Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/02/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE IMPRESA
N. 3985/2023 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lina Tosi Presidente dott.ssa Lisa Torresan Giudice dott. Fabio Doro Giudice relatore ha pronunciato ex art. 281-terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3985/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. MACCARONE DANIELE, ricorrente, contro
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'avv. MIGNONE DAVIDE, resistenti, in punto: azione di responsabilità.
CONCLUSIONI
Conclusioni del ricorrente:
“precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta, che di seguito si riportano:
- accertare e dichiarare la responsabilità del legale rappresentante e liquidatore della società
(P. IVA , Geom. ai sensi dell'art. 2495 c.c. CP_2 P.IVA_2 Controparte_1
per aver gravemente violato gli obblighi di diligenza, prudenza e perizia connessi alle funzioni svolte, e chiuso la società omettendo di liquidare il CP_2 Parte_1
pagina 1 di 13
sentenza n°609/2019 della Corte di Appello di Venezia, e per l'effetto
- condannare il Signor al pagamento in favore del predetto Controparte_1 Pt_1
dell'importo di Euro 73.810,00 oltre interessi e rivalutazione dal pagamento della predetta somma risalente all'8 agosto 2019 fino al soddisfo, o della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia”.
Conclusioni del resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
In via pregiudiziale
Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in atti, l'insussistenza in capo al ricorrente della legittimazione attiva o, comunque, dell'interesse ad agire in relazione alle domande svolte nel presente giudizio.
Nel merito
Rigettare tutte le domande svolte da controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni esposte in atti.
In ogni caso, con vittoria di compensi di causa, oltre al rimborso forfettario nella misura del
15% sui compensi liquidati ed oltre ad IVA e CPA nella misura di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. depositato in data 16.3.2023 il Parte_1
esponeva che:
[...]
- con istanza del 13.12.2011 la società H3G s.p.a. (poi divenuta di seguito: Controparte_3
aveva chiesto all'Amministrazione comunale il rilascio di un'autorizzazione per CP_4
l'installazione di una stazione radio base per la telefonia cellulare;
- il progettista dell'intervento era stato indicato nella persona del geom. CP_1
, che poi in data 1.4.2014 aveva costituito per la realizzazione dell'opera la
[...]
Cont società (di seguito: ), assumendo la carica di amministratore;
CP_2
- con istanza del 27.2.2013 aveva chiesto il rilascio del permesso di costruire per CP_4
la realizzazione della stazione radio base;
- il Comune di aveva rilasciato l'autorizzazione paesaggistica e il permesso di Parte_1
costruire rispettivamente con provvedimenti n. 4586 del 27.3.2012 e n. 36 del 1.8.2013;
pagina 2 di 13 - l'Amministrazione comunale, poi, aveva sottoscritto in data 24.7.2014 un contratto di
Cont locazione con avente ad oggetto il terreno su cui avrebbe dovuto essere realizzata
Cont l'opera e tale area era stata successivamente sublocata da a CP_4
- nel gennaio 2015 era emerso che il terreno di cui al punto precedente era di proprietà della
, cosicché con provvedimento n. 8869 del 7.7.2015 il Comune di CP_5 Parte_1
aveva annullato in autotutela il permesso di costruire in precedenza rilasciato e ordinato la demolizione e il ripristino dello status quo ante;
- a ciò era seguito un complesso contenzioso, definito con sentenza n. 215 del 31.1.2019 dal
Tribunale di Verona, il quale: a) aveva dichiarato risolto sia il contratto di locazione sia il
Cont contratto di sublocazione;
b) aveva condannato a corrispondere a la CP_4
somma di euro 40.870,00, oltre interessi;
c) aveva dichiarato e condannato il Parte_1
Cont a manlevare dall'obbligazione di cui al punto precedente;
d) aveva
[...]
