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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 17/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2421 /2021
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Margherita Pastorino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato/i in CORSO Parte_1 C.F._1
ROMA 97 15121 ALESSANDRIA , presso e nello studio dell'Avv. BERETTA FABIO, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in atti
Attore opponente contro
( – già , in persona della sua Procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
e legale rappresentante pro tempore dott.ssa , e per essa, quale mandataria, Controparte_2 [...]
( ) già , in persona della Dott.ssa Controparte_3 P.IVA_2 CP_4 CP_2
rappresentata e difesa dall'avv. MARCO ROSSI ed elettivamente domiciliata presso lo studio
[...] di quest'ultimo in Verona, v.lo S. Bernardino 5A, giusta mandato in atti
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: Contratti Bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente ha concluso come da memoria 183 comma 6 n. 1 del 14/10/2022, così chiedendo:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Alessandria, contrariis reiectis: in via preliminare:
per i motivi di cui in narrativa respingere ogni eventuale richiesta ex adverso di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per l'evidente ingiusto danno che si cagionerebbe all'odierno opponente non sussistendo, tra l'altro, il pericolo di grave pregiudizio nel
1 ritardo richiesto dall'art. 642 c.p.c. secondo comma ai fini della concessione della provvisoria esecuzione del decreto stesso.
in via principale:
revocare, annullare e/o dichiarare privo di qualsivoglia efficacia e/o effetto giuridico il Decreto
Ingiuntivo n. 578/2021 del 20/05/2021 RG n. 1411/2021 emesso dal Tribunale di Alessandria,
Giudice Dott.ssa Corrado Croci, su istanza di (C.F. – P.Iva Controparte_1
) corrente in Venezia Mestre, Via Terraglio 63, per la somma di € 31.892,46 oltre P.IVA_1
interessi e spese come da domanda ed alle spese di procedura liquidate;
in via subordinata:
accertato che l'importo richiesto dal in decreto ingiuntivo è errato Controparte_1
per i motivi esposti in narrativa, in quanto il TAEG indicato è scorretto e difforme rispetto a quello praticato, per l'effetto dichiarare tenuto il sig. al pagamento della minore somma Parte_1
determinata in corso di causa che tenga conto della nullità della clausola del tasso di interesse pattuito e della rideterminazione degli interessi ai tassi minimi dei BOT, così come statuito dall'art.
117 e 125-bis del TUB.
In ogni caso con vittoria di spese, compenso professionale di giudizio, oltre accessori di legge,
CPA, IVA, Rimborso Spese 15%, successive occorrende.
In via istruttoria:
Se assolti dalla controparte gli obblighi che su di essa gravano ex art. 2697 c.c., chiede sin d'ora che l'Ill.mo Sig. Giudice voglia disporre consulenza tecnica d'ufficio contabile volta a determinare
l'esatta determinazione del TAEG e la corretta applicazione degli interessi in conformità alle pattuizioni contrattuali e per l'effetto determinare il reale importo dovuto.
Con la più ampia riserva di ogni ulteriore e consentita deduzione, precisazione, anche in punto quesito CTU, e produzione sia in merito sia istruttoria, stante il ridotto termine di cui alla presentazione dell'opposizione nonché in relazione al comportamento processuale della controparte.”
Parte convenuta opposta ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta, così chiedendo:
“In via preliminare:
1) Concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc in quanto
l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
Nel merito:
2 2) Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti del sig. Controparte_1 Parte_1 dell'importo di € 31.829,46 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre i successivi interessi come richiesti in
DI, dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo, con conseguente condanna al pagamento,
a favore di , delle suddette somme;
Controparte_1
3) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%.
In via istruttoria – con riserva di ulteriore produzione nei termini di legge”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e per essa quale mandataria otteneva decreto ingiuntivo Controparte_1 Controparte_3
nei confronti di per il pagamento del saldo debitore di tre rapporti contrattuali stipulati Parte_1 da quest'ultimo con ES (contratto di finanziamento n. 20155913598913 e contratto di apertura di linea di credito n. 20155913598901) e con ER SU NK PA (contratto di
CP_ finanziamento n. 5790848), crediti di cui era divenuta titolare a seguito di cessione, per un importo complessivo di € 31.829,46 oltre interessi e spese.
Proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo di cui sopra n. 578/2021 del 20.5.2021 Pt_1
che in sostanza confermava la stipula dei tre contratti di cui sopra e contestava, quanto al
[...]
contratto di finanziamento stipulato con ES n. 20155913598913, come il TAEG indicato in contratto pari a 9,520% fosse erroneo rispetto a quello effettivo pari a 12,570%.
Parte opponente contestava principalmente il fatto che non fosse stato tenuto conto nel calcolo del
TAEG dei costi della polizza assicurativa, da ritenersi obbligatoria e non facoltativa, data la contestualità tra la stipula del finanziamento e della polizza, in sostanza a copertura del rischio di credito rispetto al capitale prestato e chiedeva quindi in sostanza il ricalcolo di quanto dovuto dal mutuatario in conformità agli artt. 125 bis co. 6 e 7 con applicazione dei soli interessi rideterminati in base ai tassi minimi dei BOT. Parte opponente indicava poi a sostegno della propria tesi anche la giurisprudenza che aveva considerato necessario ricomprendere nel calcolo del TEG ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usura anche la polizza assicurativa finalizzata alla garanzia del rimborso del finanziamento.
A fronte di ciò parte opponente chiedeva in sostanza in via principale la revoca del decreto ingiuntivo opposto e in subordine il ricalcolo di quanto effettivamente dovuto dall'opponente per le ragioni di cui sopra.
3 Si costituiva in giudizio la convenuta opposta che in sostanza contestava l'opposizione e le tesi avversarie, evidenziando che le polizze stipulate erano da considerarsi facoltative, come indicato nello stesso contratto di finanziamento n. 20155913598913 ed erano anche state stipulate su moduli di adesione alla copertura assicurativa separati, non rilevando tra l'altro la contestualità della stipula aventi in sostanza mere ragioni di ordine “pratico”; evidenziando ancora tra l'altro, che in ogni caso la conseguenza non sarebbe stata quella del ricalcolo degli interessi al tasso nominale minimo dei
Buoni del Tesoro, ma la nullità e quindi la non debenza della clausola che prevede il costo del premio assicurativo, in applicazione dell'art 125 bis co. 6 TUB, non essendo invece applicabile l'art 125 bis co. 7 TUB.
