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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/02/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1688/2024
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Antonella Allegra Presidente
Rosario Lionello Rossino Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. MARTINELLI ALESSANDRO con domicilio eletto in
PIAZZA GARIBALDI N. 53 41049 OL appellante e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. GIUNTA ANTONELLA con domicilio eletto in VIA CIRO
MENOTTI N. 83 MODENA appellato PROCURATORE GENERALE intervenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato il 07.10.2021 al Tribunale di Modena,
[...] chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del Parte_1 matrimonio contratto con a SA (MO) il 24.05.1987, Controparte_1 matrimonio dal quale è nato in data [...] il figlio , Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Il ricorrente esponeva che in data 07.12.2011 il Tribunale aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi, con la quale era stato convenuto che la casa coniugale – di cui il era nudo proprietario – fosse assegnata alla madre collocataria, Parte_1 per abitarvi insieme al figlio all'epoca minorenne, e che il padre si sarebbe impegnato a versare l'assegno mensile di € 450,00 e il 50% delle spese straordinarie per contribuire al mantenimento del minore, oltreché l'importo di
€ 150,00, per le spese di gestione dell'abitazione. Rilevava inoltre che, da allora, i coniugi avevano sempre vissuto separatamente, senza alcuna riconciliazione. Concludeva chiedendo la revoca dell'assegnazione alla della casa familiare e nulla disporsi in suo favore a titolo di assegno CP_1 divorzile, non ricorrendone i presupposti.
Si costituiva non opponendosi alla pronuncia sul vincolo, ma Controparte_1 contestando il raggiungimento da parte del figlio , con lei convivente, Per_1 dell'autosufficienza economica, chiedendo quindi la conferma delle condizioni di separazione in ordine all'assegnazione della casa familiare e ai contributi economici previsti a carico del per il mantenimento Parte_1 del figlio, nonché il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile di € 1.000,00 mensili.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione all'udienza del 12.05.2022 con ordinanza del 30.05.2022 il Presidente confermava l'assegnazione alla madre della casa familiare, in ragione del mancato raggiungimento da parte del figlio della completa autosufficienza Per_1
pag. 2/6 economica, e prevedeva un contributo paterno al suo mantenimento pari ad € 300,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie. Revocava infine il contributo previsto a carico del ricorrente per le spese di gestione dell'abitazione.
Con sentenza n. 706/2024 del 08.04.2024, il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e Parte_1 [...] il 24.05.1987; revocava l'assegnazione alla della casa CP_1 CP_1 familiare e dichiarava cessato, con decorrenza dalla pronuncia, il contributo economico previsto a carico del per il mantenimento del figlio Parte_1 maggiorenne , ormai inserito da oltre quattro anni nel mondo del Per_1 lavoro, quale lavoratore autonomo esercente l'attività di giardiniere, con entrate variabili ma continuative. Riconosceva inoltre in favore della l'assegno divorzile con funzione CP_1 perequativo-compensativa quantificato nell'importo di € 300,00 mensili, a decorrere dalla domanda, avendo l'istruttoria espletata confermato la sussistenza di una situazione di sperequazione reddituale tra le parti (il impiegato alle dipendenze della Parte_1 Parte_2 con reddito annuo di circa € 50.000,00 netti e proprietario
[...] della casa familiare, la insegnante di scuola elementare con CP_1 stipendio mensile netto di circa € 1.800,00 e proprietaria al 50% di un immobile in SA ereditato dalla madre) e che, nel corso dei 24 anni di matrimonio, la si era occupata in via pressoché esclusiva del figlio CP_1
e della casa familiare, esonerando il marito da tali compiti e Per_1 consentendogli di dedicarsi in maniera esclusiva alla carriera lavorativa, rinunciando a incarichi aggiuntivi offerti dalla Scuola a fronte delle competenze dimostrate, in particolare come coordinatrice di plesso, fatto che indubbiamente rilevava sia con riguardo all'incremento stipendiale perso sia con riguardo alla mancata realizzazione professionale.
2.- Il ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Modena, impugnando il solo capo relativo all'assegno divorzile chiedendone la revoca, con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio.
