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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/01/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7049/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7049/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), , (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
), tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. SURIANO C.F._3
ANGELO MARIA
ATTORI
contro
AVV. CAPONNETTO RICCARDO (C.F. ), rappresentato e difeso da se C.F._4
stesso e dall'avv. SAMPOGNARO FRANCESCO giusta procura in atti
CONVENUTO
Avente ad oggetto: risoluzione contratto locazione uso non abitativo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del giugno 2023, i ricorrenti in epigrafe, premesso il contratto di locazione stipulato con il convenuto in data 1.6.2018, avente ad oggetto l'appartamento sito in San Gregorio di Catania alla Via
Umberto n. 141 ed ivi meglio descritto, riferivano che con comunicazione del 17.11.2022 avevano contestato l'utilizzo non conforme del bene, manifestando la volontà di interrompere il rapporto alla pagina 1 di 3 prima scadenza del 31.5.2024 stante l'esigenza di di utilizzare l'immobile Parte_3 come propria abitazione principale;
riferendo che parte conduttrice aveva contestato la validità e l'efficacia della disdetta con nota del 28.11.2022, chiedevano emettersi ordinanza di rilascio per la data di scadenza contrattuale del 31.5.2024, ordinando la rimozione di tutte le opere ivi realizzate, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva l'Avv. Caponnetto Riccardo, ripercorrendo le vicende del rapporto locazione ed eccependo la nullità del diniego di rinnovo, in quanto non rispettoso dei requisiti di cui agli artt. 27 e ss
L n. 392/1978; riferendo che il sig. era comproprietario di altri beni immobili, comprensivi di Pt_2 appartamenti e botteghe, affermava che la motivazione indicata aveva quale unica finalità quella di ottenere lo scioglimento del vincolo contrattuale, riservandosi di promuovere idonea azione per il risarcimento del danno per aver impedito il pacifico godimento del bene;
eccepiva l'inefficacia del diniego anche in relazione alla motivazione inerente il trasferimento in Sicilia del sig. per Pt_2 motivi di lavoro, evidenziando la genericità della giustificazione, tale da non consentire la serietà e realizzabilità dell'intento riferito, non essendo peraltro specificati il luogo e la data del trasferimento. Chiedeva, pertanto, ritenersi la nullità, l'invalidità e l'inefficacia della disdetta, rigettarsi la domanda attorea, accertarsi la scadenza contrattuale al 31.5.2030 o, in subordine, dichiararsi il proprio obbligo di rimuovere le modifiche effettuate ed inerenti la diversa ripartizione dei vani successivamente alla scadenza del 31.5.2024, con vittoria di spese e compensi.
All'udienza odierna, la controversia istruita documentalmente, viene decisa con sentenza emessa ex art. 281 sexies cpc.
La domanda attorea è fondata.
Il rapporto di locazione intercorso tra le parti non è in contestazione e risulta documentalmente dimostrato.
È altresì incontestato e dimostrato che con pec del 17.11.2022, i locatori riferivano al conduttore il venir meno dell'interesse a vendere l'immobile dovendo essere “ adibito ad abitazione principale del comproprietario sig. , prossimo al trasferimento in Sicilia per motivi di Parte_3 lavoro”; con la detta missiva, veniva quindi comunicato ai sensi dell'art. 29 comma 1 punto a) L n.
1978/392 il diniego al rinnovo del contratto.
La motivazione posta alla base del diniego di rinnovo, rientra senz'altro nel novero dei casi tassativamente indicati dall'art. 29 cit ( “ Il diniego della rinnovazione del contratto alla prima scadenza di cui all'articolo precedente è consentito al locatore ove egli intenda: a) adibire l'immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta”) e, di conseguenza, ogni altra questione di fatto, inerente lo svolgersi del rapporto contrattuale, diventa del tutto irrilevante ai fini della decisione.
Come affermato dalla Corte di Legittimità “ Osserva la Corte con il meccanismo previsto dalla L. n.
