Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/06/2025, n. 3554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3554 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
TT TA HE de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. iscritto al n. 1653 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Enrico Gabrielli che la rappresenta e difende con gli l'Avv.ti Sabrina Morelli e Andrea Orestano per mandato in atti
E
( C.F. ) Parte_2 P.IVA_2
Elettivamente domiciliata presso gli uffici della propria avvocatura, rappresentata e difesa dall'Avv.to Antonio Ciavarella per mandato in atti
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 93137/2002 ) l' Parte_3 conveniva il dinanzi al Tribunale di Roma per sentirlo condannare al CP_1 pagamento dell'indennizzo per occupazione legittima ( dal ventinove aprile 1985 al ventotto aprile 1994 ) e al risarcimento del danno da occupazione illegittima ( dal ventinove aprile
1994 al venti dicembre 1999 ) di un terreno di proprietà dell'attrice di mq 13.476 distinto al
N.C.T. di foglio 795, particelle 307 e 292/r e al foglio 799, particelle 1/r, 2/r, 3/r, Pt_2
290/r..
Il si costituiva effettuando eccezioni di rito anche riguardo alla giurisdizione nonché CP_1 eccezioni di merito;
sosteneva comunque l'infondatezza della domanda.
Con sentenza non definitiva 17592/2004 era ritenuta la giurisdizione del Giudice Ordinario, era respinta l'eccezione di prescrizione, era ritenuta la competenza della Corte di Appello di
Roma riguardo all'indennità da occupazione legittima.
Con separata ordinanza era disposta la rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio .
Era espletata CTU.
Il ventidue marzo 2007 interveniva in qualità di cessionaria del Controparte_2 credito.
Con sentenza definitiva 18610/2009 il Tribunale così statuiva :
”1) estromette dal presente giudizio;
2) in accoglimento dell'originaria Parte_4 domanda attorea condanna il convenuto a pagare immediatamente alla CP_1 la somma di euro 3.019.000,00 quale ristoro per l'illegittima Controparte_2 occupazione del terreno;
la somma di euro 130.840,00 quale corrispettivo dei lavori di ripristino del terreno;
la somma di euro. 1.714.884,00 quale ristoro per la perdita della possibilità edificatoria, il tutto aumentato di rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato nella parte motiva;
3) pone le spese di ctu, separatamente liquidate, a carico del contestualmente condannato a rifonderle alla parte che le ha anticipate;
CP_1
4) condanna il a pagare al le spese processuali di CP_1 Parte_4
2 patrocinio liquidate in euro 26.100,00 (di cui euro 1.100,00 per esborsi) oltre spese generali, contributi ed imposte come per legge;
5) condanna i a pagare all CP_1 [...] le spese processuali di patrocinio liquidate in euro 85.100,00 (di cui euro Controparte_2
100,00 per esborsi) oltre spese generali, contributi ed imposte come per legge;
dispone trasmettersi alla Procura Regionale per il Lazio della Corte dei Conti copia della presente sentenza e degli atti di parte per le valutazioni di competenza”.
La sentenza non definitiva e quella definitiva erano impugnate e la Corte di Appello di Roma con sentenza 3740/2016 così statuiva:
“ A) Rigetta l'appello avverso la sentenza non definitiva n. 17592/04, che conferma integralmente;
B) In accoglimento dei motivi primo e secondo di , ed in Parte_2 riforma della sentenza n. 18610/09, condann in favore d Parte_2 Controparte_2
al risarcimento del danno da occupazione illegittima del terreno in oggetto (per come
[...] descritto nello svolgimento del processo), in misura pari agli interessi legali sul valore di € 1.100.000,00, per il periodo dal 29/4/94 al 20/12/99, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT da ogni singola annualità e fino alla presente sentenza ed interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno e fino al soddisfo effettivo;
C) Condanna altresì
al risarcimento dei danni per i necessari costi di ripristino, sempre in favore Parte_2 di per la complessiva somma di 130.840,00, oltre rivalutazione Controparte_2 monetaria dalla domanda giudiziale alla presente pronuncia ed interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno e fino al soddisfo effettivo;
D) Rigetta ogni altra domanda risarcitoria avanzata dal e per essa dalla E) Parte_4 Controparte_2
Conferma la estromissione dal giudizio dell'Istituto appellato;
F) In accoglimento dell'ultimo motivo di appello di ridetermina le spese legali del giudizio di primo grado, Parte_2 in complessivi € 5.000,00 oltre accessori in favore del ed in complessivi Parte_4
€ 15.000,00 oltre accessori in favore dell G) Compensa le spese del Controparte_2 presente grado tra e l'Istituto appellato ed un terzo delle spese tra Parte_2 [...]
e la ponendo a carico di quest'ultima i restanti due terzi, Pt_2 Controparte_2 liquidati in favore d , in complessivi € 10.000,00 oltre accessori di legge”. Parte_2
Era proposto ricorso in Cassazione da parte di e si Controparte_2 Parte_2 costituiva resistendo.