Cont condannato il a pagare a l'importo di euro 102.828,87, oltre Parte_1
interessi dalla domanda al saldo;
e) aveva condannato il alla refusione Parte_1
Cont delle spese di lite in favore di e;
CP_4
- la sentenza del Tribunale di Verona era stata impugnata dall'Amministrazione comunale avanti la Corte d'Appello di Venezia, la quale aveva rigettato l'istanza ex art. 283 c.p.c., Cont cosicché il aveva corrisposto a la somma di euro 169.075,32 Parte_1
mediante bonifico, sia pure con riserva di ripetizione;
- la Corte d'Appello di Venezia, con sentenza n. 609 del 29.10.2020, aveva accolto parzialmente l'appello, rideterminando la somma dovuta dall'Amministrazione comunale a
Cont
in euro 29.018,87, anziché in euro 102.828,87;
- la pronuncia della Corte d'Appello era passata in giudicato e, nonostante le richieste di
Cont pagamento, non aveva restituito l'importo di euro 73.810,00, pari alla differenza tra la somma erroneamente liquidata dal Tribunale di Verona e quella rideterminata dalla sentenza di secondo grado;
- esso, dunque, si era attivato per il recupero delle somme e aveva appreso che G8H era stata messa in liquidazione volontaria in data 23.2.2022, il era stato nominato CP_1
liquidatore e aveva cancellato la società dal registro delle imprese in data 3.11.2022;
- il non aveva dato alcuna comunicazione della messa in liquidazione della società, CP_1
pagina 3 di 13 non aveva corrisposto alcunché all'Amministrazione comunale e, pur essendone a conoscenza per aver in precedenza ricoperto la carica di amministratore, aveva omesso di indicare nei bilanci di esercizio il debito verso il impedendo a Parte_1
quest'ultimo di ottenere soddisfacimento della propria pretesa creditoria;
- ciò si traduceva in una violazione degli obblighi di diligenza, perizia e prudenza connessi alla funzione svolta, previsti dagli artt. 2489, secondo comma, 2392, 2393, 2476 e 2495 c.c.;
- nello specifico, potevano essere mossi al i seguenti addebiti: a) mancata CP_1
inclusione tra i debiti del credito oggetto di accertamento dinnanzi alla Corte d'Appello di
Venezia; b) mancato accantonamento o predisposizione delle necessarie risorse finanziarie al fine di fare fronte agli obblighi che avrebbero potuto derivare dalla sentenza di secondo grado;
c) predisposizione e approvazione del bilancio finale di liquidazione senza inclusione alcuna del debito;
d) predisposizione di bilanci e documenti di liquidazione dai quali non era possibile ricostruire l'attività liquidatoria e di dismissione del patrimonio aziendale e la valorizzazione dello stesso;
e) mancata attivazione delle procedure concorsuali, nel caso di insufficienza di fondi disponibili a far fronte agli obblighi esistenti;
- il bilancio finale di liquidazione esponeva soltanto ricavi e proventi per euro 31.257,00 e non meglio precisati oneri diversi di gestione per euro 25.564,00, con utile finale, al netto delle imposte, di euro 1.290,00.
Insisteva, pertanto, per l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il resistente, deducendo che:
- dalla lettura della delibera della Giunta Comunale n. 16 del 31.1.2023 che aveva autorizzato l'instaurazione del presente giudizio emergeva che l'Amministrazione comunale, a fronte del
Cont credito di euro 73.810,00 vantato nei confronti di e da questa non onorato, aveva ricevuto un indennizzo di euro 85.000,00 da parte della compagnia assicuratrice
[...]
