Art. 17. (Interessi per rapporti di credito e debito
relativi a tributi locati). 1. Le disposizioni dei commi 141, primo periodo, e 142 dell' articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , riguardanti, rispettivamente, la misura degli interessi dovuti per la riscossione e per il rimborso delle imposte erariali e il potere del Ministro delle finanze di variare la predetta misura, si applicano anche per i tributi dei comuni e delle province.
2. Per i tributi per i quali il saggio degli interessi e' calcolato in relazione al semestre compiuto, la disposizione del comma 1, riguardante la misura degli interessi, ha effetto a decorrere dal primo giorno successivo al compimento del semestre in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 17:
- Si riporta il testo del comma 141 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1996) recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica":
"141. Gli interessi per la riscossione e per il rimborso di imposte, previsti dagli articoli 9 , 20 , 21 , 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni, nelle misure del 6 per cento annuo e del 3 per cento semestrale, sono dovuti, a decorrere dal 1 gennaio 1997, rispettivamente nelle misure del 5 e del 2,5 per cento. Gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29 , e successive modificazioni, nella misura semestrale del 3 per cento sono dovuti, a decorrere dal 1 gennaio 1997, nella misura del 2,5 per cento. Dalla stessa data gli interessi previsti in materia di imposta sul valore aggiunto nella misura del 6 per cento annuo sono dovuti nella misura del 5 per cento".
- Si riporta il testo dell' art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 :
"Art. 9 (Mancato o ritardato versamento diretto). - Se non viene effettuato il versamento diretto nei termini stabiliti, sugli importi non versati o versati dopo la scadenza si applica l'interesse in ragione del dodici per cento annuo con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del pagamento o della scadenza della prima rata del ruolo in cui sono state iscritte le somme non versate.
Qualora l'interesse non sia stato versato dal contribuente contestualmente all'imposta esso viene calcolato dall'ufficio ed iscritto a ruolo.
L'interesse si applica anche sul maggior ammontare delle imposte o ritenute alla fonte riscuotibili mediante versamento diretto liquidato dall'ufficio delle imposte ai sensi dell'art. 36-bis, secondo comma, e 36-ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ".
- Si riporta il testo dell' art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 :
"Art. 20 (Interessi per ritardata iscrizione a ruolo). - Decorso un semestre dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione si applica a carico del contribuente l'interesse del sei per cento sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute, in base a rettifica o ad accertamento d'ufficio, per ogni semestre intero successivo fino alla data della consegna all'esattore dei ruoli nei quali e' effettuata l'iscrizione.
L'interesse calcolato dall'ufficio delle imposte e' riscosso mediante ruolo.
E' in facolta' del contribuente di richiedere, nel ricorso alla commissione di primo grado, che le imposte e le maggiori imposte risultanti dall'accertamento dell'ufficio siano iscritte provvisoriamente a ruolo nel loro intero ammontare con l'interesse semestrale del 6 per cento gia' maturato, ovvero per una parte dell'ammontare stesso in misura diversa da quella prevista dall'art. 15.
Gli interessi di cui ai commi precedenti non si applicano sulle maggiori imposte dovute in relazione alle dichiarazioni integrative di cui all'ultimo comma dell' art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ".
- Si riporta il testo dell' art. 21 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 :
"Art. 21 (Interessi per prolungata rateazione). - Sull'ammontare delle somme il cui pagamento, ai sensi dell'art. 19, e' posticipato rispetto all'ultima rata di normale scadenza, si applica l'interesse del sei per cento per ogni semestre o frazione di semestre successivo alla scadenza medesima.
L'ammontare degli interessi dovuto e' determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell'imposta ed e' riscosso unitamente all'imposta alle scadenze stabilite.
I privilegi generali e speciali che assistono le imposte sui redditi sono estesi a tutto il periodo per il quale la rateazione e' prolungata e riguardano anche gli interessi previsti dall'art. 20 e dal presente articolo".
