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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 12/11/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. 63/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa RA IC, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 63/2024 r.g. promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. BARTOLINI Parte_2 C.F._2
FABRIZIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._3
CC PA e dall'avv. RABAINI PATRICH ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice:
“IN VIA PRINCIPALE
- Voglia l'Ill.mo Tribunale di Verbania condannare parte resistente al risarcimento/restituzione in favore delle ricorrenti della somma pari ad euro 27.136,26 complessive (euro 13.568,13 ciascuna) corrispondente alla quota di 2/8 loro spettante e/o quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà di dover liquidare, oltre interessi legali a far data dalla sottrazione sino al momento della proposizione della presente domanda e gli interessi moratori dal momento del deposito della domanda all'effettivo saldo ed oltre il risarcimento del danno come da successiva domanda.
pagina 1 di 11 IN SUBORDINE: Voglia l'Ill.mo Tribunale, nel caso di mancato di accoglimento di quanto sopra, condannare comunque il sig. ex art. 2041 c.c., al giusto ed equo indennizzo equivalente alla CP_1 misura dell'accertato impoverimento subito dalle ricorrenti pari 27.136,26 e/o quella diversa somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà di voler liquidare, a seguito della sottrazione di somme facenti parte della massa ereditaria a loro spettante ed al quantum di correlato arricchimento usufruito dal CP_1
INOLTRE: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Verbania condannare parte resistente al risarcimento dei danni tutti subiti dalle ricorrenti per gli esborsi da esse effettuati e resisi necessari per ottenere quanto a loro maltolto pari ad euro 9.828,00 e/o in quella diversa somma, maggiore o minore, che il Tribunale riterrà di voler liquidare
INFINE Voglia l'Ill.mo Tribunale di Verbania condannare parte resistente al risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. nonché, valutato il comportamento del nel procedimento di CP_1 mediazione, condannare lo stesso ad una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimb. Forf. 15% Iva e Cpa come per legge da liquidarsi, ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario come da notula che si deposita con il presente verbale”
Per parte convenuta:
“Piaccia al Tribunale Ecc.mo, contrariis reiectis e previe le opportune declaratorie del caso, e previo eventuale mutamento del rito per l'espletamento d'istruttoria non sommaria:
- in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità delle domande nuove non ritualmente e tempestivamente proposte dalle attrici, e quindi decidere la causa sulla base delle domande tempestivamente proposte (ma infondate), e quindi
In via principale e nel merito: rigettare la domanda attorea, così come formulata, in quanto infondata;
In via subordinata: accogliere la domanda nella misura considerevolmente minore, derivante, in ogni caso, dalla correzione della somma errata costituente l'asse ereditario del sig. e dalla sottrazione, Per_1 prima di operare la divisione in quote, delle spese affrontate dall'arch. per far fronte all'incarico di CP_1 esecutore testamentario”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. e hanno convenuto in giudizio Parte_2 Parte_3
chiedendo che quest'ultimo fosse condannato alla corresponsione della CP_1 complessiva somma di euro 31.381,00. In particolare, hanno esposto:
pagina 2 di 11 - che in data 8.9.2024 era deceduto , il quale in data 3.1.2002 aveva provveduto Persona_2
a redigere testamento olografo, nominando suo esecutore testamentario;
CP_1
- che il sig. aveva riferito alle ricorrenti che il de cuius, al momento della sua morte, Per_2
disponeva di poco denaro in banca, in quanto aveva contratto due polizze che, seguendo l'andamento della borsa, risultavano in grave perdita e, pertanto, non era nemmeno possibile sbloccarle;
- che, in realtà, le polizze assicurative, come avevano scoperto le ricorrenti l'anno successivo, erano tre e non erano affatto in perdita;
- che l'importo totale di dette polizze ammontava, infatti, ad euro 135 mila euro circa, somma che gli eredi erano riusciti ad incassare all'inizio del gennaio 2016;
- che l'esecutore testamentario non aveva mai provveduto ad effettuare un inventario del patrimonio complessivo del defunto evitando di dare informazioni, seppur richieste più volte;
- che verso il mese di luglio 2015, i sigg. eredi anch'essi del de cuius, avevano Per_3 contattato il per avere spiegazioni e chiarimenti e, in tale occasione, questi aveva riferito CP_1
loro che, a seguito delle spese sostenute sino ad allora, il conto “era quasi sotto di 18 mila euro”;
- che l'esecutore testamentario, poi, al momento della chiusura del conto corrente del defunto sig. aveva trattenuto il saldo esistente pari a circa 7.500,00 euro;
Per_1
- che la sig.ra , contattata la banca Unicredit per ricevere l'estratto conto del de Parte_1 cuius, aveva scoperto che sulla lista dei movimenti vi era un assegno datato il 07/09/2014 e pagato l'08/09/2014, giorno della morte del de cuius, di euro 100.000,00 redatto e firmato dallo stesso esecutore testamentario, che aveva la firma sul conto del sig. ; Per_1
- che nel giorno della morte del de cuius vi era un contestuale prelievo di euro 100.000,00;
- che, dagli estratti conto, risultava, altresì, un ulteriore prelievo di euro 1.000,00 effettuato sempre dal sig. il giorno della morte del de cuius e che lo stesso era stato poi denunciato CP_1
per quanto commesso e, conseguentemente, presso il Tribunale di Verbania, era stato pagina 3 di 11 instaurato il procedimento n. 154/2019 RGNR, il quale era stato definito per intervenuta prescrizione;
- che la somma complessiva sottratta agli eredi ammontava ad euro 118.545,00, di cui euro
21.553,00 spettanti alle parti attrici (10.776,00 ciascuna);
- che le attrici erano state, inoltre, costrette a sostenere ingenti spese per arrivare a scoprire la sottrazione dei denari da parte del e per la costituzione di parte civile, per un CP_1 ammontare complessivo di euro 9.828,00, somma che doveva essere oggetto di restituzione, ex art. 2043 c.c., quale ulteriore danno provocato dal suo comportamento;
- che le spese sostenute dalle parti attrici avevano riguardato le spese legali per l'Avv.