Con ordinanza 37897/2022 la sentenza era annullata in accoglimento parziale dei motivi di impugnazione e disposto rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.
riassumeva il giudizio e concludeva chiedendo : Controparte_2
3 “condannare , in persona del suo legale rappresentante pro tempo-re, al Parte_2 risarcimento del danno, in favore della in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, da occupazione illegittima del terreno per cui è causa (distinto al N.C.T. di foglio 795, particelle 307 e 292/r e al foglio 799, particelle 1/r, 2/r, 3/r, Pt_2
290/r, di complessivi mq 13.476), in misura pari agli interessi legali sul valore di € 1.930.500,00, per il periodo dal 29 aprile 1994 al 20 dicembre 1999, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT da ogni singola annualità e fino alla emananda sentenza ed interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno e fino al soddisfo effettivo;
ovvero, e salvo gravame, nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, avendo comunque riguardo ad un valore del terreno de quo superiore alla somma di € 1.100.000,00; b) condannare altresì , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_2 sempre in favore di in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, al risarcimento dei danni per i necessari costi di ripristino del terreno sopra indicato, per la complessiva somma di € 130.840,00, oltre rivalutazione monetaria dal dì dell'evento dannoso, e quindi dal 20 dicembre 1999, alla emananda sentenza ed interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno e fino al soddisfo effettivo;
ovvero, e salvo gravame, nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia;
c) rigettare le eccezioni e le domande di , in quanto inammissibili e comunque infondate e non provate;
Parte_2
d) con la condanna d , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_2 alla refusione delle spese dell'intero giudizio, compresa la fase di legittimità”
si costituiva e concludeva chiedendo : Parte_2
“in via preliminare, annullare e/o riformare la sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 17592/2004, acclarando il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale Civile, ciò in favore del Tribunale Amministrativo Regionale, vertendosi in tema di richiesta di risarcimento danni da occupazione illegittima, supportata da una valida dichiarazione di pubblica utilità e comunque per i motivi sopra esposti;
- nel merito, annullare e/o riformare la sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 18610/2009 atteso che il terreno de quo era da ritenersi non edificabile sia al momento dell'occupazione e sia in quello della restituzione e, dunque, riquantificare, secondo parametri di non edificabilità, l'eventuale risarcimento del danno subìto dalla proprietà;
- nel merito, annullare e/o riformare la sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 18610/2009 nella parte in cui ha condannato a risarcire la proprietà per impossibile Parte_2 sfruttamento edificatorio del terreno de quo, attesa l'evidente ed indebita duplicazione del titolo risarcitorio rispetto alla ipotesi precedentemente illustrata nelle presenti conclusioni e perché, comunque, il terreno era da ritenersi come non edificabile, circostanza avvalorata dalla contemporanea assenza della prova dell'esistenza di un valido provvedimento amministrativo ad aedificandum;
- nel merito, annullare e/o riformare la sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 18610/2009 nella parte in cui condanna al risarcimento dei danni subìti dalla proprietà Parte_2
4 per il presunto “declassamento” della qualificazione urbanistica del terreno de quo (da zona M1 a zona N di PRG), atteso che non risulta esser stata acclarata, giurisdizionalmente, la (teorica) illegittimità del provvedimento amministrativo che ha operato tale mutamento urbanistico (Piano delle Certezze), né esso provvedimento risulta esser stato fatto oggetto di impugnativa da parte della proprietà;
- nel merito, annullare e/o riformare la sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 18610/2009 nella parte in cui condanna alla corresponsione di € 130.884,00 quali spese Parte_2 necessarie alla restituito in integrum del terreno, atteso che i lavori medio tempore effettuati dal sono da qualificarsi come elemento positivo e non negativo per la CP_1 proprietà;
- nel merito, accertare e dichiarare prescritto il diritto al risarcimento del danno per le motivazioni già formulate nel primo grado di giudizio, giacché la scadenza del periodo di occupazione legittima è da identificarsi nel 1990 e la richiesta di risarcimento danni e di restituzione del terreno è stata formulata esclusivamente nel 1998 e l'area è stata restituita nel 1999;
- nel merito, annullare e/o riformare la sentenza n. 18610/2009 nella parte in cui ha liquidato a carico d le spese di giudizio, in quanto le stesse non appaiono giustificate Parte_2 né dal merito della controversia (essendo stata restituita l'area ancor prima dell'instaurazione della controversia) né dal valore della controversia (nel caso di accoglimento dei motivi del presente appello) e né tanto meno dall'attività processuale svolta dalla controparte;
- ancora nel merito, seppur in via generale e sussidiaria, annullare la sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 18610/2009 perché erronea ed infondata per i motivi comunque sopra espressi;
- in via istruttoria, e nella denegata ipotesi in cui l'adita Corte ritenesse di confermare e/o accogliere le richieste risarcitorie formulate da controparte in questa sede, si chiede che la Corte disponga il totale rinnovo della CTU estimativa esperita in primo grado, attesa la palese erroneità ed infondatezza dei presupposti sui quali essa è stata fondata, indicando il parametro della non edificabilità quale riferimento per la nuova consulenza;
- e, comunque, in ogni caso vorrà rigettare le avverse domande in quanto irricevibili, inammissibili, infondate in fatto ed in diritto oltre che non provate.