Concludeva pertanto chiedendo in sostanza la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Successivamente allo scambio delle memorie ex art 183 co. 6 cpc la causa, istruita mediante espletamento di CTU, veniva trattenuta in decisione in data 16 luglio 2024, previa concessione dei termini ex art 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
L'opposizione è in parte fondata.
Innanzitutto, si rileva che i rapporti contrattuali oggetto del giudizio sono tre:
- Il contratto di finanziamento stipulato da ES e in data 4.3.2013, per Parte_1 un importo totale del credito di € 19.194,00 e un importo totale dovuto dal cliente di €
28.089,60 da restituire in 84 rate da € 334,00, Tan 9,52%, Taeg 9,95% (cfr. doc 3 fascicolo monitorio) per il quale la ha agito per ottenere il pagamento del debito residuo di € CP_5
28.977,72 come da estratto conto ex art 50 tub (cfr. doc. 6 fascicolo monitorio);
- Il contratto di finanziamento stipulato in data 23.4.2009 da ER SU e Pt_1
per l'importo totale finanziato di € 2.926,00, Tan 9,18 %, Taeg 11,18% da restituire
[...] in 60 rate di € 61,00, con scadenza della prima rata al 15.5.2009 (cfr. doc. 7 fascicolo monitorio), per il quale la Banca ha agito per ottenere il pagamento del debito residuo di €
419,56 come da estratto conto ex art 50 tub di cui al doc. 10 del fascicolo monitorio;
- Il contratto di apertura di linea di credito stipulato in data 4.3.2013 da ES e Pt_1
per un importo totale del credito di € 1.500,00, Tan 15,36% e Taeg 21,13% (cfr. doc.
[...]
11 fascicolo monitorio), per il quale la ha agito per ottenere il pagamento del residuo CP_5 debito di € 2.432,18, come da estratto conto ex art 50 tub di cui al doc. 13 del fascicolo monitorio.
Ebbene quanto agli ultimi due rapporti contrattuali l'opponente ha in sostanza confermato la stipula dei contratti in questione e non ha specificamente contestato l'importo ancora dovuto da Pt_1
, così come indicato dalla convenuta opposta.
[...]
4 In relazione a tali ultimi rapporti la ha prodotto il contratto di finanziamento stipulato con CP_5
ER SU, come sopra indicato, contenente le condizioni contrattuali applicate, come sopra specificate, documentazione relativa all'erogazione del credito (cfr. doc. 7 della comparsa della convenuta opposta), il piano di ammortamento (cfr. doc. 8 della comparsa della convenuta opposta)
e l'estratto conto riepilogativo dell'andamento del rapporto con la specifica indicazione dell'importo ancora dovuto per € 419,56 (cfr. doc. 10 fascicolo monitorio).
A tale proposito si evidenzia che a fronte della documentazione prodotta dalla e della mancata CP_5 specifica contestazione da parte dell'opponente dell'importo ancora dovuto, si deve ritenere fondata la domanda di pagamento formulata in questa sede dalla convenuta opposta.
D'altronde come noto in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.13533).
Nella fattispecie in esame la convenuta opposta con la produzione della documentazione di cui sopra ha dato prova della fonte costitutiva del diritto fatto valere, mentre parte opponente non ha fornito prova di fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi della pretesa creditoria opposta.
Deve essere quindi riconosciuta la debenza da parte dell'opponente a favore della Banca opposta dell'importo di € 419,56, oltre interessi come richiesti in fase monitoria, quindi interessi al tasso legale a decorrere dalla domanda.
Quanto al secondo di tali rapporti azionati la ha prodotto il contratto stipulato dall'opponente CP_5
con ES in data 4.3.2013, contenente le condizioni economiche applicate come sopra indicate e l'estratto conto completo riepilogativo dell'andamento del rapporto, con l'indicazione specifica degli importi dovuti sia a titolo di capitale che di interessi (cfr. doc. 13 fascicolo monitorio) per un totale di € 2432,18.
Anche in questo caso, a fronte di tale documentazione prodotta dalla e della mancata specifica CP_5 contestazione da parte dell'opponente dell'importo ancora dovuto, si deve ritenere fondata la domanda di pagamento formulata in questa sede dalla convenuta opposta.
5 Invero, la convenuta opposta con la produzione della documentazione di cui sopra ha fornito prova della fondatezza del credito azionato, mentre parte opponente non ha fornito prova di fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi della pretesa creditoria opposta.
Deve essere quindi riconosciuta la debenza da parte dell'opponente a favore della Banca opposta dell'importo di € 2432,18, oltre interessi come richiesti in fase monitoria, quindi interessi al tasso legale a decorrere dalla domanda.
Quanto al contratto di finanziamento stipulato da ES e in data 4.3.2013 n. Parte_1
20155913598913 si osserva quanto segue.
Innanzitutto si evidenzia che il rapporto contrattuale in questione non è contestato.
Ciò detto, come sopra indicato, parte opponente ha contestato la difformità tra il Taeg indicato in contratto e quello effettivo, evidenziando in particolare come dovessero essere inclusi nel calcolo del
Taeg anche i costi della polizza assicurativa, da ritenersi obbligatoria e ha chiesto quindi il ricalcolo di quanto dovuto in relazione a tale rapporto contrattuale, ai sensi dell'art 125 bis co. 7 TUB.
Ebbene tale motivo di opposizione è fondato.
Invero, si deve ritenere non sufficiente che nel contratto in questione siano state barrate le caselle
“no”, relativamente alla richiesta se per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere un'assicurazione che garantisca il credito o un altro contratto per servizio accessorio (pag 8 del contratto, evidenziata in particolare dalla convenuta opposta), per escludere che i costi delle polizze di assicurazione stipulate contestualmente al finanziamento in questione debbano essere tenute in considerazione ai fini del calcolo del TAEG. Si deve invece verificare, proprio al fine di capire se i costi assicurativi debbano essere inseriti nel calcolo del TAEG, se sussista o meno una correlazione necessitata tra il finanziamento e le assicurazioni, tale da aver inciso, per la sua esistenza, quantomeno sulle condizioni contrattuali applicate (cfr. Corte di Appello
Torino, sent. n. 1317 del 2021).
