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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/11/2025, n. 6902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6902 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. MI LD presidente dott.ssa OV HI consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., comma terzo, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 516/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 20.11.2025 e vertente
TRA
(già Parte_1
, c.f. Parte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianluigi Malandrino e Antonino Galletti, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
Controparte_1
, c.f.
[...] P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Walter Walcher e MI Alliegro, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado
APPELLATA
pagina 1 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
(di seguito ) Parte_1 Parte_1 conveniva in giudizio Controparte_2
(di seguito ), chiedendo al Tribunale di Roma di
[...] CP_1 condannarla a corrispondere all'attrice i compensi e rimborsi, relativi all'attività di gestione e liquidazione sinistri, svolta nella zona di L'Aquila e del centro Italia dal 1986 al 2005, per l'ammontare unitario dei compensi pari ad € 140,12, da moltiplicare per il numero di 13.529 sinistri, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze annuali al saldo.
A sostegno della domanda deduceva che:
- l'attrice era stata, per oltre vent'anni, agente di per le zone di L'Aquila Controparte_1
e ZA (a partire dal 17 giugno 1986);
- fino al termine dell'anno 2006, , legale rappresentante, aveva anche Parte_1 svolto la diversa e ulteriore attività di trattazione, gestione e liquidazione sinistri, sempre per conto di , nella zona di L'Aquila e del centro Italia;
CP_1
- il e non avevano ricevuto, tuttavia, alcun compenso né Pt_1 Parte_1 rimborso spese da parte della convenuta, nonostante i ripetuti solleciti, sicché, quando il 4.3.2005 la compagnia aveva revocato all'agente l'incarico di liquidatore sinistri, lasciando impregiudicato il mandato agenziale alla , senza però Parte_1 corrispondere alcunché al per la predetta attività di gestione sinistri, costui, in Pt_1 proprio, aveva adito l'Autorità Giudiziaria per ottenere i corrispettivi spettantigli;
- il giudizio, instaurato nel 2009 innanzi al Tribunale del lavoro di L'Aquila, si era concluso con la sentenza n. 583/2012, che aveva condannato al pagamento CP_1 della somma, già rivalutata, di € 1.648.000,00, a titolo di compensi per l'attività di liquidatore svolta dal 17 giugno 1986 fino al 31 marzo 2005, oltre interessi legali da calcolare sulle frazioni di competenza;
- la Corte di appello aveva accolto il gravame proposto da , ritenendo che il CP_1
avesse svolto l'attività dedotta in giudizio non in proprio, ma in nome e per Pt_1 conto di;
Parte_1
- avverso tale sentenza aveva proposto ricorso per cassazione;
Parte_1
- , nelle more della decisione del ricorso, aveva quindi instaurato il Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale di Roma, chiedendo il riconoscimento dei compensi.
*** pagina 2 di 11 Si costituiva in giudizio chiedendo, in via pregiudiziale, la sospensione del giudizio, CP_1 in attesa della pronuncia della Suprema Corte;
in via preliminare, eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale e la conseguente decadenza dall'asserito diritto di credito;
nel merito, chiedeva di respingere le domande, in quanto l'incarico di liquidazione dei sinistri era già ricompreso nel contratto di agenzia e già incluso nel pagamento dei compensi provvigionali.
***
Il giudizio veniva sospeso in attesa della pronuncia della Corte di cassazione che, con sentenza n. 31322/2018, rigettava il ricorso proposto da , cosicché il Parte_1 processo veniva riassunto ad opera di Parte_1
***
Con sentenza n. 20084/2021, R.G. n. 75841/2014, pubblicata in data 27.12.2021, il Tribunale respingeva la domanda e condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite, così motivando:
‹‹… Deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione di prescrizione del credito, formulata dalla convenuta.
Sul punto deve osservarsi:
L'attore, dando per acquisito quanto statuito nella sentenza del Tribunale di L'Aquila (n. 583/012 – all. 2 al fascicolo di parte attrice), particolarmente nella parte in cui alle pagine 2 e 3 esclude che l'attività di liquidazione possa ritenersi compresa in quella di apertura e pagamento dei sinistri, in quanto la clausola contrattuale riguarderebbe solo adempimenti di natura amministrativa mentre quella svolta dal integrerebbe una Pt_1
“attività impegnativa, cospicua e complessa che, del tutto diversa da quella oggetto del contratto di agenzia deve essere liquidata a parte quale attività ulteriore compiuta in favore della Compagnia”, insiste in questa sede, per il suo riconoscimento in favore della società odierna istante, assumendo che la successiva riforma in sede di appello (sent. 56/14 Corte d'Appello di L'Aquila, all 3 al fascicolo di parte attrice) abbia riguardato solo la titolarità del credito già riconosciuto.
In realtà, oltre ad osservarsi che in alcun modo tali sentenze possono spiegare effetto in questa sede, non essendo state pronunciate nei confronti degli odierni contraddittori, non può nemmeno trascurarsi che quanto di seguito verrà esposto, non appare in contrasto con le stesse argomentazioni contenute nella sentenza di
Appello. In quella sentenza, in particolare, si sottolinea che le parti non hanno formalizzato alcuno specifico accordo, ulteriore rispetto al contratto di agenzia, sulla gestione delle pratiche di liquidazione;
pertanto, fondamentalmente dall'apposizione del timbro della società , sugli assegni e sulle Parte_1 quietanze (cfr. pag. 8 sentenza di Appello), la Corte d'Appello ha escluso che il avesse svolto tale Pt_1 attività in forma individuale.
Deve considerarsi che le parti hanno pattuito all'articolo 8 (intitolato: “Apertura e pagamento sinistri”) del contratto di agenzia del 17.06.1986, che “Nell'attività a Vostro carico conseguente il conferimento dell'incarico di
Agente riconoscete ed accettate compresa anche l'opera necessaria per l'apertura e il pagamento dei sinistri,
pagina 3 di 11 secondo le istruzioni particolari che Vi saranno comunicate dall'impresa e, pertanto, nessuna pretesa a qualsiasi titolo potrà da Voi essere avanzata per tale prestazione”.
