Articolo 6 della Legge 27 giugno 1990, n. 171
Articolo 5Articolo 7
Versione
7 luglio 1990
Art. 6. Decreti di esecuzione 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con propri decreti:
a) i requisiti di idoneita' metrologica richiesti ai fini dell'approvazione del modello, nonche' le norme di fabbricazione e le modalita' di esecuzione del controllo metrologico nazionale;
b) gli enti pubblici o le loro aziende, cui puo' essere delegata l'esecuzione della verificazione prima, nonche' le tariffe di cui all'articolo 5;
c) l'estensione del controllo metrologico nazionale a termometri clinici fondati sull'impiego di princi'pi e tecniche diversi da quelli utilizzati per la costruzione dei termometri contemplati dall'articolo 1;
d) gli eventuali adeguamenti delle disposizioni tecniche della presente legge alle direttive comunitarie in materia di controllo CEE dei termometri clinici;
e) gli uffici provinciali metrici cui debbono essere spediti i termometri clinici d'importazione ai sensi dell'articolo 2, comma 2;
f) ogni altra norma per l'esecuzione della presente legge.
2. I decreti di cui al comma 1, concernenti le materie di cui alle lettere a), b) ed e), sono emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 7 luglio 1990
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente