Ordinanza collegiale 20 giugno 2022
Ordinanza collegiale 4 aprile 2023
Sentenza 25 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 25/10/2023, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/10/2023
N. 00877/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00342/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 342 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati prof. Carlo Golda e Massimiliano Aloi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno e Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
per l’annullamento
del decreto del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS- N in data 10.2.2020, notificato il 18.2.2020, recante il rigetto dell’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, con concessione dell’equo indennizzo, per le infermità “-OMISSIS-”, “-OMISSIS- e -OMISSIS-; nonché del parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio n. -OMISSIS-del 6.2.2020;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2023, la dott.ssa Liliana Felleti e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 12 giugno 2020 e depositato il 25 giugno 2020 il dott. -OMISSIS-, già -OMISSIS-, dispensato dal servizio per fisica inabilità, ha impugnato il decreto n. -OMISSIS- del 10 febbraio 2020, con il quale il Ministero dell’Interno ha negato la dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo per le infermità “-OMISSIS-”, “-OMISSIS- e -OMISSIS-, nonché il previo parere negativo del Comitato di Verifica per le cause di servizio, reso nell’adunanza n. -OMISSIS- del 6 febbraio 2020.
Il ricorrente ha articolato i seguenti motivi:
I) Eccesso di potere per travisamento dei fatti e sostanziale assenza di motivazione . Secondo il giudizio del consulente di parte, lo stress cronico cui era sottoposto il dott. -OMISSIS-, per via del sovraccarico lavorativo e dei turni estenuanti, avrebbe determinato l’insorgenza di varie patologie, tra cui -OMISSIS- e l’-OMISSIS-, la quale, a sua volta, avrebbe originato l'-OMISSIS-. Risulterebbe, quindi, evidente il travisamento dei fatti da parte del Comitato di Verifica, che non avrebbe tenuto conto delle particolari connotazioni della carriera dell’interessato, negando apoditticamente la sussistenza di un nesso eziologico tra le modalità del servizio prestato e le infermità oggetto di causa.
II) Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza sulla valutazione dei fatti, mancata considerazione della sussistenza di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva, macroscopica illogicità . Il parere del CVCS sarebbe tecnicamente inattendibile nella parte in cui ha omesso di individuare nell’ipertensione la causa principale della patologia ischemica cerebrale.
Il Ministero dell’Interno e il Ministero dell’Economia e delle Finanze si sono costituiti in giudizio, instando per la reiezione del gravame.
Con ordinanza n. 503 del 20 giugno 2022 il Tribunale ha licenziato una C.T.U. ai sensi dell’art. 67 c.p.a., incaricando il consulente tecnico di accertare l’eventuale dipendenza da causa di servizio delle tre patologie denunciate dal ricorrente.
Il perito d’ufficio ha depositato la relazione in data 16 gennaio 2023 e, con nota del 16 febbraio 2023, ha chiesto la liquidazione del compenso.
Con successiva ordinanza n. 389 del 4 aprile 2023 il T.A.R. ha disposto una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a., affinché la commissione medico legale presso l’Ospedale Militare di Milano approfondisse l’influenza causale delle specifiche condizioni di impiego del funzionario di polizia sulle due infermità “-OMISSIS-” e “-OMISSIS-”.
L’organo verificatore ha depositato la relazione in data 7 luglio 2023.
Le parti hanno prodotto memorie ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a. In particolare, le Amministrazioni resistenti hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività.
Alla pubblica udienza del 20 ottobre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente, deve respingersi l’eccezione di tardività sollevata dalla difesa erariale.
Il provvedimento avversato è stato consegnato al dott. -OMISSIS- in data 18 febbraio 2020 (v. doc. 3 resistente) e, quindi, il termine decadenziale di sessanta giorni per l’impugnazione scadeva lunedì 15 giugno 2020, tenuto conto della sospensione straordinaria dei termini processuali per la notifica degli atti introduttivi (dall’8 marzo al 3 maggio 2020), ai sensi dell’art. 84, comma 1, del d.l. n. 18/2020 e dell’art. 36, comma 3, del d.l. n. 23/2020.
Ne discende che l’impugnativa risulta tempestiva, essendo stata notificata via PEC il 12 giugno 2020.
2. Nel merito, il ricorso non è fondato.
Con entrambi i mezzi di gravame il deducente censura la valutazione del Comitato di Verifica per le cause di servizio, lamentando il misconoscimento del ruolo eziopatogenetico dell’attività lavorativa concretamente svolta e, per l'-OMISSIS-, dell’-OMISSIS-.
