a tempo indeterminato alle Parte_1
dipendenze del , con qualifica di collaboratore Controparte_1
scolastico, ha rivendicato il riconoscimento dell'intero servizio prestato prima di essere immessa in ruolo, ai fini della ricostruzione della carriera e dell'attribuzione delle conseguenti maggiorazioni retributive correlate all'effettiva anzianità di servizio che aveva maturato.
2) Il tribunale, con sentenza del 7/7/2021, ha accolto il ricorso e ha condannato il a riconoscere alla ricorrente l'anzianità maturata in CP_1
relazione all'intero servizio prestato prima dell'immissione in ruolo, a corrisponderle le conseguenti differenze retributive ed a versare all la CP_2
corrispondente maggiore contribuzione.
3) Ha, tuttavia, compensato le spese di lite, in considerazione “della peculiarità delle questioni giuridiche implicate” e, “soprattutto”, “delle molteplici pronunce intervenute nella specifica materia da parte delle Superiori Autorità
Giudiziarie interne e della CGUE”.
4) La ricorrente appella il capo della sentenza relativo alla compensazione delle spese. Ne rivendica, infatti, la rifusione perché, diversamente da quanto ha ritenuto il tribunale, sostiene: a) che non sussiste alcuna “ragione oggettiva” che possa giustificarne la compensazione;
b) che “la peculiarità della materia del contendere” non è sufficiente ad integrare le gravi ed eccezionali ragioni in presenza delle quali l'art. 92 c.p.c. giustifica la deroga al criterio ordinario della soccombenza;
c) che le “numerose pronunce” giurisprudenziali, richiamate dal tribunale, esprimono “un orientamento giuridico consolidato e univoco già da tempo addietro rispetto alla proposizione della domanda giudiziaria”; d) che la sua istanza stragiudiziale al dicastero convenuto, volta a conseguire l'utilità che ha poi rivendicato in giudizio, era stata presentata il 3.10.2018 e, dunque, successivamente alla pronuncia della sentenza della CGUE del 29.9.2018
“Motter” che ha sancito i principi a cui l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, recepito dal tribunale, si è rifatto.
5) Il non si è costituito nemmeno in questo Controparte_1
grado del giudizio.
6) L' ha chiesto alla Corte di decidere secondo giustizia. CP_2
7) Il Collegio, sentiti i difensori comparsi all'udienza di discussione, ha deciso come da separato dispositivo
Motivi della decisione
8) L'appello è fondato.
9) Nella liquidazione delle spese, infatti, il tribunale non ha seguito il principio della soccombenza virtuale, determinatasi nel caso di specie e, quindi, ha omesso di applicare i DD.MM. nn. 55/2014 e 37/2018 che, invece, avrebbe dovuto rispettare, per determinare il compenso spettante alla parte vittoriosa per ciascuna delle fasi processuali effettivamente svolte.
Le ragioni poste dal giudice di prime cure a sostegno della compensazione non sono condivisibili, posto che, viceversa, colgono nel segno le critiche mosse alla sentenza, da parte della lavoratrice, siccome dianzi sintetizzate al punto 4). 10) Ha dunque ragione l'appellante a rivendicare che le spese le siano riconosciute, pur nel rispetto dei limiti e dei parametri fissati dai suddetti DM, ratione temporis applicabili.
11) Nella liquidazione occorre tener conto del valore della causa e convenire che la risoluzione delle questioni controverse non ha comportato alcuna difficoltà. Il tribunale ha infatti accolto il ricorso sulla base di indirizzi ermeneutici consolidatisi in giurisprudenza e della disamina dei documenti prodotti dal ricorrente, senza necessità di istruttoria.
12) Tanto non basta a giustificare la riduzione delle spese al di sotto dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento previste dal DM 55/2014, ma induce comunque a liquidare i compensi dovuti all'appellante per il primo grado di giudizio ragguagliandoli ai minimi tariffari previsti dallo stesso DM per le cause di lavoro secondo il valore della causa e rifacendosi allo scaglione per essa indicato.
13) Esso è, per espressa indicazione dell'agente in giudizio, quello delle cause di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00.
14) Ne consegue che l'appello va accolto liquidando le spese di primo grado dimodoché, considerato il valore della controversia, la sua agevole risoluzione (sulla base di circostanze documentate e dell'invalsa indicazione ermeneutica giurisprudenziale) e, al contempo, la rilevanza del suo oggetto
(vertendosi in materia di ricostruzione della carriera a fini stipendiali), appare equo:
a) applicare i parametri del ridetto scaglione di riferimento;
b) rifarsi ai compensi prossimi ai minimi previsti per le cause di lavoro e per le singole fasi effettivamente svolte.
15) Si perviene, pertanto, alla commisurazione delle spese di primo grado nella misura di € 1.314,00 per tutte le fasi.
16) Le spese del secondo grado seguono, nei confronti del solo CP_1
appellato, la soccombenza e, liquidate con riferimento al valore dell'importo riconosciuto alla ricorrente, alle tabelle vigenti di cui al DM 147/2022 e ai compensi per le cause di appello, ammontano ad € 1.458,00, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
17) Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., se ne dispone la distrazione in favore dei richiedenti procuratori antistatari.
18) Nei confronti dell' che in appello non è destinatario di alcuna CP_2
domanda, ma vi è stato convenuto solo in quanto litisconsorte processuale, le spese del grado vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato in data 7 gennaio 2022, avverso la sentenza del
[...]
Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 1284/2021, resa in data 7 luglio
2021, così provvede:
1.- Accoglie l'appello ed in parziale riforma della sentenza appellata condanna l'appellato , in persona del legale rappresentante in Controparte_1
carica, al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in
€ 1.314,00 oltre rimb. sp. gen. 15%, CPA ed IVA se dovuta, con distrazione, confermando nel resto;
2.- Condanna l'appellato , in persona del legale Controparte_1
rappresentante in carica, alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del secondo grado del giudizio, liquidate in € 1.458,00 oltre rimb. sp. gen. 15%, CPA ed IVA se dovuta, con distrazione in favore dei procuratori dell'appellante.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello,
Sezione Lavoro, il 16 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott. Emilio Sirianni