In tale ultima condivisibile sentenza della Corte di Appello di Torino si legge quanto segue:
“L'art.121 TUB offre le definizioni per il capo dedicato al credito ai consumatori;
il comma 1 della norma individua, alla lettera e), il “costo totale del credito”, che “indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza”; alla lettera m) precisa che il “tasso annuo effettivo globale” o “TAEG” “indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito”; il comma
2 dispone che “Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori
6 connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”; il comma 3 riserva alla “Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR”, di stabilire “le modalità di calcolo del TAEG, ivi inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo totale del credito”.
Le indicazioni offerte dalla Banca d'Italia in materia di “traPArenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” (in adempimento della Direttiva Europea EU 2008/48/Ce), nell'ambito delle competenze alla stessa riservate dall'art.121 co 3 TUB e dalla delibera CICR n.117/2011 - vigenti all'epoca della stipula - prevedevano nelle modalità di calcolo del TAEG per il credito al consumo la ricomprensione di tutti i costi di cui il finanziatore era a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte;
in quest'ottica le spese assicurative sarebbero pertanto da ricomprendere se le relative polizze, volte a garantire il credito, siano “obbligatorie” per ottenere il credito o per ottenerlo alle medesime condizioni.
Per stabilire quale rilievo attribuire ai costi delle polizze assicurative nella valutazione dell'onerosità del finanziamento e in base a quali criteri identificare la natura del collegamento tra polizze e finanziamento è opportuno tenere conto dell'orientamento interpretativo di legittimità che, pur formatosi per la verifica dei costi da considerare per la formazione del TEG ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria del mutuo, offre indicazioni utili ad orientare la soluzione anche della questione sub judice.
Il TAEG è infatti il tasso che rende uguale, su base annua, i valori attualizzati di tutti gli impegni
(prelievi, rimborsi e spese), esistenti o futuri, oggetto di accordo tra il finanziatore e il consumatore
e permette a quest'ultimo di conoscere in concreto l'onerosità del finanziamento e di poter effettuare
i controlli e i confronti opportuni: in un'ottica di piena traPArenza nel rapporto, in modo da renderne del tutto accessibile al contraente debole la valutazione economica concreta, secondo la ratio che gli art.121 e 125 bis del TUB sottendono, non sarebbe coerente affermare la natura di costo di una polizza assicurativa per la sua ricomprensione nel TEG ed escluderne invece ogni rilevanza quanto alla sua considerazione nel TAEG.
Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, espresso nella sentenza n.8806/2017, “ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art.644, comma 4 c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con
7 qualsiasi mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e
l'erogazione del mutuo”.
Gli stessi principi sono stati ribaditi dalla Suprema Corte nel provvedimento n.9298/2018, per un'ipotesi in cui la polizza era stata conclusa nell'esclusivo interesse della finanziaria, per il rischio di insolvenza del finanziato.
Si legge nella motivazione della sentenza richiamata che: la polizza assicurativa volta a garantire il rischio di insolvenza del finanziato “… non era affatto nell'interesse dell'assicurato, bensì della finanziatrice, posto che” la finanziaria “era la beneficiaria della prestazione economica per l'ipotesi di avveramento dell'alea contrattuale. Ne consegue che, quand'anche volesse accedersi alla tesi della ricorrente che dà rilevanza alle istruzioni secondarie dei soggetti rilevatori del tasso d'usura poi trasfuse nel decreto ministeriale determinativo del relativo importo, non per questo potrebbe ritenersi che il costo della polizza sia da escludere dal computo del tasso di usura, in quanto sostanzialmente imposto dalla società finanziaria per garantirsi dal rischio di incapacità patrimoniale sopravvenuta della persona fisica del finanziato”.
Secondo la Corte si deve in tal caso escludere la natura facoltativa della polizza, smentita dall'esclusivo interesse del finanziatore a garantirsi per l'insolvenza, esclusivo interesse che non permette di considerare “la garanzia accessoria del tutto autonoma rispetto al contratto di finanziamento, unica condizione per sottrarne il relativo costo dal computo del tasso di usura anche alla luce delle istruzioni per la sua determinazione all'epoca vigenti” ma ne conferma la sostanziale natura obbligatoria e la imposizione del relativo costo al cliente al fine di pervenire alla stipulazione del contratto principale”.
Dagli elementi normativi e di interpretazione giurisprudenziale che precedono è possibile dedurre che in materia di finanziamento al consumo le spese di assicurazione debbano essere ricomprese nei costi volti a formare il TAEG del rapporto quando si tratti di spese da valutare, in base al complesso delle pattuizioni negoziali, come necessarie per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle medesime condizioni.
L'obbligatorietà sottolineata dalla Banca d'Italia nelle sue disposizioni deve cioè essere letta non come situazione necessariamente formalizzata negli accordi come tale ma come sostanziale imprescindibilità della polizza assicurativa in relazione al finanziamento, per la sua concessione o per la sua concessione a quelle determinate condizioni.
In quest'ottica l'obbligatorietà si sostanzia nell'esplicitazione del collegamento negoziale necessario tra finanziamento e assicurazione che già emerge dalle disposizioni normative richiamate e che ne
8 rispetta la ratio di tutela e traPArenza, non superabile da disposizioni regolamentari che debbono necessariamente muoversi all'interno del perimetro normativo, senza possibilità di interpretazioni restrittive.
Secondo il condivisibile orientamento interpretativo della Corte di Cassazione, sopra richiamato, il collegamento negoziale necessario tra finanziamento e assicurazione è inoltre presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo.” (sottolineatura della scrivente).
Sul punto si richiama altresì ulteriore sentenza di merito secondo la quale: “Invero, il Taeg, da indicare obbligatoriamente nei contratti di credito al consumo, svolge un'importante funzione informativa finalizzata a mettere il cliente a conoscenza del costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, anche confrontandolo con quello praticato sul libero mercato del credito da altre banche, per cui l'erronea indicazione dello stesso viene sanzionata duramente con la nullità di tutte le clausole che pongono costi a carico del finanziato, il quale è tenuto a restituire solo il capitale e gli interessi al tasso sostitutivo bot.
Il giudice condivide in pieno la tesi dell'opponente, per la quale vanno tenuti in conto, ai fini del calcolo del Taeg, i costi assicurativi collegati all'erogazione del credito, ogni qual volta vi sia contestualità tra la sottoscrizione della polizza assicurativa e la stipula del contratto di finanziamento.
