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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/05/2025, n. 1360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1360 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11742/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
nella causa iscritta al n. r.g. 11742/2023 il Giudice Francesca Lippi esaminate le note scritte depositate dalle parti contenenti la precisazione delle conclusioni emette sentenza.
Genova, 20 maggio 2025
Il Giudice FRANCESCA LIPPI
R.G. 11742/2023
IL TRIBUNALE DI GENOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa FRANCESCA LIPPI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 11742/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
VITELLO (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da C.F._2 procura in atti
– Ricorrente - contro pagina 1 di 20 (C.F./P.IVA: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Direttore pro tempore ed (C.F. ), in Parte_2 P.IVA_2 persona del Direttore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Pt_2
(C.F. ), in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e Parte_3 P.IVA_3 difeso dagli Avv.ti Matteo Carlo Gennai e Giorgio Saccone
(C.F. ), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e Controparte_2 P.IVA_4 difesa dagli Avv.ti Leonardo Castagnoli e Andrea Bozzini
(C.F. , in persona del Prefetto pro tempore e Controparte_3 P.IVA_5
(C.F. , in persona del Prefetto pro tempore, rappresentati Controparte_4 P.IVA_6
e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova
(C.F. ), in persona del Controparte_5 P.IVA_7 [...]
pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo Scaglia, VA MA e CP_6
Lorenza Olmi
(C.F. ), in persona del Direttore pro Controparte_7 P.IVA_8 tempore (CONTUMACE)
– Resistenti –
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281decies e ss. cpc, ritualmente notificato, ha chiesto Parte_1 l'annullamento delle seguenti cartelle esattoriali:
“1) Cartella nr. 04820070015047115 000 notificata in data 27.06.2007 per un importo di € 50.155,36 relativo all'anno 2002 (imposta sul valore aggiunto, imposta regionale attività produttive, add.le comunale EF, add.le regionale EF , EF , sanzioni, interessi e aggio dovuti all'Amministrazione ZI, Ufficio delle Entrate di nr.2) Pt_2
2) Cartella nr. 04820080005576054 000 notificata in data 12.03.2008 per un importo di € 15.519,87 relativa all'anno 2003 ( Legge n. 289/2002 art. 9 – recupero somme dovute con interessi di mora e aggio all'Amministrazione ZI, Ufficio delle Entrate di nr.2); Pt_2
3) Cartella nr. 04820100015562200 000 notificata in data 16.07.2010 per un importo di € 1.066.879,22 relativa all'anno 2003 (imposta sul valore aggiunto, imposta regionale attività produttive, add.le comunale EF, add.le regionale EF , EF , sanzioni, interessi e aggio);
4) Cartella nr. 04820110004547642 000 notificata in data 25.04.2012 per un importo di € 5,90 relativa all'anno 2003 (per diritti di notifica all'Amministrazione ZI, Ufficio delle Entrate di
nr.2); Pt_2
5) Cartella nr. 04820110004547642 000 notificata in data 25.04.2012 I.P. 00000001994600100000000020097 per un importo di € 115,66 relativa all'anno 2006 (contravvenzione codice della strada l. 689/81 comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti dal
, Polizia Urbana); Parte_3
pagina 2 di 20 6) Cartella nr. 04820110014855779 000 notificata in data 31.08.2011 per un importo di € 210,41 relativa all'anno 2010 ( registro canoni radioaudizioni circolari, registro tasse, multe comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti all'Amministrazione ZI , dir. Prov.le di RI uff. territoriale 1);
7) Cartella nr. 04820110014855779 000 notificata in data 31.08.2011 per un importo di € 320,80 relativa all'anno 2006 (tassa automobilistica art. 17 legge 449/97 comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti alla Regione Liguria – servizio entrate regionale);
8) Cartella nr. 04820110018667971 000 notificata in data 31.08.2011 per un importo di € 328,61 relativa all'anno 2006 (imposta comunale sugli immobili comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti al , ufficio Ici); Pt_3 Parte_2
9) Cartella nr. 04820110018735806 001 notificata in data 25.04.2012 per un importo di € 197,56 relativa all'anno 2006 (imposta di registro locazione fabbricati, tasse ed imposte comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti all'Amministrazione ZI , dir.prov.le di Controparte_1
; Pt_2
10) Cartella nr. 04820110021168661 001 notificata in data 25.04.2012 per un importo di € 194,20 relativa all'anno 2007 (imposta di registro locazione fabbricati, tasse ed imposte comprensiva di sanzioni, interessi e aggio all'Amministrazione ZI , Agenzia delel Entrate dir.prov.le di;
Pt_2
11) Cartella nr. 04820110026480274 001 notificata in data 09.05.2012 per un importo di € 164,69 relativa all'anno 2008 (contravvenzione codice della strada l. 689/81 comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuta al , Polizia Urbana); Parte_3
12) Cartella nr. 04820110027242268 000 notificata in data 07.06.2012 per un importo di € 10.182,10 relativa all'anno 2008 e 2009 ( contravvenzione codice della strada l. 689/81 comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti al ); Controparte_8
13) Cartella nr. 04820110027242369 000 notificata in data 07.06.2012 per un importo di € 4.049,16 relativa all'anno 2008 (contravvenzione codice della strada l. 689/81, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuto al , Polizia Urbana); Parte_3
14) Cartella nr. 04820110032110014 000 notificata in data 07.11.2012 per un importo di € 162,49 relativa all'anno 2008 ((contravvenzione codice della strada l. 689/81, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti al , Polizia Urbana); Parte_3
15) Cartella nr. 04820110034957329 000 notificata in data 28.11.2012 per un importo di € 176,92 relativa all'anno 2008 (diritto annuale camera di commercio, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti alla Camera di Commercio-ufficio diritto annuale di Pt_2
16) Cartella nr. 04820120004390030 000 notificata in data 05.12.2012 per un importo di € 187,58 relativa all'anno 2011 (registro canoni radioaudizioni circolari e televisive, registro tasse governative, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti all'Amministrazione ZI- Dir. Prov.le di RI)
17) Cartella nr. 04820120004390131 000 notificata in data 05.12.2012 per un importo di € 120.406,16 relativa all'anno 2010 (sanzione pecuniaria abusivismo edilizio, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti al , territ. Mobi. Svil.amb.edil. ); Parte_3
18) Cartella nr. 04820120008330192 000 notificata in data 28.11.2012 per un importo di € 63,13 relativa all'anno 2007 (tassa automobilistica art. 17 legge 449/97, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti alla Regione Liguria- servizio entrate regionali);
pagina 3 di 20 19) Cartella nr. 04820120013155680 001 notificata in data 05.12.2012 per un importo di € 188,90 relativa all'anno 2008 (imposta registro locazione fabbricati, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti all'Amministrazione ZI- Agenzia delle entrate –direzione prov.le di;
Pt_2
20) Cartella nr. 04820120013418714 000 notificata in data 05.12.2012 per un importo di € 1.230,30 relativa all'anno 2009 (contravvenzione codice strada l. 689/81, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti alla ); Controparte_3
21) Cartella nr. 04820120015221290 000 notificata in data 01.07.2013 per un importo di € 1.226,41 relativa all'anno 2011 (contravvenzione codice della strada l. 689/81, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti alla ); Controparte_4
22) Cartella nr. 04820120016837268 000 notificata in data 16.06.2013 per un importo di € 1.939,64 relativa all'anno 2009 (contravvenzione cod- strada l. 689/81, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti al , Polizia Urbana); Parte_3
23) Cartella nr. 04820120016837369 000 notificata per un importo di € 5,88 relativa all'anno 2009 ( contravvenzione codice strada l. 689/81, spese di recupero e comprensive di sanzioni, interessi e aggio dovuti al , Polizia Urbana); Parte_3
24) Cartella nr. 04820120019991281 000 notificata il 16.06.2023 per un importo di € 306,98 relativa all'anno 2009 ( (contravvenzione codice strada l 689/81, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio) dovuti al;
Controparte_8
25) Cartella nr. 04820130019554669 000 notificata il 19.01.2014 per un importo di € 294,81 relativa all'anno 2007 ( imposta comunale sugli immobili, spese di recupero e comprensive di sanzioni, interessi e aggio dovuti al , ufficio ICI); Parte_3
26) Cartella nr. 04820130019554669 000 notificata il 19.01.2014 per un importo di € 4.292,77 relativa all'anno 2010 ( contravvenzione cod. strada l. 689/81 , spese di recupero e comprensive di sanzioni, interessi e aggio dovuti al , Polizia;
Parte_3 _8
27) Cartella nr. 04820130019554770 000 notificata il 22.05.2013 per un importo di € 1.881,65 relativa all'anno 2010 ( contravvenzione cod. strada l. 689/81 , spese di recupero e comprensive di sanzioni, interessi e aggio dovuti al ); Controparte_8
28) Cartella nr. 04820130022168878 000 notificata il 22.05.2013 per un importo di € 185,33 relativa all'anno 2012 (registro di interessi, tasse e imp. ind. comprensive di sanzioni, interessi e aggio dovuti Par all'Amministrazione ZI, direzione prov. le 1 orino );
29) Cartella nr. 04820130026003011 000 notificata il 16.12.2013 per un importo di € 2.724,51 relativa all'anno 2011 ( sanzioni amministrative l. 689/81 , spese di recupero e comprensive di sanzioni, interessi e aggio dovuti alla ); Controparte_3
30) Cartella nr. 04820130035932575 000 notificata il 27.02.2014 per un importo di € 167,43 relativa all'anno 2011 ( contravvenzione codice strada l. 689/81 , spese di recupero e comprensive di sanzioni, interessi e aggio dovuti alla ); Controparte_3
31) Cartella nr. 04820140004536465 000 notificata il 7.06.2014 per un importo di € 181,30 relativa all'anno 2013 ( registro canoni radioaudizioni circolari e telev., registro tasse, multe e spese di recupero e comprensive di sanzioni, interessi e aggio);
32) Cartella nr, 04820140011962822 000 notificata il 25.10.2014 per un importo di € 2.989,95 relativa all'anno 2011 ( contravvenzione cod. della strada l. 689/81 spese di recupero e comprensive di sanzioni, interessi e aggio dovuti al , Polizia Parte_3 _8
pagina 4 di 20 33) Cartella nr, 04820140011962822 000 notificata il 25.10.2014 per un importo di € 375,41 relativa all'anno 2008 ( canone di concessione, spese di recupero e comprensive di sanzioni, interessi e aggio dovuti all'Amministrazione Provinciale di Genova);
34) Cartella nr, 04820140011962923 000 notificata il 25.10.2014 per un importo di € 3.385,59 relativa all'anno 2011 ( contravvenzione cod. della strada l. 689/81 spese di recupero e comprensive di sanzioni, interessi e aggio dovuti al ); Controparte_8
35) Cartella nr, 04820140016626566 000 notificata il 14.03.2015 per un importo di € 282,42 relativa all'anno 2011 ( contravvenzione cod. della strada l. 689/81 spese di recupero e comprensive di sanzioni, interessi e aggio dovuti di , Polizia;
Parte_3 _8
36) Cartella nr. 04820150011645486 000 notificata il 17.08.2015 per un importo di € 174,95 relativa all'anno 2014 ( registro canoni radioaudizioni circolari e televisione, spese di recupero e comprensive di sanzioni, interessi e aggio dovuti all'Amministrazione ZI, direzione prov.le di RI);
37) Cartella nr. 04820150015305848 000 notificata il 14.09.2015 per un importo di € 66,39 relativa all'anno 2008 (registro canoni radioaudizioni circolari e televisione, spese di recupero e comprensive di sanzioni, interessi e aggio dovuti all'amministrazione finanziaria, ag. Delle entrate );
38) Cartella nr. 04820150015305949 000 notificata il 14.09.2015 per un importo di € 283,88 relativa all'anno 2008 (imposta comunale sugli immobili, sanzioni, spese di recupero e comprensive di sanzioni, interessi e aggio dovuti al , ; Parte_3 CP_9
39) Cartella nr. 04820160011944382 000 notificata il 05.07.2016 per un importo di € 166,24 relativa all'anno 2015 ( registro canoni radioaudizioni , tasse conc. governative, multe comprensive di interessi, e aggio dovuti all'amministrazione finanziaria, prov.le di RI );
40) Cartella nr. 04820160011944483 000 notificata il 23.06.2016 per un importo di € 256,95 relativa all'anno 2009 ( imposta comunale sugli immobili, sanzioni pecuniarie, comprensive di interessi di mora, e aggio dovuti al , Ufficio Ici); Parte_3
41) Cartella nr. 04820160021198791 000 notificata il 14.10.2016 per un importo di € 3.037,74 relativa all'anno 2013 ( contravvenzione cod. strada l. 689/81. Maggiorazioni comprensive di interessi, rimborso spese ese. e aggio dovuti alla ); Controparte_3
42) Cartella nr. 0482017006082840 000 notificata il per un importo di € 3.037,74 relativa all'anno
2013 ( contravvenzione cod. strada l. 689/81. Maggiorazioni comprensive di interessi, rimborso spese ese. e aggio);
43) Cartella nr. 04820190023148205 000 non notificata per un importo di € 484,73 relativa all'anno
2017 ( contravvenzione cod. strada l. 689/81. Maggiorazioni comprensive di interessi, rimborso spese ese. e aggio dovuti al , Polizia Urbana); Parte_3
44) Cartella nr. 04820190024729205 000 non notificata per un importo di € 202,92 relativa all'anno
2017 ( contravvenzione cod. strada l. 689/81. Maggiorazioni comprensive di interessi, rimborso spese ese. e aggio dovuti al , Polizia Urbana); Parte_3
45) Cartella nr. 04820200005894357 000 non notificata per un importo di € 508,52 relativa all'anno 2014 ( imposta municipale unica , interessi, sanzioni, di interessi di mora e aggio dovuti al Parte_3
Ufficio ICI);
[...]