Con vittoria di spese ed onorari di tutti i gradi di giudizio”.
La Corte all'esito dell'udienza del dodici maggio 2025, trattata in forma scritta come da decreto del venti marzo 2025, riservava la decisione
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di rinvio deve essere limitato nell'ambito delle statuizioni della Corte di Cassazione che ha annullato la sentenza di appello 3740/2016 in sintesi sotto due profili.
********
Primo profilo.
La Corte di Appello aveva preso a base di calcolo per la liquidazione del danno (stimato negli interessi legali oltre rivalutazione e ulteriori interessi successivi) un valore del bene errato
(€ 1.100.000,00 ) determinato senza alcuna motivazione congrua;
è stato a tale proposito richiamato il precedente della medesima Corte che aveva annullato l'ordinanza della Corte di Appello di Roma che aveva indicato come base di calcolo - per l'occupazione legittima del medesimo terreno - proprio detto importo di € 1.100.000,00.
Testualmente : “Vale anche in tal caso quanto già rilevato da questa Corte con la sentenza n. 8452 del 2012, resa tra le stesse parti nel giudizio sulla determinazione dell'indennità di occupazione legittima (nel periodo dal 1985 al 1994) del medesimo terreno: «Tale inesatta valutazione [compiuta allora dalla Corte d'appello di Roma con la sentenza n. 980/2010] rende viziata tutta la successiva motivazione poiché questa risulta basata su un presupposto non esatto costituito dal fatto che il valore del bene determinato dalla c.t.u. era comunque superiore a quello al momento della cessazione dell'occupazione legittima in quanto parametrato ai valori ben maggiori del 2005 anno di effettuazione della consulenza. Inoltre, al di là del generico riferimento alle diverse critiche e richieste delle parti, non ha chiarito in che cosa esattamente dette critiche [alla c.t.u.] consistessero e quali elementi le stesse contenessero che potevano giustificare una diversa determinazione del valore nella misura di Euro 1.100.000,00. Tale cifra appare quindi sostanzialmente determinata da una valutazione equitativa, come tale sprovvista di adeguata motivazione in raffronto all'accertamento effettuato dalla c.t.u.». Analogamente, nel caso in esame la stima di €
1.100.000,00 effettuata nella sentenza qui impugnata risulta sfornita di comprensibile giustificazione”.
6 Ebbene la CTU espletata in primo grado ha preso a tale proposito a riferimento il valore del bene al momento della cessazione dell'occupazione legittima ( pacificamente il ventinove aprile 1994 ), come risulta dalla relazione in atti.
Testualmente : “il primo aspetto è la privazione del bene, di cui occorre valutare il valore di mercato all'epoca della fine dell'occupazione legittima (29.04.1994), e che viene a quantizzarsi come primo danno…..Stima del valore dell'area occupata alla data del
29.04.1994
– Estensione del terreno mq. 13.476,00;
– Zona catastale alla data 29.04.1994 M1 (edificabile per servizi);
– Indice di cubatura 2mc/mq;
– Cubatura realizzabile Vc = 13.476 x 2 mc/mq = mc 27.000;
– Superficie edificabile max Se = 27.000/ 3m = mq 9.000;
– Costo delle costruzioni/mq per zone semi-centrali in grandi città nel 1994 €/mq 1.100,00;
– Valore lordo delle costruzioni edificabili sul lotto Ve = €/mq 1.100,00 x 9.000 = €
9.900.000,00
A questo valore andranno tolti:
– tutti gli oneri accessori (costi di costruzione, oneri professionali, interessi bancari passivi) stimati complessivamente nel 35%;
– l'incidenza del terreno che, considerata la zona semicentrale in una grande città , Pt_2 si stima nel 30%.
Pertanto il valore dell'area occupata alla data della fine di occupazione legittima
(29.04.1994) e che si identifica nel danno subito dall'Istituto, potrà essere stimato in
€ 9.900.000 x 0.30 x 0.65 = € 1.930.500,00.. “.