2.1. Secondo consolidato orientamento pretorio, nella nozione di causa / concausa efficiente e determinante di servizio possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, particolarmente gravosi per intensità e durata, tali da costituire – secondo un criterio di prevalenza qualitativa, quantitativa e temporale rispetto alla gamma di prestazioni normalmente connesse al profilo professionale del dipendente – uno specifico fattore di rischio. Per contro, vanno escluse le condizioni e le circostanze connaturali e coerenti con la qualifica posseduta e le mansioni svolte, quali gli inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario (e non specifico) in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa (in tal senso, ex plurimis , Cons. St., sez. III, 20 maggio 2019, n. 3223; Cons. St., sez. III, 1° agosto 2018, n. 4774; T.A.R. Liguria, sez. I, 2 agosto 2022, n. 662; T.A.R. Liguria, sez. I, 25 novembre 2021, n. 1002; T.A.R. Liguria, sez. I, 30 aprile 2020, n. 248; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 27 gennaio 2020, n. 368; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 10 settembre 2019, n. 2126; T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 28 maggio 2019, n. 896; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 21 giugno 2017, n. 1016).
Non risulta, quindi, sufficiente che un membro delle Forze dell’Ordine lamenti di avere svolto, nell’arco della sua carriera, i pur pesanti incarichi rientranti nelle sue mansioni, in quanto l’esposizione a fatiche, strapazzi ed eventi stressogeni è una condizione connessa alla tipica prestazione lavorativa di un appartenente alle Forze Armate o di Polizia (necessariamente più impegnativa rispetto a quelle di altre categorie di dipendenti pubblici), non sufficiente, da sola, a rivestire un ruolo determinante nelle patologie sofferte (sul punto si vedano, ex multis , Cons. St., sez. III, 20 aprile 2015, n. 1986; T.A.R. Liguria, sez. I, 25 novembre 2021, n. 1002, cit.; T.A.R. Liguria, sez. I, 30 aprile 2020, n. 248, cit.; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 15 ottobre 2019, n. 4881; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 23 settembre 2019, n. 2212; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I-bis, 28 febbraio 2018, n. 2196; T.A.R. Toscana, sez. I, 3 novembre 2017, n. 1339).
2.2. Nel caso in esame, venendo in rilievo questioni involgenti un apprezzamento di carattere specialistico medico - legale, il Collegio ha disposto l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio.
Il C.T.U., dott.ssa Silvia Damiana Visonà, all’esito della visita medica e dell’esame della documentazione in atti, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
- il dott. -OMISSIS- è affetto da lungo tempo da -OMISSIS- essenziale, patologia ad eziologia multifattoriale, spesso riscontrata in individui con predisposizione genetica e favorita da fattori di rischio legati allo stile di vita (quali sedentarietà e dieta ricca di sodio), con un’aumentata incidenza nei soggetti con disturbo -OMISSIS-, come il periziato. Pertanto, lo stress derivante dal carico di lavoro del -OMISSIS- ha giocato un ruolo causale non preponderante nella genesi e nel decorso dell'-OMISSIS-, che, di grado lieve e trattata con farmaco ACE-inibitore per molti anni, non ha comunque causato un danno d’organo;
- la dissecazione spontanea dell’arteria carotide interna destra, con conseguente ictus ischemico, occorsa nel gennaio 2017, non ha attinto un tratto interessato da aterosclerosi. Dunque, come per la maggioranza dei pazienti giovani colpiti da eventi cerebrovascolari acuti e non affetti da patologia aterosclerotica, la dissezione è probabilmente derivata da una debolezza costituzionale della parete vasale, ascrivibile a fattori genetici; l’-OMISSIS- può aver accelerato lo slaminamento del vaso, ma non ne ha rappresentato la causa o concausa efficiente e determinante;
- -OMISSIS- del dott. -OMISSIS- è di tipo allergico: pertanto, è dovuta ad una risposta immunitaria anormale nei confronti di sostanze innocue per la maggior parte degli individui (acari della polvere, pollini, etc.) ed è riconducibile ad una predisposizione familiare, non sussistendo una relazione causale con il servizio prestato nella Polizia di Stato.
Il ricorrente ha criticato le osservazioni peritali inerenti alle prime due patologie, evidenziando che il Dirigente dell’Ufficio Personale della -OMISSIS-, nella scheda informativa in data 24 maggio 2017, ha dato atto che il dipendente è stato sottoposto ad un “ superlavoro psicofisico di particolare entità ”, non fruendo di 95 giorni di riposi settimanali a partire dal 2013 e di 27 giorni di ferie relative all’anno 2016 (v. doc. 6 resistente).