Orbene, la riconduzione di tale attività di gestione dei sinistri, nell'ambito delle attività svolte dalla Parte_1
unitamente al comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto,
[...] rilevante ai sensi dell'art. 1362 c.c. ed in particolare alla richiesta di corrispettivo ulteriore e separato solo a distanza di anni, induce a ritenere che l'espressione usata dalle parti nell'art. 8 del contratto di agenzia, debba ricomprendere anche le attività di istruttoria e liquidazione dei sinistri.
Infatti, una diversa interpretazione confliggerebbe con il tenore letterale dell'art 8 del contratto di agenzia
(“apertura e pagamento dei sinistri” più che attività di carattere meramente amministrativo sembrano espressioni descrittive di tutta l'attività demandata, con indicazione esemplificativa di quella iniziale di raccolta delle denunce di sinistri, e di quella finale, dell'esito delle attività di liquidazione e gestione) e lascerebbe priva di senso la clausola in esame, in contrasto con i canoni ermeneutici degli artt. 1363, 1364 e 1367 c.c.
Pertanto, il credito vantato nel presente giudizio per l'attività di gestione e liquidazione dei sinistri, svolta dal
1986 al 2005 deve farsi rientrare nell'ambito dei crediti provvigionali vantati dalla
[...]
nei confronti della Parte_1 [...]
. Controparte_2
In punto di prescrizione del credito deve, quindi, confermarsi che “Il diritto dell'agente alle provvigioni si prescrive in cinque anni ex art. 2948 cod. civ.; altrettanto vale per il procacciatore d'affari al quale sono applicabili in via analogica le disposizioni del contratto d'agenzia che non presuppongono un carattere stabile e predeterminato del rapporto” (Cass. s. 11024/2007). L'attività in esame è, comunque, accessoria a quella di agenzia e, quindi, la periodicità della sua remunerazione, anche ove astrattamente fosse ipotizzabile un credito ulteriore, deve ritenersi agganciata alla periodicità della remunerazione contrattualmente riconosciuta all'agente.››.
Ciò detto, il Tribunale affermava che, anche a considerare l'ultimo atto interruttivo segnalato
(2007), l'introduzione del giudizio (2014) o la raccomandata del 19.3.2014 (all. 7 al fascicolo di parte attrice) si ponevano oltre il termine quinquennale di prescrizione.
Disattendeva altresì l'assunto di parte attrice (in conclusionale) secondo cui, ai fini della data di decorrenza del termine prescrizionale, la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato titolare del diritto al pagamento del corrispettivo il in proprio, rientrava tra gli Pt_1 impedimenti giuridici a far valere un diritto da parte di un altro soggetto, ai sensi dell'art. 2935
c.c., ed era causa interruttiva della prescrizione ex art. 2943 c.c.
Concludeva, pertanto, che era maturata la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. dei crediti azionati, ritenendo assorbite le ulteriori questioni dedotte dalle parti.
***
Ha proposto appello , chiedendo, in riforma integrale della sentenza di primo Parte_1 grado, anche in punto di spese processuali, e ammessi eventualmente i mezzi istruttori articolati nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., di condannare a corrispondere i CP_1
pagina 4 di 11 compensi e i rimborsi relativi all'attività di gestione e liquidazione sinistri, come richiesto in primo grado.
***
Si è costituita, in data 14.4.2022, , chiedendo di rigettare l'appello e confermare la CP_1 sentenza impugnata, confermando l'intervenuta prescrizione quinquennale e la conseguente decadenza dell'asserito diritto di credito.
***
All'udienza del 29.9.2022, la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 30.7.2025 è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed è stata confermata la già fissata udienza del 2.10.2025, con termine fino a quindici giorni prima per note (depositate da entrambe le parti).
***
All'udienza del 2.10.2025, la Corte, dopo aver rilevato la mancanza dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado con i documenti allegati, ha rinviato la causa all'udienza del
20.11.2025, con termine fino a quindici giorni prima per il deposito di quanto sopra.
***
Parte appellante ha provveduto al deposito in data 9.10.2025.
***
I procuratori delle parti hanno concluso e hanno discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
***
In via preliminare va dato atto che nel documento n. 8, contenente le copie dei verbali di udienza della causa innanzi al Tribunale di L'Aquila, mancano, tra gli altri, i verbali delle udienze in cui sono stati escussi i testi e (richiamati nell'atto di Testimone_1 Tes_2 impugnazione) e si rinvengono soltanto le dichiarazioni rese dal teste e quelle rese Tes_3 dal legale rappresentante di . CP_1
***
Venendo al merito, il primo motivo è rubricato ‹‹Sulla erronea assimilazione dell'attività di liquidazione sinistri ai crediti provvigionali››.
pagina 5 di 11 Lamenta l'appellante che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere assimilabile il credito per l'attività di liquidazione sinistri al credito per provvigioni, considerandola già ricompresa nel mandato, dal momento che l'art. 8 del contratto di agenzia, nell'interpretazione letterale, si riferisce unicamente alla apertura e chiusura dei sinistri, mentre la trattazione e la liquidazione dei sinistri, implicando un'impegnativa attività istruttoria e di definizione del sinistro, esula da quella demandata all'agenzia; infatti, la determinazione del compenso per i sinistri comporta una composita attività “intermedia” svolta dall'agente tra l'apertura e il materiale pagamento del sinistro, che richiede l'impiego di risorse umane con specifiche competenze, l'utilizzo di appositi locali per il ricevimento dei clienti nonché dei legali e consulenti dei danneggiati e l'onere delle spese vive per l'espletamento delle pratiche;
tale attività ulteriore è stata approfonditamente esaminata e valutata nella consulenza tecnica d'ufficio svolta nel giudizio innanzi al Tribunale di L'Aquila, ma non è stata valutata dal Giudice di primo grado;
inoltre, in detto giudizio erano stati ascoltati vari testimoni, che avevano tutti confermato che l'istruttoria, la trattazione e la definizione del sinistro sono attività ben diverse rispetto alla mera “apertura” del sinistro e al mero “pagamento” dello stesso;
in sostanza il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato il significato letterale dell'art. 8 del contratto, che limitava l'attività dell'agente in materia di sinistri a due specifiche attività puramente amministrative ed esecutive (l'apertura del sinistro e il pagamento materiale dello stesso); peraltro, l'esistenza di un incarico autonomo di gestione sinistri è provato dalla sua successiva revoca, con lettera del 4.3.2005, senza che fosse stato interrotto il rapporto di agenzia;
il Tribunale sarebbe, inoltre, incorso in errore, laddove ha ritenuto che le risultanze istruttorie acquisite in quel giudizio non fossero utilizzabili perché riguardanti procedimenti tra diverse parti processuali, posto che, in assenza di divieti di legge, il giudice ben può fondare il proprio convincimento anche sulla base di prove raccolte in un altro giudizio, tra le stesse o tra altre parti.