SS BA di Lucca pari ad euro 2.400,00, le spese di viaggio sostenute dalla stessa per recarsi a Verbania pari a 364 euro, euro 64,00 per copia testamento notaio e Per_4
euro 7000,00 per le spese legali dell'Avv. Bartolini per il procedimento penale a carico di
, ove le ricorrenti si erano costituite parti civili;
CP_1
- che il convenuto aveva sottratto con dolo i beni alla massa ereditaria e aveva realizzato un profitto utilizzando risorse che competevano agli eredi nominati con testamento dal sig.
; Per_1
- cha la fattispecie in esame poteva essere inquadrata nell'istituto della responsabilità civile con conseguente obbligo, di parte resistente, di risarcire l'intero danno subito dalle eredi comprendente anche le varie spese che le stesse avevano dovuto sostenere per scoprire la sottrazione e per la difesa nel processo penale;
- che dagli estratti conto del sig. si evincevano, oltre alla sottrazione di euro 100.000,00 Per_1
in data 9.9.2014, un ulteriore prelievo di euro 1.000,00 sempre in tale data e un prelievo di euro 7.500,00 al momento della chiusura del conto.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito chiedendo il rigetto CP_1
della domanda attorea e, in subordine, la rideterminazione dell'importo da restituire sulla base delle spese affrontate dal resistente per far fronte all'incarico di esecutore testamentario.
In particolare, ha esposto:
pagina 4 di 11 - che non sussistevano i presupposti per la rifusione delle spese legali, asseritamente sopportate dalle ricorrenti per il giudizio penale;
- che la sommatoria delle poste di credito di cui la controparte richiedeva la restituzione ammontava a euro 118.500,00, anziché ai dichiarati 128.500,00;
- che i ricorrenti avevano inteso richiedere il risarcimento dei danni che l'arch. avrebbe CP_1
cagionato loro per le modalità con cui questi avrebbe svolto il compito di esecutore testamentario;
- che non era possibile addebitare al resistente il tipo di responsabilità oggetto del presente giudizio;
- che era provato documentalmente che, quando l'arch. aveva incassato l'assegno da CP_1
euro 100.000,00 e la somma di euro 1.000,00, non era esecutore testamentario del sig. , in Per_1
quanto quest'ultimo era ancora in vita;
- che il prelievo delle somme da parte dell'arch. era avvenuto mediante assegno tratto CP_1
sul conto del sig. la mattina del giorno 8.9.2014, in orario di apertura delle banche, Per_1 laddove il sig. era deceduto soltanto nel pomeriggio, in orario di chiusura delle banche;
Per_1
- che, inoltre, la richiesta di controparte non teneva conto anche delle spese gravanti sull'eredità che erano state affrontate con le somme in contesa;
- che erano state sostenute anche spese che per consuetudine non erano state documentate;
- che, nel corso degli anni, l'arch. aveva curato numerose pratiche per conto del sig. CP_1
, di cui non aveva mai domandato il saldo, atteso il rapporto di amicizia intercorrente;
Per_1
- che il sig. negli ultimi giorni di vita, come segno di riconoscenza nei confronti del Per_1
, aveva autorizzato quest'ultimo al prelevamento di euro 100.000,00, di cui almeno euro CP_1
15.000,00 erano destinati per il compenso delle prestazioni resegli.
All'udienza del 25.3.2024 è stato concesso alle parti il termine di cui all'art. 281duodecies
c.p.c. per il deposito di memorie e, all'esito, è stato disposto il mutamento del rito, fissando l'udienza del 23.10.2024 per la comparizione delle parti ex art. 183 c.p.c. La causa è stata istruita documentalmente e con l'ordinanza del 22.11.2024 è stata fissata l'udienza di pagina 5 di 11 precisazione delle conclusioni ex art. 281sexies c.p.c. in data 13.10.2025 celebratasi mediante trattazione scritta.
⁎
La domanda attorea è fondata per le ragioni di seguito esplicate.