Invero non basta l'inserimento formale, nel testo del contratto di finanziamento, della dicitura "non obbligatorietà del contratto assicurativo", per escludere i costi assicurativi dal Taeg, attesa sia la posizione di contraente debole del consumatore che sottoscrive il contratto, sia l'indiscutibile notoria natura di condizione essenziale che le banche attribuiscono alla stipula di una polizza assicurativa, pena la mancata concessione del finanziamento.” (cfr. in motivazione Tribunale Benevento sez. II,
01/02/2021, n.165).
Ebbene, facendo applicazione al caso di specie di tali principi si ritiene che la polizza assicurativa
“prodotto assicurativo come voglio”, rilevante nello specifico al fine dell'errata o meno indicazione del TAEG in contratto, debba essere considerata ai fini del calcolo del TAEG, dovendosi ritenere sussistente il collegamento tra tale polizza assicurativa stipulata dall'appellante e il finanziamento ottenuto.
Nello specifico, infatti, rileva la contestualità della stipula del finanziamento e della polizza in questione, ma anche il fatto che la durata della stessa sia pari a quella del finanziamento - risultando oltretutto previsto il costo di € 20,40 mensili per la durata convenuta della copertura assicurativa (per un importo totale di € 1713,60 – costo totale della polizza - per tutta la durata del mutuo di 84 rate mensili) e risultando altresì indicato nel modulo di adesione al prodotto assicurativo di cui al doc.3 del ricorso monitorio che in caso di esercizio dell'opzione cambio rata con conseguente variazione
9 dell'importo della rata del finanziamento così come della durata del suo piano di rimborso i costi totali riferiti alla copertura assicurativa che graveranno sull'aderente resteranno pari al 6,5% da calcolare sulla nuova rata di finanziamento - e il fatto quindi che la polizza risulti in sostanza volta a garantire il rimborso del finanziamento: tutti indici evidenti di correlazione necessitata tra il finanziamento e l'assicurazione in questione, tale da aver inciso, per la sua esistenza, quantomeno sulle condizioni contrattuali applicate.
Neanche in ogni caso a fronte di tali elementi la convenuta opposta si è offerta di fornire adeguata prova liberatoria diretta ad impedire la riqualificazione della polizza assicurativa in questione quale servizio accessorio obbligatorio, per concludere il contratto di credito o concluderlo alle condizioni concretamente offerte.
Alla luce di tutto ciò, pertanto, il costo della polizza in questione deve essere tenuto in considerazione ai fini del calcolo del TAEG e in base a quanto accertato dal CTU - accertamento da ritenersi condivisibile in quanto accertamento chiaro e completo - tenuto conto di tale costo assicurativo, il
TAEG indicato in contratto pari a 9,95% è difforme da quello effettivo pari a 12,190% (cfr. pagg. 16
e 17 della CTU del 13 novembre 2023).
Come già sopra indicato l'erronea indicazione dello stesso viene sanzionata duramente con la nullità di tutte le clausole che pongono costi a carico del finanziato, il quale è tenuto a restituire solo il capitale e gli interessi al tasso sostitutivo bot.
Nello specifico deve essere fatta applicazione dell'art. 125 bis commi 6 e 7 TUB pro tempore vigente secondo i quali: “
6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi
o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124.
La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
7. Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali:
a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese …”.
Facendo applicazione di tale norma, pertanto, e data la difformità del TAEG indicato nel contrato rispetto a quello effettivo si ritiene di aderire al ricalcolo del debito residuo del mutuo, così come effettuato dal CTU, in maniera completa, nell'integrazione di CTU del 19 febbraio 2024.
10 Nello specifico, anche a seguito delle osservazioni del consulente di parte della convenuta opposta, il
CTU ha rideterminato il dovuto in € 25.075,41, in relazione al contratto di finanziamento in questione,
n. 20155913598913 del 4.3.2013 (cfr. pagg da 7 a 9 della integrazione di CTU).
Si deve pertanto ritenere che, quanto a tale rapporto, il debito residuo sia pari ad € 25.075,41. Deve essere quindi riconosciuta la debenza a favore della convenuta opposta di tale importo, oltre interessi come richiesti nel procedimento monitorio, quindi legali, dalla data della domanda al saldo.
Il decreto ingiuntivo opposto deve essere quindi revocato e l'opponente deve essere condannato al pagamento, per le ragioni di cui sopra, a favore della convenuta opposta del minor importo totale di
€ 27.927,15, oltre interessi sul solo capitale nella misura legale dalla data della domanda al saldo.
Quanto alle spese di lite le stesse, alla luce del principio di soccombenza, possono essere compensate tra le parti per la quota del 12,5 % e poste per il restante 87,5 % a carico dell'opponente, liquidate come in dispositivo, in base al D.M. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147/2022, scaglione da
€ 26.001 a € 52.000, compensi minimi per la fase istruttoria, essendosi in sostanza svolta esclusivamente mediante espletamento di ctu e medi per le altre fasi, compresa quella monitoria.
D'altronde come è stato affermato in giurisprudenza “… è principio consolidato quello secondo cui nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio;
di conseguenza, l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria e di quelle attinenti all'esecuzione provvisoria del decreto, le une e le altre potendo essere legittimamente poste a carico del debitore, con riferimento ai limiti della somma definitivamente attribuita al creditore (Cass. 9/02/1993, n. 2019; Cass. 9.4.1983, n. 2521).” (cfr. Corte appello Napoli sez. VIII,
28/06/2024, (ud. 27/06/2024, dep. 28/06/2024), n.2977).
Infine quanto alle spese di C.T.U., le stesse, come liquidate in corso di causa, vanno poste invece definitivamente e per intero a carico della convenuta opposta, atteso che la necessità della stessa è stata determinata dall'effettiva sussistenza di alcuni profili di illegittimità come in parte motiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 578/2021 del 20.5.2021;
11 2. Condanna parte opponente al pagamento a favore della parte opposta, per le ragioni di cui in motivazione, della somma di € 27.927,15, oltre interessi sul solo capitale nella misura legale dalla data della domanda al saldo;
3. condanna parte opponente a rifondere in favore della convenuta opposta l'87,5 % delle spese di lite, liquidate nella loro totalità (100%) in € 145,50 per esborsi, in € 8.018,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
4. compensa tra le parti la restante parte delle spese di lite;
5. pone le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, definitivamente e per intero, a carico della convenuta opposta, condannando la stessa a rifondere a parte opponente quanto eventualmente da questa versato in corso di causa a titolo di compenso del C.T.U.