Il Collegio ha, quindi, conferito mandato alla commissione medico legale dell’Ospedale Militare di Milano di esperire una verificazione, mirata ad accertare il ruolo causale delle condizioni di servizio sull’-OMISSIS- e sull'-OMISSIS- destro da dissecazione spontanea dell’arteria carotide interna.
L’organo verificatore ha effettuato l’esame clinico obiettivo dell’interessato ed ha scrutinato la documentazione relativa allo stato di servizio, i documenti medico-legali, nonché i referti delle visite cardiologica e neurologica appositamente richieste. Gli esiti degli accertamenti sono così sintetizzabili:
- gli incarichi disimpegnati dal dott. -OMISSIS- ed i connessi disagi (servizi esterni, turnazioni, ore di straordinario) non possono assurgere a concausa efficiente e determinante delle infermità, poiché si tratta di attività proprie del “mestiere” di funzionario della Polizia di Stato, prive di carattere di eccezionalità e/o di particolare gravosità;
- il disturbo -OMISSIS-, trattato con carbolitio dal 2004, ha verosimilmente rivestito un ruolo determinante nell’insorgenza dell’-OMISSIS-;
- appare “più probabile che non” che la dissezione della carotide si sia verificata per fattori di natura endogeno-costituzionale e, segnatamente, per la presenza di una parete arteriosa meno resistente, perché gli esami clinico-strumentali condotti all’epoca dell’episodio hanno escluso segni diffusi di danno d’organo. A riprova di ciò milita anche la circostanza che, nel dicembre 2022, il dott. -OMISSIS- è stato attinto da una nuova dissecazione, stavolta a carico dell’arteria controlaterale, nonostante l’assenza di eventi stressanti e l’ottimo compenso cardiocircolatorio (certificato nella relazione cardiologica di giugno 2023).
Alla luce delle risultanze della C.T.U. e della verificazione, dalle quali il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, non può trovare accoglimento la tesi ricorsuale secondo cui le infermità in discussione dipenderebbero da fatti di servizio. Invero, tali patologie appaiono originate da fattori di varia natura (predisposizione genetica, stile di vita, disturbo -OMISSIS- curato con farmaco -OMISSIS-, alterazione costituzionale della parete vasale), mentre le condizioni di impiego del dipendente, seppur assai impegnative, non possono considerarsi eccezionali e straordinariamente gravose e, quindi, costituire causa o concausa efficiente e determinante degli eventi morbosi.
3. In relazione a quanto precede, il ricorso si appalesa infondato e va, pertanto, rigettato.
4. In considerazione della natura della controversia, si ravvisano giustificati motivi per compensare le spese di lite fra le parti, fatta eccezione per gli oneri degli incombenti istruttori, che vanno posti a carico del ricorrente soccombente.
In proposito, si prende atto che l’organo verificatore non ha chiesto la liquidazione di alcun compenso.
Il C.T.U. ha, invece, instato per il pagamento di 200 vacazioni, pari ad € 1.636,53, ma la domanda dell’ausiliario non può essere accolta per l’intero importo richiesto. Segnatamente, si reputa corretta la commisurazione dell’onorario in base al tempo impiegato, secondo il metodo delle vacazioni, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 319/1980 e dell’art. 1 del D.M. 30 maggio 2002, in quanto la consulenza non si è limitata alla visita ed agli accertamenti medico-legali (di cui agli artt. 20-21 della tabella allegata al D.M.), ma ha abbracciato anche indagini in merito all’eziologia delle patologie ed ai fattori concausali. Tuttavia, l’indicazione di 200 vacazioni (400 ore) appare eccessiva, ritenendosi congrua la parametrazione del compenso a 100 vacazioni, pari ad € 821,53, oltre Cassa Previdenza e IVA (con la precisazione che detta cifra comprende l’acconto di € 500,00 stabilito con l’ordinanza di affidamento dell’incarico). La somma provvisoriamente posta a carico delle Amministrazioni resistenti, qualora effettivamente versata, dovrà essere loro rimborsata dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di lite fra le parti.
Pone a carico del ricorrente gli oneri della C.T.U., che liquida nell’importo di € 821,53 (ottocentoventuno//53), oltre accessori di legge, in favore della dott.ssa Silvia Damiana Visonà, con detrazione di quanto eventualmente già percepito come acconto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2023 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Liliana Felleti, Referendario, Estensore
Marcello Bolognesi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Liliana Felleti | Giuseppe Caruso |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.