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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/05/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1650/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini all'esito dell'udienza del 21.5.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra
(CF: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Rosaria Converso. attore-opponente
contro
CF: ) e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 la (CF: ), già in Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi. convenuta-opposta
FATTO E DIRITTO
1. Il sig. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
281/2022, emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 28.5.2022, con cui, su istanza della cessionaria gli è stato ingiunto il pagamento Controparte_1 della complessiva somma di € 7.596,62, oltre interessi e spese, in virtù dell'omessa restituzione dei ratei del finanziamento n. 1469408 stipulato dall'opponente in data 20.2.2012 con la Controparte_4
Ha eccepito: 1) il difetto di legittimazione attiva della per carenza di Controparte_1 prova della cessione e del suo specifico oggetto;
2) l'indeterminatezza e/o indeterminabilità del credito per nullità delle clausole pattizie relative agli interessi applicati con il piano di ammortamento alla francese che genererebbe anatocismo;
3) la violazione degli obblighi di buona fede nell'esecuzione del contratto per omessa “comunicazione di decadenza dal beneficio del termine” e conseguente illegittima richiesta al consumatore di tutte le rate sino alla scadenza naturale del contratto. Ha concluso chiedendo: “In via preliminare, ci si oppone fermamente all'eventuale richiesta ex adverso di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione spiegata evidenzia l'erroneità ed illegittimità della creditoria azionata nell'ammontare di cui al titolo opposto;
In via preliminare, ancora, annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo n. 281/2022 emesso dal Tribunale di Castrovillari per difetto di titolarità da parte di in Controparte_1
p.l.r.p.t. del credito azionato nella cessione in blocco dei crediti di Nel merito, CP_4 annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo n. 281/2022 del Tribunale di Castrovillari, e ciò per insussistenza del credito azionato nell'ammontare indicato, per i motivi di cui in parte narrativa e che evidenziano sia la nullità delle clausole relative alla pattuizione degli interessi e della periodicità della loro applicazione, sia del piano di ammortamento (alla francese) applicato nel caso di specie per la capitalizzazione degli interessi. Sempre nel merito, annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo n. 281/2022 del Tribunale di Castrovillari per l'erronea individuazione del credito azionato in ragione della decadenza del Sig. dal beneficio del termine in ragione Parte_1 degli artt. 1186 c.c. e 40 T.U. bancario”.
2. Si è costituita in giudizio la la quale ha chiesto il rigetto Controparte_1 di ogni avversa domanda e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
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3. Secondo i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex multis Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.13533). Tali regole in tema di riparto dell'onere della prova valgono anche nel giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c.. L'opposizione a decreto ingiuntivo dà infatti luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cassazione civile sez. II, 04/03/2020, n.6091). Con particolare riferimento all'opposizione a decreto ingiuntivo per credito derivante da un contratto di finanziamento, secondo condivisibile giurisprudenza
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spetta all'opposto, attore sostanziale, la dimostrazione della stipulazione del contratto e dell'effettiva consegna della somma mutuata;
compete, invece, all'opponente, convenuto sostanziale, la prova del corretto adempimento delle obbligazioni assunte ovvero che l'inadempimento origini da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (cfr. Tribunale Cremona, 09/06/2020, n. 245; Tribunale Lecce sez. II, 09/03/2020, n. 764). Tanto premesso, la parte opposta ha fornito la prova del credito azionato in sede monitoria producendo in giudizio il contratto di finanziamento n. 1469408
“contratto di credito al consumo per prestito personale” (doc. n. 3 fascicolo monitorio;
doc. n. 8 fascicolo parte opposta) sottoscritto dal sig. Parte_1 in data 20.2.2012 con la nonché la successiva Controparte_4 rinegoziazione sottoscritta in data 14.4.2013 con diverso tasso di interesse e piano di rientro in n. 72 rate mensili. È stato altresì prodotto l'estratto conto dettagliato al 4.6.2017 da cui si evince la posizione debitoria residua (doc. n. 7 fascicolo monitorio). L'opponente non ha ritualmente disconosciuto di aver sottoscritto la sopra richiamata documentazione, né ha contestato in modo espresso l'effettiva erogazione della somma richiesta con il contratto di finanziamento. A differenza di quanto affermato dall'attore risultano allegate al contratto “le informazioni europee di base sul credito ai consumatori” e le “condizioni generali di finanziamento”. L'opponente, inoltre, non ha né allegato né dimostrato l'esistenza di pagamenti ulteriori rispetto a quelli contabilizzati nell'estratto conto prodotto dall'opposta, né ha provato l'adempimento integrale dell'obbligazione relativa al rimborso della somma mutuata o di non aver potuto adempiere per cause a lui non imputabili.