Così deciso in Alessandria, il 13/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Pastorino
12
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Margherita Pastorino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato/i in CORSO Parte_1 C.F._1
ROMA 97 15121 ALESSANDRIA , presso e nello studio dell'Avv. BERETTA FABIO, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in atti
Attore opponente contro
( – già , in persona della sua Procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
e legale rappresentante pro tempore dott.ssa , e per essa, quale mandataria, Controparte_2 [...]
( ) già , in persona della Dott.ssa Controparte_3 P.IVA_2 CP_4 CP_2
rappresentata e difesa dall'avv. MARCO ROSSI ed elettivamente domiciliata presso lo studio
[...] di quest'ultimo in Verona, v.lo S. Bernardino 5A, giusta mandato in atti
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: Contratti Bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente ha concluso come da memoria 183 comma 6 n. 1 del 14/10/2022, così chiedendo:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Alessandria, contrariis reiectis: in via preliminare:
per i motivi di cui in narrativa respingere ogni eventuale richiesta ex adverso di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per l'evidente ingiusto danno che si cagionerebbe all'odierno opponente non sussistendo, tra l'altro, il pericolo di grave pregiudizio nel
1 ritardo richiesto dall'art. 642 c.p.c. secondo comma ai fini della concessione della provvisoria esecuzione del decreto stesso.
in via principale:
revocare, annullare e/o dichiarare privo di qualsivoglia efficacia e/o effetto giuridico il Decreto
Ingiuntivo n. 578/2021 del 20/05/2021 RG n. 1411/2021 emesso dal Tribunale di Alessandria,
Giudice Dott.ssa Corrado Croci, su istanza di (C.F. – P.Iva Controparte_1
) corrente in Venezia Mestre, Via Terraglio 63, per la somma di € 31.892,46 oltre P.IVA_1
interessi e spese come da domanda ed alle spese di procedura liquidate;
in via subordinata:
accertato che l'importo richiesto dal in decreto ingiuntivo è errato Controparte_1
per i motivi esposti in narrativa, in quanto il TAEG indicato è scorretto e difforme rispetto a quello praticato, per l'effetto dichiarare tenuto il sig. al pagamento della minore somma Parte_1
determinata in corso di causa che tenga conto della nullità della clausola del tasso di interesse pattuito e della rideterminazione degli interessi ai tassi minimi dei BOT, così come statuito dall'art.
117 e 125-bis del TUB.
In ogni caso con vittoria di spese, compenso professionale di giudizio, oltre accessori di legge,
CPA, IVA, Rimborso Spese 15%, successive occorrende.
In via istruttoria:
Se assolti dalla controparte gli obblighi che su di essa gravano ex art. 2697 c.c., chiede sin d'ora che l'Ill.mo Sig. Giudice voglia disporre consulenza tecnica d'ufficio contabile volta a determinare
l'esatta determinazione del TAEG e la corretta applicazione degli interessi in conformità alle pattuizioni contrattuali e per l'effetto determinare il reale importo dovuto.
Con la più ampia riserva di ogni ulteriore e consentita deduzione, precisazione, anche in punto quesito CTU, e produzione sia in merito sia istruttoria, stante il ridotto termine di cui alla presentazione dell'opposizione nonché in relazione al comportamento processuale della controparte.”
Parte convenuta opposta ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta, così chiedendo:
“In via preliminare:
1) Concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc in quanto
l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
Nel merito:
2 2) Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti del sig. Controparte_1 Parte_1 dell'importo di € 31.829,46 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre i successivi interessi come richiesti in
DI, dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo, con conseguente condanna al pagamento,
a favore di , delle suddette somme;
Controparte_1
3) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%.
In via istruttoria – con riserva di ulteriore produzione nei termini di legge”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e per essa quale mandataria otteneva decreto ingiuntivo Controparte_1 Controparte_3
nei confronti di per il pagamento del saldo debitore di tre rapporti contrattuali stipulati Parte_1 da quest'ultimo con ES (contratto di finanziamento n. 20155913598913 e contratto di apertura di linea di credito n. 20155913598901) e con ER SU NK PA (contratto di
CP_ finanziamento n. 5790848), crediti di cui era divenuta titolare a seguito di cessione, per un importo complessivo di € 31.829,46 oltre interessi e spese.
Proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo di cui sopra n. 578/2021 del 20.5.2021 Pt_1
che in sostanza confermava la stipula dei tre contratti di cui sopra e contestava, quanto al
[...]
contratto di finanziamento stipulato con ES n. 20155913598913, come il TAEG indicato in contratto pari a 9,520% fosse erroneo rispetto a quello effettivo pari a 12,570%.
Parte opponente contestava principalmente il fatto che non fosse stato tenuto conto nel calcolo del
TAEG dei costi della polizza assicurativa, da ritenersi obbligatoria e non facoltativa, data la contestualità tra la stipula del finanziamento e della polizza, in sostanza a copertura del rischio di credito rispetto al capitale prestato e chiedeva quindi in sostanza il ricalcolo di quanto dovuto dal mutuatario in conformità agli artt. 125 bis co. 6 e 7 con applicazione dei soli interessi rideterminati in base ai tassi minimi dei BOT. Parte opponente indicava poi a sostegno della propria tesi anche la giurisprudenza che aveva considerato necessario ricomprendere nel calcolo del TEG ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usura anche la polizza assicurativa finalizzata alla garanzia del rimborso del finanziamento.
A fronte di ciò parte opponente chiedeva in sostanza in via principale la revoca del decreto ingiuntivo opposto e in subordine il ricalcolo di quanto effettivamente dovuto dall'opponente per le ragioni di cui sopra.
3 Si costituiva in giudizio la convenuta opposta che in sostanza contestava l'opposizione e le tesi avversarie, evidenziando che le polizze stipulate erano da considerarsi facoltative, come indicato nello stesso contratto di finanziamento n. 20155913598913 ed erano anche state stipulate su moduli di adesione alla copertura assicurativa separati, non rilevando tra l'altro la contestualità della stipula aventi in sostanza mere ragioni di ordine “pratico”; evidenziando ancora tra l'altro, che in ogni caso la conseguenza non sarebbe stata quella del ricalcolo degli interessi al tasso nominale minimo dei
Buoni del Tesoro, ma la nullità e quindi la non debenza della clausola che prevede il costo del premio assicurativo, in applicazione dell'art 125 bis co. 6 TUB, non essendo invece applicabile l'art 125 bis co. 7 TUB.