la quale, pertanto, doveva ritenersi surrogata ex art. 1916 c.c. nei diritti Parte_2
del – assicurato – fino alla concorrenza dell'indennizzo corrisposto, Parte_1
peraltro di importo maggiore rispetto al credito rimasto insoluto;
- dunque, era diventata titolare del credito, con conseguente difetto di Parte_2
legittimazione attiva o di interesse ad agire del siccome non più Parte_1
titolare del credito, presupposto indefettibile per l'accoglimento delle domande proposte;
pagina 4 di 13 - la responsabilità ex art. 2495, secondo comma, c.c. aveva natura extracontrattuale, cosicché il creditore, per esperire vittoriosamente tale azione, doveva provare che vi era stata una condotta di mancato pagamento dei debiti sociali nonostante l'esistenza nel bilancio finale di liquidazione di una massa attiva che sarebbe stata sufficiente a soddisfare il credito di colui che agisce e che, invece, era stata distribuita ai soci, nonché che la mancanza di attivo derivava da una condotta colposa o dolosa del liquidatore;
- nel caso di specie, l'attore non aveva dimostrato nessuno di tali elementi;
- difettava l'elemento del danno, perché l'Amministrazione comunale era già stata
Cont indennizzata per il mancato pagamento da parte di;
- l'attrice non aveva né dedotto né dimostrato che il mancato pagamento del credito fosse stato determinato da condotte illecite del liquidatore, come l'esecuzione di pagamenti in spregio alla par condicio creditorum;
- il mancato appostamento nella contabilità e/o nel bilancio finale di liquidazione del debito di
G8H verso il di non era sufficiente, posto che non vi era stata alcuna Pt_1 Parte_1
allegazione dell'esistenza di un nesso di causalità tra la mancata appostazione e l'omissione del pagamento;
- non poteva essere considerata fonte di responsabilità nemmeno la mancata proposizione di un'istanza di fallimento o di accesso ad altra procedura concorsuale, poiché
l'Amministrazione comunale non aveva né allegato né dimostrato che in tal caso essa avrebbe concretamente potuto veder soddisfatto il suo credito;
Cont
- ad ogni buon conto, non possedeva nemmeno i requisiti di fallibilità previsti dall'art. 1
l. fall., poiché nei tre esercizi antecedenti la sua cancellazione dal registro delle imprese tale società non aveva mai avuto né un attivo patrimoniale superiore ad euro 300.000,00, né ricavi lordi superiori ad euro 200.000,00 né, infine, debiti superiori ad euro 500.000,00;
- egli era stato nominato liquidatore con delibera assembleare del 28.2.2022, dopo che, in una precedente assemblea tenutasi in data 17.2.2022, i soci avevano preso atto che dall'ultima
Cont documentazione contabile era emerso che aveva completamente perso il suo capitale sociale;
- al momento della nomina, dunque, egli si era ritrovato a dover gestire una società che, di fatto, era priva di attivo;
pagina 5 di 13 - nel corso della liquidazione egli non aveva eseguito alcun pagamento in violazione del principio della par condicio creditorum, essendosi limitato al versamento delle imposte relative periodo di liquidazione, le quali, peraltro, erano oggetto di un credito privilegiato e non meramente chirografario come quello dell'Amministrazione comunale;
- G8H, inoltre, aveva subito il pignoramento della somma di euro 7.641,14 presente nel conto corrente acceso presso Cassa Padana a seguito di pignoramento presso terzi promosso da
CP_4
- a conclusione della procedura di liquidazione, poi, egli: a) aveva stralciato i debiti ancora annotati in contabilità ma di fatto non più esigibili, iscrivendoli nel bilancio di liquidazione quali sopravvenienze attive;
b) aveva annotato le sopravvenienze passive del periodo di liquidazione, consistenti prevalentemente in un credito I.V.A. per euro 17.431,39 non esigibile in ragione del costante orientamento dell secondo cui il Controparte_6
rimborso di tale tipologia di crediti non poteva essere richiesto da società in perdita sistematica o non operative, come appunto era G8H;
- egli, comunque, per estremo scrupolo aveva chiesto all il rimborso del Controparte_6
credito IVA di euro 17.431,39 ed era in attesa di riscontro;
Insisteva, pertanto, per l'accoglimento delle conclusioni sopra indicate.
Le parti scambiavano le memorie ex art. 281-duodecies c.p.c. e la causa veniva rinviata per discussione all'udienza del 6.2.2025, in vista della quale le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe indicato.
***
L'eccezione di difetto di legittimazione attiva e/o di interesse ad agire sollevata dal resistente va respinta.
Il , invero, sostiene che il non potrebbe agire in giudizio per il CP_1 Parte_1
risarcimento del danno perché sarebbe già stato indennizzato del pregiudizio subito dalla propria compagnia assicurativa, la quale, per effetto della liquidazione dell'indennizzo si sarebbe surrogata nei diritti dell'Amministrazione comunale ex art. 1916 c.c. e sarebbe l'unica legittimata ad agire nei suoi confronti.