L'appellante contestava l'erronea valutazione dei requisiti di ordine compensativo-perequativo.
pag. 3/6 In particolare, il Tribunale non ha tenuto conto del rilevante beneficio tratto dalla dal godimento della casa familiare per un lungo arco di tempo CP_1
(14 anni), con utenze e manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del coniuge e della corrispondente decurtazione reddituale da lui subita, anche a fronte del pagamento del canone di € 375,00 alla propria madre usufruttuaria e dei costi abitativi e di ristrutturazione dell'abitazione ricavata dalla medesima palazzina in cui si era dovuto trasferire.
Non ha inoltre correttamente valutato le effettive sostanze patrimoniali della proprietaria per l'intero di un appartamento di 156 mq ereditato dai CP_1 genitori e di altre due unità immobiliari, all'esito della divisione con la sorella. In sede di separazione consensuale le parti avevano peraltro dichiarato di essere economicamente indipendenti, e non risultano condizioni peggiorative rispetto al tempo della separazione.
Non risulta infine provato il sacrificio della vita professionale della controparte, sicuramente mai condiviso, non avendo il figlio mai necessitato di cure diverse da quelle ordinarie implicanti rinunce lavorative della madre, dovendosi considerare la rinuncia al ruolo di coordinatrice di plesso irrilevante, trattandosi di nomine temporanee, notoriamente prive di attinenza all'inquadramento professionale e mal remunerate.
3.- Si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per inosservanza dei termini di legge, essendo stata la sentenza pubblicata in data 08.04.2024 e l'atto di citazione in appello notificato in data 05.11.2024 e poi tardivamente iscritto a ruolo solo in data
12.11.2024. Contestava, nel merito, le ragioni addotte a sostegno dell'impugnazione, assumendo che l'istruttoria espletata ha correttamente evidenziato che, nel corso della sua carriera lavorativa, la moglie è stata costretta a rinunciare a incarichi maggiormente remunerativi e di prestigio solo per dedicarsi alla famiglia e al figlio, con conseguente mancata realizzazione professionale e mancato arricchimento personale. Deduceva che l'appellante confonde il ruolo di coordinatore di classe con quello di coordinatore di plesso, inducendo il Giudice in errore con evidente lesione dei doveri di lealtà e probità di cui all'art. 88 cpc censurabile ex art. 96 cpc.
Chiedeva pertanto la declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività; nel merito, confermare la sentenza impugnata, con rigetto integrale del pag. 4/6 gravame in quanto infondato in fatto e in diritto;
condannare l'appellante al pagamento delle spese di giudizio, nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc per aver tenuto una condotta processuale in mala fede e colpa grave.
4.- Il Pm regolarmente interveniva.
All'udienza del 25.02.2025, le parti insistevano per l'accoglimento delle rispettive conclusioni. Parte appellata richiamava il principio di conservazione degli atti processuali enunciato dall'art. 473-bis, co. 3, c.p.c. come novellato dal d.lgs. 164/2024, insistendo perché l'appello fosse ritenuto tempestivo.
5.- L'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto appare fondata.
Preliminarmente, si rileva che il presente appello segue il vecchio rito ante
Cartabia giacchè il procedimento di primo grado è stato introdotto prima della riforma.
Alla luce della giurisprudenza formatasi in vigenza della precedente normativa, l'appello proposto con citazione, anziché con ricorso, può considerarsi tempestivo, in applicazione del principio di conservazione degli atti processuali, solo se il relativo atto risulti depositato nel rispetto di tali termini (cfr. ex multis Cass. 17645/07).
