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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 30/04/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di NA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco
Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5865 del Registro Generale Contenzioso 2014
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, p. i.v.a. Parte_1
con sede in Catania, Contrada Giancata, s.n.c., elettivamente P.IVA_1
domiciliata in Messina, Via Verdi, n. 55, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Roberto MATERIA e Giuseppe ALIQUÒ ATTRICE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, p. i.v.a. con sede in Messina, Via Ettore P.IVA_2
Lombardo Pellegrino, is. 176, n. 12, ivi elettivamente domiciliata, rappresentata e difesa dall'avv. Maria della Neve BARBERA CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI in persona del legale rappresentante pro tempore, p. i.v.a. CP_2
con sede in Catania, Contrada Cardinale s.n.c. (c/o uffici P.IVA_3 CP_3
, elettivamente domiciliata in Messina, Via Verdi, n. 55, rappresentata e difesa,
[...]
congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Roberto MATERIA e Giuseppe
ALIQUÒ
E in persona del legale rappresentante pro tempore, p. i.v.a. Controparte_4
con sede in San Gregorio di Catania (CT), Via Giovanni Grasso, n. 43, P.IVA_4
1 TRIBUNALE di NA elettivamente domiciliata in Messina, Via Verdi, n. 55, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Roberto MATERIA e Giuseppe
ALIQUÒ INTERVENIENTI VOLONTARI avente per OGGETTO: appalto di opere pubbliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 20.10.2014, la ha Parte_1 convenuto in giudizio l' e, dopo aver premesso che la CP_1 Controparte_5
in qualità di capogruppo di una R.T.I. di cui faceva parte la
[...] CP_4
aveva stipulato con l' in data 16.03.2004 un contratto di appalto di opere
[...] CP_1
avente ad oggetto “la costruzione di n. 2 edifici per complessivi n. 45 alloggi, n. 8 botteghe ed un impianto sportivo sociale nel Comune di Messina, località Fondo
Basile” per l'importo netto di € 3.086.722,50, nel quale era subentrata – a seguito di cessione di un ramo di azienda dalla alla Controparte_5
e di affitto di azienda da Controparte_6
quest'ultima in suo favore – ha chiesto, previo accertamento dell'illegittimità della determina dirigenziale n. 31 del 28.03.2012 con la quale la stazione appaltate aveva unilateralmente risolto il contratto, la risoluzione per fatto e colpa di quest'ultima nonché il risarcimento del danno per l'importo di € 14.227,00, pari ad un decimo dei lavori non eseguiti, oltre rivalutazione ed interessi.
L'attrice, inoltre, invocando diverse riserve apposte in corso di esecuzione del contratto di appalto, ha chiesto, previo accertamento della fondatezza delle pretese economiche alle stesse sottese, la condanna della stazione appaltante al pagamento della somma complessiva di € 1.067.769,15, oltre rivalutazione ed interessi.
Infine, ha chiesto, previo accertamento dell'obbligo della stazione appaltante di completare le operazioni di collaudo entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori, la sua condanna al pagamento della somma di € 7.388,04 risultante dallo stato finale dei lavori, oltre interessi.
Con comparsa di risposta, depositata in data 03.07.2015, si è costituita in giudizio l' il quale ha eccepito l'infondatezza della domanda di risoluzione CP_1 svolta dall'attrice e di tutte le riserve avanzate chiedendo in via riconvenzionale
2 TRIBUNALE di NA l'accertamento della legittimità della determina dirigenziale n. 31 del 28.03.2012 – con la quale aveva risolto unilateralmente il contratto di appalto per inadempimento dell'appaltatrice – oltre che il risarcimento dei danni conseguenti stimati nell'importo complessivo di € 1.748.408,24, oltre rivalutazione ed interessi.
Successivamente, sono intervenute in giudizio volontariamente, in qualità di successori a titolo particolare ex art 111 c.p.c., la e la CP_2 CP_4
con comparse depositate, rispettivamente, in data 12.09.2018 e 29.10.2018,
[...]
rilevando entrambe di aver acquistato dall'attrice il credito oggetto Parte_1 del giudizio, e cioè la con atto del 05.07.2018 per l'89,14% e la CP_2 [...]
con atto del 09.10.2018 per il 10,86%. Controparte_4
1. La domanda principale di risoluzione per fatto e colpa della stazione appaltante e la domanda riconvenzionale di accertamento della legittimità della risoluzione di diritto nonché le conseguenti domande risarcitorie, in quanto connesse, possono essere esaminate congiuntamente.
1.1. L'attrice ha esposto che: con verbale dell'11.06.2010 il Direttore dei Lavori aveva disposto la sospensione dei lavori, essendo sorta la necessità di redigere una perizia di variante;
che successivamente, con una nota del 24.11.2010 e con l'ordine di servizio n. 28 del 14.03.2011 e l'ordine di servizio n. 29 del 26.09.2011, la stazione appaltante aveva invitato l'appaltatrice alla sottoscrizione di un atto di sottomissione per rendere efficace e vincolante la perizia di variante e alla ripresa dei lavori sospesi;
che l'appaltatrice non aveva accettato il contenuto della perizia di variante e si era rifiutata di sottoscrivere l'atto di sottomissione;
che con determina dirigenziale n. 31 del 28.03.2012 la stazione appaltante aveva risolto per inadempimento il contratto di appalto.
Ad avviso di parte attrice, lei non aveva alcun obbligo di riprendere i lavori e di eseguire la perizia di variante e, pertanto, alcun inadempimento poteva esserle imputato in quanto, per un verso, la vincolatività della perizia di variante presupponeva la sottoscrizione di un atto di sottomissione che, tuttavia, non era mai stata apposta e che, per altro verso, la stazione appaltante non aveva ingiunto, ai sensi
3 TRIBUNALE di NA dell'art. 136, comma 5, del d.p.r. n. 554/1999, l'esecuzione delle lavorazioni oggetto della perizia di variante ai nuovi prezzi non accettati.
Al contrario, era stata la stazione appaltante con il suo comportamento ad impedire la ripresa e la conclusione dei lavori;
conseguentemente, il contratto doveva essere risolto per fatto e colpa esclusivamente di questa.
La convenuta, invece, ha invocato l'accertamento della legittimità della richiamata determina dirigenziale n. 31 del 28.03.2012 con la quale, ai sensi dell'art. 119 del D.P.R. n. 554/1999, aveva risolto unilateralmente il contratto di appalto per le motivazioni in essa richiamate, e cioè in particolare: perché l'appaltatrice aveva apposto numerose riserve in violazione di una precedente transazione intervenuta tra le parti contrattuali e, quindi, del principio generale della buona fede contrattuale;
perché, nonostante i reiterati inviti, non aveva adempiuto all'obbligo contrattualmente assunto di fornire alla stazione appaltante le certificazioni degli impianti di riscaldamento e di gas utilizzando l'apposita modulistica stabilita con la deliberazione del 18.03.2004 necessaria per ottenere i certificati di abitabilità degli immobili oggetto dell'appalto; perché aveva abbandonato il cantiere e omesso qualsiasi forma di custodia dello stesso;
perché, infine, nonostante i reiterati inviti di riprendere i lavori, da ultimo con l'ordine di servizio n. 29 del 26.09.2011, la stessa non vi aveva provveduto, omettendo di completare le opere appaltate nel termine contrattualmente previsto.
Ad avviso della convenuta, inoltre, ai fini della regolare approvazione della perizia di variante da parte dei competenti organi della stazione appaltante, era necessaria la previa sottoscrizione dello schema dell'atto di sottomissione da parte dell'appaltatrice; pertanto, illegittimo doveva considerarsi il rifiuto di sottoscriverla e di riprendere i lavori.
In ogni caso, pur volendo ritenere che l'appaltatrice non avesse l'obbligo di accettare la perizia di variante e di sottoscrivere l'atto di sottomissione, ugualmente vigeva l'obbligo di riprendere e completare i lavori residui tra quelli originariamente previsti nel contratto di appalto e nella prima perizia di variante accettata, per l'importo di € 142.772,08.
4 TRIBUNALE di NA 1.2. Ai fini di un corretto inquadramento giuridico della fattispecie in esame appare necessario, preliminarmente, richiamare la normativa applicabile, ratione temporis, in materia di risoluzione unilaterale del contratto di appalto pubblico da parte della stazione appaltante.
L'art. 119 del D.P.R. n. 554/1999, rubricato “Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo”, disponeva ai commi 1, 2 e
3 che “1. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore.
2. Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.
3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.”.
In merito alla natura del potere unilaterale della stazione appaltante di risoluzione del contratto di appalto pubblico – e, quindi, alla tipologia di controllo che il Giudice ordinario può esercitare sul legittimo esercizio dello stesso – la giurisprudenza di legittimità, sebbene richiamando le disposizioni che, prima dell'adozione della L. n. 109/94 (cosiddetta “Legge Merloni”) e del relativo regolamento di attuazione, disciplinavano l'istituto, ha avuto modo di chiarire che
“[…] In tema di appalto di opere pubbliche gli artt. 340,341 e 345 della I. n. 2248 del
1865, all F, si limitano ad attribuire alla P.A. appaltante il potere di risolvere il contratto nei casi in cui, a suo discrezionale giudizio, ritenga che l'appaltatore sia inadempiente (Sez. 1, 23/02/2018, n. 4454); il provvedimento di rescissione adottato dalla stazione appaltante, ex art. 340 della I. n. 2248 del 1865, all. F, non impedisce all'appaltatore di agire per la risoluzione del contratto in base alle regole generali
5 TRIBUNALE di NA dettate per l'inadempimento contrattuale di non scarsa importanza, ai sensi degli artt.
1453 e 1455 cod. civ., poiché il potere autoritativo di cui si rende espressione il provvedimento di rescissione adottato dalla P.A., non è idoneo ad incidere sulle posizioni soggettive nascenti dal rapporto contrattuale aventi consistenza di diritti soggettivi (Sez.1, 27/09/2018, n. 23323; Sez. 1, 27/10/2015, n. 21882; sez. 1,
29/10/2014, n. 22995).[…]” (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, n. 7463/20).
Il potere di risoluzione unilaterale spettante alla stazione appaltante non costituisce espressione dei poteri autoritativi della pubblica amministrazione ma, al contrario, costituisce un potere di autotutela privata che la normativa speciale in materia di contratti di appalti pubblici ha riconosciuto al soggetto pubblico, in deroga alle regole generali in materia di risoluzione, il cui esercizio è tuttavia soggetto al controllo del Giudice ordinario chiamato ad accertarne i presupposti e, laddove concretizzatosi nell'adozione di un provvedimento amministrativo, all'accertamento della sua eventuale illegittimità e alla sua, conseguente, disapplicazione.
Sotto il profilo della valutazione del presupposto dell'inadempimento la giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, affermato – seppur con riguardo al potere di rescissione unilaterale per frode o grave negligenza dell'appaltatore previsto dalla disciplina precedente – che “[…] Anche in tema di rescissione del contratto di appalto ai sensi dell'articolo 340 della legge n. 2248 del 1865, allegato F, se è vero che
l'accertamento - da parte del giudice del merito - dei presupposti stabiliti da tale norma per l'esercizio del diritto di autotutela della P.A. è autonomo, e non vincolato alla risultanze sulle quali l'Amministrazione si è basata per far valere il suo diritto potestativo, è pur vero che lo stesso deve essere compiuto in base alla disciplina privatistica degli articoli 1218 e 1453 cod.civ. Tale disciplina, in particolare, non consente al giudice di isolare singole condotte di una delle parti e di stabilire se ciascuna di esse soltanto costituisca motivo di inadempienza a prescindere da ogni altra ragione di doglianza dei contraenti, ma impone al giudice di procedere alla valutazione sinergica del comportamento di entrambe, compiendo una indagine globale e unitaria, coinvolgente nell'insieme l'intero loro comportamento, anche se con riguardo alla durata del protrarsi degli effetti dell'inadempimento, perché la
6 TRIBUNALE di NA unitarietà del rapporto obbligatorio, a cui ineriscono tutte le prestazioni inadempiute da ognuna delle parti non tollera una valutazione frammentaria e settoriale della condotta del contraente, ma ne esige un apprezzamento complessivo (Sez. 1,
31/10/2014, n. 23274). […]” (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, n. 7463/20).
In merito, poi, alla delibazione del presupposto della non scarsa importanza dell'inadempimento, sempre in materia di appalto di opere pubbliche, la Corte ha precisato che “[…] lo scioglimento del contratto per inadempimento - salvo che la risoluzione operi di diritto - consegue ad una pronuncia costitutiva, che presuppone da parte del giudice la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte. Tale valutazione viene operata alla stregua di un duplice criterio, applicandosi in primo luogo un parametro oggettivo, attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale;
l'indagine va poi completata mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità, nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata» (Cass. 7083/2006; Cass. 22346/2014; Cass.
10995/2015; Cass. 8220/2021). […]” (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, n. 20874/21).
1.3. Ciò premesso in punto di diritto, considerato che l'esercizio del potere di risoluzione unilaterale da parte della stazione appaltante produce effetti analoghi alla risoluzione dichiarata dal Giudice su istanza delle parti, nell'ipotesi di domanda volta ad accertare la sussistenza dei presupposti del suo legittimo esercizio deve trovare applicazione l'ordinario criterio coniato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di ripartizione degli oneri allegativi e probatori tra creditore e debitore, e cioè quello secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
7 TRIBUNALE di NA l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.” (cfr. massima Cass. Civ. Sez. 3, n. 3373/10).
Orbene, l'attrice ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità della determina di risoluzione unilaterale emessa dalla stazione appaltante per mancanza del presupposto del grave inadempimento a lei imputabile;
per converso, la convenuta-stazione appaltante ha chiesto, in via riconvenzionale, l'accertamento della legittimità della medesima determina in ragione della sussistenza del grave inadempimento imputabile all'appaltatrice il che grava la stazione appaltante dell'onere non soltanto di allegare dettagliatamente gli inadempimenti contestati all'appaltatrice ma anche di allegare e provare i titoli, legali o negoziali, dai quali gli obblighi asseritamente violati trarrebbero origine: è, invece, onere dell'attrice provare l'esatto adempimento o, in alternativa, dimostrare che l'inadempimento, pur sussistente, non è a lei imputabile.
1.4. Come sopra evidenziato, la convenuta ha contestato all'attrice diversi inadempimenti.
8 TRIBUNALE di NA 1.4.1. In primo luogo, la stazione appaltante ha contestato la violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto in quanto, a suo avviso,
l'appaltatrice avrebbe apposto numerose riserve in violazione di una precedente transazione intervenuta tra le parti.
Tale contestazione, tuttavia, non coglie nel segno atteso che l'apposizione di riserve da parte dell'appaltatore costituisce un suo diritto e che l'eventuale formulazione di riserve in violazione di una precedente transazione potrebbe rilevare in termini di fondatezza o meno delle medesime ma non certo di grave inadempimento contrattuale idoneo a giustificare la risoluzione del contratto, fatta salva l'ipotesi più grave di abuso del diritto.
Ciò senza contare che, nel merito, il Collegio peritale, incaricato di accertare preliminarmente se le riserve indicate nell'atto di citazione coincidevano, in tutto o in parte, con quelle indicate nell'accordo transattivo, dopo aver descritto entrambi i gruppi di riserve, ha rilevato che nessuna delle riserve avanzate dall'attrice ed oggetto del presente giudizio coincide con quelle oggetto della precedente transazione.
1.4.2. In secondo luogo, la convenuta ha rilevato che, nonostante i reiterati ordini del Direttore dei lavori di riprendere i lavori – da ultimo, con gli ordini di servizio n. 28 del 14.03.2011 e n. 29 del 26.09.2011 – l'appaltatrice non vi aveva provveduto, omettendo di completare i lavori nel termine contrattualmente previsto.
L'attrice, per contro, ha contestato l'esistenza dell'obbligo invocato dalla convenuta rilevando di non essere tenuta a riprendere i lavori in quanto, in mancanza della sottoscrizione dell'atto di sottomissione alla perizia di variante adottata dalla stazione appaltante, non sussisteva alcun obbligo vincolante.
Inoltre, perché la perizia di variante fosse risultata per lei vincolante, sarebbe stata necessaria la stipula di un accordo con la stazione appaltante, da concludere proprio mediante la sottoscrizione dell'atto di sottomissione;
in mancanza, l'unico rimedio azionabile dall'amministrazione al fine di rendere obbligatorio per l'appaltatrice la ripresa dei lavori sarebbe stata l'ingiunzione dell'esecuzione delle lavorazioni oggetto della perizia di variante ex art. 136, comma 5, del D.P.R. n.
554/1999, che, tuttavia, non era stata emessa.
9 TRIBUNALE di NA In merito a tali rilievi la convenuta ha replicato che la perizia di variante, predisposta nel rispetto dei presupposti di cui all'art. 25 della l. n. 109/1994, non era stata regolarmente approvata in quanto l'approvazione presupponeva l'accettazione e la sottoscrizione, da parte dell'appaltatrice, di uno schema dell'atto di sottomissione.
Ha rilevato che, in ogni caso, indipendentemente dall'accettazione della perizia di variante e dall'esecuzione dei lavori oggetto della stessa, certamente ingiustificato era stato il rifiuto di riprendere e completare i lavori originari rispetto ai quali risultavano ancora da eseguire opere per l'importo complessivo di € 142.772,08.
1.4.2.1. Ai fini di un corretto inquadramento giuridico delle vicende sopra esposte risulta opportuno, preliminarmente, richiamare la normativa applicabile ratione temporis in materia di variazioni o addizioni in corso di esecuzione dei contratti di appalto pubblico.
L'art. 25 della L. n. 109/1994 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), rubricato “Varianti in corso d'opera”, nella versione vigente all'epoca di stipulazione del contratto disponeva, al comma 1, che “1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino
l'impostazione progettuale;
((b-bis) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
)) c) nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del codice civile;
d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione;
in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.” e, al comma 3, che “3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma
10 TRIBUNALE di NA 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al ((10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori)) delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento
((dell'importo del contratto stipulato)) per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e dalla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il
5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.”.
L'art. 134 del D.P.R. n. 554/1999 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici n. 109/1994), rubricato “Variazioni e addizioni al progetto approvato”, disponeva che “1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 25 della Legge.
2. Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori.
3. Qualora per uno dei casi previsti dalla Legge, sia necessario introdurre nel corso dell'esecuzione variazioni o addizioni non previste nel contratto, il direttore dei lavori, sentiti il responsabile del procedimento ed il progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi nell'apposita relazione da inviare alla stazione appaltante.
4. L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto.
5. Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione, salvo il caso di cui all'articolo 25, comma 3, primo periodo della Legge.
6. Le variazioni sono
11 TRIBUNALE di NA valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste
o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'articolo 136. 7.
L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'articolo 25, comma 1, della Legge consentono di disporre varianti in corso
d'opera è demandato al responsabile del procedimento, che vi provvede con apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti. […]
9. Le perizie di variante, corredate dai pareri e dalle autorizzazioni richiesti, sono approvate dall'organo decisionale della stazione appaltante su parere dell'organo che ha approvato il progetto, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato;
negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal responsabile del procedimento, sempre che non alterino la sostanza del progetto. 10. Sono approvate dal responsabile del procedimento, previo accertamento della loro non prevedibilità, le variazioni di cui all'articolo 25, comma 3, secondo periodo, della Legge che prevedano un aumento della spesa non superiore al cinque per cento dell'importo originario del contratto ed alla cui copertura si provveda attraverso l'accantonamento per imprevisti o mediante utilizzazione, ove consentito, delle eventuali economie da ribassi conseguiti in sede di gara. […]”.
Infine, l'art. 10 del D.M. n. 145/2000 (Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici), rubricato “Variazioni al progetto appaltato”, disponeva che “1. Ai sensi dell'articolo 134 del regolamento, nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
2. Per le sole ipotesi previste dall'articolo 25, comma 1, della legge, la stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e
l'appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni
12 TRIBUNALE di NA del contratto originario, salva l'eventuale applicazione dell'articolo 134, comma 6, e
136 del regolamento, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.
3. Se la variante, nei casi previsti dal comma 2, supera tale limite il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni;
nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'appaltatore le proprie determinazioni. Qualora
l'appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'appaltatore. […]”.
Dall'esame della normativa sopra richiamata emerge che, nell'ambito dei contratti di appalti pubblici, era consentita l'introduzione di variazioni o addizioni al progetto originario mediante l'adozione di perizie di variante e suppletiva nel rispetto, tuttavia, dei presupposti indicati e del relativo procedimento di adozione.
Emerge, in particolare, che, sebbene l'appaltatore non potesse di sua iniziativa in alcun caso realizzare opere diverse o aggiuntive rispetto a quelle appaltate ma potesse farlo esclusivamente in caso di ordine del Direttore dei lavori emesso a seguito di preventiva approvazione delle variazioni – adottata dall'organo decisionale della stazione appaltante o dal responsabile del procedimento a seconda che comportassero o meno un aumento di spesa – tuttavia il consenso dell'appaltatore per l'adozione delle perizie di variante e suppletive era necessario esclusivamente nell'ipotesi di variazioni progettuali dei lavori superiori ad un quinto dell'importo dell'appalto: nelle altre ipotesi sussisteva un obbligo dell'appaltatore di eseguire i lavori variati.
Emerge, altresì, che i lavori variati dovevano essere eseguiti dall'appaltatore agli stessi patti, condizioni e prezzi stabiliti dal contratto originario salvo che questi comportassero lo svolgimento di categorie di lavorazioni non previste o l'impiego di materiali per i quali non risultava fissato il prezzo contrattuale;
in tale ultima ipotesi si
13 TRIBUNALE di NA sarebbe dovuto procedere alla formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'art. 136 del
D.P.R. n. 554/1999 – disposizione che, al comma 3, prevedeva che “[…] 3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori. […]” mentre al comma 5 prevedeva che “[…] 5. Se
l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove
l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi s'intendono definitivamente accettati […]”.
Inoltre, in merito alla sussistenza, in capo all'appaltatore, di un obbligo di svolgere i lavori variati laddove il loro importo fosse stato inferiore rispetto alla soglia fissata dal Legislatore, la giurisprudenza di legittimità, seppur con riferimento alla normativa precedente, aveva già precisato che “[…] in tema di appalto pubblico, e in applicazione delle su riferite disposizioni, qualora l'amministrazione appaltante richieda lavori diversi da quelli considerati in contratto, in variante dell'opera appaltata, per un importo superiore di oltre un quinto a quella stabilito, la richiesta medesima non si correla ad un potere dell'Amministrazione, cui corrisponda un obbligo dell'appaltatore, e, pertanto l'accordo fra le parti per l'esecuzione di tale variante (a mezzo di atto di sottomissione dell'appaltatore alla richiesta dell'A. o di atto aggiuntivo) deve parificarsi a quello che abbia ad oggetto lavori extracontrattuali in senso stretto e qualificarsi come un nuovo ed autonomo contratto modificativo del precedente (cfr. pure nn. 1531/72; 3623/78; 8554/87). Ciò in quanto il diritto potestativo, conferito alla committente dai citati artt. 344 L. 2248/1865 all. F e 14 [e
13] d.P.R. 1063/1962, di imporre, fino alla ultimazione dei lavori, modifiche della loro qualità e/o quantità, per circostanze sopravvenute o anche per ragioni di mera opportunità, è soggetto alla condizione (rispondente ad una previsione di tollerabilità da parte dell'appaltatore) che tali variazioni non comportino aumenti superiori al
14 TRIBUNALE di NA quinto dell'originario corrispettivo. Sorpassato il quale limite (del 20% dell'importo originario), la posizione dell'appaltatore non è più quindi qualificabile in termini di soggezione, a fronte del diritto potestativo del committente pubblico, ma riappropria dei suoi contenuti di autonomia negoziale, per cui egli – a fronte della richiesta dell'appellante – è libero di scegliere “se recedere dal contratto oppure proseguire i lavori”, dichiarando per iscritto all'amministrazione anche, eventualmente, a quali condizioni (artt. 13, 14 d.P.R. 1063/1962, co. 4^; 44 L. 1865 n. 2249 all. F citt.).
[…]” (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, n. 8094/00).
1.4.2.2. Ciò premesso, tenuto conto dei principi sopra richiamati in materia di ripartizione di oneri allegativi e probatori, costituisce onere della stazione appaltante, creditrice sostanziale del rapporto giuridico dedotto in giudizio, fornire la prova della sussistenza, in capo all'appaltatrice, dell'obbligo di riprendere e completare sia i lavori originari, sia quelli oggetto della perizia di variante.
La stazione appaltante ha rilevato che, con nota del 24.11.2010, il Direttore dei lavori ed il responsabile unico del procedimento avevano trasmesso all'appaltatrice la perizia di variante e assestamento somme affinché questa li sottoscrivesse.
Ha prodotto, poi, con le memorie ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. la copia della perizia di variante e assestamento somme trasmessa all'appaltatrice – la quale non ha contestato detti documenti – che conteneva, tra i vari allegati, un atto denominato
“Schema di atto di sottomissione n. 2 e verbale concordamento dei nuovi prezzi” adottato ai sensi dell'art. 136 del D.P.R. n. 554/1999, il quale doveva essere sottoscritto dall'appaltatrice.
Ha, inoltre, rilevato che, con l'ordine di servizio n. 28 del 14.03.2011, a firma del Direttore dei lavori e del responsabile unico del procedimento, il Direttore dei lavori aveva invitato nuovamente l'appaltatrice a sottoscrivere l'atto trasmesso e, prendendo atto che erano cessate le ragioni che avevano determinato la sospensione dei lavori, aveva ordinato all'appaltatrice la ripresa dei lavori immediatamente dopo la sottoscrizione;
con l'ordine di servizio n. 29 del 26.09.2011 il Direttore dei lavori aveva rinnovato l'invito all'appaltatrice a sottoscrivere l'atto trasmesso ed aveva ordinato la ripresa dei lavori immediatamente dopo la sottoscrizione.
15 TRIBUNALE di NA La stazione appaltante non ha espressamente allegato – né negli atti adottati in corso di esecuzione dell'appalto, né con il proprio atto difensivo nell'odierno giudizio
– l'esistenza di un obbligo dell'appaltatrice di accettazione e sottoscrizione della perizia di variante, essendosi limitata ad asserire l'obbligatorietà della ripresa dei lavori, senza operare alcuna distinzione tra quelli originari e quelli variati, condizionatamente a tale sottoscrizione.
Ha, però, evidenziato nella propria comparsa di risposta, alle pagg. 14 e ss. che,
a suo avviso, ai fini dell'approvazione della perizia di variante da parte dei competenti organi della stazione appaltante, sarebbe stata necessaria la previa accettazione da parte dell'appaltatrice – mediante la sottoscrizione dello schema di atto di sottomissione trasmesso – e, soltanto dopo l'accettazione e la conseguente approvazione, sarebbe stato possibile per le parti sottoscrivere l'atto di sottomissione che avrebbe vincolato entrambe.
L'appaltatrice, debitrice del rapporto giuridico dedotto in giudizio, invece, al fine di escludere il proprio inadempimento, ha affermato che, in mancanza della sottoscrizione dell'atto di sottomissione, non esisteva per lei un obbligo di ripresa dei lavori.
Tenuto conto dei principi sopra richiamati in materia di varianti d'opera e di obbligatorietà o meno per l'appaltatore di eseguire i lavori variati, ritiene il Tribunale che, né quanto sostenuto dalla stazione appaltante, né quanto sostenuto dall'appaltatrice, sia condivisibile in punto di diritto.
La stazione appaltante ha prodotto, come anticipato, una copia della perizia di variante e assestamento somme trasmessa all'attrice per la sottoscrizione;
dalla relazione tecnica ad essa allegata emerge che l'importo originario del contratto di appalto veniva aumentato, tenuto conto sia della prima che della seconda perizia di variante, complessivamente del 6,26%.