46) Cartella nr. 04820200009607481 000 non notificata per un importo di € 232,55 relativa all'anno
2017 (tassa automobilistica art. 17 legge 449/97 , interessi, sanzioni, di interessi di mora e aggio dovuti alla Regione Liguria- servizio entrate regionali);
pagina 5 di 20 47) Cartella nr. 04820200016052078 000 non notificata per un importo di € 508,52 relativa all'anno
2014 (imposta municipale unica, interessi, sanzioni, di interessi di mora e aggio); per un importo complessivo di € 1.300.137,79”.
Il ricorrente ha sostenuto l'inesistenza dei debiti portati dalle sopra richiamate cartelle esattoriali, emessi da diversi enti impositori per un valore complessivo dichiarato di € 1.300.137,79. A fondamento della domanda, ha dedotto l'intervenuta prescrizione estintiva dei crediti maturata successivamente alla notifica di alcune cartelle e la prescrizione estintiva afferente a crediti portati da cartelle mai ritualmente notificate.
In particolare, la domanda del ricorrente è volta ad ottenere una pronuncia di accertamento negativo dei debiti portati da una pluralità di cartelle esattoriali e avvisi di addebito, afferenti a tributi di diversa natura (ICI, IMU, tasse automobilistiche, IVA, IRPEF, IRAP, diritto camerale, ecc.), sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, e altre sanzioni amministrative.
La difesa del ricorrente ha, altresì, sostenuto la giurisdizione del Tribunale adito sulla base dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui le censure mosse su crediti tributari, coinvolgenti cause modificative ovvero estintive del credito maturate successivamente alla notifica della cartella esattoriale deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice ordinario (Cass. S.U.
34447/2019 - nr. 1394/2022).
Con decreto del 18 gennaio 2025 il Tribunale di Genova ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 30 maggio 2024 assegnando termine per la costituzione delle parti resistenti.
In seguito della rituale notifica del ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, si sono costituite le resistenti: e , Controparte_1 Parte_2 [...]
Regione Liguria, , le quali hanno di rif. chiesto il rigetto della Parte_3 Controparte_5 domanda in quanto infondata, in fatto ed in diritto.
All'udienza del 31 maggio 2024 il Tribunale ha dichiarato la contumacia della Controparte_7 di Genova, dichiarando, altresì, la nullità delle notifiche alle Prefetture di e di , Pt_2 CP_4 disponendone la rinnovazione.
In seguito, si sono costitute la e la Controparte_10 [...]
. Controparte_11
Le parti resistenti hanno sollevato le seguenti eccezioni preliminari e/o pregiudiziali.
Nel costituirsi in giudizio l' e l' di ed il Controparte_1 Controparte_1 Pt_2 hanno sollevato il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore della Corte Parte_3 di Giustizia Tributaria di primo grado.
L , l' di e le Prefetture hanno sollevato Controparte_1 Controparte_1 Pt_2
l'eccezione di inammissibilità dell'azione di accertamento negativo proposta dal ricorrente allegando che la giurisprudenza di legittimità ha escluso l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, nonché l'accesso alla tutela giurisdizionale “anticipata” ovvero “diretta” qualora non sorretta da un interesse concreto e attuale del contribuente a EN (ex multis: Cass. civ, sez. III, 10/11/2016, n. 22946, in linea con la sopra citata Cass. civ., SS. UU. 02/10/2015, n. 19704).
La difesa dell' e l' di Controparte_1 Controparte_1 Pt_2 Controparte_12 ha, inoltre, sostenuto l'inammissibilità e nullità del ricorso per genericità e carenza di deduzioni del ricorso, in quanto non è stato dedotto:
“- dies a quo e ad quem dei pretesi termini di prescrizione rispetto a ciascun credito;
pagina 6 di 20 - per quali crediti sarebbe maturata prescrizione successiva, estintiva, maturata successivamente alla notifica delle cartelle;
- per quali crediti le cartelle non risultavano notificate”.
Inoltre, la ha sostenuto l'incompetenza dell'adito Tribunale in favore del Controparte_5 Giudice di Pace di limitatamente al titolo prodromico all'intrapresa procedura esattoriale Pt_2 (l'ordinanza – ingiunzione n. 6/GC del 5.10.2012).
Infine, le resistenti: , e Regione Liguria hanno di rif. Controparte_5 Parte_3 sostenuto il proprio difetto di legittimazione passiva e/o difetto di titolarità dell'azione in quanto l'Agente della Riscossione deve essere ritenuto unico legittimato passivo, in quanto l'attività contestata è propria dell'Agente medesimo.
Con provvedimento del 12 novembre 2024 il Tribunale ha rinviato per la discussione all'udienza del 27.3.2025, con termine sino al 7 marzo 2025 per il deposito di memorie.
Con successivo provvedimento il Tribunale ha rinviato la discussione fissata per l'udienza del 27.3.2025 all'8.4.2025 ore 12.30, autorizzando il deposito di memorie sino al 20 marzo 2025.
Per ragioni organizzative, il Tribunale ha ulteriormente rinviato il presente giudizio al 20.5.2025 per i medesimi incombenti, ferma la trattazione scritta.
* * *
Tutto ciò premesso il Tribunale ritiene di esaminare, preliminarmente, le eccezioni di difetto di giurisdizione e di incompetenza sollevate dalle parti convenute.
§ 1. Sul difetto di giurisdizione per i crediti di natura tributaria
Parte ricorrente contesta numerose cartelle esattoriali e avvisi di addebito relativi a crediti di natura tributaria, ovvero:
▪ Imposte Comunali sugli Immobili (ICI/IMU), dovute al Parte_3
▪ Tasse Automobilistiche (Bollo Auto), dovuta alla Regione Liguria
▪ Imposte Erariali (IVA, IRPEF, IRAP, addizionali IRPEF, imposte di registro, tasse concessorie governative e altri tributi erariali), gestite dall'Ufficio delle Entrate di Genova o RI
▪ Diritto annuale della Camera di Commercio di che natura di tributo. Pt_2
Le Sezioni Unite hanno più volte chiarito che “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella virgola in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (Cass. S.U. n. 21642 del 28 luglio 2021 id. n. 8465 del 15 marzo 2022 e da Cass., Sez. U., n.
16986 del 22 maggio 2022).
La recentissima sentenza delle S.U. n. 2098/2025 ha ribadito che in caso di contestazione dell'avvenuta prescrizione del credito tributario dopo la valida notifica di una cartella di pagamento, la cognizione è del giudice tributario e non del giudice ordinario anche in caso di opposizione ad atto di pignoramento presso terzi.
Nella fattispecie il ricorrente ha contestato l'esigibilità dei crediti tributari per intervenuta prescrizione;
tali doglianze attengono al merito della pretesa tributaria e, pertanto, esulano dalla giurisdizione di questo Tribunale.
pagina 7 di 20 Peraltro, l'odierno ricorrente ha allegato che alcune delle cartelle per cui è giudizio non sono mai state notificate.
Ne consegue, la giurisdizione del giudice Tributario per tutte le cartelle di cui si contesta l'intervenuta prescrizione del credito con esse azionato, a cui non è seguito alcun atto dell'esecuzione, in quanto il presente giudizio non può ritenersi propriamente esecutivo poiché (come già ritenuto da questo tribunale con pronuncia condivisa da questo giudice) “ha ad oggetto solamente la stabilità del debito presente nella cartella di pagamento e contestato tramite la dedotta prescrizione” (Sent. Tribunale di Genova n. 621/2025, R.G. 11709/2023 Dott. Sdogati Tommaso).
Pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore della Corte di
Giustizia Tributaria di Primo Grado di Genova per i tributi sottoindicati e relative alle seguenti cartelle/avvisi
Imposte Comunali sugli Immobili (ICI/IMU), ente impositore Parte_3
▪ cartella n. 0482011001867971000 (Imposta comunale sugli immobili 2006, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio), notificata in data 31.08.2011 per un importo di € 328,61;
▪ parte della cartella n. 04820130019554669000 afferente all'Imposta comunale sugli immobili 2007 (ICI) notificata il 19.01.2014 per un importo di € 294,81 relativa all'anno 2007 (imposta comunale sugli immobili, spese di recupero e comprensive di sanzioni, interessi e aggio);
▪ cartella n. 04820150015305949000 (Imposta comunale sugli immobili 2008, sanzioni, spese di recupero e comprensive di sanzioni, interessi e aggio) notificata il 14.09.2015 per un importo di
€ 283,88;
▪ cartella n. 04820160011944483000 (Imposta comunale sugli immobili 2009, sanzioni pecuniarie, comprensive di interessi di mora, e aggio), notificata il 23.06.2016 per un importo di
€ 256,95;
▪ cartella n. 04820200005894357000 (Imposta municipale unica 2014, interessi, sanzioni, di interessi di mora e aggio), non notificata, per un importo di € 508,52;
Tasse Automobilistiche ex art. 17 legge 449/97, ente Regione Liguria-servizio entrate regionali:
▪ cartella n. 04820110014855779000, notificata in data 31.08.2011 per un importo di € 210,41 relativa all'anno 2010 (registro canoni radioaudizioni circolari, registro tasse, multe comprensiva di sanzioni, interessi e aggio);
▪ cartella n. 04820120008330192000 (Tassa automobilistica 2007, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio), notificata in data 28.11.2012 per un importo di € 63,13;
▪ cartella n. 04820200009607481000 (Tassa automobilistica 2017, interessi, sanzioni, di interessi di mora e aggio), non notificata per un importo di € 232,55 relativa all'anno 2017;
Imposte Erariali (gestite dall' , ovvero imposte sul valore aggiunto (IVA), Controparte_1
IRPEF, imposta regionale attività produttive (IRAP), addizionali IRPEF, gestite dall'Ufficio delle
Entrate di o RI: Pt_2
▪ cartella n. 04820070015047115000 (Imposta sul valore aggiunto, IRAP, addizionali regionali,
IRPEF, sanzioni, interessi e aggio anno di rif. 2002), notificata in data 27.06.2007 per un importo di € 50.155,36;
pagina 8 di 20 ▪ cartella nr. 04820080005576054000, notificata in data 12.03.2008 per un importo di € 15.519,87 relativa all'anno 2003 (Legge n. 289/2002 art. 9 – recupero somme dovute con interessi di mora e aggio);
▪ cartella n. 04820100015562200000, notificata in data 16.07.2010 per un importo di € 1.066.879,22 relativa all'anno 2003 (imposta sul valore aggiunto, imposta regionale attività produttive, add.le comunale EF, add.le regionale EF , EF , sanzioni, interessi e aggio);
▪ parte della cartella 04820110014855779000 (Registro canoni radioaudizioni, registro tasse, multe comprensiva di sanzioni, interessi e aggio) notificata in data 31.08.2011 per un importo di
€ 210,41 relativa all'anno 2010; Nota: Il "registro tasse" è generalmente tributario
▪ cartella n. 04820110018735806001 (Imposta di registro locazione fabbricati 2006 tasse ed imposte comprensiva di sanzioni, interessi e aggio), notificata in data 25.04.2012 per un importo di € 197,56;
▪ cartella n. 04820110021168661001 (Imposta di registro locazione fabbricati 2007, tasse ed imposte comprensiva di sanzioni, interessi e aggio), notificata in data 25.04.2012 per un importo di € 194,20;
▪ cartella n. 04820120013155680001 (Imposta registro locazione fabbricati 2008, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio), notificata in data 05.12.2012 per un importo di € 188,90 relativa all'anno 2008;
▪ cartella n. 04820130022168878000, notificata il 22.05.2013 per un importo di € 185,33 relativa all'anno 2012 (707T Registro canoni abbonamento radioaudizioni circolari e televisione, comprensivo di sanzioni, interessi e aggio);
▪ cartella n. 04820120004390030 000, notificata in data 05.12.2012 per un importo di € 187,58 relativa all'anno 2011 (registro canoni radioaudizioni circolari e televisive, registro tasse governative, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti all'Amministrazione ZI
- Dir. Prov.le di RI);
▪ cartella n. 04820140004536465000 (Registro canoni radioaudizioni, registro tasse 2013, circolari e telev., multe e spese di recupero e comprensive di sanzioni, interessi e aggio), notificata il 7.06.2014 per un importo di € 181,30;
▪ cartella n. 04820150011645486000 (Registro canoni radioaudizioni 2014 circolari e televisione, spese di recupero e comprensive di sanzioni, interessi e aggio dovuti all'Amministrazione ZI, direzione prov.le di RI), notificata il 17.08.2015 per un importo di € 174,95;
▪ cartella n. 04820150015305848000 (Registro canoni radioaudizioni e televisione 2008, spese di recupero e comprensive di sanzioni, interessi e aggio dovuti all'amministrazione finanziaria, Amministrazione ZI, Ag. Entrate) notificata il 14.09.2015 per un importo di € 66,39;
▪ cartella n. 04820160011944382000 (Registro canoni radioaudizioni, tasse conc. governative
2015 multe comprensive di interessi, e aggio dovuti all'amministrazione finanziaria, prov.le di
RI), notificata il 05.07.2016 per un importo di € 166,24;
Diritti Camerali relativi al diritto annuale, ente di Controparte_7 Pt_2
pagina 9 di 20 ▪ cartella n. 04820110034957329000, notificata in data 28.11.2012 per un importo di € 176,92 relativa all'anno 2008 (diritto annuale camera di commercio, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti alla -ufficio diritto annuale di Controparte_7 Pt_2
Va dunque dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore della Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Genova.
