Sentenza 18 settembre 2008
Massime • 1
Poiché il personale addetto al trasporto in ambulanza esercita un servizio non di mero trasporto, ma di assistenza sanitaria, ed ha quindi l'obbligo di provvedere a che il trasporto si compia preservando le condizioni di salute del trasportato, esso è responsabile della messa in circolazione del veicolo in condizioni di sicurezza, in base al titolo contrattuale che ha ad oggetto il trasporto sanitario e non in base al precetto generale previsto in materia di responsabilità civile extracontrattuale; conseguentemente, il responsabile dell'autoambulanza è obbligato ad imporre l'adozione delle misure di sicurezza al trasportato, il quale è pur sempre tenuto ad un dovere di cooperazione con il personale sanitario, in mancanza del quale è ipotizzabile il suo concorso di colpa. (Nella specie la S.C., nell'annullare con rinvio la sentenza impugnata per illogica e contraddittoria motivazione, ha enunciato il riportato principio con riferimento ad un caso in cui l'infermo trasportato aveva subito lesioni in conseguenza di una scorretta posizione assunta dallo stesso all'interno dell'autoambulanza).
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Imposizione delle misure di sicurezza La giurisprudenza in materia di danno afferma al trasportato che – qualora la messa in circolazione dell′autoveicolo in condizioni di insicurezza (e tale è la circolazione senza che il trasportato abbia allacciato le cinture di sicurezza), sia ricollegabile all′azione o omissione non solo del trasportato, ma anche del conducente (che prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che essa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza)- fra costoro si forma il consenso alla circolazione medesima con consapevole partecipazione di ciascuno alla condotta colposa dell′altro ed accettazione dei relativi rischi. Questa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/09/2008, n. 23851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23851 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2008 |
Testo completo
2385 1-2008 REPUBBLICA ITALIANA ORIGINALE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risarcimento danni SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele Varrone Presidente R.G.N. 21183/04 Dott. Giovannni Federico Consigliere 23851 Dott. Giancarlo Urban Consigliere - Cron. Rep. 6010 Dott. Angelo Spirito Consigliere - Dott. Giacinto Bisogni Ud. 17/06/08 - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente contributo SENTENZA unificato sul ricorso proposto da: EN TO, elettivamente domiciliato in Roma, 56, presso lo studio dell'avvocatovia Palestro Alessandro Fatica, rappresentato e difeso dall' avv.to Arturo Knering, in virtù di procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente1
contro
IN LL OC e Associazione Provinciale di Soccorso Croce Bianca, in persona del legale elettivamente domiciliati rappresentante pro tempore, 1227 2008 108, presso lo studio in Roma, via Vittorio Veneto dell'avvocato Claudio Rossano che li rappresenta e BO difende unitamente all'avvocato Gerhard Brandstatter, giusta delega in atti;
controricorrenti nonché
contro
YD AD s.p.a., in persona del suo procuratore speciale Claudio Covi Stolfa, elettivamente domiciliato in Roma via Achille Papa 21, presso lo studio dell'avvocato Rodolfo Gamberini Mongenet che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Tito Boscarolli, giusta delega in atti controricorrente avverso la sentenza n. 164/03 della Corte di appello di NT, sezione distaccata di Bolzano, emessa il 30 giugno 2003, depositata il 22 settembre 2003, R.G. 185/02; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 giugno 2008 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;
udito l'Avvocato Arturo Knering;
udito l'Avvocato Claudio Rossano;
udito l'Avvocato Rodolfo Gamberini Mongenet;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Antonietta Carestia , che ha concluso per l'accoglimento del primo e del secondo motivo di Вотр 2 ricorso, assorbiti gli altri motivi relativi al "quantum debeatur". Svolgimento del processo EN TO, affetto da tetraplegia veniva accompagnato regolarmente con una autoambulanza dalla Associazione Croce Bianca da Merano a Innsbruck per eseguire controlli medicí e terapie. Il 12 ottobre 1995, а causa di una brusca frenata effettuata dal conducente IN LL PI e a causa della mancata utilizzazione dei presidi esistenti all'interno dell'ambulanza per l'attenuazione del rischio da infortuni a carico dei pazienti trasportati, subiva gravi danni alla persona. Proponeva pertanto azione risarcitoria nei confronti del PI e della Associazione Croce Bianca che chiamava in causa la YD AD s.p.a. Il Tribunale di Bolzano (sentenza n. 613/01) accertava la responsabilità al 50% della vittima e del conducente e condannava i convenuti al pagamento della somma di 41.879.074 euro a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, di rimborso delle cure mediche e di indennizzo della invalidità temporanea. La Corte di appello di NT (sentenza n. 164/03) accoglieva parzialmente il gravame di EN TO riconoscendo la somma di 15.000 euro a titolo di risarcimento del danno morale. Ricorre per cassazione TO affidandosi a tre articolati motivi di impugnazione. Вкоро 3 Si difendono con controricorso IN LL PI, Associazione Croce Bianca e la YD AD la s.p.a. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si deduce: violazione e falsa applicazione delle norme e a) dei principi che regolano la responsabilità di chi effettua professionalmente il trasporto infermi con ambulanza con conseguente omessa 0 insufficiente motivazione su di un punto decisivo: in particolare violazione degli artt. 1218, 1227, 1681, 2043, 2056, 1227 (in relazione all'articolo 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.); violazione, ex art. 360 n. 5 c.p.c., per b} motivazione contraddittoria e illogica laddove la Corte di appello ha sostenuto che l'affermazione secondo cui, essendosi il TO rifiutato di allacciarsi, i due dipendenti della Croce Bianca avrebbero dovuto rifiutare il trasporto "non pare convincente ed un siffatto comportamento sarebbe stato del tutto impraticabile”. Questione rilevante in quanto da ciò si farebbe conseguire il concorso di responsabilità del TO. Con il secondo motivo di ricorso si deduce: violazione falsae applicazione delle norme di diritto in tema di valutazione delle prove ex art. 115 112violazione dell'articolo c.p.c per e 116 c.p.c., Втор 4 aver pronunciato oltre i limiti della domanda, violazione delle norme e dei principi in tema di adempimento dell'obbligazione tra cui l'articolo 1681 C.C. e di esonero di responsabilità sull'assunta avvenuta delega di funzione. Il tutto anche in relazione all'articolo 360 n. 5 c.p.c. per omessa e contraddittoria motivazione. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione logica e giuridica. con iIl tema di fondo che accomuna le censure mosse, predetti motivi, alla sentenza della Corte altoatesina, da parte del ricorrente, è infatti quello della irriconducibilità del trasporto oneroso di infermi per mezzo del servizio di autoambulanza al trasporto tout court e in particolare al trasporto di cortesia. L'impostazione del ricorrente è in larga parte condivisibile. Afferma la giurisprudenza in materia di danno al trasportato che qualora la messa in circolazione dell'autoveicolo in condizioni di insicurezza (e tale è la circolazione senza che il trasportato abbia allacciato le cinture di sicurezza), sia ricollegabile all'azione о omissione non solo del trasportato, ma anche del conducente (che prima di iniziare ° proseguire la marcia deve controllare che essa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza); fra costoro si forma il consenso alla circolazione medesima con consapevole partecipazione di condotta colposa dell'altroalla edciascuno Brop 5 accettazione dei relativi rischi;
pertanto si verifica un'ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell'azione produttiva dell'evento (diversa da quella in cui distinti fatti colposi convergano autonomamente nella produzione dell'evento). In tale situazione, a parte l'eventuale responsabilità verso terzi, secondo la disciplina dell'art. 2054 cod. civ., deve ritenersi risarcibile, а carico del conducente del suddetto veicolo e secondo la normativa generale degli artt. 2043, 2056, 1227 cod. civ., anche il pregiudizio all'integrità fisica che il trasportato abbia subito in conseguenza dell'incidente, tenuto conto che il comportamento dello stesso, nell'ambito cooperazione, non può valere ad dell'indicata interrompere il nesso causale fra la condotta del conducente ed il danno, ne' ad integrare un valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili (Cassazione civile n. 4993 dell' 11 marzo 2004). Questa ricostruzione giurisprudenziale, che pure evidenzia come non sia concepibile un consenso preventivo del trasportato alla possibile lesione derivante dalla circolazione in condizioni di insicurezza trattandosi di rinuncia а un diritto indisponibile, non applicabile comunque, se non parzialmente, al caso in esame. E' proprio la ipotesi della formazione del consenso alla circolazione in insicurezza, con la consapevole condizioni di di ciascuno alla condotta colposa partecipazione Втор 6 dell'altro e l'accettazione dei relativi rischi che risulta, a giudizio di questa Corte, incompatibile con il trasporto in autoambulanza di un infermo. Vi è da considerare infatti che il personale addetto all'ambulanza esercita un servizio non meramente di trasporto ma di assistenza sanitaria, servizi che sono funzionalmente inscindibili, e ha l'obbligo di provvedere a che il trasporto si compia preservando le condizioni di salute del trasportato. Il personale è quindi responsabile della messa in circolazione del veicolo in condizioni di sicurezza in base al titolo contrattuale che ha per oggetto il trasporto sanitario e non in base al precetto generale della responsabilità extracontrattuale. Questo evidente discrimine civile fra le due situazioni deve portare a ritenere che il responsabile dell'autoambulanza è tenuto, al fine di adempiere alla sua obbligazione contrattuale, a spiegare la ragione e ad imporre al trasportato l'adozione delle misure di sicurezza necessarie alla sua incolumità durante il trasporto. Diventa