Pertanto, considerato che nell'ipotesi di variante in corso d'opera per valore inferiore ad un quinto del valore originario del contratto sussisteva l'obbligo, e non la facoltà, per l'appaltatore di effettuare i lavori modificati o aggiunti ordinati dalla stazione appaltante, non appare corretto quanto sostenuto dalla stazione appaltante,
16 TRIBUNALE di NA ovvero che l'approvazione della perizia di variante presupponesse la necessaria accettazione dell'appaltatrice mediante la sottoscrizione di uno schema di atto di sottomissione.
In sostanza, ciò che la stazione appaltante avrebbe potuto e dovuto fare è approvare la variante indipendentemente dall'approvazione e sottoscrizione dello schema di atto di sottomissione da parte dell'appaltatrice; variante alla quale l'impresa appaltatrice avrebbe dovuto sottomettersi automaticamente in quanto l'importo in variante sarebbe stato inferiore al 20% ponendola, come affermato dalla Corte di
Cassazione, in una condizione di soggezione rispetto al diritto potestativo esercitato dalla stazione appaltante.
La stazione appaltante, tuttavia, non approvando la perizia di variante secondo il procedimento disciplinato dalla normativa in materia si è posta paradossalmente in una condizione di illegittimità nel momento in cui ha ritenuto l'appaltatrice inadempiente all'obbligo di esecuzione di nuove lavorazioni la cui esecuzione, non essendo state approvate in variante, non le poteva essere imposta.
L'appaltatrice, per contro, ha affermato di non essere tenuta all'esecuzione dei lavori oggetto della perizia di variante in quanto, perché la perizia fosse per lei vincolante, sarebbe stato necessario che prima fosse accettata mediante la sottoscrizione di un atto di sottomissione, sul presupposto che fosse rimessa alla sua discrezionalità la scelta se accettarla o meno.
Anche tale affermazione non è condivisibile in quanto l'appaltatrice non ha né allegato, né provato che la perizia di variante adottata dalla stazione appaltante avesse ad oggetto lavori per un importo superiore ad un quinto di quello originariamente pattuito;
dagli atti di causa è, invece, emersa la prova del contrario il che conduce all'affermazione per cui, laddove la perizia di variante fosse stata approvata dalla stazione appaltante, l'appaltatrice avrebbe dovuto accettarla ed eseguire i lavori ivi previsti.
Tuttavia, in mancanza di approvazione unilaterale della variante da parte della stazione appaltante, il rifiuto opposto dall'appaltatrice, seppur all'epoca ispirato da
17 TRIBUNALE di NA motivazioni tecnico-giuridiche non condivisibili, appare giustificato alla luce della normativa in materia.
L'appaltatrice ha, infine, sostenuto che la stazione appaltante, al fine di ottenere la ripresa dei lavori, avrebbe dovuto ingiungerne l'esecuzione ex art. 136, comma 5, del D.P.R. n. 554/1999 al fine di rendere obbligatoria l'esecuzione delle nuove lavorazioni ai prezzi non condivisi.
Neanche tale affermazione può essere condivisa in quanto l'eventuale ingiunzione ai sensi dell'art. 136, comma 5, del D.P.R. n. 554/1999, avrebbe richiesto che la perizia di variante fosse stata prima approvata dalla stazione appaltante con le modalità previste dalla legge a seconda della tipologia di variante adottata e che, solo a seguito di tale approvazione, il responsabile unico del procedimento avesse approvato i nuovi prezzi non accettati dall'appaltatore.
In conclusione, sebbene debba ritenersi errata l'interpretazione giuridica che entrambe le parti hanno dato della normativa applicabile alla complessa vicenda contrattuale, tuttavia deve escludersi che l'appaltatrice avesse, al momento della risoluzione dichiarata unilateralmente dalla stazione appaltante, l'obbligo di completare i lavori originari sospesi e, soprattutto, quello di eseguire i lavori variati.
Quanto ai primi, infatti, si osserva che la stazione appaltante, sebbene avesse ordinato la ripresa dei lavori, l'aveva condizionata alla sottoscrizione dello schema dell'atto di sottomissione che, di fatto, non è mai intervenuta il che rendeva l'obbligo di riprendere i lavori incoercibile (v. ordine di servizio n. 29).
Quanto ai secondi, invece, tenuto conto del disposto dell'art. 134, comma 1, del
D.P.R. n. 554/1999 – secondo cui “… Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 25 della Legge…” – in mancanza di prova dell'approvazione della perizia di variante non sussisteva alcun obbligo in capo all'appaltatrice di eseguire i lavori in essa indicati.
1.4.3. La convenuta ha, poi, contestato l'inadempimento dell'appaltatrice all'obbligo contrattualmente assunto di fornirle le certificazioni di conformità degli
18 TRIBUNALE di NA impianti di riscaldamento e del gas di cui alla L. n. 46/1990 utilizzando l'apposita modulistica stabilita con la deliberazione del 18.03.2004; e ciò nonostante i reiterati inviti in tal senso, da ultimo con l'ordine di servizio n. 28 del 14.03.2011 con il quale la stazione appaltante, richiamando l'art. 27.52 del capitolato speciale di appalto, aveva rilevato che era onere dell'appaltatrice acquisire, in nome e per conto della stazione appaltante, i certificati di conformità degli impianti e di abitabilità degli immobili realizzati.
Dall'esame dell'ordine di servizio n. 28 del 14.03.2011 emerge che il Direttore dei lavori con tale provvedimento, proprio in ragione dell'obbligo predetto, aveva ordinato alla dante causa dell'odierna attrice, quale capogruppo e mandataria del
R.T.I. di cui la era parte, di provvedere con urgenza ad Controparte_4
effettuare i lavori necessari per il rilascio delle certificazioni di conformità prescritte dalla legge – e cioè la realizzazione dei fori di aerazione nei locali cucina – i quali, in quanto non previsti nel progetto originario, erano stati inseriti nella perizia di variante già trasmessa per la sottoscrizione.
Emerge dunque per tabulas, proprio dal contenuto dell'ordine di servizio richiamato, l'inesistenza dell'obbligo in capo all'appaltatrice in quanto il rilascio dei certificati di conformità degli impianti nel rispetto della normativa vigente presupponeva la realizzazione di ulteriori lavori – la menzionata realizzazione dei fori di aerazione nei locali cucina – i quali, in quanto non previsti nella progettazione originaria, dovevano prima essere approvati con la variante, mai adottata, e poi ordinati dalla stazione appaltante.
1.4.4. La convenuta ha, infine, contestato l'omessa custodia e l'abbandono del cantiere sottolineando che, a causa di tale condotta, gli immobili realizzati erano stati occupati abusivamente.
Al riguardo si osserva che, pur essendo vero che, ai sensi dell'art. 27.6. del capitolato speciale di appalto, la sospensione dei lavori disposta dal Direttore dei lavori con verbale dell'11.06.2010 non aveva fatto venir meno l'obbligo dell'appaltatrice di custodia del cantiere e delle opere fino a quel momento realizzate, tuttavia l'allegazione dell'asserito inadempimento è estremamente generica e, in
19 TRIBUNALE di NA quanto tale, inidonea a consentire all'attrice la prova dell'adempimento ed al Tribunale di valutare la sussistenza di un inadempimento imputabile.
Invero, è principio generale quello per cui “Chi agisce in giudizio, non può proporre la sua domanda in modo generico, ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, sia in fatto, che in diritto. Ne deriva che, ove l'azione esercitata concerna l'inadempimento contrattuale, l'attore è onerato di allegare non solo
l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione.” (cfr. massima
Cass. Civ. Sez. 6-3, n. 6618/18).
Orbene, non può non tenersi conto che, da un lato, i lavori erano stati sospesi e che, proprio in ragione di tale circostanza, sarebbe stato necessario allegare dettagliatamente in quali temini l'omessa custodia era stata contestata – non potendo essa coincidere con la mera assenza del personale dipendente dell'appaltatrice sui luoghi che era, appunto, giustificabile in ragione della disposta sospensione dei lavori
– e, per altro verso, che è stato richiamato nella determina dirigenziale di risoluzione un verbale di ricognizione dei luoghi redatto poco prima della risoluzione – dal cui esame, presumibilmente, sarebbe stato possibile desumere in quali termini l'omessa custodia e l'abbandono erano stati contestati al momento della riconsegna – ma che non è stato prodotto nel presente giudizio.
La stazione appaltante, invece, ha soltanto eccepito che, a causa dell'omessa custodia, si era verificata un'occupazione abusiva degli immobili da parte di soggetti terzi, producendo prove documentali volte a dimostrare tale circostanza;
tuttavia,
l'occupazione abusiva ad opera di terzi degli immobili realizzati non costituisce, ex sé considerata, prova di un'omessa custodia imputabile all'appaltatrice laddove non venga allegato in che termini tale omessa custodia si sia concretamente manifestata, quali obblighi di custodia erano stati contrattualmente previsti a carico della ditta appaltatrice in caso di sospensione dei lavori, quali comportamenti avrebbe dovuto adottare l'appaltatrice per evitare l'occupazione degli immobili, ecc..
20 TRIBUNALE di NA Queste precisazioni sono essenziali in quanto nella responsabilità contrattuale la parte che lamenta l'inadempimento della controparte deve allegare e, eventualmente, dimostrare l'inadempimento, il danno-evento e il danno-conseguenza ipoteticamente conseguiti all'inadempimento ed il nesso di causalità tra inadempimento e danno- evento e danno-conseguenza.
Applicando questo principio al caso in esame si può affermare che la convenuta avrebbe dovuto allegare specificamente quali fossero gli obblighi di custodia gravanti sull'appaltatrice, cosa l'appaltatrice avrebbe dovuto fare – e non aveva fatto – per evitare il danno-evento (l'occupazione abusiva) e dimostrare il nesso di causalità tra l'omissione e l'evento attraverso l'articolazione del giudizio controfattuale di natura prognostica al fine di dimostrare che, ove l'appaltatrice avesse tenuto i comportamenti dovuti ma omessi, l'occupazione degli immobili non si sarebbe verificata.
In mancanza di tali necessarie allegazioni e dimostrazioni deve, quindi, ritenersi che l'obbligo di custodia non sia stato individuato con sufficiente precisione e che, pertanto, non ne sia contestabile l'inadempimento all'attrice.
1.5. In conclusione, in mancanza di una precisa allegazione e prova dell'esistenza degli obblighi violati il cui inadempimento è stato lamentato dalla stazione appaltante, deve ritenersi che questa abbia risolto il contratto di appalto pubblico in mancanza dei presupposti previsti dalla legge talché, in mancanza di inadempimento che costituisce il presupposto logico-giuridico, alcun conseguente risarcimento del danno può esserle riconosciuto.
1.6. Specularmente, e per le medesime ragioni sopra esposte, deve affermarsi la fondatezza della domanda attorea di risoluzione del contratto per fatto e colpa della stazione appaltante la quale, adottando la determina dirigenziale di risoluzione unilaterale del contratto in mancanza dei presupposti previsti dalla legge – e, con ciò, addebitando all'impresa appaltatrice inadempimenti non sussistenti o, comunque, non dimostrati – ha impedito all'appaltatrice di eseguire il contratto al quale essa stessa non ha dato esatta esecuzione, risultando la stazione appaltante per prima inadempiente.
21 TRIBUNALE di NA 1.7. L'accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento articolata dall'attrice comporta l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante.
Secondo quando recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, “[…]
In tema di appalto di opere pubbliche, l'art. 345 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F, ove stabilisce la percentuale del residuo corrispettivo dovuta all'impresa appaltatrice per il caso di esercizio da parte della committente della facoltà di recesso, regola i crediti pecuniari derivanti da detto atto legittimo dell'Amministrazione, e, pertanto, nella diversa ipotesi della responsabilità risarcitoria dell'Amministrazione medesima per inadempimento, può essere utilizzato quale parametro per la determinazione del lucro cessante dell'appaltatore, ma non incide sulla natura di credito di valore del corrispondente diritto del danneggiato, implicante la computabilità, in sede di liquidazione, del sopravvenuto deprezzamento della moneta. (Sez. 1, n. 1114 del 1.2.1995, richiamata anche di recente da Sez. 1,
n.11361 del 2.5.2023) […]” (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, n. 27690/23).
Tenuto conto di tale parametro di valutazione equitativa del quantum debeatur, considerato che il valore complessivo dei lavori da eseguire in base al contratto di appalto e della prima perizia di variante era pari ad € 3.301.988,71 e che l'appaltatrice stessa ha riconosciuto di aver effettuato lavori per € 3.159.216,63 – di cui solo €
3.090.968,04 riconosciuti e pagati dalla stazione appaltante – alla stessa spetta, a titolo di mancato guadagno per le opere non realizzate, la somma pari al 10% della differenza tra quanto complessivamente dovuto in ragione del contratto di appalto illegittimamente risolto e quanto da lei stessa riconosciuto come dovuto per le opere già realizzate, e cioè il 10% di € 142.772,08, corrispondente ad € 14.277,21.
A tale somma, in quando debito di valore, dovranno essere aggiunti la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi calcolati sulla somma devalutata al momento dell'evento dannoso (cioè, la risoluzione illegittima del contratto in data
28.03.2012) e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT del costo della vita sino all'effettivo soddisfo (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, n. 37798/22).
22 TRIBUNALE di NA 2. La domanda di pagamento della somma complessiva di € 1.067.769,15, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di riserve contrattuali è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito esposti.
2.1. È opportuno, preliminarmente, chiarire che, “[…] secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, riferita al combinato disposto degli artt. 53, 54 e 64 del
r.d. n. 350/1598, ma senz'altro applicabile in relazione all'art. 165 del DPR n.
554/1999, l'onere della riserva assolve alla funzione di consentire la tempestiva e costante evidenza di tutti i fattori che siano oggetto di contrastanti valutazioni tra le parti e perciò suscettibili di aggravare il compenso complessivo, ivi comprese le pretese di natura risarcitoria (v. Cass. n. 15013/2011, n. 14361/2000). Attenendo ad una pretesa di natura economica di matrice contrattuale, la riserva presuppone dunque l'esistenza di un contratto valido di cui si chiede l'esecuzione, mentre, ogni qualvolta si faccia questione di invalidità del contratto e dei modi della sua estinzione, quale è appunto la risoluzione per inadempimento, le pretese derivanti dall'inadempimento della stazione appaltante non vanno valutate in relazione all'istituto delle riserve (cfr. Cass. 22036 del 2014; n. 19531 del 2014; n. 388 del
2006; n. 1217 del 2000; n. 1728 del 1982), ma seguono i principi generali di cui agli artt. 1453 e 1458 cc. […]” (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, n. 22275/16).
Nel caso in esame, considerato che, in accoglimento della domanda di parte attrice, è stata dichiarata la risoluzione del contratto di appalto per fatto e colpa della stazione appaltante, l'esame delle riserve – in particolare di quelle con le quali è stato invocato, in adempimento del contratto, il pagamento di lavori già eseguiti – dovrà essere effettuato alla luce dell'art. 1458 c.c. che disciplina gli effetti della risoluzione: infatti, “[…] secondo l'orientamento di questa Corte, l'appalto, anche nei casi in cui la sua esecuzione si protragga nel tempo, e fatte salve le ipotesi in cui le prestazioni in esso dedotte attengano a servizi o manutenzioni periodiche, non può considerarsi un contratto ad esecuzione continuata o periodica e, pertanto, non si sottrae alla regola generale, dettata dall'art. 1458 cod. civ., della piena retroattività di tutti gli effetti della risoluzione, anche in ordine alle prestazioni già eseguite;
ne consegue che il prezzo delle opere già eseguite può essere liquidato, a seguito della risoluzione del
23 TRIBUNALE di NA contratto, a titolo di equivalente pecuniario della dovuta restitutio in integrum (Cass.,
n. 15705/13 e n. 3455/15).[…]” (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, n. 22065/22).
2.2. Fatta la dovuta premessa di ordine sistematico, devono essere esaminate le singole pretese economiche formulate dall'attrice.
2.2.1. Preliminarmente, la stazione appaltante ha rilevato che le riserve avanzate dall'attrice nel presente giudizio sarebbero le medesime di quelle già apposte prima della stipulazione dell'atto transattivo del 24.11.2008 o, comunque, avrebbero a fondamento fatti e circostanze verificatisi precedentemente alla stipulazione della transazione – in particolare, le riserve di cui nn. 9, 10, 14,16,17,18,19,20,21,22,23 – il che renderebbe non dovute le pretese economiche ad esse sottese in quanto rinunciate in sede di sottoscrizione del predetto accordo.
Sul punto il Collegio peritale, chiamato ad accertare se le riserve indicate nell'atto di citazione coincidessero, del tutto o in parte, con le riserve indicate nell'accordo transattivo, dopo aver descritto entrambi i gruppi di riserve ha rilevato che nessuna delle riserve avanzate nel presente giudizio coincide con quelle oggetto della transazione.
Considerato, tuttavia, che l'appaltatrice all'art. 7 dell'atto transattivo, oltre ad aver dichiarato di rinunciare“…ad ogni riserva o richiesta a qualsiasi titolo formulata, comunque connessa con l'andamento del rapporto di appalto descritto in premessa…”, ha anche dichiarato “…di non aver nulla altro a pretendere dall'Amministrazione per fatti precedenti alla consegna dei lavori…”, ai fini dell'esame della fondatezza o meno delle singole riserve dovrà accertarsi se gli eventi posti a loro fondamento siano antecedenti o meno alla consegna dei lavori.
2.2.2. Ciò premesso, con la riserva n. 9) l'attrice ha lamentato l'omessa contabilizzazione e liquidazione dei lavori relativi allo spostamento di un pozzetto di cemento armato che interferiva con la realizzazione dei lavori oggetto di appalto, in particolare con quelli relativi al corpo A.
Ha riferito che, sebbene la stazione appaltante avesse precedentemente alla stipula dell'atto di transazione, ordinato l'esecuzione delle lavorazioni oggetto della riserva, queste venivano effettuate solamente dopo la relativa stipulazione e, sebbene
24 TRIBUNALE di NA fossero state inserite nella prima perizia di variante, una volta eseguite non erano state pagate.
Quanto asserito dall'attrice, in punto di fatto, non è stato in alcun modo contestato dalla convenuta la quale, anzi, ha proprio riconosciuto che in sede di esecuzione dei lavori, sebbene nella perizia di variante fosse stato previsto lo spostamento della condotta fognaria, le lavorazioni erano consistite esclusivamente nella demolizione del pozzetto di ispezione che interferiva con le opere da realizzare.
Deve, pertanto, affermarsi che le lavorazioni in esame per le quali è stato invocato il pagamento, in quanto effettuate in esecuzione della prima perizia di variante approvata dalla stazione appaltante ed accettata dall'appaltatrice successivamente alla stipula dell'atto di transazione, costituiscono fatti successivi alla stessa e, in quanto tali, non oggetto di rinuncia.
Inoltre, in merito a tali lavorazioni, il Collegio peritale ha riferito nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio (v. pag. 34 della relazione) che “…Per dette lavorazioni, quota parte verranno riscontrate nella p.d.v non sottoscritta dall'impresa,
a dimostrazione della volontà della stazione appaltante di riconoscere comunque a posteriori alla transazione la citata lavorazione…”, che (v. pag. 43 della relazione)
“…Nella perizia di variante nr. 2, viene riportata la lavorazione a dimostrazione del lavoro eseguito dall'impresa, voci nr. 201-202-203-204-205-206-207, in cui si riportano lavori per per un importo pari a € 10.062,26.”, e Parte_2 che (v. pag. 61 della relazione) “…Nella perizia di variante nr. 2 (voci nr. 201-202-
203-204-205-206-207), viene riportata la lavorazione a dimostrazione del lavoro eseguito dall'impresa, oltre la documentazione fotografica agli atti e l'ammissione dello stesso Ente dell'esecuzione dei lavori. Nella p.d.v. si riportano lavori per
“LAVORI POZZETTO CONDOTTA” per un importo pari a € 10.062,26, in riferimento alle somme richieste dall'impresa non si hanno agli atti documenti probatori per riconoscere somme ulteriori. Importo da riconoscere all'impresa €
10.062,26.”.
Alla luce di tali accertamenti, sul presupposto incontestato che le suddette lavorazioni sono state realizzate e che non sono state pagate – considerato che il
25 TRIBUNALE di NA relativo importo veniva contabilizzato nella seconda perizia di variante mai approvata
– deve essere riconosciuta all'attrice, a titolo di equivalente pecuniario per le opere realizzate, la somma di € 10.062,26, così come calcolata dal Collegio peritale.
2.2.3. Con la riserva n. 10) l'attrice ha lamentato l'omessa contabilizzazione e liquidazione di una parte dei lavori relativi al corpo F, e cioè l'impianto sportivo, in quanto, sebbene fossero stati completati tutti i lavori, ne venivano contabilizzati e liquidati solo una parte.
In merito a tali lavorazioni il Collegio peritale ha riferito che “…La riserva è stata contabilizzata nello stato finale, voce nr. 3161 1/G OO.UU., a corpo €
124.613,44, per cui non ha motivo di essere analizzata…” e che (v. pag. 44 della relazione) “…Con tale riserva l'impresa chiede la percentuale del 40,5 % prevista nell'elenco prezzi, art 1/G – OO.UU, ovvero la somma di € 48.472,87, al lordo del ribasso pari a 18,91% per il “completamento opere edili”. Si evidenzia come le opere sono state già contabilizzate e pagate nello stato finale, voce nr. 3161 1/G OO.UU, a corpo € 124.613,44, così come riportate nel libretto delle misure allegato allo stato finale nr. prog. 498, completamento opere edili % = 0,405. La riserva non ha fondamento, in quanto l'importo è stato già corrisposto…” (v. pag. 34 della relazione).
Con la comparsa conclusionale l'attrice ha riconosciuto che le somme invocate per il completamento delle opere edili del corpo F sono state effettivamente corrisposte dalla stazione appaltante e ha, pertanto, rinunciato alla relativa riserva.
2.2.4. Con la riserva n. 11) l'attrice ha lamentato, genericamente, l'omessa contabilizzazione e liquidazione di ulteriori lavorazioni a misura e ha invocato a tale titolo la corresponsione della somma di € 12.338,83.
In merito a tali lavorazioni il Collegio peritale ha dichiarato che (v. pag. 34 della relazione) “…non si conosce l'ubicazione né la tempistica in cui eventualmente sono stati eseguiti tali lavori…” e che “…L'impresa richiede la somma di €
12.338,83, al lordo del ribasso, per lavorazioni già precedentemente citate, cioè murature, massetti, fornitura di opere in ferro, pozzetto sifonato, scossalina metallica, ma non specifica ed non individua l'esatta ubicazione delle stesse. In merito, i
26 TRIBUNALE di NA sottoscritti consulenti tecnici di ufficio non hanno elementi per poter verificare o meno la fondatezza della riserva…” (v. pag. 44 della relazione).
Anche rispetto a tali lavorazioni l'attrice, ritenuto di non poter fornire prova della loro ubicazione, ha con la comparsa conclusionale rinunciato alla corresponsione dell'equivalente pecuniario.
2.2.5. Con la riserva n. 12) l'attrice ha lamentato l'omessa corresponsione delle somme dovute per gli accatastamenti e gli allacci effettuati in virtù degli oneri contrattuali, a suo avviso corrispondenti ad € 39.618,26.
In merito a tale pretesa il Collegio peritale ha riferito nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio che “…In merito si precisa subito che l'importo richiesto nella riserva è stato contabilizzato, nello stato finale gli allacci sono stati pagati con le voci nr. 344 – 345 – 346 – 347 – 348 – 349 – 350 – 351…” (v. pag. 35 della relazione) e che “…L'impresa con la riserva in questione chiede il pagamento di €
39.618,16, considerando il ribasso del 18,91%, per accatastamento ed allacci vari, lavori a forfait per il completamento definitivo di tutte le opere appaltate nel forfait…
Si evidenzia come gli importi richiesti sono stati contabilizzati e pagati, si veda lo stato finale alle voci nr. 344-345-346-347-348-349-350-351. La riserva non ha fondamento, in quanto l'importo è stato già corrisposto…” (v. pag. 45 della relazione).
Con la comparsa conclusionale l'attrice ha riconosciuto che tali somme sono state effettivamente corrisposte dalla stazione appaltante e ha, pertanto, rinunciato alla relativa riserva.
2.2.6. Con la riserva n. 13) l'attrice ha invocato il risarcimento dei danni subiti a causa delle forti piogge verificatisi in data 24.06.2009, dalla stessa qualificati come danni da forza maggiore, quantificati in complessivi € 24.862,00.
Risulta evidente, quindi, che i fatti posti alla base della riserva siano successivi alla stipula dell'atto di transazione.
Ai sensi dell'art. 139 del D.P.R. n. 554/1999 e dell'art. 20 del d.m. n. 145/2000 spetta all'appaltatore un indennizzo per i danni cagionati da forza maggiore che sia
“…limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai
27 TRIBUNALE di NA prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi
d'opera.”.
In merito a tale pretesa il Collegio peritale ha riferito che “…In data 24 giugno
2009, a causa di eccezionali piogge, il cantiere subiva danni alle opere provvisionali ed al terreno circostante, danni che venivano comunicati con telefax del 26 giugno
2009. In data 06 luglio si provvedeva a redigere un verbale di accertamento danni, elencando i danni subiti dall'impresa. A pag. 22 della comparsa di costituzione dello
IACP si riporta “al fine di poter contabilizzare e liquidare tali danni, la relativa quantificazione è stata inserita e prevista nella predisposta II perizia di variante ed assestamento somme…”. Nel verbale di accertamento danni si riporta: “Si constata la presenza di materiale (terra e sabbia) lungo le due strade limitrofe al cantiere a valle dello stesso, proveniente dalla strada a monte del cantiere, a seguito delle copiose piogge, di carattere eccezionale, verificatosi in data 24.06.2009. “Ed ancora “tale strada di cantiere è stata quindi oggetto del passaggio dell'acqua proveniente dalla via seminario e dalle aree circostanti. Come comunicato dall'impresa il ponteggio posizionato nella zona suddetta, è stato smontato e rimontato, solo aver ripristinato le quote del terreno. Inoltre, l'acqua piovana si è riversata nelle cantine delle palazzine provocandone l'allagamento.” Ed ancora “Si rileva pertanto che i danni sono stati causati da forza maggiore e si esclude che vi sia stata colpa o negligenza da parte dell'impresa, avendo quest'ultima proceduto all'esecuzione dei lavori secondo le buone regole d'arte, secondo le prescrizioni del D.L. e non omettendo nessuna cautela necessaria per prevenire danni”. La riserva stante gli atti di causa si ritiene avere fondamento…” (v. pag. 45 della relazione) e che “…Tali oneri sono stati inseriti nella perizia di variante nr. 2, nel capitolo “ Liste per lavori non computabili a misura”,
Lista nr. 1 – Lista nr. 2 – Lista nr. 3 – Lista nr. 4, per un importo pari a € 8.740,80.
Ulteriori oneri, come la pitturazione richiesta nell'atto di citazione da parte dell'impresa non sono dimostrabili dalla documentazione in atti. Importo da riconoscere all'impresa € 8.740,80…” (v. pag. 62 della relazione).
28 TRIBUNALE di NA Alla luce di tali accertamenti, considerato che risulta incontestato tra le parti che i danni lamentati dall'attrice siano stati causati da forza maggiore e che, quindi, spetta alla stessa il risarcimento degli stessi, dovrà esserle corrisposta a tale titolo la somma complessiva di € 8.740,80; importo che è stato riconosciuto come dovuto dalla stazione appaltante nella bozza della seconda perizia di variante mai approvata ed è stato accettato dall'appaltatrice nella propria comparsa conclusionale.
2.2.7. Con la riserva n. 15) l'attrice ha chiesto il pagamento degli interessi per ritardato pagamento ex artt. 29 e 30 del d.m. n. 145/2000 relativi alle somme invocate con le riserve nn. 11), 12) e 13), evidenziando che, laddove tali somme fossero state regolarmente contabilizzate, avrebbe potuto ottenere in epoca anteriore l'emissione del
S.A.L. n. 15) ed il relativo pagamento.
