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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/01/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
n. R.G.A.C. 1446/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile – Prima Unità Operativa
Il Giudice designato dr. Roberto Ricciardi
In funzione di Giudice monocratico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 22/02/2021 al n. 1446/2021
R.G.A.C., avente ad oggetto: contratti bancari e vertente
TRA
Parte_1
Avv. MAGAZZENO ROSITA
E
Controparte_1
Avv. DONVITO ANTONIO
RAGIONE DELLA DECISIONE letti gli atti di causa;
pagina 1 di 4 premesso che ha stipulato, in data 30.8.2011, con la Parte_1 [...]
per il tramite di Banca di Credito cooperativo di NO (oggi Banca CP_1
del Cilento di NO e Vallo di Diano e della Lucania), il contratto di finanziamento personale n. 19639, al fine di ottenere un importo di euro 50.000,00; che in data 22/02/2021 l'attore ha promosso ricorso ex art. 702-bis, formulando una serie di eccezioni, lamentando che sarebbero stati applicati tassi illegittimi e che vi sarebbe una divergenza tra il TAEG pattuito e quello concretamente applicato;
che, a conforto di quanto asserito, ha prodotta una consulenza contabile di parte;
che la banca convenuta si è regolarmente costituita in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda;
considerato che, rilevata la complessità della controversia, l'odierno giudicante ha disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario;
che, al fine di verificare la fondatezza delle pretese attoree, è stato nominato un consulente tecnico d'ufficio, nella persona del dott.ssa al fine di accertare la Per_1
regolarità dei rapporti contrattuali intrattenuti tra le parti e di determinare il corretto dare-avere; considerato, altresì, quanto precipuamente già statuito dal presente giudicante nell'ordinanza del 9 luglio 2024, ove è stata richiesta una integrazione della consulenza tecnica affinché per il computo del TAEG si considerasse la circostanza che in costanza del procedimento il finanziamento si era intanto regolarmente estinto;
che ha espressamente rinunciato a detta integrazione;
Parte_1
ritenuto che la relazione espletata appare essere immune da vizi logici o tecnico- giuridici e, come tale, è pienamente utilizzabile;
rilevato che la relazione peritale ha evidenziato che, considerando obbligatoria la polizza assicurativa CPI, il TAEG concretamente applicato risulta essere pari al 12,35%, piuttosto che il 10,14% pattuito;
che, a seguito di ricalcolo del piano di ammortamento al tasso più basso dei BOT emessi nei 12 mesi precedenti, confrontato a quello concretamente applicato al cliente, è stato pagina 2 di 4 determinato il diritto alla restituzione a al 15.03.21 è pari a euro Parte_1
30.008,51, quali interessi versati indebitamente;
ritenuto che il presente giudicante condivide l'interpretazione per cui una polizza assicurativa a copertura del credito, ove sottoscritta contestualmente al contratto di finanziamento, rientri nel computo del TAEG anche se formalmente facoltativa, in ragione degli indizi presuntivi individuati dalla giurisprudenza per considerarla, invece, obbligatoria (A.B.F., Coll. Coord., Decisione N. 10621 del 12 settembre 2017); che, invero, la polizza è stata stipulata contestualmente, ed in particolare la polizza oggetto del modulo di adesione, come indicato anche nel contratto di finanziamento, svolge funzione di copertura del credito e vi è connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione;
che le altre questioni, non più neanche coltivate da parte attrice nei successivi scritti e neanche ribadite nelle comparse conclusionali, possono intendersi;
che, pertanto, alla luce di quanto sopra, la domanda deve essere accolta e la banca condanna alla restituzione di quanto indebitamente versato, come calcolato in consulenza;
che per il principio della ragione più liquida le altre questioni possono intendersi superate;
che la condanna alle spese segue il principio della soccombenza, secondo la quantificazione (parametri medi) indicata in dispositivo,
P.Q.M.
ACCOGLIE la domanda promossa da e, per l'effetto, Parte_1
CONDANNA la alla restituzione della somma di Controparte_1
euro 30.008,51 in favore di parte attrice;
CONDANNA la al pagamento delle spese di lite Controparte_1
sostenute da , liquidandole in euro 7.616,00 per compenso Parte_1
professionale, oltre il 15% di spese generali, IVA, CAP e accessori di legge, da distrarsi a favore dell'avv. MAGAZZENO ROSITA
pagina 3 di 4 per dichiarato anticipo;
PONE a definitivo carico della le spese relative alla Controparte_1
consulenza tecnica;
MANDA alla cancelleria per le dovute comunicazioni.