§ 2. Sull'incompetenza per materia per le sanzioni amministrative del Codice della Strada
Parte ricorrente ha chiesto, altresì, una pronuncia di accertamento negativo riguardo a sanzioni amministrative irrogate per violazioni al Codice della Strada in relazione alla quale si ritiene competente il Giudice di Pace.
Riguardo al valore complessivo delle cartelle va richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui: “Non rileva, al riguardo, il fatto che la sommatoria dei titoli azionati per le singole contestazioni d'infrazione ed irrigazioni di sanzione – superi la competenza per valore del giudice di pace per le cause ordinarie quale vigente all'epoca dell'introduzione della controversia (Euro 2.582,28 corrispondenti alle L.
5.000.000 della competenza del Giudice di Pace per le cause introdotte prima del 4 luglio 2009, data dalla quale la competenza per valore è stata portata ad Euro 5.000 dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 1), in quanto l'attribuzione della competenza per materia al detto giudice in relazione alla natura della controversia stessa comporta, L. n. 689 del 1981, ex art. 22 bis, una competenza per valore di Euro 15.493 (corrispondenti alle originarie L. 30.000.000). D'altro canto, la competenza per materia resterebbe, comunque, insensibile anche alla previsione del cumulo delle domande di cui all'art. 10 cod. proc. civ., comma 2, nel senso che, se una o più domande rientrano nella competenza per materia di un determinato giudice, esse non possono costituire addendi per la determinazione del valore della causa (Cass., Sez. 2, 27 luglio 2005, n. 15694, Cass, Sez. 2, 24 settembre 2007, n. 19598)” (Cassazione civile sez. VI, 13/10/2011, (ud.
27/05/2011, dep. 13/10/2011), n.21194).
Dalla documentazione versata in atti emerge che le seguenti cartelle sono riconducibili a sanzioni per violazioni del Codice della Strada o sanzioni portate da ordinanze–ingiunzioni emesse dagli enti resistenti:
▪ cartella nr. 04820110004547642000, notificata il 25.04.2012, importo € 115,66 - Anno di rif. 2006 (Contravvenzione codice della strada l. 689/81 - ; Controparte_8
▪ cartella nr. 04820110026480274001, notificata il 09.05.2012, importo € 164,69 - Anno di rif. 2008 (Contravvenzione codice della strada l. 689/81 - Polizia Urbana); Parte_3
▪ cartella nr. 04820110027242268000, notificata il 07.06.2012, importo € 10.182,10 - Anni di rif. 2008 e 2009 (Contravvenzione codice della strada l. 689/81 - Polizia Parte_3
Urbana);
▪ cartella nr. 04820110027242369000, notificata il 07.06.2012, importo € 4.049,16 - Anno di rif. 2008 (Contravvenzione codice della strada l. 689/81 - Polizia Urbana); Parte_3
▪ cartella nr. 04820110032110014000 - notificata il 07.11.2012, importo € 162,49 - Anno di rif. 2008 (Contravvenzione codice della strada l. 689/81 - Polizia Urbana;
Parte_3
▪ cartella nr. 04820120013418714000 - notificata il 05.12.2012, importo € 1.230,30 – Anno di rif. 2009 (Contravvenzione codice strada l. 689/81 - ); Controparte_3
pagina 10 di 20 ▪ cartella nr. 04820120015221290000; notificata il 01.07.2013, importo € 1.226,41 - Anno di rif. 2011 (Contravvenzione codice della strada l. 689/81 - di , di cui al verbale di CP_3 CP_4 contestazione n. 180/0001094097 Polstrada – cfr. prod. 15 ); CP_4 Controparte_4
▪ cartella nr. 04820120016837268000, notificata il 16.06.2013, importo € 1.939,64 - Anno di rif. 2009 (Contravvenzione cod. strada l. 689/81 - Polizia Urbana); Parte_3
▪ cartella nr. 04820120016837369000, notificata il 16.06.2013 per € 5,88 Anno di rif. 2009 (Contravvenzione codice strada l. 689/81, spese di recupero - Polizia Parte_3
; _8
▪ cartella nr. 04820120019991281000, notificata il 16.06.2013, importo € 306,98 - Anno di rif. 2009 (Contravvenzione codice strada l. 689/81 - Polizia;
Parte_3 _8
▪ parte della cartella nr. 04820130019554669000 relativa a sanzioni CdS, Anno di rif. 2010 (Contravvenzione cod. strada l. 689/81, spese di recupero - Polizia Parte_3
Urbana); l'altra parte della cartella riguarda l'ICI ed è stata devoluta alla giurisdizione della
Corte di Giustizia Tributaria;
▪ cartella nr. 04820130019554770000, notificata il 22.05.2013, importo € 1.881,65 - Anno di rif. 2010 (Contravvenzione cod. strada l. 689/81, spese di recupero - Polizia Parte_3
Urbana);
▪ cartella nr. 04820130035932575000, notificata il 27.02.2014, importo € 167,43 - Anno di rif. 2011 (Contravvenzione codice strada l. 689/81, spese di recupero - ); Controparte_3
▪ cartella nr. 04820140011962822000, notificata il 25.10.2014, importo € 2.989,95 - Anni di rif. 2008 e 2011, relativa alle contravvenzioni del Codice della strada l. 689/81, spese di recupero -
Polizia Urbana, nonché alla violazione dell'art. 35, comma 1, della Legge Parte_3 regionale n. 4/1999 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico) poiché “eseguiva movimenti di terreno, senza prescritta autorizzazione …”, di cui all'ordinanza-ingiunzione n. 6/GC del 5.10.2012 (cfr. prodd. 1, 2 e 3 ); va rilevato che nella Controparte_5 richiamata ordinanza-ingiunzione è scritto che: “… avverso la presente ordinanza-ingiunzione può essere proposta opposizione al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione …”
▪ cartella nr. 04820140011962923000, notificata il 25.10.2014, importo € 3.385,59 - Anno di rif. 2011 (Contravvenzione cod. della strada l. 689/81, spese di recupero - Parte_3
Polizia Urbana);
▪ cartella nr. 04820140016626566000, notificata il 14.03.2015, importo € 282,42 - Anno di rif. 2011 (Contravvenzione cod. della strada l. 689/81, spese di recupero - Parte_3
Polizia Urbana);
▪ cartella nr. 04820190023148205000, non notificata, importo € 484,73 - Anno di rif. 2017 (Contravvenzione cod. strada l. 689/81, Maggiorazioni - ); Parte_3 _8
▪ cartella nr. 04820190024729205000, non notificata, importo € 202,92 - Anno di rif. 2017 (Contravvenzione cod. strada l. 689/81, Maggiorazioni - ); Parte_3 _8
▪ cartella nr. 04820160021198791000, notificata il 14.10.2016, importo € 3.037,74 - Anno di rif.
2013, (Contravvenzione cod. strada l. 689/81, Maggiorazioni - Prefettura;
Parte_2
▪ cartella nr. 04820130026003011000 (indicata in ricorso con il n. 29), notificata il 16.12.2013 per un importo di € 2.724,51 relativa all'anno 2011 (sanzioni amministrative l. 689/81, spese di recupero e comprensive di sanzioni, interessi e aggio dovuti alla ) di cui Controparte_3
pagina 11 di 20 all'ordinanza n. 68377 del 2011 emessa dalla (cfr. prod. 19 Pref. Controparte_3
Genova)
▪ parte della cartella nr. 04820110004547642 000, notificata in data 25.04.2012, relativa all'anno 2006 (contravvenzione codice della strada l. 689/81 comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti dal Polizia Urbana). Parte_3
Pertanto, per tutte le sopra elencate cartelle esattoriali relative a sanzioni per violazioni al Codice della Strada, va dichiarata l'incompetenza per materia di questo Tribunale, essendo competente il Giudice di Pace di e va assegnato alle parti termine per la riassunzione della causa dinanzi al giudice Pt_2 competente ai sensi dell'art. 50 c.p.c..
§ 3. Sull'inammissibilità dell'azione, sull'inammissibilità per indeterminatezza della domanda, sul difetto di legittimazione passiva sollevato da alcune amministrazioni resistenti
In primo luogo, appare infondata l'eccezione sollevata dalle resistenti Controparte_1
, e ,
[...] Parte_2 Controparte_3 Controparte_4 sull'inammissibilità dell'azione di accertamento negativo promossa dal ricorrente, in ragione dell'asserita impossibilità di impugnare autonomamente l'estratto di ruolo e di accedere alla tutela giurisdizionale “anticipata” ovvero “diretta”, qualora non sorretta da un interesse concreto e attuale del contribuente a EN.
Va rilevato che nella fattispecie il ricorrente non ha impugnato l'estratto di ruolo, bensì ha fatto valere la prescrizione del credito preteso dall'amministrazione promuovendo un'azione di accertamento negativo.
Deve essere riconosciuto l'interesse del contribuente ad agire avverso le cartelle regolarmente notificate e contenute negli estratti di ruolo per cui è giudizio, al fine di far valere la prescrizione del credito preteso dall'amministrazione maturata dopo la notifica delle cartelle stesse.
Anche volendo qualificare l'azione del ricorrente come impugnazione degli estratti di ruolo, l'eccezione in esame - sollevata dall'Avvocatura di Stato – va disattesa in base alla sentenza n. 19704/2015 delle Sezioni Unite, con la quale è stata ritenuta ammissibile l'impugnazione del ruolo esattoriale nel caso di nullità della notifica della cartella ed hanno, tra l'altro, statuito che: «posticipare il momento in cui il contribuente può far valere l'illegittimità della pretesa non serve a "sveltire" l'azione di prelievo ma solo ad aumentare il danno derivante da azioni esecutive in ipotesi portate avanti sulla base di pretese illegittime».
Ed ancora con la recente ordinanza n. 10846/2023 i giudici di legittimità in tema di impugnabilità del
“ruolo” rispetto alla “cartella esattoriale”, qualificata come mero strumento di conoscenza, hanno posto l'accento sulla funzione processuale del ruolo e non più sulla sua funzione meramente amministrativa. In particolare, la Cassazione ha precisato che il ruolo è espressamente inserito nell'elenco dell'art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, tra gli "atti impugnabili" dinanzi al giudice tributario e costituisce il titolo esecutivo "proprio" di ciascun ente impositore, in forza del quale l'agente della riscossione - all'uopo compulsato dai singoli enti impositori, in ordine alle somme a questi dovute - esercita il diritto di procedere in via esecutiva.