Concludeva pertanto chiedendo in sostanza la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Successivamente allo scambio delle memorie ex art 183 co. 6 cpc la causa, istruita mediante espletamento di CTU, veniva trattenuta in decisione in data 16 luglio 2024, previa concessione dei termini ex art 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
L'opposizione è in parte fondata.
Innanzitutto, si rileva che i rapporti contrattuali oggetto del giudizio sono tre:
- Il contratto di finanziamento stipulato da ES e in data 4.3.2013, per Parte_1 un importo totale del credito di € 19.194,00 e un importo totale dovuto dal cliente di €
28.089,60 da restituire in 84 rate da € 334,00, Tan 9,52%, Taeg 9,95% (cfr. doc 3 fascicolo monitorio) per il quale la ha agito per ottenere il pagamento del debito residuo di € CP_5
28.977,72 come da estratto conto ex art 50 tub (cfr. doc. 6 fascicolo monitorio);
- Il contratto di finanziamento stipulato in data 23.4.2009 da ER SU e Pt_1
per l'importo totale finanziato di € 2.926,00, Tan 9,18 %, Taeg 11,18% da restituire
[...] in 60 rate di € 61,00, con scadenza della prima rata al 15.5.2009 (cfr. doc. 7 fascicolo monitorio), per il quale la Banca ha agito per ottenere il pagamento del debito residuo di €
419,56 come da estratto conto ex art 50 tub di cui al doc. 10 del fascicolo monitorio;
- Il contratto di apertura di linea di credito stipulato in data 4.3.2013 da ES e Pt_1
per un importo totale del credito di € 1.500,00, Tan 15,36% e Taeg 21,13% (cfr. doc.
[...]
11 fascicolo monitorio), per il quale la ha agito per ottenere il pagamento del residuo CP_5 debito di € 2.432,18, come da estratto conto ex art 50 tub di cui al doc. 13 del fascicolo monitorio.
Ebbene quanto agli ultimi due rapporti contrattuali l'opponente ha in sostanza confermato la stipula dei contratti in questione e non ha specificamente contestato l'importo ancora dovuto da Pt_1
, così come indicato dalla convenuta opposta.
[...]
4 In relazione a tali ultimi rapporti la ha prodotto il contratto di finanziamento stipulato con CP_5
ER SU, come sopra indicato, contenente le condizioni contrattuali applicate, come sopra specificate, documentazione relativa all'erogazione del credito (cfr. doc. 7 della comparsa della convenuta opposta), il piano di ammortamento (cfr. doc. 8 della comparsa della convenuta opposta)
e l'estratto conto riepilogativo dell'andamento del rapporto con la specifica indicazione dell'importo ancora dovuto per € 419,56 (cfr. doc. 10 fascicolo monitorio).
A tale proposito si evidenzia che a fronte della documentazione prodotta dalla e della mancata CP_5 specifica contestazione da parte dell'opponente dell'importo ancora dovuto, si deve ritenere fondata la domanda di pagamento formulata in questa sede dalla convenuta opposta.
D'altronde come noto in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.13533).
Nella fattispecie in esame la convenuta opposta con la produzione della documentazione di cui sopra ha dato prova della fonte costitutiva del diritto fatto valere, mentre parte opponente non ha fornito prova di fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi della pretesa creditoria opposta.
Deve essere quindi riconosciuta la debenza da parte dell'opponente a favore della Banca opposta dell'importo di € 419,56, oltre interessi come richiesti in fase monitoria, quindi interessi al tasso legale a decorrere dalla domanda.
Quanto al secondo di tali rapporti azionati la ha prodotto il contratto stipulato dall'opponente CP_5
con ES in data 4.3.2013, contenente le condizioni economiche applicate come sopra indicate e l'estratto conto completo riepilogativo dell'andamento del rapporto, con l'indicazione specifica degli importi dovuti sia a titolo di capitale che di interessi (cfr. doc. 13 fascicolo monitorio) per un totale di € 2432,18.
Anche in questo caso, a fronte di tale documentazione prodotta dalla e della mancata specifica CP_5 contestazione da parte dell'opponente dell'importo ancora dovuto, si deve ritenere fondata la domanda di pagamento formulata in questa sede dalla convenuta opposta.
5 Invero, la convenuta opposta con la produzione della documentazione di cui sopra ha fornito prova della fondatezza del credito azionato, mentre parte opponente non ha fornito prova di fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi della pretesa creditoria opposta.
Deve essere quindi riconosciuta la debenza da parte dell'opponente a favore della Banca opposta dell'importo di € 2432,18, oltre interessi come richiesti in fase monitoria, quindi interessi al tasso legale a decorrere dalla domanda.
Quanto al contratto di finanziamento stipulato da ES e in data 4.3.2013 n. Parte_1
20155913598913 si osserva quanto segue.
Innanzitutto si evidenzia che il rapporto contrattuale in questione non è contestato.
Ciò detto, come sopra indicato, parte opponente ha contestato la difformità tra il Taeg indicato in contratto e quello effettivo, evidenziando in particolare come dovessero essere inclusi nel calcolo del
Taeg anche i costi della polizza assicurativa, da ritenersi obbligatoria e ha chiesto quindi il ricalcolo di quanto dovuto in relazione a tale rapporto contrattuale, ai sensi dell'art 125 bis co. 7 TUB.
Ebbene tale motivo di opposizione è fondato.
Invero, si deve ritenere non sufficiente che nel contratto in questione siano state barrate le caselle
“no”, relativamente alla richiesta se per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere un'assicurazione che garantisca il credito o un altro contratto per servizio accessorio (pag 8 del contratto, evidenziata in particolare dalla convenuta opposta), per escludere che i costi delle polizze di assicurazione stipulate contestualmente al finanziamento in questione debbano essere tenute in considerazione ai fini del calcolo del TAEG. Si deve invece verificare, proprio al fine di capire se i costi assicurativi debbano essere inseriti nel calcolo del TAEG, se sussista o meno una correlazione necessitata tra il finanziamento e le assicurazioni, tale da aver inciso, per la sua esistenza, quantomeno sulle condizioni contrattuali applicate (cfr. Corte di Appello
Torino, sent. n. 1317 del 2021).
