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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 26/06/2025, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3452/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Piasentin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3452/2022 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Parte_2 C.F._2
FILOCAMO BRUNO
ATTORI
contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._3
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO
Altri istituti in materia di diritti reali, possesso e trascrizioni.
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.06.2025, parte attrice ha precisato le conclusioni come da apposito verbale di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 04.11.2022, Parte_1
e , entrambi in proprio e nella qualità di eredi di
[...] Parte_2 Per_1
pagina 1 di 3 e hanno agito in giudizio chiedendo al Tribunale di accertare, ritenere e Pt_1 Persona_2 statuire «1) che l'immobile sito in Reggio Calabria (RC) alla via P. Andiloro n.10/B (in precedenza n.10/A) e identificato al NCEU di Reggio Calabria al Foglio 88 particella 512 sub 3 categoria A5 classe 1 consistenza 2,5 vani e con rendita catastale € 80,05 (PS1) è di proprietà dei sigg. , C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
06.02.1967, e ivi residente in [...], e , C.F. Parte_2
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Ciafaloni n.4; 2) che la sig.ra nata a [...] il [...], Parte_3
(C.F. ) residente e domiciliata in Reggio Calabria alla via Pasquale C.F._3
Andiloro n.10/B occupa abusivamente l'immobile di cui al punto 1) e per l'effetto ordinare, ai sensi dell'art. 948 c.c., alla medesima l'immediato rilascio e la riconsegna immediata dell'immobile per cui è causa, libero da persone e cose;
3) con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali e CPA come per legge.»
Non si è costituita in giudizio la convenuta Parte_3
All'udienza del 18.10.2023, il Giudice istruttore ha disposto il mutamento del rito e fissato l'udienza ex art. 183 c.p.c.
All'udienza del 16.04.2025, parte attrice ha precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Con ordinanza del 15.05.2025, il Tribunale ha dichiarato la contumacia di Parte_3
e ha rimesso la causa sul ruolo istruttorio, ammettendo le prove orali richieste dagli attori
[...] nel ricorso.
All'udienza del 25.06.2025, parte attrice ha rappresentato che la convenuta non occupa più
l'immobile oggetto di causa, essendosi trasferita altrove nelle more del giudizio.
Gli attori hanno dunque precisato le conclusioni chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La causa è stata poi trattenuta in decisione.
Com'è noto, la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando nel corso del giudizio pagina 2 di 3 sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato la posizione di contrasto fra le parti e abbia quindi fatto venire meno, oggettivamente, l'interesse ad agire e a contraddire, con conseguente inutilità di una pronuncia del Giudice sull'oggetto della controversia (ex multis, Cass. Civ., sez.
III, 14775/2004).
Nel caso in esame, deve essere senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere, atteso che parte attrice ha rappresentato che non occupa più l'immobile oggetto Parte_3 di causa, essendosi trasferita altrove nelle more del giudizio (si veda anche il certificato di residenza della convenuta, depositato dagli attori in data 24.09.2024, dal quale emerge che
[...]
ha trasferito la propria residenza dall'unità immobiliare per cui è causa ad altro Parte_3 immobile sito in Reggio Calabria Strada Terza di via dei Villini Svizzeri n. 2).
L'immobile oggetto di causa, nel corso del giudizio, è dunque rientrato nella disponibilità degli attori.
Appare quindi evidente che è intervenuto un mutamento della situazione di fatto inizialmente portata alla cognizione del Giudice tale da eliminare la posizione di contrasto tra le parti e idoneo a far venire meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta.
Deve pertanto essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ritiene infine questo Giudice che, in considerazione della condotta della convenuta, che ha spontaneamente rilasciato l'immobile oggetto di causa nelle more del giudizio, le spese di lite debbano essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere,
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 26/06/2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Piasentin
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Piasentin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3452/2022 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Parte_2 C.F._2
FILOCAMO BRUNO
ATTORI
contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._3
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO
Altri istituti in materia di diritti reali, possesso e trascrizioni.
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.06.2025, parte attrice ha precisato le conclusioni come da apposito verbale di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 04.11.2022, Parte_1
e , entrambi in proprio e nella qualità di eredi di
[...] Parte_2 Per_1
pagina 1 di 3 e hanno agito in giudizio chiedendo al Tribunale di accertare, ritenere e Pt_1 Persona_2 statuire «1) che l'immobile sito in Reggio Calabria (RC) alla via P. Andiloro n.10/B (in precedenza n.10/A) e identificato al NCEU di Reggio Calabria al Foglio 88 particella 512 sub 3 categoria A5 classe 1 consistenza 2,5 vani e con rendita catastale € 80,05 (PS1) è di proprietà dei sigg. , C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
06.02.1967, e ivi residente in [...], e , C.F. Parte_2
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Ciafaloni n.4; 2) che la sig.ra nata a [...] il [...], Parte_3
(C.F. ) residente e domiciliata in Reggio Calabria alla via Pasquale C.F._3
Andiloro n.10/B occupa abusivamente l'immobile di cui al punto 1) e per l'effetto ordinare, ai sensi dell'art. 948 c.c., alla medesima l'immediato rilascio e la riconsegna immediata dell'immobile per cui è causa, libero da persone e cose;
3) con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali e CPA come per legge.»
Non si è costituita in giudizio la convenuta Parte_3
All'udienza del 18.10.2023, il Giudice istruttore ha disposto il mutamento del rito e fissato l'udienza ex art. 183 c.p.c.
All'udienza del 16.04.2025, parte attrice ha precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Con ordinanza del 15.05.2025, il Tribunale ha dichiarato la contumacia di Parte_3
e ha rimesso la causa sul ruolo istruttorio, ammettendo le prove orali richieste dagli attori
[...] nel ricorso.
All'udienza del 25.06.2025, parte attrice ha rappresentato che la convenuta non occupa più
l'immobile oggetto di causa, essendosi trasferita altrove nelle more del giudizio.
Gli attori hanno dunque precisato le conclusioni chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La causa è stata poi trattenuta in decisione.
Com'è noto, la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando nel corso del giudizio pagina 2 di 3 sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato la posizione di contrasto fra le parti e abbia quindi fatto venire meno, oggettivamente, l'interesse ad agire e a contraddire, con conseguente inutilità di una pronuncia del Giudice sull'oggetto della controversia (ex multis, Cass. Civ., sez.
III, 14775/2004).
Nel caso in esame, deve essere senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere, atteso che parte attrice ha rappresentato che non occupa più l'immobile oggetto Parte_3 di causa, essendosi trasferita altrove nelle more del giudizio (si veda anche il certificato di residenza della convenuta, depositato dagli attori in data 24.09.2024, dal quale emerge che
[...]
ha trasferito la propria residenza dall'unità immobiliare per cui è causa ad altro Parte_3 immobile sito in Reggio Calabria Strada Terza di via dei Villini Svizzeri n. 2).
L'immobile oggetto di causa, nel corso del giudizio, è dunque rientrato nella disponibilità degli attori.
Appare quindi evidente che è intervenuto un mutamento della situazione di fatto inizialmente portata alla cognizione del Giudice tale da eliminare la posizione di contrasto tra le parti e idoneo a far venire meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta.
Deve pertanto essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ritiene infine questo Giudice che, in considerazione della condotta della convenuta, che ha spontaneamente rilasciato l'immobile oggetto di causa nelle more del giudizio, le spese di lite debbano essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere,
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 26/06/2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Piasentin
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