Ciò detto, appare destituita di fondamento anche l'eccezione di inammissibilità e/o nullità della domanda per genericità sollevata dalla difesa delle resistenti: , Controparte_1
di e . Controparte_1 Pt_2 Controparte_3 Controparte_4
Invero l'art. 164, comma 4 c.p.c, sancisce la nullità della citazione "se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dal n. 3 dell'art. 163" ("petitum"), ovvero "se manca l'esposizione dei fatti di cui al n. 4 dello stesso articolo" ("causa petendi"). Ne discende che la sanzione di nullità è prevista pagina 12 di 20 unicamente per l'ipotesi in cui manchi l'esposizione dei fatti a sostegno della domanda, così da non consentire al giudice di comprendere e qualificare correttamente la domanda ed alle parti di assumere difese adeguate e pertinenti.
Dal tenore dell'atto di citazione emerge chiaramente che il ricorrente ha inteso proporre azione di accertamento negativo dei crediti riconducibili agli Enti impositori resistenti e/o affidati alla riscossione dell' , allegando l'inesigibilità delle pretese per intervenuta prescrizione. Controparte_1
Parimenti non ricorre un'ipotesi di nullità della citazione per incertezza del "petitum". La sanzione di nullità è prevista solo per l'ipotesi di omissione del "petitum" o di assoluta incertezza circa la pretesa avanzata in giudizio.
Nel caso di specie, la pretesa dell'istante è chiaramente esplicitata nelle conclusioni formulate con l'atto introduttivo del presente giudizio.
Va rilevato che le ragioni dell'indeterminatezza della domanda sono collegate all'impossibilità della controparte di poter validamente articolare difese a fronte della prospettazione avversaria.
A tal proposito, le puntuali difese spiegate dalle resistenti dimostrano l'infondatezza dell'eccezione in esame, dal momento in cui queste sono state messe in condizione di prendere posizione sui fatti di causa.
Passando ad altro profilo, emerge inoltre l'infondatezza del difetto di legittimazione passiva sollevata dagli Enti resistenti, in quanto l'eccezione di prescrizione coinvolge anche questi ultimi che, infatti, hanno svolto difese riguardo alla tempestività con la quale si sono rivolti all'agente di riscossione per l'esecuzione delle pretese impositive.
§ 4. Sulle residue cartelle rientranti nella giurisdizione e competenza del Tribunale Ordinario
Venendo al merito della controversia, all'esito delle superiori declaratorie, residuano le seguenti cartelle:
▪ cartella nr. 0482017006082840000, notificata per € 3.037,74 - Anno di rif. 2014 (sanzione amministrativa, recupero spese e maggiorazioni); la cartella non è presente nell'estratto di ruolo prodotto dal ricorrente, ma è tuttavia presente nell'estratto ruolo prodotto da CP_1
(cfr. prod. 2 AG. Entrate); la sanzione amministrativa concerne la violazione degli artt.
[...]
2 e 10 del D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati. (Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2001); la materia potrebbe essere afferente a “igiene degli alimenti e delle bevande”; pertanto ai sensi dell'art. 6, co. 4 del D.Lgs. 150/2011 la competenza appartiene all' CP_13
▪ cartella n. 04820120004390131000 relativa all'anno 2010 (sanzione pecuniaria abusivismo edilizio - ; l'importo della sanzione supera di gran lunga la competenza per Parte_3 valore del GdP poiché stando all'estratto ruolo prodotto dall' il totale della Controparte_1 pretesa ammonta ad € 125.721,43;
▪ parte della cartella nr. 04820110004547642000 relativa all'anno 2003 e notificata in data 25.04.2012, il cui importo allegato dal contribuente ammonta ad € 5,90 (per diritti di notifica all'Amministrazione ZI, Ufficio delle Entrate di;
a ben vedere la cartella in Pt_2 esame è afferente a “contributi previdenziali IVS” per come si legge nell'estratto ruolo (cfr. prod. 2 Ag. Entrate pag. 8); la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che le controversie relative all'esistenza e all'ammontare dei crediti contributivi degli enti previdenziali spettino al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro, e non al giudice tributario;
non essendo stata tempestivamente eccepita da alcuna parte la competenza tabellare della Sezione Lavoro
pagina 13 di 20 afferente alla pretesa contributiva in esame, la questione va esaminata dalla Sezione avanti alla quale la causa è stata incardinata.
Quanto al termine di prescrizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito che la prescrizione della cartella di pagamento non impugnata segue il suo normale corso, che dipende dalla natura del credito (S.U. Corte di Cassazione sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016).
Analizzando i vari crediti portati nelle cartelle si rileva quanto segue.
Il credito di cui alla cartella esattoriale n. 0482017006082840000 riguarda la violazione degli artt. 2 e 10 del D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati) ed ha natura di sanzione amministrativa che si prescrive in 5 anni dalla data in cui è stata commessa la violazione. Infatti, l'art. 28 della L. 689/1981 stabilisce che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative si prescrive nel termine di cinque anni.
La regola della prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative ex art. 28 l. 689/1981 trova applicazione anche agli illeciti amministrativo in esame.
Ciò detto, va rilevato che parte ricorrente sostiene che la cartella non è stata notificata, mentre le resistenti e , nonché le due Prefetture allegano Controparte_1 Controparte_1 nelle proprie comparse di costituzione che tale cartella sia stata notificata in data 26.06.2017.
La verifica dell'avvenuta prescrizione del credito portato nella cartella in esame non può prescindere dall'accertamento della data della commessa violazione, in quanto tale data determina il momento in cui inizia a decorrere il termine quinquennale di prescrizione.
La data in cui è stata commessa la violazione in esame non è stata né allegata dalle parti, né emerge da alcune delle produzioni documentali versate in atti. Al riguardo parte ricorrente si limita ad indicare che la cartella è “relativa all'anno 2013” senza specificare la data dell'avvenuta violazione. Peraltro, l'esattezza di tale data è smentita dall'estratto ruolo in cui per la cartella n. 0482017006082840000 viene indicato il 2014 come anno di riferimento e comunque, anche da tale estratto ruolo, non emerge la data della violazione amministrativa in esame.
In ragione della carenza di riscontri fattuali e probatori dai quali ricavare il dies a quo del termine quinquennale di prescrizione, con riferimento alla cartella esattoriale n. 0482017006082840000 la domanda va rigettata per genericità dell'allegazione attorea.
Venendo alla cartella n. 04820120004390131000 il credito in essa portato riguarda la “sanzione pecuniaria abusivismo edilizio” nonché gli “interessi abusivismo edilizio” per come emerge dall'estratto ruolo prodotto dall' . Controparte_1
La regola della prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative ex art. 28 l. 689/1981 trova applicazione anche agli illeciti amministrativi puniti con la sanzione pecuniaria dalla normativa urbanistico-edilizia.
Nella fattispecie, la data di notifica della cartella in esame è pacifica e non contestata essendo avvenuta in data 05.12.2012.
Le resistenti e , nonché le due Prefetture Controparte_1 Controparte_1 resistenti, hanno prodotto documentazione afferente ad atti interruttivi della prescrizione. Con riferimento alla cartella in esame vengono in rilievo i seguenti atti interruttivi:
1. avviso di intimazione n. 04820169007506963000 del 09.09.2016 (prod. 5 ; Parte_4
2. comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 04876201600002038000 del 5/09/2016
(prod. 9 ; Parte_4
pagina 14 di 20 3. avviso di intimazione n. 04820189008940139000 (prod. 8 ; Parte_4
4. pignoramento presso terzi atto n. 04884201900001152001 (prod. 12 . Parte_4
Emerge, in primo luogo che questi sono stati tutti notificati ai sensi dell'art. 140 c.p.c..
Le Sezioni Unite della Cassazione con la recente sentenza n. 10012 del 15 aprile 2021, sono intervenute a comporre il contrasto giurisprudenziale sorto sulla questione della regolarità della notifica di un atto impositivo, compiuta a mezzo posta, nel caso di mancata produzione in giudizio degli avvisi di ricevimento delle raccomandate di comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.) del plico, previste in caso di temporanea irreperibilità del destinatario.
Le Sezioni Unite non hanno ritenuto sufficiente, al fine del rituale perfezionamento della procedura notificatoria, la prova offerta dall' costituita dalla produzione in giudizio Controparte_1 dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'atto notificando con l'attestazione di spedizione della CAD, essendo invece necessario che il notificante produca in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa (CAD).
In forza dell'interpretazione costituzionalmente orientata e sistematica data dalla Corte Costituzionale all'art. 8, co. 4, L. 890/1982 e all'art. 140 c.p.c., è dunque necessario verificare in concreto l'avvenuta ricezione della CAD ed a tal fine il notificante è processualmente onerato della produzione del relativo avviso di ricevimento.
Le Sezioni Unite hanno dunque formulato il seguente principio di diritto: "In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima".
Nella fattispecie, dall'esame delle produzioni documentali sopra richiamata (prodd. 5, 9, 8 e 12 Ag.
Entrate), emerge che nella documentazione relativa al procedimento notificatorio non sono inseriti gli avvisi di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD).
In mancanza di adeguato riscontro probatorio la notifica degli atti interruttivi non può ritenersi avvenuta e, pertanto, già il primo atto (avviso di intimazione n. 04820169007506963000 del
09.09.2016 - prod. 5 , non può ritenersi idoneo a produrre gli effetti interruttivi della Parte_4 prescrizione ex artt. 2943 c.c. e s.s..
Deve pertanto rilevarsi che il credito a fondamento della cartella esattoriale n. 04820120004390131000
è da considerarsi prescritto, stante il regolare e non interrotto decorso del termine di cinque anni previsto ex art. 28 L. 691/81 per i crediti derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie.
Il credito in essa portato non è più esigibile.
Quanto ai “contributi previdenziali IVS” di cui alla cartella nr. 04820110004547642000, in considerazione delle sgravio da parte dell'Ente impositore, per come allegato dalle resistenti CP_12 e dall' nelle proprie comparse di Controparte_14 Controparte_1 costituzione, essi non sono più esigibili.
Ne consegue la cessata la materia del contendere limitatamente alla parte della cartella in esame.
pagina 15 di 20 § 4. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza in ragione del fatto cheper la maggior parte delle cartelle la domanda è stata devoluta alla giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria ed è stata, per altra parte, accolta l'eccezione di incompetenza.
L'art. 91 c.p.c. stabilisce, infatti, che il giudice debba pronunciare sulle spese “con la sentenza che chiude il processo davanti a lui”. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “anche in caso di sentenza declinatoria della giurisdizione, il contendente vittorioso ha diritto in tutto o in parte al rimborso delle spese sostenute (Cass. Civ. n. 469/1999)”.
Ne consegue che i resistenti che hanno sollevato l'eccezione di giurisdizione e l'eccezione di incompetenza sono da ritenersi parti vittoriose e pertanto in loro favore vanno liquidate le spese di lite.
In considerazione del parziale accoglimento della domanda attorea deve riconoscersi la compensazione di un terzo.
Le spese di lite sono liquidate sulla base dei valori medi del DM 55/2014 (Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247) come aggiornato dal D.M. n.147/2022, come da tabella che segue:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 1.000.001 a € 2.000.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 5.989,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.951,00
Fase decisionale, valore medio: € 10.417,00
Compenso tabellare (valori medi) € 20.357,00
Riduzione di 1/3 - € 6.785,66
Totale spese di lite € 13.571,34
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
▪ DICHIARA il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Tributario per le causali di cui in motivazione e, per l'effetto, concede al ricorrente termine di giorni 90, per riassumere il giudizio dinanzi al Giudice Tributario territorialmente competente, relativamente alle seguenti cartelle o parti di esse:
▪
- cartella n. 0482011001867971000 (Imposta comunale sugli immobili 2006, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio), notificata in data 31.08.2011 per un importo di € 328,61;
- parte della cartella n. 04820130019554669000 afferente all'Imposta comunale sugli immobili 2007 (ICI) notificata il 19.01.2014 per un importo di € 294,81 relativa all'anno 2007 (imposta comunale sugli immobili, spese di recupero e comprensive di sanzioni, interessi e aggio);
- cartella n. 04820150015305949000 (Imposta comunale sugli immobili 2008, sanzioni, spese di recupero e comprensive di sanzioni, interessi e aggio) notificata il 14.09.2015 per un importo di € 283,88;
pagina 16 di 20 - cartella n. 04820160011944483000 (Imposta comunale sugli immobili 2009, sanzioni pecuniarie, comprensive di interessi di mora, e aggio), notificata il 23.06.2016 per un importo di € 256,95;
- cartella n. 04820200005894357000 (Imposta municipale unica 2014, interessi, sanzioni, di interessi di mora e aggio), non notificata, per un importo di € 508,52;
- cartella n. 04820110014855779000, notificata in data 31.08.2011 per un importo di € 210,41 relativa all'anno 2010 (registro canoni radioaudizioni circolari, registro tasse, multe comprensiva di sanzioni, interessi e aggio);
- cartella n. 04820120008330192000 (Tassa automobilistica 2007, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio), notificata in data 28.11.2012 per un importo di € 63,13;
- cartella n. 04820200009607481000 (Tassa automobilistica 2017, interessi, sanzioni, di interessi di mora e aggio), non notificata per un importo di € 232,55 relativa all'anno 2017;
- cartella n. 04820070015047115000 (Imposta sul valore aggiunto, IRAP, addizionali regionali, IRPEF, sanzioni, interessi e aggio anno di rif. 2002), notificata in data 27.06.2007 per un importo di € 50.155,36;
- cartella nr. 04820080005576054000, notificata in data 12.03.2008 per un importo di € 15.519,87 relativa all'anno 2003 (Legge n. 289/2002 art. 9 – recupero somme dovute con interessi di mora e aggio);
- cartella n. 04820100015562200000, notificata in data 16.07.2010 per un importo di € 1.066.879,22 relativa all'anno 2003 (imposta sul valore aggiunto, imposta regionale attività produttive, add.le comunale EF, add.le regionale EF , EF , sanzioni, interessi e aggio);
- parte della cartella 04820110014855779000 (Registro canoni radioaudizioni, registro tasse, multe comprensiva di sanzioni, interessi e aggio) notificata in data 31.08.2011 per un importo di € 210,41 relativa all'anno 2010;
- cartella n. 04820110018735806001 (Imposta di registro locazione fabbricati 2006 tasse ed imposte comprensiva di sanzioni, interessi e aggio), notificata in data 25.04.2012 per un importo di € 197,56;
- cartella n. 04820110021168661001 (Imposta di registro locazione fabbricati 2007, tasse ed imposte comprensiva di sanzioni, interessi e aggio), notificata in data 25.04.2012 per un importo di € 194,20;
- cartella n. 04820120013155680001 (Imposta registro locazione fabbricati 2008, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio), notificata in data 05.12.2012 per un importo di € 188,90 relativa all'anno 2008;
- cartella n. 04820130022168878000, notificata il 22.05.2013 per un importo di € 185,33 relativa all'anno 2012 (707T Registro canoni abbonamento radioaudizioni circolari e televisione, comprensivo di sanzioni, interessi e aggio);
- cartella n. 04820120004390030 000, notificata in data 05.12.2012 per un importo di € 187,58 relativa all'anno 2011 (registro canoni radioaudizioni circolari e televisive, registro tasse governative, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti all'Amministrazione ZI - Dir. Prov.le di RI);
- cartella n. 04820140004536465000 (Registro canoni radioaudizioni, registro tasse 2013, circolari e telev., multe e spese di recupero e comprensive di sanzioni, interessi e aggio), notificata il 7.06.2014 per un importo di € 181,30;
pagina 17 di 20 - cartella n. 04820150011645486000 (Registro canoni radioaudizioni 2014 circolari e televisione, spese di recupero e comprensive di sanzioni, interessi e aggio dovuti all'Amministrazione ZI, direzione prov.le di RI), notificata il 17.08.2015 per un importo di € 174,95;
- cartella n. 04820150015305848000 (Registro canoni radioaudizioni e televisione 2008, spese di recupero e comprensive di sanzioni, interessi e aggio dovuti all'amministrazione finanziaria, Amministrazione ZI, Ag. Entrate) notificata il 14.09.2015 per un importo di € 66,39;
- cartella n. 04820160011944382000 (Registro canoni radioaudizioni, tasse conc. governative 2015 multe comprensive di interessi, e aggio dovuti all'amministrazione finanziaria, prov.le di RI), notificata il 05.07.2016 per un importo di € 166,24;
- cartella n. 04820110034957329000, notificata in data 28.11.2012 per un importo di € 176,92 relativa all'anno 2008 (diritto annuale camera di commercio, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti alla -ufficio diritto annuale di Controparte_7
Pt_2
▪ DICHIARA l'incompetenza per materia del Tribunale Ordinario di Genova essendo competente il Giudice di Pace di davanti al quale la causa potrà essere riassunta nel termine di legge, Pt_2 relativamente alle seguenti cartelle o parti di esse:
- cartella nr. 04820110004547642000, notificata il 25.04.2012, importo € 115,66 - Anno di rif. 2006 (Contravvenzione codice della strada l. 689/81 - Polizia Parte_3
Urbana);
- cartella nr. 04820110026480274001, notificata il 09.05.2012, importo € 164,69 - Anno di rif. 2008 (Contravvenzione codice della strada l. 689/81 - Polizia Parte_3
Urbana);
- cartella nr. 04820110027242268000, notificata il 07.06.2012, importo € 10.182,10 - Anni di rif. 2008 e 2009 (Contravvenzione codice della strada l. 689/81 - Parte_3
Polizia Urbana);
- cartella nr. 04820110027242369000, notificata il 07.06.2012, importo € 4.049,16 - Anno di rif. 2008 (Contravvenzione codice della strada l. 689/81 - Polizia Parte_3
Urbana);
- cartella nr. 04820110032110014000 - notificata il 07.11.2012, importo € 162,49 - Anno di rif. 2008 (Contravvenzione codice della strada l. 689/81 - Polizia Parte_3
Urbana;
- cartella nr. 04820120013418714000 - notificata il 05.12.2012, importo € 1.230,30 – Anno di rif. 2009 (Contravvenzione codice strada l. 689/81 - ); Controparte_3
- cartella nr. 04820120015221290000; notificata il 01.07.2013, importo € 1.226,41 - Anno di rif. 2011 (Contravvenzione codice della strada l. 689/81 - Prefettura di , di cui al CP_4 verbale di contestazione n. 180/0001094097 Polstrada – cfr. prod. 15 CP_4 CP_4
);
[...]
- cartella nr. 04820120016837268000, notificata il 16.06.2013, importo € 1.939,64 - Anno di rif. 2009 (Contravvenzione cod. strada l. 689/81 - Polizia Urbana); Parte_3
- cartella nr. 04820120016837369000, notificata il 16.06.2013 per € 5,88 Anno di rif. 2009 (Contravvenzione codice strada l. 689/81, spese di recupero - Polizia Parte_3
; _8
pagina 18 di 20 - cartella nr. 04820120019991281000, notificata il 16.06.2013, importo € 306,98 - Anno di rif. 2009 (Contravvenzione codice strada l. 689/81 - Polizia Urbana); Parte_3
- parte della cartella nr. 04820130019554669000 relativa a sanzioni CdS, Anno di rif.
2010 (Contravvenzione cod. strada l. 689/81, spese di recupero - Parte_3 Polizia Urbana); l'altra parte della cartella riguarda l'ICI ed è stata devoluta alla giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria;
- cartella nr. 04820130019554770000, notificata il 22.05.2013, importo € 1.881,65 - Anno di rif. 2010 (Contravvenzione cod. strada l. 689/81, spese di recupero - Parte_3
Polizia Urbana);
- cartella nr. 04820130035932575000, notificata il 27.02.2014, importo € 167,43 - Anno di rif. 2011 (Contravvenzione codice strada l. 689/81, spese di recupero - CP_3
;
[...]
- cartella nr. 04820140011962822000, notificata il 25.10.2014, importo € 2.989,95 - Anni di rif. 2008 e 2011, relativa alle contravvenzioni del Codice della strada l. 689/81, spese di recupero - Polizia Urbana, nonché alla violazione dell'art. 35, comma Parte_3
1, della Legge regionale n. 4/1999 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico);
- cartella nr. 04820140011962923000, notificata il 25.10.2014, importo € 3.385,59 - Anno di rif. 2011 (Contravvenzione cod. della strada l. 689/81, spese di recupero - Parte_3
Polizia Urbana);
[...]
- cartella nr. 04820140016626566000, notificata il 14.03.2015, importo € 282,42 - Anno di rif. 2011 (Contravvenzione cod. della strada l. 689/81, spese di recupero - Parte_3
Polizia Urbana);
[...]
- cartella nr. 04820190023148205000, non notificata, importo € 484,73 - Anno di rif. 2017 (Contravvenzione cod. strada l. 689/81, Maggiorazioni - Parte_3 _8
;
[...]
- cartella nr. 04820190024729205000, non notificata, importo € 202,92 - Anno di rif. 2017 (Contravvenzione cod. strada l. 689/81, Maggiorazioni - Parte_3 _8
;
[...]
- cartella nr. 04820160021198791000, notificata il 14.10.2016, importo € 3.037,74 - Anno di rif. 2013, (Contravvenzione cod. strada l. 689/81, Maggiorazioni - Prefettura;
Parte_2
- cartella nr. 04820130026003011000 (indicata in ricorso con il n. 29), notificata il 16.12.2013 per un importo di € 2.724,51 relativa all'anno 2011 (sanzioni amministrative l. 689/81, spese di recupero e comprensive di sanzioni, interessi e aggio dovuti alla CP_3
;
[...]
- parte della cartella nr. 04820110004547642 000, notificata in data 25.04.2012, relativa all'anno 2006 (contravvenzione codice della strada l. 689/81 comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti dal ). Controparte_8
▪ RIGETTA, nel merito la domanda del ricorrente relativa alla cartella esattoriale n. 0482017006082840000 riguardante la violazione degli artt. 2 e 10 del D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235
(Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati);
▪ DICHIARA che nulla è dovuto a seguito di sgravio per i contributi previdenziali portati nella cartella nr. 04820110004547642000;
pagina 19 di 20 ▪ Dichiara la prescrizione del credito portato nella cartella n. 04820120004390131000;
▪ dichiara tenuto e condanna il ricorrente a rimborsare in favore di ciascun Parte_1 convenuto le spese di lite, che si liquidano in € 13.571,34 per compensi, oltre accessori di legge ed esborsi, compensata la residua frazione di 1/3.
Genova, 20 maggio 2025
Il Giudice
FRANCESCA LIPPI
pagina 20 di 20
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
nella causa iscritta al n. r.g. 11742/2023 il Giudice Francesca Lippi esaminate le note scritte depositate dalle parti contenenti la precisazione delle conclusioni emette sentenza.
Genova, 20 maggio 2025
Il Giudice FRANCESCA LIPPI
R.G. 11742/2023
IL TRIBUNALE DI GENOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa FRANCESCA LIPPI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 11742/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
VITELLO (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da C.F._2 procura in atti
– Ricorrente - contro pagina 1 di 20 (C.F./P.IVA: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Direttore pro tempore ed (C.F. ), in Parte_2 P.IVA_2 persona del Direttore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Pt_2
(C.F. ), in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e Parte_3 P.IVA_3 difeso dagli Avv.ti Matteo Carlo Gennai e Giorgio Saccone
(C.F. ), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e Controparte_2 P.IVA_4 difesa dagli Avv.ti Leonardo Castagnoli e Andrea Bozzini
(C.F. , in persona del Prefetto pro tempore e Controparte_3 P.IVA_5
(C.F. , in persona del Prefetto pro tempore, rappresentati Controparte_4 P.IVA_6
e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova
(C.F. ), in persona del Controparte_5 P.IVA_7 [...]
pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo Scaglia, VA MA e CP_6
Lorenza Olmi
(C.F. ), in persona del Direttore pro Controparte_7 P.IVA_8 tempore (CONTUMACE)
– Resistenti –
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281decies e ss. cpc, ritualmente notificato, ha chiesto Parte_1 l'annullamento delle seguenti cartelle esattoriali:
“1) Cartella nr. 04820070015047115 000 notificata in data 27.06.2007 per un importo di € 50.155,36 relativo all'anno 2002 (imposta sul valore aggiunto, imposta regionale attività produttive, add.le comunale EF, add.le regionale EF , EF , sanzioni, interessi e aggio dovuti all'Amministrazione ZI, Ufficio delle Entrate di nr.2) Pt_2
2) Cartella nr. 04820080005576054 000 notificata in data 12.03.2008 per un importo di € 15.519,87 relativa all'anno 2003 ( Legge n. 289/2002 art. 9 – recupero somme dovute con interessi di mora e aggio all'Amministrazione ZI, Ufficio delle Entrate di nr.2); Pt_2
3) Cartella nr. 04820100015562200 000 notificata in data 16.07.2010 per un importo di € 1.066.879,22 relativa all'anno 2003 (imposta sul valore aggiunto, imposta regionale attività produttive, add.le comunale EF, add.le regionale EF , EF , sanzioni, interessi e aggio);
4) Cartella nr. 04820110004547642 000 notificata in data 25.04.2012 per un importo di € 5,90 relativa all'anno 2003 (per diritti di notifica all'Amministrazione ZI, Ufficio delle Entrate di
nr.2); Pt_2
5) Cartella nr. 04820110004547642 000 notificata in data 25.04.2012 I.P. 00000001994600100000000020097 per un importo di € 115,66 relativa all'anno 2006 (contravvenzione codice della strada l. 689/81 comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti dal
, Polizia Urbana); Parte_3
pagina 2 di 20 6) Cartella nr. 04820110014855779 000 notificata in data 31.08.2011 per un importo di € 210,41 relativa all'anno 2010 ( registro canoni radioaudizioni circolari, registro tasse, multe comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti all'Amministrazione ZI , dir. Prov.le di RI uff. territoriale 1);
7) Cartella nr. 04820110014855779 000 notificata in data 31.08.2011 per un importo di € 320,80 relativa all'anno 2006 (tassa automobilistica art. 17 legge 449/97 comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti alla Regione Liguria – servizio entrate regionale);
8) Cartella nr. 04820110018667971 000 notificata in data 31.08.2011 per un importo di € 328,61 relativa all'anno 2006 (imposta comunale sugli immobili comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti al , ufficio Ici); Pt_3 Parte_2
9) Cartella nr. 04820110018735806 001 notificata in data 25.04.2012 per un importo di € 197,56 relativa all'anno 2006 (imposta di registro locazione fabbricati, tasse ed imposte comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti all'Amministrazione ZI , dir.prov.le di Controparte_1
; Pt_2
10) Cartella nr. 04820110021168661 001 notificata in data 25.04.2012 per un importo di € 194,20 relativa all'anno 2007 (imposta di registro locazione fabbricati, tasse ed imposte comprensiva di sanzioni, interessi e aggio all'Amministrazione ZI , Agenzia delel Entrate dir.prov.le di;
Pt_2
11) Cartella nr. 04820110026480274 001 notificata in data 09.05.2012 per un importo di € 164,69 relativa all'anno 2008 (contravvenzione codice della strada l. 689/81 comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuta al , Polizia Urbana); Parte_3
12) Cartella nr. 04820110027242268 000 notificata in data 07.06.2012 per un importo di € 10.182,10 relativa all'anno 2008 e 2009 ( contravvenzione codice della strada l. 689/81 comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti al ); Controparte_8
13) Cartella nr. 04820110027242369 000 notificata in data 07.06.2012 per un importo di € 4.049,16 relativa all'anno 2008 (contravvenzione codice della strada l. 689/81, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuto al , Polizia Urbana); Parte_3
14) Cartella nr. 04820110032110014 000 notificata in data 07.11.2012 per un importo di € 162,49 relativa all'anno 2008 ((contravvenzione codice della strada l. 689/81, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti al , Polizia Urbana); Parte_3
15) Cartella nr. 04820110034957329 000 notificata in data 28.11.2012 per un importo di € 176,92 relativa all'anno 2008 (diritto annuale camera di commercio, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti alla Camera di Commercio-ufficio diritto annuale di Pt_2
16) Cartella nr. 04820120004390030 000 notificata in data 05.12.2012 per un importo di € 187,58 relativa all'anno 2011 (registro canoni radioaudizioni circolari e televisive, registro tasse governative, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti all'Amministrazione ZI- Dir. Prov.le di RI)
17) Cartella nr. 04820120004390131 000 notificata in data 05.12.2012 per un importo di € 120.406,16 relativa all'anno 2010 (sanzione pecuniaria abusivismo edilizio, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti al , territ. Mobi. Svil.amb.edil. ); Parte_3
18) Cartella nr. 04820120008330192 000 notificata in data 28.11.2012 per un importo di € 63,13 relativa all'anno 2007 (tassa automobilistica art. 17 legge 449/97, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti alla Regione Liguria- servizio entrate regionali);
pagina 3 di 20 19) Cartella nr. 04820120013155680 001 notificata in data 05.12.2012 per un importo di € 188,90 relativa all'anno 2008 (imposta registro locazione fabbricati, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti all'Amministrazione ZI- Agenzia delle entrate –direzione prov.le di;
Pt_2
20) Cartella nr. 04820120013418714 000 notificata in data 05.12.2012 per un importo di € 1.230,30 relativa all'anno 2009 (contravvenzione codice strada l. 689/81, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti alla ); Controparte_3
21) Cartella nr. 04820120015221290 000 notificata in data 01.07.2013 per un importo di € 1.226,41 relativa all'anno 2011 (contravvenzione codice della strada l. 689/81, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti alla ); Controparte_4
22) Cartella nr. 04820120016837268 000 notificata in data 16.06.2013 per un importo di € 1.939,64 relativa all'anno 2009 (contravvenzione cod- strada l. 689/81, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti al , Polizia Urbana); Parte_3
23) Cartella nr. 04820120016837369 000 notificata per un importo di € 5,88 relativa all'anno 2009 ( contravvenzione codice strada l. 689/81, spese di recupero e comprensive di sanzioni, interessi e aggio dovuti al , Polizia Urbana); Parte_3
24) Cartella nr. 04820120019991281 000 notificata il 16.06.2023 per un importo di € 306,98 relativa all'anno 2009 ( (contravvenzione codice strada l 689/81, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio) dovuti al;
Controparte_8
25) Cartella nr. 04820130019554669 000 notificata il 19.01.2014 per un importo di € 294,81 relativa all'anno 2007 ( imposta comunale sugli immobili, spese di recupero e comprensive di sanzioni, interessi e aggio dovuti al , ufficio ICI); Parte_3
26) Cartella nr. 04820130019554669 000 notificata il 19.01.2014 per un importo di € 4.292,77 relativa all'anno 2010 ( contravvenzione cod. strada l. 689/81 , spese di recupero e comprensive di sanzioni, interessi e aggio dovuti al , Polizia;
Parte_3 _8
27) Cartella nr. 04820130019554770 000 notificata il 22.05.2013 per un importo di € 1.881,65 relativa all'anno 2010 ( contravvenzione cod. strada l. 689/81 , spese di recupero e comprensive di sanzioni, interessi e aggio dovuti al ); Controparte_8
28) Cartella nr. 04820130022168878 000 notificata il 22.05.2013 per un importo di € 185,33 relativa all'anno 2012 (registro di interessi, tasse e imp. ind. comprensive di sanzioni, interessi e aggio dovuti Par all'Amministrazione ZI, direzione prov. le 1 orino );
29) Cartella nr. 04820130026003011 000 notificata il 16.12.2013 per un importo di € 2.724,51 relativa all'anno 2011 ( sanzioni amministrative l. 689/81 , spese di recupero e comprensive di sanzioni, interessi e aggio dovuti alla ); Controparte_3
30) Cartella nr. 04820130035932575 000 notificata il 27.02.2014 per un importo di € 167,43 relativa all'anno 2011 ( contravvenzione codice strada l. 689/81 , spese di recupero e comprensive di sanzioni, interessi e aggio dovuti alla ); Controparte_3
31) Cartella nr. 04820140004536465 000 notificata il 7.06.2014 per un importo di € 181,30 relativa all'anno 2013 ( registro canoni radioaudizioni circolari e telev., registro tasse, multe e spese di recupero e comprensive di sanzioni, interessi e aggio);
32) Cartella nr, 04820140011962822 000 notificata il 25.10.2014 per un importo di € 2.989,95 relativa all'anno 2011 ( contravvenzione cod. della strada l. 689/81 spese di recupero e comprensive di sanzioni, interessi e aggio dovuti al , Polizia Parte_3 _8
pagina 4 di 20 33) Cartella nr, 04820140011962822 000 notificata il 25.10.2014 per un importo di € 375,41 relativa all'anno 2008 ( canone di concessione, spese di recupero e comprensive di sanzioni, interessi e aggio dovuti all'Amministrazione Provinciale di Genova);
34) Cartella nr, 04820140011962923 000 notificata il 25.10.2014 per un importo di € 3.385,59 relativa all'anno 2011 ( contravvenzione cod. della strada l. 689/81 spese di recupero e comprensive di sanzioni, interessi e aggio dovuti al ); Controparte_8
35) Cartella nr, 04820140016626566 000 notificata il 14.03.2015 per un importo di € 282,42 relativa all'anno 2011 ( contravvenzione cod. della strada l. 689/81 spese di recupero e comprensive di sanzioni, interessi e aggio dovuti di , Polizia;
Parte_3 _8
36) Cartella nr. 04820150011645486 000 notificata il 17.08.2015 per un importo di € 174,95 relativa all'anno 2014 ( registro canoni radioaudizioni circolari e televisione, spese di recupero e comprensive di sanzioni, interessi e aggio dovuti all'Amministrazione ZI, direzione prov.le di RI);
37) Cartella nr. 04820150015305848 000 notificata il 14.09.2015 per un importo di € 66,39 relativa all'anno 2008 (registro canoni radioaudizioni circolari e televisione, spese di recupero e comprensive di sanzioni, interessi e aggio dovuti all'amministrazione finanziaria, ag. Delle entrate );
38) Cartella nr. 04820150015305949 000 notificata il 14.09.2015 per un importo di € 283,88 relativa all'anno 2008 (imposta comunale sugli immobili, sanzioni, spese di recupero e comprensive di sanzioni, interessi e aggio dovuti al , ; Parte_3 CP_9
39) Cartella nr. 04820160011944382 000 notificata il 05.07.2016 per un importo di € 166,24 relativa all'anno 2015 ( registro canoni radioaudizioni , tasse conc. governative, multe comprensive di interessi, e aggio dovuti all'amministrazione finanziaria, prov.le di RI );
40) Cartella nr. 04820160011944483 000 notificata il 23.06.2016 per un importo di € 256,95 relativa all'anno 2009 ( imposta comunale sugli immobili, sanzioni pecuniarie, comprensive di interessi di mora, e aggio dovuti al , Ufficio Ici); Parte_3
41) Cartella nr. 04820160021198791 000 notificata il 14.10.2016 per un importo di € 3.037,74 relativa all'anno 2013 ( contravvenzione cod. strada l. 689/81. Maggiorazioni comprensive di interessi, rimborso spese ese. e aggio dovuti alla ); Controparte_3
42) Cartella nr. 0482017006082840 000 notificata il per un importo di € 3.037,74 relativa all'anno
2013 ( contravvenzione cod. strada l. 689/81. Maggiorazioni comprensive di interessi, rimborso spese ese. e aggio);
43) Cartella nr. 04820190023148205 000 non notificata per un importo di € 484,73 relativa all'anno
2017 ( contravvenzione cod. strada l. 689/81. Maggiorazioni comprensive di interessi, rimborso spese ese. e aggio dovuti al , Polizia Urbana); Parte_3
44) Cartella nr. 04820190024729205 000 non notificata per un importo di € 202,92 relativa all'anno
2017 ( contravvenzione cod. strada l. 689/81. Maggiorazioni comprensive di interessi, rimborso spese ese. e aggio dovuti al , Polizia Urbana); Parte_3
45) Cartella nr. 04820200005894357 000 non notificata per un importo di € 508,52 relativa all'anno 2014 ( imposta municipale unica , interessi, sanzioni, di interessi di mora e aggio dovuti al Parte_3
Ufficio ICI);
[...]
46) Cartella nr. 04820200009607481 000 non notificata per un importo di € 232,55 relativa all'anno
2017 (tassa automobilistica art. 17 legge 449/97 , interessi, sanzioni, di interessi di mora e aggio dovuti alla Regione Liguria- servizio entrate regionali);
pagina 5 di 20 47) Cartella nr. 04820200016052078 000 non notificata per un importo di € 508,52 relativa all'anno
2014 (imposta municipale unica, interessi, sanzioni, di interessi di mora e aggio); per un importo complessivo di € 1.300.137,79”.
Il ricorrente ha sostenuto l'inesistenza dei debiti portati dalle sopra richiamate cartelle esattoriali, emessi da diversi enti impositori per un valore complessivo dichiarato di € 1.300.137,79. A fondamento della domanda, ha dedotto l'intervenuta prescrizione estintiva dei crediti maturata successivamente alla notifica di alcune cartelle e la prescrizione estintiva afferente a crediti portati da cartelle mai ritualmente notificate.