Il , dunque, finisce con il sostenere che la surrogazione ex art. 1916 c.c. CP_1
discenderebbe automaticamente dal pagamento dell'indennizzo, ma tale assunto è erroneo in pagina 6 di 13 punto di diritto.
Il pagamento dell'indennizzo, infatti, non è di per sé sufficiente a far maturare la surrogazione ex art. 1916 c.c. e a determinare la successione nella titolarità attiva del credito, poiché è necessario anche che l'assicuratore abbia comunicato al danneggiante di volersi sostituire nella posizione dell'assicurato, con un atto che – in virtù del principio generale di cui all'art. 1335
c.c. – si reputa conosciuto nel momento in cui giunge a conoscenza del danneggiante.
Da ciò discende che laddove l'assicuratore non si sia avvalso della facoltà prevista dall'art. 1916 c.c., il danneggiato, pur avendo già riscosso l'indennità assicurativa, può agire per il risarcimento totale, senza che il danneggiante possa opporgli l'intervenuta riscossione dell'indennizzo (cfr., ex multis, Cass. n. 2051/1988, n. 5165/1994, n. 24806/2005 e n.
18016/2018).
Il resistente non ha dimostrato che gli abbia comunicato di volersi avvalere del Parte_2
diritto di surrogazione previsto dall'art. 1916 c.c., cosicché non si è verificata alcuna successione nella titolarità attiva del credito e il può agire per il Parte_1
risarcimento del danno per l'intero ammontare, senza che il possa invocare CP_1
l'intervenuta riscossione dell'indennizzo.
***
Nel merito, tenuto conto di quanto è emerso all'udienza di discussione, deve essere preliminarmente chiarita la causa petendi della domanda risarcitoria, giacché
l'Amministrazione comunale sostiene di aver agito nei confronti del resistente sia quale
Cont amministratore sia quale liquidatore di , mentre il sostiene di essere stato CP_1
convenuto soltanto nella seconda delle due vesti.
Sul punto, va osservato che il tenore delle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio è effettivamente equivoco, poiché il dapprima chiede che sia accertata la Parte_1
responsabilità del resistente quale “legale rappresentante” – espressione generica in cui è compresa anche la carica di amministratore – e “liquidatore” e poi però specifica “ai sensi dell'art. 2495 c.c.”, che è norma riferita alla sola responsabilità del liquidatore.
Nondimeno, tenuto conto che il tenore delle conclusioni deve essere interpretato alla luce dell'intero contenuto dell'atto introduttivo del giudizio e, nello specifico, delle allegazioni ivi esposte, deve ritenersi che il sia stato convenuto in giudizio sia quale CP_1
pagina 7 di 13 Cont amministratore sia quale liquidatore di .
Ciò emerge, innanzitutto, dal fatto che l'Amministrazione comunale esordisce premettendo che
“La presente controversia ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità del Geom.
, liquidatore e amministratore unico della società , Controparte_1 CP_2
esplicitando dunque la volontà di convenire in giudizio il resistente per entrambe le cariche ricoperte.
In secondo luogo, nello specificare gli addebiti posti a fondamento della domanda risarcitoria il richiama non solo l'art. 2495 c.c., ma anche l'art. 2476 c.c., che disciplina Parte_1
la responsabilità dell'amministratore verso la s.r.l. e i creditori della stessa.
Infine, va osservato che tra le condotte censurate dall'Amministrazione comunale vi sono non solo atti che attengono esclusivamente alla qualità di liquidatore, ma anche addebiti che possono astrattamente riguardare sia la carica di amministratore sia la carica di liquidatore.
Nello specifico, riguardano entrambe le qualità gli addebiti relativi alla “mancata inclusione tra i debiti della società in liquidazione del credito oggetto di accertamento dinnanzi alla Corte
d'Appello di Venezia”, al “mancato accantonamento o predisposizione delle necessarie risorse finanziarie al fine di fare fronte agli obblighi che potessero derivare dalla sentenza di secondo grado” e alla “mancata attivazione delle procedure concorsuali, nel caso di insufficienza di fondi disponibili a far fronte agli obblighi esistenti”.
