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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 22/04/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa
Alessandra Angiuli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1345 dell'anno 2022
TRA
cod. fisc. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
22.10.1974, elettivamente domiciliata in Crotone, alla via M. Nicoletta, n. 77, presso lo studio dell'avv. Rosanna Colao (cod. fisc. – C.F._2
pec: , che la rappresenta e difende, Email_1
unitamente all'avv. Rosario Bonofiglio (cod. fisc. ) per C.F._3
procura in calce all'atto di citazione;
- attrice-
E
cod. fisc. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._4
elettivamente domiciliato in Rocca di Neto, al viale A. Moro, Palazzo Curto, 2, presso lo studio Brasacchio&Lidonnici, rappresentato e difeso dagli avv.ti Erne- sto Brasacchio (cod. fisc. – pec: C.F._5 [...]
e Giovanni Lidonnici (cod. fisc. Email_2
– pec: , C.F._6 Email_3
1 per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuto– nonché in persona del legale rappresentante p.t., P. Controparte_2
IVA , elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla via Madonna dei P.IVA_1
Cieli, n. 6, presso lo studio dell'avv. Nicola Mortoro, rappresentata e difesa dall'avv. Santo Spagnolo (cod. fisc. – pec: C.F._7 [...]
, per mandato in calce alla comparsa Email_4
di costituzione e risposta;
-terza chiamata -
Oggetto: Risarcimento danni da errata prestazione dentistica.
CONCLUSIONI:
In data 25.11.2024 la causa, sulle conclusioni delle parti, che si sono ripor- tate ai rispettivi atti e verbali di causa, è stata trattenuta in decisione con i ter- mini di cui all'art. 190 c.p.c. applicabile ratione temporis.
Sentenza redatta ex art. 132 c.p.c., come modificato dall'art. 45, comma
17, I. 18 giugno 2009 n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009 (ex art. 58, comma 2,1. cit.).
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva: che Parte_1
nel mese di maggio 2018, su appuntamento, si recava presso lo studio dentistico del dott. in Rocca di Neto;
che il dott. constatava di- Controparte_1 CP_1
versi problemi ad entrambe le arcate dentarie;
che era consegnato alla il Pt_1
preventivo dei lavori da farsi, per € 17.500,00 e pagata la somma di € 1.500,00 a titolo di acconto;
che i lavori erano iniziati a luglio 2018, ad opera del dott.
[...]
quanto a tre estrazioni, e del tecnico protesista dott. Per_1 Persona_2
2 quanto a quelli successivi, senza che la fosse a conoscenza che Pt_1
quest'ultimo non era un dentista;
che i lavori erano ultimati a dicembre 2018 ma i problemi peggioravano;
che la si rivolgeva ad altro dentista, dopo aver Pt_1
saldato il compenso al dott. che con raccomandata del 7.5.2019 la CP_1 [...]
Pt_
aveva chiesto al dott. il risarcimento dei danni subiti e la restitu- CP_1
zione delle somme pagate, senza alcun esito, non avendo il dott. CP_1
neanche aderito alla mediazione avviata. Chiedeva, pertanto, l'accertamento della responsabilità del professionista e la condanna alla restituzione delle somme pagate, pari ad € 17.500,00 oltre al risarcimento del danno subito.