In particolare, la domanda del ricorrente è volta ad ottenere una pronuncia di accertamento negativo dei debiti portati da una pluralità di cartelle esattoriali e avvisi di addebito, afferenti a tributi di diversa natura (ICI, IMU, tasse automobilistiche, IVA, IRPEF, IRAP, diritto camerale, ecc.), sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, e altre sanzioni amministrative.
La difesa del ricorrente ha, altresì, sostenuto la giurisdizione del Tribunale adito sulla base dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui le censure mosse su crediti tributari, coinvolgenti cause modificative ovvero estintive del credito maturate successivamente alla notifica della cartella esattoriale deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice ordinario (Cass. S.U.
34447/2019 - nr. 1394/2022).
Con decreto del 18 gennaio 2025 il Tribunale di Genova ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 30 maggio 2024 assegnando termine per la costituzione delle parti resistenti.
In seguito della rituale notifica del ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, si sono costituite le resistenti: e , Controparte_1 Parte_2 [...]
Regione Liguria, , le quali hanno di rif. chiesto il rigetto della Parte_3 Controparte_5 domanda in quanto infondata, in fatto ed in diritto.
All'udienza del 31 maggio 2024 il Tribunale ha dichiarato la contumacia della Controparte_7 di Genova, dichiarando, altresì, la nullità delle notifiche alle Prefetture di e di , Pt_2 CP_4 disponendone la rinnovazione.
In seguito, si sono costitute la e la Controparte_10 [...]
. Controparte_11
Le parti resistenti hanno sollevato le seguenti eccezioni preliminari e/o pregiudiziali.
Nel costituirsi in giudizio l' e l' di ed il Controparte_1 Controparte_1 Pt_2 hanno sollevato il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore della Corte Parte_3 di Giustizia Tributaria di primo grado.
L , l' di e le Prefetture hanno sollevato Controparte_1 Controparte_1 Pt_2
l'eccezione di inammissibilità dell'azione di accertamento negativo proposta dal ricorrente allegando che la giurisprudenza di legittimità ha escluso l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, nonché l'accesso alla tutela giurisdizionale “anticipata” ovvero “diretta” qualora non sorretta da un interesse concreto e attuale del contribuente a EN (ex multis: Cass. civ, sez. III, 10/11/2016, n. 22946, in linea con la sopra citata Cass. civ., SS. UU. 02/10/2015, n. 19704).
La difesa dell' e l' di Controparte_1 Controparte_1 Pt_2 Controparte_12 ha, inoltre, sostenuto l'inammissibilità e nullità del ricorso per genericità e carenza di deduzioni del ricorso, in quanto non è stato dedotto:
“- dies a quo e ad quem dei pretesi termini di prescrizione rispetto a ciascun credito;
pagina 6 di 20 - per quali crediti sarebbe maturata prescrizione successiva, estintiva, maturata successivamente alla notifica delle cartelle;
- per quali crediti le cartelle non risultavano notificate”.
Inoltre, la ha sostenuto l'incompetenza dell'adito Tribunale in favore del Controparte_5 Giudice di Pace di limitatamente al titolo prodromico all'intrapresa procedura esattoriale Pt_2 (l'ordinanza – ingiunzione n. 6/GC del 5.10.2012).
Infine, le resistenti: , e Regione Liguria hanno di rif. Controparte_5 Parte_3 sostenuto il proprio difetto di legittimazione passiva e/o difetto di titolarità dell'azione in quanto l'Agente della Riscossione deve essere ritenuto unico legittimato passivo, in quanto l'attività contestata è propria dell'Agente medesimo.
Con provvedimento del 12 novembre 2024 il Tribunale ha rinviato per la discussione all'udienza del 27.3.2025, con termine sino al 7 marzo 2025 per il deposito di memorie.
Con successivo provvedimento il Tribunale ha rinviato la discussione fissata per l'udienza del 27.3.2025 all'8.4.2025 ore 12.30, autorizzando il deposito di memorie sino al 20 marzo 2025.
Per ragioni organizzative, il Tribunale ha ulteriormente rinviato il presente giudizio al 20.5.2025 per i medesimi incombenti, ferma la trattazione scritta.
* * *
Tutto ciò premesso il Tribunale ritiene di esaminare, preliminarmente, le eccezioni di difetto di giurisdizione e di incompetenza sollevate dalle parti convenute.
§ 1. Sul difetto di giurisdizione per i crediti di natura tributaria
Parte ricorrente contesta numerose cartelle esattoriali e avvisi di addebito relativi a crediti di natura tributaria, ovvero:
▪ Imposte Comunali sugli Immobili (ICI/IMU), dovute al Parte_3
▪ Tasse Automobilistiche (Bollo Auto), dovuta alla Regione Liguria
▪ Imposte Erariali (IVA, IRPEF, IRAP, addizionali IRPEF, imposte di registro, tasse concessorie governative e altri tributi erariali), gestite dall'Ufficio delle Entrate di Genova o RI
▪ Diritto annuale della Camera di Commercio di che natura di tributo. Pt_2
Le Sezioni Unite hanno più volte chiarito che “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella virgola in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (Cass. S.U. n. 21642 del 28 luglio 2021 id. n. 8465 del 15 marzo 2022 e da Cass., Sez. U., n.
16986 del 22 maggio 2022).
La recentissima sentenza delle S.U. n. 2098/2025 ha ribadito che in caso di contestazione dell'avvenuta prescrizione del credito tributario dopo la valida notifica di una cartella di pagamento, la cognizione è del giudice tributario e non del giudice ordinario anche in caso di opposizione ad atto di pignoramento presso terzi.
Nella fattispecie il ricorrente ha contestato l'esigibilità dei crediti tributari per intervenuta prescrizione;
tali doglianze attengono al merito della pretesa tributaria e, pertanto, esulano dalla giurisdizione di questo Tribunale.
pagina 7 di 20 Peraltro, l'odierno ricorrente ha allegato che alcune delle cartelle per cui è giudizio non sono mai state notificate.
Ne consegue, la giurisdizione del giudice Tributario per tutte le cartelle di cui si contesta l'intervenuta prescrizione del credito con esse azionato, a cui non è seguito alcun atto dell'esecuzione, in quanto il presente giudizio non può ritenersi propriamente esecutivo poiché (come già ritenuto da questo tribunale con pronuncia condivisa da questo giudice) “ha ad oggetto solamente la stabilità del debito presente nella cartella di pagamento e contestato tramite la dedotta prescrizione” (Sent. Tribunale di Genova n. 621/2025, R.G. 11709/2023 Dott. Sdogati Tommaso).
Pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore della Corte di
Giustizia Tributaria di Primo Grado di Genova per i tributi sottoindicati e relative alle seguenti cartelle/avvisi
Imposte Comunali sugli Immobili (ICI/IMU), ente impositore Parte_3
▪ cartella n. 0482011001867971000 (Imposta comunale sugli immobili 2006, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio), notificata in data 31.08.2011 per un importo di € 328,61;
▪ parte della cartella n. 04820130019554669000 afferente all'Imposta comunale sugli immobili 2007 (ICI) notificata il 19.01.2014 per un importo di € 294,81 relativa all'anno 2007 (imposta comunale sugli immobili, spese di recupero e comprensive di sanzioni, interessi e aggio);
▪ cartella n. 04820150015305949000 (Imposta comunale sugli immobili 2008, sanzioni, spese di recupero e comprensive di sanzioni, interessi e aggio) notificata il 14.09.2015 per un importo di
€ 283,88;
▪ cartella n. 04820160011944483000 (Imposta comunale sugli immobili 2009, sanzioni pecuniarie, comprensive di interessi di mora, e aggio), notificata il 23.06.2016 per un importo di
€ 256,95;
▪ cartella n. 04820200005894357000 (Imposta municipale unica 2014, interessi, sanzioni, di interessi di mora e aggio), non notificata, per un importo di € 508,52;
Tasse Automobilistiche ex art. 17 legge 449/97, ente Regione Liguria-servizio entrate regionali:
▪ cartella n. 04820110014855779000, notificata in data 31.08.2011 per un importo di € 210,41 relativa all'anno 2010 (registro canoni radioaudizioni circolari, registro tasse, multe comprensiva di sanzioni, interessi e aggio);
▪ cartella n. 04820120008330192000 (Tassa automobilistica 2007, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio), notificata in data 28.11.2012 per un importo di € 63,13;
▪ cartella n. 04820200009607481000 (Tassa automobilistica 2017, interessi, sanzioni, di interessi di mora e aggio), non notificata per un importo di € 232,55 relativa all'anno 2017;
Imposte Erariali (gestite dall' , ovvero imposte sul valore aggiunto (IVA), Controparte_1
IRPEF, imposta regionale attività produttive (IRAP), addizionali IRPEF, gestite dall'Ufficio delle
Entrate di o RI: Pt_2
▪ cartella n. 04820070015047115000 (Imposta sul valore aggiunto, IRAP, addizionali regionali,
IRPEF, sanzioni, interessi e aggio anno di rif. 2002), notificata in data 27.06.2007 per un importo di € 50.155,36;
pagina 8 di 20 ▪ cartella nr. 04820080005576054000, notificata in data 12.03.2008 per un importo di € 15.519,87 relativa all'anno 2003 (Legge n. 289/2002 art. 9 – recupero somme dovute con interessi di mora e aggio);
▪ cartella n. 04820100015562200000, notificata in data 16.07.2010 per un importo di € 1.066.879,22 relativa all'anno 2003 (imposta sul valore aggiunto, imposta regionale attività produttive, add.le comunale EF, add.le regionale EF , EF , sanzioni, interessi e aggio);
▪ parte della cartella 04820110014855779000 (Registro canoni radioaudizioni, registro tasse, multe comprensiva di sanzioni, interessi e aggio) notificata in data 31.08.2011 per un importo di
€ 210,41 relativa all'anno 2010; Nota: Il "registro tasse" è generalmente tributario
▪ cartella n. 04820110018735806001 (Imposta di registro locazione fabbricati 2006 tasse ed imposte comprensiva di sanzioni, interessi e aggio), notificata in data 25.04.2012 per un importo di € 197,56;
▪ cartella n. 04820110021168661001 (Imposta di registro locazione fabbricati 2007, tasse ed imposte comprensiva di sanzioni, interessi e aggio), notificata in data 25.04.2012 per un importo di € 194,20;
▪ cartella n. 04820120013155680001 (Imposta registro locazione fabbricati 2008, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio), notificata in data 05.12.2012 per un importo di € 188,90 relativa all'anno 2008;
▪ cartella n. 04820130022168878000, notificata il 22.05.2013 per un importo di € 185,33 relativa all'anno 2012 (707T Registro canoni abbonamento radioaudizioni circolari e televisione, comprensivo di sanzioni, interessi e aggio);
▪ cartella n. 04820120004390030 000, notificata in data 05.12.2012 per un importo di € 187,58 relativa all'anno 2011 (registro canoni radioaudizioni circolari e televisive, registro tasse governative, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti all'Amministrazione ZI
- Dir. Prov.le di RI);
▪ cartella n. 04820140004536465000 (Registro canoni radioaudizioni, registro tasse 2013, circolari e telev., multe e spese di recupero e comprensive di sanzioni, interessi e aggio), notificata il 7.06.2014 per un importo di € 181,30;
▪ cartella n. 04820150011645486000 (Registro canoni radioaudizioni 2014 circolari e televisione, spese di recupero e comprensive di sanzioni, interessi e aggio dovuti all'Amministrazione ZI, direzione prov.le di RI), notificata il 17.08.2015 per un importo di € 174,95;
▪ cartella n. 04820150015305848000 (Registro canoni radioaudizioni e televisione 2008, spese di recupero e comprensive di sanzioni, interessi e aggio dovuti all'amministrazione finanziaria, Amministrazione ZI, Ag. Entrate) notificata il 14.09.2015 per un importo di € 66,39;
▪ cartella n. 04820160011944382000 (Registro canoni radioaudizioni, tasse conc. governative
2015 multe comprensive di interessi, e aggio dovuti all'amministrazione finanziaria, prov.le di
RI), notificata il 05.07.2016 per un importo di € 166,24;
Diritti Camerali relativi al diritto annuale, ente di Controparte_7 Pt_2
pagina 9 di 20 ▪ cartella n. 04820110034957329000, notificata in data 28.11.2012 per un importo di € 176,92 relativa all'anno 2008 (diritto annuale camera di commercio, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti alla -ufficio diritto annuale di Controparte_7 Pt_2
Va dunque dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore della Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Genova.
