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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/03/2025, n. 2592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2592 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
II Sezione Lavoro e Previdenza
in persona del Giudice dott. Ermanno CAMBRIA, all'udienza del 13 gennaio 2025, (svoltasi in “trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c.) in esito alla Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n.32863 del Ruolo Lavoro e Previdenza dell'anno
2023, promossa da:
nato a [...], il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato in Roma, via Faà di Bruno, 15, presso lo studio dell'avv. B.
MANCUSO, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti.
-PARTE RICORRENTE-
C O N T R O
in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. A. PORPORA, come da procura in atti, domiciliata all'indirizzo pec riportato nella memoria difensiva. 2
-PARTE CONVENUTA-
OGGETTO: impugnazione licenziamento.
CONCLUSIONI come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Roma, in persona dell'intestato Giudice, premesso:
-che, con ricorso ritualmente notificato, esponeva: Pt_2
I)di essere stato dipendente a tempo indeterminato della convenuta
(dopo un periodo di prestazioni lavorative in forza di contratti di somministrazione a tempo determinato) dal 17 novembre 2008 al 18 maggio 2023, data del suo licenziamento;
II)di aver subito, in data 14 gennaio 2020, un grave infortunio (extra lavorativo) a seguito del quale, dopo un lungo periodo di pressoché totale inabilità, soltanto nel giugno del 2023, dopo un innovativo intervento chirurgico seguito da una complessa terapia riabilitativa, riprendeva una parziale deambulazione, divenuta poi totalmente autonoma nell'ottobre successivo;
3
III)di aver richiesto alla datrice di lavoro, con e-mail datata 21 maggio
2022 e successive comunicazioni e solleciti, sia il calcolo delle sue assenze
(preoccupato in relazione al possibile superamento del periodo di comporto) sia di essere visitato dal medico competente per un eventuale rientro al lavoro nel posto precedentemente occupato (da ultimo addetto allo sportello) o in altro posto compatibile con il suo stato di salute;
IV)che peraltro, rispondendo tardivamente alle sue richieste, solo in data
5 settembre 2022 la convenuta gli inviava un calcolo delle assenze, senza peraltro indicare né le sue prerogative in ragione del suo stato di salute né accogliendo la sua richiesta di sottoposizione alla visita medica;
V)di essersi pertanto determinato, a causa della sua condizione di fragilità
e della preoccupazione di perdere il lavoro, in tal senso consigliato anche dal suo sindacato, a presentare, per il tramite del datore di lavoro, domanda di pensione ai sensi dell'articolo 2 comma 12 legge 335/95, tramite patronato, in data 27 settembre 2022;
VI)che la convenuta, non avvisandolo dell'inammissibilità di tale domanda, non rientrando la stessa tra le Amministrazioni abilitate ai sensi della normativa richiamata al capo precedente e non essendovi la cessazione dal servizio, richiedeva la convocazione della Commissione
Medica di Verifica (in allora competente per le valutazioni medico-legali correlate all'applicazione della norma in questione) la quale, in esito all'accertamento sanitario del 7 marzo 2023, concludeva come segue: a) non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio al proficuo 4
lavoro; b) sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ex articolo 2, comma 12, legge 335 del 1995…e) lo stato il abilitante di cui al punto b) è da sottoporre a revisione tra anni tre a decorrere dalla data del presente verbale;
VII)che la convenuta, dopo il ricevimento della comunicazione della CMV
e dopo il vano esperimento delle procedure di conciliazione (e nonostante la sua motivata richiesta di essere nuovamente sottoposto a visita medica avendo a suo dire recuperato almeno in parte la capacità lavorativa) con lettera datata 18 maggio 2023 (peraltro redatta il 30 maggio 2023, giorno in cui si era conclusa la procedura di conciliazione), lo licenziava per
“inabilità” trascrivendo peraltro integralmente, nella lettera di licenziamento, il giudizio della CMV, sopra -parzialmente- riportato al punto VI);
VIII)che, inoltre, in data 31 luglio 2023, l' rigettava la sua domanda di CP_2
pensione poiché “la SV non risulta cessato dal servizio ai sensi dell'articolo
2 comma 12 legge 335”;
-che, tutto ciò premesso, il ricorrente impugnava il licenziamento chiedendo reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento del danno nella misura di legge;
-che, costituendosi in giudizio, protestava la convenuta la piena legittimità del proprio comportamento, in quanto necessitato dalla valutazione di permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa espressa dalla CMV;
5
-che, esperito vanamente tentativo di conciliazione, non ritenendo sussistente la necessità di incombenti istruttori, all'udienza del 26 febbraio 2024 il Giudice invitava alla discussione orale, in esito alla quale, re melius perpensa, disponeva procedersi a ctu medico-legale; a seguito di specifiche contestazioni di parte convenuta, il Giudice disponeva un'integrazione di perizia ed infine, dopo il deposito di note difensive scritte autorizzate e delle note ex art. 127 ter c.p.c., decideva la causa come da presente motivazione e pedissequo dispositivo in calce;
OSSERVA:
-che, in sintesi, il ricorrente ritiene illegittima la decisione della convenuta di licenziarlo sulla base della presentata domanda di pensione di inabilità ex art. 2 comma 12 cit. e del giudizio della CMV, nonostante:
1) mancasse il requisito della cessazione dal servizio;
2) l'inabilità è un requisito diverso dalla inidoneità;
3) la convenuta non aveva accolto la richiesta di sottoposizione alla visita del medico competente per la valutazione di idoneità alla mansione;
4) l'esito fosse rivedibile nei tre anni successivi (dunque non poteva dirsi che l'incapacità lavorativa fosse permanente);
5) la procedura non era applicabile a;
CP_1
-che, quanto al punto 1), trattasi di affermazione irrilevante e tautologica: se il lavoratore fosse già cessato dal servizio va da sé che non vi sarebbe 6
alcun bisogno di licenziarlo, in quanto il rapporto sarebbe già stato risolto per iniziativa del lavoratore;
-che, quanto al punto 5), l'affermazione non è corretta: l'art. 2 comma 12 l.
