CA
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 06/11/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Monica SGARRO
- Presidente-
- Consigliere relatore 2) Dott.ssa Rossella DI TODARO
3) Dott.ssa Maria Filippa LEONE
- Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale in grado di appello iscritta al N. 129 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 2449/2020(RG 3430/2019) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di opposizione ad intimazione di pagamento promossa da:
Parte 1 rappr. e difeso dall' avv. M. BONGERMINO
-Appellante-
contro
Controparte 1 in persona del Presidente pro tempore,
rappr. e difeso dall'avv. A. ANDRIULLI, R. BATTIATO e F. CERTOMA'
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore rappr. e difeso dall'avv. D. DI GIUSEPPE
-Appellate-
OGGETTO: "Contributi previdenziali"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 18/4/2021 il ricorrente in epigrafe indicato ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha rigettato l'opposizione proposta avverso l'intimazione di pagamento notificatagli dall' Controparte_2 in data 11.3.2019, con CP cui si chiedeva il pagamento del credito rinveniente da un sotteso avviso di addebito notificatogli in data 11.8.2012. Tale avviso di addebito seguiva l'emissione di 2 verbali di accertamento del 23/10/2010 con cui 1,CP_ aveva iscritto d'ufficio Parte 1 quale
CP coltivatore diretto dal 2005 al 2009 e con lo stesso l' gli domandava il pagamento dei contributi coltivatori diretti riferiti allo stesso periodo. Ha assunto l'appellante l'erroneità della sentenza, per avere egli dimostrato in giudizio di avere impugnato in altro giudizio sia i verbali di accertamento che l'avviso di addebito sotteso alla presente intimazione e di avere ottenuto sentenza favorevole di annullamento dei predetti verbali e dello stesso avviso(sentenza n. 4797/2015 del 27/11/2015). Per mero errore materiale del giudice che ha redatto tale sentenza, tuttavia, l'avviso di addebito impugnato è stato indicato con un numero diverso, ragion per cui il Tribunale della sentenza impugnata ha ritenuto che non fosse lo stesso avviso sotteso alla intimazione opposta.
In corso di causa l'appellante ha depositato la sentenza emessa a conclusione del giudizio di appello riferito alla sentenza n. 4797/2015 di annullamento dell'avviso di addebito e dei sottesi verbali di accertamento, con cui la Corte d'appello sezione distaccata di Taranto ha confermato CP l'annullamento degli stessi, rigettando l'appello dell' sentenza n. 218/2021 dell'11/5/2021-RG
n. 139/2016). Nella medesima sentenza la Corte d'appello ha corretto l'errore contenuto nella sentenza impugnata, specificando che l'avviso di addebito opposto e annullato recasse il numero
40620120001200672000 e non quello scritto per errore dal giudice, ossia 40620120001194814000.
Pertanto concludeva chiedendo l'annullamento dell'intimazione opposta per il venir meno del titolo su cui si fondava. Si è costituita Controparte_2 rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto CP alla presente causa, disquisendosi di un avviso di addebito che è atto proprio dell' e ha chiesto in ogni caso di essere esonerata dal pagamento delle spese di lite. Ha chiesto il rigetto dell'appello. CP L' costituendosi si è riportato alle motivazioni della sentenza impugnata chiedendone la conferma.
L'appello è fondato.
Non ricorre alcun difetto di legittimazione passiva di Controparte 2 dal momento che il ricorrente si è opposto ad una intimazione di pagamento notificata il 13/11/2019 proprio da [...]
,CP 2 con cui questa gli intimava di pagare la somma rinveniente dall'avviso di addebito n.40620120001200672000 notificato l'11/8/2012. Insomma tanto Controparte_2 CP in quanto creditore delle somme,che minacciava l'esecuzione forzata nei suoi confronti che l' risultavano legittimati passivi nel giudizio di impugnazione.
Occorre precisare che nella impugnazione opposta si indicava chiaramente l'avviso di addebito sotteso con il numero 40620120001200672000 e si indicavano i contributi evasi come contributi ivs coltivatori diretti riferiti agli anni 2005-2009. Ebbene, dopo la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n. 4797/2015 da parte della Corte d'appello di Lecce sezione distaccata di Taranto, con la sentenza n. 218/2021, è acclarato che l'avviso di addebito annullato dalla stessa sentenza del 2015, insieme ai sottesi due verbali di accertamento, è proprio lo stesso posto a base della presente intimazione, ossia l'avviso di addebito n. 40620120001200672000.
