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Decreto 10 giugno 2025
Decreto 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, decreto 10/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 989/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice dott.ssa Valentina Leggio,
letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da (C.F. Parte_1
), quale mandataria con rappresentanza di Banca Finanziaria Internazionale Spa, a sua P.IVA_1 volta mandataria con rappresentanza di Giove Spv Srl;
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.; dato atto che la parte nei cui confronti è proposta la domanda è qualificabile come consumatore;
dato atto che sono state esaminate le seguenti clausole del contratto posto a fondamento del ricorso rilevanti in considerazione dell'oggetto della domanda: par. 3 costi del credito e par. 3.1 costi connessi del modulo IEBCC del "Contratto di finanziamento a termine finalizzato veicoli quattro ruote", art 13 ritardato o mancato pagamento e art. 14 decadenza dal beneficio del termine delle
Condizioni generali di finanziamento;
ritenuto il carattere abusivo in danno del consumatore del predetto art. 14, laddove si prevede il cumulo di una penale per decadenza dal beneficio del termine pari al 6% sul capitale residuo e di interessi di mora pari al 12% annuo;
considerato che la statuita vessatorietà di tale clausola contrattuale consente l'accoglimento del ricorso limitatamente alla sola somma dovuta a titolo di capitale e di interessi corrispettivi maturati, senza il riconoscimento delle somme addebitate a titolo di interessi moratori (incluse quelle richieste dal ricorrente in misura ridotta pro favor debitoris pari al 8,5%); dato atto che, dall'esame eseguibile allo stato degli atti, non paiono esservi altre clausole contrattuali abusive ai sensi degli artt. 33 e ss. del D. Lgs. n. 206/2005 suscettibili di incidere sulla pretesa creditoria azionata in via monitoria (cfr. Cass. civ., SS.UU., Sent. n. 9479/2023);
INGIUNGE A
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 17.582,30;
2. gli interessi al tasso legale sulla sola sorte capitale dal presente decreto al saldo;
3. le spese processuali di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 900,00 per compensi ed €
145,50 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie 15% sui compensi, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed oltre le successive occorrende;
AVVERTE
la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica con l'assistenza di un difensore e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo e il consumatore decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere vessatorio delle clausole indicate in motivazione.
Varese, 9 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Valentina Leggio
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice dott.ssa Valentina Leggio,
letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da (C.F. Parte_1
), quale mandataria con rappresentanza di Banca Finanziaria Internazionale Spa, a sua P.IVA_1 volta mandataria con rappresentanza di Giove Spv Srl;
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.; dato atto che la parte nei cui confronti è proposta la domanda è qualificabile come consumatore;
dato atto che sono state esaminate le seguenti clausole del contratto posto a fondamento del ricorso rilevanti in considerazione dell'oggetto della domanda: par. 3 costi del credito e par. 3.1 costi connessi del modulo IEBCC del "Contratto di finanziamento a termine finalizzato veicoli quattro ruote", art 13 ritardato o mancato pagamento e art. 14 decadenza dal beneficio del termine delle
Condizioni generali di finanziamento;
ritenuto il carattere abusivo in danno del consumatore del predetto art. 14, laddove si prevede il cumulo di una penale per decadenza dal beneficio del termine pari al 6% sul capitale residuo e di interessi di mora pari al 12% annuo;
considerato che la statuita vessatorietà di tale clausola contrattuale consente l'accoglimento del ricorso limitatamente alla sola somma dovuta a titolo di capitale e di interessi corrispettivi maturati, senza il riconoscimento delle somme addebitate a titolo di interessi moratori (incluse quelle richieste dal ricorrente in misura ridotta pro favor debitoris pari al 8,5%); dato atto che, dall'esame eseguibile allo stato degli atti, non paiono esservi altre clausole contrattuali abusive ai sensi degli artt. 33 e ss. del D. Lgs. n. 206/2005 suscettibili di incidere sulla pretesa creditoria azionata in via monitoria (cfr. Cass. civ., SS.UU., Sent. n. 9479/2023);
INGIUNGE A
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 17.582,30;
2. gli interessi al tasso legale sulla sola sorte capitale dal presente decreto al saldo;
3. le spese processuali di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 900,00 per compensi ed €
145,50 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie 15% sui compensi, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed oltre le successive occorrende;
AVVERTE
la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica con l'assistenza di un difensore e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo e il consumatore decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere vessatorio delle clausole indicate in motivazione.
Varese, 9 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Valentina Leggio