335\95, testualmente prevede che la disposizione si applichi non solo ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, ma anche alle “altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza”
e tali sono i dipendenti di in quanto iscritti al Controparte_1
Fondo Quiescenza (già Fondo Ex Ipost), forma previdenziale CP_1
esclusiva dell' ancorché gestita dall' specularmente la legge CP_3 CP_2
222/84 (che parimenti si occupa di invalidità/inabilità dei lavoratori dipendenti ed autonomi) si applica, quanto ai lavoratori dipendenti, ai soli iscritti all'A.G.O. (e quindi) non agli iscritti alle forme di previdenza esclusive, sostitutive o esonerative;
d'altronde è stato lo stesso ricorrente a presentare, tramite il datore di lavoro, la domanda ex l. 335\95 e sempre lo stesso ricorrente non ha minimamente contestato la decisione di rigetto assunta dall' nella quale è espressamente indicata la non CP_2
applicabilità della legge 222/84;
-che, quanto alla doglianza di cui al punto 2), la stessa è del tutto generica: se si vuole intendere (correttamente) che vi è diversità concettuale tra inidoneità (ad una mansione) ed inabilità, la differenziazione diventa del tutto pleonastica laddove, come nel caso, sia riconosciuta la permanente e totale inabilità lavorativa ovvero l'inidoneità allo svolgimento di proficua 7
mansione, in quanto trattasi di valutazione onnicomprensiva (sicché diventa inutile anche la richiesta di visita da parte del medico competente di cui al punto 3) );
-che, quanto al punto 4), pur non essendo la doglianza del tutto correttamente motivata sotto il profilo dei principi generali, essa fornisce invece un primo -ma essenziale e sufficiente- supporto alla pronuncia di illegittimità del licenziamento;
-che, infatti, da un punto di vista medico-legale, non vi è nessuna contraddizione di principio tra l'affermare che l'impossibilità è
“permanente” e prevedere contemporaneamente una rivedibilità (che dunque lascia ipotizzare la possibile cessazione dello stato di inabilità totale), poiché la “permanenza” è concetto valutato in un dato momento storico “rebus sic stantibus” e cioè parametrato allo stato clinico del soggetto, sulla base delle conoscenze della scienza (non solo medica) note in quel dato momento, senza che possa totalmente escludersi la possibilità di un'evoluzione positiva di tali conoscenze;
d'altronde, analogamente, anche la pensione di inabilità di cui all'art. 2 della legge
222\84 prevede la “assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa” ed al contempo l'art. 9 della medesima legge prevede la possibilità di revisione;
-che, di conseguenza, pur non essendo in sé errato il giudizio appena richiamato, esso non si concludeva peraltro nell'unico modo che avrebbe potuto dare incontestabile fondatezza al licenziamento, cioè 8
l'affermazione (anche) della “irreversibilità” dello status accertato dalla
Commissione (in tal senso cfr., ad es.: Cass., 20 gennaio 2011, n.1250) mentre invece (come esattamente si osserva in ricorso) il giudizio di rivedibilità lasciava la porta aperta in vista di un ipotetico recupero della capacità lavorativa e della idoneità alle mansioni in capo al lavoratore;
-che, quindi, il licenziamento per inabilità comminato da Controparte_1
al proprio dipendente è stato prematuramente adottato, sulla base
[...]
di una prognosi non ancora definitiva: allo stato, per rendere legittimo il licenziamento, la società avrebbe dovuto semmai attendere il totale consumarsi del periodo di c.d. “comporto”, ossia del periodo di diritto alla conservazione del posto, che invece risulta non interamente decorso e comunque -e ciò è di per sé decisivo- non è stato invocato come causale del licenziamento;
-che, d'altra parte, l'esito della CTU disposta nel corso del giudizio non solo conferma la non definitività del giudizio di inabilità permanente
(rivedibile) espresso dalla CMV, ma anzi dimostra che, in un ragionevole intervallo di tempo (dal CTU individuato in circa sette mesi dalla data della valutazione della CMV, verosimilmente collocato anteriormente allo spirare del periodo di comporto -circostanza comunque non contestata dalla convenuta-) il ricorrente aveva riacquistato un sufficiente grado di capacità lavorativa;
-che al predetto CTU è stato assegnato il seguente quesito: “dica il c.t.u., esaminati gli atti di causa, visitato il periziando e compiuto ogni altro atto 9
eventualmente utile e/o opportuno, se il ricorrente, alla data del 7 marzo
2023, si trovasse nelle condizioni sanitarie di cui all'art. 2, comma 12, legge
335/95 (assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa); in caso affermativo, valuti il CTU se le medesime condizioni continuassero o meno a sussistere fino al 30 maggio 2023 e, ancora, valuti il
CTU l'eventuale sussistenza di analoga o diversa situazione sanitaria alla data di svolgimento della perizia”;
-che il CTU designato, dott. , dopo aver effettuato la seguente Per_1
diagnosi:“Esiti di pregressa (14.01.2020) lussazione caviglia sinistra con frattura pluriframmentaria scomposta di tibia e perone, trattata con più mezzi di sintesi (rimossi) e complicata da pseudoartrosi infetta sottoposta a resezione e trattamento bifocale secondo Ilizarov, con moderato deficit statico-deambulatorio e rilevanti alterazioni vasculo-cutanee croniche multiple locali. Esiti di pregressa (07.10.2019) frattura tibia e perone destri, trattata con tutore, senza rilevanti limitazioni funzionali. Remota miringoplastica orecchio sx. Pregressa ernio-plastica inguinale dx.”, così, in sintesi, argomentava: “Il predetto giudizio medico-legale, in coerenza con il citato decreto 12 febbraio 2004, ha previsto al punto A) una inidoneità permanente in modo assoluto al servizio ed a proficuo lavoro, giudizio che consente la risoluzione del rapporto di lavoro indipendentemente dal successivo giudizio di cui al punto B) concernente
l'inabilità pensionabile;
inoltre, verosimilmente nella fattispecie, la CMV adotta tale giudizio di inidoneità anche tenendo conto che l'interessato riferisce in anamnesi “di essere in malattia dal 2020”. Con l'acquisizione da 10
parte dello scrivente, autorizzata dal Sig. Giudice, sia del verbale integrale di visita e sia di copia della documentazione contenuta nel fascicolo istruttorio presso la citata CMV, non è risultata formalmente documentata e comunicata da parte del competente Ufficio Risorse Umane Regionale
Centro di la situazione delle assenze per malattia fruite per la CP_1
valutazione del comporto;
tale informazione, in generale, è necessaria alla
CMV per consentire all'interessato di poter proseguire eventualmente lo stato di malattia con un giudizio di temporanea inidoneità fino al massimo previsto ovvero di indicare, “ex tunc” nei casi di eventuale superamento del periodo massimo di comporto nel corso dei propri accertamenti, la data da cui far decorrere il giudizio di permanente inidoneità.