Riguardano esclusivamente la carica di liquidatore, invece, gli addebiti relativi alla
“predisposizione e approvazione del bilancio finale di liquidazione senza inclusione alcuna del debito” e alla “predisposizione di bilanci e documenti di liquidazione dai quali non è possibile ricostruire l'attività liquidatoria e di dismissione del patrimonio aziendale e la valorizzazione dello stesso”.
Ciò premesso, iniziando dall'azione di responsabilità contro il quale amministratore, CP_1
deve essere precisato che quest'ultima va qualificata come proposta ai sensi dell'art. 2476, sesto comma, c.c., a mente del quale “Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.
L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai pagina 8 di 13 creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi”.
La domanda del ricorrente non appare meritevole di accoglimento, poiché non risultano specificamente allegati né dimostrati i presupposti richiesti dall'art. 2476, sesto comma, c.c., ossia la commissione di azioni o di omissioni che abbiano arrecato pregiudizio all'integrità del patrimonio sociale e, facendo venir meno la garanzia patrimoniale generica data da quest'ultimo, lo abbiano reso insufficiente al soddisfacimento del credito.
Il invero, lamenta innanzitutto la mancata inclusione del suo credito Parte_1
Cont restitutorio nel bilancio di e il mancato accantonamento delle risorse necessarie a far fronte a tale posta debitoria.
Tali addebiti, nondimeno, si risolvono nella allegazione di mere irregolarità di carattere contabile, che di per sé sono insufficienti a configurare una responsabilità dell'amministratore o ad addebitare al medesimo l'esistenza della perdita di gestione o l'insufficienza del capitale sociale a far fronte ai debiti della società.
Sul piano del nesso causale, infatti, il risultato negativo di esercizio o l'insufficienza del patrimonio sociale non sono conseguenza immediata e diretta della mancata o dell'irregolare tenuta delle scritture contabili o della non veridicità del bilancio, ma del compimento da parte dell'amministratore di un atto di gestione contrario ai doveri di diligenza, prudenza, ragionevolezza e corretta gestione.
L'amministratore deve sì dare conto di tale atto di gestione nelle scritture contabili e nel bilancio di esercizio, ma laddove ometta tale rilevazione non è necessariamente detto che sussista una perdita di gestione né che quest'ultima, laddove esistente, dipenda dall'irregolarità della tenuta dei registri contabili e della documentazione che l'impresa ha l'obbligo di conservare.
In quest'ottica, è onere del creditore che afferma l'esistenza di una responsabilità dell'amministratore allegare specificamente e dimostrare l'atto o gli atti contrari ai doveri gravanti sull'amministratore, l'esistenza di tale atto, il suo carattere doloso o colposo e la sussistenza del danno al patrimonio sociale e la conseguente insufficienza di quest'ultimo a soddisfare le ragioni creditorie.
Nella fattispecie in esame il non ha fornito né una specifica allegazione Parte_1
né una dimostrazione di tali elementi, poiché non vi è prova che laddove il resistente avesse pagina 9 di 13 proceduto nel senso indicato dal ricorrente allora il credito dell'Amministrazione comunale sarebbe stato soddisfatto.
Va specificato che le argomentazioni contenute nella memoria ex art. 281-duodecies, comma quarto, c.p.c. depositata dal sono in parte generiche e in parte Parte_1
indimostrate, posto che i bilanci del 2016, del 2017 e del 2018 non sono stati depositati in giudizio dal ricorrente e le affermazioni relativamente al contenuto di questi ultimi sono state contestate dal . CP_1
Non è possibile nemmeno configurare una responsabilità per la mancata attivazione di procedure concorsuali, poiché non vi è specifica allegazione della sussistenza dei presupposti per l'accesso a rimedi previsti dalla l. fall. e/o dal c.c.i. né una specifica individuazione della
Cont procedura concorsuale a cui avrebbe potuto accedere.