Ciò non poteva verificare il giudice di primo grado, perché ha potuto leggere solo la sentenza n.
4797/2015(e non anche evidentemente la sentenza di appello che l'ha confermata), che conteneva l'errore sul numero dell'avviso di addebito sotteso all'intimazione e generava il dubbio che esistessero due diversi avvisi di addebito, di cui uno annullato nella predetta sentenza e l'altro ancora efficace posto a base dell'intimazione.
Dopo l'esibizione della sentenza della Corte d'appello, che ha rettificato l'errore materiale, nessun dubbio può residuare ed è evidente che CP_2 non possa procedere ad esecuzione per un credito non più esistente. Insomma l'annullamento dei verbali di accertamento redatti dagli ispettori con cui si iscriveva d'ufficio il ricorrente nella gestione coltivatori diretti dal 2005 al 2009 e l'annullamento dell'avviso di addebito conseguente, che costituisce il titolo su cui si fonda l'intimazione opposta in questo giudizio, fa venire meno il titolo di credito su cui si fonda l'esecuzione.
L'opposizione deve essere accolta e deve dichiararsi che non può procedersi alla riscossione del credito contenuto nell'intimazione di pagamento opposta.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e gravano sui resistenti.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione all'intimazione di pagamento n. 40620189005146189000 notificata l'11/3/2019 dichiarando l'inesistenza del credito nella stessa fatto valere e la conseguente insussistenza del diritto a procedere esecutivamente.
Condanna le parti appellate alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo grado in € 2500,00 per compensi professionali oltre oneri accessori come per legge e per il secondo grado in € 2300,00 per compensi professionali oltre oneri accessori come per legge, con distrazione.
Taranto, 22/10/2025
Il Presidente Il Relatore
dott.ssa M. Sgarro Dott.ssa R.Di Todaro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Monica SGARRO
- Presidente-
- Consigliere relatore 2) Dott.ssa Rossella DI TODARO
3) Dott.ssa Maria Filippa LEONE
- Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale in grado di appello iscritta al N. 129 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 2449/2020(RG 3430/2019) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di opposizione ad intimazione di pagamento promossa da:
Parte 1 rappr. e difeso dall' avv. M. BONGERMINO
-Appellante-
contro
Controparte 1 in persona del Presidente pro tempore,
rappr. e difeso dall'avv. A. ANDRIULLI, R. BATTIATO e F. CERTOMA'
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore rappr. e difeso dall'avv. D. DI GIUSEPPE
-Appellate-
OGGETTO: "Contributi previdenziali"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 18/4/2021 il ricorrente in epigrafe indicato ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha rigettato l'opposizione proposta avverso l'intimazione di pagamento notificatagli dall' Controparte_2 in data 11.3.2019, con CP cui si chiedeva il pagamento del credito rinveniente da un sotteso avviso di addebito notificatogli in data 11.8.2012. Tale avviso di addebito seguiva l'emissione di 2 verbali di accertamento del 23/10/2010 con cui 1,CP_ aveva iscritto d'ufficio Parte 1 quale
CP coltivatore diretto dal 2005 al 2009 e con lo stesso l' gli domandava il pagamento dei contributi coltivatori diretti riferiti allo stesso periodo. Ha assunto l'appellante l'erroneità della sentenza, per avere egli dimostrato in giudizio di avere impugnato in altro giudizio sia i verbali di accertamento che l'avviso di addebito sotteso alla presente intimazione e di avere ottenuto sentenza favorevole di annullamento dei predetti verbali e dello stesso avviso(sentenza n. 4797/2015 del 27/11/2015). Per mero errore materiale del giudice che ha redatto tale sentenza, tuttavia, l'avviso di addebito impugnato è stato indicato con un numero diverso, ragion per cui il Tribunale della sentenza impugnata ha ritenuto che non fosse lo stesso avviso sotteso alla intimazione opposta.