Con il giudizio di cui al punto B) la CMV accerta la sussistenza assoluta e permanente di una impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ex art. 2, comma 12, Legge 335 del 1995, creando il presupposto per il diritto alla pensione d'inabilità di cui all'art. 1 del D.M. Tesoro 8 maggio 1997; tuttavia, sia in relazione a quanto previsto dalla circolare della Ragioneria
Generale dello Stato (RGS) n. 57 del 24 giungo 19981 che dal citato decreto
12 febbraio 2004 in considerazione della possibile, ancorché solo parziale, evolutività migliorativa del quadro clinico presente a marzo 2023, la CMV ha ritenuto opportuno prevedere una revisione dello stato di inabilità a distanza di 3 anni (marzo 2026). Il predetto giudizio di inabilità, salvo che per durata e scadenza della revisione, risultava in armonia con i giudizi formulati in capo all'interessato anche in sede di Invalidità Civile ed
Handicap con la medesima previsione di una totale e permanente inabilità 11
lavorativa 100%, con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani ed una condizione di Handicap in situazione di gravità e, parimenti, per entrambi la previsione di una revisione a maggio 2023.
Premesso tutto quanto sopra esposto, per la complessità e delicatezza del caso, ritengo opportuno fornire comunque al sig. Giudice i due orientamenti valutativi che concretamente potevano e possono emergere dall'analisi del caso in argomento: l'uno discendente se si procede attraverso una valutazione “ex ante”, l'altro se si procede invece attraverso una valutazione
“ex post”.
Da una valutazione “ex ante”, tenendo conto della situazione sanitaria e giuridico-amministrativa dell'interessato nota alla CMV in virtù degli atti ed informazioni disponibili alla data di definizione del Verbale:
a) assenza di esatte formali informazioni sul periodo di comporto;
b) coesistenza dei predetti provvedimenti medico-legali in altri ambiti
(Invalidità civile ed Handicap);
c) situazione clinica e menomativa dell'integrità psico-fisica, non a carattere irreversibile, ma tale come permanente in ambito pensionistico in quanto, pur con possibile ma difficile e parziale evolutività migliorativa, non ne era comunque prevedibile una emendabilità a breve e quindi necessità del ricorso ad una revisione della inabilità pensionabile;
il giudizio medico-legale della medesima commissione, alla data del 7 marzo 2023, puo' ritenersi ragionevolmente corretto sotto il profilo tecnico
e procedurale. 12
Da una valutazione “ex post” invece, tenendo conto:
a)di una eventuale precisa e disponibile situazione del comporto che avesse consentito ancora all'interessato di poter fruire di ulteriori periodi di assenza per malattia/temporanea inidoneità assoluta, senza incorrere nel licenziamento;
b)di una situazione clinica e menomativa dell'integrità psico-fisica, non a carattere irreversibile, ma che in virtù degli accertamenti sanitari e degli efficaci interventi chirurgici e riabilitativi anche successivi al 7 marzo 2023
e, quindi, non noti alla CMV (Rimozione dispositivi impiantati (21.04.2023) da tibia e perone e da tarso e metatarso. Rimozione di fissatore dalla gamba e tutore in resina (07.06.2023), carico 50% con stampelle.
L'artrodesi è consolidata così come l'allungamento prossimale -trattamento bifocale secondo (08.10.2023); applicare un rialzo di 1 cm a Per_2
sinistra al tacco;
…… camminare liberamente senza stampelle…...), ha fatto assistere ad un sorprendente e straordinario recupero;
c)in particolare, di quanto previsto dalla circolare presente in atti, n. 981 del 18.06.2018 della Direzione dei Servizi del Tesoro, del che, prima CP_4
di un giudizio definitivo sull'idoneità al servizio, ai fini dell'adozione di un giudizio di temporanea non idoneità assoluta prevede la ricorrenza almeno di una delle tre condizioni indicate e che, nella fattispecie, ricorrono tutte;
in alternativa “ex post”, il giudizio medico-legale alla medesima data del 7 marzo 2023 poteva essere quello di: non idoneo temporaneamente al servizio in modo assoluto per mesi sette, se capiente nel periodo di comporto ovvero fino al suo massimo previsto, data in cui sarebbe stato 13
necessario esprimere comunque un giudizio definitivo. Infatti viene poi documentato concretamente, in data 8 ottobre 2023, che l'interessato applicando un rialzo di 1 cm a sinistra al tacco, può finanche “camminare liberamente senza stampelle”, così infine concludendo: “Il periziando, Sig. , generalizzato Parte_1
in premessa, è affetto dalle infermità e dagli esiti di lesioni riportati nel precedente giudizio diagnostico;
la peculiarità delle fasi evolutive, comprensive delle relative complicazioni, ha caratterizzato una complessa vicenda sanitaria ed umana che, in quanto tale, ha avuto inevitabili ripercussioni anche sulla posizione di stato del periziando quale dipendente di . Controparte_1
Pertanto, in scienza e coscienza, trovandomi anche nelle condizioni di poter giudicare concretamente “ex post”, ed avendo avuto anche la possibilità di desumere che, salvo verifica del contrario, sembrerebbe che le condizioni contrattuali previste per il computo del comporto consentivano ancora al periziando, alla data del 7 marzo 2023, di poter proseguire con ulteriori periodi di malattia/temporanea inidoneità assoluta, ragionevolmente è possibile ritenere che il ricorrente, soprattutto in virtù delle disposizioni dettagliatamente richiamate:
1) alla data del 7 marzo 2023, non si trovasse nelle condizioni sanitarie di cui all'art. 2, comma 12, legge 335/95 (assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa), ma ancora in quelle per una temporanea non idoneità al servizio in modo assoluto di almeno sette mesi;
14
2) alla data di svolgimento della perizia (9 aprile 2024) si trovasse invece in una diversa situazione sanitaria compatibile con il seguente giudizio medico-legale previsto dalle disposizioni sopra richiamate e, peraltro, già ragionevolmente risalente al 8 ottobre 2023:
-non idoneo permanentemente al servizio in modo relativo, controindicate attività e mansioni del profilo di appartenenza comportanti deambulazione
o stazione eretta prolungate e, comunque, fatto salvo quanto di competenza del medico competente”;
-che le considerazioni e le conclusioni del CTU sono state sottoposte la serrata critica da parte del CT di parte convenuta, soprattutto sotto un duplice profilo: l'apparente contraddittorietà nell'ammettere, da parte del
CTU, la coesistenza teorica tra i concetti di permanenza e di non definitività; l'indicazione del mese di ottobre come epoca di significativo recupero (e quindi di idoneità, sia pure con limitazioni, in capo al
TT);
-che peraltro le controosservazioni non colgono nel segno per le seguenti ragioni:
a) per quanto attiene alla coesistenza teorica dei concetti di permanenza e temporaneità (solo apparentemente contraddittori da un punto di vista medico-legale) si è già abbondantemente detto in precedenza ed il CTU non fa che aderire a tale convincente orientamento;
b) in ordine all'epoca di ritenuto recupero di idoneità, convincentemente osserva il CTU quanto segue: “Per quanto riguarda la nota critica per cui viene ritenuto insufficiente il periodo individuato nella CTU di 7 mesi di 15
temporanea inidoneità, lo scrivente, ai fini della sua determinazione ha preso in considerazione la certificazione del Prof. datata Per_3
08.10.2023, da cui si evince: “…. L'artrodesi è consolidata così come
l'allungamento prossimale (trattamento bifocale secondo ) - Per_2
Applicare un rialzo di 1 cm a sinistra al tacco – La ferita distale non è in continuità con l'osso ed è sufficiente lavarla tutti i giorni e zaffarla anche solo con garza sterile - Camminare liberamente senza stampelle – Necessita di un prossimo controllo radiologico alla gamba a febbraio ( con panoramica)…..”
E' infatti proprio a Febbraio 2024 che, previo ricovero, esegue i controlli previsti, mentre per quanto riguarda i trattamenti relativi alla progressiva guarigione delle piaghe è del tutto probabile che sia stato fatto ricorso all'istituto della malattia in quanto risultano in atti coevi attestati di malattia di poco più di due settimane ciascuno, senza diagnosi. CP_5
Infine, con la visita eseguita dallo scrivente per la presente consulenza in data 09.04.2024, è stata rilevata una situazione clinica che ha delineato una compromissione duratura fisica stabilizzata compatibile con il giudizio medico-legale espresso nella CTU e che, forse, può tranquillizzare anche il
CTP per i paventati potenziali rischi infettivologici “di un qualsiasi ufficio postale”, considerando anche che è stato fatto salvo quanto di competenza del medico competente”;
-che, in definitiva, sintetizzando le argomentazioni fin qui svolte, le ragioni per cui il licenziamento del TT è illegittimo per carenza di giusta causa (per ritenuta -ed invece non sussistente- permanente ed 16
irreversibile inidoneità a qualsiasi proficuo lavoro) sono sostanzialmente due (ciascuna di per sé sufficiente per la declaratoria di illegittimità):
I) il giudizio di “rivedibilità” dell'inabilità totale riscontrata dalla CMV nel marzo 2023 esclude l'irreversibilità dello status di cui era portatore il
TT e non consente di convenire con la decisione aziendale di liberarsi immediatamente del proprio dipendente, senza attendere nemmeno il decorso del periodo di comporto che avrebbe eventualmente consentito di adottare legittimamente il provvedimento risolutivo, sia pure per altra e diversa causale (ancorché in qualche modo connessa con lo stato di salute del dipendente);
II) concorre nello stesso senso (ed anzi rafforza la tesi dell'assoluta prematurità della decisione espulsiva aziendale) la valutazione del c.t.u. che, con argomentare congruamente motivato, dal quale non vi è ragione alcuna per discostarsi, ha concluso per la inesistenza di totale inidoneità fin dall'ottobre 2023 (ossia soltanto sette mesi dopo il giudizio della CMV, periodo rientrante -senza che ciò abbia formato oggetto di contestazione- nel residuo periodo di comporto e quindi per di più valutabile nell'ambito della “temporaneità” e non della “permanenza”);
-che conforta ulteriormente il convincimento della prematurità del provvedimento espulsivo (e quindi dell'illegittimità del medesimo) la circostanza che, prima della conclusione del procedimento conciliativo preventivo, con pec del 25 maggio 2023, l'allora difensore del ricorrente aveva motivatamente (ma inutilmente) richiesto il rinvio della conclusione del procedimento stesso, prevista (come poi avvenne, con la 17
decisione di irrogare il licenziamento per inabilità) per il 30 maggio successivo, allegando una perizia di parte nella quale si dava dettagliatamente conto dei trattamenti innovativi cui era stato sottoposto il ricorrente e del rilevantissimo risultato ottenuto, sicché il voler concludere a tutti i costi la procedura con l'assunzione della decisione di licenziare appare dimostrazione di un atteggiamento preconcetto e volto pregiudizialmente ad un'unica soluzione, fra l'altro in aperta contraddizione con i doveri che incombono (anche) ai datori di lavoro, in particolare a seguito dell'entrata in vigore della legge 3 marzo 2009, n. 18 di Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, nonché, ancora prima, della legge 104/92, che hanno ormai reso regola diffusa non solo il generale principio di antidiscriminazione previsto dall'art. 3 della Costituzione, bensì anche il dovere di porre in essere comportamenti (tra cui anche un'interpretazione normativa volta a porre nella giusta luce, pur compatibilmente con i diritti altrui, i diritti di integrazione delle persone con handicap o disabili per qualsiasi ragione nel tessuto familiare, sociale e lavorativo);
-che, in conclusione, il licenziamento deve essere dichiarato illegittimo, con applicazione della tutela di cui all'art. 18, comma 1, l. 300\70 e s.m.i.;
-che non può procedersi a decurtazioni alcuna di aliunde perceptum aut percipiendum, in quanto del tutto genericamente eccepiti, mentre la retribuzione sulla base della quale calcolare il risarcimento del danno 18
coincide con quella indicata dal ricorrente, in quanto non contestata (e comunque provata come da busta paga del gennaio 2023);
-che le spese di lite e di CTU devono seguire la soccombenza (cfr. dispositivo)
P.T.M.
-visto l'art. 429 c.p.c.;
-ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta;
-dichiara illegittimo il licenziamento di e ne ordina Parte_1
l'immediata reintegrazione nel posto di lavoro da ultimo occupato o, in subordine, in altro posto di lavoro compatibile con il suo stato di salute, condannando altresì risarcirgli il danno patito, in Controparte_1
misura corrispondente a tutte le retribuzioni globali di fatto perdute dal licenziamento alla reintegrazione, pari ad euro 1813,42= lordi mensili, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalle singole scadenze al saldo nonché al versamento di tutti i contributi assistenziali e previdenziali relativi al medesimo periodo;
-condanna la convenuta a rimborsare al ricorrente le spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 5500,00= oltre spese forfettarie al 15% ed oltre Iva e cpa.;
-pone le spese di ctu a carico di Controparte_1
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 13 gennaio 2025. 19
Il Giudice
dott. Ermanno CAMBRIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
II Sezione Lavoro e Previdenza
in persona del Giudice dott. Ermanno CAMBRIA, all'udienza del 13 gennaio 2025, (svoltasi in “trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c.) in esito alla Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n.32863 del Ruolo Lavoro e Previdenza dell'anno
2023, promossa da:
nato a [...], il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato in Roma, via Faà di Bruno, 15, presso lo studio dell'avv. B.
