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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 18/12/2025, n. 1913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1913 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 5827/2024 R.G. sul ricorso depositato il 29/11/2024 proposto da in persona dell'amministratore delegato, dott. Parte_1 Parte_2
(difesa dall'avv. Guido M. Mella) nei confronti di (contumace ) CP_1 viste le note di trattazione scritta così definitivamente provvede :
“Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna parte resistente al versamento alla ricorrente delle somme incassate , per quanto in motivazione , pari a 1.922,74 euro oltre interessi legali dall'incasso al saldo effettivo.
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1600,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
- disattesa ogni avversa deduzione, eccezione ed istanza e previa ogni più ampia e opportuna declaratoria, accertare e dichiarare, che il convenuto, signor , è debitore per i titoli CP_1
e le ragioni di cui al ricorso, del complessivo importo di € 1.922,74 (o altro diverso importo, maggiore o minore, accertato in corso di causa e/o ritenuto di giustizia), e, per l'effetto condannare lo stesso al pagamento in favore della del predetto importo o di quello maggiore o Parte_1 minore che verrà accertato in corso di causa e/o ritenuto di giustizia (oltre interessi legali dal diritto al saldo effettivo).
Con condanna del convenuto al pagamento in favore della Società ricorrente dei compensi professionali e delle spese della presente causa.
1 Parte ricorrente deduceva che: la società ricorrente si avvaleva (tra gli altri) della collaborazione, in qualità di mero procacciatore d'affari, prima, (ovvero dal 1.12.2016 cfr. lettera di incarico doc. 2) e agente di commercio, poi, del signor . CP_1 il rapporto cessava per iniziativa del convenuto che, in data 25.10.2018 con corrispondenza a mezzo posta elettronica, comunicava le proprie “dimissioni” (cfr. doc. 3).
successivamente alla cessazione del rapporto la società ricorrente inviava solleciti di pagamento a clienti che erano stati procacciati dal convenuto e che risultavano (apparentemente) morosi.
a seguito dei solleciti, verificava che, in taluni casi, i predetti clienti avevano saldato le Pt_1 fatture per forniture di prodotti aziendali pagando in contanti nelle mani del signor che CP_1
(purtroppo) aveva trattenuto gli importi (o parte dei medesimi) senza farli pervenire in alla ricorrente. nello specifico veniva accertato che:
• la cliente relativamente alla fattura n. 1721 del 2017, aveva pagato somme in Persona_1 contanti nelle mani del convenuto per € 250,81 come da ricevute incassi che inviava (cfr. doc. 4); detto importo mai è pervenuto in azienda;
• la cliente , relativamente alla fattura n. 6185 del 2018, aveva pagato somme in Persona_2 contanti nelle mani del convenuto per complessi € 200,00 come da n. 2 ricevute incassi, di € 100,00 ciascuna, che inviava (cfr. doc. 5); il signor provvedeva a corrispondere all'azienda solo una CP_1 tranche di € 100,00, trattenendo gli ulteriori € 100,00 (si produce sollecito di pagamento per la somma di € 100,00 che mai ha ricevuto, ed in conseguenza del quale la cliente inviava le Pt_1 ricevute di avvenuto pagamento, cfr. doc. 6); • la cliente di relativamente Per_3 Persona_4 alla fattura n. 8007 del 2017, aveva pagato somme in contanti nelle mani del convenuto per €
267,00 come da ricevute incassi che inviava (cfr. doc. 7); detto importo mai è pervenuto in azienda;
• la cliente relativamente alla fattura n. 936 del 2018, aveva Controparte_2 pagato somme in contanti nelle mani del convenuto per € 250,02 come da ricevute incassi che inviava (cfr. doc. 8, prodotto unitamente alla lettera di sollecito); detto importo mai è pervenuto in azienda;
• la cliente relativamente alla fattura n. 9150 del 2018, aveva pagato Persona_5 somme in contanti nelle mani del convenuto per € 623,42 come da ricevute incassi che inviava (cfr. doc. 9); detto importo mai è pervenuto in azienda;