Nel caso di specie, la sentenza impugnata risulta pubblicata in data 08.04.2024
e, non essendovi stata notifica, il termine semestrale per l'appello ex art. 326 c.p.c. scadeva l'8.11.2024. L'appellante ha notificato la citazione in data 05.11.2024, ma ha poi tardivamente iscritto a ruolo la causa solo in data
12.11.2024. All'inammissibilità dell'appello consegue la condanna dell'appellante alle spese di lite con i valori minimi per le ragioni della decisione. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass. SS UU 4315/2020)
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 costituita, con l'intervento del Procuratore Generale, avverso la sentenza del pag. 5/6 Tribunale di Modena n. 706/2024. ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: dichiara inammissibile l'appello; condanna l'appellante alle spese del grado che liquida in € 3.473,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma
1 bis del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 25.2.2025 Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Antonella Allegra
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1688/2024
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Antonella Allegra Presidente
Rosario Lionello Rossino Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. MARTINELLI ALESSANDRO con domicilio eletto in
PIAZZA GARIBALDI N. 53 41049 OL appellante e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. GIUNTA ANTONELLA con domicilio eletto in VIA CIRO
MENOTTI N. 83 MODENA appellato PROCURATORE GENERALE intervenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato il 07.10.2021 al Tribunale di Modena,
[...] chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del Parte_1 matrimonio contratto con a SA (MO) il 24.05.1987, Controparte_1 matrimonio dal quale è nato in data [...] il figlio , Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Il ricorrente esponeva che in data 07.12.2011 il Tribunale aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi, con la quale era stato convenuto che la casa coniugale – di cui il era nudo proprietario – fosse assegnata alla madre collocataria, Parte_1 per abitarvi insieme al figlio all'epoca minorenne, e che il padre si sarebbe impegnato a versare l'assegno mensile di € 450,00 e il 50% delle spese straordinarie per contribuire al mantenimento del minore, oltreché l'importo di
€ 150,00, per le spese di gestione dell'abitazione. Rilevava inoltre che, da allora, i coniugi avevano sempre vissuto separatamente, senza alcuna riconciliazione. Concludeva chiedendo la revoca dell'assegnazione alla della casa familiare e nulla disporsi in suo favore a titolo di assegno CP_1 divorzile, non ricorrendone i presupposti.
Si costituiva non opponendosi alla pronuncia sul vincolo, ma Controparte_1 contestando il raggiungimento da parte del figlio , con lei convivente, Per_1 dell'autosufficienza economica, chiedendo quindi la conferma delle condizioni di separazione in ordine all'assegnazione della casa familiare e ai contributi economici previsti a carico del per il mantenimento Parte_1 del figlio, nonché il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile di € 1.000,00 mensili.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione all'udienza del 12.05.2022 con ordinanza del 30.05.2022 il Presidente confermava l'assegnazione alla madre della casa familiare, in ragione del mancato raggiungimento da parte del figlio della completa autosufficienza Per_1
pag. 2/6 economica, e prevedeva un contributo paterno al suo mantenimento pari ad € 300,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie. Revocava infine il contributo previsto a carico del ricorrente per le spese di gestione dell'abitazione.
Con sentenza n. 706/2024 del 08.04.2024, il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e Parte_1 [...] il 24.05.1987; revocava l'assegnazione alla della casa CP_1 CP_1 familiare e dichiarava cessato, con decorrenza dalla pronuncia, il contributo economico previsto a carico del per il mantenimento del figlio Parte_1 maggiorenne , ormai inserito da oltre quattro anni nel mondo del Per_1 lavoro, quale lavoratore autonomo esercente l'attività di giardiniere, con entrate variabili ma continuative. Riconosceva inoltre in favore della l'assegno divorzile con funzione CP_1 perequativo-compensativa quantificato nell'importo di € 300,00 mensili, a decorrere dalla domanda, avendo l'istruttoria espletata confermato la sussistenza di una situazione di sperequazione reddituale tra le parti (il impiegato alle dipendenze della Parte_1 Parte_2 con reddito annuo di circa € 50.000,00 netti e proprietario
[...] della casa familiare, la insegnante di scuola elementare con CP_1 stipendio mensile netto di circa € 1.800,00 e proprietaria al 50% di un immobile in SA ereditato dalla madre) e che, nel corso dei 24 anni di matrimonio, la si era occupata in via pressoché esclusiva del figlio CP_1
e della casa familiare, esonerando il marito da tali compiti e Per_1 consentendogli di dedicarsi in maniera esclusiva alla carriera lavorativa, rinunciando a incarichi aggiuntivi offerti dalla Scuola a fronte delle competenze dimostrate, in particolare come coordinatrice di plesso, fatto che indubbiamente rilevava sia con riguardo all'incremento stipendiale perso sia con riguardo alla mancata realizzazione professionale.
2.- Il ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Modena, impugnando il solo capo relativo all'assegno divorzile chiedendone la revoca, con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio.