Il risultato è pienamente condivisibile in quanto basato su un'analisi completa degli elementi a disposizione con criteri logici ed esaustivi che le parti non hanno contestato adeguatamente.
7 L'importo da prendere a base per il risarcimento è pertanto pari a € 1.930.500,00.
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Secondo profilo.
La Corte di Appello aveva erroneamente fatto decorrere dalla domanda, anziché dall'evento dannoso ( 20 dicembre 1999 ) il calcolo di rivalutazione e interessi sull'importo stimato per il risarcimento del danno da oneri di ripristino del bene ( € 130.840,00 ).
Sul punto nulla ha argomentato nel presente giudizio in quanto si è limitata Parte_2
a ribadire l'insussistenza dell'an debeatur che però è stato riconosciuto nella sentenza di appello che sul punto ha superato il vaglio della Cassazione e pertanto è passata in giudicato.
La decorrenza è quindi stabilita dal venti dicembre 1999.
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Si evidenzia infine che tutte le altre questioni riproposte da costituendosi nel Parte_2 presente giudizio di rinvio ( difetto di giurisdizione, prescrizione, questioni relative al mancato sfruttamento edificatorio dell'area, al danno relativo alle opere necessarie per il ripristino dei luoghi, al declassamento urbanistico e alla conseguente liquidazione del risarcimento in linea capitale ) sono inammissibili poiché compiutamente analizzate nella sentenza di appello confermata in parte qua dalla Corte di Cassazione;
nel giudizio di legittimità del resto si era limitata a dedurre l'inammissibilità e l'infondatezza Parte_2 nel merito del ricorso avversario chiedendo la conferma della sentenza 3740/2016.
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Spese di lite.
Come condivisibilmente affermato da Cass. 29056 del 2024 “In virtù del c.d. principio espansivo di cui all'art. 336 c.p.c., la cassazione parziale della sentenza ha effetto sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata, onde l'annullamento in sede di legittimità della pronuncia del giudice del merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sicché il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione in base all'esito finale della lite potendo disporre la compensazione delle spese, totale o parziale, ed anche condannare la parte vittoriosa 8 nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte”.
Deve di conseguenza essere effettuata una nuova valutazione delle spese di tutti i gradi di giudizio.
Quelle di primo grado possono essere mantenute nell'importo ritenuto dalla Corte di Appello nella sentenza 3740/2016 in quanto comunque correttamente parametrate alla soccombenza anche reciproca e al valore della causa;
sul punto del resto non vi è stata alcuna argomentazione da parte di . CP_2
Le spese di secondo grado, ferma restando la compensazione per la posizione dell'istituto, in quanto non impugnata, sono a carico di in quanto comunque è stato Parte_2 riconosciuto il diritto al risarcimento seppure in misura minore rispetto a quello di primo grado.
A tale proposito come condivisibilmente affermato da Cass. 19158/2013 :
“In tema di spese processuali, la soccombenza deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ. il giudice di appello che ritenga la parte come soccombente per effetto della riduzione della somma accordatale in primo grado, ponendo interamente a carico di essa le spese della fase di gravame”
Le spese di Cassazione e del giudizio di rinvio sono parimenti poste secondo soccombenza a carico di . Parte_2
La liquidazione è quella di cui al dispositivo, senza fase istruttoria in quanto non tenuta, sulla base di valori prossimi ai minimi per la ridotta complessità delle questioni trattate oggetto di pronunce consolidate di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente statuendo in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c., in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 17592 del 2004, confermata nel resto, condanna a risarcire a il danno derivante da Parte_2 Controparte_2 occupazione illegittima del terreno come descritto in narrativa in misura pari agli interessi
9 legali sul valore di € 1.930.500,00, con decorrenza dal ventinove aprile 1994 e fino al venti dicembre 1999, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno fino alla presente sentenza oltre interessi legali successivi fino al soddisfo;
condanna altresì al risarcimento dei danni per i necessari costi di ripristino, Parte_2 sempre in favore di per la complessiva somma di € 130.840,00, oltre Controparte_2 rivalutazione monetaria dal venti dicembre 1999 e interessi legali sulla somma rivalutata fino alla presente pronuncia oltre interessi legali successivi fino al soddisfo effettivo.
Condanna a pagare a le spese del giudizio di appello liquidate in Parte_2 CP_2 complessivi € 20.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA;
condanna a pagare a le spese del giudizio di Cassazione liquidate Parte_2 CP_2 in complessivi € 15.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA;
condanna a pagare a le spese del giudizio di rinvio liquidate in Parte_2 CP_2 complessivi € 20.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Roma, camera di consiglio del ventisei maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci TT TA HE de Courtelary
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