Anche tale pretesa economica è stata rinunciata dall'attrice.
2.2.8. Con le riserve di cui ai nn. 14), 16), 17), 18), 19), 20) e 21), l'attrice ha invocato il risarcimento dei danni conseguenti all'anomalo andamento dell'appalto ed al prolungamento dei tempi di esecuzione consistenti nella ridotta produttività in ragione delle maggiori spese generali, del costo di mantenimento passivo delle attrezzature e del costo della mano d'opera inutilizzata, oltre al mancato utile.
Secondo quanto rappresentato dall'attrice, con la prima perizia di variante dalla stessa accettata e sottoscritta in data 09.12.2008 le veniva assegnato il termine di 8 mesi per ultimare i lavori per un ammontare di € 1.314.778,71 e con verbale del
30.01.2009 il Direttore dei lavori disponeva la ripresa dei lavori da completare entro il termine del 29.09.2009.
Successivamente, però, l'appalto aveva avuto un andamento anomalo riconducibile, a suo avviso, oltre che alle condizioni metereologiche avverse, all'esigenza di spostare la condotta fognaria esistente a monte del corpo A – che avevano indotto la stessa a chiedere per due volte la proroga dei termini per completare le opere, concessa una prima volta al 29.03.2010 e una seconda volta al
26.06.2010 – nonché alle carenze progettuali che avevano indotto, poi, il Direttore dei lavori a sospenderli con verbale del 11.06.2010 per predisporre una seconda perizia di variante.
29 TRIBUNALE di NA A suo avviso l'attrice avrebbe subìto una ridotta produttività dovuta alla protrazione dei lavori oltre rispetto ai tempi programmati, resasi necessaria per cause imputabili alla stazione appaltante.
Preliminarmente si rileva che, anche in questo caso, è evidente che i fatti posti alla base della riserva siano successivi alla stipula dell'atto di transazione.
In merito all'imputabilità dell'andamento anomalo dell'appalto alla stazione appaltante, il Collegio peritale ha riferito che “…l'interferenza tra lo scavo del corpo
A e la condotta fognaria o il pozzetto della rete fognaria è dato certo ed inconfutabile, non contraddetto da nessuna delle parti, tanto che nella perizia di variante nr. 2 sono computate delle somme per tale lavorazione. L'ubicazione e la presenza dei sottoservizi è un elemento che doveva essere noto alla Stazione Appaltante, la stessa comparsa di costituzione dello (pag. 9 – 10) evidenzia la criticità. Certamente CP_1
tale aspetto ha influenzato sull'andamento dell'appalto. In merito alla terza causa riportata nell'atto di citazione si evidenzia quanto segue. - In merito alla procedura espropriativa “si è dovuto in effetti procedere ad una rettifica ed integrazione dell'Ordinanza di esproprio…, per un errore di trascrizione delle particelle da parte dell'Ufficio Espropriazione del Comune”, pertanto tale problematica analizzata in merito anche alla riserva relativa all'accatastamento denota certamente una problematica non imputabile all'impresa. -In merito alla mancanza degli esecutivi del corpo F, dato non contraddetto dalle parti, si riscontra dagli atti che con gli ordini di servizio nr. 23 e 24 si è cercato di sopperire a tale rilevante mancanza, si ricorda che un progetto deve essere esecutivo, nel caso del corpo F
[...]
L'impresa con lettera del 7 giugno 2010 (allegato nr. Parte_3
24 dell'impresa) riscontrava l'ordine di servizio nr. 24 ed evidenziava come le specifiche tecniche in esso riportate fossero errate, infatti i materiali indicati (guaina ardesiata, massetto autolivellante tipo sikalevel, pittura epossidica tipo afra pox) non erano adatti ed idonei per l'utilizzo indicato dalla stazione appaltante. Andando sempre agli atti causa, si rammenta che con verbale del 11 giugno 2010 D.L. ha disposto la sospensione dei lavori, a ridosso della data presunta di fine lavori e con le opere quasi completate, per motivi relativi alla “raccolta delle acque bianche
30 TRIBUNALE di NA all'interno dell'intercapedine del piano cantinato, per la realizzazione della pavimentazione stradale a monte delle palazzine… e per il miglioramento delle caratteristiche tecniche della pavimentazione dell'impianto sportivo sociale”. In merito, si evidenzia come la raccolta acque bianche sia una problematica che ha sempre contraddistinto l'appalto e denota una chiara carenza progettuale, la scelta della pavimentazione è una problematica che deve essere affrontata in fase di redazione del progetto così come anche le specifiche tecniche della pavimentazione dell'impianto sportivo. Anche quanto asserito nell'atto di citazione della stazione appaltante, pag. 13, “si precisa inoltre che la condotta per la raccolta delle acque meteoriche è stata modificata anche a seguito dell'autorizzazione all'allaccio alla rete comunale rilasciata dal comune di Messina, che ha indicato in soli due punti di allaccio, rispetto alla previsione di progetto che ne prevedeva diversi”. Tale aspetto dà ulteriore conferma di quanto già riportato, infatti le autorizzazioni e quindi i progetti esecutivi vanno redatti precedentemente all'appalto, una autorizzazione da parte di un ente (ufficio allaccio rete comunale) va acquisita nei modi e termini corretti, successivamente all'acquisizione della stessa autorizzazione si può procedere al progetto esecutivo. Pertanto, la problematica correlata alla progettazione risulta comprovata…” (v. pag. 48 della relazione e ss.).
Deve ritenersi, quindi, che la protrazione dei lavori oltre i tempi contrattualmente previsti sia imputabile, per le regioni esplicitate dal Collegio peritale e condivise dal Giudicante, a colpa della stazione appaltante.
In merito alla tipologia di danni risarcibili il Collegio peritale ha innanzitutto calcolato, tenuto conto della differenza tra la produzione teorica e quella eseguita per ogni giorno di lavoro, il danno da sottoproduzione – ricomprendente anche le maggiori spese generali al netto di quelle fisse – nei giorni di lavoro effettuati fino alla sospensione, esclusi quelli di proroga concessa, quantificato nell'importo complessivo di € 37.964,02, al quale ha aggiunto l'importo del danno da ridotta utilizzazione dei macchinari e delle attrezzature, quantificato in € 10.518,79.
Per quanto concerne, invece, il danno da ridotto utilizzo della manodopera, il
Collegio peritale ha riferito che “…In merito si evidenzia subito che non è possibile
31 TRIBUNALE di NA dalla documentazione in atti determinare l'incidenza della manodopera nell'appalto, non è sufficiente (Tar Campania 08/04/2021, 867) affermare il rispetto del Contratto di lavoro Nazionale applicato agli operai, è necessario infatti un verbale o un giornale lavori firmato dalle parti in cui si riportano i singoli operai, il monte ore lavorativo e la mansione di ciascuno, al fine di ricostruire il costo della manodopera. Si evidenzia che non esiste agli atti un documento firmato in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa relativamente agli operai presenti giornalmente in cantiere e, conseguentemente, sul punto, in assenza di prova sulla effettiva manodopera sottoimpiegata non è possibile riconoscere alcun importo…”.
In mancanza, quindi, di prova della manodopera impiegata dall'appaltatrice, alcun danno per il mantenimento prolungato della stessa può esserle riconosciuto.
Complessivamente, quindi, deve essere riconosciuto all'attrice, quale danno emergente conseguito al prolungamento dei lavori e della ridotta produttività, la somma complessiva di € 48.482,81.
L'attrice ha, inoltre, invocato il danno da mancato utile per il prolungamento della durata dei lavori asserendo che, se la durata del contratto fosse stata quella contrattualmente prevista, avrebbe potuto impiegare i propri capitali ed i propri mezzi in altri appalti da cui avrebbe potuto conseguire ulteriori utili;
danno quest'ultimo distinto dal mancato utile per la risoluzione del contratto di appalto dovuta a colpa della stazione appaltante.
Per quanto concerne tale voce di danno si osserva, preliminarmente, che “[…]
L'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante o da perdita di "chance" esige, infatti, la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, e non di mera potenzialità,
l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile (cfr. Cass. 4052/2009;
11353/2010; 22376/2012). […]” (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, n. 19604/16).
Orbene, l'attrice, pur invocando il lucro cessante derivante dal ritardo con cui è stata data esecuzione all'appalto, non ha in alcun modo allegato circostanze specifiche e concrete da cui desumere in termini di certezza o di elevata probabilità che, laddove
32 TRIBUNALE di NA l'appalto fosse stato eseguito nei termini contrattualmente previsti, l'attrice avrebbe conseguito un utile ulteriore grazie all'ottenimento di altri lavori, il che relega la voce di danno patrimoniale invocato a livello meramente ipotetico ed eventuale.
2.2.9. Con le riserve nn. 22) e 23) l'attrice ha domandato il pagamento dei maggiori oneri di sicurezza sostenuti in ragione della necessità di eseguire i lavori a stretto contatto con gli assegnatari degli alloggi in quanto la stazione appaltante ne aveva preteso la consegna di volta in volta, prima della scadenza del termine per il completamento di tutti i lavori, ai fini della progressiva assegnazione.
In merito a questa pretesa economica, da qualificare come domanda di pagamento di un maggior compenso – considerato che gli oneri per la sicurezza costituiscono una voce del prezzo complessivo del contratto di appalto e non di risarcimento del danno che, invece, presuppone l'allegazione di un inadempimento contrattuale – i maggiori oneri sono dipesi dalla consegna anticipata degli alloggi che, sebbene fatta su richiesta della stazione appaltante, è stata il frutto di una libera scelta dell'appaltatrice; si ritiene, pertanto, che la domanda sia generica e del tutto sfornita di prova su come tale consegna anticipata abbia inciso negativamente sugli oneri per la sicurezza e sui costi sostenuti dall'attrice.
L'attrice, infatti, non ha in alcun modo indicato il numero, l'ubicazione ed il momento temporale della consegna degli alloggi – al fine di consentire al Giudicante di valutare se questa sia avvenuta prima o dopo la stipula dell'atto di transazione – né la tipologia di misure di sicurezza adottate al fine di scongiurare i maggiori rischi di esecuzione delle opere a stretto contatto con gli assegnatari.
Né, a monte, ha provato che tali ulteriori misure siano state contrattualmente stabilite in un momento successivo rispetto alla stipula del contratto originario o dell'atto di transazione.
Pertanto, pur risultando astrattamente ammissibile la quantificazione equitativa, ad opera del Giudice, del compenso spettante all'appaltatore ex art. 1657 c.c., in mancanza di una chiara e precisa allegazione e prova del titolo dal quale il diritto al maggiore compenso è sorto, oltre che della maggiore prestazione eseguita, alcuna somma può essere riconosciuta per tale voce.
33 TRIBUNALE di NA 2.2.10. Con la riserva n. 25) l'attrice ha chiesto il risarcimento del danno da ritardata maturazione dei requisiti di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici ex D.P.R. n. 34/2000 e, più in generale, il danno curriculare per ritardato arricchimento del proprio curriculum professionale conseguente all'illegittimo comportamento della stazione appaltante.
L'attrice, in particolare, ha lamentato di aver conseguito i requisiti di qualificazione ex D.P.R. n. 34/2000 in ritardo a causa del già contestato anomalo andamento dell'appalto – quindi relativo al periodo intercorrente tra il 30.01.2009, data di ripresa dei lavori dopo la prima sospensione, e l'11.06.2010, data della seconda sospensione dei lavori – imputabile alla stazione appaltante.
Secondo la più recente giurisprudenza amministrativa, “[…]il danno curriculare, ancorato alla perdita della specifica possibilità concreta di incrementare il proprio avviamento per la parte relativa al curriculum professionale, da intendersi anche come immagine e prestigio professionale, al di là dell'incremento degli specifici requisiti di qualificazione e di partecipazione alle singole gare, deve essere oggetto di puntuale dimostrazione, ancorata … alla perdita di un livello di qualificazione già posseduta ovvero alla mancata acquisizione di un livello superiore, quale conseguenze immediate e dirette della mancata aggiudicazione;
… alla mancata acquisizione di un elemento costitutivo della specifica idoneità tecnica richiesta dal bando oltre la qualificazione SOA (cfr. Cons. Stato, sez. III, 15 aprile 2019, n. 2435; Id., sez. IV, 7 novembre 2014, n. 5497), sicché solo all'esito di tale dimostrazione, relativamente all'an, è possibile procedere alla relativa liquidazione nel quantum (anche a mezzo di forfettizzazione percentuale applicata sulla somma riconosciuta a titolo di lucro cessante: cfr. Cons. Stato, Sez. V, 23 agosto 2019, n. 5803) e sempre che non debba ritenersi che, trattandosi di impresa leader nel settore di riferimento, l'aver conseguito già un curriculum di tutto renda la mancata aggiudicazione di un appalto non idonea, per definizione, ad incidere negativamente sulla futura possibilità di conseguire le commesse economicamente più appetibili e, più in generale, sul posizionamento dell'impresa nello specifico settore di mercato in cui è chiamata ad operare (Cons.
Stato, Sez. V, 28 gennaio 2019, n. 689)” [così Cons. Stato, sez. V, 7 novembre 2022, n.
34 TRIBUNALE di NA 9785, cit.]. Ed ancora che: in tema di mancata illegittima aggiudicazione di un appalto pubblico il creditore che invochi il risarcimento del c.d. danno curricolare deve offrire prova puntuale del nocumento che asserisce di aver subito (Cons. Stato, sez. V, 19 maggio 2021, n. 3892). Infine che: “La richiesta di risarcimento del danno curriculare deve essere respinta se non è stato assolto il relativo onere probatorio, dimostrando che la mancata aggiudicazione ed esecuzione del servizio hanno precluso di acquisire ulteriori commesse pubbliche (di pari o superiore rilievo), o specificando quali sarebbero state le negative ricadute della mancata acquisizione della commessa, in termini di minore capacità competitiva e reddituale, sulle sue credenziali tecniche e commerciali” (Cons. Stato, sez. III, 5 marzo 2020, n. 1607).[…]” (cfr. Cons. Stato,
Sez. 5, n. 1552/23).
Considerato che il danno curriculare costituisce, quindi, un danno da perdita di chance e che questo si potrebbe astrattamente configurare, oltre che nelle ipotesi più comuni di mancata aggiudicazione di una gara di appalto, anche in quelle di ritardata esecuzione del contratto per colpa della stazione appaltante, è onere della parte danneggiata che lo invoca allegare dettagliatamente e provare, anche in via presuntiva, come il mero ritardo nell'esecuzione del contratto le abbia procurato un pregiudizio in termini di perdita della possibilità di conseguire nei tempi prestabiliti specifici requisiti tecnico-finanziari di qualificazione o, più in generale l'arricchimento del proprio curriculum professionale e, conseguentemente, la perdita della seria e concreta possibilità di ottenere, entro il periodo di ritardo imputabile alla stazione appaltante, ulteriori aggiudicazioni.
Premesso che, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “[…] la perdita di "chance" - in astratto configurabile nel caso concreto - costituisce un danno patrimoniale risarcibile, qualora sussista un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente non in un lucro cessante, bensì nel danno emergente da perdita di una possibilità attuale. Ne deriva che la "chance" è anch'essa un'entità patrimoniale giuridicamente ed economicamente valutabile, la cui perdita produce un danno attuale e risarcibile, qualora si accerti, anche utilizzando elementi presuntivi, la ragionevole probabilità della esistenza di detta "chance", intesa come attitudine
35 TRIBUNALE di NA attuale (Cass. 11322/2003; 12243/2007) […]”, sotto il profilo probatorio “[…] la mera appartenenza dell'impresa appaltatrice al settore degli appalti pubblici non può concretare… una presunzione di perdita certa, o altamente probabile, della chance di aggiudicarsi altre gare nel periodo in considerazione. Tale conclusione non può, invero, desumersi… dalla sola qualità soggettiva dell'impresa esecutrice dei lavori, senza alcuna allegazione concreta di domande di partecipazione a gare, nonché di elementi di valutazione circa il possesso di particolari requisiti tecnici e finanziari per partecipare ed aggiudicarsi, con rilevante probabilità, le gare tenutesi nell'arco temporale in discussione. […]” (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, n. 19604/16).
Nel caso di specie, l'attrice ha lamentato il ritardo nel conseguimento dei requisiti di qualificazione limitandosi a richiamare la giurisprudenza in materia, senza specificare e provare quale fosse il livello di qualificazione già posseduto, se lo avesse perso a causa del ritardo o se non avesse potuto maturare un superiore livello di qualificazione e quali occasioni di partecipazione a gare di appalto in concreto fossero andate perdute per la mancata tempestiva qualificazione;
pertanto, anche tale voce di danno non può essere risarcito.
2.2.11. Con la riserva n. 26) l'attrice ha chiesto il risarcimento dei danni conseguenti all'illegittima sospensione dei lavori disposta dalla stazione appaltante con il verbale dell'11.06.2010 in violazione dei presupposti previsti dall'art. 24 del d.m. n. 145/2000.
In merito a tale riserva la stazione appaltante ne ha eccepito la tardività, rilevando che la stessa era stata apposta nel registro di contabilità in occasione dell'emissione del 15° quando già il 93% dei lavori risultavano eseguiti. Pt_4
Premesso che la pretesa sottesa alla riserva deve essere valutata alla luce dei principi di cui agli artt. 1453 e 1458 c.c. e, quindi, irrilevante dovrebbe essere ritenuta l'eventuale tardività dell'apposizione della riserva, in ogni caso anche ritenendo operanti per la pretesa in questione le decadenze previste per l'apposizione delle riserve, l'eccezione risulterebbe ugualmente infondata.
Risulta, preliminarmente, opportuno richiamare i principi generali affermati dalla giurisprudenza di legittimità in merito agli oneri allegativi e probatori gravanti
36 TRIBUNALE di NA sulla stazione appaltante nel caso in cui sollevi l'eccezione di decadenza dall'appaltatore dal diritto di formulare le riserve negli appalti di opere pubbliche.
È stato affermato, in generale, in materia di eccezioni difensive che “[…] in relazione all'opzione difensiva del convenuto consistente nel contrapporre alla pretesa attorea fatti ai quali la legge attribuisce autonoma idoneità modificativa, impeditiva o estintiva degli effetti del rapporto sul quale la predetta pretesa si fonda, occorre distinguere il potere di allegazione da quello di rilevazione. Il primo compete, invero, esclusivamente alla parte e va esercitato nei tempi e nei modi previsti dal rito in concreto applicabile (pertanto sempre soggiacendo alle relative preclusioni e decadenze), mentre il secondo compete alla parte (e soggiace perciò alle preclusioni previste per le attività di parte) solo nei casi in cui la manifestazione della volontà della parte medesima sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva, ovvero quando singole disposizioni espressamente prevedano come indispensabile l'iniziativa di parte (cfr. Cass. S.U. 1099/1998; Cass. 6450/2004;
Cass. 123535/2010). Non può revocarsi in dubbio, pertanto, atteso che in tal senso si esprime la stessa norma dell'art. 2697, comma 2, cod. civ., che la parte convenuta debba sempre sia allegare che comprovare i fatti modificativi ed estintivi della pretesa fatta valere dall'attore e, qualora ci si trovi in presenza di eccezioni in senso stretto, che sono condizionate dalla legge alla manifestazione di volontà espressa della parte di volersene avvalere, deve essere acquisita alla causa la prova dei fatti che ne costituiscono il fondamento. […]”.
Con particolare riguardo all'eccezione di decadenza dell'appaltatore dalla riserve è stato affermato che “[…] Né può dubitarsi del fatto che l'eccezione di decadenza dell'appaltatore dal diritto di formulare le riserve, negli appalti di opere pubbliche, costituisca un'eccezione in senso stretto, poiché in disponibilità esclusiva della stazione appaltante, talché la parte pubblica deve proporla allegando e comprovando i relativi fatti costitutivi, non potendo il giudice rilevare detta decadenza
d'ufficio (cfr. Cass. 1697/1987; 3824/2003; 1637/2006; 17630/2007; 11310/2011).
[…]” (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, n. 281/17).
37 TRIBUNALE di NA Nell'ipotesi di riserve volte a contestare la sospensione dei lavori, la giurisprudenza di legittimità ha, poi, affermato – sebbene avuto riguardo alla normativa precedente a quella applicabile al caso di specie – che “[…] l'appaltatore, il quale pretenda un maggior compenso o rimborso, rispetto al prezzo contrattualmente pattuito, a causa dei pregiudizi o dei maggiori esborsi conseguenti alla sospensione dei lavori disposta o protratta dall'amministrazione, ha l'onere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 53, 54 e 64 del r.d. n. 350 del 1895 e delle norme successive in materia, di iscrivere la relativa riserva nel momento in cui emerga, secondo una valutazione propria del giudice di merito, la concreta idoneità del fatto a produrre i suddetti pregiudizi o esborsi, potendo la specifica quantificazione del danno operarsi nelle successive registrazioni. Ne consegue che, ove la sospensione possa ritenersi illegittima o produttiva di danno sin dall'inizio, l'appaltatore deve inserire la sua riserva nello stesso verbale di sospensione e dovrà poi iscrivere regolare riserva o domanda nel registro di contabilità, quando egli successivamente lo sottoscriva, ripetendo quindi la riserva stessa nel verbale di ripresa e nel registro di contabilità successivamente firmato (Cass., 23 marzo 2017, n. 7479). In relazione alle riserve concernenti la sospensione dei lavori per la necessità di disporre varianti in corso
d'opera, questa Corte ha precisato che viene a prodursi uno spostamento della decorrenza del termine per proporre la riserva, che decorrerà, rispettivamente, dal momento in cui viene consentito all'appaltatore, secondo la normale diligenza, di rendersi conto, per la maggiore quantità o per le diverse modalità del lavoro svolto per effetto di varianti, di avere diritto di avanzare verso l'amministrazione pretese superiori a quelle stabilite nel contratto, oppure, per i fatti cosiddetti continuativi, allorquando dal ripetersi degli episodi a lui pregiudizievoli può trarre la percezione della loro incidenza economica, salvo esplicare la riserva, con la quantificazione delle maggiori pretese, alla cessazione della continuazione. […]” (cfr. Cass. Civ. Sez.1, n.
5901/22).
Le riserve avverso la sospensione dei lavori devono, quindi, essere apposte sul verbale di sospensione dei lavori – secondo quanto previsto dall'art. 133, comma 8,
d.p.r. n. 554/1999 – e poi, successivamente, nel registro di contabilità; nell'ipotesi
38 TRIBUNALE di NA particolare di sospensione determinata dalla necessità di predisporre una perizia di variante in corso d'opera, invece, le riserve possono essere apposte anche successivamente, nel momento in cui l'appaltatore, prendendo atto delle maggiori o diverse quantità di lavorazioni da effettuare, ha la possibilità di rendersi conto di dover avanzare pretese ulteriori nei confronti della stazione appaltante.
Alla luce dei principi sopra esposti, l'eccezione di decadenza risulta infondata in quanto la convenuta ha eccepito la tardività della riserva per essere stata la stessa apposta al 15° S.A.L. quando già i lavori erano stati per la maggior parte eseguiti ma non anche perché non iscritta nel verbale di sospensione dei lavori.
D'altro canto, non corrisponde al vero quanto dalla convenuta affermato secondo cui la riserva veniva apposta al 15° S.A.L. in quanto, così come riferito dal
Collegio peritale, “…Riserva nr. 26 - danni da sospensione lavori – la riserva trae origine dalla sospensione dei lavori disposta con VERBALE DI SOSPENSIONE
LAVORI NR. 2 del 11.06.2010. Il verbale riporta che la situazione del cantiere è:
S.A.L. nr. 15 del 20.05.2010 dell'importo di € 3.666.568,10 Le opere inerenti la palazzina A risultano completate ad eccezione di alcune lavorazioni di piccola entità;
Le opere la cui esecuzione rimane interrotta sono essenzialmente le opere di sistemazione esterna del cortile e le opere di finitura del corpo F…” (v. pag. 37 della relazione).
Risulta evidente, pertanto, che il 15° S.A.L. veniva emesso in data 20.05.2010, prima della sospensione dei lavori disposta in data 11.06.2010; e ciò senza contare che, dall'esame del verbale di sospensione lavori n. 2 dell'11.06.2010 prodotto agli atti, emerge che l'appaltatrice aveva a quella data apposto una riserva sull'illegittimità della sospensione e sulla sua dannosità.
Considerato, quindi, che la convenuta non ha né allegato, né provato, fatti impeditivi del diritto fatto valere dall'appaltatrice mediante l'apposizione della riserva,
l'eccezione di decadenza non può che essere respinta;
inoltre, avendo la riserva ad oggetto l'illegittimità del verbale di sospensione adottato in data 11.06.2010, è evidente che sottende una vicenda successiva alla stipulazione dell'atto di transazione.
39 TRIBUNALE di NA Ciò detto, ai fini della valutazione della fondatezza della riserva risarcitoria in esame, risulta opportuno richiamare l'art. 24 del d.m. n. 145/2000, rubricato
“Sospensione e ripresa dei lavori”, il quale, nella formulazione vigente all'epoca di stipulazione del contratto, al comma 1 prevedeva “1. È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 133, comma 1, del regolamento nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi;
tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a), b), b-bis) e c) della legge, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.”.
L'art. 25 del medesimo d.m. n. 145/2000, rubricato “Sospensione illegittima”, invece, prevedeva che “1. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall'articolo 24 sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.
2. Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti criteri: a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall'articolo 34, comma 2, lettera c) del regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall'articolo 30, comma 4, computati sulla percentuale prevista dall'articolo 34, comma 2, lettera d) del regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo
133, comma 5, del regolamento;
d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
3. Al di fuori delle
40 TRIBUNALE di NA voci elencate al comma 2 sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.”
In merito alla individuazione della causa effettiva di sospensione dei lavori, il
Collegio peritale ha riferito che “…Come già evidenziato precedentemente in data 11 giugno 2010 la Stazione appaltante emetteva un VERBALE DI SOSPENSIONE
LAVORI nr. 2, il direttore lavori nel verbale riportava :“ considerata l'impossibilità temporanea di proseguire i lavori con continuità ed utilmente a regola d'arte a causa della necessità di eseguire nuove e impreviste opere e di apportare alcune variazioni nelle caratteristiche dei materiali e di esecuzione, per le quali necessita redigere apposito verbale di concordamento nuovi prezzi e predisporre la relativa perizia di variante e suppletiva e/o assestamento somme;
tali lavorazioni riguardano principalmente ed in particolare la esecuzione della raccolta delle acque bianche all'interno dell'intercapedine del piano cantinato, la realizzazione della pavimentazione stradale dell'area a monte delle palazzine ed il miglioramento delle caratteristiche tecniche della pavimentazione dell'impianto sportivo sociale;
” pertanto si disponeva la sospensione lavori. Risulta evidente ed assolutamente anomalo che venga eseguita una sospensione lavori a ridosso della fine lavori prevista per gli stessi. La riserva della sospensione lavori è fondata e trae origine dalla necessità di redigere una perizia di variante per la continuazione dei lavori, proprio in considerazione degli errori progettuali dell'Ente appaltante, ad esempio nella redazione di un progetto esecutivo la raccolta delle acque bianche è un elemento fondamentale e basilare da un punto di vista progettuale, così come il miglioramento delle caratteristiche tecniche della pavimentazione dell'impianto sportivo è prettamente una scelta progettuale, non imputabile all'esecutore…” (v. pag. 53 della relazione).
Il Collegio peritale ha, quindi, individuato, quale causa della sospensione, la necessità di disporre una perizia di variante in corso di causa in ragione di accertati errori progettuali e che, pertanto, la sospensione era stata disposta per una causa diversa da quelle consentite.
41 TRIBUNALE di NA Considerato che la sospensione dei lavori deve essere ritenuta illegittima ex art. 25 del d.m. n. 145/2000, visto il richiamo effettuato dalla norma all'art. 1382 c.c., indipendentemente dalla prova del danno risulta dovuto all'attrice il relativo risarcimento, così come quantificato dal Collegio peritale il quale, dopo aver preliminarmente premesso che “…Il calcolo dei danni in presenza di sospensione illegittima va effettuato in applicazione dell'art. 25 del DM 145/2000, successivamente sostituito dall'art. 160 del DPR 207/2010….” (v. pag. 54 della relazione), ha quantificato il danno.
Considerata la differenza tra la produzione giornaliera programmata e quella eseguita per il numero di 104 giorni – tenuto conto che, sebbene il danno dovrebbe astrattamente essere risarcito per tutta la durata della sospensione illegittima, l'attrice stessa ha limitato la sua domanda risarcitoria a 104 giorni, vale a dire quelli intercorrenti tra la sospensione e l'emissione del 16° S.A.L. nel quale è stata apposta la riserva – il danno va quantificato in complessivi € 13.044,90 per spese generali infruttifere ed € 244,74 per lesione dell'utile, per un totale di € 13.289,64.
Nulla, invece, deve essere riconosciuto per il mancato ammortamento delle attrezzature e per le retribuzioni inutilmente corrisposte, mancando la prova di un accertamento in contraddittorio con il Direttore dei lavori sui macchinari esistenti in cantiere e sulla consistenza della mano d'opera.
2.2.12. Con la riserva n. 32) l'attrice, dopo aver rappresentato di aver consegnato, su richiesta della stazione appaltante, alcune botteghe che utilizzava quali magazzini per il deposito di materiali e attrezzature e di aver impiegato per il relativo svuotamento e pulizia tre operai impiegati per 8 giorni al costo di € 180,00 al giorno, ha chiesto il risarcimento del danno dalla stessa stimato in € 1.440,00.
Questa riserva è stata rinunciata dall'attrice con la comparsa conclusionale.
2.2.13. Con la riserva n. 33) l'attrice ha lamentato l'omessa contabilizzazione e liquidazione di diversi lavori analiticamente descritti in un computo metrico allegato alla stessa e quantificati nell'importo complessivo di € 226.954,78 di cui ha domandato il pagamento.
42 TRIBUNALE di NA In merito a tale riserva il Collegio peritale ha riferito che “…l'impresa ha allegato un computo metrico dettagliato relativamente alle opere eseguite, con data
23.09.2010 (allegato della ditta nr. 63) specificando le singole opere realizzate e non contabilizzate, ma previste nella II ^ PERIZIA DI VARIANTE ED ASSESTAMENTO
SOMME, che riporta la data del 03 novembre 2010… L'inserimento delle suddette lavorazioni nella perizia di variante è prova inconfutabile che le opere erano volute dalla Stazione Appaltante e realizzate dalla ditta…” (v. pag. 56 della relazione) e che
“…Come sopra precisato la presenza nella perizia di variante di tali lavorazioni è prova inconfutabile che le opere, oltre ad essere state richieste dalla Stazione
Appaltante sono state realizzate dalla ditta. Le stesse sono individuate per capitoli e ben distinte per singoli capitoli e singole lavorazioni. (documento nr. 63). Inoltre, le stesse lavorazioni non essendo previste in progetto non potevano essere contabilizzate nel momento in cui venivano realizzate…” (v. pag. 68 della relazione).
È stato, quindi, accertato che le opere in esame non rientravano nel progetto originariamente approvato e venivano riconosciute nella seconda perizia di variante la quale, tuttavia, come già accertato, non è stata oggetto di approvazione da parte della stazione appaltante.
Tenuto conto di quanto appena affermato, risulta opportuno richiamare i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in merito ai lavori effettuati senza preventiva approvazione secondo cui “[…] la domanda volta a conseguire una remunerazione per lavori espressamente qualificati "extra contrattuali" sarebbe, comunque, infondata in radice, in quanto l'art. 25 della L. n. 109 del 1994, completando anche al lume delle direttive comunitarie il divieto (per l'appaltatore) di introdurre variazioni o addizioni al progetto (e conseguentemente all'opera) posto già dall'art. 342 della L. 2248 del 1865 alle F, per un verso, ha ribadito detto divieto come regola generale assoluta, e, per altro verso, ha individuato le tassative ipotesi nelle quali sono ammesse varianti in corso d'opera, perciò escludendo l'applicabilità della disciplina in ipotesi di opere diverse da quelle previste in contratto, che devono essere approvate mediante l'espletamento di una regolare procedura di affidamento ex artt.
20 e segg. della legge. Per cui una volta esclusa sia la ricorrenza di una variante
43 TRIBUNALE di NA consentita, sia l'espletamento di detta procedura, il sistema degli appalti di opere pubbliche non consente, per ovvia necessità di protezione del pubblico interesse, di porre a carico della stazione appaltante il prezzo delle opere extra realizzate, neppure
a titolo di indebito arricchimento (Cass. 4725/2006; 12681/2004; 1443/1996), e dovendo ritenersi che il direttore dei lavori, che ne abbia disposto l'esecuzione, abbia agito al di fuori dei suoi poteri e, perciò, quale falsus procurator dell'ente (cfr. Cass.
n. 343 del 2013). […]” (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, n. 15029/16).
In via generale, quindi, l'appaltatore non può di sua iniziativa realizzare opere diverse o aggiuntive rispetto a quelle appaltate se non nel caso in cui le stesse vengano ordinate dal Direttore dei lavori a seguito di preventiva approvazione delle stesse e, laddove dovesse realizzarle in mancanza di preventiva autorizzazione, non avrebbe diritto ad alcun compenso, nemmeno a titolo di indebito arricchimento.
Quanto, poi, all'ipotesi di accertamento in sede di collaudo di lavori ulteriori rispetto a quelli autorizzati ed approvati, l'art. 198, rubricato “Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato”, disponeva che “1. Ove l'organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al responsabile del procedimento, proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il responsabile del procedimento trasmette la comunicazione e le proposte dell'organo di collaudo, con proprio parere, alla stazione appaltante.
2. L'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate fatta dal responsabile del procedimento non libera il direttore dei lavori e il personale incaricato dalla responsabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire.”.
Pur essendo, quindi, ammessa la possibilità per l'organo di collaudo di riscontrare lavorazioni meritevoli di collaudo non previamente autorizzate e comunicarle al responsabile del procedimento, anche in tale ipotesi tali lavorazioni possono essere oggetto di pagamento solo dopo la preventiva approvazione della stazione appaltante, sebbene in ratifica rispetto alla loro realizzazione.
La giurisprudenza di legittimità, seppur avuto riguardo alla disciplina precedentemente applicabile – e cioè l'art. 103 del R.D. n. 350/1895 – ha avuto modo
44 TRIBUNALE di NA di affermare che “[…] alla luce della giurisprudenza di questa Corte (Cass., n.
29998/20; n. 15029/16), cui il collegio intende dare continuità, in tema di appalto di opere pubbliche, i lavori addizionali effettuati dall'appaltatore extra-contratto e non previamente autorizzati (per i quali egli non ha, di regola, diritto ad aumento di prezzo alcuno ex art. 342, comma 2, della l. n. 2248 all. F del 1865) possono, eccezionalmente, dar luogo a compenso alla quadruplice condizione che tali lavori formino oggetto di tempestiva riserva, siano qualificati come indispensabili in sede di collaudo, siano riconosciuti come tali anche dall'amministrazione committente e comportino un costo che, addizionato a quello dei lavori commissionati in contratto, rientri, comunque, entro i limiti delle spese approvate.[…]” (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, n.
8275/23).
Considerato che, per le opere per cui è invocato il pagamento, l'attrice non ha fornito prova né della preventiva approvazione – in quanto in sede di consulenza tecnica è emerso che tali lavorazioni non rientravano tra quelle previste nel progetto originario – né della successiva approvazione – in quanto l'inserimento delle stesse nella seconda perizia di variante non può essere ritenuto come riconoscimento successivo della stazione appaltante, non essendo stata questa mai formalmente approvata – alcuna somma a tale titolo può esserle riconosciuta.
2.2.14. Con la riserva n. 35) l'attrice ha lamentato l'illegittima detrazione, in sede di redazione del conto finale dei lavori, della somma di € 18.866,04, pari al costo di talune lavorazioni che erano risultate danneggiate da ignoti durante il periodo di sospensione dei lavori.
Anche questa riserva è stata rinunciata dall'attrice con la comparsa conclusionale.
2.2.15. Con la riserva n. 36) l'attrice ha lamentato l'illegittima detrazione, in sede di redazione del conto finale dei lavori, della somma di € 17.646,75, pari ai costi sostenuti dalla stazione appaltante per l'ottenimento da parte di altra impresa della messa a norma e delle certificazioni di conformità dell'impianto del gas.
Ad avviso dell'attrice la detrazione di tale somma dal prezzo dovuto per tali lavorazioni sarebbe illegittima in quanto l'impianto del gas veniva realizzato come da
45 TRIBUNALE di NA progetto, venivano consegnate le dovute certificazioni di cui alla l. n. 37/2008, e l'esigenza di adeguamento era dipesa esclusivamente da carenze progettuali.
In merito a tale riserva si rileva, preliminarmente, che i fatti posti alla base della stessa – e cioè l'affidamento dei lavori per la messa a norma e per l'ottenimento delle certificazioni di conformità dell'impianto del gas ad altra impresa e la detrazione dei relativi costi – sono successivi all'accordo transattivo.
In merito, poi, alla realizzazione dell'impianto del gas da parte dell'attrice ed alla debenza anche delle somme detratte dalla stazione appaltante, il Collegio peritale ha riferito che “…La stazione appaltante nella propria comparsa di costituzione riporta“ poiché all'epoca di redazione del progetto originario la normativa di riferimento non prevedeva la predisposizione di fori di areazione nei locali cucina, nella predisposta perizia di variante ed assestamento somme sono stati previsti i lavori per la realizzazione di tali fori di areazione nei locali cucina (si veda Ordine di servizio nr. 28). Come comunicato all'impresa, la contabilizzazione di tali lavori sarebbe stata effettuata con liste in economia”. Pertanto è la stessa Stazione appaltante ad ammettere che i lavori non erano previsti in progetto e che sono stati inseriti nella perizia di Variante. La carenza di natura progettuale certamente non può essere imputata all'impresa e l'inserimento della lavorazione in perizia è una ulteriore dimostrazione che la detrazione non è legittima. Nella perizia di variante, vengono destinati euro 9.772,80 per la creazione dei fori nelle cucine, per cui se previste in variante (non accettata dall'impresa) non potevano essere lavorazioni che
l'impresa avrebbe dovuto eseguire…”. (v. pag. 58 della relazione).
Ha, poi, ribadito che “…Nella perizia di variante a pag. 60, voci 82-83, vengono destinati euro 9.772,80 per la creazione dei fori nelle cucine, per cui se previste in variante (non accettata dall'impresa) non potevano essere lavorazioni che
l'impresa avrebbe dovuto eseguire. Lo stesso atto di citazione dello IACP riporta a pag. 21“nella predisposta perizia di variante ed assestamento somme sono previsti i lavori di realizzazione dei necessari fori di areazione nei locali cucina, in quanto non previsti nel progetto originario.” La detrazione è illegittima, pertanto andrà
46 TRIBUNALE di NA riconosciuto all'impresa l'importo detratto nello stato finale per la messa a norma dell'impianto a gas, cioè €…17.646,75…” (v. pag. 69 della relazione).
Alla luce dei superiori accertamenti, ritenuto che le ulteriori lavorazioni per la messa a norma dell'impianto del gas si sono rese necessarie non a causa dell'inadempimento dell'appaltatrice – la quale ha realizzato l'impianto nel rispetto delle previsioni progettuali – bensì a causa di errori progettuali, deve ritenersi che alla stessa spetti l'intero prezzo per tali lavorazioni pattuito e non quello decurtato illegittimamente dalla stazione appaltante la quale, pertanto deve essere condannata a corrisponderle l'ulteriore somma di € 17.646,75.
2.2.16. Con la riserva n. 37) l'attrice ha lamentato l'illegittima detrazione, in sede di redazione del conto finale dei lavori, della somma di € 11.420,20, pari ai costi sostenuti dalla stazione appaltante per le riparazioni dell'impianto di autoclave e dell'impianto elettrico dei servizi condominiali, asseritamente danneggiati durante l'occupazione abusiva degli alloggi, oltre che per il loro malfunzionamento.
Anche in merito a tale riserva si rileva, preliminarmente, che i fatti posti alla base della stessa – e cioè l'occupazione abusiva degli appartamenti successiva alla sospensione dei lavori disposta in data 11.06.2010, e la scoperta di difetti negli impianti – sono successivi all'accordo transattivo.
Quanto alla fondatezza della pretesa economica sottesa si evidenzia che, trattandosi di somme detratte dalla stazione appaltante a titolo di controcrediti dalla stessa invocati, grava sulla medesima l'onere della dimostrazione della loro esistenza.
In merito al credito di € 10.122,20, invocato a titolo di danni conseguenti all'illegittima occupazione degli alloggi realizzati dall'appaltatrice, si sottolinea che la stazione appaltante non ha fornito una sufficiente allegazione dell'obbligo di custodia di cui ha lamentato l'inadempimento durante il periodo di sospensione dei lavori.
Pur essendo certamente vero che, ai sensi dell'art. 27.6. del capitolato speciale di appalto, la sospensione dei lavori – disposta dal Direttore dei lavori con verbale dell'11.06.2010 – non faceva venire meno in capo all'appaltatrice l'obbligo generale di custodia del cantiere e delle opere fino a quel momento realizzate, tuttavia l'allegazione dell'asserito inadempimento in termini di mera omessa custodia, senza
47 TRIBUNALE di NA alcuna specificazione delle modalità con le quali la stessa si sarebbe dovuta effettuare soprattutto durante il periodo di sospensione dei lavori e dei comportamenti che l'appaltatrice avrebbe dovuto tenere e che aveva, invece, omesso appare estremamente generica ed aleatoria e, in quanto tale, inidonea a consentire all'attrice la prova del corretto adempimento.
Infatti, gravando la prova del nesso di causalità sul danneggiato e dovendo, nel caso di responsabilità per omissione, tale prova essere fornita attraverso l'articolazione del giudizio controfattuale, era necessario che il danneggiato indicasse quali condotte causalmente idonee ad evitare il danneggiamento l'attrice avrebbe dovuto porre in essere per adempiere all'obbligo contrattuale e non aveva, invece, posto in essere.
Se, poi, si volesse ricavare la specificazione dell'obbligo di custodia e di sorveglianza preteso dalla stazione appaltante dalle richieste effettuate dalla stessa con il telefax del 20.10.2011 – prodotta agli atti dall'attrice – e cioè di una vigilanza
“…ricorrendo anche al supporto di istituti di vigilanza abilitati alla sorveglianza anche armata…”, dovrebbe in ogni caso escludersi l'esistenza di un tale obbligo in capo all'appaltatrice tenuto conto che, per un verso, contrattualmente tale obbligo così specifico ed oneroso non era stato previsto e che, per altro verso, la custodia mediante l'ausilio di istituti di vigilanza anche armata non potrebbe certamente considerarsi ricompresa nel generale obbligo di custodia e diligenza esercitato dall'appaltatore in conformità al canone della diligenza media del professionista.
In merito al credito di € 1.298,00, invocato a titolo di danni conseguenti a vizi delle opere realizzate, si rileva, invece, che la stazione appaltante non ha fornito la prova della loro esistenza ed imputabilità all'appaltatrice.
Dalla determina dirigenziale n. 147 del 05.06.2013 – adottata successivamente alla determina dirigenziale n. 31 del 28.03.2012 con la quale la stazione appaltate aveva unilateralmente risolto il contratto – emerge che la stazione appaltante aveva affidato ad una diversa impresa l'esecuzione di alcune lavorazioni volte a porre rimedio ai malfunzionamenti riscontrati nell'impianto autoclave ed in quello elettrico dei servizi condominiali della A, scala A e B ma tale documento, di formazione Pt_5
48 TRIBUNALE di NA unilaterale, non può ritenersi integrare una prova sufficiente dell'esistenza di vizi lamentati e della loro imputabilità all'appaltatrice.
Sebbene, infatti, la normativa speciale in materia di appalti di lavori pubblici, ed in particolare l'art. 18 del D.M. n. 145/2000, rubricato “Difetti di costruzione”, preveda espressamente al comma 3 che “Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.”, alcuna prova di una contestazione e di un accertamento in contraddittorio tra le parti dell'esistenza dei vizi in questione è stata prodotta.
Alla luce delle superiori premesse, quindi, deve ritenersi che la somma complessiva di € 11.420,20 sia stata illegittimamente detratta dalla stazione appaltante la quale deve essere condannata a corrisponderla all'appaltatrice.
2.2.17. Con la riserva n. 38) l'attrice ha lamentato l'illegittima detrazione, in sede di redazione del conto finale dei lavori, della somma di € 26.929,76, pari ai costi sostenuti dalla stazione appaltante per provvedere all'accatastamento degli immobili.
Anche per tale riserva si rileva, preliminarmente, che i fatti posti alla base della stessa – e cioè le problematiche sorte in sede di accatastamento degli immobili – sono successivi all'accordo transattivo.
Nel merito, la pretesa economica è fondata in quanto il mancato completamento della procedura di accatastamento degli immobili – che ai sensi dell'art. 27.51 del capitolato speciale di appalto doveva essere effettuata a cura e spese dell'appaltatrice – non è dipeso da fatto e colpa dell'appaltatrice stessa.
È stato, infatti, affermato dalla stessa – e riconosciuto dalla convenuta – che le difficoltà per l'accatastamento degli immobili oggetto dell'appalto erano sorte per un errore di trascrizione delle particelle oggetto di espropriazione imputabile al Comune di Messina e non all'appaltatrice.
49 TRIBUNALE di NA L'attrice ha poi rilevato che, contrariamente a quanto ritenuto dalla stazione appaltante – secondo cui, a seguito della rettifica di questo errore di trascrizione,
l'appaltatrice avrebbe potuto procedere all'accatastamento – quando il consulente incaricato aveva provveduto a presentare il tipo mappale presso l'Agenzia del
Territorio di Messina, quest'ultima non lo aveva approvato in quanto una delle particelle ivi indicate non risultava intestata al Comune di Messina.
Questa specifica circostanza non è mai stata contestata dalla stazione appaltante;
pertanto, deve affermarsi che il mancato assolvimento dell'obbligo di accatastamento gravante sull'appaltatrice sia dipeso dalla mancata intestazione delle particelle sulle quali le opere sono state realizzate al Comune di Messina e che tale inadempimento sia dipeso da causa a lei non imputabile.
D'altro canto, in merito alla regolarità amministrativa delle iniziative intraprese dall'appaltatrice per l'adempimento del proprio obbligo, il Collegio peritale ha riferito che “…tutta l'attività che poteva essere svolta dall'impresa e dal proprio consulente ing. è stata eseguita, nei modi e termini corretti, la mancata approvazione della Per_1
catastazione al comune è imputabile ad errori e problematiche di intestazione ed esproprio che sono in capo alla Stazione Appaltante, nello stesso atto di citazione dello (pag. 10 – 11) si riporta “ in merito alla procedura espropriativa afferente CP_1
l'appalto per cui è causa si è dovuto in effetti procedere ad una rettifica ed integrazione dell'Ordinanza di esproprio, per cause non imputabili allo di CP_1
Messina, bensì ad un mero errore di trascrizione delle particelle da parte dell'Ufficio espropriazione del comune di Messina;
...” La detrazione di € 26.929,76 applicata nello stato finale dei lavori non è corretta, tale importo dovrà essere restituito all'impresa…” (v. pag. 70 della relazione).
Per tutte le ragioni sopra esposte, ritenuto non imputabile all'attrice l'inadempimento dell'obbligo di accatastamento e, conseguentemente, illegittima la detrazione posta in essere dalla stazione appaltante, la stessa deve essere condannata alla corresponsione in favore dell'attrice della somma € 26.929,76.
2.2.18. Con la riserva n. 39) l'attrice ha lamentato l'errata misurazione e contabilizzazione delle somme dovute per le attività di scavi di sbancamento nonché
50 TRIBUNALE di NA l'errata contabilizzazione delle somme dovute per il trasporto dei rifiuti e per gli oneri di accesso alla discarica.
Anche questa riserva è stata rinunciata dall'attrice con la comparsa conclusionale.
2.2.19. Per tutte le ragioni sopra esposte, la stazione appaltante deve corrispondere all'attrice appaltatrice, a titolo di equivalente pecuniario per le opere realizzate, la somma complessiva di € 66.058,77, oltre I.V.A., previa emissione di apposita fattura alla quale, in quanto debito di valuta, dovranno essere aggiunti gli interessi moratori sulla somma al netto dell'IVA – calcolati al saggio degli interessi moratori applicato ai contratti di appalto pubblici;
saggio che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 231/2002, dell'art. 1, comma 1, lett. b) del d. lgs. n.
192/2012 e dell'art. 24 della l. n. 161/2014, è quello fissato ex art. 5 del d. lgs. n.
231/2002 in materia di transazioni commerciali – dalla data della domanda fino al soddisfo.
Tenuto conto della specifica domanda (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, n. 1164/17), gli interessi anatocistici dovranno essere calcolati sul capitale progressivamente incrementato dagli interessi scaduti da almeno sei mesi e, comunque, limitatamente a quelli maturati a partire dalla domanda giudiziale, come da chiesto dall'attrice.
La convenuta stazione appaltante dovrà, inoltre, corrispondere all'attrice, a titolo di risarcimento del danno, l'ulteriore somma di € 70.513,25 alla quale, in quanto debito di valore, dovranno essere aggiunti la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi calcolati dai singoli eventi dannosi (per € 8.740,80 il 24.06.2009, per €
48.482,81 il 29.09.2009 e per € 13.289,64 l'11.06.2010) sino al passaggio in giudicato
(cfr. Cass. Civ. Sez. 1, n. 37798/2022 e Cass. Civ. Sez. 3, n. 2979/2023; SS.UU., sent.
Cass. Civ., SS.UU., n. 1712 del 17/02/95).
2.2.20. L'attrice ha, infine, invocato anche la corresponsione della somma complessiva di € 7.388,04 a titolo di credito risultante dal saldo finale dei lavori, mai corrisposto.
51 TRIBUNALE di NA Tale circostanza non è stata contestata dalla convenuta la quale, pertanto, deve essere condannata anche alla corresponsione della somma di € 7.388,04, oltre I.V.A., previa emissione di apposita fattura.
Per tale somma l'attrice, invocando l'art. 30, comma 3 e 4, del d.m. n. 145/2000
– secondo cui “3. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute;
sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.
4. Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi 1, 2 e 3 è fissato ogni anno con decreto del
Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile.” – ha chiesto la corresponsione degli interessi corrispettivi oltre che quelli moratori.
L'art. 29 del D.M. n. 145/2000 al comma 2 dispone che “2. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non può superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 28, comma 9, della legge. Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.”
Pertanto, gli interessi dovranno essere calcolati dalla data del 28.12.2012 in quanto la risoluzione del contratto è stata disposta in data 28.03.2012 e il collaudo si sarebbe dovuto ultimare, ex art. 192 del d.p.r. n. 554/1999, entro il 28.09.2012, ovvero non oltre sei mesi dalla conclusione dei lavori;
da tale termine decorre l'ulteriore termine di mesi 3 stabilito dall'art. 29 che scade, appunto, in data 28.12.2012.
Gli interessi vanno calcolati per i primi 60 giorni al saggio degli interessi legali,
e per i restanti fino al soddisfo al saggio degli interessi moratori previsto in materia di appalti pubblici (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, n. 29262/24).
In merito al criterio di calcolo degli interessi moratori si precisa che, avuto riguardo agli interessi maturati nell'anno 2012, si dovrà tenere conto del saggio degli
52 TRIBUNALE di NA interessi moratori fissato con il decreto ministeriale adottato ex art. 30, comma 4, del d.m. n. 145/2000.
A partire dal 2013, invece, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del d. lgs. n.
231/2002, dell'art. 1, comma 1, lett. b) del d. lgs. n. 192/2012 e dell'art. 24 della l. n.
161/2014, si dovrà tenere conto di quello fissato ex art. 5 del d. lgs. n. 231/2002 in materia di transazioni commerciali (v. Cass. Civ., ord. n. 1747/25).
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
vanno poste a carico dell' e, tenuto conto del Controparte_1
valore e della complessità della controversia e delle questioni trattate, liquidate in favore della in complessivi € 15.920,27 di cui € 1.720,27 per spese Parte_1
vive ed € 14.200,00 per compensi di avvocato di cui € 2.600,00 per la fase di studio, €
1.600,00 per la fase introduttiva, € 5.600,00 per la fase istruttoria, € 4.400,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
In favore della e della le spese vanno CP_2 Controparte_4
integralmente compensate in ragione del fatto che le società intervenute sono state difese dal medesimo collegio difensivo che ha difeso la società attrice e che la contestuale difesa non ha aggravato l'attività difensiva dei procuratori.
Le spese e gli onorari di C.T.U. devono essere poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido nei rapporti esterni e a carico della convenuta soccombente nei rapporti interni, con obbligo della stessa di rifonderle integralmente laddove anticipate dall'attrice o dalle altre parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa dalla contro l' Parte_1 Controparte_1
nei confronti di e la
[...] CP_2 Controparte_4
1) rigetta le domande riconvenzionali proposte da
[...]
ei confronti della Controparte_1 Parte_1
53 TRIBUNALE di NA 2) accoglie la domanda di risoluzione contrattuale proposta dalla Pt_1
nei confronti di
[...] Controparte_1
3) per l'effetto, accerta e dichiara la risoluzione del contratto di appalto pubblico stipulato in data 16.03.2004 per fatto e colpa di
[...]
Controparte_1
4) accoglie la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante proposta dalla nei confronti di Parte_1 Controparte_1
[...]
5) per l'effetto, condanna l' Controparte_1
al pagamento, in favore della della somma di €
[...] Parte_1
14.277,21, oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi calcolati sulla somma devalutata al momento dell'evento dannoso e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT del costo della vita sino all'effettivo soddisfo;
6) accoglie la domanda di pagamento delle somme invocate a titolo di equivalente pecuniario per le opere realizzate e di risarcimento del danno proposta dalla nei confronti di Parte_1 Controparte_1
ei limiti di cui in parte motiva;
[...]
7) per l'effetto, condanna l' Controparte_1 al pagamento, in favore della della somma di €
[...] Parte_1
66.058,77, oltre I.V.A., oltre interessi come calcolati in parte motiva;
8) condanna l' al Controparte_1
pagamento, in favore della dell'ulteriore somma di € 70.513,25, oltre Parte_1
rivalutazione monetaria e interessi compensativi calcolati dai singoli eventi dannosi sino al passaggio in giudicato;
9) condanna l' al Controparte_1 pagamento, in favore della dell'ulteriore somma di € 7.388,04, oltre Parte_1
I.V.A., oltre interessi corrispettivi e moratori sulla somma al netto dell'iva come calcolati in parte motiva;
10) condanna l' alla Controparte_1
rifusione delle spese del giudizio in favore della che liquida in Parte_1
54 TRIBUNALE di NA complessivi € 15.920,27 di cui € 1.720,27 per spese vive ed € 14.200,00 per compensi di avvocato, di cui € 2.600,00 per la fase di studio, € 1.600,00 per la fase introduttiva,
€ 5.600,00 per la fase istruttoria, € 4.400,00 per la fase decisoria, oltre spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
11) compensa integralmente le spese del giudizio tra l'
[...]
la e la Controparte_1 CP_2 Controparte_4
12) pone definitivamente le spese e gli onorari di C.T.U. a carico delle parti in solido nei rapporti esterni, ed esclusivamente a carico della convenuta soccombente nei rapporti interni, con obbligo della stessa di rifonderle integralmente laddove anticipate dall'attrice o dalle altre parti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, li 29.04.2025. Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE) Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marta Cavallaro, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di Messina.