2 • il cliente , relativamente alla fattura n. 22189 del 2017, segnalava che n. 3 Persona_6 prodotti (del valore complessivo di € 79,61) erano stati inseriti per errore dal convenuto in un ordine di merce aziendale;
lo stesso convenuto aveva personalmente provveduto al ritiro dei predetti prodotti (cfr. comunicazione del cliente datata 27.11.2018 in uno con la relativa fattura, doc. 10),
l'importo relativo, mai è pervenuto in azienda;
• il cliente a seguito di un sollecito di pagamento di Parte_3 una fattura insoluta, riscontrava per il tramite del proprio legale di fiducia, avv. Luigi Rosace, inviando ricevute di incasso firmate dal convenuto per
• lettera avv. Rosace in uno con ricevute, doc. 11); veniva verificato che il convenuto aveva corrisposto alla deducente solo € 120,00 rimanendo (pertanto) debitore dell'importo di € 160,00;
• il cliente un taglio di relativamente alla fattura n. 4655 del 2017 (doc. Per_7 Per_8
12), aveva pagato somme in contanti nelle mani del convenuto per € 191,88; detto importo mai è pervenuto in azienda;
a mezzo mail del 21.3.2019, provvedeva a sollecitare al convenuto il Pt_1 pagamento di detto importo (cfr. doc. 13).
Parte resistente restava contumace . CP_1
****
Rimessa la causa in decisione, la domanda è accolta.
La causa concerne la pretesa della società ricorrente di aver restituite somme che il resistente , nel rapporto tenuto con la ricorrente , aveva incassato senza mai restituirle.
La società ha indicato i crediti per un complessivo di € 1.922,74 euro .
Orbene parte ricorrente produce vara documentazione a supporto delle somme .
Ha pure prodotto una missiva di richiesta delle somme .
Ad avviso del decidente vi sono elementi documentali precisi a riscontro degli incassi asseriti dalla parte ricorrente ed era onere del resistente a questo punto allegare e provare il versamento delle somme alla società
La contumacia del resistente lascia non assolto tale onere e la domanda va accolta .
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio di Calabria, 18.12.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 5827/2024 R.G. sul ricorso depositato il 29/11/2024 proposto da in persona dell'amministratore delegato, dott. Parte_1 Parte_2
(difesa dall'avv. Guido M. Mella) nei confronti di (contumace ) CP_1 viste le note di trattazione scritta così definitivamente provvede :
“Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna parte resistente al versamento alla ricorrente delle somme incassate , per quanto in motivazione , pari a 1.922,74 euro oltre interessi legali dall'incasso al saldo effettivo.
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1600,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
- disattesa ogni avversa deduzione, eccezione ed istanza e previa ogni più ampia e opportuna declaratoria, accertare e dichiarare, che il convenuto, signor , è debitore per i titoli CP_1
e le ragioni di cui al ricorso, del complessivo importo di € 1.922,74 (o altro diverso importo, maggiore o minore, accertato in corso di causa e/o ritenuto di giustizia), e, per l'effetto condannare lo stesso al pagamento in favore della del predetto importo o di quello maggiore o Parte_1 minore che verrà accertato in corso di causa e/o ritenuto di giustizia (oltre interessi legali dal diritto al saldo effettivo).
Con condanna del convenuto al pagamento in favore della Società ricorrente dei compensi professionali e delle spese della presente causa.
1 Parte ricorrente deduceva che: la società ricorrente si avvaleva (tra gli altri) della collaborazione, in qualità di mero procacciatore d'affari, prima, (ovvero dal 1.12.2016 cfr. lettera di incarico doc. 2) e agente di commercio, poi, del signor . CP_1 il rapporto cessava per iniziativa del convenuto che, in data 25.10.2018 con corrispondenza a mezzo posta elettronica, comunicava le proprie “dimissioni” (cfr. doc. 3).
successivamente alla cessazione del rapporto la società ricorrente inviava solleciti di pagamento a clienti che erano stati procacciati dal convenuto e che risultavano (apparentemente) morosi.
a seguito dei solleciti, verificava che, in taluni casi, i predetti clienti avevano saldato le Pt_1 fatture per forniture di prodotti aziendali pagando in contanti nelle mani del signor che CP_1
(purtroppo) aveva trattenuto gli importi (o parte dei medesimi) senza farli pervenire in alla ricorrente. nello specifico veniva accertato che:
• la cliente relativamente alla fattura n. 1721 del 2017, aveva pagato somme in Persona_1 contanti nelle mani del convenuto per € 250,81 come da ricevute incassi che inviava (cfr. doc. 4); detto importo mai è pervenuto in azienda;
• la cliente , relativamente alla fattura n. 6185 del 2018, aveva pagato somme in Persona_2 contanti nelle mani del convenuto per complessi € 200,00 come da n. 2 ricevute incassi, di € 100,00 ciascuna, che inviava (cfr. doc. 5); il signor provvedeva a corrispondere all'azienda solo una CP_1 tranche di € 100,00, trattenendo gli ulteriori € 100,00 (si produce sollecito di pagamento per la somma di € 100,00 che mai ha ricevuto, ed in conseguenza del quale la cliente inviava le Pt_1 ricevute di avvenuto pagamento, cfr. doc. 6); • la cliente di relativamente Per_3 Persona_4 alla fattura n. 8007 del 2017, aveva pagato somme in contanti nelle mani del convenuto per €
267,00 come da ricevute incassi che inviava (cfr. doc. 7); detto importo mai è pervenuto in azienda;
• la cliente relativamente alla fattura n. 936 del 2018, aveva Controparte_2 pagato somme in contanti nelle mani del convenuto per € 250,02 come da ricevute incassi che inviava (cfr. doc. 8, prodotto unitamente alla lettera di sollecito); detto importo mai è pervenuto in azienda;
• la cliente relativamente alla fattura n. 9150 del 2018, aveva pagato Persona_5 somme in contanti nelle mani del convenuto per € 623,42 come da ricevute incassi che inviava (cfr. doc. 9); detto importo mai è pervenuto in azienda;
2 • il cliente , relativamente alla fattura n. 22189 del 2017, segnalava che n. 3 Persona_6 prodotti (del valore complessivo di € 79,61) erano stati inseriti per errore dal convenuto in un ordine di merce aziendale;
lo stesso convenuto aveva personalmente provveduto al ritiro dei predetti prodotti (cfr. comunicazione del cliente datata 27.11.2018 in uno con la relativa fattura, doc. 10),
l'importo relativo, mai è pervenuto in azienda;
• il cliente a seguito di un sollecito di pagamento di Parte_3 una fattura insoluta, riscontrava per il tramite del proprio legale di fiducia, avv. Luigi Rosace, inviando ricevute di incasso firmate dal convenuto per
• lettera avv. Rosace in uno con ricevute, doc. 11); veniva verificato che il convenuto aveva corrisposto alla deducente solo € 120,00 rimanendo (pertanto) debitore dell'importo di € 160,00;
• il cliente un taglio di relativamente alla fattura n. 4655 del 2017 (doc. Per_7 Per_8
12), aveva pagato somme in contanti nelle mani del convenuto per € 191,88; detto importo mai è pervenuto in azienda;
a mezzo mail del 21.3.2019, provvedeva a sollecitare al convenuto il Pt_1 pagamento di detto importo (cfr. doc. 13).
Parte resistente restava contumace . CP_1
****
Rimessa la causa in decisione, la domanda è accolta.
La causa concerne la pretesa della società ricorrente di aver restituite somme che il resistente , nel rapporto tenuto con la ricorrente , aveva incassato senza mai restituirle.
La società ha indicato i crediti per un complessivo di € 1.922,74 euro .
Orbene parte ricorrente produce vara documentazione a supporto delle somme .
Ha pure prodotto una missiva di richiesta delle somme .
Ad avviso del decidente vi sono elementi documentali precisi a riscontro degli incassi asseriti dalla parte ricorrente ed era onere del resistente a questo punto allegare e provare il versamento delle somme alla società
La contumacia del resistente lascia non assolto tale onere e la domanda va accolta .
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio di Calabria, 18.12.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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