MANCUSO, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti.
-PARTE RICORRENTE-
C O N T R O
in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. A. PORPORA, come da procura in atti, domiciliata all'indirizzo pec riportato nella memoria difensiva. 2
-PARTE CONVENUTA-
OGGETTO: impugnazione licenziamento.
CONCLUSIONI come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Roma, in persona dell'intestato Giudice, premesso:
-che, con ricorso ritualmente notificato, esponeva: Pt_2
I)di essere stato dipendente a tempo indeterminato della convenuta
(dopo un periodo di prestazioni lavorative in forza di contratti di somministrazione a tempo determinato) dal 17 novembre 2008 al 18 maggio 2023, data del suo licenziamento;
II)di aver subito, in data 14 gennaio 2020, un grave infortunio (extra lavorativo) a seguito del quale, dopo un lungo periodo di pressoché totale inabilità, soltanto nel giugno del 2023, dopo un innovativo intervento chirurgico seguito da una complessa terapia riabilitativa, riprendeva una parziale deambulazione, divenuta poi totalmente autonoma nell'ottobre successivo;
3
III)di aver richiesto alla datrice di lavoro, con e-mail datata 21 maggio
2022 e successive comunicazioni e solleciti, sia il calcolo delle sue assenze
(preoccupato in relazione al possibile superamento del periodo di comporto) sia di essere visitato dal medico competente per un eventuale rientro al lavoro nel posto precedentemente occupato (da ultimo addetto allo sportello) o in altro posto compatibile con il suo stato di salute;
IV)che peraltro, rispondendo tardivamente alle sue richieste, solo in data
5 settembre 2022 la convenuta gli inviava un calcolo delle assenze, senza peraltro indicare né le sue prerogative in ragione del suo stato di salute né accogliendo la sua richiesta di sottoposizione alla visita medica;
V)di essersi pertanto determinato, a causa della sua condizione di fragilità
e della preoccupazione di perdere il lavoro, in tal senso consigliato anche dal suo sindacato, a presentare, per il tramite del datore di lavoro, domanda di pensione ai sensi dell'articolo 2 comma 12 legge 335/95, tramite patronato, in data 27 settembre 2022;
VI)che la convenuta, non avvisandolo dell'inammissibilità di tale domanda, non rientrando la stessa tra le Amministrazioni abilitate ai sensi della normativa richiamata al capo precedente e non essendovi la cessazione dal servizio, richiedeva la convocazione della Commissione
Medica di Verifica (in allora competente per le valutazioni medico-legali correlate all'applicazione della norma in questione) la quale, in esito all'accertamento sanitario del 7 marzo 2023, concludeva come segue: a) non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio al proficuo 4
lavoro; b) sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ex articolo 2, comma 12, legge 335 del 1995…e) lo stato il abilitante di cui al punto b) è da sottoporre a revisione tra anni tre a decorrere dalla data del presente verbale;
VII)che la convenuta, dopo il ricevimento della comunicazione della CMV
e dopo il vano esperimento delle procedure di conciliazione (e nonostante la sua motivata richiesta di essere nuovamente sottoposto a visita medica avendo a suo dire recuperato almeno in parte la capacità lavorativa) con lettera datata 18 maggio 2023 (peraltro redatta il 30 maggio 2023, giorno in cui si era conclusa la procedura di conciliazione), lo licenziava per
“inabilità” trascrivendo peraltro integralmente, nella lettera di licenziamento, il giudizio della CMV, sopra -parzialmente- riportato al punto VI);
VIII)che, inoltre, in data 31 luglio 2023, l' rigettava la sua domanda di CP_2
pensione poiché “la SV non risulta cessato dal servizio ai sensi dell'articolo
2 comma 12 legge 335”;
-che, tutto ciò premesso, il ricorrente impugnava il licenziamento chiedendo reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento del danno nella misura di legge;
-che, costituendosi in giudizio, protestava la convenuta la piena legittimità del proprio comportamento, in quanto necessitato dalla valutazione di permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa espressa dalla CMV;
5
-che, esperito vanamente tentativo di conciliazione, non ritenendo sussistente la necessità di incombenti istruttori, all'udienza del 26 febbraio 2024 il Giudice invitava alla discussione orale, in esito alla quale, re melius perpensa, disponeva procedersi a ctu medico-legale; a seguito di specifiche contestazioni di parte convenuta, il Giudice disponeva un'integrazione di perizia ed infine, dopo il deposito di note difensive scritte autorizzate e delle note ex art. 127 ter c.p.c., decideva la causa come da presente motivazione e pedissequo dispositivo in calce;
OSSERVA:
-che, in sintesi, il ricorrente ritiene illegittima la decisione della convenuta di licenziarlo sulla base della presentata domanda di pensione di inabilità ex art. 2 comma 12 cit. e del giudizio della CMV, nonostante:
1) mancasse il requisito della cessazione dal servizio;
2) l'inabilità è un requisito diverso dalla inidoneità;
3) la convenuta non aveva accolto la richiesta di sottoposizione alla visita del medico competente per la valutazione di idoneità alla mansione;
4) l'esito fosse rivedibile nei tre anni successivi (dunque non poteva dirsi che l'incapacità lavorativa fosse permanente);
5) la procedura non era applicabile a;
CP_1
-che, quanto al punto 1), trattasi di affermazione irrilevante e tautologica: se il lavoratore fosse già cessato dal servizio va da sé che non vi sarebbe 6
alcun bisogno di licenziarlo, in quanto il rapporto sarebbe già stato risolto per iniziativa del lavoratore;
-che, quanto al punto 5), l'affermazione non è corretta: l'art. 2 comma 12 l.
