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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 30/05/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 694/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 694/2025 v.g. promossa da:
, nata a [...] il [...], CP_1
assistita e difesa dall'avv. COLAVINCENZO DANILO
e
, nato a [...] il [...], Controparte_2
assistito e difeso dall'avv. COLAVINCENZO DANILO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/03/2025, e CP_1 CP_2
esponevano che in data 09/09/1972 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito concordatario, in TORRE DEL GRECO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del
29.04.2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 29.04.2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi CP_1
e provvede come segue:
[...] Controparte_2
O M O L O G A
pagina 2 di 3 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1) I coniugi vivranno separati, nelle modalità sopra descritte, fermo restando l'obbligo di continuare a serbarsi reciproco rispetto.
2) I sig.ri e rispetteranno ciascuno il diritto alla riservatezza ed alla CP_1 CP_2 privacy dell'altro coniuge.
3) I coniugi si danno atto che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento.
4) Il Sig. , tuttavia, si impegna ed obbliga a corrispondere l'intero canone di CP_2 locazione dell'immobile di residenza sito in Montesilvano (PE), Via Nilo, n. 10, pari ad euro 500,00 (cinquecento/00) mensili;
5) I coniugi dichiarano, una volta adempiute tutte le statuizioni ed obbligazioni assunte con il presente atto, di avere definitivamente regolarizzato e definito ogni e qualsiasi aspetto, in particolare quello economico e patrimoniale, connesso alla separazione e di non avere, pertanto, null'altro a pretendere l'una nei confronti dell'altro.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORRE DEL
GRECO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 29.04.2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 29/05/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 694/2025 v.g. promossa da:
, nata a [...] il [...], CP_1
assistita e difesa dall'avv. COLAVINCENZO DANILO
e
, nato a [...] il [...], Controparte_2
assistito e difeso dall'avv. COLAVINCENZO DANILO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/03/2025, e CP_1 CP_2
esponevano che in data 09/09/1972 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito concordatario, in TORRE DEL GRECO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del
29.04.2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 29.04.2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi CP_1
e provvede come segue:
[...] Controparte_2
O M O L O G A
pagina 2 di 3 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1) I coniugi vivranno separati, nelle modalità sopra descritte, fermo restando l'obbligo di continuare a serbarsi reciproco rispetto.
2) I sig.ri e rispetteranno ciascuno il diritto alla riservatezza ed alla CP_1 CP_2 privacy dell'altro coniuge.
3) I coniugi si danno atto che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento.
4) Il Sig. , tuttavia, si impegna ed obbliga a corrispondere l'intero canone di CP_2 locazione dell'immobile di residenza sito in Montesilvano (PE), Via Nilo, n. 10, pari ad euro 500,00 (cinquecento/00) mensili;
5) I coniugi dichiarano, una volta adempiute tutte le statuizioni ed obbligazioni assunte con il presente atto, di avere definitivamente regolarizzato e definito ogni e qualsiasi aspetto, in particolare quello economico e patrimoniale, connesso alla separazione e di non avere, pertanto, null'altro a pretendere l'una nei confronti dell'altro.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORRE DEL
GRECO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 29.04.2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 29/05/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
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