In primo luogo, occorre osservare che la domanda di indebita appropriazione da parte del convenuto di somme di 100.000,00 e 1.000,00 dal conto corrente del sig. non Per_1
rappresenta una domanda nuova inammissibile, in quanto spetta al giudice il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti alla base della domanda. Nella specie, le ricorrenti hanno dedotto che il sig. aveva conferito a delega ad operare sul conto Per_1 CP_1
corrente e che l'assegno di 100.000,00, datato 7.9.2014, era stato incassato il 8.9.2014, data del decesso del sig. , in cui risultava un ulteriore prelievo di 1.000,00. L'allegazione, fin dal Per_1
ricorso introduttivo, dei fatti posti a fondamento della domanda consente la corretta qualificazione della stessa come azione avente ad oggetto la correttezza della gestione da parte del convenuto delle operazioni sul conto corrente, tenuto conto del potere rappresentativo che era stato conferito e della collocazione temporale degli atti dispositivi in data anteriore al decesso del de cuius. In ogni caso, il tema dell'inquadramento della condotta del convenuto in termini di responsabilità civile ex art. 2043 c.c., con conseguente obbligo di risarcire il danno corrispondente all'importo sottratto, e, in subordine, come ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., è stato introdotto dalle ricorrenti già nell'atto introduttivo. Tale prospettazione è stata, inoltre, presentata nella memoria ex art. 281duocedies c.p.c., a norma del quale, è consentito alle parti precisare e modificare le domande e le conclusioni formulate nel ricorso.
L'eccezione d'inammissibilità della domanda non è, quindi, meritevole d'accoglimento.
Posto ciò, sono documentalmente provati, e incontestati tra le parti, il prelievo della somma di euro 100.000,00, corrispondente al contestuale assegno in favore di , e quello CP_1
di euro 1.000,00. È, inoltre, dimostrato che al convenuto fosse stato conferito il potere di delega sul conto corrente intestato a (doc. 17 convenuto). Al riguardo, la Persona_2
pagina 6 di 11 giurisprudenza ha chiarito che “in tema di mandato e procura bancaria, la delega ad operare sul conto corrente costituisce una procura, quale atto unilaterale che conferisce il potere rappresentativo di agire per conto altrui, e non un contratto di mandato. Tale procura, pur attribuendo al delegato il potere di compiere operazioni sul conto, non comporta automaticamente il diritto di appropriarsi delle somme ivi depositate, dovendo queste essere gestite nell'interesse esclusivo del delegante. Qualora il delegato prelevi e trattenga per sé somme dal conto del delegante, non è onere di quest'ultimo dimostrare l'assenza di autorizzazione all'appropriazione, poiché tale facoltà non rientra nel contenuto tipico né della procura né del mandato, che sono per loro natura atti di gestione nell'interesse altrui.
Spetta invece al delegato/mandatario che intenda far valere il proprio diritto a trattenere le somme prelevate dimostrare l'esistenza di una specifica autorizzazione in tal senso o la natura in rem propriam del mandato” (cfr. Cass. n. 10484/2024).
La procura, in quanto tale, non costituisce, quindi, un contratto e non genera, di per sé, un rapporto sinallagmatico di reciproci diritti e obblighi;
essa abilita il delegato ad agire nell'interesse del rappresentato e non gli attribuisce alcun titolo a disporre per sé delle somme del delegante. Ove il delegato prelevi e trattenga somme dal conto del delegante, non grava su quest'ultimo l'onere di provare l'insussistenza di una autorizzazione a trattenere le somme;
al contrario, spetta al delegato dimostrare l'esistenza di una specifica autorizzazione in tal senso, ovvero - qualora sia dedotta anche la sussistenza di un vero e proprio rapporto contrattuale - la ricorrenza di un mandato in rem propriam, poiché solo un mandato strutturalmente rivolto al soddisfacimento di un interesse proprio del mandatario può derogare al contenuto tipico del contratto (gestione nell'altrui interesse) e legittimare l'appropriazione delle somme.
È, quindi, onere del convenuto dimostrare la sussistenza di un'autorizzazione a trattenere le somme prelevate o che le stesse siano state gestite nell'interesse del delegante e nel rispetto delle sue indicazioni, in quanto il diritto di appropriazione non rientra nel contenuto tipico né della procura né, di regola, del mandato.
pagina 7 di 11 Tale criterio di giudizio è coerente con i principi generali della responsabilità contrattuale e dell'art. 2697 c.c.: il titolare del conto, che agisce in restituzione, assolve al proprio onere provando la titolarità del conto, l'esistenza della procura/delega e i prelievi eseguiti;
è poi il delegato a dover giustificare la ritenzione della somma, allegando e provando l'esistenza di un'autorizzazione espressa o di un mandato in rem propriam. Anche ammettendo la coesistenza di un mandato accanto alla procura, non muta la conclusione secondo cui l'appropriazione non è contenuto tipico del mandato e la relativa prova incombe a chi la invoca, restando in difetto dovuta la restituzione delle somme indebitamente trattenute.