***
Il secondo motivo è rubricato ‹‹Sulla prescrizione quinquennale del diritto››.
Lamenta l'appellante che il Tribunale, per effetto della ricostruzione operata, avrebbe erroneamente applicato, di conseguenza, il termine quinquennale di prescrizione;
tuttavia, una volta escluso che si possa assimilare il compenso in questione a quello delle provvigioni, trova applicazione l'ordinario termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c., difettando la periodicità di cui all'art. 2948 n. 4 c.c.
***
Il terzo motivo è rubricato ‹‹Sulla decorrenza del termine prescrizionale››. pagina 6 di 11 Lamenta l'appellante che il Tribunale avrebbe erroneamente escluso che l'impedimento a far valere il diritto potesse essere individuato nella sentenza del Tribunale di L'Aquila; in realtà, la prescrizione del diritto al pagamento dei compensi per l'attività di liquidatore sinistri è iniziata a decorrere, per l'agenzia, dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere dalla stessa e, cioè, successivamente alla pronuncia della sentenza della Corte di cassazione;
del resto, era stato lo stesso Tribunale a sospendere il giudizio (peraltro su richiesta di ), CP_1 perché aveva riconosciuto l'antecedenza e la pregiudizialità logico giuridica di quel giudizio;
l'identità della questione sub iudice rendeva, quindi, non azionabile il diritto di Parte_1
sino alla pronuncia di una sentenza definitiva che accertasse chi era il soggetto che aveva
[...] diritto a invocare i predetti compensi;
pertanto, nessuna prescrizione poteva decorrere prima del passaggio in giudicato della sentenza pregiudiziale e, dunque, la prescrizione iniziava a decorrere soltanto dal 2018.
***
Il quarto motivo è rubricato ‹‹Sulla riforma delle spese processuali››
L'appellante chiede, in caso di auspicato accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza anche laddove ha condannato l'agenzia al pagamento delle spese del primo grado di giudizio.
***
I primi tre motivi, che in quanto strettamente connessi verranno trattati congiuntamente, sono infondati.
Il Tribunale ha correttamente escluso che l'attività di gestione e liquidazione sinistri dovesse ricondursi a un incarico autonomo e diverso dal contratto di agenzia, spiegando, poi, che, anche a voler considerare tale prestazione come ulteriore, la stessa sarebbe comunque accessoria a quella di agenzia e quindi agganciata alla periodicità dei compensi riconosciuti all'agente, con conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione.
Immune da censure è infatti l'interpretazione che il primo Giudice ha dato delle clausole contenute nel contratto di agenzia e, segnatamente, dell'art. 8, rubricato “APERTURA E
PAGAMENTO SINISTRI”, che prevede:
“Nell'attività a Vostro carico conseguente il conferimento dell'incarico di Agente riconoscete ed accettate compresa anche l'opera necessaria per l'apertura e il pagamento dei sinistri, secondo le istruzioni particolari che
Vi saranno comunicate dall'Impresa e pertanto nessuna pretesa a qualsiasi titolo potrà da Voi essere avanzata per tale prestazione”.
La clausola fa espresso riferimento allo svolgimento dell'opera necessaria per l'apertura e il pagamento dei sinistri.
pagina 7 di 11 L'espressione utilizzata è ampia e comprensiva di tutto l'iter che muove dall'apertura e si conclude con il pagamento, comprendendo il concetto di “opera” tutte le attività relative alla gestione del sinistro.
Alla luce del chiaro e inequivoco dato testuale, l'opera non può essere circoscritta alle due attività meramente amministrative ed esecutive di apertura (ricevimento della denuncia) e di pagamento dell'indennizzo o del risarcimento (liquidazione del sinistro), come sostiene parte appellante.
Ciò, fra l'altro, trova conferma nell'allegato 5 al contratto (rubricato “SINISTRI”), in cui si legge che, in caso di sinistro, era compito dell'agente attendere alla raccolta della regolare denuncia sugli stampati predisposti per i singoli rami, curando che la compilazione degli stessi avvenisse in maniera completa ed esauriente;
l'agente avrebbe provveduto, altresì, ad acquisire agli atti tutti gli elementi necessari “per una completa valutazione del sinistro e comunque idonei a contenere gli oneri a carico della Società”; infine, avrebbe dovuto trasmettere le denunce di sinistro, corredate di tutta la documentazione acquisita, alla Direzione e avrebbe potuto pagare gli indennizzi o risarcimenti solo dopo l'autorizzazione della Direzione, previa sottoscrizione, da parte degli interessati, dei relativi atti di quietanza.
Le descritte pattuizioni confermano che l'attività dell'agente non era limitata alla sola parte amministrativa, ma comprendeva la gestione della pratica, ivi compresa la fase dell'istruttoria, fino al pagamento.
Diversamente, non si vede quale sarebbe stato il significato delle clausole descritte, né si comprende a quale titolo (in presenza di un mero incarico verbale) l'agente avrebbe potuto interagire con periti di parte, difensori, enti e istituti previdenziali.
Inconferente è, poi, il richiamo alla lettera di revoca del 4.3.2005 con la quale ha CP_1 comunicato la cessazione dall'incarico di gestione dei sinistri.
In primo luogo, dalla missiva non emerge che l'incarico sia stato affidato in forma orale, in maniera autonoma e distinta rispetto al contratto di agenzia, ma risulta soltanto che oggetto di revoca è la gestione delle pratiche dei sinistri, con le necessarie operazioni di passaggio di consegne e, quindi, dell'attività conferita in virtù dell'art. 8 del contratto di agenzia.