4. Ciò posto, il primo motivo di opposizione è infondato. Vi è in atti la prova che la (originaria Controparte_4 contraente/creditrice) con contratto di cessione dei crediti pro soluto stipulato in data
5.6.2017 (doc. n. 4 fascicolo monitorio), completo di scambio tra proposta e accettazione, ha ceduto alla Banca Ifis S.p.A. un portafoglio di crediti tra cui è compreso il rapporto di finanziamento n. 1469408 facente capo al sig. Parte_1
.
[...]
Nello specifico la sua inclusione si evince dall'allegato “A” del predetto contratto di cessione, contenente l'estratto dell'elenco dei crediti ceduti, omissato per ragioni di privacy (doc. n. 5 fascicolo parte opposta) in cui è rinvenibile il rapporto di credito in contestazione. A conferma dell'intervenuta cessione e dell'inclusione all'interno dell'operazione del rapporto per cui è causa sovviene la comunicazione con cui la cedente, CP_4
oggi Sella Personal Credit S.p.A., dichiara che il credito in questione è stato
[...] da lei ceduto alla Banca Ifis S.p.A. con contratto di cessione del 5.6.2017 (v. doc. n. 9 fascicolo parte opposta). Quanto al valore probatorio di tale dichiarazione, la Suprema Corte di Cassazione ha, in modo condivisibile, evidenziato che “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità
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del titolo esecutivo”, è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo (cfr. Cass. Civ., sez. III, Ord., 16.04.2021, n. 10200). Vi è poi in atti il verbale di assemblea e conferimento di ramo di azienda del 29.6.2018 (doc. n.
4.1 fascicolo parte opposta) attraverso cui è stata fornita la prova dell'avvenuta cessione a del ramo d'azienda relativo all'attività di Controparte_1 acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di Banca Ifis S.p.A. In detto verbale all'art. 2 si legge che “Si dà atto che nel ramo di azienda sono compresi:…- tutti i crediti deteriorati di cui BANCA IFIS S.P.A. si è resa acquirente e sarà titolare alla data di efficacia del conferimento (1° luglio 2018)”. Nell'atto ricognitivo del conferimento (doc n.
4.2 fascicolo parte opposta) si dà atto C che: “detto conferimento ha determinato il subentro di nei crediti e nei debiti CP_1 riferibili all'attività del Ramo di Azienda, in particolare, in tutti i crediti deteriorati di cui Banca Ifis S.p.A. si era resa acquirente ed era titolare alla data del 1° luglio 2018, meglio identificati nell'elenco crediti che le parti dichiarano di avere scambiato….con modalità telematica sicure mediante caricamento del file contenente detto elenco crediti in apposita Secuity Data Room all'uopo predisposta”. Detto elenco in formato file digitale, omissato per privacy (doc. n.
4.3 fascicolo parte opposta) contiene il preciso richiamo al rapporto di finanziamento n. 1469408, avente le caratteristiche di “credito deteriorato al 1°luglio 2018”, facente capo al sig. , ove è chiaramente indicato l'esatto numero Parte_1 identificativo del finanziamento, il nominativo del creditore originario cedente ( con l'indicazione dell'anno della cessione (anno 2017), nonché CP_4
l'importo del debito dovuto.