Nella specie, tale onere probatorio non è stato soddisfatto da parte del resistente. In particolare, lo stesso ha dedotto che il de cuius avesse consentito prima della morte al prelevamento di euro 100.000,00 per ripagare l'amico per le prestazioni che CP_1
questi aveva reso in vita per circa euro 15.000,00 e per incaricarlo di elargire compensi ad alcune persone con cui si sentiva in debito o che intendeva gratificare. Le asserite prestazioni svolte dal resistente nell'interesse del delegante sono rimaste indimostrate, non Per_1 essendo stato sul punto articolato alcun capitolo di prova ed essendo, a tal fine, insufficiente la produzione della procura speciale rilasciata per l'atto notarile da cui non può essere desunta la volontà del de cuius di riconoscere un compenso al convenuto (doc. 4). È, inoltre, rimasta priva di prova la destinazione di parte del denaro a elargizioni in favore di terzi. Al riguardo, è stato, infatti, articolato solo un capitolo di prova relativo alla donazione di denaro alla Basilica di San Vittore per la celebrazione delle esequie del Sig. , il quale è risultato Per_1 inammissibile, in quanto formulato genericamente senza l'indicazione del presunto importo oggetto di donazione. Parimenti, sono generici i capitoli relativi al pagamento del pernottamento presso il Ristorante Hotel Pesce d'Oro di Verbania Suna e della cena presso il
Ristorante “Il Chiostro” di Verbania, non essendo stati determinati i relativi importi.
Il prelievo della complessiva somma di euro 101.000,00 non può, infine, trarre fondamento nell'esigenza di sostenere spese a carico dell'eredità, in quanto è stata prodotta pagina 8 di 11 documentazione relativa a spese che sono sorte per la maggior parte in un periodo successivo rispetto ai prelevamenti in questione.
Pertanto, il mero disinvestimento dei fondi, peraltro per la diversa somma di euro 85.507,02, anche qualora fosse intervenuto con il consenso del de cuius, non è idoneo a giustificare la ritenuta delle somme. Il trattenimento della somma di euro 101.000,00 da parte del convenuto deve, quindi, qualificarsi come indebito e deve essere restituita la quota delle ricorrenti pari a euro 27.136,26, difettando la prova di un qualsivoglia titolo legittimante la ritenzione della stessa.
Deve, inoltre, essere restituito l'importo di euro 7.545,07, risultante dalla chiusura del conto corrente di , in quanto non risulta dimostrato che l'incameramento di tale Persona_2
somma fosse riconducibile al pagamento di spese a carico dell'eredità. Va, infatti, osservato che , rivestendo in tale periodo il ruolo d'esecutore testamentario, avrebbe CP_2
dovuto rendere il conto della gestione, in base a quanto disposto dall'art. 709 c.p.c. Lo stesso, tuttavia, non ha illustrato in maniera specifica l'insieme delle spese sostenute e, in particolare, quali di esse siano state soddisfatte mediante denaro proprio o tramite risorse facenti parte dell'asse ereditario. Anche dalla documentazione prodotta dal resistente non è dato evincere la provenienza del denaro impiegato per saldare le spese indicate in tali documenti, non essendo stata fornita la prova dei relativi versamenti. L'incameramento da parte del convenuto della somma di euro 7.545,07 è, quindi, privo di giustificazione causale e deve essere restituita alle attrici la relativa quota.
È, inoltre, meritevole di risarcimento il danno corrispondente alle spese sostenute dalle ricorrenti per scoprire la sottrazione delle somme e per la costituzione di parte civile nel processo penale, trattandosi di pregiudizi causalmente riconducibili al fatto illecito. Al riguardo, si reputa di non riconoscere la debenza degli esborsi relativi alle asserite spese di viaggio, essendo state depositate delle ricevute d'albergo intestate a e di cui non è Pt_1 provata la riferibilità all'avv. BA per attività relativa alla vicenda oggetto della vertenza.
La somma risarcibile ammonta, quindi, a euro 9.464,00.
pagina 9 di 11 Il resistente deve, quindi, essere condannato a corrispondere alle ricorrenti la complessiva di euro 36.600,26, oltre agli interessi legali a far data dalla sottrazione delle somme sino alla proposizione della presente domanda e agli interessi moratori dal momento del deposito del ricorso sino al saldo effettivo.
Infine, non è meritevole d'accoglimento la richiesta di risarcimento ai sensi dell'art. 96, c. 3,
c.p.c. proposta dalla parte attrice. La condanna per lite temeraria ex art. 96 c. 3 c.p.c. non richiede la prova del danno, ma “esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. civ., S.U., n. 9912 del 2018).
Nella specie, non sono emersi elementi tali da affermare che il resistente si sia difeso nel presente giudizio con la malafede o la colpa grave, caratterizzanti il contegno illecito.
Pertanto, nonostante la soccombenza, non si ritiene che difesa in giudizio sia stata accompagnata dalla consapevolezza di agire slealmente o di abusare del diritto di azione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, deve essere condannato CP_1 alla rifusione delle spese di lite a favore di e , che sono liquidate sulla Parte_2 Parte_1
base dei parametri ministeriali, così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda, applicando i parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e minimi per la fase istruttoria e decisionale, in euro 545,00 per anticipazioni non imponibili e in euro 5.261,00 per esborsi e compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
pagina 10 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, ogni altra eccezione e domanda disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
- condanna a corrispondere in favore di e la CP_1 Parte_2 Parte_3
complessiva somma di euro 36.600,26, oltre interessi come specificati in parte motiva;
- condanna a rifondere in favore di e le spese di lite CP_1 Parte_2 Parte_3 liquidate in euro 545,00 per anticipazioni non imponibili e in euro 5.261,00 per esborsi e compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Verbania, 12.11.2025
Il Giudice
RA IC
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa RA IC, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 63/2024 r.g. promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. BARTOLINI Parte_2 C.F._2
FABRIZIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._3
CC PA e dall'avv. RABAINI PATRICH ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice:
“IN VIA PRINCIPALE
- Voglia l'Ill.mo Tribunale di Verbania condannare parte resistente al risarcimento/restituzione in favore delle ricorrenti della somma pari ad euro 27.136,26 complessive (euro 13.568,13 ciascuna) corrispondente alla quota di 2/8 loro spettante e/o quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà di dover liquidare, oltre interessi legali a far data dalla sottrazione sino al momento della proposizione della presente domanda e gli interessi moratori dal momento del deposito della domanda all'effettivo saldo ed oltre il risarcimento del danno come da successiva domanda.