In secondo luogo, la prosecuzione del mandato di agenzia non dimostra l'autonomia dell'incarico, dal momento che è ben possibile che tra i vari compiti affidati all'agente sia venuta meno una dell'attività contrattualmente previste, tra l'altro oggetto di apposita pattuizione (l'art. 8 citato), ferme restando le altre.
pagina 8 di 11 Condivisibilmente il Tribunale ha, altresì, valorizzato la condotta dell'agenzia, tenuta successivamente alla conclusione del contratto, in quanto rilevante ai sensi dell'art. 1362 c.c.
Va dato atto, infatti, che secondo l'agenzia l'incarico le era stato affidato sempre nel 1986, senonché la prima raccomandata con la quale ha chiesto il pagamento del compenso e delle spese per l'attività di gestione e liquidazione dei sinistri è del 21.12.1988, quindi circa due anni dopo l'asserito affidamento dell'incarico, richiesta (laconica) che fa riferimento, “ai precorsi accordi, ripassati al momento della sottoscrizione del mandato”.
Le successive raccomandate, tutte del medesimo tenore, prive di ogni riferimento al presunto successivo conferimento dell'incarico e alla specificità e autonomia delle attività prestate, sono del 10.7.1993 (quasi cinque anni dopo la prima), del 17.1.1995, del 3.4.1998 e del
22.12.2000, cui ha fatto seguito la lettera di revoca di del 4.3.2005 sopra CP_1 menzionata (doc. 9 di parte attrice).
Né, a fronte del silenzio serbato da quest'ultima per quasi vent'anni, l'agenzia ha azionato le proprie pretese, avendo continuato a svolgere senza rilievi il predetto incarico.
Ne deriva che anche siffatta condotta delle parti conforta la conclusione cui è pervenuto il primo Giudice.
Quanto sin qui argomentato ha carattere assorbente rispetto agli ulteriori rilievi di parte appellante, non potendo certo demandarsi ai testi o alla c.t.u. l'interpretazione del contratto e la valutazione dei correlati effetti in tema di obbligazioni che da quel contratto insorgono, trattandosi di attività riservata al giudice.
Infatti, le dichiarazioni rese dal teste (come riportate nella sentenza del Tribunale Testimone_1 di L'Aquila, mancando, come si è detto, il verbale di udienza) sono di carattere valutativo nella parte in cui il teste, dopo aver genericamente rappresentato che nel 1986 era stato il Direttore
Generale a conferire al l'incarico di agente e poi anche quello di gestione dei sinistri, Pt_1 riferisce che si trattava di due differenti incarichi e che eccezionalmente, solo in quel caso, era stato affidato al anche il secondo incarico. Pt_1
Ciò vale anche per le dichiarazioni rese dagli altri testi, riportate nella citata sentenza, i quali, dopo aver affermato che l'attività di gestione dei sinistri in è svolta da un apposito CP_1
Ufficio, ovvero da liquidatori e periti formalmente incaricati e inseriti in rete o addirittura da società esterne autorizzate dall' , si sono limitati a riferire la generale distinzione tra i CP_3 compiti attribuiti all'agente e quelli attribuiti al liquidatore.
Lo stesso dicasi per le valutazioni espresse dal C.T.U.
pagina 9 di 11 Devono quindi condividersi, in quanto immuni da errori logico giuridici e aderenti alle risultanze documentali (contratto e condotta delle parti), le valutazioni compiute dal Tribunale.
Quanto sopra già è sufficiente a determinare il rigetto dell'appello.
In ogni caso, si condivide anche quanto affermato dal primo Giudice in ordine alla accessorietà dell'attività in questione a quella di agenzia e, quindi, ai fini della prescrizione ex art. 2948 c.c., in ordine alla periodicità della sua remunerazione, sicché, anche ove astrattamente fosse ipotizzabile un credito ulteriore, questo sarebbe prescritto.
È pacifico, infatti, che l'attività di gestione sinistri, come specificamente regolamentata dal citato art. 8 del contratto, era strettamente connessa a quella prevista nel mandato agenziale, tanto che non era prevista autonoma remunerazione.
Tra l'altro, l'appellante non censura la sentenza con riguardo all'efficacia interruttiva delle missive, ma incentra le censure sul fatto che il primo Giudice ha ritenuto che il termine prescrizionale decorresse dall'ultima richiesta di pagamento (2007), sostenendo che, invece, il termine decorreva dal passaggio in giudicato della pronuncia della Corte di appello di
L'Aquila.
In realtà, il Tribunale, senza incorrere in errore, ha condivisibilmente escluso che la sentenza del Tribunale di L'Aquila (che aveva dichiarato titolare del diritto al pagamento del corrispettivo in proprio) potesse rientrare tra gli impedimenti giuridici a far Parte_1 valere un diritto da parte di un altro soggetto, richiamando il consolidato orientamento di legittimità, ribadito con la recente pronuncia n. 17451/2025 del 29.6.2025, secondo cui l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli ostacoli di mero fatto (come il ritardo dovuto alla necessità di accertamento del diritto) o gli impedimenti soggettivi, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione.
E invero, nulla impediva all'agenzia di instaurare anche contemporaneamente un altro giudizio, né rileva, a fronte di quanto sopra, che, in corso di causa, fosse stata disposta la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della Corte di cassazione.
Ne consegue che corrette sono anche le statuizioni in ordine alla prescrizione del credito.
***
Il quarto motivo, sulle spese, rimane assorbito in quanto sin qui argomentato, al pari delle richieste istruttorie reiterate dall'appellante e di ogni altra istanza, deduzione o questione. pagina 10 di 11 ***
In conclusione, l'appello deve essere rigettato e la gravata sentenza, in quanto immune da censure, deve essere confermata.
***
L'appellante deve essere condannata, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 1.000.001,00 a € 2.000.000,00, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta (in tal senso riducendosi l'importo di cui alla nota spese depositata da
). CP_1
***
Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 20084/2021, R.G. n. 75841/2014, pubblicata in data 27.12.2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna (già Parte_1
al pagamento, in favore di Parte_2 [...]
