Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 14/01/2026, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00052/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01086/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1086 del 2025, proposto da
NG AB, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Menenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, Via F. Rubichi n. 39;
per l’esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza n.798/24, pubblicata in data 25.3.2024, emessa dal Tribunale Civile di Taranto – Sezione Lavoro, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 26.3.2024 passata in giudicato il 26.9.2024,
e per la nomina,
per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa AR TO e uditi i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza n.798/24, pubblicata in data 25.3.2024, in relazione al giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro, iscritto al n. 1783/23, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 26.3.2024 passata in giudicato il 26.9.2024, il Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro, ha accolto la domanda spiegata dalla parte ricorrente nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, e – per quanto qui di interesse – ha così stabilito: “ dichiara il diritto delle parti ricorrenti all’attribuzione del beneficio economico della “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, nella misura di euro 500 annui per ciascuno degli anni scolastici dedotti in ricorso, limitatamente a quelli nei quali abbia ricevuto incarichi annuali fino al 31.8 (ai sensi dell’art.4, comma1, L. n. 124 del 1999) ovvero incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche ( cioè fino al 30.6, ai sensi dell’art.4, comma 2, L. n.124 del 1999);2.condanna il convenuto Ministero ad adottare ogni consequenziale adempimento per garantire l’effettiva fruizione del suddetto beneficio economico mediante accredito su “Carta Docente”, con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data in cui è sorto il diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione, ovvero, ove ciò non fosse possibile per la parte ricorrente –al momento della presente pronuncia –fuoriuscita dal sistema delle docenze scolastiche, condanna il convenuto Ministero a pagare in favore di parte ricorrente la complessiva somma di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici predetti, oltre accessori;3.dichiara integralmente compensate le spese del giudizio ”.
Ora, con ricorso di ottemperanza notificato in data 18.10.2025 e depositato il 20.10.2025, la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di condannare l’Amministrazione intimata a dare piena esecuzione alla predetta sentenza del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro, adottando tutti gli atti a tal fine necessari e chiedendo, altresì, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta che provveda agli adempimenti sostitutivi.
Espone la parte ricorrente che, nonostante la prefata sentenza, di cui si chiede l’ottemperanza, sia passata in giudicato e sia stata notificata il 26.3.2024 al Ministero dell’Istruzione e del Merito e al Direttore Generale Personale Scuola in data 7.10.2025, non si è provveduto a darvi esecuzione.
Il 23.10.2025, si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per l'Amministrazione intimata.
Con istanza depositata il 12.1.2026, la ricorrente ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese dell’Amministrazione resistente, poiché nelle more del giudizio, l’Amministrazione ha provveduto al pagamento della sorte capitale.
Nella Camera di Consiglio del 13 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., secondo cui “qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere”.
In questo senso, la giurisprudenza ha precisato che “ La pronuncia di cessazione della materia del contendere definisce la controversia nel merito, accertando la pretesa dedotta in giudizio allorquando si sia determinata una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato; è, quindi, decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l'interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito .” (vedi: Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 26 gennaio 2024, n. 823).
In conclusione, il ricorso va dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a.
Sussistono, con ogni evidenza, i presupposti di legge per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali, atteso che non risulta allegato e/o visibile il certificato di non proposta impugnazione della sentenza di cui si chiede l’esecuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ZI RO, Presidente
AR TO, Referendario, Estensore
Carlo Iacobellis, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR TO | ZI RO |
IL SEGRETARIO