pagina 1 di 11 IN SUBORDINE: Voglia l'Ill.mo Tribunale, nel caso di mancato di accoglimento di quanto sopra, condannare comunque il sig. ex art. 2041 c.c., al giusto ed equo indennizzo equivalente alla CP_1 misura dell'accertato impoverimento subito dalle ricorrenti pari 27.136,26 e/o quella diversa somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà di voler liquidare, a seguito della sottrazione di somme facenti parte della massa ereditaria a loro spettante ed al quantum di correlato arricchimento usufruito dal CP_1
INOLTRE: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Verbania condannare parte resistente al risarcimento dei danni tutti subiti dalle ricorrenti per gli esborsi da esse effettuati e resisi necessari per ottenere quanto a loro maltolto pari ad euro 9.828,00 e/o in quella diversa somma, maggiore o minore, che il Tribunale riterrà di voler liquidare
INFINE Voglia l'Ill.mo Tribunale di Verbania condannare parte resistente al risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. nonché, valutato il comportamento del nel procedimento di CP_1 mediazione, condannare lo stesso ad una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimb. Forf. 15% Iva e Cpa come per legge da liquidarsi, ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario come da notula che si deposita con il presente verbale”
Per parte convenuta:
“Piaccia al Tribunale Ecc.mo, contrariis reiectis e previe le opportune declaratorie del caso, e previo eventuale mutamento del rito per l'espletamento d'istruttoria non sommaria:
- in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità delle domande nuove non ritualmente e tempestivamente proposte dalle attrici, e quindi decidere la causa sulla base delle domande tempestivamente proposte (ma infondate), e quindi
In via principale e nel merito: rigettare la domanda attorea, così come formulata, in quanto infondata;
In via subordinata: accogliere la domanda nella misura considerevolmente minore, derivante, in ogni caso, dalla correzione della somma errata costituente l'asse ereditario del sig. e dalla sottrazione, Per_1 prima di operare la divisione in quote, delle spese affrontate dall'arch. per far fronte all'incarico di CP_1 esecutore testamentario”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. e hanno convenuto in giudizio Parte_2 Parte_3
chiedendo che quest'ultimo fosse condannato alla corresponsione della CP_1 complessiva somma di euro 31.381,00. In particolare, hanno esposto:
pagina 2 di 11 - che in data 8.9.2024 era deceduto , il quale in data 3.1.2002 aveva provveduto Persona_2
a redigere testamento olografo, nominando suo esecutore testamentario;
CP_1
- che il sig. aveva riferito alle ricorrenti che il de cuius, al momento della sua morte, Per_2
disponeva di poco denaro in banca, in quanto aveva contratto due polizze che, seguendo l'andamento della borsa, risultavano in grave perdita e, pertanto, non era nemmeno possibile sbloccarle;
- che, in realtà, le polizze assicurative, come avevano scoperto le ricorrenti l'anno successivo, erano tre e non erano affatto in perdita;
- che l'importo totale di dette polizze ammontava, infatti, ad euro 135 mila euro circa, somma che gli eredi erano riusciti ad incassare all'inizio del gennaio 2016;
- che l'esecutore testamentario non aveva mai provveduto ad effettuare un inventario del patrimonio complessivo del defunto evitando di dare informazioni, seppur richieste più volte;
- che verso il mese di luglio 2015, i sigg. eredi anch'essi del de cuius, avevano Per_3 contattato il per avere spiegazioni e chiarimenti e, in tale occasione, questi aveva riferito CP_1
loro che, a seguito delle spese sostenute sino ad allora, il conto “era quasi sotto di 18 mila euro”;
- che l'esecutore testamentario, poi, al momento della chiusura del conto corrente del defunto sig. aveva trattenuto il saldo esistente pari a circa 7.500,00 euro;
Per_1
- che la sig.ra , contattata la banca Unicredit per ricevere l'estratto conto del de Parte_1 cuius, aveva scoperto che sulla lista dei movimenti vi era un assegno datato il 07/09/2014 e pagato l'08/09/2014, giorno della morte del de cuius, di euro 100.000,00 redatto e firmato dallo stesso esecutore testamentario, che aveva la firma sul conto del sig. ; Per_1
- che nel giorno della morte del de cuius vi era un contestuale prelievo di euro 100.000,00;
- che, dagli estratti conto, risultava, altresì, un ulteriore prelievo di euro 1.000,00 effettuato sempre dal sig. il giorno della morte del de cuius e che lo stesso era stato poi denunciato CP_1
per quanto commesso e, conseguentemente, presso il Tribunale di Verbania, era stato pagina 3 di 11 instaurato il procedimento n. 154/2019 RGNR, il quale era stato definito per intervenuta prescrizione;
- che la somma complessiva sottratta agli eredi ammontava ad euro 118.545,00, di cui euro
21.553,00 spettanti alle parti attrici (10.776,00 ciascuna);
- che le attrici erano state, inoltre, costrette a sostenere ingenti spese per arrivare a scoprire la sottrazione dei denari da parte del e per la costituzione di parte civile, per un CP_1 ammontare complessivo di euro 9.828,00, somma che doveva essere oggetto di restituzione, ex art. 2043 c.c., quale ulteriore danno provocato dal suo comportamento;
- che le spese sostenute dalle parti attrici avevano riguardato le spese legali per l'Avv.