, delle Controparte_1 spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 29.033,00 per compensi, oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 20.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
OV HI MI LD pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. MI LD presidente dott.ssa OV HI consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., comma terzo, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 516/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 20.11.2025 e vertente
TRA
(già Parte_1
, c.f. Parte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianluigi Malandrino e Antonino Galletti, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
Controparte_1
, c.f.
[...] P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Walter Walcher e MI Alliegro, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado
APPELLATA
pagina 1 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
(di seguito ) Parte_1 Parte_1 conveniva in giudizio Controparte_2
(di seguito ), chiedendo al Tribunale di Roma di
[...] CP_1 condannarla a corrispondere all'attrice i compensi e rimborsi, relativi all'attività di gestione e liquidazione sinistri, svolta nella zona di L'Aquila e del centro Italia dal 1986 al 2005, per l'ammontare unitario dei compensi pari ad € 140,12, da moltiplicare per il numero di 13.529 sinistri, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze annuali al saldo.
A sostegno della domanda deduceva che:
- l'attrice era stata, per oltre vent'anni, agente di per le zone di L'Aquila Controparte_1
e ZA (a partire dal 17 giugno 1986);
- fino al termine dell'anno 2006, , legale rappresentante, aveva anche Parte_1 svolto la diversa e ulteriore attività di trattazione, gestione e liquidazione sinistri, sempre per conto di , nella zona di L'Aquila e del centro Italia;
CP_1
- il e non avevano ricevuto, tuttavia, alcun compenso né Pt_1 Parte_1 rimborso spese da parte della convenuta, nonostante i ripetuti solleciti, sicché, quando il 4.3.2005 la compagnia aveva revocato all'agente l'incarico di liquidatore sinistri, lasciando impregiudicato il mandato agenziale alla , senza però Parte_1 corrispondere alcunché al per la predetta attività di gestione sinistri, costui, in Pt_1 proprio, aveva adito l'Autorità Giudiziaria per ottenere i corrispettivi spettantigli;
- il giudizio, instaurato nel 2009 innanzi al Tribunale del lavoro di L'Aquila, si era concluso con la sentenza n. 583/2012, che aveva condannato al pagamento CP_1 della somma, già rivalutata, di € 1.648.000,00, a titolo di compensi per l'attività di liquidatore svolta dal 17 giugno 1986 fino al 31 marzo 2005, oltre interessi legali da calcolare sulle frazioni di competenza;
- la Corte di appello aveva accolto il gravame proposto da , ritenendo che il CP_1
avesse svolto l'attività dedotta in giudizio non in proprio, ma in nome e per Pt_1 conto di;
Parte_1
- avverso tale sentenza aveva proposto ricorso per cassazione;
Parte_1
- , nelle more della decisione del ricorso, aveva quindi instaurato il Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale di Roma, chiedendo il riconoscimento dei compensi.
*** pagina 2 di 11 Si costituiva in giudizio chiedendo, in via pregiudiziale, la sospensione del giudizio, CP_1 in attesa della pronuncia della Suprema Corte;
in via preliminare, eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale e la conseguente decadenza dall'asserito diritto di credito;
nel merito, chiedeva di respingere le domande, in quanto l'incarico di liquidazione dei sinistri era già ricompreso nel contratto di agenzia e già incluso nel pagamento dei compensi provvigionali.
***
Il giudizio veniva sospeso in attesa della pronuncia della Corte di cassazione che, con sentenza n. 31322/2018, rigettava il ricorso proposto da , cosicché il Parte_1 processo veniva riassunto ad opera di Parte_1
***
Con sentenza n. 20084/2021, R.G. n. 75841/2014, pubblicata in data 27.12.2021, il Tribunale respingeva la domanda e condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite, così motivando:
‹‹… Deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione di prescrizione del credito, formulata dalla convenuta.
Sul punto deve osservarsi:
L'attore, dando per acquisito quanto statuito nella sentenza del Tribunale di L'Aquila (n. 583/012 – all. 2 al fascicolo di parte attrice), particolarmente nella parte in cui alle pagine 2 e 3 esclude che l'attività di liquidazione possa ritenersi compresa in quella di apertura e pagamento dei sinistri, in quanto la clausola contrattuale riguarderebbe solo adempimenti di natura amministrativa mentre quella svolta dal integrerebbe una Pt_1
“attività impegnativa, cospicua e complessa che, del tutto diversa da quella oggetto del contratto di agenzia deve essere liquidata a parte quale attività ulteriore compiuta in favore della Compagnia”, insiste in questa sede, per il suo riconoscimento in favore della società odierna istante, assumendo che la successiva riforma in sede di appello (sent. 56/14 Corte d'Appello di L'Aquila, all 3 al fascicolo di parte attrice) abbia riguardato solo la titolarità del credito già riconosciuto.
In realtà, oltre ad osservarsi che in alcun modo tali sentenze possono spiegare effetto in questa sede, non essendo state pronunciate nei confronti degli odierni contraddittori, non può nemmeno trascurarsi che quanto di seguito verrà esposto, non appare in contrasto con le stesse argomentazioni contenute nella sentenza di
Appello. In quella sentenza, in particolare, si sottolinea che le parti non hanno formalizzato alcuno specifico accordo, ulteriore rispetto al contratto di agenzia, sulla gestione delle pratiche di liquidazione;
pertanto, fondamentalmente dall'apposizione del timbro della società , sugli assegni e sulle Parte_1 quietanze (cfr. pag. 8 sentenza di Appello), la Corte d'Appello ha escluso che il avesse svolto tale Pt_1 attività in forma individuale.
Deve considerarsi che le parti hanno pattuito all'articolo 8 (intitolato: “Apertura e pagamento sinistri”) del contratto di agenzia del 17.06.1986, che “Nell'attività a Vostro carico conseguente il conferimento dell'incarico di
Agente riconoscete ed accettate compresa anche l'opera necessaria per l'apertura e il pagamento dei sinistri,
pagina 3 di 11 secondo le istruzioni particolari che Vi saranno comunicate dall'impresa e, pertanto, nessuna pretesa a qualsiasi titolo potrà da Voi essere avanzata per tale prestazione”.