5. Il secondo motivo di opposizione è infondato. L'applicazione del piano di ammortamento c.d. “alla francese”, a dire dell'opponente non specificamente approvato, non determina alcuna indeterminatezza dell'oggetto del contratto.
Secondo il principio recentemente espresso dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, infatti, “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cassazione civile sez. un., 29/05/2024, n.15130). Deve poi escludersi che il metodo di ammortamento c.d. “alla francese” comporti violazione dell'art. 1283 c.c. Secondo l'orientamento a cui si ritiene di aderire, “la caratteristica di un tale piano di rimborso graduale del finanziamento, formato da rate costanti con quota capitale crescente e interessi decrescenti, non è quella di operare un'illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi scaduti e non pagati, posto che la quota interessi di ogni rata è calcolata esclusivamente sull'ammontare del debito residuo del periodo precedente, che è costituito dal capitale dovuto, al netto dell'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti.
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Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Ragione per cui, dal momento che gli interessi passivi delle rate pregresse non costituiscono affatto base di calcolo nella rata corrente, il sistema di calcolo c.d. alla francese non può generare, né direttamente, né indirettamente, alcun effetto anatocistico vietato dall'art. 1283 c.c.” (così, da ultimo, Tribunale Roma sez. XVII, 07/12/2022, n.18133). Merita inoltre di essere disattesa la doglianze concernente la presunta applicazione di un interesse maggiore rispetto a quello pattuito così come quella attraverso cui la parte sembra denunciare la violazione della L. n. 108/1996, non è chiaro se con riferimento al tasso corrispettivo, a quello di mora o alla sommatoria tra i due. Le allegazioni non contengono alcun riferimento al concreto atteggiarsi del rapporto in questione, in particolare non sono stati specificati quali siano i “costi” che farebbero lievitare il tasso effettivo, né lo specifico tasso soglia a cui fare riferimento.
6. Il terzo motivo di opposizione è infondato. La disposizione di carattere generale dell'art. 1186 c.c., che consente al creditore di esigere immediatamente la prestazione -anche quando per essa sia stato stabilito un termine nell'interesse del debitore- se questo è divenuto insolvente o ha diminuito per fatto proprio le garanzie o non ha dato le garanzie promesse, non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale né la formulazione di un'espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda o il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto, in quanto la sentenza o il decreto che tale domanda accolgano devono ritenersi contenere un implicito accertamento positivo delle condizioni per l'applicabilità della citata norma, salva la possibilità per il debitore (in sede di opposizione, nel caso di decreto ingiuntivo) di far valere le sue ragioni circa l'insussistenza della ritenuta insolvenza (cfr. Cassazione civile sez. II, 18/11/2011, n.24330; Cassazione civile, sez. III, 8 maggio 2003, n. 6984; Cass. 17 marzo 1978 n. 1343). In sostanza il creditore può esigere immediatamente la prestazione anche in sede giudiziale non richiedendo la norma di cui all'art. 1186 c.c. il previo invio al debitore di una intimazione di pagamento. Non è poi ravvisabile alcuna violazione dell'art. 40 comma 2 T.U.B., secondo cui:
“La banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata”. Ebbene, dalla documentazione contabile in atti emerge il mancato pagamento di ben 9 ratei.
7. Sulla scorta delle richiamate argomentazioni l'opposizione merita di essere respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
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8. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in base al valore del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
RIGETTA l'opposizione proposta da e per l'effetto, visto l'art. 653 c.p.c. Parte_1
CONFERMA E DICHIARA DEFINITIVAMENTE ESECUTIVO il decreto ingiuntivo n. 281/2022 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 28.5.2022;
CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta, in persona del l.r.p.t., che si liquidano in complessivi € 4.500,00, oltre spese generali come da tariffa forense, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge;
Castrovillari, 21/05/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
Provvedimento redatto con la collaborazione dell'Addetta UPP Dott.ssa Venis Greco.
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