SS BA di Lucca pari ad euro 2.400,00, le spese di viaggio sostenute dalla stessa per recarsi a Verbania pari a 364 euro, euro 64,00 per copia testamento notaio e Per_4
euro 7000,00 per le spese legali dell'Avv. Bartolini per il procedimento penale a carico di
, ove le ricorrenti si erano costituite parti civili;
CP_1
- che il convenuto aveva sottratto con dolo i beni alla massa ereditaria e aveva realizzato un profitto utilizzando risorse che competevano agli eredi nominati con testamento dal sig.
; Per_1
- cha la fattispecie in esame poteva essere inquadrata nell'istituto della responsabilità civile con conseguente obbligo, di parte resistente, di risarcire l'intero danno subito dalle eredi comprendente anche le varie spese che le stesse avevano dovuto sostenere per scoprire la sottrazione e per la difesa nel processo penale;
- che dagli estratti conto del sig. si evincevano, oltre alla sottrazione di euro 100.000,00 Per_1
in data 9.9.2014, un ulteriore prelievo di euro 1.000,00 sempre in tale data e un prelievo di euro 7.500,00 al momento della chiusura del conto.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito chiedendo il rigetto CP_1
della domanda attorea e, in subordine, la rideterminazione dell'importo da restituire sulla base delle spese affrontate dal resistente per far fronte all'incarico di esecutore testamentario.
In particolare, ha esposto:
pagina 4 di 11 - che non sussistevano i presupposti per la rifusione delle spese legali, asseritamente sopportate dalle ricorrenti per il giudizio penale;
- che la sommatoria delle poste di credito di cui la controparte richiedeva la restituzione ammontava a euro 118.500,00, anziché ai dichiarati 128.500,00;
- che i ricorrenti avevano inteso richiedere il risarcimento dei danni che l'arch. avrebbe CP_1
cagionato loro per le modalità con cui questi avrebbe svolto il compito di esecutore testamentario;
- che non era possibile addebitare al resistente il tipo di responsabilità oggetto del presente giudizio;
- che era provato documentalmente che, quando l'arch. aveva incassato l'assegno da CP_1
euro 100.000,00 e la somma di euro 1.000,00, non era esecutore testamentario del sig. , in Per_1
quanto quest'ultimo era ancora in vita;
- che il prelievo delle somme da parte dell'arch. era avvenuto mediante assegno tratto CP_1
sul conto del sig. la mattina del giorno 8.9.2014, in orario di apertura delle banche, Per_1 laddove il sig. era deceduto soltanto nel pomeriggio, in orario di chiusura delle banche;
Per_1
- che, inoltre, la richiesta di controparte non teneva conto anche delle spese gravanti sull'eredità che erano state affrontate con le somme in contesa;
- che erano state sostenute anche spese che per consuetudine non erano state documentate;
- che, nel corso degli anni, l'arch. aveva curato numerose pratiche per conto del sig. CP_1
, di cui non aveva mai domandato il saldo, atteso il rapporto di amicizia intercorrente;
Per_1
- che il sig. negli ultimi giorni di vita, come segno di riconoscenza nei confronti del Per_1
, aveva autorizzato quest'ultimo al prelevamento di euro 100.000,00, di cui almeno euro CP_1
15.000,00 erano destinati per il compenso delle prestazioni resegli.
All'udienza del 25.3.2024 è stato concesso alle parti il termine di cui all'art. 281duodecies
c.p.c. per il deposito di memorie e, all'esito, è stato disposto il mutamento del rito, fissando l'udienza del 23.10.2024 per la comparizione delle parti ex art. 183 c.p.c. La causa è stata istruita documentalmente e con l'ordinanza del 22.11.2024 è stata fissata l'udienza di pagina 5 di 11 precisazione delle conclusioni ex art. 281sexies c.p.c. in data 13.10.2025 celebratasi mediante trattazione scritta.
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La domanda attorea è fondata per le ragioni di seguito esplicate.