Si costituiva in giudizio il dott. con propria comparsa, dedu- CP_1
cendo: che l'attrice non aveva versato in atti il preventivo dei lavori né
l'attestazione delle somme corrisposte a titolo di acconto;
che l'esposizione era generica, tanto che non si sarebbe potuto comprendere per quali dei lavori compiuti la contestava che fossero stati posti in essere da un tecnico asse- Pt_1
ritamente non qualificato, mentre al contrario il lavoro era stato eseguito dal dott. con un'equipe di figure professionali qualificate;
che la CP_1 Pt_1
non aveva specificato quali fossero i lavori preventivati e quali le eventuali ca- renze da addebitare al professionista;
che in realtà i lavori programmati non erano mai stati ultimati, contrariamente da quanto sostenuto dall'attrice, a cau- sa del suo comportamento, che non si era presentata a diversi appuntamenti, prolungando il tempo dei lavori, e poi interrompendo le visite allo studio, po- nendo il dott. in una situazione di impossibilità oggettiva a completa- CP_1
re l'attività programmata;
che l'attrice aveva sostenuto, senza provarlo, di es- sersi rivolta ad altro professionista;
che non corrispondeva al vero che egli non aveva risposto alla diffida pervenuta dalla , avendo risposto adeguata- Pt_1
mente alle doglianze ricevute;
che, come evidente dalla documentazione allega- ta al suo fascicolo di parte, l'attività prima diagnostica e poi di intervento era stata eseguita a regola d'arte.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea per carenza dei re-
3 quisiti essenziali o comunque per infondatezza;
in subordine, di essere autoriz- zato a chiamare in causa , con la quale aveva sti- Controparte_3
pulato la polizza di copertura del rischio professionale connesso alla responsa- bilità civile, al fine di ottenere la condanna della compagnia assicuratrice al ri- storo degli eventuali danni patiti dall'attrice ed accertati in corso di causa.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva Controparte_2
con propria comparsa, deducendo: che l'atto di citazione era nullo per ge-
[...]
nericità; che non era stata fornita alcuna prova delle inadempienze addebitate al dott. neanche sotto il profilo della documentazione allegata alla do- CP_1
manda giudiziale;
che la domanda di risarcimento del danno era stata formula- ta in modo del tutto generico;
che i diritti dell'assicurato erano comunque pre- scritti, stante il decorso del termine ex art. 2952 c.c. poiché il dott. CP_1
aveva ricevuto la richiesta risarcitoria in data 7.5.2019 ed aveva interloquito con la compagnia solo mediante la notifica dell'atto di citazione per chiamata del terzo in data 21.11.2022; che la polizza sottoscritta dal dott. non co- CP_1
priva il sinistro per cui è causa, che si era verificato in data decisamente antece- dente e comunque la polizza era invalida in quanto il dott. aveva rila- CP_1
sciato dichiarazioni inesatte o reticenti;
che la polizza non copriva il sinistro de quo in quanto le richieste di risarcimento di danni derivanti da inadampienze contrattuali erano escluse dall'assicurazione; che non vi era alcuna responsabili- tà del dott. o quantomeno c'era il concorso di colpa dell'attrice. Chie- CP_1
deva, pertanto, la declaratoria di nullità dell'atto di citazione, della prescrizione dei diritti derivanti dalla polizza, della nullità del contratto di assicurazione, nel merito il rigetto della domanda dell'attrice; in subordine, la riduzione delle po- ste risarcitorie o il rigetto della domanda di manleva.
Dopo l'espletamento della prova orale (interrogatorio formale del conve- nuto e prova testi) e di c.t.u., la causa era trattenuta in decisione in data
25.11.2024 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. applicabili ratione temporis.
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4 La domanda attorea è infondata e dev'essere rigettata.
La vicenda muove dalla richiesta di restituzione somme e di risarcimento danni formulata da parte attrice per supposta imprudenza, imperizia e negli- genza del dott. CP_1
L'attività odontoiatrica rientra ex art. 1229 c.c. nel novero delle professio- ni intellettuali, di cui ne condivide gli elementi caratterizzanti, tra cui la presta- zione di un'opera improntata alle specifiche regole del settore di riferimento, la tendenziale autonomia e discrezionalità tecnica nell'esecuzione della prestazio- ne, il carattere personale della prestazione ex art. 2232 c.c.
Per questo tipo di rapporti l'art. 1176, co. 2, c.c. dispone che la diligenza adempitiva “deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività professionale esercitata”. La norma impone, pertanto, al professionista un impegno superiore a quello del comune debitore: in luogo della normale diligenza del buon padre di famiglia se ne richiede una forma particolarmente qualificata dall'osservanza di apposite regole e dall'impiego degli strumenti tecnici adeguati al tipo di atti- vità dovuta.