L'appellante contestava l'erronea valutazione dei requisiti di ordine compensativo-perequativo.
pag. 3/6 In particolare, il Tribunale non ha tenuto conto del rilevante beneficio tratto dalla dal godimento della casa familiare per un lungo arco di tempo CP_1
(14 anni), con utenze e manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del coniuge e della corrispondente decurtazione reddituale da lui subita, anche a fronte del pagamento del canone di € 375,00 alla propria madre usufruttuaria e dei costi abitativi e di ristrutturazione dell'abitazione ricavata dalla medesima palazzina in cui si era dovuto trasferire.
Non ha inoltre correttamente valutato le effettive sostanze patrimoniali della proprietaria per l'intero di un appartamento di 156 mq ereditato dai CP_1 genitori e di altre due unità immobiliari, all'esito della divisione con la sorella. In sede di separazione consensuale le parti avevano peraltro dichiarato di essere economicamente indipendenti, e non risultano condizioni peggiorative rispetto al tempo della separazione.
Non risulta infine provato il sacrificio della vita professionale della controparte, sicuramente mai condiviso, non avendo il figlio mai necessitato di cure diverse da quelle ordinarie implicanti rinunce lavorative della madre, dovendosi considerare la rinuncia al ruolo di coordinatrice di plesso irrilevante, trattandosi di nomine temporanee, notoriamente prive di attinenza all'inquadramento professionale e mal remunerate.
3.- Si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per inosservanza dei termini di legge, essendo stata la sentenza pubblicata in data 08.04.2024 e l'atto di citazione in appello notificato in data 05.11.2024 e poi tardivamente iscritto a ruolo solo in data
12.11.2024. Contestava, nel merito, le ragioni addotte a sostegno dell'impugnazione, assumendo che l'istruttoria espletata ha correttamente evidenziato che, nel corso della sua carriera lavorativa, la moglie è stata costretta a rinunciare a incarichi maggiormente remunerativi e di prestigio solo per dedicarsi alla famiglia e al figlio, con conseguente mancata realizzazione professionale e mancato arricchimento personale. Deduceva che l'appellante confonde il ruolo di coordinatore di classe con quello di coordinatore di plesso, inducendo il Giudice in errore con evidente lesione dei doveri di lealtà e probità di cui all'art. 88 cpc censurabile ex art. 96 cpc.
Chiedeva pertanto la declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività; nel merito, confermare la sentenza impugnata, con rigetto integrale del pag. 4/6 gravame in quanto infondato in fatto e in diritto;
condannare l'appellante al pagamento delle spese di giudizio, nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc per aver tenuto una condotta processuale in mala fede e colpa grave.
4.- Il Pm regolarmente interveniva.
All'udienza del 25.02.2025, le parti insistevano per l'accoglimento delle rispettive conclusioni. Parte appellata richiamava il principio di conservazione degli atti processuali enunciato dall'art. 473-bis, co. 3, c.p.c. come novellato dal d.lgs. 164/2024, insistendo perché l'appello fosse ritenuto tempestivo.
5.- L'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto appare fondata.
Preliminarmente, si rileva che il presente appello segue il vecchio rito ante
Cartabia giacchè il procedimento di primo grado è stato introdotto prima della riforma.
Alla luce della giurisprudenza formatasi in vigenza della precedente normativa, l'appello proposto con citazione, anziché con ricorso, può considerarsi tempestivo, in applicazione del principio di conservazione degli atti processuali, solo se il relativo atto risulti depositato nel rispetto di tali termini (cfr. ex multis Cass. 17645/07).
Nel caso di specie, la sentenza impugnata risulta pubblicata in data 08.04.2024
e, non essendovi stata notifica, il termine semestrale per l'appello ex art. 326 c.p.c. scadeva l'8.11.2024. L'appellante ha notificato la citazione in data 05.11.2024, ma ha poi tardivamente iscritto a ruolo la causa solo in data
12.11.2024. All'inammissibilità dell'appello consegue la condanna dell'appellante alle spese di lite con i valori minimi per le ragioni della decisione. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass. SS UU 4315/2020)
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 costituita, con l'intervento del Procuratore Generale, avverso la sentenza del pag. 5/6 Tribunale di Modena n. 706/2024. ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: dichiara inammissibile l'appello; condanna l'appellante alle spese del grado che liquida in € 3.473,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma
1 bis del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 25.2.2025 Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Antonella Allegra
pag. 6/6