55
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco
Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5865 del Registro Generale Contenzioso 2014
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, p. i.v.a. Parte_1
con sede in Catania, Contrada Giancata, s.n.c., elettivamente P.IVA_1
domiciliata in Messina, Via Verdi, n. 55, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Roberto MATERIA e Giuseppe ALIQUÒ ATTRICE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, p. i.v.a. con sede in Messina, Via Ettore P.IVA_2
Lombardo Pellegrino, is. 176, n. 12, ivi elettivamente domiciliata, rappresentata e difesa dall'avv. Maria della Neve BARBERA CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI in persona del legale rappresentante pro tempore, p. i.v.a. CP_2
con sede in Catania, Contrada Cardinale s.n.c. (c/o uffici P.IVA_3 CP_3
, elettivamente domiciliata in Messina, Via Verdi, n. 55, rappresentata e difesa,
[...]
congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Roberto MATERIA e Giuseppe
ALIQUÒ
E in persona del legale rappresentante pro tempore, p. i.v.a. Controparte_4
con sede in San Gregorio di Catania (CT), Via Giovanni Grasso, n. 43, P.IVA_4
1 TRIBUNALE di NA elettivamente domiciliata in Messina, Via Verdi, n. 55, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Roberto MATERIA e Giuseppe
ALIQUÒ INTERVENIENTI VOLONTARI avente per OGGETTO: appalto di opere pubbliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 20.10.2014, la ha Parte_1 convenuto in giudizio l' e, dopo aver premesso che la CP_1 Controparte_5
in qualità di capogruppo di una R.T.I. di cui faceva parte la
[...] CP_4
aveva stipulato con l' in data 16.03.2004 un contratto di appalto di opere
[...] CP_1
avente ad oggetto “la costruzione di n. 2 edifici per complessivi n. 45 alloggi, n. 8 botteghe ed un impianto sportivo sociale nel Comune di Messina, località Fondo
Basile” per l'importo netto di € 3.086.722,50, nel quale era subentrata – a seguito di cessione di un ramo di azienda dalla alla Controparte_5
e di affitto di azienda da Controparte_6
quest'ultima in suo favore – ha chiesto, previo accertamento dell'illegittimità della determina dirigenziale n. 31 del 28.03.2012 con la quale la stazione appaltate aveva unilateralmente risolto il contratto, la risoluzione per fatto e colpa di quest'ultima nonché il risarcimento del danno per l'importo di € 14.227,00, pari ad un decimo dei lavori non eseguiti, oltre rivalutazione ed interessi.
L'attrice, inoltre, invocando diverse riserve apposte in corso di esecuzione del contratto di appalto, ha chiesto, previo accertamento della fondatezza delle pretese economiche alle stesse sottese, la condanna della stazione appaltante al pagamento della somma complessiva di € 1.067.769,15, oltre rivalutazione ed interessi.
Infine, ha chiesto, previo accertamento dell'obbligo della stazione appaltante di completare le operazioni di collaudo entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori, la sua condanna al pagamento della somma di € 7.388,04 risultante dallo stato finale dei lavori, oltre interessi.
Con comparsa di risposta, depositata in data 03.07.2015, si è costituita in giudizio l' il quale ha eccepito l'infondatezza della domanda di risoluzione CP_1 svolta dall'attrice e di tutte le riserve avanzate chiedendo in via riconvenzionale
2 TRIBUNALE di NA l'accertamento della legittimità della determina dirigenziale n. 31 del 28.03.2012 – con la quale aveva risolto unilateralmente il contratto di appalto per inadempimento dell'appaltatrice – oltre che il risarcimento dei danni conseguenti stimati nell'importo complessivo di € 1.748.408,24, oltre rivalutazione ed interessi.
Successivamente, sono intervenute in giudizio volontariamente, in qualità di successori a titolo particolare ex art 111 c.p.c., la e la CP_2 CP_4
con comparse depositate, rispettivamente, in data 12.09.2018 e 29.10.2018,
[...]
rilevando entrambe di aver acquistato dall'attrice il credito oggetto Parte_1 del giudizio, e cioè la con atto del 05.07.2018 per l'89,14% e la CP_2 [...]
con atto del 09.10.2018 per il 10,86%. Controparte_4
1. La domanda principale di risoluzione per fatto e colpa della stazione appaltante e la domanda riconvenzionale di accertamento della legittimità della risoluzione di diritto nonché le conseguenti domande risarcitorie, in quanto connesse, possono essere esaminate congiuntamente.
1.1. L'attrice ha esposto che: con verbale dell'11.06.2010 il Direttore dei Lavori aveva disposto la sospensione dei lavori, essendo sorta la necessità di redigere una perizia di variante;
che successivamente, con una nota del 24.11.2010 e con l'ordine di servizio n. 28 del 14.03.2011 e l'ordine di servizio n. 29 del 26.09.2011, la stazione appaltante aveva invitato l'appaltatrice alla sottoscrizione di un atto di sottomissione per rendere efficace e vincolante la perizia di variante e alla ripresa dei lavori sospesi;
che l'appaltatrice non aveva accettato il contenuto della perizia di variante e si era rifiutata di sottoscrivere l'atto di sottomissione;
che con determina dirigenziale n. 31 del 28.03.2012 la stazione appaltante aveva risolto per inadempimento il contratto di appalto.
Ad avviso di parte attrice, lei non aveva alcun obbligo di riprendere i lavori e di eseguire la perizia di variante e, pertanto, alcun inadempimento poteva esserle imputato in quanto, per un verso, la vincolatività della perizia di variante presupponeva la sottoscrizione di un atto di sottomissione che, tuttavia, non era mai stata apposta e che, per altro verso, la stazione appaltante non aveva ingiunto, ai sensi
3 TRIBUNALE di NA dell'art. 136, comma 5, del d.p.r. n. 554/1999, l'esecuzione delle lavorazioni oggetto della perizia di variante ai nuovi prezzi non accettati.
Al contrario, era stata la stazione appaltante con il suo comportamento ad impedire la ripresa e la conclusione dei lavori;
conseguentemente, il contratto doveva essere risolto per fatto e colpa esclusivamente di questa.
La convenuta, invece, ha invocato l'accertamento della legittimità della richiamata determina dirigenziale n. 31 del 28.03.2012 con la quale, ai sensi dell'art. 119 del D.P.R. n. 554/1999, aveva risolto unilateralmente il contratto di appalto per le motivazioni in essa richiamate, e cioè in particolare: perché l'appaltatrice aveva apposto numerose riserve in violazione di una precedente transazione intervenuta tra le parti contrattuali e, quindi, del principio generale della buona fede contrattuale;
perché, nonostante i reiterati inviti, non aveva adempiuto all'obbligo contrattualmente assunto di fornire alla stazione appaltante le certificazioni degli impianti di riscaldamento e di gas utilizzando l'apposita modulistica stabilita con la deliberazione del 18.03.2004 necessaria per ottenere i certificati di abitabilità degli immobili oggetto dell'appalto; perché aveva abbandonato il cantiere e omesso qualsiasi forma di custodia dello stesso;
perché, infine, nonostante i reiterati inviti di riprendere i lavori, da ultimo con l'ordine di servizio n. 29 del 26.09.2011, la stessa non vi aveva provveduto, omettendo di completare le opere appaltate nel termine contrattualmente previsto.
Ad avviso della convenuta, inoltre, ai fini della regolare approvazione della perizia di variante da parte dei competenti organi della stazione appaltante, era necessaria la previa sottoscrizione dello schema dell'atto di sottomissione da parte dell'appaltatrice; pertanto, illegittimo doveva considerarsi il rifiuto di sottoscriverla e di riprendere i lavori.
In ogni caso, pur volendo ritenere che l'appaltatrice non avesse l'obbligo di accettare la perizia di variante e di sottoscrivere l'atto di sottomissione, ugualmente vigeva l'obbligo di riprendere e completare i lavori residui tra quelli originariamente previsti nel contratto di appalto e nella prima perizia di variante accettata, per l'importo di € 142.772,08.
4 TRIBUNALE di NA 1.2. Ai fini di un corretto inquadramento giuridico della fattispecie in esame appare necessario, preliminarmente, richiamare la normativa applicabile, ratione temporis, in materia di risoluzione unilaterale del contratto di appalto pubblico da parte della stazione appaltante.
L'art. 119 del D.P.R. n. 554/1999, rubricato “Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo”, disponeva ai commi 1, 2 e
3 che “1. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore.
2. Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.
3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.”.
In merito alla natura del potere unilaterale della stazione appaltante di risoluzione del contratto di appalto pubblico – e, quindi, alla tipologia di controllo che il Giudice ordinario può esercitare sul legittimo esercizio dello stesso – la giurisprudenza di legittimità, sebbene richiamando le disposizioni che, prima dell'adozione della L. n. 109/94 (cosiddetta “Legge Merloni”) e del relativo regolamento di attuazione, disciplinavano l'istituto, ha avuto modo di chiarire che
“[…] In tema di appalto di opere pubbliche gli artt. 340,341 e 345 della I. n. 2248 del
1865, all F, si limitano ad attribuire alla P.A. appaltante il potere di risolvere il contratto nei casi in cui, a suo discrezionale giudizio, ritenga che l'appaltatore sia inadempiente (Sez. 1, 23/02/2018, n. 4454); il provvedimento di rescissione adottato dalla stazione appaltante, ex art. 340 della I. n. 2248 del 1865, all. F, non impedisce all'appaltatore di agire per la risoluzione del contratto in base alle regole generali
5 TRIBUNALE di NA dettate per l'inadempimento contrattuale di non scarsa importanza, ai sensi degli artt.
1453 e 1455 cod. civ., poiché il potere autoritativo di cui si rende espressione il provvedimento di rescissione adottato dalla P.A., non è idoneo ad incidere sulle posizioni soggettive nascenti dal rapporto contrattuale aventi consistenza di diritti soggettivi (Sez.1, 27/09/2018, n. 23323; Sez. 1, 27/10/2015, n. 21882; sez. 1,
29/10/2014, n. 22995).[…]” (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, n. 7463/20).
Il potere di risoluzione unilaterale spettante alla stazione appaltante non costituisce espressione dei poteri autoritativi della pubblica amministrazione ma, al contrario, costituisce un potere di autotutela privata che la normativa speciale in materia di contratti di appalti pubblici ha riconosciuto al soggetto pubblico, in deroga alle regole generali in materia di risoluzione, il cui esercizio è tuttavia soggetto al controllo del Giudice ordinario chiamato ad accertarne i presupposti e, laddove concretizzatosi nell'adozione di un provvedimento amministrativo, all'accertamento della sua eventuale illegittimità e alla sua, conseguente, disapplicazione.
Sotto il profilo della valutazione del presupposto dell'inadempimento la giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, affermato – seppur con riguardo al potere di rescissione unilaterale per frode o grave negligenza dell'appaltatore previsto dalla disciplina precedente – che “[…] Anche in tema di rescissione del contratto di appalto ai sensi dell'articolo 340 della legge n. 2248 del 1865, allegato F, se è vero che
l'accertamento - da parte del giudice del merito - dei presupposti stabiliti da tale norma per l'esercizio del diritto di autotutela della P.A. è autonomo, e non vincolato alla risultanze sulle quali l'Amministrazione si è basata per far valere il suo diritto potestativo, è pur vero che lo stesso deve essere compiuto in base alla disciplina privatistica degli articoli 1218 e 1453 cod.civ. Tale disciplina, in particolare, non consente al giudice di isolare singole condotte di una delle parti e di stabilire se ciascuna di esse soltanto costituisca motivo di inadempienza a prescindere da ogni altra ragione di doglianza dei contraenti, ma impone al giudice di procedere alla valutazione sinergica del comportamento di entrambe, compiendo una indagine globale e unitaria, coinvolgente nell'insieme l'intero loro comportamento, anche se con riguardo alla durata del protrarsi degli effetti dell'inadempimento, perché la
6 TRIBUNALE di NA unitarietà del rapporto obbligatorio, a cui ineriscono tutte le prestazioni inadempiute da ognuna delle parti non tollera una valutazione frammentaria e settoriale della condotta del contraente, ma ne esige un apprezzamento complessivo (Sez. 1,
31/10/2014, n. 23274). […]” (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, n. 7463/20).
In merito, poi, alla delibazione del presupposto della non scarsa importanza dell'inadempimento, sempre in materia di appalto di opere pubbliche, la Corte ha precisato che “[…] lo scioglimento del contratto per inadempimento - salvo che la risoluzione operi di diritto - consegue ad una pronuncia costitutiva, che presuppone da parte del giudice la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte. Tale valutazione viene operata alla stregua di un duplice criterio, applicandosi in primo luogo un parametro oggettivo, attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale;
l'indagine va poi completata mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità, nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata» (Cass. 7083/2006; Cass. 22346/2014; Cass.
10995/2015; Cass. 8220/2021). […]” (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, n. 20874/21).
1.3. Ciò premesso in punto di diritto, considerato che l'esercizio del potere di risoluzione unilaterale da parte della stazione appaltante produce effetti analoghi alla risoluzione dichiarata dal Giudice su istanza delle parti, nell'ipotesi di domanda volta ad accertare la sussistenza dei presupposti del suo legittimo esercizio deve trovare applicazione l'ordinario criterio coniato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di ripartizione degli oneri allegativi e probatori tra creditore e debitore, e cioè quello secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
7 TRIBUNALE di NA l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.” (cfr. massima Cass. Civ. Sez. 3, n. 3373/10).
Orbene, l'attrice ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità della determina di risoluzione unilaterale emessa dalla stazione appaltante per mancanza del presupposto del grave inadempimento a lei imputabile;
per converso, la convenuta-stazione appaltante ha chiesto, in via riconvenzionale, l'accertamento della legittimità della medesima determina in ragione della sussistenza del grave inadempimento imputabile all'appaltatrice il che grava la stazione appaltante dell'onere non soltanto di allegare dettagliatamente gli inadempimenti contestati all'appaltatrice ma anche di allegare e provare i titoli, legali o negoziali, dai quali gli obblighi asseritamente violati trarrebbero origine: è, invece, onere dell'attrice provare l'esatto adempimento o, in alternativa, dimostrare che l'inadempimento, pur sussistente, non è a lei imputabile.
1.4. Come sopra evidenziato, la convenuta ha contestato all'attrice diversi inadempimenti.
8 TRIBUNALE di NA 1.4.1. In primo luogo, la stazione appaltante ha contestato la violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto in quanto, a suo avviso,
l'appaltatrice avrebbe apposto numerose riserve in violazione di una precedente transazione intervenuta tra le parti.
Tale contestazione, tuttavia, non coglie nel segno atteso che l'apposizione di riserve da parte dell'appaltatore costituisce un suo diritto e che l'eventuale formulazione di riserve in violazione di una precedente transazione potrebbe rilevare in termini di fondatezza o meno delle medesime ma non certo di grave inadempimento contrattuale idoneo a giustificare la risoluzione del contratto, fatta salva l'ipotesi più grave di abuso del diritto.
Ciò senza contare che, nel merito, il Collegio peritale, incaricato di accertare preliminarmente se le riserve indicate nell'atto di citazione coincidevano, in tutto o in parte, con quelle indicate nell'accordo transattivo, dopo aver descritto entrambi i gruppi di riserve, ha rilevato che nessuna delle riserve avanzate dall'attrice ed oggetto del presente giudizio coincide con quelle oggetto della precedente transazione.
1.4.2. In secondo luogo, la convenuta ha rilevato che, nonostante i reiterati ordini del Direttore dei lavori di riprendere i lavori – da ultimo, con gli ordini di servizio n. 28 del 14.03.2011 e n. 29 del 26.09.2011 – l'appaltatrice non vi aveva provveduto, omettendo di completare i lavori nel termine contrattualmente previsto.
L'attrice, per contro, ha contestato l'esistenza dell'obbligo invocato dalla convenuta rilevando di non essere tenuta a riprendere i lavori in quanto, in mancanza della sottoscrizione dell'atto di sottomissione alla perizia di variante adottata dalla stazione appaltante, non sussisteva alcun obbligo vincolante.
Inoltre, perché la perizia di variante fosse risultata per lei vincolante, sarebbe stata necessaria la stipula di un accordo con la stazione appaltante, da concludere proprio mediante la sottoscrizione dell'atto di sottomissione;
in mancanza, l'unico rimedio azionabile dall'amministrazione al fine di rendere obbligatorio per l'appaltatrice la ripresa dei lavori sarebbe stata l'ingiunzione dell'esecuzione delle lavorazioni oggetto della perizia di variante ex art. 136, comma 5, del D.P.R. n.
554/1999, che, tuttavia, non era stata emessa.
9 TRIBUNALE di NA In merito a tali rilievi la convenuta ha replicato che la perizia di variante, predisposta nel rispetto dei presupposti di cui all'art. 25 della l. n. 109/1994, non era stata regolarmente approvata in quanto l'approvazione presupponeva l'accettazione e la sottoscrizione, da parte dell'appaltatrice, di uno schema dell'atto di sottomissione.
Ha rilevato che, in ogni caso, indipendentemente dall'accettazione della perizia di variante e dall'esecuzione dei lavori oggetto della stessa, certamente ingiustificato era stato il rifiuto di riprendere e completare i lavori originari rispetto ai quali risultavano ancora da eseguire opere per l'importo complessivo di € 142.772,08.
1.4.2.1. Ai fini di un corretto inquadramento giuridico delle vicende sopra esposte risulta opportuno, preliminarmente, richiamare la normativa applicabile ratione temporis in materia di variazioni o addizioni in corso di esecuzione dei contratti di appalto pubblico.
L'art. 25 della L. n. 109/1994 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), rubricato “Varianti in corso d'opera”, nella versione vigente all'epoca di stipulazione del contratto disponeva, al comma 1, che “1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino
l'impostazione progettuale;
((b-bis) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
)) c) nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del codice civile;
d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione;
in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.” e, al comma 3, che “3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma
10 TRIBUNALE di NA 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al ((10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori)) delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento
((dell'importo del contratto stipulato)) per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e dalla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il
5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.”.
L'art. 134 del D.P.R. n. 554/1999 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici n. 109/1994), rubricato “Variazioni e addizioni al progetto approvato”, disponeva che “1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 25 della Legge.
2. Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori.
3. Qualora per uno dei casi previsti dalla Legge, sia necessario introdurre nel corso dell'esecuzione variazioni o addizioni non previste nel contratto, il direttore dei lavori, sentiti il responsabile del procedimento ed il progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi nell'apposita relazione da inviare alla stazione appaltante.
4. L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto.
5. Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione, salvo il caso di cui all'articolo 25, comma 3, primo periodo della Legge.
6. Le variazioni sono
11 TRIBUNALE di NA valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste
o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'articolo 136. 7.
L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'articolo 25, comma 1, della Legge consentono di disporre varianti in corso
d'opera è demandato al responsabile del procedimento, che vi provvede con apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti. […]
9. Le perizie di variante, corredate dai pareri e dalle autorizzazioni richiesti, sono approvate dall'organo decisionale della stazione appaltante su parere dell'organo che ha approvato il progetto, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato;
negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal responsabile del procedimento, sempre che non alterino la sostanza del progetto. 10. Sono approvate dal responsabile del procedimento, previo accertamento della loro non prevedibilità, le variazioni di cui all'articolo 25, comma 3, secondo periodo, della Legge che prevedano un aumento della spesa non superiore al cinque per cento dell'importo originario del contratto ed alla cui copertura si provveda attraverso l'accantonamento per imprevisti o mediante utilizzazione, ove consentito, delle eventuali economie da ribassi conseguiti in sede di gara. […]”.
Infine, l'art. 10 del D.M. n. 145/2000 (Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici), rubricato “Variazioni al progetto appaltato”, disponeva che “1. Ai sensi dell'articolo 134 del regolamento, nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
2. Per le sole ipotesi previste dall'articolo 25, comma 1, della legge, la stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e
l'appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni
12 TRIBUNALE di NA del contratto originario, salva l'eventuale applicazione dell'articolo 134, comma 6, e
136 del regolamento, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.
3. Se la variante, nei casi previsti dal comma 2, supera tale limite il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni;
nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'appaltatore le proprie determinazioni. Qualora
l'appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'appaltatore. […]”.
Dall'esame della normativa sopra richiamata emerge che, nell'ambito dei contratti di appalti pubblici, era consentita l'introduzione di variazioni o addizioni al progetto originario mediante l'adozione di perizie di variante e suppletiva nel rispetto, tuttavia, dei presupposti indicati e del relativo procedimento di adozione.
Emerge, in particolare, che, sebbene l'appaltatore non potesse di sua iniziativa in alcun caso realizzare opere diverse o aggiuntive rispetto a quelle appaltate ma potesse farlo esclusivamente in caso di ordine del Direttore dei lavori emesso a seguito di preventiva approvazione delle variazioni – adottata dall'organo decisionale della stazione appaltante o dal responsabile del procedimento a seconda che comportassero o meno un aumento di spesa – tuttavia il consenso dell'appaltatore per l'adozione delle perizie di variante e suppletive era necessario esclusivamente nell'ipotesi di variazioni progettuali dei lavori superiori ad un quinto dell'importo dell'appalto: nelle altre ipotesi sussisteva un obbligo dell'appaltatore di eseguire i lavori variati.
Emerge, altresì, che i lavori variati dovevano essere eseguiti dall'appaltatore agli stessi patti, condizioni e prezzi stabiliti dal contratto originario salvo che questi comportassero lo svolgimento di categorie di lavorazioni non previste o l'impiego di materiali per i quali non risultava fissato il prezzo contrattuale;
in tale ultima ipotesi si
13 TRIBUNALE di NA sarebbe dovuto procedere alla formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'art. 136 del
D.P.R. n. 554/1999 – disposizione che, al comma 3, prevedeva che “[…] 3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori. […]” mentre al comma 5 prevedeva che “[…] 5. Se
l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove
l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi s'intendono definitivamente accettati […]”.
Inoltre, in merito alla sussistenza, in capo all'appaltatore, di un obbligo di svolgere i lavori variati laddove il loro importo fosse stato inferiore rispetto alla soglia fissata dal Legislatore, la giurisprudenza di legittimità, seppur con riferimento alla normativa precedente, aveva già precisato che “[…] in tema di appalto pubblico, e in applicazione delle su riferite disposizioni, qualora l'amministrazione appaltante richieda lavori diversi da quelli considerati in contratto, in variante dell'opera appaltata, per un importo superiore di oltre un quinto a quella stabilito, la richiesta medesima non si correla ad un potere dell'Amministrazione, cui corrisponda un obbligo dell'appaltatore, e, pertanto l'accordo fra le parti per l'esecuzione di tale variante (a mezzo di atto di sottomissione dell'appaltatore alla richiesta dell'A. o di atto aggiuntivo) deve parificarsi a quello che abbia ad oggetto lavori extracontrattuali in senso stretto e qualificarsi come un nuovo ed autonomo contratto modificativo del precedente (cfr. pure nn. 1531/72; 3623/78; 8554/87). Ciò in quanto il diritto potestativo, conferito alla committente dai citati artt. 344 L. 2248/1865 all. F e 14 [e
13] d.P.R. 1063/1962, di imporre, fino alla ultimazione dei lavori, modifiche della loro qualità e/o quantità, per circostanze sopravvenute o anche per ragioni di mera opportunità, è soggetto alla condizione (rispondente ad una previsione di tollerabilità da parte dell'appaltatore) che tali variazioni non comportino aumenti superiori al
14 TRIBUNALE di NA quinto dell'originario corrispettivo. Sorpassato il quale limite (del 20% dell'importo originario), la posizione dell'appaltatore non è più quindi qualificabile in termini di soggezione, a fronte del diritto potestativo del committente pubblico, ma riappropria dei suoi contenuti di autonomia negoziale, per cui egli – a fronte della richiesta dell'appellante – è libero di scegliere “se recedere dal contratto oppure proseguire i lavori”, dichiarando per iscritto all'amministrazione anche, eventualmente, a quali condizioni (artt. 13, 14 d.P.R. 1063/1962, co. 4^; 44 L. 1865 n. 2249 all. F citt.).
[…]” (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, n. 8094/00).
1.4.2.2. Ciò premesso, tenuto conto dei principi sopra richiamati in materia di ripartizione di oneri allegativi e probatori, costituisce onere della stazione appaltante, creditrice sostanziale del rapporto giuridico dedotto in giudizio, fornire la prova della sussistenza, in capo all'appaltatrice, dell'obbligo di riprendere e completare sia i lavori originari, sia quelli oggetto della perizia di variante.
La stazione appaltante ha rilevato che, con nota del 24.11.2010, il Direttore dei lavori ed il responsabile unico del procedimento avevano trasmesso all'appaltatrice la perizia di variante e assestamento somme affinché questa li sottoscrivesse.
Ha prodotto, poi, con le memorie ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. la copia della perizia di variante e assestamento somme trasmessa all'appaltatrice – la quale non ha contestato detti documenti – che conteneva, tra i vari allegati, un atto denominato
“Schema di atto di sottomissione n. 2 e verbale concordamento dei nuovi prezzi” adottato ai sensi dell'art. 136 del D.P.R. n. 554/1999, il quale doveva essere sottoscritto dall'appaltatrice.
Ha, inoltre, rilevato che, con l'ordine di servizio n. 28 del 14.03.2011, a firma del Direttore dei lavori e del responsabile unico del procedimento, il Direttore dei lavori aveva invitato nuovamente l'appaltatrice a sottoscrivere l'atto trasmesso e, prendendo atto che erano cessate le ragioni che avevano determinato la sospensione dei lavori, aveva ordinato all'appaltatrice la ripresa dei lavori immediatamente dopo la sottoscrizione;
con l'ordine di servizio n. 29 del 26.09.2011 il Direttore dei lavori aveva rinnovato l'invito all'appaltatrice a sottoscrivere l'atto trasmesso ed aveva ordinato la ripresa dei lavori immediatamente dopo la sottoscrizione.
15 TRIBUNALE di NA La stazione appaltante non ha espressamente allegato – né negli atti adottati in corso di esecuzione dell'appalto, né con il proprio atto difensivo nell'odierno giudizio
– l'esistenza di un obbligo dell'appaltatrice di accettazione e sottoscrizione della perizia di variante, essendosi limitata ad asserire l'obbligatorietà della ripresa dei lavori, senza operare alcuna distinzione tra quelli originari e quelli variati, condizionatamente a tale sottoscrizione.
Ha, però, evidenziato nella propria comparsa di risposta, alle pagg. 14 e ss. che,
a suo avviso, ai fini dell'approvazione della perizia di variante da parte dei competenti organi della stazione appaltante, sarebbe stata necessaria la previa accettazione da parte dell'appaltatrice – mediante la sottoscrizione dello schema di atto di sottomissione trasmesso – e, soltanto dopo l'accettazione e la conseguente approvazione, sarebbe stato possibile per le parti sottoscrivere l'atto di sottomissione che avrebbe vincolato entrambe.
L'appaltatrice, debitrice del rapporto giuridico dedotto in giudizio, invece, al fine di escludere il proprio inadempimento, ha affermato che, in mancanza della sottoscrizione dell'atto di sottomissione, non esisteva per lei un obbligo di ripresa dei lavori.
Tenuto conto dei principi sopra richiamati in materia di varianti d'opera e di obbligatorietà o meno per l'appaltatore di eseguire i lavori variati, ritiene il Tribunale che, né quanto sostenuto dalla stazione appaltante, né quanto sostenuto dall'appaltatrice, sia condivisibile in punto di diritto.
La stazione appaltante ha prodotto, come anticipato, una copia della perizia di variante e assestamento somme trasmessa all'attrice per la sottoscrizione;
dalla relazione tecnica ad essa allegata emerge che l'importo originario del contratto di appalto veniva aumentato, tenuto conto sia della prima che della seconda perizia di variante, complessivamente del 6,26%.