335\95, testualmente prevede che la disposizione si applichi non solo ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, ma anche alle “altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza”
e tali sono i dipendenti di in quanto iscritti al Controparte_1
Fondo Quiescenza (già Fondo Ex Ipost), forma previdenziale CP_1
esclusiva dell' ancorché gestita dall' specularmente la legge CP_3 CP_2
222/84 (che parimenti si occupa di invalidità/inabilità dei lavoratori dipendenti ed autonomi) si applica, quanto ai lavoratori dipendenti, ai soli iscritti all'A.G.O. (e quindi) non agli iscritti alle forme di previdenza esclusive, sostitutive o esonerative;
d'altronde è stato lo stesso ricorrente a presentare, tramite il datore di lavoro, la domanda ex l. 335\95 e sempre lo stesso ricorrente non ha minimamente contestato la decisione di rigetto assunta dall' nella quale è espressamente indicata la non CP_2
applicabilità della legge 222/84;
-che, quanto alla doglianza di cui al punto 2), la stessa è del tutto generica: se si vuole intendere (correttamente) che vi è diversità concettuale tra inidoneità (ad una mansione) ed inabilità, la differenziazione diventa del tutto pleonastica laddove, come nel caso, sia riconosciuta la permanente e totale inabilità lavorativa ovvero l'inidoneità allo svolgimento di proficua 7
mansione, in quanto trattasi di valutazione onnicomprensiva (sicché diventa inutile anche la richiesta di visita da parte del medico competente di cui al punto 3) );
-che, quanto al punto 4), pur non essendo la doglianza del tutto correttamente motivata sotto il profilo dei principi generali, essa fornisce invece un primo -ma essenziale e sufficiente- supporto alla pronuncia di illegittimità del licenziamento;
-che, infatti, da un punto di vista medico-legale, non vi è nessuna contraddizione di principio tra l'affermare che l'impossibilità è
“permanente” e prevedere contemporaneamente una rivedibilità (che dunque lascia ipotizzare la possibile cessazione dello stato di inabilità totale), poiché la “permanenza” è concetto valutato in un dato momento storico “rebus sic stantibus” e cioè parametrato allo stato clinico del soggetto, sulla base delle conoscenze della scienza (non solo medica) note in quel dato momento, senza che possa totalmente escludersi la possibilità di un'evoluzione positiva di tali conoscenze;
d'altronde, analogamente, anche la pensione di inabilità di cui all'art. 2 della legge
222\84 prevede la “assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa” ed al contempo l'art. 9 della medesima legge prevede la possibilità di revisione;
-che, di conseguenza, pur non essendo in sé errato il giudizio appena richiamato, esso non si concludeva peraltro nell'unico modo che avrebbe potuto dare incontestabile fondatezza al licenziamento, cioè 8
l'affermazione (anche) della “irreversibilità” dello status accertato dalla
Commissione (in tal senso cfr., ad es.: Cass., 20 gennaio 2011, n.1250) mentre invece (come esattamente si osserva in ricorso) il giudizio di rivedibilità lasciava la porta aperta in vista di un ipotetico recupero della capacità lavorativa e della idoneità alle mansioni in capo al lavoratore;
-che, quindi, il licenziamento per inabilità comminato da Controparte_1
al proprio dipendente è stato prematuramente adottato, sulla base
[...]
di una prognosi non ancora definitiva: allo stato, per rendere legittimo il licenziamento, la società avrebbe dovuto semmai attendere il totale consumarsi del periodo di c.d. “comporto”, ossia del periodo di diritto alla conservazione del posto, che invece risulta non interamente decorso e comunque -e ciò è di per sé decisivo- non è stato invocato come causale del licenziamento;
-che, d'altra parte, l'esito della CTU disposta nel corso del giudizio non solo conferma la non definitività del giudizio di inabilità permanente
(rivedibile) espresso dalla CMV, ma anzi dimostra che, in un ragionevole intervallo di tempo (dal CTU individuato in circa sette mesi dalla data della valutazione della CMV, verosimilmente collocato anteriormente allo spirare del periodo di comporto -circostanza comunque non contestata dalla convenuta-) il ricorrente aveva riacquistato un sufficiente grado di capacità lavorativa;
-che al predetto CTU è stato assegnato il seguente quesito: “dica il c.t.u., esaminati gli atti di causa, visitato il periziando e compiuto ogni altro atto 9
eventualmente utile e/o opportuno, se il ricorrente, alla data del 7 marzo
2023, si trovasse nelle condizioni sanitarie di cui all'art. 2, comma 12, legge
335/95 (assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa); in caso affermativo, valuti il CTU se le medesime condizioni continuassero o meno a sussistere fino al 30 maggio 2023 e, ancora, valuti il
CTU l'eventuale sussistenza di analoga o diversa situazione sanitaria alla data di svolgimento della perizia”;
-che il CTU designato, dott. , dopo aver effettuato la seguente Per_1
diagnosi:“Esiti di pregressa (14.01.2020) lussazione caviglia sinistra con frattura pluriframmentaria scomposta di tibia e perone, trattata con più mezzi di sintesi (rimossi) e complicata da pseudoartrosi infetta sottoposta a resezione e trattamento bifocale secondo Ilizarov, con moderato deficit statico-deambulatorio e rilevanti alterazioni vasculo-cutanee croniche multiple locali. Esiti di pregressa (07.10.2019) frattura tibia e perone destri, trattata con tutore, senza rilevanti limitazioni funzionali. Remota miringoplastica orecchio sx. Pregressa ernio-plastica inguinale dx.”, così, in sintesi, argomentava: “Il predetto giudizio medico-legale, in coerenza con il citato decreto 12 febbraio 2004, ha previsto al punto A) una inidoneità permanente in modo assoluto al servizio ed a proficuo lavoro, giudizio che consente la risoluzione del rapporto di lavoro indipendentemente dal successivo giudizio di cui al punto B) concernente
l'inabilità pensionabile;
inoltre, verosimilmente nella fattispecie, la CMV adotta tale giudizio di inidoneità anche tenendo conto che l'interessato riferisce in anamnesi “di essere in malattia dal 2020”. Con l'acquisizione da 10
parte dello scrivente, autorizzata dal Sig. Giudice, sia del verbale integrale di visita e sia di copia della documentazione contenuta nel fascicolo istruttorio presso la citata CMV, non è risultata formalmente documentata e comunicata da parte del competente Ufficio Risorse Umane Regionale
Centro di la situazione delle assenze per malattia fruite per la CP_1
valutazione del comporto;
tale informazione, in generale, è necessaria alla
CMV per consentire all'interessato di poter proseguire eventualmente lo stato di malattia con un giudizio di temporanea inidoneità fino al massimo previsto ovvero di indicare, “ex tunc” nei casi di eventuale superamento del periodo massimo di comporto nel corso dei propri accertamenti, la data da cui far decorrere il giudizio di permanente inidoneità.