Orbene, la riconduzione di tale attività di gestione dei sinistri, nell'ambito delle attività svolte dalla Parte_1
unitamente al comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto,
[...] rilevante ai sensi dell'art. 1362 c.c. ed in particolare alla richiesta di corrispettivo ulteriore e separato solo a distanza di anni, induce a ritenere che l'espressione usata dalle parti nell'art. 8 del contratto di agenzia, debba ricomprendere anche le attività di istruttoria e liquidazione dei sinistri.
Infatti, una diversa interpretazione confliggerebbe con il tenore letterale dell'art 8 del contratto di agenzia
(“apertura e pagamento dei sinistri” più che attività di carattere meramente amministrativo sembrano espressioni descrittive di tutta l'attività demandata, con indicazione esemplificativa di quella iniziale di raccolta delle denunce di sinistri, e di quella finale, dell'esito delle attività di liquidazione e gestione) e lascerebbe priva di senso la clausola in esame, in contrasto con i canoni ermeneutici degli artt. 1363, 1364 e 1367 c.c.
Pertanto, il credito vantato nel presente giudizio per l'attività di gestione e liquidazione dei sinistri, svolta dal
1986 al 2005 deve farsi rientrare nell'ambito dei crediti provvigionali vantati dalla
[...]
nei confronti della Parte_1 [...]
. Controparte_2
In punto di prescrizione del credito deve, quindi, confermarsi che “Il diritto dell'agente alle provvigioni si prescrive in cinque anni ex art. 2948 cod. civ.; altrettanto vale per il procacciatore d'affari al quale sono applicabili in via analogica le disposizioni del contratto d'agenzia che non presuppongono un carattere stabile e predeterminato del rapporto” (Cass. s. 11024/2007). L'attività in esame è, comunque, accessoria a quella di agenzia e, quindi, la periodicità della sua remunerazione, anche ove astrattamente fosse ipotizzabile un credito ulteriore, deve ritenersi agganciata alla periodicità della remunerazione contrattualmente riconosciuta all'agente.››.
Ciò detto, il Tribunale affermava che, anche a considerare l'ultimo atto interruttivo segnalato
(2007), l'introduzione del giudizio (2014) o la raccomandata del 19.3.2014 (all. 7 al fascicolo di parte attrice) si ponevano oltre il termine quinquennale di prescrizione.
Disattendeva altresì l'assunto di parte attrice (in conclusionale) secondo cui, ai fini della data di decorrenza del termine prescrizionale, la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato titolare del diritto al pagamento del corrispettivo il in proprio, rientrava tra gli Pt_1 impedimenti giuridici a far valere un diritto da parte di un altro soggetto, ai sensi dell'art. 2935
c.c., ed era causa interruttiva della prescrizione ex art. 2943 c.c.
Concludeva, pertanto, che era maturata la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. dei crediti azionati, ritenendo assorbite le ulteriori questioni dedotte dalle parti.
***
Ha proposto appello , chiedendo, in riforma integrale della sentenza di primo Parte_1 grado, anche in punto di spese processuali, e ammessi eventualmente i mezzi istruttori articolati nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., di condannare a corrispondere i CP_1
pagina 4 di 11 compensi e i rimborsi relativi all'attività di gestione e liquidazione sinistri, come richiesto in primo grado.
***
Si è costituita, in data 14.4.2022, , chiedendo di rigettare l'appello e confermare la CP_1 sentenza impugnata, confermando l'intervenuta prescrizione quinquennale e la conseguente decadenza dell'asserito diritto di credito.
***
All'udienza del 29.9.2022, la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 30.7.2025 è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed è stata confermata la già fissata udienza del 2.10.2025, con termine fino a quindici giorni prima per note (depositate da entrambe le parti).
***
All'udienza del 2.10.2025, la Corte, dopo aver rilevato la mancanza dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado con i documenti allegati, ha rinviato la causa all'udienza del
20.11.2025, con termine fino a quindici giorni prima per il deposito di quanto sopra.
***
Parte appellante ha provveduto al deposito in data 9.10.2025.
***
I procuratori delle parti hanno concluso e hanno discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
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In via preliminare va dato atto che nel documento n. 8, contenente le copie dei verbali di udienza della causa innanzi al Tribunale di L'Aquila, mancano, tra gli altri, i verbali delle udienze in cui sono stati escussi i testi e (richiamati nell'atto di Testimone_1 Tes_2 impugnazione) e si rinvengono soltanto le dichiarazioni rese dal teste e quelle rese Tes_3 dal legale rappresentante di . CP_1
***
Venendo al merito, il primo motivo è rubricato ‹‹Sulla erronea assimilazione dell'attività di liquidazione sinistri ai crediti provvigionali››.
pagina 5 di 11 Lamenta l'appellante che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere assimilabile il credito per l'attività di liquidazione sinistri al credito per provvigioni, considerandola già ricompresa nel mandato, dal momento che l'art. 8 del contratto di agenzia, nell'interpretazione letterale, si riferisce unicamente alla apertura e chiusura dei sinistri, mentre la trattazione e la liquidazione dei sinistri, implicando un'impegnativa attività istruttoria e di definizione del sinistro, esula da quella demandata all'agenzia; infatti, la determinazione del compenso per i sinistri comporta una composita attività “intermedia” svolta dall'agente tra l'apertura e il materiale pagamento del sinistro, che richiede l'impiego di risorse umane con specifiche competenze, l'utilizzo di appositi locali per il ricevimento dei clienti nonché dei legali e consulenti dei danneggiati e l'onere delle spese vive per l'espletamento delle pratiche;
tale attività ulteriore è stata approfonditamente esaminata e valutata nella consulenza tecnica d'ufficio svolta nel giudizio innanzi al Tribunale di L'Aquila, ma non è stata valutata dal Giudice di primo grado;
inoltre, in detto giudizio erano stati ascoltati vari testimoni, che avevano tutti confermato che l'istruttoria, la trattazione e la definizione del sinistro sono attività ben diverse rispetto alla mera “apertura” del sinistro e al mero “pagamento” dello stesso;
in sostanza il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato il significato letterale dell'art. 8 del contratto, che limitava l'attività dell'agente in materia di sinistri a due specifiche attività puramente amministrative ed esecutive (l'apertura del sinistro e il pagamento materiale dello stesso); peraltro, l'esistenza di un incarico autonomo di gestione sinistri è provato dalla sua successiva revoca, con lettera del 4.3.2005, senza che fosse stato interrotto il rapporto di agenzia;
il Tribunale sarebbe, inoltre, incorso in errore, laddove ha ritenuto che le risultanze istruttorie acquisite in quel giudizio non fossero utilizzabili perché riguardanti procedimenti tra diverse parti processuali, posto che, in assenza di divieti di legge, il giudice ben può fondare il proprio convincimento anche sulla base di prove raccolte in un altro giudizio, tra le stesse o tra altre parti.