392 del 1978, e dalle successive modifiche introdotte nel 1992 per legittimare il mancato rinnovo del rapporto da parte del locatore, è sufficiente la semplice manifestazione di volontà di destinare l'immobile ad abitazione propria o di un proprio familiare, senza ulteriori formalità, e quindi senza alcun onere di fornire alcuna prova sulla oggettiva necessità di quanto prospettato;
la legge prevede poi che qualora il locatore non abbia adibito l'immobile all' uso per il quale aveva agito nel termine di sei mesi, il provvedimento di rilascio perda efficacia e il conduttore abbia diritto al risarcimento del danno
(Cass. 1 febbraio 1995 n. 1132). … Con il terzo motivo si denuncia la violazione di legge e la insufficiente e contraddittoria motivazione nel punto in cui la sentenza impugnata aveva ritenuto non pagina 2 di 3 rilevante la circostanza che la locatrice aveva a disposizione altri appartamenti da destinare ad abitazione del figlio. La giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che sia riservato al locatore il diritto insindacabile di scegliere tra gli immobili di sua proprietà quello ritenuto più idoneo da destinare all'uso abitativo proprio o dei propri familiari (Cass. 26 giugno 1984 n. 3725; Cass. 18 gennaio 2002 n.
537).” ( cfr Cass. Civ. sent. n. 25808/2009).
Tenuto conto dei principi sopra espressi, diventa irrilevante altresì la verifica del motivo per il quale il sig. intenda utilizzare l'immobile al fine di destinarlo ad abitazione principale, ovvero se sia Pt_2 vero oppure no che il trasferimento in Sicilia sia collegato a motivi lavorativi, posto che l'intenzione di adibire l'immobile a propria abitazione principale è di per sé sufficiente per affermare il diritto alla cessazione del rapporto contrattuale.
La domanda pertanto merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto della questione meramente documentale della controversia e dunque di quanto previsto dai compensi minimi del III scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014, senza tener conto della fase istruttoria che non è stata svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- In accoglimento della domanda, ordina al convenuto il rilascio dell'immobile oggetto del contratto, cessato in data 31.5.2024;
- Ordina al convenuto di rimuovere le opere realizzate nell'immobile ai sensi dell'art.
1.4 del contratto;
- Condanna il convenuto al pagamento delle spese del processo, liquidate in complessivi € 125,00 per esborsi ed € 1700,00 per compensi oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 28.1.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7049/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), , (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
), tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. SURIANO C.F._3
ANGELO MARIA
ATTORI
contro
AVV. CAPONNETTO RICCARDO (C.F. ), rappresentato e difeso da se C.F._4
stesso e dall'avv. SAMPOGNARO FRANCESCO giusta procura in atti
CONVENUTO
Avente ad oggetto: risoluzione contratto locazione uso non abitativo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del giugno 2023, i ricorrenti in epigrafe, premesso il contratto di locazione stipulato con il convenuto in data 1.6.2018, avente ad oggetto l'appartamento sito in San Gregorio di Catania alla Via
Umberto n. 141 ed ivi meglio descritto, riferivano che con comunicazione del 17.11.2022 avevano contestato l'utilizzo non conforme del bene, manifestando la volontà di interrompere il rapporto alla pagina 1 di 3 prima scadenza del 31.5.2024 stante l'esigenza di di utilizzare l'immobile Parte_3 come propria abitazione principale;
riferendo che parte conduttrice aveva contestato la validità e l'efficacia della disdetta con nota del 28.11.2022, chiedevano emettersi ordinanza di rilascio per la data di scadenza contrattuale del 31.5.2024, ordinando la rimozione di tutte le opere ivi realizzate, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva l'Avv. Caponnetto Riccardo, ripercorrendo le vicende del rapporto locazione ed eccependo la nullità del diniego di rinnovo, in quanto non rispettoso dei requisiti di cui agli artt. 27 e ss
L n. 392/1978; riferendo che il sig. era comproprietario di altri beni immobili, comprensivi di Pt_2 appartamenti e botteghe, affermava che la motivazione indicata aveva quale unica finalità quella di ottenere lo scioglimento del vincolo contrattuale, riservandosi di promuovere idonea azione per il risarcimento del danno per aver impedito il pacifico godimento del bene;
eccepiva l'inefficacia del diniego anche in relazione alla motivazione inerente il trasferimento in Sicilia del sig. per Pt_2 motivi di lavoro, evidenziando la genericità della giustificazione, tale da non consentire la serietà e realizzabilità dell'intento riferito, non essendo peraltro specificati il luogo e la data del trasferimento. Chiedeva, pertanto, ritenersi la nullità, l'invalidità e l'inefficacia della disdetta, rigettarsi la domanda attorea, accertarsi la scadenza contrattuale al 31.5.2030 o, in subordine, dichiararsi il proprio obbligo di rimuovere le modifiche effettuate ed inerenti la diversa ripartizione dei vani successivamente alla scadenza del 31.5.2024, con vittoria di spese e compensi.