Con il giudizio di cui al punto B) la CMV accerta la sussistenza assoluta e permanente di una impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ex art. 2, comma 12, Legge 335 del 1995, creando il presupposto per il diritto alla pensione d'inabilità di cui all'art. 1 del D.M. Tesoro 8 maggio 1997; tuttavia, sia in relazione a quanto previsto dalla circolare della Ragioneria
Generale dello Stato (RGS) n. 57 del 24 giungo 19981 che dal citato decreto
12 febbraio 2004 in considerazione della possibile, ancorché solo parziale, evolutività migliorativa del quadro clinico presente a marzo 2023, la CMV ha ritenuto opportuno prevedere una revisione dello stato di inabilità a distanza di 3 anni (marzo 2026). Il predetto giudizio di inabilità, salvo che per durata e scadenza della revisione, risultava in armonia con i giudizi formulati in capo all'interessato anche in sede di Invalidità Civile ed
Handicap con la medesima previsione di una totale e permanente inabilità 11
lavorativa 100%, con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani ed una condizione di Handicap in situazione di gravità e, parimenti, per entrambi la previsione di una revisione a maggio 2023.
Premesso tutto quanto sopra esposto, per la complessità e delicatezza del caso, ritengo opportuno fornire comunque al sig. Giudice i due orientamenti valutativi che concretamente potevano e possono emergere dall'analisi del caso in argomento: l'uno discendente se si procede attraverso una valutazione “ex ante”, l'altro se si procede invece attraverso una valutazione
“ex post”.
Da una valutazione “ex ante”, tenendo conto della situazione sanitaria e giuridico-amministrativa dell'interessato nota alla CMV in virtù degli atti ed informazioni disponibili alla data di definizione del Verbale:
a) assenza di esatte formali informazioni sul periodo di comporto;
b) coesistenza dei predetti provvedimenti medico-legali in altri ambiti
(Invalidità civile ed Handicap);
c) situazione clinica e menomativa dell'integrità psico-fisica, non a carattere irreversibile, ma tale come permanente in ambito pensionistico in quanto, pur con possibile ma difficile e parziale evolutività migliorativa, non ne era comunque prevedibile una emendabilità a breve e quindi necessità del ricorso ad una revisione della inabilità pensionabile;
il giudizio medico-legale della medesima commissione, alla data del 7 marzo 2023, puo' ritenersi ragionevolmente corretto sotto il profilo tecnico
e procedurale. 12
Da una valutazione “ex post” invece, tenendo conto:
a)di una eventuale precisa e disponibile situazione del comporto che avesse consentito ancora all'interessato di poter fruire di ulteriori periodi di assenza per malattia/temporanea inidoneità assoluta, senza incorrere nel licenziamento;
b)di una situazione clinica e menomativa dell'integrità psico-fisica, non a carattere irreversibile, ma che in virtù degli accertamenti sanitari e degli efficaci interventi chirurgici e riabilitativi anche successivi al 7 marzo 2023
e, quindi, non noti alla CMV (Rimozione dispositivi impiantati (21.04.2023) da tibia e perone e da tarso e metatarso. Rimozione di fissatore dalla gamba e tutore in resina (07.06.2023), carico 50% con stampelle.
L'artrodesi è consolidata così come l'allungamento prossimale -trattamento bifocale secondo (08.10.2023); applicare un rialzo di 1 cm a Per_2
sinistra al tacco;
…… camminare liberamente senza stampelle…...), ha fatto assistere ad un sorprendente e straordinario recupero;
c)in particolare, di quanto previsto dalla circolare presente in atti, n. 981 del 18.06.2018 della Direzione dei Servizi del Tesoro, del che, prima CP_4
di un giudizio definitivo sull'idoneità al servizio, ai fini dell'adozione di un giudizio di temporanea non idoneità assoluta prevede la ricorrenza almeno di una delle tre condizioni indicate e che, nella fattispecie, ricorrono tutte;
in alternativa “ex post”, il giudizio medico-legale alla medesima data del 7 marzo 2023 poteva essere quello di: non idoneo temporaneamente al servizio in modo assoluto per mesi sette, se capiente nel periodo di comporto ovvero fino al suo massimo previsto, data in cui sarebbe stato 13
necessario esprimere comunque un giudizio definitivo. Infatti viene poi documentato concretamente, in data 8 ottobre 2023, che l'interessato applicando un rialzo di 1 cm a sinistra al tacco, può finanche “camminare liberamente senza stampelle”, così infine concludendo: “Il periziando, Sig. , generalizzato Parte_1
in premessa, è affetto dalle infermità e dagli esiti di lesioni riportati nel precedente giudizio diagnostico;
la peculiarità delle fasi evolutive, comprensive delle relative complicazioni, ha caratterizzato una complessa vicenda sanitaria ed umana che, in quanto tale, ha avuto inevitabili ripercussioni anche sulla posizione di stato del periziando quale dipendente di . Controparte_1
Pertanto, in scienza e coscienza, trovandomi anche nelle condizioni di poter giudicare concretamente “ex post”, ed avendo avuto anche la possibilità di desumere che, salvo verifica del contrario, sembrerebbe che le condizioni contrattuali previste per il computo del comporto consentivano ancora al periziando, alla data del 7 marzo 2023, di poter proseguire con ulteriori periodi di malattia/temporanea inidoneità assoluta, ragionevolmente è possibile ritenere che il ricorrente, soprattutto in virtù delle disposizioni dettagliatamente richiamate:
1) alla data del 7 marzo 2023, non si trovasse nelle condizioni sanitarie di cui all'art. 2, comma 12, legge 335/95 (assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa), ma ancora in quelle per una temporanea non idoneità al servizio in modo assoluto di almeno sette mesi;
14
2) alla data di svolgimento della perizia (9 aprile 2024) si trovasse invece in una diversa situazione sanitaria compatibile con il seguente giudizio medico-legale previsto dalle disposizioni sopra richiamate e, peraltro, già ragionevolmente risalente al 8 ottobre 2023:
-non idoneo permanentemente al servizio in modo relativo, controindicate attività e mansioni del profilo di appartenenza comportanti deambulazione
o stazione eretta prolungate e, comunque, fatto salvo quanto di competenza del medico competente”;
-che le considerazioni e le conclusioni del CTU sono state sottoposte la serrata critica da parte del CT di parte convenuta, soprattutto sotto un duplice profilo: l'apparente contraddittorietà nell'ammettere, da parte del
CTU, la coesistenza teorica tra i concetti di permanenza e di non definitività; l'indicazione del mese di ottobre come epoca di significativo recupero (e quindi di idoneità, sia pure con limitazioni, in capo al
TT);
-che peraltro le controosservazioni non colgono nel segno per le seguenti ragioni:
a) per quanto attiene alla coesistenza teorica dei concetti di permanenza e temporaneità (solo apparentemente contraddittori da un punto di vista medico-legale) si è già abbondantemente detto in precedenza ed il CTU non fa che aderire a tale convincente orientamento;
b) in ordine all'epoca di ritenuto recupero di idoneità, convincentemente osserva il CTU quanto segue: “Per quanto riguarda la nota critica per cui viene ritenuto insufficiente il periodo individuato nella CTU di 7 mesi di 15
temporanea inidoneità, lo scrivente, ai fini della sua determinazione ha preso in considerazione la certificazione del Prof. datata Per_3
08.10.2023, da cui si evince: “…. L'artrodesi è consolidata così come
l'allungamento prossimale (trattamento bifocale secondo ) - Per_2
Applicare un rialzo di 1 cm a sinistra al tacco – La ferita distale non è in continuità con l'osso ed è sufficiente lavarla tutti i giorni e zaffarla anche solo con garza sterile - Camminare liberamente senza stampelle – Necessita di un prossimo controllo radiologico alla gamba a febbraio ( con panoramica)…..”
