Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 03/04/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2445/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott. Niccolò Bencini Giudice dott.ssa Veronica Zanin Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2445/2024, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] il Parte_1 C.F._1
17/05/1975, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. PISANZIO BARBARA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Vercelli (VC), Piazza Pajetta n.4, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
(c.f. ) nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
19/07/1975, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. PISANZIO BARBARA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Vercelli (VC), Piazza Pajetta n.4, giusta procura in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
avente per oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“1) I Sigg.ri e vivranno separati con l'obbligo del Parte_1 Controparte_2 reciproco rispetto, adoperandosi fattivamente sia per una stabile e duratura collaborazione e comunicazione nell'interesse dei figli e , sia per la predisposizione di Persona_1 Per_2 specifiche regole di comportamento per questi ultimi;
2) il figlio , minore d'età, è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori che Per_2 eserciteranno congiuntamente sui medesimi la relativa responsabilità genitoriale. In particolare, le decisioni di ordinaria amministrazione saranno adottate disgiuntamente nei periodi di permanenza presso ciascuno, mentre quelle di straordinaria amministrazione –
Pag. 1
3) il figlio , unitamente al figlio maggiore d'età , continuerà ad avere Per_2 Persona_1 la propria residenza e abitazione principale presso la casa familiare di Oleggio (NO), Via
Giovanni Falcone n.51, presso la madre;
4) il Sig. si impegna a ricercare un alloggio più vicino al luogo di residenza dei propri CP_2 figli, che potrà incontrare in ogni momento, sempre previo accordo con la moglie;
5) sino a ché il sig. non avrà reperito altro alloggio continuerà a vivere presso CP_2 l'abitazione familiare per non oltre 6 mesi e nel periodo di permanenza sarà suo obbligo contribuire alla corresponsione del canone di locazione, utenze e spese di alloggio nella misura del 50%, previo accordo con la moglie;
6) il Sig. provvederà a trasferire la propria residenza nel luogo in cui reperirà l'abitazione CP_2 nel frattempo individuata e di tale circostanza dovrà essere data comunicazione alla Sig.ra ai sensi di quanto previsto dall'art. 337 sexies c. 2 c.c.; Pt_1
7) il figlio minore , allorché il Sig. avrà trovato un alloggio più vicino a loro, Per_2 CP_2 potrà – sempre previo accordo tra genitori – pernottare presso di lui;
8) le vacanze estive con il figlio saranno di anno in anno stabilite tra i genitori, tenuto Per_2 conto delle richieste del figlio medesimo, ed in particolare ad anni alterni le ultime due settimane di luglio / le prime due settimane di agosto;
9) le vacanze natalizie con il figlio saranno di anno in anno stabilite tra i genitori, Per_2 tenuto conto delle richieste del figlio medesimo, ed in particolare ad anni alterni Natale e
Capodanno, per una settimana ciascuno;
10) allorché il sig. avrà reperito alloggio presso cui trasferirsi, cesserà l'obbligo di CP_2 corresponsione del 50% del canone di locazione, delle utenze e delle spese di alloggio che, conseguentemente, saranno tutte poste a carico della sig. Pt_1
11) una volta trasferitosi il sig. presso altra abitazione, la sig. si CP_2 Parte_1 occuperà del subentro nella qualità di conduttore nel contratto di locazione dell'abitazione familiare, onerandosi di tutte le relative spese e contestualmente liberando da ogni relativa obbligazione il marito;
12) a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , il sig. Persona_1 Per_2 [...]
corrisponderà il 05 di ciascun mese la somma di euro 500,00 di cui euro 250,00 CP_2 per il figlio che dovrà essere corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese mediante Per_2 bonifico alla moglie alle coordinate già note ed euro 250,00 per il Parte_1 figlio , che, invece, dovrà essere corrisposta direttamente a quest'ultimo su conto Persona_1 corrente n. 001785380839, Unicredit a lui intestato;
13) le spese straordinarie che si renderanno – anche per il futuro – necessarie e/o opportune per entrambi i figli saranno equamente a carico di ciascun genitore per la quota del 50%, mentre quelle ordinarie saranno direttamente sostenute dal genitore presso cui il figlio si trova;
14) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano ad ogni reciproca pretesa di mantenimento.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 2 e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario in Collepasso (LE), in data 20/01/2001 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 2, parte II, serie A, anno 2001.
Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (il 02/11/2004) e (il 09/07/2010). Per_1 Per_2
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51
c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c.
Le parti hanno concordemente allegato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza del giorno 11/12/2024 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene invero il Tribunale che l'accordo raggiunto dai coniugi, rispetto al quale il P.M. non ha sollevato rilievi, possa essere interamente recepito dalla presente decisione, non apparendo contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo rispondente agli interessi della prole.
La proposizione congiunta del ricorso giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento Parte_1 Controparte_1 del Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nata in [...]
GERMANIA in data 17/05/1975 e , nato in [...]_1 in data 19/07/1975;
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R.
n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 28/3/2025
Il Presidente dott. Andrea Ghinetti
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Veronica Zanin
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