In primo luogo, occorre osservare che la domanda di indebita appropriazione da parte del convenuto di somme di 100.000,00 e 1.000,00 dal conto corrente del sig. non Per_1
rappresenta una domanda nuova inammissibile, in quanto spetta al giudice il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti alla base della domanda. Nella specie, le ricorrenti hanno dedotto che il sig. aveva conferito a delega ad operare sul conto Per_1 CP_1
corrente e che l'assegno di 100.000,00, datato 7.9.2014, era stato incassato il 8.9.2014, data del decesso del sig. , in cui risultava un ulteriore prelievo di 1.000,00. L'allegazione, fin dal Per_1
ricorso introduttivo, dei fatti posti a fondamento della domanda consente la corretta qualificazione della stessa come azione avente ad oggetto la correttezza della gestione da parte del convenuto delle operazioni sul conto corrente, tenuto conto del potere rappresentativo che era stato conferito e della collocazione temporale degli atti dispositivi in data anteriore al decesso del de cuius. In ogni caso, il tema dell'inquadramento della condotta del convenuto in termini di responsabilità civile ex art. 2043 c.c., con conseguente obbligo di risarcire il danno corrispondente all'importo sottratto, e, in subordine, come ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., è stato introdotto dalle ricorrenti già nell'atto introduttivo. Tale prospettazione è stata, inoltre, presentata nella memoria ex art. 281duocedies c.p.c., a norma del quale, è consentito alle parti precisare e modificare le domande e le conclusioni formulate nel ricorso.
L'eccezione d'inammissibilità della domanda non è, quindi, meritevole d'accoglimento.
Posto ciò, sono documentalmente provati, e incontestati tra le parti, il prelievo della somma di euro 100.000,00, corrispondente al contestuale assegno in favore di , e quello CP_1
di euro 1.000,00. È, inoltre, dimostrato che al convenuto fosse stato conferito il potere di delega sul conto corrente intestato a (doc. 17 convenuto). Al riguardo, la Persona_2
pagina 6 di 11 giurisprudenza ha chiarito che “in tema di mandato e procura bancaria, la delega ad operare sul conto corrente costituisce una procura, quale atto unilaterale che conferisce il potere rappresentativo di agire per conto altrui, e non un contratto di mandato. Tale procura, pur attribuendo al delegato il potere di compiere operazioni sul conto, non comporta automaticamente il diritto di appropriarsi delle somme ivi depositate, dovendo queste essere gestite nell'interesse esclusivo del delegante. Qualora il delegato prelevi e trattenga per sé somme dal conto del delegante, non è onere di quest'ultimo dimostrare l'assenza di autorizzazione all'appropriazione, poiché tale facoltà non rientra nel contenuto tipico né della procura né del mandato, che sono per loro natura atti di gestione nell'interesse altrui.
Spetta invece al delegato/mandatario che intenda far valere il proprio diritto a trattenere le somme prelevate dimostrare l'esistenza di una specifica autorizzazione in tal senso o la natura in rem propriam del mandato” (cfr. Cass. n. 10484/2024).
La procura, in quanto tale, non costituisce, quindi, un contratto e non genera, di per sé, un rapporto sinallagmatico di reciproci diritti e obblighi;
essa abilita il delegato ad agire nell'interesse del rappresentato e non gli attribuisce alcun titolo a disporre per sé delle somme del delegante. Ove il delegato prelevi e trattenga somme dal conto del delegante, non grava su quest'ultimo l'onere di provare l'insussistenza di una autorizzazione a trattenere le somme;
al contrario, spetta al delegato dimostrare l'esistenza di una specifica autorizzazione in tal senso, ovvero - qualora sia dedotta anche la sussistenza di un vero e proprio rapporto contrattuale - la ricorrenza di un mandato in rem propriam, poiché solo un mandato strutturalmente rivolto al soddisfacimento di un interesse proprio del mandatario può derogare al contenuto tipico del contratto (gestione nell'altrui interesse) e legittimare l'appropriazione delle somme.
È, quindi, onere del convenuto dimostrare la sussistenza di un'autorizzazione a trattenere le somme prelevate o che le stesse siano state gestite nell'interesse del delegante e nel rispetto delle sue indicazioni, in quanto il diritto di appropriazione non rientra nel contenuto tipico né della procura né, di regola, del mandato.
pagina 7 di 11 Tale criterio di giudizio è coerente con i principi generali della responsabilità contrattuale e dell'art. 2697 c.c.: il titolare del conto, che agisce in restituzione, assolve al proprio onere provando la titolarità del conto, l'esistenza della procura/delega e i prelievi eseguiti;
è poi il delegato a dover giustificare la ritenzione della somma, allegando e provando l'esistenza di un'autorizzazione espressa o di un mandato in rem propriam. Anche ammettendo la coesistenza di un mandato accanto alla procura, non muta la conclusione secondo cui l'appropriazione non è contenuto tipico del mandato e la relativa prova incombe a chi la invoca, restando in difetto dovuta la restituzione delle somme indebitamente trattenute.