In corso di causa l'appellante ha depositato la sentenza emessa a conclusione del giudizio di appello riferito alla sentenza n. 4797/2015 di annullamento dell'avviso di addebito e dei sottesi verbali di accertamento, con cui la Corte d'appello sezione distaccata di Taranto ha confermato CP l'annullamento degli stessi, rigettando l'appello dell' sentenza n. 218/2021 dell'11/5/2021-RG
n. 139/2016). Nella medesima sentenza la Corte d'appello ha corretto l'errore contenuto nella sentenza impugnata, specificando che l'avviso di addebito opposto e annullato recasse il numero
40620120001200672000 e non quello scritto per errore dal giudice, ossia 40620120001194814000.
Pertanto concludeva chiedendo l'annullamento dell'intimazione opposta per il venir meno del titolo su cui si fondava. Si è costituita Controparte_2 rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto CP alla presente causa, disquisendosi di un avviso di addebito che è atto proprio dell' e ha chiesto in ogni caso di essere esonerata dal pagamento delle spese di lite. Ha chiesto il rigetto dell'appello. CP L' costituendosi si è riportato alle motivazioni della sentenza impugnata chiedendone la conferma.
L'appello è fondato.
Non ricorre alcun difetto di legittimazione passiva di Controparte 2 dal momento che il ricorrente si è opposto ad una intimazione di pagamento notificata il 13/11/2019 proprio da [...]
,CP 2 con cui questa gli intimava di pagare la somma rinveniente dall'avviso di addebito n.40620120001200672000 notificato l'11/8/2012. Insomma tanto Controparte_2 CP in quanto creditore delle somme,che minacciava l'esecuzione forzata nei suoi confronti che l' risultavano legittimati passivi nel giudizio di impugnazione.
Occorre precisare che nella impugnazione opposta si indicava chiaramente l'avviso di addebito sotteso con il numero 40620120001200672000 e si indicavano i contributi evasi come contributi ivs coltivatori diretti riferiti agli anni 2005-2009. Ebbene, dopo la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n. 4797/2015 da parte della Corte d'appello di Lecce sezione distaccata di Taranto, con la sentenza n. 218/2021, è acclarato che l'avviso di addebito annullato dalla stessa sentenza del 2015, insieme ai sottesi due verbali di accertamento, è proprio lo stesso posto a base della presente intimazione, ossia l'avviso di addebito n. 40620120001200672000.
Ciò non poteva verificare il giudice di primo grado, perché ha potuto leggere solo la sentenza n.
4797/2015(e non anche evidentemente la sentenza di appello che l'ha confermata), che conteneva l'errore sul numero dell'avviso di addebito sotteso all'intimazione e generava il dubbio che esistessero due diversi avvisi di addebito, di cui uno annullato nella predetta sentenza e l'altro ancora efficace posto a base dell'intimazione.
Dopo l'esibizione della sentenza della Corte d'appello, che ha rettificato l'errore materiale, nessun dubbio può residuare ed è evidente che CP_2 non possa procedere ad esecuzione per un credito non più esistente. Insomma l'annullamento dei verbali di accertamento redatti dagli ispettori con cui si iscriveva d'ufficio il ricorrente nella gestione coltivatori diretti dal 2005 al 2009 e l'annullamento dell'avviso di addebito conseguente, che costituisce il titolo su cui si fonda l'intimazione opposta in questo giudizio, fa venire meno il titolo di credito su cui si fonda l'esecuzione.
L'opposizione deve essere accolta e deve dichiararsi che non può procedersi alla riscossione del credito contenuto nell'intimazione di pagamento opposta.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e gravano sui resistenti.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione all'intimazione di pagamento n. 40620189005146189000 notificata l'11/3/2019 dichiarando l'inesistenza del credito nella stessa fatto valere e la conseguente insussistenza del diritto a procedere esecutivamente.
Condanna le parti appellate alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo grado in € 2500,00 per compensi professionali oltre oneri accessori come per legge e per il secondo grado in € 2300,00 per compensi professionali oltre oneri accessori come per legge, con distrazione.
Taranto, 22/10/2025
Il Presidente Il Relatore
dott.ssa M. Sgarro Dott.ssa R.Di Todaro