Così deciso in Salerno, 9.1.2025
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52
D.L.vo n. 196/03
IL GIUDICE UNICO
Dott. Roberto Ricciardi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile – Prima Unità Operativa
Il Giudice designato dr. Roberto Ricciardi
In funzione di Giudice monocratico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 22/02/2021 al n. 1446/2021
R.G.A.C., avente ad oggetto: contratti bancari e vertente
TRA
Parte_1
Avv. MAGAZZENO ROSITA
E
Controparte_1
Avv. DONVITO ANTONIO
RAGIONE DELLA DECISIONE letti gli atti di causa;
pagina 1 di 4 premesso che ha stipulato, in data 30.8.2011, con la Parte_1 [...]
per il tramite di Banca di Credito cooperativo di NO (oggi Banca CP_1
del Cilento di NO e Vallo di Diano e della Lucania), il contratto di finanziamento personale n. 19639, al fine di ottenere un importo di euro 50.000,00; che in data 22/02/2021 l'attore ha promosso ricorso ex art. 702-bis, formulando una serie di eccezioni, lamentando che sarebbero stati applicati tassi illegittimi e che vi sarebbe una divergenza tra il TAEG pattuito e quello concretamente applicato;
che, a conforto di quanto asserito, ha prodotta una consulenza contabile di parte;
che la banca convenuta si è regolarmente costituita in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda;
considerato che, rilevata la complessità della controversia, l'odierno giudicante ha disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario;
che, al fine di verificare la fondatezza delle pretese attoree, è stato nominato un consulente tecnico d'ufficio, nella persona del dott.ssa al fine di accertare la Per_1
regolarità dei rapporti contrattuali intrattenuti tra le parti e di determinare il corretto dare-avere; considerato, altresì, quanto precipuamente già statuito dal presente giudicante nell'ordinanza del 9 luglio 2024, ove è stata richiesta una integrazione della consulenza tecnica affinché per il computo del TAEG si considerasse la circostanza che in costanza del procedimento il finanziamento si era intanto regolarmente estinto;
che ha espressamente rinunciato a detta integrazione;
Parte_1
ritenuto che la relazione espletata appare essere immune da vizi logici o tecnico- giuridici e, come tale, è pienamente utilizzabile;
rilevato che la relazione peritale ha evidenziato che, considerando obbligatoria la polizza assicurativa CPI, il TAEG concretamente applicato risulta essere pari al 12,35%, piuttosto che il 10,14% pattuito;
che, a seguito di ricalcolo del piano di ammortamento al tasso più basso dei BOT emessi nei 12 mesi precedenti, confrontato a quello concretamente applicato al cliente, è stato pagina 2 di 4 determinato il diritto alla restituzione a al 15.03.21 è pari a euro Parte_1
30.008,51, quali interessi versati indebitamente;
ritenuto che il presente giudicante condivide l'interpretazione per cui una polizza assicurativa a copertura del credito, ove sottoscritta contestualmente al contratto di finanziamento, rientri nel computo del TAEG anche se formalmente facoltativa, in ragione degli indizi presuntivi individuati dalla giurisprudenza per considerarla, invece, obbligatoria (A.B.F., Coll. Coord., Decisione N. 10621 del 12 settembre 2017); che, invero, la polizza è stata stipulata contestualmente, ed in particolare la polizza oggetto del modulo di adesione, come indicato anche nel contratto di finanziamento, svolge funzione di copertura del credito e vi è connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione;
che le altre questioni, non più neanche coltivate da parte attrice nei successivi scritti e neanche ribadite nelle comparse conclusionali, possono intendersi;
che, pertanto, alla luce di quanto sopra, la domanda deve essere accolta e la banca condanna alla restituzione di quanto indebitamente versato, come calcolato in consulenza;
che per il principio della ragione più liquida le altre questioni possono intendersi superate;
che la condanna alle spese segue il principio della soccombenza, secondo la quantificazione (parametri medi) indicata in dispositivo,
P.Q.M.
ACCOGLIE la domanda promossa da e, per l'effetto, Parte_1
CONDANNA la alla restituzione della somma di Controparte_1
euro 30.008,51 in favore di parte attrice;
CONDANNA la al pagamento delle spese di lite Controparte_1
sostenute da , liquidandole in euro 7.616,00 per compenso Parte_1
professionale, oltre il 15% di spese generali, IVA, CAP e accessori di legge, da distrarsi a favore dell'avv. MAGAZZENO ROSITA
pagina 3 di 4 per dichiarato anticipo;
PONE a definitivo carico della le spese relative alla Controparte_1
consulenza tecnica;
MANDA alla cancelleria per le dovute comunicazioni.
Così deciso in Salerno, 9.1.2025
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52
D.L.vo n. 196/03
IL GIUDICE UNICO
Dott. Roberto Ricciardi
pagina 4 di 4