Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/04/2025, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 6995/2024.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- Rosella Nocera Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio, iscritto al n. 6995/2024
R.G. e pendente tra
( ), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1
Avv. Gaetano Galliani,
-parte attrice-
e
Controparte_1
-parte convenuta contumace- nonché
presso il Tribunale di Bari, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono essere riassunti come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale deducendo di Parte_1 essere madre del minore (14.06.2013) nato Persona_1
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fuori dal matrimonio a seguito della relazione con la parte convenuta.
Ha dedotto che, dopo la cessazione della convivenza avvenuta nel 2015, il padre si è disinteressato del minore sia dal punto di vista personale che economico.
Ha concluso domandando: l'affidamento esclusivo del minore;
la predisposizione di un regime di visite;
un contributo al mantenimento pari ad € 200,00 oltre 50% per spese straordinarie;
l'AUU al 100%. Con vittoria di spese di lite
(ricorso depositato il 25.06.2024).
I.2.- non si è costituito in giudizio Controparte_1 nonostante il regolare perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo.
I.3.- Non risultano depositate ulteriori difese.
I.4.- All'udienza di prima comparizione del 27.01.2025 il giudice delegato ha rimesso direttamente la causa al Collegio per la decisione ritenendola matura senza necessità di assunzione di provvedimenti temporanei né mezzi di prova.
I.5.- Il P.M. non ha fatto pervenire conclusioni.
II.- I provvedimenti riguardanti il figlio minore Per_1
(14.06.2013) devono essere adottati nei termini che
[...] seguono.
II.1.- In accoglimento della richiesta materna, il minore deve essere affidato in via esclusiva alla genitrice.
Le deduzioni della ricorrente in ordine all'assoluto disinteresse paterno successivo alla cessazione della convivenza devono ritenersi verosimili e trovano riscontro nel comportamento processuale del resistente oltreché nelle attendibili dichiarazioni fornite dalla madre in udienza.
Il totale disinteresse sia economico che personale determina pregiudizio all'interesse del minore e giustifica l'affidamento esclusivo alla madre.
II.2.- Il minore resterà collocato presso la madre.
II.3.- Quanto agli incontri tra padre e figlio, ove il genitore vorrà riprendere ad incontrarlo potrà farlo nei seguenti termini: a) il martedì e il giovedì di ogni settimana, dalle ore 18:00 alle ore 20:30; b) il Sabato, a settimane alterne, dalle ore 16:00 alle ore 21:00 e la
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Domenica, a settimane viceversa alterne, dalle ore dalle ore
10:00 alle ore 17:00; c) ad anni alterni, una volta il 25 dicembre e l'anno successivo il 1° gennaio dalle 10:00 alle
19:00 e così anche per ogni festività del papà; d) ad anni alterni, una volta il giorno di Pasqua e l'anno successivo il lunedì dell'Angelo dalle 10:00 alle 19:00.
In ogni caso di disaccordo tra i genitori ovvero in ipotesi di resistenze da parte della prole, il padre potrà rivolgersi presso i Servizi Sociali territorialmente competenti che sono sin d'ora autorizzati a predisporre un calendario graduale di incontri in spazio neutro.
II.4.- I provvedimenti economici sono adottati nei termini che seguono con decorrenza dalla mensilità di giugno 2024 corrispondente a quella di deposito del ricorso.
II.4.1.- Il padre, genitore non collocatario, è tenuto a contribuire al mantenimento ordinario del figlio in misura pari ad € 200,00 mensili.
A tale misura si perviene in forza del principio di proporzionalità di cui all'art. 337-ter c.c. avendo riguardo alle esigenze del minore, parametrabili a quelle ordinarie di un bambino di quell'età, alla valorizzazione dei compiti di cura domestica svolti in via esclusiva dalla madre, nonché alle disponibilità reddituali dei genitori.
A tale ultimo proposito, è emerso che la madre svolge attività lavorative non continuative, per lo più non regolarizzate come badante e collaboratrice domestica. Ha anche avuto esperienze lavorative regolari nel settore delle pulizie. Dalle ultime dichiarazioni dei redditi in atti risultano importi mediamente pari ad € 7.500,00.
Quanto al padre, egli svolge l'attività di fioraio come lavoratore dipendente di una ditta intestata al di lui fratello e i suoi redditi non sono certi. Pertanto, la sua disponibilità economica deve presumersi come almeno tale da garantirgli un'esistenza libera e dignitosa.
Pertanto, alla luce delle presumibili capacità reddituali dei genitori, la misura di € 200,00 appare del tutto congrua anche in ragione di quanto si dirà oltre con riferimento alla percezione dell'A.U.U..
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II.4.2.- Le spese straordinarie per il figlio minore saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e saranno regolate nei modi e nei termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso questo Tribunale in data
16.11.2017 e ss.mm..
II.4.3.- L'assegno unico e universale sarà percepito al 100% dalla madre in quanto genitrice affidataria esclusiva.
III.- Spese e compensi di giudizio seguono la soccombenza a carico del convenuto che è tenuto alla integrale rifusione.
La liquidazione viene effettuata come in dispositivo sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm..
A norma dell'art. 133 d.p.r. 115/2002, poiché la parte vittoriosa è stata provvisoriamente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, il pagamento deve essere eseguito in favore dell'Erario.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio R.G. 6995/2024 introdotto con ricorso del
25.06.2024 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 con l'intervento del P.M., disattesa ogni altra questione, così provvede:
1) DISPONE che il minore (14.06.2013) è Persona_1 affidato in via esclusiva alla madre presso Parte_1 cui resta collocato;
2) DISPONE che gli incontri tra padre e figlio si svolgeranno nei modi e termini meglio precisati in motivazione;
3) DISPONE a carico di l'obbligo di pagare Controparte_1 mensilmente in favore di la somma di € 200,00 Parte_1
a titolo di contributo ordinario al mantenimento del figlio, con decorrenza dalla mensilità di giugno 2024
(somma da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI);
4) DISPONE che le spese straordinarie per il figlio saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e saranno regolate nei modi e nei termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso questo Tribunale in data 16.11.2017 e ss.mm.;
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5) DISPONE che l'assegno unico e universale sarà percepito al
100% da la quale potrà rivolgersi Parte_1 direttamente e in via esclusiva all'Ente erogatore;
6) CONDANNA alla rifusione di spese e compensi Controparte_1 di giudizio che si liquidano in € 1.698,50 oltre R.S.F. al
15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge;
pagamento da eseguirsi in favore dello Stato.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 01 aprile 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Giuseppe Disabato
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