- Si riporta il testo dell' art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 :
"Art. 39 (Ricorso avverso l'iscrizione a ruolo). - Il ricorso contro il ruolo di cui all' art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 , non sospende la riscossione, tuttavia la Direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze, sentito l'ufficio delle imposte, ha facolta' di disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato all'esattore e alcontribuente. Il provvedimento puo' essere revocato dalla Direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.
Il ricorso puo' essere proposto anche in caso di omessa indicazione o documentazione, in sede di dichiarazione annuale, dei versamenti diretti eseguiti e delle ritenute d'acconto operate sui redditi dichiarati. In tal caso l'ufficio puo' procedere al rimborso dell'imposta iscritta a ruolo corrispondente all'ammontare dei versamenti e delle ritenute anche prima della decisione del ricorso.
La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso di ritenuta di acconto relativa a importi che hanno concorso alla formazione dell'imponibile iscritto a ruolo a titolo definitivo a seguito di accertamenti di ufficio senza che sia stata operata la detrazione della ritenuta di acconto.
Non e' ammesso il rimborso delle ritenute di acconto di redditi non dichiarati o che non hanno formato oggetto di accertamento d'ufficio.
Il Ministro delle finanze in presenza delle condizioni previste nell'ultimo comma dell'art. 19, puo' autorizzare per un periodo non superiore a dodici mesi, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la sospensione della riscossione o degli atti esecutivi.
Sull'ammontare delle somme il cui pagamento e' stato sospeso si applica per il periodo di sospensione riferito a ciascuna rata l'interesse in ragione del dodici per cento annuo.
L'ammontare degli interessi dovuti e' determinato nel provvedimento con cui viene accordata la sospensione ed e' riscosso unitamente all'imposta".
- Si riporta il testo dell' art. 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 :
"Art. 44 (Interessi per ritardato rimborso di imposte pagate). - Il contribuente che abbia effettuato versamenti diretti o sia stato iscritto a ruolo per un ammontare d'imposta superiore a quello effettivamente dovuto per lo stesso periodo ha diritto, per la maggior somma effettivamente pagata, all'interesse del sei per cento, per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra la data del versamento o della scadenza dell'ultima rata del ruolo in cui e' stata iscritta la maggiore imposta e la data dell'ordinativo emesso dall'intendente di finanza o dell'elenco di rimborso.
L'interesse di cui al primo comma e' dovuto, con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione, anche nelle ipotesi previste nell'art. 38, quinto comma e nell'art. 41, secondo comma.
L'interesse e' calcolato dall'ufficio delle imposte che lo indica nello stesso elenco di sgravio, o dall'intendente di finanza ed e' a carico dell'ente destinatario del gettito dell'imposta".
- La legge 26 gennaio 1961, n. 29 , recante: "Norme per la disciplina della riscossione dei carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 1 marzo 1961.
- Si riporta il testo del comma 142 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 :
"142. Resta fermo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 13 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 ".
- Si riporta il testo dell' art. 13 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 (Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1993), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. l33 , recante: "Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994":
"Art. 13 (Interessi per rapporti di credito e debito di imposta). - 1. Gli interessi per la riscossione o per il imposte previsti dagli articoli 9 , 20 , 21 , 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni, nelle misure del 9 per cento annuo e del 4,5 per cento semestrale, sono dovuti a decorrere dal 1 gennaio 1994, rispettivamente, nelle misure del 6 e del 3 per cento.
2. Gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29 , e successive modificazioni, nella misura semestrale del 4,5 per cento, sono dovuti, a decorrere dal 1 gennaio 1994, nella misura del 3 per cento. Dalla stessa data gli interessi previsti in materia di imposta sul valore aggiunto nella misura del 9 per cento annuo sono dovuti nella misura del 6 per cento.
