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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/11/2025, n. 1932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1932 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Latti Giorgio Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1449 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2025,
promossa da:
C.F. , nato a [...] il [...], ivi residente nella Parte_1 C.F._1
Via Giuseppe Garibaldi n. 32, cittadino italiano, elettivamente domiciliato in Cagliari nella Via
Sonnino 177, nello studio dell'avv. Anna Maria Pilia, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrente
contro
, nata a [...] il [...] C.F: , residente in CP_1 C.F._2
Serrenti nella via Giuseppe Garibaldi n. 32, elettivamente domiciliata in Cagliari nella via Carrara 4
presso l'avv. Giuliana Pau, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, Intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale adito:
Con riguardo alla domanda di separazione
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano ad ogni reciproca pretesa al mantenimento;
3) La casa coniugale, sita in Serrenti nella Via Garibaldi n. 32, presso la quale verrà collocata la minore figlia , verrà assegnata alla signora 4) La minore figlia Per_1 CP_1
risiederà ai fini anagrafici presso la madre con la quale continuerà ad abitare;
5) La figlia Per_1 minore verrà affidata, secondo le modalità dell'affido condiviso, ad entrambi i genitori che Per_1 provvederanno alla cura, educazione ed istruzione della stessa, mantenendo ciascuno un assiduo rapporto equilibrato e continuativo con la minore ed adoperandosi altresì affinché la medesima conservi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi. I genitori, pertanto, continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adottando consensualmente le decisioni di maggior interesse per la figlia, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso e, in futuro, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali;
esercitando, di contro, separatamente la responsabilità relativamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
6) In ragione dell'età della minore figlia, ormai quasi sedicenne, la stessa potrà determinare liberamente con il padre le modalità di frequentazione, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi della stessa e lavorativi del genitore;
7) A titolo di contributo per il mantenimento della minore figlia, il sig. corrisponderà alla sig.ra Pt_1
sul conto corrente intestato alla medesima, entro il giorno 24 di ogni mese, la somma CP_1 mensile di euro 300,00 (trecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Le spese straordinarie, preventivamente concordate tra i genitori (salvo comprovate urgenze), vengono poste a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno. Con riferimento alle spese straordinarie le parti si atterranno alle Linee Guida del CNF del 2017; 8) Il signor si impegna a trasferire Parte_1 alla signora la quota del 50% della proprietà dell'immobile adibito ad abitazione CP_1 familiare (sito in Serrenti nella Via Garibaldi n. 32, distinto al Catasto dei Fabbricati al Foglio 23 n.
4399, cat. A/2, classe 6) entro il mese di dicembre 2026. Le spese relative all'eliminazione e/o sanatoria degli eventuali abusi presenti nell'immobile saranno a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno. Il pagamento delle rate del mutuo contratto dal signor per la Parte_1 costruzione dell'immobile adibito ad abitazione familiare (contratto condizionato di mutuo fondiario del 10/09/2015, Rep. n. 801, Raccolta n. 498) sarà a carico delle parti nella misura del
50% ciascuno, a decorrere dall'avvenuto trasferimento in capo alla signora della quota del CP_1
50% della proprietà del medesimo immobile;
9) La signora si obbliga a CP_1 corrispondere al signor entro il giorno 19/09/2025 l'importo di euro 11.450,00 Parte_1
(undicimilaquattrocentocinquanta/00), pari al 50% della somma di euro 34.900,00
(trentaquattromilanovecento/00) depositata nei buoni fruttiferi intestati alla medesima (già detratto l'importo di euro 6.000,00 corrisposto al;
Pt_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.03.2025, ha chiesto al Tribunale di pronunciare la Parte_1
separazione personale dal coniuge, e, decorsi i termini di legge, il divorzio fra loro. CP_1
si è costituito in giudizio con comparsa depositata in data 21.07.2025 e coall'udienza Parte_1
del 24.09.2025 i procuratori delle parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo a definizione della vertenza in esame.
All'esito dell'udienza il Giudice ha provveduto ai sensi dell'art.473 bis 22 c.p,c. disponendo in conformità alle condizioni sopra riportate, inoltre non essendovi la necessità di ulteriore istruzione ha trattenuto la causa in decisione.
***
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
Il giudizio deve invece proseguire con riferimento alla domanda di divorzio, contestualmente proposta, dovendo al riguardo maturare i presupposti di legge per la procedibilità.
Ritiene, pertanto, il Collegio che sia necessario pronunciare sentenza parziale, rinviando, per l'effetto, la causa con separata ordinanza al giudice delegato per l'ulteriore corso e sospendendo di provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] il [...] Parte_1
e , nata a [...] il [...], mandando al competente Ufficio dello Stato CP_1
Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 6, parte I, anno 2015 - Comune di Serrenti);
2) Ordina la trasmissione della copia autentica del dispositivo della sentenza, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Serrenti, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
5) provvede sull'ulteriore corso della causa come da separata ordinanza;
6) rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Cagliari in data 18.11.2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Latti Giorgio
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Latti Giorgio Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nella causa iscritta al n. 1449 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2025,
promossa da:
C.F. , nato a [...] il [...], ivi residente nella Parte_1 C.F._1
Via Giuseppe Garibaldi n. 32, cittadino italiano, elettivamente domiciliato in Cagliari nella Via
Sonnino 177, nello studio dell'avv. Anna Maria Pilia, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrente
contro
, nata a [...] il [...] C.F: , residente in CP_1 C.F._2
Serrenti nella via Giuseppe Garibaldi n. 32, elettivamente domiciliata in Cagliari nella via Carrara 4
presso l'avv. Giuliana Pau, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge Vista la sentenza non definitiva emessa in pari data nella causa tra le suddette parti, con la quale,
pronunziata la separazione personale dei coniugi;
dato atto che è stata formulata contestuale domanda di divorzio e vi è la necessità della prosecuzione del giudizio:
P.Q.M.
Visti gli artt.279, 280 c.p.c., rimette la causa sul ruolo per l'udienza del 11.5.2026 ore 10,00 davanti al giudice istruttore dott. Mario Farina, cui rimette la causa per l'ulteriore corso con la verifica degli interventi in corso delegati ai servizi sociali di San Sperate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni rito.
Così deciso in Cagliari in data 18.11.2025 nella camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale.
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti