Ordinanza cautelare 30 aprile 2021
Sentenza 26 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 30/04/2021, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/04/2021
N. 00316/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 316 del 2021, proposto da
Cave S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sebastiano Tonon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, San Marco 5278;
contro
Comune di Alpago, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Gaz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Santa Croce 269;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
annullamento, previa sospensione, del provvedimento di diniego del Comune di Alpago del 03/02/202, prot. REP_PROV_BL/BL-SUPRO/0018778 del 03/02/2021, relativo alla Richiesta di permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato rurale sito in località Poiatte di Alpago e sistemazioni esterne, su area censita catastalmente con i mappali 318, 319 e 262 del foglio 18 SEZ A, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Alpago;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2021 la dottoressa Mariagiovanna Amorizzo e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, come specificato nel verbale;
Considerato che non sussistono i presupposti per la concessione della chiesta cautela tenuto conto della mancata allegazione di circostanze idonee a lumeggiare la sussistenza di un pericolo attuale di un danno grave ed irreparabile derivante dal provvedimento impugnato;
il danno è solo genericamente prospettato come derivante da un’indimostrata impossibilità di utilizzare il fondo secondo la destinazione agricola sua propria in assenza di un ricovero per attrezzi costruito secondo il progetto presentato (ossia con fondazioni stabili). Neppure risulta l’attualità del presunto danno, non essendo stato neppure allegato l’attuale sfruttamento agricolo del fondo da parte dalla società ricorrente, né la pendenza di trattative o di contratti volti ad attribuire a terzi il suo godimento per la suddetta finalità.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), respinge la domanda cautelare.
Condanna al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 1.000,00 oltre IVA e CPA.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 29 aprile 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO