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Decreto 24 marzo 2025
Decreto 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, decreto 24/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 304/2025
Tribunale Ordinario di Vercelli
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO
Il Giudice Annalisa Fanini, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
(C.F. ), CP_1 P.IVA_1
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;
considerato che l'ingiunzione è stata chiesta presso il foro del consumatore, come indicato dal ricorrente;
considerato che l'istante allega di aver chiesto interessi in conformità alla normativa anti-usura;
considerato che, in relazione all'art. 33 comma 2, lett. f), del Codice del Consumo, parte ricorrente non pare aver chiesto il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo, nei limiti di un esame sommario e giusta la limitazione della domanda in punto interessi entro il c.d. tasso soglia antiusura;
considerato ulteriormente che ricorrono i presupposti per ingiungere il pagamento senza dilazione ex art. 642 c.p.c. (doc. 14 riconoscimento debito e piano di rientro) e pure dell'art. 482 c.p.c. in ragione del pericolo nel ritardo;
osservato che le clausole del contratto azionato non appaiono abusive alla luce dell'art. 6 par. 1 e dell'art. 7 par. 1 della Direttiva 93/13/CEE del 5.4.1993 (cfr. Corte di Cassazione SS.UU. sent. n. 9479/2023 – punto c.2) del dispositivo in relazione al punto a));
INGIUNGE A
(C.F. ), Tes_1 C.F._1
di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, immediatamente:
1. la somma di € 50943,75;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 1370,00 per compensi, oltre contributo unificato e marca, oltre a rimborso forfettario spese generali 15%, c.p.a. e i.v.a., se dovuta, oltre alle successive occorrende;
AVVERTE il debitore ingiunto che: ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in mancanza il decreto diverrà definitivo;
in mancanza di opposizione non potrà più far valere, in qualità di consumatore, il carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile (cfr. Corte di Cassazione
SS.UU. sent. n. 9479/2023 – punto c.3) del dispositivo).
DECRETO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO e senza l'osservanza del termine di cui all'art. 482 c.p.c.
Vercelli, 24 marzo 2025.
Il Giudice
Annalisa Fanini
Tribunale Ordinario di Vercelli
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO
Il Giudice Annalisa Fanini, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
(C.F. ), CP_1 P.IVA_1
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;
considerato che l'ingiunzione è stata chiesta presso il foro del consumatore, come indicato dal ricorrente;
considerato che l'istante allega di aver chiesto interessi in conformità alla normativa anti-usura;
considerato che, in relazione all'art. 33 comma 2, lett. f), del Codice del Consumo, parte ricorrente non pare aver chiesto il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo, nei limiti di un esame sommario e giusta la limitazione della domanda in punto interessi entro il c.d. tasso soglia antiusura;
considerato ulteriormente che ricorrono i presupposti per ingiungere il pagamento senza dilazione ex art. 642 c.p.c. (doc. 14 riconoscimento debito e piano di rientro) e pure dell'art. 482 c.p.c. in ragione del pericolo nel ritardo;
osservato che le clausole del contratto azionato non appaiono abusive alla luce dell'art. 6 par. 1 e dell'art. 7 par. 1 della Direttiva 93/13/CEE del 5.4.1993 (cfr. Corte di Cassazione SS.UU. sent. n. 9479/2023 – punto c.2) del dispositivo in relazione al punto a));
INGIUNGE A
(C.F. ), Tes_1 C.F._1
di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, immediatamente:
1. la somma di € 50943,75;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 1370,00 per compensi, oltre contributo unificato e marca, oltre a rimborso forfettario spese generali 15%, c.p.a. e i.v.a., se dovuta, oltre alle successive occorrende;
AVVERTE il debitore ingiunto che: ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in mancanza il decreto diverrà definitivo;
in mancanza di opposizione non potrà più far valere, in qualità di consumatore, il carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile (cfr. Corte di Cassazione
SS.UU. sent. n. 9479/2023 – punto c.3) del dispositivo).
DECRETO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO e senza l'osservanza del termine di cui all'art. 482 c.p.c.
Vercelli, 24 marzo 2025.
Il Giudice
Annalisa Fanini