Pertanto, considerato che nell'ipotesi di variante in corso d'opera per valore inferiore ad un quinto del valore originario del contratto sussisteva l'obbligo, e non la facoltà, per l'appaltatore di effettuare i lavori modificati o aggiunti ordinati dalla stazione appaltante, non appare corretto quanto sostenuto dalla stazione appaltante,
16 TRIBUNALE di NA ovvero che l'approvazione della perizia di variante presupponesse la necessaria accettazione dell'appaltatrice mediante la sottoscrizione di uno schema di atto di sottomissione.
In sostanza, ciò che la stazione appaltante avrebbe potuto e dovuto fare è approvare la variante indipendentemente dall'approvazione e sottoscrizione dello schema di atto di sottomissione da parte dell'appaltatrice; variante alla quale l'impresa appaltatrice avrebbe dovuto sottomettersi automaticamente in quanto l'importo in variante sarebbe stato inferiore al 20% ponendola, come affermato dalla Corte di
Cassazione, in una condizione di soggezione rispetto al diritto potestativo esercitato dalla stazione appaltante.
La stazione appaltante, tuttavia, non approvando la perizia di variante secondo il procedimento disciplinato dalla normativa in materia si è posta paradossalmente in una condizione di illegittimità nel momento in cui ha ritenuto l'appaltatrice inadempiente all'obbligo di esecuzione di nuove lavorazioni la cui esecuzione, non essendo state approvate in variante, non le poteva essere imposta.
L'appaltatrice, per contro, ha affermato di non essere tenuta all'esecuzione dei lavori oggetto della perizia di variante in quanto, perché la perizia fosse per lei vincolante, sarebbe stato necessario che prima fosse accettata mediante la sottoscrizione di un atto di sottomissione, sul presupposto che fosse rimessa alla sua discrezionalità la scelta se accettarla o meno.
Anche tale affermazione non è condivisibile in quanto l'appaltatrice non ha né allegato, né provato che la perizia di variante adottata dalla stazione appaltante avesse ad oggetto lavori per un importo superiore ad un quinto di quello originariamente pattuito;
dagli atti di causa è, invece, emersa la prova del contrario il che conduce all'affermazione per cui, laddove la perizia di variante fosse stata approvata dalla stazione appaltante, l'appaltatrice avrebbe dovuto accettarla ed eseguire i lavori ivi previsti.
Tuttavia, in mancanza di approvazione unilaterale della variante da parte della stazione appaltante, il rifiuto opposto dall'appaltatrice, seppur all'epoca ispirato da
17 TRIBUNALE di NA motivazioni tecnico-giuridiche non condivisibili, appare giustificato alla luce della normativa in materia.
L'appaltatrice ha, infine, sostenuto che la stazione appaltante, al fine di ottenere la ripresa dei lavori, avrebbe dovuto ingiungerne l'esecuzione ex art. 136, comma 5, del D.P.R. n. 554/1999 al fine di rendere obbligatoria l'esecuzione delle nuove lavorazioni ai prezzi non condivisi.
Neanche tale affermazione può essere condivisa in quanto l'eventuale ingiunzione ai sensi dell'art. 136, comma 5, del D.P.R. n. 554/1999, avrebbe richiesto che la perizia di variante fosse stata prima approvata dalla stazione appaltante con le modalità previste dalla legge a seconda della tipologia di variante adottata e che, solo a seguito di tale approvazione, il responsabile unico del procedimento avesse approvato i nuovi prezzi non accettati dall'appaltatore.
In conclusione, sebbene debba ritenersi errata l'interpretazione giuridica che entrambe le parti hanno dato della normativa applicabile alla complessa vicenda contrattuale, tuttavia deve escludersi che l'appaltatrice avesse, al momento della risoluzione dichiarata unilateralmente dalla stazione appaltante, l'obbligo di completare i lavori originari sospesi e, soprattutto, quello di eseguire i lavori variati.
Quanto ai primi, infatti, si osserva che la stazione appaltante, sebbene avesse ordinato la ripresa dei lavori, l'aveva condizionata alla sottoscrizione dello schema dell'atto di sottomissione che, di fatto, non è mai intervenuta il che rendeva l'obbligo di riprendere i lavori incoercibile (v. ordine di servizio n. 29).
Quanto ai secondi, invece, tenuto conto del disposto dell'art. 134, comma 1, del
D.P.R. n. 554/1999 – secondo cui “… Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 25 della Legge…” – in mancanza di prova dell'approvazione della perizia di variante non sussisteva alcun obbligo in capo all'appaltatrice di eseguire i lavori in essa indicati.
1.4.3. La convenuta ha, poi, contestato l'inadempimento dell'appaltatrice all'obbligo contrattualmente assunto di fornirle le certificazioni di conformità degli
18 TRIBUNALE di NA impianti di riscaldamento e del gas di cui alla L. n. 46/1990 utilizzando l'apposita modulistica stabilita con la deliberazione del 18.03.2004; e ciò nonostante i reiterati inviti in tal senso, da ultimo con l'ordine di servizio n. 28 del 14.03.2011 con il quale la stazione appaltante, richiamando l'art. 27.52 del capitolato speciale di appalto, aveva rilevato che era onere dell'appaltatrice acquisire, in nome e per conto della stazione appaltante, i certificati di conformità degli impianti e di abitabilità degli immobili realizzati.
Dall'esame dell'ordine di servizio n. 28 del 14.03.2011 emerge che il Direttore dei lavori con tale provvedimento, proprio in ragione dell'obbligo predetto, aveva ordinato alla dante causa dell'odierna attrice, quale capogruppo e mandataria del
R.T.I. di cui la era parte, di provvedere con urgenza ad Controparte_4
effettuare i lavori necessari per il rilascio delle certificazioni di conformità prescritte dalla legge – e cioè la realizzazione dei fori di aerazione nei locali cucina – i quali, in quanto non previsti nel progetto originario, erano stati inseriti nella perizia di variante già trasmessa per la sottoscrizione.
Emerge dunque per tabulas, proprio dal contenuto dell'ordine di servizio richiamato, l'inesistenza dell'obbligo in capo all'appaltatrice in quanto il rilascio dei certificati di conformità degli impianti nel rispetto della normativa vigente presupponeva la realizzazione di ulteriori lavori – la menzionata realizzazione dei fori di aerazione nei locali cucina – i quali, in quanto non previsti nella progettazione originaria, dovevano prima essere approvati con la variante, mai adottata, e poi ordinati dalla stazione appaltante.
1.4.4. La convenuta ha, infine, contestato l'omessa custodia e l'abbandono del cantiere sottolineando che, a causa di tale condotta, gli immobili realizzati erano stati occupati abusivamente.
Al riguardo si osserva che, pur essendo vero che, ai sensi dell'art. 27.6. del capitolato speciale di appalto, la sospensione dei lavori disposta dal Direttore dei lavori con verbale dell'11.06.2010 non aveva fatto venir meno l'obbligo dell'appaltatrice di custodia del cantiere e delle opere fino a quel momento realizzate, tuttavia l'allegazione dell'asserito inadempimento è estremamente generica e, in
19 TRIBUNALE di NA quanto tale, inidonea a consentire all'attrice la prova dell'adempimento ed al Tribunale di valutare la sussistenza di un inadempimento imputabile.
Invero, è principio generale quello per cui “Chi agisce in giudizio, non può proporre la sua domanda in modo generico, ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, sia in fatto, che in diritto. Ne deriva che, ove l'azione esercitata concerna l'inadempimento contrattuale, l'attore è onerato di allegare non solo
l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione.” (cfr. massima
Cass. Civ. Sez. 6-3, n. 6618/18).
Orbene, non può non tenersi conto che, da un lato, i lavori erano stati sospesi e che, proprio in ragione di tale circostanza, sarebbe stato necessario allegare dettagliatamente in quali temini l'omessa custodia era stata contestata – non potendo essa coincidere con la mera assenza del personale dipendente dell'appaltatrice sui luoghi che era, appunto, giustificabile in ragione della disposta sospensione dei lavori
– e, per altro verso, che è stato richiamato nella determina dirigenziale di risoluzione un verbale di ricognizione dei luoghi redatto poco prima della risoluzione – dal cui esame, presumibilmente, sarebbe stato possibile desumere in quali termini l'omessa custodia e l'abbandono erano stati contestati al momento della riconsegna – ma che non è stato prodotto nel presente giudizio.
La stazione appaltante, invece, ha soltanto eccepito che, a causa dell'omessa custodia, si era verificata un'occupazione abusiva degli immobili da parte di soggetti terzi, producendo prove documentali volte a dimostrare tale circostanza;
tuttavia,
l'occupazione abusiva ad opera di terzi degli immobili realizzati non costituisce, ex sé considerata, prova di un'omessa custodia imputabile all'appaltatrice laddove non venga allegato in che termini tale omessa custodia si sia concretamente manifestata, quali obblighi di custodia erano stati contrattualmente previsti a carico della ditta appaltatrice in caso di sospensione dei lavori, quali comportamenti avrebbe dovuto adottare l'appaltatrice per evitare l'occupazione degli immobili, ecc..
20 TRIBUNALE di NA Queste precisazioni sono essenziali in quanto nella responsabilità contrattuale la parte che lamenta l'inadempimento della controparte deve allegare e, eventualmente, dimostrare l'inadempimento, il danno-evento e il danno-conseguenza ipoteticamente conseguiti all'inadempimento ed il nesso di causalità tra inadempimento e danno- evento e danno-conseguenza.
Applicando questo principio al caso in esame si può affermare che la convenuta avrebbe dovuto allegare specificamente quali fossero gli obblighi di custodia gravanti sull'appaltatrice, cosa l'appaltatrice avrebbe dovuto fare – e non aveva fatto – per evitare il danno-evento (l'occupazione abusiva) e dimostrare il nesso di causalità tra l'omissione e l'evento attraverso l'articolazione del giudizio controfattuale di natura prognostica al fine di dimostrare che, ove l'appaltatrice avesse tenuto i comportamenti dovuti ma omessi, l'occupazione degli immobili non si sarebbe verificata.
In mancanza di tali necessarie allegazioni e dimostrazioni deve, quindi, ritenersi che l'obbligo di custodia non sia stato individuato con sufficiente precisione e che, pertanto, non ne sia contestabile l'inadempimento all'attrice.
1.5. In conclusione, in mancanza di una precisa allegazione e prova dell'esistenza degli obblighi violati il cui inadempimento è stato lamentato dalla stazione appaltante, deve ritenersi che questa abbia risolto il contratto di appalto pubblico in mancanza dei presupposti previsti dalla legge talché, in mancanza di inadempimento che costituisce il presupposto logico-giuridico, alcun conseguente risarcimento del danno può esserle riconosciuto.
1.6. Specularmente, e per le medesime ragioni sopra esposte, deve affermarsi la fondatezza della domanda attorea di risoluzione del contratto per fatto e colpa della stazione appaltante la quale, adottando la determina dirigenziale di risoluzione unilaterale del contratto in mancanza dei presupposti previsti dalla legge – e, con ciò, addebitando all'impresa appaltatrice inadempimenti non sussistenti o, comunque, non dimostrati – ha impedito all'appaltatrice di eseguire il contratto al quale essa stessa non ha dato esatta esecuzione, risultando la stazione appaltante per prima inadempiente.
21 TRIBUNALE di NA 1.7. L'accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento articolata dall'attrice comporta l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante.
Secondo quando recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, “[…]
In tema di appalto di opere pubbliche, l'art. 345 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F, ove stabilisce la percentuale del residuo corrispettivo dovuta all'impresa appaltatrice per il caso di esercizio da parte della committente della facoltà di recesso, regola i crediti pecuniari derivanti da detto atto legittimo dell'Amministrazione, e, pertanto, nella diversa ipotesi della responsabilità risarcitoria dell'Amministrazione medesima per inadempimento, può essere utilizzato quale parametro per la determinazione del lucro cessante dell'appaltatore, ma non incide sulla natura di credito di valore del corrispondente diritto del danneggiato, implicante la computabilità, in sede di liquidazione, del sopravvenuto deprezzamento della moneta. (Sez. 1, n. 1114 del 1.2.1995, richiamata anche di recente da Sez. 1,
n.11361 del 2.5.2023) […]” (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, n. 27690/23).
Tenuto conto di tale parametro di valutazione equitativa del quantum debeatur, considerato che il valore complessivo dei lavori da eseguire in base al contratto di appalto e della prima perizia di variante era pari ad € 3.301.988,71 e che l'appaltatrice stessa ha riconosciuto di aver effettuato lavori per € 3.159.216,63 – di cui solo €
3.090.968,04 riconosciuti e pagati dalla stazione appaltante – alla stessa spetta, a titolo di mancato guadagno per le opere non realizzate, la somma pari al 10% della differenza tra quanto complessivamente dovuto in ragione del contratto di appalto illegittimamente risolto e quanto da lei stessa riconosciuto come dovuto per le opere già realizzate, e cioè il 10% di € 142.772,08, corrispondente ad € 14.277,21.
A tale somma, in quando debito di valore, dovranno essere aggiunti la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi calcolati sulla somma devalutata al momento dell'evento dannoso (cioè, la risoluzione illegittima del contratto in data
28.03.2012) e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT del costo della vita sino all'effettivo soddisfo (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, n. 37798/22).
22 TRIBUNALE di NA 2. La domanda di pagamento della somma complessiva di € 1.067.769,15, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di riserve contrattuali è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito esposti.
2.1. È opportuno, preliminarmente, chiarire che, “[…] secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, riferita al combinato disposto degli artt. 53, 54 e 64 del
r.d. n. 350/1598, ma senz'altro applicabile in relazione all'art. 165 del DPR n.
554/1999, l'onere della riserva assolve alla funzione di consentire la tempestiva e costante evidenza di tutti i fattori che siano oggetto di contrastanti valutazioni tra le parti e perciò suscettibili di aggravare il compenso complessivo, ivi comprese le pretese di natura risarcitoria (v. Cass. n. 15013/2011, n. 14361/2000). Attenendo ad una pretesa di natura economica di matrice contrattuale, la riserva presuppone dunque l'esistenza di un contratto valido di cui si chiede l'esecuzione, mentre, ogni qualvolta si faccia questione di invalidità del contratto e dei modi della sua estinzione, quale è appunto la risoluzione per inadempimento, le pretese derivanti dall'inadempimento della stazione appaltante non vanno valutate in relazione all'istituto delle riserve (cfr. Cass. 22036 del 2014; n. 19531 del 2014; n. 388 del
2006; n. 1217 del 2000; n. 1728 del 1982), ma seguono i principi generali di cui agli artt. 1453 e 1458 cc. […]” (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, n. 22275/16).
Nel caso in esame, considerato che, in accoglimento della domanda di parte attrice, è stata dichiarata la risoluzione del contratto di appalto per fatto e colpa della stazione appaltante, l'esame delle riserve – in particolare di quelle con le quali è stato invocato, in adempimento del contratto, il pagamento di lavori già eseguiti – dovrà essere effettuato alla luce dell'art. 1458 c.c. che disciplina gli effetti della risoluzione: infatti, “[…] secondo l'orientamento di questa Corte, l'appalto, anche nei casi in cui la sua esecuzione si protragga nel tempo, e fatte salve le ipotesi in cui le prestazioni in esso dedotte attengano a servizi o manutenzioni periodiche, non può considerarsi un contratto ad esecuzione continuata o periodica e, pertanto, non si sottrae alla regola generale, dettata dall'art. 1458 cod. civ., della piena retroattività di tutti gli effetti della risoluzione, anche in ordine alle prestazioni già eseguite;
ne consegue che il prezzo delle opere già eseguite può essere liquidato, a seguito della risoluzione del
23 TRIBUNALE di NA contratto, a titolo di equivalente pecuniario della dovuta restitutio in integrum (Cass.,
n. 15705/13 e n. 3455/15).[…]” (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, n. 22065/22).
2.2. Fatta la dovuta premessa di ordine sistematico, devono essere esaminate le singole pretese economiche formulate dall'attrice.
2.2.1. Preliminarmente, la stazione appaltante ha rilevato che le riserve avanzate dall'attrice nel presente giudizio sarebbero le medesime di quelle già apposte prima della stipulazione dell'atto transattivo del 24.11.2008 o, comunque, avrebbero a fondamento fatti e circostanze verificatisi precedentemente alla stipulazione della transazione – in particolare, le riserve di cui nn. 9, 10, 14,16,17,18,19,20,21,22,23 – il che renderebbe non dovute le pretese economiche ad esse sottese in quanto rinunciate in sede di sottoscrizione del predetto accordo.
Sul punto il Collegio peritale, chiamato ad accertare se le riserve indicate nell'atto di citazione coincidessero, del tutto o in parte, con le riserve indicate nell'accordo transattivo, dopo aver descritto entrambi i gruppi di riserve ha rilevato che nessuna delle riserve avanzate nel presente giudizio coincide con quelle oggetto della transazione.
Considerato, tuttavia, che l'appaltatrice all'art. 7 dell'atto transattivo, oltre ad aver dichiarato di rinunciare“…ad ogni riserva o richiesta a qualsiasi titolo formulata, comunque connessa con l'andamento del rapporto di appalto descritto in premessa…”, ha anche dichiarato “…di non aver nulla altro a pretendere dall'Amministrazione per fatti precedenti alla consegna dei lavori…”, ai fini dell'esame della fondatezza o meno delle singole riserve dovrà accertarsi se gli eventi posti a loro fondamento siano antecedenti o meno alla consegna dei lavori.
2.2.2. Ciò premesso, con la riserva n. 9) l'attrice ha lamentato l'omessa contabilizzazione e liquidazione dei lavori relativi allo spostamento di un pozzetto di cemento armato che interferiva con la realizzazione dei lavori oggetto di appalto, in particolare con quelli relativi al corpo A.
Ha riferito che, sebbene la stazione appaltante avesse precedentemente alla stipula dell'atto di transazione, ordinato l'esecuzione delle lavorazioni oggetto della riserva, queste venivano effettuate solamente dopo la relativa stipulazione e, sebbene
24 TRIBUNALE di NA fossero state inserite nella prima perizia di variante, una volta eseguite non erano state pagate.
Quanto asserito dall'attrice, in punto di fatto, non è stato in alcun modo contestato dalla convenuta la quale, anzi, ha proprio riconosciuto che in sede di esecuzione dei lavori, sebbene nella perizia di variante fosse stato previsto lo spostamento della condotta fognaria, le lavorazioni erano consistite esclusivamente nella demolizione del pozzetto di ispezione che interferiva con le opere da realizzare.
Deve, pertanto, affermarsi che le lavorazioni in esame per le quali è stato invocato il pagamento, in quanto effettuate in esecuzione della prima perizia di variante approvata dalla stazione appaltante ed accettata dall'appaltatrice successivamente alla stipula dell'atto di transazione, costituiscono fatti successivi alla stessa e, in quanto tali, non oggetto di rinuncia.
Inoltre, in merito a tali lavorazioni, il Collegio peritale ha riferito nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio (v. pag. 34 della relazione) che “…Per dette lavorazioni, quota parte verranno riscontrate nella p.d.v non sottoscritta dall'impresa,
a dimostrazione della volontà della stazione appaltante di riconoscere comunque a posteriori alla transazione la citata lavorazione…”, che (v. pag. 43 della relazione)
“…Nella perizia di variante nr. 2, viene riportata la lavorazione a dimostrazione del lavoro eseguito dall'impresa, voci nr. 201-202-203-204-205-206-207, in cui si riportano lavori per per un importo pari a € 10.062,26.”, e Parte_2 che (v. pag. 61 della relazione) “…Nella perizia di variante nr. 2 (voci nr. 201-202-
203-204-205-206-207), viene riportata la lavorazione a dimostrazione del lavoro eseguito dall'impresa, oltre la documentazione fotografica agli atti e l'ammissione dello stesso Ente dell'esecuzione dei lavori. Nella p.d.v. si riportano lavori per
“LAVORI POZZETTO CONDOTTA” per un importo pari a € 10.062,26, in riferimento alle somme richieste dall'impresa non si hanno agli atti documenti probatori per riconoscere somme ulteriori. Importo da riconoscere all'impresa €
10.062,26.”.
Alla luce di tali accertamenti, sul presupposto incontestato che le suddette lavorazioni sono state realizzate e che non sono state pagate – considerato che il
25 TRIBUNALE di NA relativo importo veniva contabilizzato nella seconda perizia di variante mai approvata
– deve essere riconosciuta all'attrice, a titolo di equivalente pecuniario per le opere realizzate, la somma di € 10.062,26, così come calcolata dal Collegio peritale.
2.2.3. Con la riserva n. 10) l'attrice ha lamentato l'omessa contabilizzazione e liquidazione di una parte dei lavori relativi al corpo F, e cioè l'impianto sportivo, in quanto, sebbene fossero stati completati tutti i lavori, ne venivano contabilizzati e liquidati solo una parte.
In merito a tali lavorazioni il Collegio peritale ha riferito che “…La riserva è stata contabilizzata nello stato finale, voce nr. 3161 1/G OO.UU., a corpo €
124.613,44, per cui non ha motivo di essere analizzata…” e che (v. pag. 44 della relazione) “…Con tale riserva l'impresa chiede la percentuale del 40,5 % prevista nell'elenco prezzi, art 1/G – OO.UU, ovvero la somma di € 48.472,87, al lordo del ribasso pari a 18,91% per il “completamento opere edili”. Si evidenzia come le opere sono state già contabilizzate e pagate nello stato finale, voce nr. 3161 1/G OO.UU, a corpo € 124.613,44, così come riportate nel libretto delle misure allegato allo stato finale nr. prog. 498, completamento opere edili % = 0,405. La riserva non ha fondamento, in quanto l'importo è stato già corrisposto…” (v. pag. 34 della relazione).
Con la comparsa conclusionale l'attrice ha riconosciuto che le somme invocate per il completamento delle opere edili del corpo F sono state effettivamente corrisposte dalla stazione appaltante e ha, pertanto, rinunciato alla relativa riserva.
2.2.4. Con la riserva n. 11) l'attrice ha lamentato, genericamente, l'omessa contabilizzazione e liquidazione di ulteriori lavorazioni a misura e ha invocato a tale titolo la corresponsione della somma di € 12.338,83.
In merito a tali lavorazioni il Collegio peritale ha dichiarato che (v. pag. 34 della relazione) “…non si conosce l'ubicazione né la tempistica in cui eventualmente sono stati eseguiti tali lavori…” e che “…L'impresa richiede la somma di €
12.338,83, al lordo del ribasso, per lavorazioni già precedentemente citate, cioè murature, massetti, fornitura di opere in ferro, pozzetto sifonato, scossalina metallica, ma non specifica ed non individua l'esatta ubicazione delle stesse. In merito, i
26 TRIBUNALE di NA sottoscritti consulenti tecnici di ufficio non hanno elementi per poter verificare o meno la fondatezza della riserva…” (v. pag. 44 della relazione).
Anche rispetto a tali lavorazioni l'attrice, ritenuto di non poter fornire prova della loro ubicazione, ha con la comparsa conclusionale rinunciato alla corresponsione dell'equivalente pecuniario.
2.2.5. Con la riserva n. 12) l'attrice ha lamentato l'omessa corresponsione delle somme dovute per gli accatastamenti e gli allacci effettuati in virtù degli oneri contrattuali, a suo avviso corrispondenti ad € 39.618,26.
In merito a tale pretesa il Collegio peritale ha riferito nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio che “…In merito si precisa subito che l'importo richiesto nella riserva è stato contabilizzato, nello stato finale gli allacci sono stati pagati con le voci nr. 344 – 345 – 346 – 347 – 348 – 349 – 350 – 351…” (v. pag. 35 della relazione) e che “…L'impresa con la riserva in questione chiede il pagamento di €
39.618,16, considerando il ribasso del 18,91%, per accatastamento ed allacci vari, lavori a forfait per il completamento definitivo di tutte le opere appaltate nel forfait…
Si evidenzia come gli importi richiesti sono stati contabilizzati e pagati, si veda lo stato finale alle voci nr. 344-345-346-347-348-349-350-351. La riserva non ha fondamento, in quanto l'importo è stato già corrisposto…” (v. pag. 45 della relazione).
Con la comparsa conclusionale l'attrice ha riconosciuto che tali somme sono state effettivamente corrisposte dalla stazione appaltante e ha, pertanto, rinunciato alla relativa riserva.
2.2.6. Con la riserva n. 13) l'attrice ha invocato il risarcimento dei danni subiti a causa delle forti piogge verificatisi in data 24.06.2009, dalla stessa qualificati come danni da forza maggiore, quantificati in complessivi € 24.862,00.
Risulta evidente, quindi, che i fatti posti alla base della riserva siano successivi alla stipula dell'atto di transazione.
Ai sensi dell'art. 139 del D.P.R. n. 554/1999 e dell'art. 20 del d.m. n. 145/2000 spetta all'appaltatore un indennizzo per i danni cagionati da forza maggiore che sia
“…limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai
27 TRIBUNALE di NA prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi
d'opera.”.
In merito a tale pretesa il Collegio peritale ha riferito che “…In data 24 giugno
2009, a causa di eccezionali piogge, il cantiere subiva danni alle opere provvisionali ed al terreno circostante, danni che venivano comunicati con telefax del 26 giugno
2009. In data 06 luglio si provvedeva a redigere un verbale di accertamento danni, elencando i danni subiti dall'impresa. A pag. 22 della comparsa di costituzione dello
IACP si riporta “al fine di poter contabilizzare e liquidare tali danni, la relativa quantificazione è stata inserita e prevista nella predisposta II perizia di variante ed assestamento somme…”. Nel verbale di accertamento danni si riporta: “Si constata la presenza di materiale (terra e sabbia) lungo le due strade limitrofe al cantiere a valle dello stesso, proveniente dalla strada a monte del cantiere, a seguito delle copiose piogge, di carattere eccezionale, verificatosi in data 24.06.2009. “Ed ancora “tale strada di cantiere è stata quindi oggetto del passaggio dell'acqua proveniente dalla via seminario e dalle aree circostanti. Come comunicato dall'impresa il ponteggio posizionato nella zona suddetta, è stato smontato e rimontato, solo aver ripristinato le quote del terreno. Inoltre, l'acqua piovana si è riversata nelle cantine delle palazzine provocandone l'allagamento.” Ed ancora “Si rileva pertanto che i danni sono stati causati da forza maggiore e si esclude che vi sia stata colpa o negligenza da parte dell'impresa, avendo quest'ultima proceduto all'esecuzione dei lavori secondo le buone regole d'arte, secondo le prescrizioni del D.L. e non omettendo nessuna cautela necessaria per prevenire danni”. La riserva stante gli atti di causa si ritiene avere fondamento…” (v. pag. 45 della relazione) e che “…Tali oneri sono stati inseriti nella perizia di variante nr. 2, nel capitolo “ Liste per lavori non computabili a misura”,
Lista nr. 1 – Lista nr. 2 – Lista nr. 3 – Lista nr. 4, per un importo pari a € 8.740,80.
Ulteriori oneri, come la pitturazione richiesta nell'atto di citazione da parte dell'impresa non sono dimostrabili dalla documentazione in atti. Importo da riconoscere all'impresa € 8.740,80…” (v. pag. 62 della relazione).
28 TRIBUNALE di NA Alla luce di tali accertamenti, considerato che risulta incontestato tra le parti che i danni lamentati dall'attrice siano stati causati da forza maggiore e che, quindi, spetta alla stessa il risarcimento degli stessi, dovrà esserle corrisposta a tale titolo la somma complessiva di € 8.740,80; importo che è stato riconosciuto come dovuto dalla stazione appaltante nella bozza della seconda perizia di variante mai approvata ed è stato accettato dall'appaltatrice nella propria comparsa conclusionale.
2.2.7. Con la riserva n. 15) l'attrice ha chiesto il pagamento degli interessi per ritardato pagamento ex artt. 29 e 30 del d.m. n. 145/2000 relativi alle somme invocate con le riserve nn. 11), 12) e 13), evidenziando che, laddove tali somme fossero state regolarmente contabilizzate, avrebbe potuto ottenere in epoca anteriore l'emissione del
S.A.L. n. 15) ed il relativo pagamento.
