TRIB
Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/01/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente rel./est.-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9695 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 riservata in decisione all'udienza del 16.01.25, avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto vertente
TRA
, nata il [...] a [...], c.f. , e Parte_1 C.F._1 [...]
nato il [...] in Giugliano in [...], c.f. , Pt_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Elvira Aprea, c.f. , presso il cui C.F._3
studio in Qualiano (NA), Via Canonico Migliaccio, 1, elettivamente domicilia, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.01.2025, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto la decisione della causa alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473bis-49 e 51 c.p.c. depositato il 06.11.2023, i ricorrenti, in atti
1 generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio, in regime di comunione dei beni, in
Giugliano in Campania il 25.11.1989, dal quale sono nati tre figli nata a Controparte_1
Villaricca il 18.03.1990, nato il [...] e nata il Controparte_2 CP_3
19.02.1994 tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti - chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso e, decorso il termine ex art. 3 l. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
All'udienza del 01.02.2024 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione non definitiva sulla separazione.
Con sentenza non definitiva il Collegio pronunciava la separazione tra le parti (sentenza n.
634/2024) e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice relatore per l'udienza del 17.10.2024.
Disposto un rinvio per la produzione dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, all'udienza del 16.01.2025 i ricorrenti comparivano dinanzi al
Collegio in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. depositando note di trattazione scritta il 15.01.25 con la dichiarazione sottoscritta della volontà di divorziare alle condizioni già indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
In via preliminare la domanda è procedibile essendo decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni ed avendo le parti depositato la sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi”
(cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore
(avvenuta il 01.02.2024) nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza n. 634/2023 del
Tribunale di Napoli Nord che ha omologato le condizioni concordate dalle parti;
inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate, di seguito riportate:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. gli stessi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento.
2
3. L'immobile già adibito a casa coniugale, sito in Giugliano in Campania alla Via Epitaffio
n. 100 di proprietà di entrambi i coniugi resta nella disponibilità della Sig.ra Parte_1
con tutto l'arredo e le suppellettili la quale vi continuerà ad abitare con la figlia maggiorenne
;
4. Il sig. si impegna ed obbliga ad attribuire, come in effetti CP_3 Parte_2
attribuisce in esclusiva e piena proprietà alla sig.ra l'immobile adibito a Parte_1
casa coniugale , acquistato in comunione legale dei beni in virtù di atto di compravendita del
Notaio di Napoli del 18/05/1995 (Rep. n. 14226, Raccolta n. 3571) registrato Persona_1
a Napoli il 06/05/1995 al n. 9856/V , e sito in Giugliano in Campania (NA) alla Via Pigna, fabbricato HD, scala A, P.1int2 e precisamente : - unità immobiliare riportata nel N.E.C.U. alla partita 10234, foglio 51, mapp 22/20, piano1, scala A, Int.
2. Il trasferimento viene effettuato nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova l'immobile con tutti i diritti, azioni, ragioni, e con tutti i diritti proporzionali sulle parti comuni.
5. Le Parti dichiarano, che oltre alle condizioni sopra previste, non hanno reciprocamente nient'altro a pretendere l'una verso l'altra, a qualsiasi titolo o ragione, sia dal punto di vista patrimoniale che non, ritenendosi così pienamente soddisfatte e rinunciando, parimenti, a qualunque reciproca pretesa e diritto relativo al loro rapporto di coniugio.”
Va, quindi, pronunciato il divorzio alle condizioni concordate essendo conformi alla legge.
In considerazione della natura della controversia sussistono nulla va disposto per le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciandosi in via definitiva così provvede:
a) Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Giugliano in
Campania il 25.11.1989 tra , nata il [...] a [...], e Parte_1
nato il [...] in Giugliano in [...], alle Parte_2
condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA (atto n. 314, parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1989) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) nulla per le spese
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 20.01.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Anna Scognamiglio
3 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente rel./est.-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9695 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 riservata in decisione all'udienza del 16.01.25, avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto vertente
TRA
, nata il [...] a [...], c.f. , e Parte_1 C.F._1 [...]
nato il [...] in Giugliano in [...], c.f. , Pt_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Elvira Aprea, c.f. , presso il cui C.F._3
studio in Qualiano (NA), Via Canonico Migliaccio, 1, elettivamente domicilia, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.01.2025, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto la decisione della causa alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473bis-49 e 51 c.p.c. depositato il 06.11.2023, i ricorrenti, in atti
1 generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio, in regime di comunione dei beni, in
Giugliano in Campania il 25.11.1989, dal quale sono nati tre figli nata a Controparte_1
Villaricca il 18.03.1990, nato il [...] e nata il Controparte_2 CP_3
19.02.1994 tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti - chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso e, decorso il termine ex art. 3 l. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
All'udienza del 01.02.2024 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione non definitiva sulla separazione.
Con sentenza non definitiva il Collegio pronunciava la separazione tra le parti (sentenza n.
634/2024) e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice relatore per l'udienza del 17.10.2024.
Disposto un rinvio per la produzione dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, all'udienza del 16.01.2025 i ricorrenti comparivano dinanzi al
Collegio in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. depositando note di trattazione scritta il 15.01.25 con la dichiarazione sottoscritta della volontà di divorziare alle condizioni già indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
In via preliminare la domanda è procedibile essendo decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni ed avendo le parti depositato la sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi”
(cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore
(avvenuta il 01.02.2024) nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza n. 634/2023 del
Tribunale di Napoli Nord che ha omologato le condizioni concordate dalle parti;
inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate, di seguito riportate:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. gli stessi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento.
2
3. L'immobile già adibito a casa coniugale, sito in Giugliano in Campania alla Via Epitaffio
n. 100 di proprietà di entrambi i coniugi resta nella disponibilità della Sig.ra Parte_1
con tutto l'arredo e le suppellettili la quale vi continuerà ad abitare con la figlia maggiorenne
;
4. Il sig. si impegna ed obbliga ad attribuire, come in effetti CP_3 Parte_2
attribuisce in esclusiva e piena proprietà alla sig.ra l'immobile adibito a Parte_1
casa coniugale , acquistato in comunione legale dei beni in virtù di atto di compravendita del
Notaio di Napoli del 18/05/1995 (Rep. n. 14226, Raccolta n. 3571) registrato Persona_1
a Napoli il 06/05/1995 al n. 9856/V , e sito in Giugliano in Campania (NA) alla Via Pigna, fabbricato HD, scala A, P.1int2 e precisamente : - unità immobiliare riportata nel N.E.C.U. alla partita 10234, foglio 51, mapp 22/20, piano1, scala A, Int.
2. Il trasferimento viene effettuato nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova l'immobile con tutti i diritti, azioni, ragioni, e con tutti i diritti proporzionali sulle parti comuni.
5. Le Parti dichiarano, che oltre alle condizioni sopra previste, non hanno reciprocamente nient'altro a pretendere l'una verso l'altra, a qualsiasi titolo o ragione, sia dal punto di vista patrimoniale che non, ritenendosi così pienamente soddisfatte e rinunciando, parimenti, a qualunque reciproca pretesa e diritto relativo al loro rapporto di coniugio.”
Va, quindi, pronunciato il divorzio alle condizioni concordate essendo conformi alla legge.
In considerazione della natura della controversia sussistono nulla va disposto per le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciandosi in via definitiva così provvede:
a) Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Giugliano in
Campania il 25.11.1989 tra , nata il [...] a [...], e Parte_1
nato il [...] in Giugliano in [...], alle Parte_2
condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA (atto n. 314, parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1989) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) nulla per le spese
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 20.01.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Anna Scognamiglio
3 4