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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 23/12/2025, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
N. R.G. 788/2025
Il Tribunale, seconda sezione civile, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
EA DO Presidente
Morris EC Giudice relatore
AG Costa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso con domanda da
, Parte_1 con l'Avv. CIACCI LORNA, giusta delega in atti;
ricorrente; nei confronti di
Controparte_1 con l'Avv. BRUNNER ISABEL, giusta delega in atti;
resistente;
con l'intervento del Pubblico Ministero parte intervenuta
Il Tribunale di Bolzano, rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
pagina 1 di 3 che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge
1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Fiè allo Sciliar (BZ) il
21/07/2001 da nato a [...] il [...]; Parte_1
e
, nato a [...] il [...]; Controparte_1 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fiè allo Sciliar (BZ), ove il matrimonio risulta nel registro dei matrimoni al n. 11, Parte II, Serie A, dell'anno 2001
l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
omologa le seguenti condizioni formulate dalle parti:
1) disporre che il signor sia tenuto a versare direttamente al figlio CP_1 Per_1 maggiorenne e non economicamente autosufficiente un contributo per il mantenimento di €
300,00 con effetti dalla data della domanda (14.03.2025) e sino a settembre 2027. Il contributo dovrà essere soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Astat a partire dall'anno successivo dalla data della domanda (indice di riferimento marzo 2025. Eguale importo verrà corrisposto dalla madre in favore del figlio, con onere di documentare l'avvenuto pagamento mensile al padre;
pagina 2 di 3 2) disporre a carico del signor il 50% delle spese straordinarie mediche, CP_1 universitarie, sportive per il figlio maturate dalla domanda, in linea con il protocollo di Per_1 intesa intervenuto tra l'Ordine degli avvocati e la Sezione bolzanina dell'Osservatorio sul Diritto di Famiglia ed i Giudici competenti, del Tribunale di Bolzano, nella versione in vigore nel momento in cui la spesa dovrà essere affrontata. Per quanto concerne le detrazioni fiscali per il figlio, queste verranno applicate già dal corrente anno 2025 a favore di entrambi i genitori nella misura del 50%;
3) disporre a carico del sig. la metà delle spese universitarie maturate da inizio CP_1 corso alla data di pubblicazione della sentenza e sino a settembre 2027;
4) prendere atto che la sig.ra concede in favore del sig. il diritto di Parte_1 CP_1 prelazione nell'ipotesi di alienazione del maso chiuso, sito in Laives, Via Monte Francesco n. 2 a terzi, alle stesse condizioni, impegnandosi a comunicare l'intenzione della vendita al sig.
informandolo di tutte le condizioni di vendita, tramite raccomandata a/r o a mezzo CP_1 pec. Il sig. potrà esercitare il diritto di prelazione entro 30 giorni dalla ricezione della CP_1 comunicazione da parte della sig.ra sempre a mezzo raccomandata a/r o a mezzo Parte_1 pec.;
5) spese di lite compensate
05/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Morris EC EA DO
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
N. R.G. 788/2025
Il Tribunale, seconda sezione civile, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
EA DO Presidente
Morris EC Giudice relatore
AG Costa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso con domanda da
, Parte_1 con l'Avv. CIACCI LORNA, giusta delega in atti;
ricorrente; nei confronti di
Controparte_1 con l'Avv. BRUNNER ISABEL, giusta delega in atti;
resistente;
con l'intervento del Pubblico Ministero parte intervenuta
Il Tribunale di Bolzano, rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
pagina 1 di 3 che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge
1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Fiè allo Sciliar (BZ) il
21/07/2001 da nato a [...] il [...]; Parte_1
e
, nato a [...] il [...]; Controparte_1 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fiè allo Sciliar (BZ), ove il matrimonio risulta nel registro dei matrimoni al n. 11, Parte II, Serie A, dell'anno 2001
l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
omologa le seguenti condizioni formulate dalle parti:
1) disporre che il signor sia tenuto a versare direttamente al figlio CP_1 Per_1 maggiorenne e non economicamente autosufficiente un contributo per il mantenimento di €
300,00 con effetti dalla data della domanda (14.03.2025) e sino a settembre 2027. Il contributo dovrà essere soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Astat a partire dall'anno successivo dalla data della domanda (indice di riferimento marzo 2025. Eguale importo verrà corrisposto dalla madre in favore del figlio, con onere di documentare l'avvenuto pagamento mensile al padre;
pagina 2 di 3 2) disporre a carico del signor il 50% delle spese straordinarie mediche, CP_1 universitarie, sportive per il figlio maturate dalla domanda, in linea con il protocollo di Per_1 intesa intervenuto tra l'Ordine degli avvocati e la Sezione bolzanina dell'Osservatorio sul Diritto di Famiglia ed i Giudici competenti, del Tribunale di Bolzano, nella versione in vigore nel momento in cui la spesa dovrà essere affrontata. Per quanto concerne le detrazioni fiscali per il figlio, queste verranno applicate già dal corrente anno 2025 a favore di entrambi i genitori nella misura del 50%;
3) disporre a carico del sig. la metà delle spese universitarie maturate da inizio CP_1 corso alla data di pubblicazione della sentenza e sino a settembre 2027;
4) prendere atto che la sig.ra concede in favore del sig. il diritto di Parte_1 CP_1 prelazione nell'ipotesi di alienazione del maso chiuso, sito in Laives, Via Monte Francesco n. 2 a terzi, alle stesse condizioni, impegnandosi a comunicare l'intenzione della vendita al sig.
informandolo di tutte le condizioni di vendita, tramite raccomandata a/r o a mezzo CP_1 pec. Il sig. potrà esercitare il diritto di prelazione entro 30 giorni dalla ricezione della CP_1 comunicazione da parte della sig.ra sempre a mezzo raccomandata a/r o a mezzo Parte_1 pec.;
5) spese di lite compensate
05/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Morris EC EA DO
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