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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/09/2025, n. 2465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2465 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, in persona del GOP avv. Antonio
Ruggiero ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 840/2019 del R.G. contenzioso vertente
TRA
, , elettivamente domiciliata in Pomigliano Parte_1 C.F._1
d'Arco (NA), alla Via Felice Terracciano n. 165, sede della Controparte_1
, che la rappresenta e difende, giusta procura in
[...] P.IVA_1 calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 04.11.2021,
nella persona dei soci Avv. Pasqualina SPIGNESE, e Avv. Paola C.F._2
GIGLIO, , C.F._3
ATTORE
E
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_2
domiciliato in Marigliano alla via Collegiata, n. 30, presso lo studio dell'avv. Cristina
PERILLO, , dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura C.F._4 in calce alla comparsa di risposta,
CONVENUTO avente ad oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 29.05.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Si omette l'analitica esposizione dello svolgimento del processo, non più prevista dall'art. 132 c.p.c. novellato, e si procede alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi degli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1 asserendo che in data Controparte_2
Pag. 1 12.05.2016 alle ore 7:30 circa in Castello di Cisterna mentre percorreva la strada privata identificata come zona ASI in direzione Pomigliano d'Arco - Casalnuovo di
Napoli, giunta all'altezza dello svincolo a Y, nel portarsi con la sua auto Mazda MX5,
tg. AC997SS, verso destra, a causa del manto stradale reso viscido e scivoloso (dalla pioggia) nonché a causa di una sconnessione presente all'altezza dello svincolo, perdeva il controllo del veicolo, andando in primis ad impattare più volte contro il guardrail laterale destro e sinistro per poi fuoriuscire dalla sede stradale nella scarpata erbosa destra ed assumere posizione di quiete ribaltata sulla cappotta;
che, a seguito del predetto evento, il veicolo attoreo riportava ingenti danni al parabrezza anteriore, alla fiancata sinistra, al gruppo ottico anteriore sinistro nonché al tetto, che si deformava integralmente, danno che veniva quantificato dal proprio consulente in euro 9.175,21;
che l'istante, invece, riportava lesioni personali, per le quali veniva soccorsa e trasportata presso la clinica Villa dei fiori di Acerra, ove le veniva diagnosticato un
“trauma cranico lieve in sede fronto-parietale sx”; che l'evento, a suo dire, era accaduto a causa dello stato di cattiva manutenzione del tratto stradale di proprietà del
[...]
che era sprovvisto di materiale bituminoso Controparte_2 idoneo a drenare l'acqua piovana e che presentava ai lati sacchi di immondizia non raccolta senza alcun segnale o recinzione idonea a delimitare e segnalare la presenza di tali accumuli di rifiuti;
che la sede stradale non era, pertanto, mantenuta in uno stato adeguato idoneo a prevenire pericoli per gli utenti;
che sul luogo era anche intervenuta la Polizia di Stato di Nola, che aveva provveduto a redigere regolare rapporto dell'accaduto; che la sanzione amministrativa per violazione dell'art. 141 del C.d.S. comminata dalla Polizia stradale alla era stata successivamente annullata con Pt_1 sentenza del Giudice di Pace di Pomigliano d'Arco.
Tanto premesso, sulla scorta del disposto dell'art. 2051 cc, l'attrice domandava il risarcimento di tutti i danni subiti alla convenuta nella sua qualità di proprietaria e custode del tratto stradale ove era avvenuto il sinistro.
Si costituiva in giudizio il convenuto, il quale eccepiva, in via CP_3 preliminare, la nullità della citazione ed il suo difetto di legittimazione passiva;
nel merito, invece, sosteneva che nel tratto stradale evocato dalla attrice vigevano stringenti limiti di velocità, per cui se ella avesse rispettato la velocità imposta, avrebbe evitato certamente la perdita del controllo dell'auto; che andava, pertanto, ritenuta quantomeno sussistente una concorrente responsabilità della attrice nella causazione del sinistro;
che, ad ogni modo, l'attrice non aveva fornito la prova del nesso di causalità; che, infine, la quantificazione del danno doveva considerarsi eccessiva.
Pag. 2 Concessi i termini ex art. 183 c.p.c. ed assunti i mezzi di prova ammessi (testi indicati dalla attrice), la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, rassegnate poi all'udienza del 29.05.2025.
Riservata la causa in decisione alle parti erano concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
****************
La fattispecie in esame è stata correttamente inquadrata tra quelle regolate dalla disposizione dell'art. 2051 cc.
Tale norma prevede, in particolare, un'ipotesi di responsabilità oggettiva e precisamente quella del custode, che è ritenuto responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Il tratto stradale ove si è verificato il sinistro era di proprietà del convenuto, che può
perciò ritenersi custode dello stesso avendone il controllo.
La strada si presentava in condizioni non idonee ad assicurare la sicurezza degli utenti.
Essa, infatti, non riusciva a drenare l'acqua piovana presente sulla sua superficie sia per la insufficienza dello strato bituminoso e sia per la presenza di accumuli di rifiuti ai lati della carreggiata.
Lo stato dei luoghi rappresentava, dunque, una obiettiva situazione di pericolo non segnalata.