Nella specie, tale onere probatorio non è stato soddisfatto da parte del resistente. In particolare, lo stesso ha dedotto che il de cuius avesse consentito prima della morte al prelevamento di euro 100.000,00 per ripagare l'amico per le prestazioni che CP_1
questi aveva reso in vita per circa euro 15.000,00 e per incaricarlo di elargire compensi ad alcune persone con cui si sentiva in debito o che intendeva gratificare. Le asserite prestazioni svolte dal resistente nell'interesse del delegante sono rimaste indimostrate, non Per_1 essendo stato sul punto articolato alcun capitolo di prova ed essendo, a tal fine, insufficiente la produzione della procura speciale rilasciata per l'atto notarile da cui non può essere desunta la volontà del de cuius di riconoscere un compenso al convenuto (doc. 4). È, inoltre, rimasta priva di prova la destinazione di parte del denaro a elargizioni in favore di terzi. Al riguardo, è stato, infatti, articolato solo un capitolo di prova relativo alla donazione di denaro alla Basilica di San Vittore per la celebrazione delle esequie del Sig. , il quale è risultato Per_1 inammissibile, in quanto formulato genericamente senza l'indicazione del presunto importo oggetto di donazione. Parimenti, sono generici i capitoli relativi al pagamento del pernottamento presso il Ristorante Hotel Pesce d'Oro di Verbania Suna e della cena presso il
Ristorante “Il Chiostro” di Verbania, non essendo stati determinati i relativi importi.
Il prelievo della complessiva somma di euro 101.000,00 non può, infine, trarre fondamento nell'esigenza di sostenere spese a carico dell'eredità, in quanto è stata prodotta pagina 8 di 11 documentazione relativa a spese che sono sorte per la maggior parte in un periodo successivo rispetto ai prelevamenti in questione.
Pertanto, il mero disinvestimento dei fondi, peraltro per la diversa somma di euro 85.507,02, anche qualora fosse intervenuto con il consenso del de cuius, non è idoneo a giustificare la ritenuta delle somme. Il trattenimento della somma di euro 101.000,00 da parte del convenuto deve, quindi, qualificarsi come indebito e deve essere restituita la quota delle ricorrenti pari a euro 27.136,26, difettando la prova di un qualsivoglia titolo legittimante la ritenzione della stessa.
Deve, inoltre, essere restituito l'importo di euro 7.545,07, risultante dalla chiusura del conto corrente di , in quanto non risulta dimostrato che l'incameramento di tale Persona_2
somma fosse riconducibile al pagamento di spese a carico dell'eredità. Va, infatti, osservato che , rivestendo in tale periodo il ruolo d'esecutore testamentario, avrebbe CP_2
dovuto rendere il conto della gestione, in base a quanto disposto dall'art. 709 c.p.c. Lo stesso, tuttavia, non ha illustrato in maniera specifica l'insieme delle spese sostenute e, in particolare, quali di esse siano state soddisfatte mediante denaro proprio o tramite risorse facenti parte dell'asse ereditario. Anche dalla documentazione prodotta dal resistente non è dato evincere la provenienza del denaro impiegato per saldare le spese indicate in tali documenti, non essendo stata fornita la prova dei relativi versamenti. L'incameramento da parte del convenuto della somma di euro 7.545,07 è, quindi, privo di giustificazione causale e deve essere restituita alle attrici la relativa quota.
È, inoltre, meritevole di risarcimento il danno corrispondente alle spese sostenute dalle ricorrenti per scoprire la sottrazione delle somme e per la costituzione di parte civile nel processo penale, trattandosi di pregiudizi causalmente riconducibili al fatto illecito. Al riguardo, si reputa di non riconoscere la debenza degli esborsi relativi alle asserite spese di viaggio, essendo state depositate delle ricevute d'albergo intestate a e di cui non è Pt_1 provata la riferibilità all'avv. BA per attività relativa alla vicenda oggetto della vertenza.
La somma risarcibile ammonta, quindi, a euro 9.464,00.
pagina 9 di 11 Il resistente deve, quindi, essere condannato a corrispondere alle ricorrenti la complessiva di euro 36.600,26, oltre agli interessi legali a far data dalla sottrazione delle somme sino alla proposizione della presente domanda e agli interessi moratori dal momento del deposito del ricorso sino al saldo effettivo.
Infine, non è meritevole d'accoglimento la richiesta di risarcimento ai sensi dell'art. 96, c. 3,
c.p.c. proposta dalla parte attrice. La condanna per lite temeraria ex art. 96 c. 3 c.p.c. non richiede la prova del danno, ma “esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. civ., S.U., n. 9912 del 2018).
Nella specie, non sono emersi elementi tali da affermare che il resistente si sia difeso nel presente giudizio con la malafede o la colpa grave, caratterizzanti il contegno illecito.
Pertanto, nonostante la soccombenza, non si ritiene che difesa in giudizio sia stata accompagnata dalla consapevolezza di agire slealmente o di abusare del diritto di azione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, deve essere condannato CP_1 alla rifusione delle spese di lite a favore di e , che sono liquidate sulla Parte_2 Parte_1
base dei parametri ministeriali, così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda, applicando i parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e minimi per la fase istruttoria e decisionale, in euro 545,00 per anticipazioni non imponibili e in euro 5.261,00 per esborsi e compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
pagina 10 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, ogni altra eccezione e domanda disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
- condanna a corrispondere in favore di e la CP_1 Parte_2 Parte_3
complessiva somma di euro 36.600,26, oltre interessi come specificati in parte motiva;
- condanna a rifondere in favore di e le spese di lite CP_1 Parte_2 Parte_3 liquidate in euro 545,00 per anticipazioni non imponibili e in euro 5.261,00 per esborsi e compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Verbania, 12.11.2025
Il Giudice
RA IC
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