Il giudizio di responsabilità, pertanto, deve fondarsi sull'accertamento del concorso degli elementi di imperizia, negligenza ed imprudenza nella de- terminazione dell'evento dannoso e sulla presenza di un danno documentabile in rapporto di causalità materiale con la prestazione eseguita.
In generale, per la loro specifica natura, le prestazioni fornite nell'attività sanitaria rientrerebbero nelle obbligazioni di mezzo in quanto il medico non può, con il proprio operato, assicurare al paziente la guarigione, polendo vice- versa impegnarsi affinché gli vengano fornite le adeguate cure (Cass., 8.8.2000,
n. 10431; Cass., 26.6.2002, n. 2836; Cass., 17.1.2007, n.974; Cass., 16.11.2012, n.
20216).
Il ramo odontoiatrico, in particolare, rappresenta un'eccezione a tale re- gola in quanto, in taluni casi, le obbligazioni assunte dall'odontoiatra rivestono la qualità di obbligazioni di risultato, specie nei casi in cui il professionista si sia
5 impegnato, nei confronti del paziente, al raggiungimento di un determinato ri- sultato utile.
Trattasi non di una responsabilità aggravata, bensì calibrata sulla natura dell'attività esercitata (Cass., 23.4.2002, n. 5928; Cass., 31.7.2006, n. 17306; Cass.
8.10.2008, n. 24791).
Con specifico riferimento al nesso eziologico può, dunque, così conclu- dersi: “è il danneggiato che agisce per l'affermazione della responsabilità del medico che ha l'onere di provare la sussistenza di un valido nesso causate tra fatto del sanitario e danno;
solo fornita tale prova in merito al nesso di causalità,
è onere del medico, ai sensi dell'art. 1218 c.c., dimostrare la scusabilità della propria condotta” (Cass., 31.7.2013, n. 18341).
Nei casi in cui non si ottenga il risultato ortodontico previsto a causa di carenze nella prestazione del sanitario, non rileva se foriero di danno perma- nente o meno, si configura ima inadempienza contrattuale per inefficacia delle cure effettuate, con pressoché inevitabile conseguente richiesta al sanitario della restituzione dei compensi percepiti.
Nella fattispecie in esame, non è revocabile in dubbio che il dott. Per_3
effettuò prestazioni odontoiatriche in favore di , come indicate
[...] Parte_1
proprio dal professionista nei suoi atti e nel supporto documentale, ed ammes- so dallo stesso nel corso dell'interrogatorio formale oltre che dai testi sentiti.
Tuttavia, dalla prova orale emerge che le prestazioni furono adeguata- mente eseguite dal dott. ed il lavoro non fu compiuto a causa degli CP_1
ostacoli posti dalla paziente, che non si sottopose regolarmente alle cure neces- sarie e poi interruppe improvvisamente i contatti.
Il c.t.u. nominato, esaminati gli esami strumentali posti alla sua cognizio- ne e compiuta la visita della perizianda, ha accertato che la , non trovan- Pt_1
dosi bene col precedente dentista che l'aveva in cura (avendo dolore all'arcata inferiore destra e superiore sinistra) aveva deciso di rivolgersi, tra aprile e mag- gio 2018, allo studio del dott. Controparte_1
6 Il dott. l'aveva visitata e le aveva consigliato di rifare una nuo- CP_1
va protesi, giacchè la precedente era ormai “infiltrata”, dopo aver bonificato gli elementi da estrarre. La paziente aveva accettato la prescrizione del dott.
[...]
e quest'ultimo aveva estratto alcuni denti (il 46, il 27 ed il 36); aveva poi Per_1
realizzato due circolari dal 16 al 25 con il 25 in estensione ed inferiormente dal
47 al 37. Il c.t.u. dichiara che tale elemento non è visibile nè dal confronto dei vari esami stumentali nè nella relazione del c.t.p. dott. il quale evidenzia Per_4
con foto ed opt un quadro odontostomatologico diverso da quello descritto nel- la cartella clinica. In ogni caso il c.t.u. precisa che le prestazioni del dott. Per_3
non sono state portate a termine in quanto la paziente si è sottratta agli ap-
[...]
puntamenti per il controllo dei manufatti protesici e successiva cementazione definitiva.
