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Sentenza 15 ottobre 2024
Sentenza 15 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 15/10/2024, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ORISTANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
in funzione di GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia previdenziale iscritta al n. 115/2022 R.L.P.A.
promossa da:
, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv. FOZZI Parte_1
ANTONIO ROBERTO che lo rappresenta e difende per procura alle liti in atti.
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del pro
[...] Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. LUIGI ARAGONI per procura alle liti indicata in atti, elettivamente domiciliato in Oristano, via E. Lussu n° 2.
RESISTENTE
OGGETTO: Rendita per danno biologico da malattia professionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/02/2022, ritualmente notificato, Pt_1
evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Oristano l , affermando di
[...] CP_1 essere affetto da malattia invalidante (protrusioni discali lombari), di cui sosteneva l'origine lavorativa, chiedendo la condanna dell assicuratore resistente CP_3
1 all'indennizzo del danno biologico dalla stessa derivato, ai sensi dell'articolo 13 del
Decreto Legislativo 23.02.2000 n° 38.
Esponeva in particolare che la malattia era stata determinata, in tutto o in parte, dalle mansioni lavorative espletate, nei periodi e secondo le modalità descritte in ricorso, cui per brevità si rinvia.
L , costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'avversa domanda per CP_1 infondatezza, come meglio precisato nella memoria difensiva, affermando che parte ricorrente non aveva diritto alla prestazione richiesta, in quanto la lamentata patologia non aveva natura professionale.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, prove testimoniali e consulenza tecnica d'ufficio.
Depositata la relazione peritale, all'udienza del 15 ottobre 2024 la causa veniva decisa con sentenza recante contestuale motivazione.
La domanda é fondata.
Com'è noto, trattandosi di malattia professionale cosiddetta non tabellata, è onere del ricorrente fornire la prova della sua origine professionale, come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 18 febbraio 1988, e dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto.
La giurisprudenza ha inoltre precisato che in materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art.
41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, in forza del quale va riconosciuta
l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento (Corte di Cassazione – Sezione
Lavoro – sentenza 07 maggio 2013 n. 10565).
Nel caso di specie l'istruttoria della causa ha consentito di accertare il nesso causale tra le prestazioni lavorative svolte da e la patologia Parte_1 successivamente in sorta, che ha determinato il danno biologico accertato dalla c.t.u. espletata.
La prova testimoniale assunta nel corso del giudizio ha infatti confermato lo svolgimento delle mansioni lavorative descritte in ricorso, di cui appare del tutto evidente l'idoneità a cagionare, in tutto o in parte, la patologia lamentata dal ricorrente. Le dichiarazioni rese dai testimoni si intendono qui, per brevità, integralmente richiamate.
2 Il consulente nominato, Dott. , dopo una dettagliata analisi Persona_1 delle condizioni di parte ricorrente, ha risposto al quesito formulatogli nel senso seguente:
“…..Il signor è affetto da: lombalgia cronica da spondiloartrosi, Pt_1 protrusioni discali multilivello, L4-L5 e L5-S1, riduzione dei diametri canalari. In base al racconto anamnestico, alla documentazione agli atti, alla visita clinica, ritengo che questa patologia sia stata favorita dall'attività lavorativa e dalle mansioni svolte di operaio magazziniere addetto al carico, scarico, trasporto di pallet, sistemazione negli scaffali di cartoni di latte e altra merce. Per quanto è risultato dalla visita e dagli accertamenti Firmato Da: Persona_1
Emesso Da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA Serial#: 1f89e2 8 strumentali agli atti, ritengo che la patologia del rachide lombare determini nel signor un danno biologico del 7%. Faccio presente che al signor è Pt_1 Pt_1 stata riconosciuta nel 2022 malattia professionale costituita da esiti rottura della cuffia dei muscoli rotatori della spalla destra, operata con ricostruzione artroscopica (caso del 25.10.2021). Questo è indicativo di un sovraccarico funzionale degli arti superiori che ha avuto ripercussioni anche sulla colonna lombare. Circa la decorrenza del danno biologico del 7%, deve essere riconosciuta al signor dal 28.02.2020 data di presentazione della domanda Pt_1 per il riconoscimento di malattia professionale costituita da protrusioni discali lombari. In questa data la patologia del rachide lombare era stata già diagnosticata e evidenziata da R.M. del 12.02.2020. Per quanto detto il danno biologico complessivo del signor per tutte le patologie riconosciute di Pt_1 origine professionale è stato del 35,83% dal 28.02.2020 e del 41,61% dal
25.10.2021. I valori con decimali devono essere arrotondati al numero inferiore.
La domanda viene pertanto accolta, sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 13
Decreto Legislativo 23.02.2000 n° 38 per l'indennizzo, mediante rendita, del danno biologico subito da , sulla base delle ragioni indicate nella Parte_1 relazione di consulenza tecnica di ufficio espletata, che si intende qui integralmente riportata, e che si condivide in quanto correttamente argomentata ed immune da vizi logici, scientifici o metodologici.
L viene pertanto condannata alla corresponsione della rendita richiesta, CP_1 unitamente ai ratei scaduti e agli interessi legali sui medesimi, decorrenti dal 121°
3 giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa (ai sensi dell'articolo art. 7 della Legge n. 533/1973) e sino al saldo effettivo.
L viene infine condannata, ai sensi dell'art. 91 CPC, al pagamento delle CP_1 spese di lite, liquidate come da dispositivo, e di quelle di CTU, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, visti gli artt. 442 ss. CPC:
Dichiara che ha diritto alla corresponsione della rendita Parte_1 prevista dall'art. 13, comma 2°e 5°, D. Lgs. 23.02.2000 n° 38, per il danno biologico anche complessivo subito in conseguenza della malattia professionale descritta in ricorso, nella misura del del 35,83% dal 28.02.2020
e del 41,61% dal 25.10.2021%, e condanna l resistente al pagamento CP_1 della prestazione, decorrente dal primo giorno del mese successivo alle predette date, determinata nella misura di legge, unitamente ai ratei scaduti maggiorati agli interessi legali decorrenti dal 121° giorno successivo alle predette date e sino al saldo.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in € CP_1
3.000,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e I.V.A. come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, nonché al pagamento delle spese di CTU,
liquidato con separato decreto.
Oristano, addì 15 ottobre 2024
IL GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta Sanna
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