E' infatti proprio a Febbraio 2024 che, previo ricovero, esegue i controlli previsti, mentre per quanto riguarda i trattamenti relativi alla progressiva guarigione delle piaghe è del tutto probabile che sia stato fatto ricorso all'istituto della malattia in quanto risultano in atti coevi attestati di malattia di poco più di due settimane ciascuno, senza diagnosi. CP_5
Infine, con la visita eseguita dallo scrivente per la presente consulenza in data 09.04.2024, è stata rilevata una situazione clinica che ha delineato una compromissione duratura fisica stabilizzata compatibile con il giudizio medico-legale espresso nella CTU e che, forse, può tranquillizzare anche il
CTP per i paventati potenziali rischi infettivologici “di un qualsiasi ufficio postale”, considerando anche che è stato fatto salvo quanto di competenza del medico competente”;
-che, in definitiva, sintetizzando le argomentazioni fin qui svolte, le ragioni per cui il licenziamento del TT è illegittimo per carenza di giusta causa (per ritenuta -ed invece non sussistente- permanente ed 16
irreversibile inidoneità a qualsiasi proficuo lavoro) sono sostanzialmente due (ciascuna di per sé sufficiente per la declaratoria di illegittimità):
I) il giudizio di “rivedibilità” dell'inabilità totale riscontrata dalla CMV nel marzo 2023 esclude l'irreversibilità dello status di cui era portatore il
TT e non consente di convenire con la decisione aziendale di liberarsi immediatamente del proprio dipendente, senza attendere nemmeno il decorso del periodo di comporto che avrebbe eventualmente consentito di adottare legittimamente il provvedimento risolutivo, sia pure per altra e diversa causale (ancorché in qualche modo connessa con lo stato di salute del dipendente);
II) concorre nello stesso senso (ed anzi rafforza la tesi dell'assoluta prematurità della decisione espulsiva aziendale) la valutazione del c.t.u. che, con argomentare congruamente motivato, dal quale non vi è ragione alcuna per discostarsi, ha concluso per la inesistenza di totale inidoneità fin dall'ottobre 2023 (ossia soltanto sette mesi dopo il giudizio della CMV, periodo rientrante -senza che ciò abbia formato oggetto di contestazione- nel residuo periodo di comporto e quindi per di più valutabile nell'ambito della “temporaneità” e non della “permanenza”);
-che conforta ulteriormente il convincimento della prematurità del provvedimento espulsivo (e quindi dell'illegittimità del medesimo) la circostanza che, prima della conclusione del procedimento conciliativo preventivo, con pec del 25 maggio 2023, l'allora difensore del ricorrente aveva motivatamente (ma inutilmente) richiesto il rinvio della conclusione del procedimento stesso, prevista (come poi avvenne, con la 17
decisione di irrogare il licenziamento per inabilità) per il 30 maggio successivo, allegando una perizia di parte nella quale si dava dettagliatamente conto dei trattamenti innovativi cui era stato sottoposto il ricorrente e del rilevantissimo risultato ottenuto, sicché il voler concludere a tutti i costi la procedura con l'assunzione della decisione di licenziare appare dimostrazione di un atteggiamento preconcetto e volto pregiudizialmente ad un'unica soluzione, fra l'altro in aperta contraddizione con i doveri che incombono (anche) ai datori di lavoro, in particolare a seguito dell'entrata in vigore della legge 3 marzo 2009, n. 18 di Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, nonché, ancora prima, della legge 104/92, che hanno ormai reso regola diffusa non solo il generale principio di antidiscriminazione previsto dall'art. 3 della Costituzione, bensì anche il dovere di porre in essere comportamenti (tra cui anche un'interpretazione normativa volta a porre nella giusta luce, pur compatibilmente con i diritti altrui, i diritti di integrazione delle persone con handicap o disabili per qualsiasi ragione nel tessuto familiare, sociale e lavorativo);
-che, in conclusione, il licenziamento deve essere dichiarato illegittimo, con applicazione della tutela di cui all'art. 18, comma 1, l. 300\70 e s.m.i.;
-che non può procedersi a decurtazioni alcuna di aliunde perceptum aut percipiendum, in quanto del tutto genericamente eccepiti, mentre la retribuzione sulla base della quale calcolare il risarcimento del danno 18
coincide con quella indicata dal ricorrente, in quanto non contestata (e comunque provata come da busta paga del gennaio 2023);
-che le spese di lite e di CTU devono seguire la soccombenza (cfr. dispositivo)
P.T.M.
-visto l'art. 429 c.p.c.;
-ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta;
-dichiara illegittimo il licenziamento di e ne ordina Parte_1
l'immediata reintegrazione nel posto di lavoro da ultimo occupato o, in subordine, in altro posto di lavoro compatibile con il suo stato di salute, condannando altresì risarcirgli il danno patito, in Controparte_1
misura corrispondente a tutte le retribuzioni globali di fatto perdute dal licenziamento alla reintegrazione, pari ad euro 1813,42= lordi mensili, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalle singole scadenze al saldo nonché al versamento di tutti i contributi assistenziali e previdenziali relativi al medesimo periodo;
-condanna la convenuta a rimborsare al ricorrente le spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 5500,00= oltre spese forfettarie al 15% ed oltre Iva e cpa.;
-pone le spese di ctu a carico di Controparte_1
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 13 gennaio 2025. 19
Il Giudice
dott. Ermanno CAMBRIA