3. Il Ministro delle finanze e' autorizzato a determinare, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, la misura degli interessi di cui ai commi l e 2, dovuti a decorrere dal 1 gennaio 1995".
relativi a tributi locati). 1. Le disposizioni dei commi 141, primo periodo, e 142 dell' articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , riguardanti, rispettivamente, la misura degli interessi dovuti per la riscossione e per il rimborso delle imposte erariali e il potere del Ministro delle finanze di variare la predetta misura, si applicano anche per i tributi dei comuni e delle province.
2. Per i tributi per i quali il saggio degli interessi e' calcolato in relazione al semestre compiuto, la disposizione del comma 1, riguardante la misura degli interessi, ha effetto a decorrere dal primo giorno successivo al compimento del semestre in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 17:
- Si riporta il testo del comma 141 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1996) recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica":
"141. Gli interessi per la riscossione e per il rimborso di imposte, previsti dagli articoli 9 , 20 , 21 , 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni, nelle misure del 6 per cento annuo e del 3 per cento semestrale, sono dovuti, a decorrere dal 1 gennaio 1997, rispettivamente nelle misure del 5 e del 2,5 per cento. Gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29 , e successive modificazioni, nella misura semestrale del 3 per cento sono dovuti, a decorrere dal 1 gennaio 1997, nella misura del 2,5 per cento. Dalla stessa data gli interessi previsti in materia di imposta sul valore aggiunto nella misura del 6 per cento annuo sono dovuti nella misura del 5 per cento".
- Si riporta il testo dell' art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 :
"Art. 9 (Mancato o ritardato versamento diretto). - Se non viene effettuato il versamento diretto nei termini stabiliti, sugli importi non versati o versati dopo la scadenza si applica l'interesse in ragione del dodici per cento annuo con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del pagamento o della scadenza della prima rata del ruolo in cui sono state iscritte le somme non versate.
Qualora l'interesse non sia stato versato dal contribuente contestualmente all'imposta esso viene calcolato dall'ufficio ed iscritto a ruolo.
L'interesse si applica anche sul maggior ammontare delle imposte o ritenute alla fonte riscuotibili mediante versamento diretto liquidato dall'ufficio delle imposte ai sensi dell'art. 36-bis, secondo comma, e 36-ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ".
- Si riporta il testo dell' art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 :
"Art. 20 (Interessi per ritardata iscrizione a ruolo). - Decorso un semestre dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione si applica a carico del contribuente l'interesse del sei per cento sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute, in base a rettifica o ad accertamento d'ufficio, per ogni semestre intero successivo fino alla data della consegna all'esattore dei ruoli nei quali e' effettuata l'iscrizione.
L'interesse calcolato dall'ufficio delle imposte e' riscosso mediante ruolo.
E' in facolta' del contribuente di richiedere, nel ricorso alla commissione di primo grado, che le imposte e le maggiori imposte risultanti dall'accertamento dell'ufficio siano iscritte provvisoriamente a ruolo nel loro intero ammontare con l'interesse semestrale del 6 per cento gia' maturato, ovvero per una parte dell'ammontare stesso in misura diversa da quella prevista dall'art. 15.
Gli interessi di cui ai commi precedenti non si applicano sulle maggiori imposte dovute in relazione alle dichiarazioni integrative di cui all'ultimo comma dell' art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ".
- Si riporta il testo dell' art. 21 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 :
"Art. 21 (Interessi per prolungata rateazione). - Sull'ammontare delle somme il cui pagamento, ai sensi dell'art. 19, e' posticipato rispetto all'ultima rata di normale scadenza, si applica l'interesse del sei per cento per ogni semestre o frazione di semestre successivo alla scadenza medesima.
L'ammontare degli interessi dovuto e' determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell'imposta ed e' riscosso unitamente all'imposta alle scadenze stabilite.
I privilegi generali e speciali che assistono le imposte sui redditi sono estesi a tutto il periodo per il quale la rateazione e' prolungata e riguardano anche gli interessi previsti dall'art. 20 e dal presente articolo".