Il c.t.u. precisa che la paziente aveva già prima dell'intervento del dott. un quadro odontostomatologico risultante da varie cure odontoiatri- CP_1
che consistenti nella devitalizzazione di diversi elementi dentari e già era porta- trice di protesi fissa.
Nelle conclusioni, il c.t.u. precisa ancora che le prestazioni effettuate dal dott. alla paziente consistono nell'estrazione degli elementi dentali CP_1
già indicati e il c.t.u. concorda con quanto riferito dal c.t.p. dott. secondo Per_4
il quale “le estrazioni praticate alla paz. erano da effettuarsi vista la compromis- sione parodontale degli elementi 46;36; e la compromissione granulomatosa apicale a carico del 27”. Sulle circolari realizzate dal dott. il c.t.u. con- CP_1
corda ancora con il c.t.p. dott. che sostiene che “La paz. era già portatrice Per_4
di una protesi che senza dubbio, in relazione al punto (a) precedente, era neces- sario rifare”.
Attesta che le cure da parte del dott. sono state eseguite con- CP_1
formemente alle regole dell'arte medico–odontoiatrica come evidenziabile dagli esami strumentali.
Il c.t.u. non ha potuto valutare eventuali vizi del manufatto protesico rea-
7 lizzato dal dott. in quanto non più in possesso della paziente, che pre- CP_1
senta un quadro odontostomatologico modificato da nuove cure. Conclude che non vi sono vizi nell'operato del dott. per quanto possibile verificare CP_1
dalla situazione in atti rappresentata e dalla visita compiuta.
Tutto quanto appena evidenziato induce ragionevolmente a ritenere che l'attrice non ha dimostrato in alcun modo i propri assunti, con la conseguenza che la sua domanda dev'essere rigettata.
Tenuto conto del rigetto della domanda principale, sono assorbite le do- mande formulate in via subordinata e la domanda di manleva formulata dal dott. nei confronti della compagnia assicurativa. CP_1
Le spese seguono la soccombenza e sono calcolate ex D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, in ragione del valore della causa, con ri- ferimento al valore di € 17.500,00 indicato da parte attrice, ed in applicazione dei valori, medi, opportunamente ridotti per la semplicità delle questioni giuri- diche controverse.
Analogamente, per le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, che devono essere poste definitivamente a carico di parte attrice.
Non sussistono, infine, i presupposti per la condanna del convenuto assi- curato al pagamento di somme ex art. 96 c.p.c. in favore della compagnia assi- curatrice in quanto quest'ultima non ha dimostrato che lo stesso ha agito con dolo o colpa grave e comunque la domanda di manleva non è stata analizzata in quanto assorbita dalla pronuncia di rigetto della domanda principale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa recante R.G. n. 1345/2022 instaurata da , Parte_1
cod. fisc. , nata a [...] il [...] contro C.F._1 [...]
cod. fisc. , nato a [...] il [...], e CP_4 C.F._4
8 sulla domanda di garanzia rivolta dal convenuto contro Controparte_5
in persona del legale rappresentante p.t., P. IVA così
[...] P.IVA_1
provvede: rigetta la domanda attorea;
dichiara assorbite tutte le altre domande;
rigetta la domanda di condanna formulata ex art. 96 c.p.c. da Controparte_6
contro
[...] Controparte_1
condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da Parte_1 CP_1
e che liquida in € 237,00 per esborsi in favo-
[...] Controparte_2
re di ed € 2.540,00 per compensi professionali, oltre accessori Controparte_1
come per legge per ciascuna parte, da corrispondersi, quanto a Controparte_1
direttamente in favore degli avv.ti Brasacchio e dichiaratisi anticipa- CP_1
tari; pone definitivamente il compenso liquidato al c.t.u. in corso di causa a carico di parte attrice.
Così deciso in Crotone il 22 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Angiuli
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