Anche tale pretesa economica è stata rinunciata dall'attrice.
2.2.8. Con le riserve di cui ai nn. 14), 16), 17), 18), 19), 20) e 21), l'attrice ha invocato il risarcimento dei danni conseguenti all'anomalo andamento dell'appalto ed al prolungamento dei tempi di esecuzione consistenti nella ridotta produttività in ragione delle maggiori spese generali, del costo di mantenimento passivo delle attrezzature e del costo della mano d'opera inutilizzata, oltre al mancato utile.
Secondo quanto rappresentato dall'attrice, con la prima perizia di variante dalla stessa accettata e sottoscritta in data 09.12.2008 le veniva assegnato il termine di 8 mesi per ultimare i lavori per un ammontare di € 1.314.778,71 e con verbale del
30.01.2009 il Direttore dei lavori disponeva la ripresa dei lavori da completare entro il termine del 29.09.2009.
Successivamente, però, l'appalto aveva avuto un andamento anomalo riconducibile, a suo avviso, oltre che alle condizioni metereologiche avverse, all'esigenza di spostare la condotta fognaria esistente a monte del corpo A – che avevano indotto la stessa a chiedere per due volte la proroga dei termini per completare le opere, concessa una prima volta al 29.03.2010 e una seconda volta al
26.06.2010 – nonché alle carenze progettuali che avevano indotto, poi, il Direttore dei lavori a sospenderli con verbale del 11.06.2010 per predisporre una seconda perizia di variante.
29 TRIBUNALE di NA A suo avviso l'attrice avrebbe subìto una ridotta produttività dovuta alla protrazione dei lavori oltre rispetto ai tempi programmati, resasi necessaria per cause imputabili alla stazione appaltante.
Preliminarmente si rileva che, anche in questo caso, è evidente che i fatti posti alla base della riserva siano successivi alla stipula dell'atto di transazione.
In merito all'imputabilità dell'andamento anomalo dell'appalto alla stazione appaltante, il Collegio peritale ha riferito che “…l'interferenza tra lo scavo del corpo
A e la condotta fognaria o il pozzetto della rete fognaria è dato certo ed inconfutabile, non contraddetto da nessuna delle parti, tanto che nella perizia di variante nr. 2 sono computate delle somme per tale lavorazione. L'ubicazione e la presenza dei sottoservizi è un elemento che doveva essere noto alla Stazione Appaltante, la stessa comparsa di costituzione dello (pag. 9 – 10) evidenzia la criticità. Certamente CP_1
tale aspetto ha influenzato sull'andamento dell'appalto. In merito alla terza causa riportata nell'atto di citazione si evidenzia quanto segue. - In merito alla procedura espropriativa “si è dovuto in effetti procedere ad una rettifica ed integrazione dell'Ordinanza di esproprio…, per un errore di trascrizione delle particelle da parte dell'Ufficio Espropriazione del Comune”, pertanto tale problematica analizzata in merito anche alla riserva relativa all'accatastamento denota certamente una problematica non imputabile all'impresa. -In merito alla mancanza degli esecutivi del corpo F, dato non contraddetto dalle parti, si riscontra dagli atti che con gli ordini di servizio nr. 23 e 24 si è cercato di sopperire a tale rilevante mancanza, si ricorda che un progetto deve essere esecutivo, nel caso del corpo F
[...]
L'impresa con lettera del 7 giugno 2010 (allegato nr. Parte_3
24 dell'impresa) riscontrava l'ordine di servizio nr. 24 ed evidenziava come le specifiche tecniche in esso riportate fossero errate, infatti i materiali indicati (guaina ardesiata, massetto autolivellante tipo sikalevel, pittura epossidica tipo afra pox) non erano adatti ed idonei per l'utilizzo indicato dalla stazione appaltante. Andando sempre agli atti causa, si rammenta che con verbale del 11 giugno 2010 D.L. ha disposto la sospensione dei lavori, a ridosso della data presunta di fine lavori e con le opere quasi completate, per motivi relativi alla “raccolta delle acque bianche
30 TRIBUNALE di NA all'interno dell'intercapedine del piano cantinato, per la realizzazione della pavimentazione stradale a monte delle palazzine… e per il miglioramento delle caratteristiche tecniche della pavimentazione dell'impianto sportivo sociale”. In merito, si evidenzia come la raccolta acque bianche sia una problematica che ha sempre contraddistinto l'appalto e denota una chiara carenza progettuale, la scelta della pavimentazione è una problematica che deve essere affrontata in fase di redazione del progetto così come anche le specifiche tecniche della pavimentazione dell'impianto sportivo. Anche quanto asserito nell'atto di citazione della stazione appaltante, pag. 13, “si precisa inoltre che la condotta per la raccolta delle acque meteoriche è stata modificata anche a seguito dell'autorizzazione all'allaccio alla rete comunale rilasciata dal comune di Messina, che ha indicato in soli due punti di allaccio, rispetto alla previsione di progetto che ne prevedeva diversi”. Tale aspetto dà ulteriore conferma di quanto già riportato, infatti le autorizzazioni e quindi i progetti esecutivi vanno redatti precedentemente all'appalto, una autorizzazione da parte di un ente (ufficio allaccio rete comunale) va acquisita nei modi e termini corretti, successivamente all'acquisizione della stessa autorizzazione si può procedere al progetto esecutivo. Pertanto, la problematica correlata alla progettazione risulta comprovata…” (v. pag. 48 della relazione e ss.).
Deve ritenersi, quindi, che la protrazione dei lavori oltre i tempi contrattualmente previsti sia imputabile, per le regioni esplicitate dal Collegio peritale e condivise dal Giudicante, a colpa della stazione appaltante.
In merito alla tipologia di danni risarcibili il Collegio peritale ha innanzitutto calcolato, tenuto conto della differenza tra la produzione teorica e quella eseguita per ogni giorno di lavoro, il danno da sottoproduzione – ricomprendente anche le maggiori spese generali al netto di quelle fisse – nei giorni di lavoro effettuati fino alla sospensione, esclusi quelli di proroga concessa, quantificato nell'importo complessivo di € 37.964,02, al quale ha aggiunto l'importo del danno da ridotta utilizzazione dei macchinari e delle attrezzature, quantificato in € 10.518,79.
Per quanto concerne, invece, il danno da ridotto utilizzo della manodopera, il
Collegio peritale ha riferito che “…In merito si evidenzia subito che non è possibile
31 TRIBUNALE di NA dalla documentazione in atti determinare l'incidenza della manodopera nell'appalto, non è sufficiente (Tar Campania 08/04/2021, 867) affermare il rispetto del Contratto di lavoro Nazionale applicato agli operai, è necessario infatti un verbale o un giornale lavori firmato dalle parti in cui si riportano i singoli operai, il monte ore lavorativo e la mansione di ciascuno, al fine di ricostruire il costo della manodopera. Si evidenzia che non esiste agli atti un documento firmato in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa relativamente agli operai presenti giornalmente in cantiere e, conseguentemente, sul punto, in assenza di prova sulla effettiva manodopera sottoimpiegata non è possibile riconoscere alcun importo…”.
In mancanza, quindi, di prova della manodopera impiegata dall'appaltatrice, alcun danno per il mantenimento prolungato della stessa può esserle riconosciuto.
Complessivamente, quindi, deve essere riconosciuto all'attrice, quale danno emergente conseguito al prolungamento dei lavori e della ridotta produttività, la somma complessiva di € 48.482,81.
L'attrice ha, inoltre, invocato il danno da mancato utile per il prolungamento della durata dei lavori asserendo che, se la durata del contratto fosse stata quella contrattualmente prevista, avrebbe potuto impiegare i propri capitali ed i propri mezzi in altri appalti da cui avrebbe potuto conseguire ulteriori utili;
danno quest'ultimo distinto dal mancato utile per la risoluzione del contratto di appalto dovuta a colpa della stazione appaltante.
Per quanto concerne tale voce di danno si osserva, preliminarmente, che “[…]
L'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante o da perdita di "chance" esige, infatti, la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, e non di mera potenzialità,
l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile (cfr. Cass. 4052/2009;
11353/2010; 22376/2012). […]” (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, n. 19604/16).
Orbene, l'attrice, pur invocando il lucro cessante derivante dal ritardo con cui è stata data esecuzione all'appalto, non ha in alcun modo allegato circostanze specifiche e concrete da cui desumere in termini di certezza o di elevata probabilità che, laddove
32 TRIBUNALE di NA l'appalto fosse stato eseguito nei termini contrattualmente previsti, l'attrice avrebbe conseguito un utile ulteriore grazie all'ottenimento di altri lavori, il che relega la voce di danno patrimoniale invocato a livello meramente ipotetico ed eventuale.
2.2.9. Con le riserve nn. 22) e 23) l'attrice ha domandato il pagamento dei maggiori oneri di sicurezza sostenuti in ragione della necessità di eseguire i lavori a stretto contatto con gli assegnatari degli alloggi in quanto la stazione appaltante ne aveva preteso la consegna di volta in volta, prima della scadenza del termine per il completamento di tutti i lavori, ai fini della progressiva assegnazione.
In merito a questa pretesa economica, da qualificare come domanda di pagamento di un maggior compenso – considerato che gli oneri per la sicurezza costituiscono una voce del prezzo complessivo del contratto di appalto e non di risarcimento del danno che, invece, presuppone l'allegazione di un inadempimento contrattuale – i maggiori oneri sono dipesi dalla consegna anticipata degli alloggi che, sebbene fatta su richiesta della stazione appaltante, è stata il frutto di una libera scelta dell'appaltatrice; si ritiene, pertanto, che la domanda sia generica e del tutto sfornita di prova su come tale consegna anticipata abbia inciso negativamente sugli oneri per la sicurezza e sui costi sostenuti dall'attrice.
L'attrice, infatti, non ha in alcun modo indicato il numero, l'ubicazione ed il momento temporale della consegna degli alloggi – al fine di consentire al Giudicante di valutare se questa sia avvenuta prima o dopo la stipula dell'atto di transazione – né la tipologia di misure di sicurezza adottate al fine di scongiurare i maggiori rischi di esecuzione delle opere a stretto contatto con gli assegnatari.
Né, a monte, ha provato che tali ulteriori misure siano state contrattualmente stabilite in un momento successivo rispetto alla stipula del contratto originario o dell'atto di transazione.
Pertanto, pur risultando astrattamente ammissibile la quantificazione equitativa, ad opera del Giudice, del compenso spettante all'appaltatore ex art. 1657 c.c., in mancanza di una chiara e precisa allegazione e prova del titolo dal quale il diritto al maggiore compenso è sorto, oltre che della maggiore prestazione eseguita, alcuna somma può essere riconosciuta per tale voce.
33 TRIBUNALE di NA 2.2.10. Con la riserva n. 25) l'attrice ha chiesto il risarcimento del danno da ritardata maturazione dei requisiti di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici ex D.P.R. n. 34/2000 e, più in generale, il danno curriculare per ritardato arricchimento del proprio curriculum professionale conseguente all'illegittimo comportamento della stazione appaltante.
L'attrice, in particolare, ha lamentato di aver conseguito i requisiti di qualificazione ex D.P.R. n. 34/2000 in ritardo a causa del già contestato anomalo andamento dell'appalto – quindi relativo al periodo intercorrente tra il 30.01.2009, data di ripresa dei lavori dopo la prima sospensione, e l'11.06.2010, data della seconda sospensione dei lavori – imputabile alla stazione appaltante.
Secondo la più recente giurisprudenza amministrativa, “[…]il danno curriculare, ancorato alla perdita della specifica possibilità concreta di incrementare il proprio avviamento per la parte relativa al curriculum professionale, da intendersi anche come immagine e prestigio professionale, al di là dell'incremento degli specifici requisiti di qualificazione e di partecipazione alle singole gare, deve essere oggetto di puntuale dimostrazione, ancorata … alla perdita di un livello di qualificazione già posseduta ovvero alla mancata acquisizione di un livello superiore, quale conseguenze immediate e dirette della mancata aggiudicazione;
… alla mancata acquisizione di un elemento costitutivo della specifica idoneità tecnica richiesta dal bando oltre la qualificazione SOA (cfr. Cons. Stato, sez. III, 15 aprile 2019, n. 2435; Id., sez. IV, 7 novembre 2014, n. 5497), sicché solo all'esito di tale dimostrazione, relativamente all'an, è possibile procedere alla relativa liquidazione nel quantum (anche a mezzo di forfettizzazione percentuale applicata sulla somma riconosciuta a titolo di lucro cessante: cfr. Cons. Stato, Sez. V, 23 agosto 2019, n. 5803) e sempre che non debba ritenersi che, trattandosi di impresa leader nel settore di riferimento, l'aver conseguito già un curriculum di tutto renda la mancata aggiudicazione di un appalto non idonea, per definizione, ad incidere negativamente sulla futura possibilità di conseguire le commesse economicamente più appetibili e, più in generale, sul posizionamento dell'impresa nello specifico settore di mercato in cui è chiamata ad operare (Cons.
Stato, Sez. V, 28 gennaio 2019, n. 689)” [così Cons. Stato, sez. V, 7 novembre 2022, n.
34 TRIBUNALE di NA 9785, cit.]. Ed ancora che: in tema di mancata illegittima aggiudicazione di un appalto pubblico il creditore che invochi il risarcimento del c.d. danno curricolare deve offrire prova puntuale del nocumento che asserisce di aver subito (Cons. Stato, sez. V, 19 maggio 2021, n. 3892). Infine che: “La richiesta di risarcimento del danno curriculare deve essere respinta se non è stato assolto il relativo onere probatorio, dimostrando che la mancata aggiudicazione ed esecuzione del servizio hanno precluso di acquisire ulteriori commesse pubbliche (di pari o superiore rilievo), o specificando quali sarebbero state le negative ricadute della mancata acquisizione della commessa, in termini di minore capacità competitiva e reddituale, sulle sue credenziali tecniche e commerciali” (Cons. Stato, sez. III, 5 marzo 2020, n. 1607).[…]” (cfr. Cons. Stato,
Sez. 5, n. 1552/23).
Considerato che il danno curriculare costituisce, quindi, un danno da perdita di chance e che questo si potrebbe astrattamente configurare, oltre che nelle ipotesi più comuni di mancata aggiudicazione di una gara di appalto, anche in quelle di ritardata esecuzione del contratto per colpa della stazione appaltante, è onere della parte danneggiata che lo invoca allegare dettagliatamente e provare, anche in via presuntiva, come il mero ritardo nell'esecuzione del contratto le abbia procurato un pregiudizio in termini di perdita della possibilità di conseguire nei tempi prestabiliti specifici requisiti tecnico-finanziari di qualificazione o, più in generale l'arricchimento del proprio curriculum professionale e, conseguentemente, la perdita della seria e concreta possibilità di ottenere, entro il periodo di ritardo imputabile alla stazione appaltante, ulteriori aggiudicazioni.
Premesso che, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “[…] la perdita di "chance" - in astratto configurabile nel caso concreto - costituisce un danno patrimoniale risarcibile, qualora sussista un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente non in un lucro cessante, bensì nel danno emergente da perdita di una possibilità attuale. Ne deriva che la "chance" è anch'essa un'entità patrimoniale giuridicamente ed economicamente valutabile, la cui perdita produce un danno attuale e risarcibile, qualora si accerti, anche utilizzando elementi presuntivi, la ragionevole probabilità della esistenza di detta "chance", intesa come attitudine
35 TRIBUNALE di NA attuale (Cass. 11322/2003; 12243/2007) […]”, sotto il profilo probatorio “[…] la mera appartenenza dell'impresa appaltatrice al settore degli appalti pubblici non può concretare… una presunzione di perdita certa, o altamente probabile, della chance di aggiudicarsi altre gare nel periodo in considerazione. Tale conclusione non può, invero, desumersi… dalla sola qualità soggettiva dell'impresa esecutrice dei lavori, senza alcuna allegazione concreta di domande di partecipazione a gare, nonché di elementi di valutazione circa il possesso di particolari requisiti tecnici e finanziari per partecipare ed aggiudicarsi, con rilevante probabilità, le gare tenutesi nell'arco temporale in discussione. […]” (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, n. 19604/16).
Nel caso di specie, l'attrice ha lamentato il ritardo nel conseguimento dei requisiti di qualificazione limitandosi a richiamare la giurisprudenza in materia, senza specificare e provare quale fosse il livello di qualificazione già posseduto, se lo avesse perso a causa del ritardo o se non avesse potuto maturare un superiore livello di qualificazione e quali occasioni di partecipazione a gare di appalto in concreto fossero andate perdute per la mancata tempestiva qualificazione;
pertanto, anche tale voce di danno non può essere risarcito.
2.2.11. Con la riserva n. 26) l'attrice ha chiesto il risarcimento dei danni conseguenti all'illegittima sospensione dei lavori disposta dalla stazione appaltante con il verbale dell'11.06.2010 in violazione dei presupposti previsti dall'art. 24 del d.m. n. 145/2000.
In merito a tale riserva la stazione appaltante ne ha eccepito la tardività, rilevando che la stessa era stata apposta nel registro di contabilità in occasione dell'emissione del 15° quando già il 93% dei lavori risultavano eseguiti. Pt_4
Premesso che la pretesa sottesa alla riserva deve essere valutata alla luce dei principi di cui agli artt. 1453 e 1458 c.c. e, quindi, irrilevante dovrebbe essere ritenuta l'eventuale tardività dell'apposizione della riserva, in ogni caso anche ritenendo operanti per la pretesa in questione le decadenze previste per l'apposizione delle riserve, l'eccezione risulterebbe ugualmente infondata.
Risulta, preliminarmente, opportuno richiamare i principi generali affermati dalla giurisprudenza di legittimità in merito agli oneri allegativi e probatori gravanti
36 TRIBUNALE di NA sulla stazione appaltante nel caso in cui sollevi l'eccezione di decadenza dall'appaltatore dal diritto di formulare le riserve negli appalti di opere pubbliche.
È stato affermato, in generale, in materia di eccezioni difensive che “[…] in relazione all'opzione difensiva del convenuto consistente nel contrapporre alla pretesa attorea fatti ai quali la legge attribuisce autonoma idoneità modificativa, impeditiva o estintiva degli effetti del rapporto sul quale la predetta pretesa si fonda, occorre distinguere il potere di allegazione da quello di rilevazione. Il primo compete, invero, esclusivamente alla parte e va esercitato nei tempi e nei modi previsti dal rito in concreto applicabile (pertanto sempre soggiacendo alle relative preclusioni e decadenze), mentre il secondo compete alla parte (e soggiace perciò alle preclusioni previste per le attività di parte) solo nei casi in cui la manifestazione della volontà della parte medesima sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva, ovvero quando singole disposizioni espressamente prevedano come indispensabile l'iniziativa di parte (cfr. Cass. S.U. 1099/1998; Cass. 6450/2004;
Cass. 123535/2010). Non può revocarsi in dubbio, pertanto, atteso che in tal senso si esprime la stessa norma dell'art. 2697, comma 2, cod. civ., che la parte convenuta debba sempre sia allegare che comprovare i fatti modificativi ed estintivi della pretesa fatta valere dall'attore e, qualora ci si trovi in presenza di eccezioni in senso stretto, che sono condizionate dalla legge alla manifestazione di volontà espressa della parte di volersene avvalere, deve essere acquisita alla causa la prova dei fatti che ne costituiscono il fondamento. […]”.
Con particolare riguardo all'eccezione di decadenza dell'appaltatore dalla riserve è stato affermato che “[…] Né può dubitarsi del fatto che l'eccezione di decadenza dell'appaltatore dal diritto di formulare le riserve, negli appalti di opere pubbliche, costituisca un'eccezione in senso stretto, poiché in disponibilità esclusiva della stazione appaltante, talché la parte pubblica deve proporla allegando e comprovando i relativi fatti costitutivi, non potendo il giudice rilevare detta decadenza
d'ufficio (cfr. Cass. 1697/1987; 3824/2003; 1637/2006; 17630/2007; 11310/2011).
[…]” (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, n. 281/17).
37 TRIBUNALE di NA Nell'ipotesi di riserve volte a contestare la sospensione dei lavori, la giurisprudenza di legittimità ha, poi, affermato – sebbene avuto riguardo alla normativa precedente a quella applicabile al caso di specie – che “[…] l'appaltatore, il quale pretenda un maggior compenso o rimborso, rispetto al prezzo contrattualmente pattuito, a causa dei pregiudizi o dei maggiori esborsi conseguenti alla sospensione dei lavori disposta o protratta dall'amministrazione, ha l'onere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 53, 54 e 64 del r.d. n. 350 del 1895 e delle norme successive in materia, di iscrivere la relativa riserva nel momento in cui emerga, secondo una valutazione propria del giudice di merito, la concreta idoneità del fatto a produrre i suddetti pregiudizi o esborsi, potendo la specifica quantificazione del danno operarsi nelle successive registrazioni. Ne consegue che, ove la sospensione possa ritenersi illegittima o produttiva di danno sin dall'inizio, l'appaltatore deve inserire la sua riserva nello stesso verbale di sospensione e dovrà poi iscrivere regolare riserva o domanda nel registro di contabilità, quando egli successivamente lo sottoscriva, ripetendo quindi la riserva stessa nel verbale di ripresa e nel registro di contabilità successivamente firmato (Cass., 23 marzo 2017, n. 7479). In relazione alle riserve concernenti la sospensione dei lavori per la necessità di disporre varianti in corso
d'opera, questa Corte ha precisato che viene a prodursi uno spostamento della decorrenza del termine per proporre la riserva, che decorrerà, rispettivamente, dal momento in cui viene consentito all'appaltatore, secondo la normale diligenza, di rendersi conto, per la maggiore quantità o per le diverse modalità del lavoro svolto per effetto di varianti, di avere diritto di avanzare verso l'amministrazione pretese superiori a quelle stabilite nel contratto, oppure, per i fatti cosiddetti continuativi, allorquando dal ripetersi degli episodi a lui pregiudizievoli può trarre la percezione della loro incidenza economica, salvo esplicare la riserva, con la quantificazione delle maggiori pretese, alla cessazione della continuazione. […]” (cfr. Cass. Civ. Sez.1, n.
5901/22).
Le riserve avverso la sospensione dei lavori devono, quindi, essere apposte sul verbale di sospensione dei lavori – secondo quanto previsto dall'art. 133, comma 8,
d.p.r. n. 554/1999 – e poi, successivamente, nel registro di contabilità; nell'ipotesi
38 TRIBUNALE di NA particolare di sospensione determinata dalla necessità di predisporre una perizia di variante in corso d'opera, invece, le riserve possono essere apposte anche successivamente, nel momento in cui l'appaltatore, prendendo atto delle maggiori o diverse quantità di lavorazioni da effettuare, ha la possibilità di rendersi conto di dover avanzare pretese ulteriori nei confronti della stazione appaltante.
Alla luce dei principi sopra esposti, l'eccezione di decadenza risulta infondata in quanto la convenuta ha eccepito la tardività della riserva per essere stata la stessa apposta al 15° S.A.L. quando già i lavori erano stati per la maggior parte eseguiti ma non anche perché non iscritta nel verbale di sospensione dei lavori.
D'altro canto, non corrisponde al vero quanto dalla convenuta affermato secondo cui la riserva veniva apposta al 15° S.A.L. in quanto, così come riferito dal
Collegio peritale, “…Riserva nr. 26 - danni da sospensione lavori – la riserva trae origine dalla sospensione dei lavori disposta con VERBALE DI SOSPENSIONE
LAVORI NR. 2 del 11.06.2010. Il verbale riporta che la situazione del cantiere è:
S.A.L. nr. 15 del 20.05.2010 dell'importo di € 3.666.568,10 Le opere inerenti la palazzina A risultano completate ad eccezione di alcune lavorazioni di piccola entità;
Le opere la cui esecuzione rimane interrotta sono essenzialmente le opere di sistemazione esterna del cortile e le opere di finitura del corpo F…” (v. pag. 37 della relazione).
Risulta evidente, pertanto, che il 15° S.A.L. veniva emesso in data 20.05.2010, prima della sospensione dei lavori disposta in data 11.06.2010; e ciò senza contare che, dall'esame del verbale di sospensione lavori n. 2 dell'11.06.2010 prodotto agli atti, emerge che l'appaltatrice aveva a quella data apposto una riserva sull'illegittimità della sospensione e sulla sua dannosità.
Considerato, quindi, che la convenuta non ha né allegato, né provato, fatti impeditivi del diritto fatto valere dall'appaltatrice mediante l'apposizione della riserva,
l'eccezione di decadenza non può che essere respinta;
inoltre, avendo la riserva ad oggetto l'illegittimità del verbale di sospensione adottato in data 11.06.2010, è evidente che sottende una vicenda successiva alla stipulazione dell'atto di transazione.
39 TRIBUNALE di NA Ciò detto, ai fini della valutazione della fondatezza della riserva risarcitoria in esame, risulta opportuno richiamare l'art. 24 del d.m. n. 145/2000, rubricato
“Sospensione e ripresa dei lavori”, il quale, nella formulazione vigente all'epoca di stipulazione del contratto, al comma 1 prevedeva “1. È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 133, comma 1, del regolamento nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi;
tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a), b), b-bis) e c) della legge, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.”.
L'art. 25 del medesimo d.m. n. 145/2000, rubricato “Sospensione illegittima”, invece, prevedeva che “1. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall'articolo 24 sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.
2. Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti criteri: a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall'articolo 34, comma 2, lettera c) del regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall'articolo 30, comma 4, computati sulla percentuale prevista dall'articolo 34, comma 2, lettera d) del regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo
133, comma 5, del regolamento;
d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
3. Al di fuori delle
40 TRIBUNALE di NA voci elencate al comma 2 sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.”
In merito alla individuazione della causa effettiva di sospensione dei lavori, il
Collegio peritale ha riferito che “…Come già evidenziato precedentemente in data 11 giugno 2010 la Stazione appaltante emetteva un VERBALE DI SOSPENSIONE
LAVORI nr. 2, il direttore lavori nel verbale riportava :“ considerata l'impossibilità temporanea di proseguire i lavori con continuità ed utilmente a regola d'arte a causa della necessità di eseguire nuove e impreviste opere e di apportare alcune variazioni nelle caratteristiche dei materiali e di esecuzione, per le quali necessita redigere apposito verbale di concordamento nuovi prezzi e predisporre la relativa perizia di variante e suppletiva e/o assestamento somme;
tali lavorazioni riguardano principalmente ed in particolare la esecuzione della raccolta delle acque bianche all'interno dell'intercapedine del piano cantinato, la realizzazione della pavimentazione stradale dell'area a monte delle palazzine ed il miglioramento delle caratteristiche tecniche della pavimentazione dell'impianto sportivo sociale;
” pertanto si disponeva la sospensione lavori. Risulta evidente ed assolutamente anomalo che venga eseguita una sospensione lavori a ridosso della fine lavori prevista per gli stessi. La riserva della sospensione lavori è fondata e trae origine dalla necessità di redigere una perizia di variante per la continuazione dei lavori, proprio in considerazione degli errori progettuali dell'Ente appaltante, ad esempio nella redazione di un progetto esecutivo la raccolta delle acque bianche è un elemento fondamentale e basilare da un punto di vista progettuale, così come il miglioramento delle caratteristiche tecniche della pavimentazione dell'impianto sportivo è prettamente una scelta progettuale, non imputabile all'esecutore…” (v. pag. 53 della relazione).
Il Collegio peritale ha, quindi, individuato, quale causa della sospensione, la necessità di disporre una perizia di variante in corso di causa in ragione di accertati errori progettuali e che, pertanto, la sospensione era stata disposta per una causa diversa da quelle consentite.