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Il secondo motivo è rubricato ‹‹Sulla prescrizione quinquennale del diritto››.
Lamenta l'appellante che il Tribunale, per effetto della ricostruzione operata, avrebbe erroneamente applicato, di conseguenza, il termine quinquennale di prescrizione;
tuttavia, una volta escluso che si possa assimilare il compenso in questione a quello delle provvigioni, trova applicazione l'ordinario termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c., difettando la periodicità di cui all'art. 2948 n. 4 c.c.
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Il terzo motivo è rubricato ‹‹Sulla decorrenza del termine prescrizionale››. pagina 6 di 11 Lamenta l'appellante che il Tribunale avrebbe erroneamente escluso che l'impedimento a far valere il diritto potesse essere individuato nella sentenza del Tribunale di L'Aquila; in realtà, la prescrizione del diritto al pagamento dei compensi per l'attività di liquidatore sinistri è iniziata a decorrere, per l'agenzia, dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere dalla stessa e, cioè, successivamente alla pronuncia della sentenza della Corte di cassazione;
del resto, era stato lo stesso Tribunale a sospendere il giudizio (peraltro su richiesta di ), CP_1 perché aveva riconosciuto l'antecedenza e la pregiudizialità logico giuridica di quel giudizio;
l'identità della questione sub iudice rendeva, quindi, non azionabile il diritto di Parte_1
sino alla pronuncia di una sentenza definitiva che accertasse chi era il soggetto che aveva
[...] diritto a invocare i predetti compensi;
pertanto, nessuna prescrizione poteva decorrere prima del passaggio in giudicato della sentenza pregiudiziale e, dunque, la prescrizione iniziava a decorrere soltanto dal 2018.
***
Il quarto motivo è rubricato ‹‹Sulla riforma delle spese processuali››
L'appellante chiede, in caso di auspicato accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza anche laddove ha condannato l'agenzia al pagamento delle spese del primo grado di giudizio.
***
I primi tre motivi, che in quanto strettamente connessi verranno trattati congiuntamente, sono infondati.
Il Tribunale ha correttamente escluso che l'attività di gestione e liquidazione sinistri dovesse ricondursi a un incarico autonomo e diverso dal contratto di agenzia, spiegando, poi, che, anche a voler considerare tale prestazione come ulteriore, la stessa sarebbe comunque accessoria a quella di agenzia e quindi agganciata alla periodicità dei compensi riconosciuti all'agente, con conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione.
Immune da censure è infatti l'interpretazione che il primo Giudice ha dato delle clausole contenute nel contratto di agenzia e, segnatamente, dell'art. 8, rubricato “APERTURA E
PAGAMENTO SINISTRI”, che prevede:
“Nell'attività a Vostro carico conseguente il conferimento dell'incarico di Agente riconoscete ed accettate compresa anche l'opera necessaria per l'apertura e il pagamento dei sinistri, secondo le istruzioni particolari che
Vi saranno comunicate dall'Impresa e pertanto nessuna pretesa a qualsiasi titolo potrà da Voi essere avanzata per tale prestazione”.
La clausola fa espresso riferimento allo svolgimento dell'opera necessaria per l'apertura e il pagamento dei sinistri.
pagina 7 di 11 L'espressione utilizzata è ampia e comprensiva di tutto l'iter che muove dall'apertura e si conclude con il pagamento, comprendendo il concetto di “opera” tutte le attività relative alla gestione del sinistro.
Alla luce del chiaro e inequivoco dato testuale, l'opera non può essere circoscritta alle due attività meramente amministrative ed esecutive di apertura (ricevimento della denuncia) e di pagamento dell'indennizzo o del risarcimento (liquidazione del sinistro), come sostiene parte appellante.
Ciò, fra l'altro, trova conferma nell'allegato 5 al contratto (rubricato “SINISTRI”), in cui si legge che, in caso di sinistro, era compito dell'agente attendere alla raccolta della regolare denuncia sugli stampati predisposti per i singoli rami, curando che la compilazione degli stessi avvenisse in maniera completa ed esauriente;
l'agente avrebbe provveduto, altresì, ad acquisire agli atti tutti gli elementi necessari “per una completa valutazione del sinistro e comunque idonei a contenere gli oneri a carico della Società”; infine, avrebbe dovuto trasmettere le denunce di sinistro, corredate di tutta la documentazione acquisita, alla Direzione e avrebbe potuto pagare gli indennizzi o risarcimenti solo dopo l'autorizzazione della Direzione, previa sottoscrizione, da parte degli interessati, dei relativi atti di quietanza.
Le descritte pattuizioni confermano che l'attività dell'agente non era limitata alla sola parte amministrativa, ma comprendeva la gestione della pratica, ivi compresa la fase dell'istruttoria, fino al pagamento.
Diversamente, non si vede quale sarebbe stato il significato delle clausole descritte, né si comprende a quale titolo (in presenza di un mero incarico verbale) l'agente avrebbe potuto interagire con periti di parte, difensori, enti e istituti previdenziali.
Inconferente è, poi, il richiamo alla lettera di revoca del 4.3.2005 con la quale ha CP_1 comunicato la cessazione dall'incarico di gestione dei sinistri.
In primo luogo, dalla missiva non emerge che l'incarico sia stato affidato in forma orale, in maniera autonoma e distinta rispetto al contratto di agenzia, ma risulta soltanto che oggetto di revoca è la gestione delle pratiche dei sinistri, con le necessarie operazioni di passaggio di consegne e, quindi, dell'attività conferita in virtù dell'art. 8 del contratto di agenzia.