In tale ultima condivisibile sentenza della Corte di Appello di Torino si legge quanto segue:
“L'art.121 TUB offre le definizioni per il capo dedicato al credito ai consumatori;
il comma 1 della norma individua, alla lettera e), il “costo totale del credito”, che “indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza”; alla lettera m) precisa che il “tasso annuo effettivo globale” o “TAEG” “indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito”; il comma
2 dispone che “Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori
6 connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”; il comma 3 riserva alla “Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR”, di stabilire “le modalità di calcolo del TAEG, ivi inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo totale del credito”.
Le indicazioni offerte dalla Banca d'Italia in materia di “traPArenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” (in adempimento della Direttiva Europea EU 2008/48/Ce), nell'ambito delle competenze alla stessa riservate dall'art.121 co 3 TUB e dalla delibera CICR n.117/2011 - vigenti all'epoca della stipula - prevedevano nelle modalità di calcolo del TAEG per il credito al consumo la ricomprensione di tutti i costi di cui il finanziatore era a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte;
in quest'ottica le spese assicurative sarebbero pertanto da ricomprendere se le relative polizze, volte a garantire il credito, siano “obbligatorie” per ottenere il credito o per ottenerlo alle medesime condizioni.
Per stabilire quale rilievo attribuire ai costi delle polizze assicurative nella valutazione dell'onerosità del finanziamento e in base a quali criteri identificare la natura del collegamento tra polizze e finanziamento è opportuno tenere conto dell'orientamento interpretativo di legittimità che, pur formatosi per la verifica dei costi da considerare per la formazione del TEG ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria del mutuo, offre indicazioni utili ad orientare la soluzione anche della questione sub judice.
Il TAEG è infatti il tasso che rende uguale, su base annua, i valori attualizzati di tutti gli impegni
(prelievi, rimborsi e spese), esistenti o futuri, oggetto di accordo tra il finanziatore e il consumatore
e permette a quest'ultimo di conoscere in concreto l'onerosità del finanziamento e di poter effettuare
i controlli e i confronti opportuni: in un'ottica di piena traPArenza nel rapporto, in modo da renderne del tutto accessibile al contraente debole la valutazione economica concreta, secondo la ratio che gli art.121 e 125 bis del TUB sottendono, non sarebbe coerente affermare la natura di costo di una polizza assicurativa per la sua ricomprensione nel TEG ed escluderne invece ogni rilevanza quanto alla sua considerazione nel TAEG.
Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, espresso nella sentenza n.8806/2017, “ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art.644, comma 4 c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con
7 qualsiasi mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e
l'erogazione del mutuo”.
Gli stessi principi sono stati ribaditi dalla Suprema Corte nel provvedimento n.9298/2018, per un'ipotesi in cui la polizza era stata conclusa nell'esclusivo interesse della finanziaria, per il rischio di insolvenza del finanziato.
Si legge nella motivazione della sentenza richiamata che: la polizza assicurativa volta a garantire il rischio di insolvenza del finanziato “… non era affatto nell'interesse dell'assicurato, bensì della finanziatrice, posto che” la finanziaria “era la beneficiaria della prestazione economica per l'ipotesi di avveramento dell'alea contrattuale. Ne consegue che, quand'anche volesse accedersi alla tesi della ricorrente che dà rilevanza alle istruzioni secondarie dei soggetti rilevatori del tasso d'usura poi trasfuse nel decreto ministeriale determinativo del relativo importo, non per questo potrebbe ritenersi che il costo della polizza sia da escludere dal computo del tasso di usura, in quanto sostanzialmente imposto dalla società finanziaria per garantirsi dal rischio di incapacità patrimoniale sopravvenuta della persona fisica del finanziato”.
Secondo la Corte si deve in tal caso escludere la natura facoltativa della polizza, smentita dall'esclusivo interesse del finanziatore a garantirsi per l'insolvenza, esclusivo interesse che non permette di considerare “la garanzia accessoria del tutto autonoma rispetto al contratto di finanziamento, unica condizione per sottrarne il relativo costo dal computo del tasso di usura anche alla luce delle istruzioni per la sua determinazione all'epoca vigenti” ma ne conferma la sostanziale natura obbligatoria e la imposizione del relativo costo al cliente al fine di pervenire alla stipulazione del contratto principale”.
Dagli elementi normativi e di interpretazione giurisprudenziale che precedono è possibile dedurre che in materia di finanziamento al consumo le spese di assicurazione debbano essere ricomprese nei costi volti a formare il TAEG del rapporto quando si tratti di spese da valutare, in base al complesso delle pattuizioni negoziali, come necessarie per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle medesime condizioni.
L'obbligatorietà sottolineata dalla Banca d'Italia nelle sue disposizioni deve cioè essere letta non come situazione necessariamente formalizzata negli accordi come tale ma come sostanziale imprescindibilità della polizza assicurativa in relazione al finanziamento, per la sua concessione o per la sua concessione a quelle determinate condizioni.
In quest'ottica l'obbligatorietà si sostanzia nell'esplicitazione del collegamento negoziale necessario tra finanziamento e assicurazione che già emerge dalle disposizioni normative richiamate e che ne
8 rispetta la ratio di tutela e traPArenza, non superabile da disposizioni regolamentari che debbono necessariamente muoversi all'interno del perimetro normativo, senza possibilità di interpretazioni restrittive.
Secondo il condivisibile orientamento interpretativo della Corte di Cassazione, sopra richiamato, il collegamento negoziale necessario tra finanziamento e assicurazione è inoltre presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo.” (sottolineatura della scrivente).
Sul punto si richiama altresì ulteriore sentenza di merito secondo la quale: “Invero, il Taeg, da indicare obbligatoriamente nei contratti di credito al consumo, svolge un'importante funzione informativa finalizzata a mettere il cliente a conoscenza del costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, anche confrontandolo con quello praticato sul libero mercato del credito da altre banche, per cui l'erronea indicazione dello stesso viene sanzionata duramente con la nullità di tutte le clausole che pongono costi a carico del finanziato, il quale è tenuto a restituire solo il capitale e gli interessi al tasso sostitutivo bot.
Il giudice condivide in pieno la tesi dell'opponente, per la quale vanno tenuti in conto, ai fini del calcolo del Taeg, i costi assicurativi collegati all'erogazione del credito, ogni qual volta vi sia contestualità tra la sottoscrizione della polizza assicurativa e la stipula del contratto di finanziamento.