Quest'ultima allegazione, peraltro, sarebbe stata necessaria, poiché il resistente ha allegato e
Cont documentato, senza essere smentito dall'Amministrazione comunale, che non possedeva i requisiti per essere dichiarata fallita o per essere ammessa alla liquidazione giudiziale.
Inoltre, non vi è né una specifica allegazione né prova che laddove il avesse CP_1
presentato domanda di accesso ad una procedura concorsuale, il credito del Parte_1
sarebbe stato in qualche misura soddisfatto.
[...]
Passando alla possibilità di configurare una responsabilità del resistente quale liquidatore, deve essere ricordato in punto di diritto che l'art. 2495, terzo comma, c.c. prevede che il creditore possa agire nei confronti del liquidatore per i crediti non soddisfatti “se il mancato pagamento è dipeso da colpa” del liquidatore.
Si tratta di una fattispecie di responsabilità extracontrattuale, che presuppone la dimostrazione da parte del creditore: a) della sua qualità; b) della violazione da parte del liquidatore dei doveri impostigli dalla legge o dallo statuto;
c) della sussistenza della colpa e del dolo;
d) del nesso di causalità tra la condotta illecita e il danno asseritamente sopportato.
Il creditore, pertanto, dovrà dimostrare che in fase di liquidazione la società era sufficientemente capiente per soddisfare del tutto o in parte il credito di cui è titolare e che lamenta non essere stato saldato dal liquidatore oppure che il liquidatore ha tenuto una condotta dolosa o colposa, commissiva o omissiva, con la quale non ha recuperato o conservato del patrimonio attivo anche nell'interesse dei creditori, quali ad esempio il compimento di atti pagina 10 di 13 distrattivi o dissipativi o il pagamento di creditori in violazione della par condicio creditorum.
Ciò premesso, deve ritenersi che la domanda risarcitoria dell'Amministrazione comunale sia meritevole di accoglimento limitatamente all'importo di euro 1.290,00, pari al risultato positivo risultante dal bilancio finale di liquidazione dimesso dal ricorrente sub doc. n. 18. Cont È documentale, infatti, che il non abbia iscritto il debito di verso il Comune di CP_1
nel bilancio finale di liquidazione e ciò costituisce effettivamente una violazione dei Parte_1
doveri di liquidatore.
Sul piano aritmetico e contabile, ciò ha provocato un utile di liquidazione pari ad euro
1.290,00, che, come tale, deve presumersi essere stato destinato ai soci, ma illegittimamente, posto che, laddove il resistente avesse correttamente dato atto dell'esistenza del debito verso il ricorrente, non sarebbe stato possibile giungere al predetto risultato positivo di liquidazione e la somma di euro 1.290,00 sarebbe stata destinata alla parziale soddisfazione del credito dell'Amministrazione comunale.
Non è, invece, possibile riconoscere il maggior importo preteso dal Parte_1
perché:
- per quanto concerne gli addebiti consistenti nella mancata inclusione nel bilancio di G8H del credito dell'Amministrazione comunale, nel mancato accantonamento delle risorse necessarie a farvi fronte e nel mancato accesso a procedure concorsuali possono essere richiamare le considerazioni che sopra si sono svolte;
- l'impossibilità di ricostruire le operazioni di liquidazione è un addebito avente natura meramente formale, di per sé insuscettibile di arrecare danno, alla luce di quanto si è detto sopra sul rapporto tra irregolarità contabili e domanda di risarcimento del danno;
- il ricorrente non ha specificamente indicato atti distrattivi o dissipativi compiuti dal
, neppure dopo che questi ha dimesso in giudizio sub doc. n. 3 il libro giornale, CP_1
che contiene l'elenco dettagliato delle operazioni compiute in sede di liquidazione;
- la censura relativa alla mancata adozione da parte del resistente di iniziative volte a riscuotere i crediti risultanti nei bilanci 2020 (euro 22.552,00) ed euro 22.156 (euro
22.156,00) è tardiva, in quanto è stata formulata dal soltanto nella Parte_1
memoria ex art. 281-duodecies, quarto comma, c.p.c. ed è un addebito che da un lato non può dirsi ricompreso nel perimetro delle censure originariamente fatte valere e dall'altro ben pagina 11 di 13 poteva essere articolato sin dall'introduzione del giudizio, tenuto conto che i bilanci 2020 e