così inconcepibile un accordo del personale sanitario e dell'infermo trasportato alla non adozione delle necessarie misure di sicurezza. Ciò potrebbe semmai ipotizzarsi nel caso in cui il rifiuto del trasportato il conseguente rifiuto del personale sanitario ad e effettuare il trasporto si risolvesse in un rischio ancora più elevato per la salute dell'infermo che, per con urgenza in esempio, deve essere trasportato ospedale per ricevere delle cure. Questo non vuol dire впор 7 che non possa comunque ipotizzarsi un concorso di colpa del trasportato il quale è pur sempre tenuto a un dovere di cooperazione con il personale sanitario che gli impone di rispettare le disposizioni impartite e l'adozione delle misure di sicurezza predisposte e quindi, ad esempio, a non slacciare di sua iniziativa le cinture di sicurezza, durante il viaggio e del personale addetto all'ambulanza. all'insaputa Uguali considerazioni devono farsi per la persona che ha viaggiato accanto al TO e per la sua responsabilità derivante dalla posizione, scorretta, assunta all'interno dell'ambulanza. A tale proposito si presenta illogica la parte della motivazione secondo cui non è corretto "sostenere che la AG (compagna del TO) avrebbe dovuto prendere posto nella cabina di guida e che il ET (ausiliario del PI) al TO, poichè avrebbe dovuto stare assieme noioso viaggio daera evidente che quest'ultimo, nel Merano а Innsbruck, viaggio che tra andata e ritorno era di 300 km., pretendeva di essere assistito da una persona di famiglia anziché da estranei". Di certo il personale sanitario non doveva organizzare la dislocazione a bordo in funzione della riduzione della noiosità del viaggio ma della sicurezza del TO. In questa prospettiva doveva quindi essere fornita e ricercata la prova che da parte del sanitario fosse stata rappresentato e imposto ai passeggeri il miglior assetto durante il viaggio ai fini della loro sicurezza. Se quindi la presenza della AG, anziché Востр 8 del ET, accanto al TO, poteva ritenersi compatibile con le condizioni di sicurezza, doveva però essere spiegato e imposto alla AG quale fosse il suo corretto posizionamento anche in funzione di un ipotetico intervento di Soccorso instantaneo. Per quanto riguarda la prova del rifiuto del TO di e del effettuare il viaggio in condizioni di sicurezza negligente della AG la Corte di comportamento appello si è basata unicamente sulla deposizione del ET e ha escluso l'attendibilità della AG con una motivazione che si presenta anch'essa illogica e contraddittoria in quanto dall'affermazione per cui sia il ET che l'AG potrebbero essere qualificati come aventi un'interesse nella causa e quindi ritenuti inattendibili, si contrappone una valorizzazione esclusiva della prima deposizione. Per altro verso non si è tenuto conto che, in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dell'art. 1227 cod. civ. dannoso, a norma contenutol'espresso richiamo applicabile, per nell'art. 2056 cod. civ., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale - la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando l'ordinaria diligenza deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto 0 in parte, il creditore (Cassazione civile n. 4954 del 2 marzo 2007). Anche quanto alla quantificazione percentuale della responsabilità la motivazione appare viziata perché non Boop 9 considera la condotta imprudente del PI già accertata dalla sentenza resa in primo grado dal Tribunale secondo cui, specie nelle condizioni di insicurezza descritte, il PI avrebbe dovuto guidare con la massima cautela, particolarmente sul tratto di strada ordinaria e in condizione di visuale limitata, permettere brusche frenate. Se ilnon potendosi Tribunale ha quantificato nel 50% la responsabilità del guidatore esclusivamente per la sua condotta di guida, non si vede come la Corte di appello abbia potuto quantificare nella stessa misura la sua responsabilità pur ritenendo la rilevanza del comportamento negligente relativo alla mancata adozione delle misure di sicurezza. Sotto questo profilo è comunque ineludibile il criterio di quantificazione percentuale della responsabilità concorsuale indicato dalla citata sentenza n. 4993/04. In considerazione di quanto esposto sinora vanno pertanto accolti i primi due motivi di ricorso e la causa rinviata al giudice di merito per una rivalutazione del materiale probatorio alla luce della predetta irriconducibilità della fattispecie del trasporto in infermo rispetto a unaambulanza di un ipotesi di trasporto ordinario di un passeggero a bordo di una autovettura e al fine di eliminare le illogicità e evidenziate nella motivazione della contraddizioni sentenza cassata. le censure relative alla Restano assorbite liquidazione del danno. Bisopr 10
PQM
Corte accoglie il primo e secondo motivo di La ricorso per quanto di ragione, assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, di appello dialla Corte NT in diversa composizione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 giugno 2008. Il Giudice relatore Dott. Giacinto Bisogni Il Presidente Dott. Michele Varrone Schelorm (L CANCELLIERE C D issa Mana Aloir 18 SET/2008 Dott.ssa Maria Ajello 11