- Si riporta il testo dell' art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 :
"Art. 39 (Ricorso avverso l'iscrizione a ruolo). - Il ricorso contro il ruolo di cui all' art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 , non sospende la riscossione, tuttavia la Direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze, sentito l'ufficio delle imposte, ha facolta' di disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato all'esattore e alcontribuente. Il provvedimento puo' essere revocato dalla Direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.
Il ricorso puo' essere proposto anche in caso di omessa indicazione o documentazione, in sede di dichiarazione annuale, dei versamenti diretti eseguiti e delle ritenute d'acconto operate sui redditi dichiarati. In tal caso l'ufficio puo' procedere al rimborso dell'imposta iscritta a ruolo corrispondente all'ammontare dei versamenti e delle ritenute anche prima della decisione del ricorso.
La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso di ritenuta di acconto relativa a importi che hanno concorso alla formazione dell'imponibile iscritto a ruolo a titolo definitivo a seguito di accertamenti di ufficio senza che sia stata operata la detrazione della ritenuta di acconto.
Non e' ammesso il rimborso delle ritenute di acconto di redditi non dichiarati o che non hanno formato oggetto di accertamento d'ufficio.
Il Ministro delle finanze in presenza delle condizioni previste nell'ultimo comma dell'art. 19, puo' autorizzare per un periodo non superiore a dodici mesi, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la sospensione della riscossione o degli atti esecutivi.
Sull'ammontare delle somme il cui pagamento e' stato sospeso si applica per il periodo di sospensione riferito a ciascuna rata l'interesse in ragione del dodici per cento annuo.
L'ammontare degli interessi dovuti e' determinato nel provvedimento con cui viene accordata la sospensione ed e' riscosso unitamente all'imposta".
- Si riporta il testo dell' art. 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 :
"Art. 44 (Interessi per ritardato rimborso di imposte pagate). - Il contribuente che abbia effettuato versamenti diretti o sia stato iscritto a ruolo per un ammontare d'imposta superiore a quello effettivamente dovuto per lo stesso periodo ha diritto, per la maggior somma effettivamente pagata, all'interesse del sei per cento, per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra la data del versamento o della scadenza dell'ultima rata del ruolo in cui e' stata iscritta la maggiore imposta e la data dell'ordinativo emesso dall'intendente di finanza o dell'elenco di rimborso.
L'interesse di cui al primo comma e' dovuto, con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione, anche nelle ipotesi previste nell'art. 38, quinto comma e nell'art. 41, secondo comma.
L'interesse e' calcolato dall'ufficio delle imposte che lo indica nello stesso elenco di sgravio, o dall'intendente di finanza ed e' a carico dell'ente destinatario del gettito dell'imposta".
- La legge 26 gennaio 1961, n. 29 , recante: "Norme per la disciplina della riscossione dei carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 1 marzo 1961.
- Si riporta il testo del comma 142 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 :
"142. Resta fermo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 13 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 ".
- Si riporta il testo dell' art. 13 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 (Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1993), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. l33 , recante: "Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994":
"Art. 13 (Interessi per rapporti di credito e debito di imposta). - 1. Gli interessi per la riscossione o per il imposte previsti dagli articoli 9 , 20 , 21 , 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni, nelle misure del 9 per cento annuo e del 4,5 per cento semestrale, sono dovuti a decorrere dal 1 gennaio 1994, rispettivamente, nelle misure del 6 e del 3 per cento.
2. Gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29 , e successive modificazioni, nella misura semestrale del 4,5 per cento, sono dovuti, a decorrere dal 1 gennaio 1994, nella misura del 3 per cento. Dalla stessa data gli interessi previsti in materia di imposta sul valore aggiunto nella misura del 9 per cento annuo sono dovuti nella misura del 6 per cento.
3. Il Ministro delle finanze e' autorizzato a determinare, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, la misura degli interessi di cui ai commi l e 2, dovuti a decorrere dal 1 gennaio 1995".