Invero non basta l'inserimento formale, nel testo del contratto di finanziamento, della dicitura "non obbligatorietà del contratto assicurativo", per escludere i costi assicurativi dal Taeg, attesa sia la posizione di contraente debole del consumatore che sottoscrive il contratto, sia l'indiscutibile notoria natura di condizione essenziale che le banche attribuiscono alla stipula di una polizza assicurativa, pena la mancata concessione del finanziamento.” (cfr. in motivazione Tribunale Benevento sez. II,
01/02/2021, n.165).
Ebbene, facendo applicazione al caso di specie di tali principi si ritiene che la polizza assicurativa
“prodotto assicurativo come voglio”, rilevante nello specifico al fine dell'errata o meno indicazione del TAEG in contratto, debba essere considerata ai fini del calcolo del TAEG, dovendosi ritenere sussistente il collegamento tra tale polizza assicurativa stipulata dall'appellante e il finanziamento ottenuto.
Nello specifico, infatti, rileva la contestualità della stipula del finanziamento e della polizza in questione, ma anche il fatto che la durata della stessa sia pari a quella del finanziamento - risultando oltretutto previsto il costo di € 20,40 mensili per la durata convenuta della copertura assicurativa (per un importo totale di € 1713,60 – costo totale della polizza - per tutta la durata del mutuo di 84 rate mensili) e risultando altresì indicato nel modulo di adesione al prodotto assicurativo di cui al doc.3 del ricorso monitorio che in caso di esercizio dell'opzione cambio rata con conseguente variazione
9 dell'importo della rata del finanziamento così come della durata del suo piano di rimborso i costi totali riferiti alla copertura assicurativa che graveranno sull'aderente resteranno pari al 6,5% da calcolare sulla nuova rata di finanziamento - e il fatto quindi che la polizza risulti in sostanza volta a garantire il rimborso del finanziamento: tutti indici evidenti di correlazione necessitata tra il finanziamento e l'assicurazione in questione, tale da aver inciso, per la sua esistenza, quantomeno sulle condizioni contrattuali applicate.
Neanche in ogni caso a fronte di tali elementi la convenuta opposta si è offerta di fornire adeguata prova liberatoria diretta ad impedire la riqualificazione della polizza assicurativa in questione quale servizio accessorio obbligatorio, per concludere il contratto di credito o concluderlo alle condizioni concretamente offerte.
Alla luce di tutto ciò, pertanto, il costo della polizza in questione deve essere tenuto in considerazione ai fini del calcolo del TAEG e in base a quanto accertato dal CTU - accertamento da ritenersi condivisibile in quanto accertamento chiaro e completo - tenuto conto di tale costo assicurativo, il
TAEG indicato in contratto pari a 9,95% è difforme da quello effettivo pari a 12,190% (cfr. pagg. 16
e 17 della CTU del 13 novembre 2023).
Come già sopra indicato l'erronea indicazione dello stesso viene sanzionata duramente con la nullità di tutte le clausole che pongono costi a carico del finanziato, il quale è tenuto a restituire solo il capitale e gli interessi al tasso sostitutivo bot.
Nello specifico deve essere fatta applicazione dell'art. 125 bis commi 6 e 7 TUB pro tempore vigente secondo i quali: “
6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi
o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124.
La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
7. Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali:
a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese …”.
Facendo applicazione di tale norma, pertanto, e data la difformità del TAEG indicato nel contrato rispetto a quello effettivo si ritiene di aderire al ricalcolo del debito residuo del mutuo, così come effettuato dal CTU, in maniera completa, nell'integrazione di CTU del 19 febbraio 2024.
10 Nello specifico, anche a seguito delle osservazioni del consulente di parte della convenuta opposta, il
CTU ha rideterminato il dovuto in € 25.075,41, in relazione al contratto di finanziamento in questione,
n. 20155913598913 del 4.3.2013 (cfr. pagg da 7 a 9 della integrazione di CTU).
Si deve pertanto ritenere che, quanto a tale rapporto, il debito residuo sia pari ad € 25.075,41. Deve essere quindi riconosciuta la debenza a favore della convenuta opposta di tale importo, oltre interessi come richiesti nel procedimento monitorio, quindi legali, dalla data della domanda al saldo.
Il decreto ingiuntivo opposto deve essere quindi revocato e l'opponente deve essere condannato al pagamento, per le ragioni di cui sopra, a favore della convenuta opposta del minor importo totale di
€ 27.927,15, oltre interessi sul solo capitale nella misura legale dalla data della domanda al saldo.
Quanto alle spese di lite le stesse, alla luce del principio di soccombenza, possono essere compensate tra le parti per la quota del 12,5 % e poste per il restante 87,5 % a carico dell'opponente, liquidate come in dispositivo, in base al D.M. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147/2022, scaglione da
€ 26.001 a € 52.000, compensi minimi per la fase istruttoria, essendosi in sostanza svolta esclusivamente mediante espletamento di ctu e medi per le altre fasi, compresa quella monitoria.
D'altronde come è stato affermato in giurisprudenza “… è principio consolidato quello secondo cui nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio;
di conseguenza, l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria e di quelle attinenti all'esecuzione provvisoria del decreto, le une e le altre potendo essere legittimamente poste a carico del debitore, con riferimento ai limiti della somma definitivamente attribuita al creditore (Cass. 9/02/1993, n. 2019; Cass. 9.4.1983, n. 2521).” (cfr. Corte appello Napoli sez. VIII,
28/06/2024, (ud. 27/06/2024, dep. 28/06/2024), n.2977).
Infine quanto alle spese di C.T.U., le stesse, come liquidate in corso di causa, vanno poste invece definitivamente e per intero a carico della convenuta opposta, atteso che la necessità della stessa è stata determinata dall'effettiva sussistenza di alcuni profili di illegittimità come in parte motiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 578/2021 del 20.5.2021;
11 2. Condanna parte opponente al pagamento a favore della parte opposta, per le ragioni di cui in motivazione, della somma di € 27.927,15, oltre interessi sul solo capitale nella misura legale dalla data della domanda al saldo;
3. condanna parte opponente a rifondere in favore della convenuta opposta l'87,5 % delle spese di lite, liquidate nella loro totalità (100%) in € 145,50 per esborsi, in € 8.018,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
4. compensa tra le parti la restante parte delle spese di lite;
5. pone le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, definitivamente e per intero, a carico della convenuta opposta, condannando la stessa a rifondere a parte opponente quanto eventualmente da questa versato in corso di causa a titolo di compenso del C.T.U.
Così deciso in Alessandria, il 13/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Pastorino
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