In secondo luogo, la prosecuzione del mandato di agenzia non dimostra l'autonomia dell'incarico, dal momento che è ben possibile che tra i vari compiti affidati all'agente sia venuta meno una dell'attività contrattualmente previste, tra l'altro oggetto di apposita pattuizione (l'art. 8 citato), ferme restando le altre.
pagina 8 di 11 Condivisibilmente il Tribunale ha, altresì, valorizzato la condotta dell'agenzia, tenuta successivamente alla conclusione del contratto, in quanto rilevante ai sensi dell'art. 1362 c.c.
Va dato atto, infatti, che secondo l'agenzia l'incarico le era stato affidato sempre nel 1986, senonché la prima raccomandata con la quale ha chiesto il pagamento del compenso e delle spese per l'attività di gestione e liquidazione dei sinistri è del 21.12.1988, quindi circa due anni dopo l'asserito affidamento dell'incarico, richiesta (laconica) che fa riferimento, “ai precorsi accordi, ripassati al momento della sottoscrizione del mandato”.
Le successive raccomandate, tutte del medesimo tenore, prive di ogni riferimento al presunto successivo conferimento dell'incarico e alla specificità e autonomia delle attività prestate, sono del 10.7.1993 (quasi cinque anni dopo la prima), del 17.1.1995, del 3.4.1998 e del
22.12.2000, cui ha fatto seguito la lettera di revoca di del 4.3.2005 sopra CP_1 menzionata (doc. 9 di parte attrice).
Né, a fronte del silenzio serbato da quest'ultima per quasi vent'anni, l'agenzia ha azionato le proprie pretese, avendo continuato a svolgere senza rilievi il predetto incarico.
Ne deriva che anche siffatta condotta delle parti conforta la conclusione cui è pervenuto il primo Giudice.
Quanto sin qui argomentato ha carattere assorbente rispetto agli ulteriori rilievi di parte appellante, non potendo certo demandarsi ai testi o alla c.t.u. l'interpretazione del contratto e la valutazione dei correlati effetti in tema di obbligazioni che da quel contratto insorgono, trattandosi di attività riservata al giudice.
Infatti, le dichiarazioni rese dal teste (come riportate nella sentenza del Tribunale Testimone_1 di L'Aquila, mancando, come si è detto, il verbale di udienza) sono di carattere valutativo nella parte in cui il teste, dopo aver genericamente rappresentato che nel 1986 era stato il Direttore
Generale a conferire al l'incarico di agente e poi anche quello di gestione dei sinistri, Pt_1 riferisce che si trattava di due differenti incarichi e che eccezionalmente, solo in quel caso, era stato affidato al anche il secondo incarico. Pt_1
Ciò vale anche per le dichiarazioni rese dagli altri testi, riportate nella citata sentenza, i quali, dopo aver affermato che l'attività di gestione dei sinistri in è svolta da un apposito CP_1
Ufficio, ovvero da liquidatori e periti formalmente incaricati e inseriti in rete o addirittura da società esterne autorizzate dall' , si sono limitati a riferire la generale distinzione tra i CP_3 compiti attribuiti all'agente e quelli attribuiti al liquidatore.
Lo stesso dicasi per le valutazioni espresse dal C.T.U.
pagina 9 di 11 Devono quindi condividersi, in quanto immuni da errori logico giuridici e aderenti alle risultanze documentali (contratto e condotta delle parti), le valutazioni compiute dal Tribunale.
Quanto sopra già è sufficiente a determinare il rigetto dell'appello.
In ogni caso, si condivide anche quanto affermato dal primo Giudice in ordine alla accessorietà dell'attività in questione a quella di agenzia e, quindi, ai fini della prescrizione ex art. 2948 c.c., in ordine alla periodicità della sua remunerazione, sicché, anche ove astrattamente fosse ipotizzabile un credito ulteriore, questo sarebbe prescritto.
È pacifico, infatti, che l'attività di gestione sinistri, come specificamente regolamentata dal citato art. 8 del contratto, era strettamente connessa a quella prevista nel mandato agenziale, tanto che non era prevista autonoma remunerazione.
Tra l'altro, l'appellante non censura la sentenza con riguardo all'efficacia interruttiva delle missive, ma incentra le censure sul fatto che il primo Giudice ha ritenuto che il termine prescrizionale decorresse dall'ultima richiesta di pagamento (2007), sostenendo che, invece, il termine decorreva dal passaggio in giudicato della pronuncia della Corte di appello di
L'Aquila.
In realtà, il Tribunale, senza incorrere in errore, ha condivisibilmente escluso che la sentenza del Tribunale di L'Aquila (che aveva dichiarato titolare del diritto al pagamento del corrispettivo in proprio) potesse rientrare tra gli impedimenti giuridici a far Parte_1 valere un diritto da parte di un altro soggetto, richiamando il consolidato orientamento di legittimità, ribadito con la recente pronuncia n. 17451/2025 del 29.6.2025, secondo cui l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli ostacoli di mero fatto (come il ritardo dovuto alla necessità di accertamento del diritto) o gli impedimenti soggettivi, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione.
E invero, nulla impediva all'agenzia di instaurare anche contemporaneamente un altro giudizio, né rileva, a fronte di quanto sopra, che, in corso di causa, fosse stata disposta la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della Corte di cassazione.
Ne consegue che corrette sono anche le statuizioni in ordine alla prescrizione del credito.
***
Il quarto motivo, sulle spese, rimane assorbito in quanto sin qui argomentato, al pari delle richieste istruttorie reiterate dall'appellante e di ogni altra istanza, deduzione o questione. pagina 10 di 11 ***
In conclusione, l'appello deve essere rigettato e la gravata sentenza, in quanto immune da censure, deve essere confermata.
***
L'appellante deve essere condannata, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 1.000.001,00 a € 2.000.000,00, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta (in tal senso riducendosi l'importo di cui alla nota spese depositata da
). CP_1
***
Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 20084/2021, R.G. n. 75841/2014, pubblicata in data 27.12.2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna (già Parte_1
al pagamento, in favore di Parte_2 [...]
, delle Controparte_1 spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 29.033,00 per compensi, oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 20.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
OV HI MI LD pagina 11 di 11