41 TRIBUNALE di NA Considerato che la sospensione dei lavori deve essere ritenuta illegittima ex art. 25 del d.m. n. 145/2000, visto il richiamo effettuato dalla norma all'art. 1382 c.c., indipendentemente dalla prova del danno risulta dovuto all'attrice il relativo risarcimento, così come quantificato dal Collegio peritale il quale, dopo aver preliminarmente premesso che “…Il calcolo dei danni in presenza di sospensione illegittima va effettuato in applicazione dell'art. 25 del DM 145/2000, successivamente sostituito dall'art. 160 del DPR 207/2010….” (v. pag. 54 della relazione), ha quantificato il danno.
Considerata la differenza tra la produzione giornaliera programmata e quella eseguita per il numero di 104 giorni – tenuto conto che, sebbene il danno dovrebbe astrattamente essere risarcito per tutta la durata della sospensione illegittima, l'attrice stessa ha limitato la sua domanda risarcitoria a 104 giorni, vale a dire quelli intercorrenti tra la sospensione e l'emissione del 16° S.A.L. nel quale è stata apposta la riserva – il danno va quantificato in complessivi € 13.044,90 per spese generali infruttifere ed € 244,74 per lesione dell'utile, per un totale di € 13.289,64.
Nulla, invece, deve essere riconosciuto per il mancato ammortamento delle attrezzature e per le retribuzioni inutilmente corrisposte, mancando la prova di un accertamento in contraddittorio con il Direttore dei lavori sui macchinari esistenti in cantiere e sulla consistenza della mano d'opera.
2.2.12. Con la riserva n. 32) l'attrice, dopo aver rappresentato di aver consegnato, su richiesta della stazione appaltante, alcune botteghe che utilizzava quali magazzini per il deposito di materiali e attrezzature e di aver impiegato per il relativo svuotamento e pulizia tre operai impiegati per 8 giorni al costo di € 180,00 al giorno, ha chiesto il risarcimento del danno dalla stessa stimato in € 1.440,00.
Questa riserva è stata rinunciata dall'attrice con la comparsa conclusionale.
2.2.13. Con la riserva n. 33) l'attrice ha lamentato l'omessa contabilizzazione e liquidazione di diversi lavori analiticamente descritti in un computo metrico allegato alla stessa e quantificati nell'importo complessivo di € 226.954,78 di cui ha domandato il pagamento.
42 TRIBUNALE di NA In merito a tale riserva il Collegio peritale ha riferito che “…l'impresa ha allegato un computo metrico dettagliato relativamente alle opere eseguite, con data
23.09.2010 (allegato della ditta nr. 63) specificando le singole opere realizzate e non contabilizzate, ma previste nella II ^ PERIZIA DI VARIANTE ED ASSESTAMENTO
SOMME, che riporta la data del 03 novembre 2010… L'inserimento delle suddette lavorazioni nella perizia di variante è prova inconfutabile che le opere erano volute dalla Stazione Appaltante e realizzate dalla ditta…” (v. pag. 56 della relazione) e che
“…Come sopra precisato la presenza nella perizia di variante di tali lavorazioni è prova inconfutabile che le opere, oltre ad essere state richieste dalla Stazione
Appaltante sono state realizzate dalla ditta. Le stesse sono individuate per capitoli e ben distinte per singoli capitoli e singole lavorazioni. (documento nr. 63). Inoltre, le stesse lavorazioni non essendo previste in progetto non potevano essere contabilizzate nel momento in cui venivano realizzate…” (v. pag. 68 della relazione).
È stato, quindi, accertato che le opere in esame non rientravano nel progetto originariamente approvato e venivano riconosciute nella seconda perizia di variante la quale, tuttavia, come già accertato, non è stata oggetto di approvazione da parte della stazione appaltante.
Tenuto conto di quanto appena affermato, risulta opportuno richiamare i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in merito ai lavori effettuati senza preventiva approvazione secondo cui “[…] la domanda volta a conseguire una remunerazione per lavori espressamente qualificati "extra contrattuali" sarebbe, comunque, infondata in radice, in quanto l'art. 25 della L. n. 109 del 1994, completando anche al lume delle direttive comunitarie il divieto (per l'appaltatore) di introdurre variazioni o addizioni al progetto (e conseguentemente all'opera) posto già dall'art. 342 della L. 2248 del 1865 alle F, per un verso, ha ribadito detto divieto come regola generale assoluta, e, per altro verso, ha individuato le tassative ipotesi nelle quali sono ammesse varianti in corso d'opera, perciò escludendo l'applicabilità della disciplina in ipotesi di opere diverse da quelle previste in contratto, che devono essere approvate mediante l'espletamento di una regolare procedura di affidamento ex artt.
20 e segg. della legge. Per cui una volta esclusa sia la ricorrenza di una variante
43 TRIBUNALE di NA consentita, sia l'espletamento di detta procedura, il sistema degli appalti di opere pubbliche non consente, per ovvia necessità di protezione del pubblico interesse, di porre a carico della stazione appaltante il prezzo delle opere extra realizzate, neppure
a titolo di indebito arricchimento (Cass. 4725/2006; 12681/2004; 1443/1996), e dovendo ritenersi che il direttore dei lavori, che ne abbia disposto l'esecuzione, abbia agito al di fuori dei suoi poteri e, perciò, quale falsus procurator dell'ente (cfr. Cass.
n. 343 del 2013). […]” (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, n. 15029/16).
In via generale, quindi, l'appaltatore non può di sua iniziativa realizzare opere diverse o aggiuntive rispetto a quelle appaltate se non nel caso in cui le stesse vengano ordinate dal Direttore dei lavori a seguito di preventiva approvazione delle stesse e, laddove dovesse realizzarle in mancanza di preventiva autorizzazione, non avrebbe diritto ad alcun compenso, nemmeno a titolo di indebito arricchimento.
Quanto, poi, all'ipotesi di accertamento in sede di collaudo di lavori ulteriori rispetto a quelli autorizzati ed approvati, l'art. 198, rubricato “Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato”, disponeva che “1. Ove l'organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al responsabile del procedimento, proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il responsabile del procedimento trasmette la comunicazione e le proposte dell'organo di collaudo, con proprio parere, alla stazione appaltante.
2. L'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate fatta dal responsabile del procedimento non libera il direttore dei lavori e il personale incaricato dalla responsabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire.”.
Pur essendo, quindi, ammessa la possibilità per l'organo di collaudo di riscontrare lavorazioni meritevoli di collaudo non previamente autorizzate e comunicarle al responsabile del procedimento, anche in tale ipotesi tali lavorazioni possono essere oggetto di pagamento solo dopo la preventiva approvazione della stazione appaltante, sebbene in ratifica rispetto alla loro realizzazione.
La giurisprudenza di legittimità, seppur avuto riguardo alla disciplina precedentemente applicabile – e cioè l'art. 103 del R.D. n. 350/1895 – ha avuto modo
44 TRIBUNALE di NA di affermare che “[…] alla luce della giurisprudenza di questa Corte (Cass., n.
29998/20; n. 15029/16), cui il collegio intende dare continuità, in tema di appalto di opere pubbliche, i lavori addizionali effettuati dall'appaltatore extra-contratto e non previamente autorizzati (per i quali egli non ha, di regola, diritto ad aumento di prezzo alcuno ex art. 342, comma 2, della l. n. 2248 all. F del 1865) possono, eccezionalmente, dar luogo a compenso alla quadruplice condizione che tali lavori formino oggetto di tempestiva riserva, siano qualificati come indispensabili in sede di collaudo, siano riconosciuti come tali anche dall'amministrazione committente e comportino un costo che, addizionato a quello dei lavori commissionati in contratto, rientri, comunque, entro i limiti delle spese approvate.[…]” (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, n.
8275/23).
Considerato che, per le opere per cui è invocato il pagamento, l'attrice non ha fornito prova né della preventiva approvazione – in quanto in sede di consulenza tecnica è emerso che tali lavorazioni non rientravano tra quelle previste nel progetto originario – né della successiva approvazione – in quanto l'inserimento delle stesse nella seconda perizia di variante non può essere ritenuto come riconoscimento successivo della stazione appaltante, non essendo stata questa mai formalmente approvata – alcuna somma a tale titolo può esserle riconosciuta.
2.2.14. Con la riserva n. 35) l'attrice ha lamentato l'illegittima detrazione, in sede di redazione del conto finale dei lavori, della somma di € 18.866,04, pari al costo di talune lavorazioni che erano risultate danneggiate da ignoti durante il periodo di sospensione dei lavori.
Anche questa riserva è stata rinunciata dall'attrice con la comparsa conclusionale.
2.2.15. Con la riserva n. 36) l'attrice ha lamentato l'illegittima detrazione, in sede di redazione del conto finale dei lavori, della somma di € 17.646,75, pari ai costi sostenuti dalla stazione appaltante per l'ottenimento da parte di altra impresa della messa a norma e delle certificazioni di conformità dell'impianto del gas.
Ad avviso dell'attrice la detrazione di tale somma dal prezzo dovuto per tali lavorazioni sarebbe illegittima in quanto l'impianto del gas veniva realizzato come da
45 TRIBUNALE di NA progetto, venivano consegnate le dovute certificazioni di cui alla l. n. 37/2008, e l'esigenza di adeguamento era dipesa esclusivamente da carenze progettuali.
In merito a tale riserva si rileva, preliminarmente, che i fatti posti alla base della stessa – e cioè l'affidamento dei lavori per la messa a norma e per l'ottenimento delle certificazioni di conformità dell'impianto del gas ad altra impresa e la detrazione dei relativi costi – sono successivi all'accordo transattivo.
In merito, poi, alla realizzazione dell'impianto del gas da parte dell'attrice ed alla debenza anche delle somme detratte dalla stazione appaltante, il Collegio peritale ha riferito che “…La stazione appaltante nella propria comparsa di costituzione riporta“ poiché all'epoca di redazione del progetto originario la normativa di riferimento non prevedeva la predisposizione di fori di areazione nei locali cucina, nella predisposta perizia di variante ed assestamento somme sono stati previsti i lavori per la realizzazione di tali fori di areazione nei locali cucina (si veda Ordine di servizio nr. 28). Come comunicato all'impresa, la contabilizzazione di tali lavori sarebbe stata effettuata con liste in economia”. Pertanto è la stessa Stazione appaltante ad ammettere che i lavori non erano previsti in progetto e che sono stati inseriti nella perizia di Variante. La carenza di natura progettuale certamente non può essere imputata all'impresa e l'inserimento della lavorazione in perizia è una ulteriore dimostrazione che la detrazione non è legittima. Nella perizia di variante, vengono destinati euro 9.772,80 per la creazione dei fori nelle cucine, per cui se previste in variante (non accettata dall'impresa) non potevano essere lavorazioni che
l'impresa avrebbe dovuto eseguire…”. (v. pag. 58 della relazione).
Ha, poi, ribadito che “…Nella perizia di variante a pag. 60, voci 82-83, vengono destinati euro 9.772,80 per la creazione dei fori nelle cucine, per cui se previste in variante (non accettata dall'impresa) non potevano essere lavorazioni che
l'impresa avrebbe dovuto eseguire. Lo stesso atto di citazione dello IACP riporta a pag. 21“nella predisposta perizia di variante ed assestamento somme sono previsti i lavori di realizzazione dei necessari fori di areazione nei locali cucina, in quanto non previsti nel progetto originario.” La detrazione è illegittima, pertanto andrà
46 TRIBUNALE di NA riconosciuto all'impresa l'importo detratto nello stato finale per la messa a norma dell'impianto a gas, cioè €…17.646,75…” (v. pag. 69 della relazione).
Alla luce dei superiori accertamenti, ritenuto che le ulteriori lavorazioni per la messa a norma dell'impianto del gas si sono rese necessarie non a causa dell'inadempimento dell'appaltatrice – la quale ha realizzato l'impianto nel rispetto delle previsioni progettuali – bensì a causa di errori progettuali, deve ritenersi che alla stessa spetti l'intero prezzo per tali lavorazioni pattuito e non quello decurtato illegittimamente dalla stazione appaltante la quale, pertanto deve essere condannata a corrisponderle l'ulteriore somma di € 17.646,75.
2.2.16. Con la riserva n. 37) l'attrice ha lamentato l'illegittima detrazione, in sede di redazione del conto finale dei lavori, della somma di € 11.420,20, pari ai costi sostenuti dalla stazione appaltante per le riparazioni dell'impianto di autoclave e dell'impianto elettrico dei servizi condominiali, asseritamente danneggiati durante l'occupazione abusiva degli alloggi, oltre che per il loro malfunzionamento.
Anche in merito a tale riserva si rileva, preliminarmente, che i fatti posti alla base della stessa – e cioè l'occupazione abusiva degli appartamenti successiva alla sospensione dei lavori disposta in data 11.06.2010, e la scoperta di difetti negli impianti – sono successivi all'accordo transattivo.
Quanto alla fondatezza della pretesa economica sottesa si evidenzia che, trattandosi di somme detratte dalla stazione appaltante a titolo di controcrediti dalla stessa invocati, grava sulla medesima l'onere della dimostrazione della loro esistenza.
In merito al credito di € 10.122,20, invocato a titolo di danni conseguenti all'illegittima occupazione degli alloggi realizzati dall'appaltatrice, si sottolinea che la stazione appaltante non ha fornito una sufficiente allegazione dell'obbligo di custodia di cui ha lamentato l'inadempimento durante il periodo di sospensione dei lavori.
Pur essendo certamente vero che, ai sensi dell'art. 27.6. del capitolato speciale di appalto, la sospensione dei lavori – disposta dal Direttore dei lavori con verbale dell'11.06.2010 – non faceva venire meno in capo all'appaltatrice l'obbligo generale di custodia del cantiere e delle opere fino a quel momento realizzate, tuttavia l'allegazione dell'asserito inadempimento in termini di mera omessa custodia, senza
47 TRIBUNALE di NA alcuna specificazione delle modalità con le quali la stessa si sarebbe dovuta effettuare soprattutto durante il periodo di sospensione dei lavori e dei comportamenti che l'appaltatrice avrebbe dovuto tenere e che aveva, invece, omesso appare estremamente generica ed aleatoria e, in quanto tale, inidonea a consentire all'attrice la prova del corretto adempimento.
Infatti, gravando la prova del nesso di causalità sul danneggiato e dovendo, nel caso di responsabilità per omissione, tale prova essere fornita attraverso l'articolazione del giudizio controfattuale, era necessario che il danneggiato indicasse quali condotte causalmente idonee ad evitare il danneggiamento l'attrice avrebbe dovuto porre in essere per adempiere all'obbligo contrattuale e non aveva, invece, posto in essere.
Se, poi, si volesse ricavare la specificazione dell'obbligo di custodia e di sorveglianza preteso dalla stazione appaltante dalle richieste effettuate dalla stessa con il telefax del 20.10.2011 – prodotta agli atti dall'attrice – e cioè di una vigilanza
“…ricorrendo anche al supporto di istituti di vigilanza abilitati alla sorveglianza anche armata…”, dovrebbe in ogni caso escludersi l'esistenza di un tale obbligo in capo all'appaltatrice tenuto conto che, per un verso, contrattualmente tale obbligo così specifico ed oneroso non era stato previsto e che, per altro verso, la custodia mediante l'ausilio di istituti di vigilanza anche armata non potrebbe certamente considerarsi ricompresa nel generale obbligo di custodia e diligenza esercitato dall'appaltatore in conformità al canone della diligenza media del professionista.
In merito al credito di € 1.298,00, invocato a titolo di danni conseguenti a vizi delle opere realizzate, si rileva, invece, che la stazione appaltante non ha fornito la prova della loro esistenza ed imputabilità all'appaltatrice.
Dalla determina dirigenziale n. 147 del 05.06.2013 – adottata successivamente alla determina dirigenziale n. 31 del 28.03.2012 con la quale la stazione appaltate aveva unilateralmente risolto il contratto – emerge che la stazione appaltante aveva affidato ad una diversa impresa l'esecuzione di alcune lavorazioni volte a porre rimedio ai malfunzionamenti riscontrati nell'impianto autoclave ed in quello elettrico dei servizi condominiali della A, scala A e B ma tale documento, di formazione Pt_5
48 TRIBUNALE di NA unilaterale, non può ritenersi integrare una prova sufficiente dell'esistenza di vizi lamentati e della loro imputabilità all'appaltatrice.
Sebbene, infatti, la normativa speciale in materia di appalti di lavori pubblici, ed in particolare l'art. 18 del D.M. n. 145/2000, rubricato “Difetti di costruzione”, preveda espressamente al comma 3 che “Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.”, alcuna prova di una contestazione e di un accertamento in contraddittorio tra le parti dell'esistenza dei vizi in questione è stata prodotta.
Alla luce delle superiori premesse, quindi, deve ritenersi che la somma complessiva di € 11.420,20 sia stata illegittimamente detratta dalla stazione appaltante la quale deve essere condannata a corrisponderla all'appaltatrice.
2.2.17. Con la riserva n. 38) l'attrice ha lamentato l'illegittima detrazione, in sede di redazione del conto finale dei lavori, della somma di € 26.929,76, pari ai costi sostenuti dalla stazione appaltante per provvedere all'accatastamento degli immobili.
Anche per tale riserva si rileva, preliminarmente, che i fatti posti alla base della stessa – e cioè le problematiche sorte in sede di accatastamento degli immobili – sono successivi all'accordo transattivo.
Nel merito, la pretesa economica è fondata in quanto il mancato completamento della procedura di accatastamento degli immobili – che ai sensi dell'art. 27.51 del capitolato speciale di appalto doveva essere effettuata a cura e spese dell'appaltatrice – non è dipeso da fatto e colpa dell'appaltatrice stessa.
È stato, infatti, affermato dalla stessa – e riconosciuto dalla convenuta – che le difficoltà per l'accatastamento degli immobili oggetto dell'appalto erano sorte per un errore di trascrizione delle particelle oggetto di espropriazione imputabile al Comune di Messina e non all'appaltatrice.
49 TRIBUNALE di NA L'attrice ha poi rilevato che, contrariamente a quanto ritenuto dalla stazione appaltante – secondo cui, a seguito della rettifica di questo errore di trascrizione,
l'appaltatrice avrebbe potuto procedere all'accatastamento – quando il consulente incaricato aveva provveduto a presentare il tipo mappale presso l'Agenzia del
Territorio di Messina, quest'ultima non lo aveva approvato in quanto una delle particelle ivi indicate non risultava intestata al Comune di Messina.
Questa specifica circostanza non è mai stata contestata dalla stazione appaltante;
pertanto, deve affermarsi che il mancato assolvimento dell'obbligo di accatastamento gravante sull'appaltatrice sia dipeso dalla mancata intestazione delle particelle sulle quali le opere sono state realizzate al Comune di Messina e che tale inadempimento sia dipeso da causa a lei non imputabile.
D'altro canto, in merito alla regolarità amministrativa delle iniziative intraprese dall'appaltatrice per l'adempimento del proprio obbligo, il Collegio peritale ha riferito che “…tutta l'attività che poteva essere svolta dall'impresa e dal proprio consulente ing. è stata eseguita, nei modi e termini corretti, la mancata approvazione della Per_1
catastazione al comune è imputabile ad errori e problematiche di intestazione ed esproprio che sono in capo alla Stazione Appaltante, nello stesso atto di citazione dello (pag. 10 – 11) si riporta “ in merito alla procedura espropriativa afferente CP_1
l'appalto per cui è causa si è dovuto in effetti procedere ad una rettifica ed integrazione dell'Ordinanza di esproprio, per cause non imputabili allo di CP_1
Messina, bensì ad un mero errore di trascrizione delle particelle da parte dell'Ufficio espropriazione del comune di Messina;
...” La detrazione di € 26.929,76 applicata nello stato finale dei lavori non è corretta, tale importo dovrà essere restituito all'impresa…” (v. pag. 70 della relazione).
Per tutte le ragioni sopra esposte, ritenuto non imputabile all'attrice l'inadempimento dell'obbligo di accatastamento e, conseguentemente, illegittima la detrazione posta in essere dalla stazione appaltante, la stessa deve essere condannata alla corresponsione in favore dell'attrice della somma € 26.929,76.
2.2.18. Con la riserva n. 39) l'attrice ha lamentato l'errata misurazione e contabilizzazione delle somme dovute per le attività di scavi di sbancamento nonché
50 TRIBUNALE di NA l'errata contabilizzazione delle somme dovute per il trasporto dei rifiuti e per gli oneri di accesso alla discarica.
Anche questa riserva è stata rinunciata dall'attrice con la comparsa conclusionale.
2.2.19. Per tutte le ragioni sopra esposte, la stazione appaltante deve corrispondere all'attrice appaltatrice, a titolo di equivalente pecuniario per le opere realizzate, la somma complessiva di € 66.058,77, oltre I.V.A., previa emissione di apposita fattura alla quale, in quanto debito di valuta, dovranno essere aggiunti gli interessi moratori sulla somma al netto dell'IVA – calcolati al saggio degli interessi moratori applicato ai contratti di appalto pubblici;
saggio che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 231/2002, dell'art. 1, comma 1, lett. b) del d. lgs. n.
192/2012 e dell'art. 24 della l. n. 161/2014, è quello fissato ex art. 5 del d. lgs. n.
231/2002 in materia di transazioni commerciali – dalla data della domanda fino al soddisfo.
Tenuto conto della specifica domanda (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, n. 1164/17), gli interessi anatocistici dovranno essere calcolati sul capitale progressivamente incrementato dagli interessi scaduti da almeno sei mesi e, comunque, limitatamente a quelli maturati a partire dalla domanda giudiziale, come da chiesto dall'attrice.
La convenuta stazione appaltante dovrà, inoltre, corrispondere all'attrice, a titolo di risarcimento del danno, l'ulteriore somma di € 70.513,25 alla quale, in quanto debito di valore, dovranno essere aggiunti la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi calcolati dai singoli eventi dannosi (per € 8.740,80 il 24.06.2009, per €
48.482,81 il 29.09.2009 e per € 13.289,64 l'11.06.2010) sino al passaggio in giudicato
(cfr. Cass. Civ. Sez. 1, n. 37798/2022 e Cass. Civ. Sez. 3, n. 2979/2023; SS.UU., sent.
Cass. Civ., SS.UU., n. 1712 del 17/02/95).
2.2.20. L'attrice ha, infine, invocato anche la corresponsione della somma complessiva di € 7.388,04 a titolo di credito risultante dal saldo finale dei lavori, mai corrisposto.
51 TRIBUNALE di NA Tale circostanza non è stata contestata dalla convenuta la quale, pertanto, deve essere condannata anche alla corresponsione della somma di € 7.388,04, oltre I.V.A., previa emissione di apposita fattura.
Per tale somma l'attrice, invocando l'art. 30, comma 3 e 4, del d.m. n. 145/2000
– secondo cui “3. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute;
sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.
4. Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi 1, 2 e 3 è fissato ogni anno con decreto del
Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile.” – ha chiesto la corresponsione degli interessi corrispettivi oltre che quelli moratori.
L'art. 29 del D.M. n. 145/2000 al comma 2 dispone che “2. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non può superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 28, comma 9, della legge. Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.”
Pertanto, gli interessi dovranno essere calcolati dalla data del 28.12.2012 in quanto la risoluzione del contratto è stata disposta in data 28.03.2012 e il collaudo si sarebbe dovuto ultimare, ex art. 192 del d.p.r. n. 554/1999, entro il 28.09.2012, ovvero non oltre sei mesi dalla conclusione dei lavori;
da tale termine decorre l'ulteriore termine di mesi 3 stabilito dall'art. 29 che scade, appunto, in data 28.12.2012.
Gli interessi vanno calcolati per i primi 60 giorni al saggio degli interessi legali,
e per i restanti fino al soddisfo al saggio degli interessi moratori previsto in materia di appalti pubblici (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, n. 29262/24).
In merito al criterio di calcolo degli interessi moratori si precisa che, avuto riguardo agli interessi maturati nell'anno 2012, si dovrà tenere conto del saggio degli
52 TRIBUNALE di NA interessi moratori fissato con il decreto ministeriale adottato ex art. 30, comma 4, del d.m. n. 145/2000.
A partire dal 2013, invece, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del d. lgs. n.
231/2002, dell'art. 1, comma 1, lett. b) del d. lgs. n. 192/2012 e dell'art. 24 della l. n.
161/2014, si dovrà tenere conto di quello fissato ex art. 5 del d. lgs. n. 231/2002 in materia di transazioni commerciali (v. Cass. Civ., ord. n. 1747/25).
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
vanno poste a carico dell' e, tenuto conto del Controparte_1
valore e della complessità della controversia e delle questioni trattate, liquidate in favore della in complessivi € 15.920,27 di cui € 1.720,27 per spese Parte_1
vive ed € 14.200,00 per compensi di avvocato di cui € 2.600,00 per la fase di studio, €
1.600,00 per la fase introduttiva, € 5.600,00 per la fase istruttoria, € 4.400,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
In favore della e della le spese vanno CP_2 Controparte_4
integralmente compensate in ragione del fatto che le società intervenute sono state difese dal medesimo collegio difensivo che ha difeso la società attrice e che la contestuale difesa non ha aggravato l'attività difensiva dei procuratori.
Le spese e gli onorari di C.T.U. devono essere poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido nei rapporti esterni e a carico della convenuta soccombente nei rapporti interni, con obbligo della stessa di rifonderle integralmente laddove anticipate dall'attrice o dalle altre parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa dalla contro l' Parte_1 Controparte_1
nei confronti di e la
[...] CP_2 Controparte_4
1) rigetta le domande riconvenzionali proposte da
[...]
ei confronti della Controparte_1 Parte_1
53 TRIBUNALE di NA 2) accoglie la domanda di risoluzione contrattuale proposta dalla Pt_1
nei confronti di
[...] Controparte_1
3) per l'effetto, accerta e dichiara la risoluzione del contratto di appalto pubblico stipulato in data 16.03.2004 per fatto e colpa di
[...]
Controparte_1
4) accoglie la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante proposta dalla nei confronti di Parte_1 Controparte_1
[...]
5) per l'effetto, condanna l' Controparte_1
al pagamento, in favore della della somma di €
[...] Parte_1
14.277,21, oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi calcolati sulla somma devalutata al momento dell'evento dannoso e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT del costo della vita sino all'effettivo soddisfo;
6) accoglie la domanda di pagamento delle somme invocate a titolo di equivalente pecuniario per le opere realizzate e di risarcimento del danno proposta dalla nei confronti di Parte_1 Controparte_1
ei limiti di cui in parte motiva;
[...]
7) per l'effetto, condanna l' Controparte_1 al pagamento, in favore della della somma di €
[...] Parte_1
66.058,77, oltre I.V.A., oltre interessi come calcolati in parte motiva;
8) condanna l' al Controparte_1
pagamento, in favore della dell'ulteriore somma di € 70.513,25, oltre Parte_1
rivalutazione monetaria e interessi compensativi calcolati dai singoli eventi dannosi sino al passaggio in giudicato;
9) condanna l' al Controparte_1 pagamento, in favore della dell'ulteriore somma di € 7.388,04, oltre Parte_1
I.V.A., oltre interessi corrispettivi e moratori sulla somma al netto dell'iva come calcolati in parte motiva;
10) condanna l' alla Controparte_1
rifusione delle spese del giudizio in favore della che liquida in Parte_1
54 TRIBUNALE di NA complessivi € 15.920,27 di cui € 1.720,27 per spese vive ed € 14.200,00 per compensi di avvocato, di cui € 2.600,00 per la fase di studio, € 1.600,00 per la fase introduttiva,
€ 5.600,00 per la fase istruttoria, € 4.400,00 per la fase decisoria, oltre spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
11) compensa integralmente le spese del giudizio tra l'
[...]
la e la Controparte_1 CP_2 Controparte_4
12) pone definitivamente le spese e gli onorari di C.T.U. a carico delle parti in solido nei rapporti esterni, ed esclusivamente a carico della convenuta soccombente nei rapporti interni, con obbligo della stessa di rifonderle integralmente laddove anticipate dall'attrice o dalle altre parti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, li 29.04.2025. Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE) Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marta Cavallaro, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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