2021 sono stati prodotti dal ricorrente sin dall'atto introduttivo del giudizio;
- la censura relativa alla lesione della par condicio creditorum articolata dall'Amministrazione comunale nella memoria ex art. 281-duodecies, quarto comma, c.p.c. è generica, poiché non viene specificato quali debiti sarebbero stati illegittimamente soddisfatti con precedenza rispetto a quelli del ricorrente e non vi è nemmeno una specifica allegazione in punto di nesso di causalità, e ciò – anche in questo caso – nonostante fosse presente agli atti il libro
Cont giornale di e quindi fosse possibile per il ricostruire i pagamenti Parte_1
eseguiti dal;
CP_1
- in ogni caso, il resistente ha dato una spiegazione plausibile e documentata delle attività compiute in fase di liquidazione, dimostrando: a) che quando era stato nominato, in data
28.2.2022, la società aveva già perso il proprio capitale sociale, situazione che sussisteva peraltro sin dal bilancio di esercizio del 31.12.2020 (cfr. doc. n. 2 resistente, ma anche docc. nn. 16 e 17 ricorrente); b) di aver fatto fronte ai debiti tributari, aventi rango privilegiato rispetto alla pretesa creditoria dell'Amministrazione comunale e dunque nel rispetto della par condicio creditorum (cfr. doc. n. 3 resistente); c) di non aver avuto altre risorse a disposizione perché le somme presenti sul conto corrente erano state pignorate da H3G
(cfr. doc. n. 3 resistente); d) di aver utilizzato parzialmente il credito verso l'erario per compensare altri debiti tributari (cfr. doc. n. 3 resistente); e) di aver eseguito dei pagamenti legati al normale svolgimento dell'attività sociale, come canoni di home banking, spese e imposta di bollo sul conto corrente (cfr. doc. n. 3 resistente); f) di aver iscritto il credito verso l'erario risultante dall'operazione di compensazione di cui al punto precedente quale sopravvenienza passiva, nell'incertezza di poterlo recuperare (doc. n. 5 resistente); f) di aver iscritto quali sopravvenienze passive dei debiti non più esigibili (doc. n. 4 resistente);
- l'addebito consistente nella tardività dell'istanza di rimborso del credito IVA di euro
17.431,39 iscritto quale sopravvenienza passiva formulata dal ricorrente nella memoria ex art. 281-duodecies c.p.c. è infondato perché il ha spiegato che tale istanza era CP_1
stata formulata alla prima occasione utile, ossia in sede di dichiarazione IVA annuale, presentabile unicamente dal 1.2 al 30.4 di ogni anno e tale difesa non ha formato oggetto di specifica confutazione da parte dell'Amministrazione comunale.
pagina 12 di 13 Ne consegue che il va condannato a versare al la somma di CP_1 Parte_1
euro 1.290,00, oltre rivalutazione e interessi legali sulla somma progressivamente rivalutata dalla data del deposito nel registro delle imprese del bilancio di liquidazione – momento consumativo dell'illecito – alla data di pubblicazione della presente sentenza;
sulla somma così determinata andranno calcolati interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente pronuncia sino al saldo effettivo.
***
Le spese di lite vanno integralmente compensate, poiché la domanda dell'attore è stata accolta in misura assolutamente marginale rispetto all'originario importo richiesto e ciò costituisce una grave ed eccezionale ragione che giustifica una pronuncia di compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa n. 3985/2023 R.G. promossa dal Parte_1
contro , ogni altra diversa domanda ed
[...] Controparte_1
eccezione respinta:
1) condanna il convenuto a versare all'attore la somma di euro 1.290,00, oltre rivalutazione e interessi legali sulla somma progressivamente rivalutata dalla data di deposito nel registro delle imprese del bilancio di liquidazione alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali sulla somma così calcolata dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Venezia, 6 febbraio 2025
Il Giudice estensore dott. Fabio Doro
Il Presidente dott.ssa Lina Tosi
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