All'udienza odierna, la controversia istruita documentalmente, viene decisa con sentenza emessa ex art. 281 sexies cpc.
La domanda attorea è fondata.
Il rapporto di locazione intercorso tra le parti non è in contestazione e risulta documentalmente dimostrato.
È altresì incontestato e dimostrato che con pec del 17.11.2022, i locatori riferivano al conduttore il venir meno dell'interesse a vendere l'immobile dovendo essere “ adibito ad abitazione principale del comproprietario sig. , prossimo al trasferimento in Sicilia per motivi di Parte_3 lavoro”; con la detta missiva, veniva quindi comunicato ai sensi dell'art. 29 comma 1 punto a) L n.
1978/392 il diniego al rinnovo del contratto.
La motivazione posta alla base del diniego di rinnovo, rientra senz'altro nel novero dei casi tassativamente indicati dall'art. 29 cit ( “ Il diniego della rinnovazione del contratto alla prima scadenza di cui all'articolo precedente è consentito al locatore ove egli intenda: a) adibire l'immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta”) e, di conseguenza, ogni altra questione di fatto, inerente lo svolgersi del rapporto contrattuale, diventa del tutto irrilevante ai fini della decisione.
Come affermato dalla Corte di Legittimità “ Osserva la Corte con il meccanismo previsto dalla L. n.
392 del 1978, e dalle successive modifiche introdotte nel 1992 per legittimare il mancato rinnovo del rapporto da parte del locatore, è sufficiente la semplice manifestazione di volontà di destinare l'immobile ad abitazione propria o di un proprio familiare, senza ulteriori formalità, e quindi senza alcun onere di fornire alcuna prova sulla oggettiva necessità di quanto prospettato;
la legge prevede poi che qualora il locatore non abbia adibito l'immobile all' uso per il quale aveva agito nel termine di sei mesi, il provvedimento di rilascio perda efficacia e il conduttore abbia diritto al risarcimento del danno
(Cass. 1 febbraio 1995 n. 1132). … Con il terzo motivo si denuncia la violazione di legge e la insufficiente e contraddittoria motivazione nel punto in cui la sentenza impugnata aveva ritenuto non pagina 2 di 3 rilevante la circostanza che la locatrice aveva a disposizione altri appartamenti da destinare ad abitazione del figlio. La giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che sia riservato al locatore il diritto insindacabile di scegliere tra gli immobili di sua proprietà quello ritenuto più idoneo da destinare all'uso abitativo proprio o dei propri familiari (Cass. 26 giugno 1984 n. 3725; Cass. 18 gennaio 2002 n.
537).” ( cfr Cass. Civ. sent. n. 25808/2009).
Tenuto conto dei principi sopra espressi, diventa irrilevante altresì la verifica del motivo per il quale il sig. intenda utilizzare l'immobile al fine di destinarlo ad abitazione principale, ovvero se sia Pt_2 vero oppure no che il trasferimento in Sicilia sia collegato a motivi lavorativi, posto che l'intenzione di adibire l'immobile a propria abitazione principale è di per sé sufficiente per affermare il diritto alla cessazione del rapporto contrattuale.
La domanda pertanto merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto della questione meramente documentale della controversia e dunque di quanto previsto dai compensi minimi del III scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014, senza tener conto della fase istruttoria che non è stata svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- In accoglimento della domanda, ordina al convenuto il rilascio dell'immobile oggetto del contratto, cessato in data 31.5.2024;
- Ordina al convenuto di rimuovere le opere realizzate nell'immobile ai sensi dell'art.
1.4 del contratto;
- Condanna il convenuto al pagamento delle spese del processo, liquidate in complessivi € 125,00 per esborsi ed € 1700,00 per compensi oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 28.1.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
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