In tale circostanza il custode avrebbe potuto andare esente da responsabilità solo se avesse dimostrato il caso fortuito e cioè che l'evento dannoso si fosse verificato esclusivamente a causa di un fatto naturale, del fatto di un terzo o dello stesso danneggiato, per cui la cosa non avrebbe più costituito la causa dell'evento, ma solo la sua occasione.
Ebbene, il convenuto ha eccepito il caso fortuito sostenendo che la attrice avrebbe lei stessa determinato l'evento, in quanto procedeva su quel tratto ad una velocità sostenuta. Tale circostanza risulta, però, smentita dai testi escussi, i quali hanno riferito che l'auto procedeva a velocità moderata inferiore ai 50 Kmh.
Il convenuto non ha dimostrato che sul tratto in questione vigessero limiti di velocità più bassi.
Gli stessi testi hanno però anche riferito che la strada in quel tratto presentava delle buche e che vi fossero delle pozzanghere e che la visibilità era buona nonostante il maltempo.
Si ritiene, pertanto, di riconoscere a carico dell'attrice un concorso di responsabilità pari al 30%, in quanto ella, avvedutasi della situazione di pericolo, avrebbe dovuto ridurre ulteriormente la velocità del veicolo per mantenere il controllo del veicolo. La
Pag. 3 circostanza che la Polizia di Stato abbia rilevato una violazione dell'art. 141 del codice della strada fa presumere che concausa del sinistro sia stata anche la condotta della attrice.
Il fatto, poi, che la sanzione amministrativa sia stata successivamente annullata giudizialmente non preclude a questo Tribunale di valutare la condotta del danneggiato al fine di verificare la sussistenza del caso fortuito allegato dal convenuto.
Orbene, nel corso dell'istruttoria e dalle deposizioni dei testi escussi, è emerso che
“nonostante il maltempo le condizioni di visibilità erano buone”, che “sul tratto stradale vi erano delle pozzanghere”, che “l'auto procedeva ad una velocità inferiore a 50Kmh.”
e che “il manto stradale era irregolare presentando una serie di piccoli dossi che provocavano il sobbalzo degli ammortizzatori dell'auto”.
Orbene, all'approssimarsi del tratto stradale dissestato e curvilineo ed avvedendosi della presenza di acqua, la conducente danneggiata avrebbe dovuto per la normale prudenza, che si richiede a chiunque sia alla guida di un autoveicolo, ulteriormente rallentare per evitare di perdere il controllo del mezzo.
In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità (come in sé una sede stradale), dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (in tal senso Cass. n. 11023/2018).
Quanto al danno subito si ritiene che, essendo la riparazione del veicolo antieconomica,
l'entità del danno sia determinata in base al valore di mercato dello stesso al momento del sinistro. Orbene, trattandosi di un'auto immatricolata nel 1994, nel maggio 2016 essa aveva già 22 anni di vita, per cui il suo valore di mercato può ritenersi non superiore ad euro 5.000,00.
A questa somma andrà aggiunta la spesa di euro 610,00 sostenuta dall'attrice per l'intervento del carro attrezzi del soccorso stradale.
Quanto ai danni alla persona si ritiene che la quantificazione operata dall'attrice possa ritenersi congrua: 3% di danno biologico, 7 giorni di ITT, 15 giorni di ITP al 50% e 20 giorni di ITP al 25%.
Pag. 4 Ne consegue che, avendo l'attrice all'epoca del sinistro 39 anni e trattandosi di danni micropermanenti, il danno debba essere quantificato in complessivi euro 4.060,86, di cui euro 2.965,35 per danno biologico permanente.
Dette somme vanno tuttavia ridotte del 30% in virtù del concorso di responsabilità
attribuito alla danneggiata.
Sulle somme liquidate per danni (euro 3.500,00 ed euro 2.842,60) andranno aggiunti gli interessi legali da calcolarsi sulla somma devalutata al 12.05.2016 e poi rivalutata anno per anno fino al giorno di pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi legali sulla somma liquidata in sentenza dalla sua pubblicazione fino al giorno dell'effettivo soddisfo.
Sulla somma di euro 427,00 decorreranno, invece, gli interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri fissati dal D.M. n. 55/14.
P.Q.M.
il Tribunale pronunziando definitivamente sulle domande di cui all'atto di citazione notificato da al Parte_1 Controparte_2
rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
l) Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto accerta che il sinistro avvenuto in data 12.05.2016 è stato determinato con il concorso di colpa della danneggiata
[...]
nella misura del 30%; Pt_1
2) condanna il convenuto in Controparte_2 persona del legale pro tempore, a pagare in favore dell'attrice la somma Parte_1
di euro 3.500,00 per il risarcimento dei danni subiti dal veicolo, oltre euro 427,00 per spese ed interessi da calcolarsi come specificato in parte motiva;
3) condanna il convenuto in Controparte_2 persona del legale pro tempore, a pagare in favore dell'attrice la somma Parte_1
di euro 2.842,60 per il risarcimento dei danni subiti alla propria persona, oltre interessi da calcolarsi come specificato in parte motiva;
4) Condanna il convenuto in Controparte_2 persona del legale pro tempore, a pagare in favore dell'attrice le spese Parte_1
di giudizio, che vengono liquidate in euro 2.852,00, di cui euro 300,00 per spese, oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso
Pag. 5 con attribuzione in favore degli avv.ti Pasqualina Spignese e Paola Giglio dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Nola, il 22/09/2025.
Il Giudice
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