§ 2. Sull'incompetenza per materia per le sanzioni amministrative del Codice della Strada
Parte ricorrente ha chiesto, altresì, una pronuncia di accertamento negativo riguardo a sanzioni amministrative irrogate per violazioni al Codice della Strada in relazione alla quale si ritiene competente il Giudice di Pace.
Riguardo al valore complessivo delle cartelle va richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui: “Non rileva, al riguardo, il fatto che la sommatoria dei titoli azionati per le singole contestazioni d'infrazione ed irrigazioni di sanzione – superi la competenza per valore del giudice di pace per le cause ordinarie quale vigente all'epoca dell'introduzione della controversia (Euro 2.582,28 corrispondenti alle L.
5.000.000 della competenza del Giudice di Pace per le cause introdotte prima del 4 luglio 2009, data dalla quale la competenza per valore è stata portata ad Euro 5.000 dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 1), in quanto l'attribuzione della competenza per materia al detto giudice in relazione alla natura della controversia stessa comporta, L. n. 689 del 1981, ex art. 22 bis, una competenza per valore di Euro 15.493 (corrispondenti alle originarie L. 30.000.000). D'altro canto, la competenza per materia resterebbe, comunque, insensibile anche alla previsione del cumulo delle domande di cui all'art. 10 cod. proc. civ., comma 2, nel senso che, se una o più domande rientrano nella competenza per materia di un determinato giudice, esse non possono costituire addendi per la determinazione del valore della causa (Cass., Sez. 2, 27 luglio 2005, n. 15694, Cass, Sez. 2, 24 settembre 2007, n. 19598)” (Cassazione civile sez. VI, 13/10/2011, (ud.
27/05/2011, dep. 13/10/2011), n.21194).
Dalla documentazione versata in atti emerge che le seguenti cartelle sono riconducibili a sanzioni per violazioni del Codice della Strada o sanzioni portate da ordinanze–ingiunzioni emesse dagli enti resistenti:
▪ cartella nr. 04820110004547642000, notificata il 25.04.2012, importo € 115,66 - Anno di rif. 2006 (Contravvenzione codice della strada l. 689/81 - ; Controparte_8
▪ cartella nr. 04820110026480274001, notificata il 09.05.2012, importo € 164,69 - Anno di rif. 2008 (Contravvenzione codice della strada l. 689/81 - Polizia Urbana); Parte_3
▪ cartella nr. 04820110027242268000, notificata il 07.06.2012, importo € 10.182,10 - Anni di rif. 2008 e 2009 (Contravvenzione codice della strada l. 689/81 - Polizia Parte_3
Urbana);
▪ cartella nr. 04820110027242369000, notificata il 07.06.2012, importo € 4.049,16 - Anno di rif. 2008 (Contravvenzione codice della strada l. 689/81 - Polizia Urbana); Parte_3
▪ cartella nr. 04820110032110014000 - notificata il 07.11.2012, importo € 162,49 - Anno di rif. 2008 (Contravvenzione codice della strada l. 689/81 - Polizia Urbana;
Parte_3
▪ cartella nr. 04820120013418714000 - notificata il 05.12.2012, importo € 1.230,30 – Anno di rif. 2009 (Contravvenzione codice strada l. 689/81 - ); Controparte_3
pagina 10 di 20 ▪ cartella nr. 04820120015221290000; notificata il 01.07.2013, importo € 1.226,41 - Anno di rif. 2011 (Contravvenzione codice della strada l. 689/81 - di , di cui al verbale di CP_3 CP_4 contestazione n. 180/0001094097 Polstrada – cfr. prod. 15 ); CP_4 Controparte_4
▪ cartella nr. 04820120016837268000, notificata il 16.06.2013, importo € 1.939,64 - Anno di rif. 2009 (Contravvenzione cod. strada l. 689/81 - Polizia Urbana); Parte_3
▪ cartella nr. 04820120016837369000, notificata il 16.06.2013 per € 5,88 Anno di rif. 2009 (Contravvenzione codice strada l. 689/81, spese di recupero - Polizia Parte_3
; _8
▪ cartella nr. 04820120019991281000, notificata il 16.06.2013, importo € 306,98 - Anno di rif. 2009 (Contravvenzione codice strada l. 689/81 - Polizia;
Parte_3 _8
▪ parte della cartella nr. 04820130019554669000 relativa a sanzioni CdS, Anno di rif. 2010 (Contravvenzione cod. strada l. 689/81, spese di recupero - Polizia Parte_3
Urbana); l'altra parte della cartella riguarda l'ICI ed è stata devoluta alla giurisdizione della
Corte di Giustizia Tributaria;
▪ cartella nr. 04820130019554770000, notificata il 22.05.2013, importo € 1.881,65 - Anno di rif. 2010 (Contravvenzione cod. strada l. 689/81, spese di recupero - Polizia Parte_3
Urbana);
▪ cartella nr. 04820130035932575000, notificata il 27.02.2014, importo € 167,43 - Anno di rif. 2011 (Contravvenzione codice strada l. 689/81, spese di recupero - ); Controparte_3
▪ cartella nr. 04820140011962822000, notificata il 25.10.2014, importo € 2.989,95 - Anni di rif. 2008 e 2011, relativa alle contravvenzioni del Codice della strada l. 689/81, spese di recupero -
Polizia Urbana, nonché alla violazione dell'art. 35, comma 1, della Legge Parte_3 regionale n. 4/1999 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico) poiché “eseguiva movimenti di terreno, senza prescritta autorizzazione …”, di cui all'ordinanza-ingiunzione n. 6/GC del 5.10.2012 (cfr. prodd. 1, 2 e 3 ); va rilevato che nella Controparte_5 richiamata ordinanza-ingiunzione è scritto che: “… avverso la presente ordinanza-ingiunzione può essere proposta opposizione al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione …”
▪ cartella nr. 04820140011962923000, notificata il 25.10.2014, importo € 3.385,59 - Anno di rif. 2011 (Contravvenzione cod. della strada l. 689/81, spese di recupero - Parte_3
Polizia Urbana);
▪ cartella nr. 04820140016626566000, notificata il 14.03.2015, importo € 282,42 - Anno di rif. 2011 (Contravvenzione cod. della strada l. 689/81, spese di recupero - Parte_3
Polizia Urbana);
▪ cartella nr. 04820190023148205000, non notificata, importo € 484,73 - Anno di rif. 2017 (Contravvenzione cod. strada l. 689/81, Maggiorazioni - ); Parte_3 _8
▪ cartella nr. 04820190024729205000, non notificata, importo € 202,92 - Anno di rif. 2017 (Contravvenzione cod. strada l. 689/81, Maggiorazioni - ); Parte_3 _8
▪ cartella nr. 04820160021198791000, notificata il 14.10.2016, importo € 3.037,74 - Anno di rif.
2013, (Contravvenzione cod. strada l. 689/81, Maggiorazioni - Prefettura;
Parte_2
▪ cartella nr. 04820130026003011000 (indicata in ricorso con il n. 29), notificata il 16.12.2013 per un importo di € 2.724,51 relativa all'anno 2011 (sanzioni amministrative l. 689/81, spese di recupero e comprensive di sanzioni, interessi e aggio dovuti alla ) di cui Controparte_3
pagina 11 di 20 all'ordinanza n. 68377 del 2011 emessa dalla (cfr. prod. 19 Pref. Controparte_3
Genova)
▪ parte della cartella nr. 04820110004547642 000, notificata in data 25.04.2012, relativa all'anno 2006 (contravvenzione codice della strada l. 689/81 comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti dal Polizia Urbana). Parte_3
Pertanto, per tutte le sopra elencate cartelle esattoriali relative a sanzioni per violazioni al Codice della Strada, va dichiarata l'incompetenza per materia di questo Tribunale, essendo competente il Giudice di Pace di e va assegnato alle parti termine per la riassunzione della causa dinanzi al giudice Pt_2 competente ai sensi dell'art. 50 c.p.c..
§ 3. Sull'inammissibilità dell'azione, sull'inammissibilità per indeterminatezza della domanda, sul difetto di legittimazione passiva sollevato da alcune amministrazioni resistenti
In primo luogo, appare infondata l'eccezione sollevata dalle resistenti Controparte_1
, e ,
[...] Parte_2 Controparte_3 Controparte_4 sull'inammissibilità dell'azione di accertamento negativo promossa dal ricorrente, in ragione dell'asserita impossibilità di impugnare autonomamente l'estratto di ruolo e di accedere alla tutela giurisdizionale “anticipata” ovvero “diretta”, qualora non sorretta da un interesse concreto e attuale del contribuente a EN.
Va rilevato che nella fattispecie il ricorrente non ha impugnato l'estratto di ruolo, bensì ha fatto valere la prescrizione del credito preteso dall'amministrazione promuovendo un'azione di accertamento negativo.
Deve essere riconosciuto l'interesse del contribuente ad agire avverso le cartelle regolarmente notificate e contenute negli estratti di ruolo per cui è giudizio, al fine di far valere la prescrizione del credito preteso dall'amministrazione maturata dopo la notifica delle cartelle stesse.
Anche volendo qualificare l'azione del ricorrente come impugnazione degli estratti di ruolo, l'eccezione in esame - sollevata dall'Avvocatura di Stato – va disattesa in base alla sentenza n. 19704/2015 delle Sezioni Unite, con la quale è stata ritenuta ammissibile l'impugnazione del ruolo esattoriale nel caso di nullità della notifica della cartella ed hanno, tra l'altro, statuito che: «posticipare il momento in cui il contribuente può far valere l'illegittimità della pretesa non serve a "sveltire" l'azione di prelievo ma solo ad aumentare il danno derivante da azioni esecutive in ipotesi portate avanti sulla base di pretese illegittime».
Ed ancora con la recente ordinanza n. 10846/2023 i giudici di legittimità in tema di impugnabilità del
“ruolo” rispetto alla “cartella esattoriale”, qualificata come mero strumento di conoscenza, hanno posto l'accento sulla funzione processuale del ruolo e non più sulla sua funzione meramente amministrativa. In particolare, la Cassazione ha precisato che il ruolo è espressamente inserito nell'elenco dell'art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, tra gli "atti impugnabili" dinanzi al giudice tributario e costituisce il titolo esecutivo "proprio" di ciascun ente impositore, in forza del quale l'agente della riscossione - all'uopo compulsato dai singoli enti impositori, in ordine alle somme a questi dovute - esercita il diritto di procedere in via esecutiva.
Ciò detto, appare destituita di fondamento anche l'eccezione di inammissibilità e/o nullità della domanda per genericità sollevata dalla difesa delle resistenti: , Controparte_1
di e . Controparte_1 Pt_2 Controparte_3 Controparte_4
Invero l'art. 164, comma 4 c.p.c, sancisce la nullità della citazione "se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dal n. 3 dell'art. 163" ("petitum"), ovvero "se manca l'esposizione dei fatti di cui al n. 4 dello stesso articolo" ("causa petendi"). Ne discende che la sanzione di nullità è prevista pagina 12 di 20 unicamente per l'ipotesi in cui manchi l'esposizione dei fatti a sostegno della domanda, così da non consentire al giudice di comprendere e qualificare correttamente la domanda ed alle parti di assumere difese adeguate e pertinenti.
Dal tenore dell'atto di citazione emerge chiaramente che il ricorrente ha inteso proporre azione di accertamento negativo dei crediti riconducibili agli Enti impositori resistenti e/o affidati alla riscossione dell' , allegando l'inesigibilità delle pretese per intervenuta prescrizione. Controparte_1
Parimenti non ricorre un'ipotesi di nullità della citazione per incertezza del "petitum". La sanzione di nullità è prevista solo per l'ipotesi di omissione del "petitum" o di assoluta incertezza circa la pretesa avanzata in giudizio.
Nel caso di specie, la pretesa dell'istante è chiaramente esplicitata nelle conclusioni formulate con l'atto introduttivo del presente giudizio.
Va rilevato che le ragioni dell'indeterminatezza della domanda sono collegate all'impossibilità della controparte di poter validamente articolare difese a fronte della prospettazione avversaria.
A tal proposito, le puntuali difese spiegate dalle resistenti dimostrano l'infondatezza dell'eccezione in esame, dal momento in cui queste sono state messe in condizione di prendere posizione sui fatti di causa.
Passando ad altro profilo, emerge inoltre l'infondatezza del difetto di legittimazione passiva sollevata dagli Enti resistenti, in quanto l'eccezione di prescrizione coinvolge anche questi ultimi che, infatti, hanno svolto difese riguardo alla tempestività con la quale si sono rivolti all'agente di riscossione per l'esecuzione delle pretese impositive.
§ 4. Sulle residue cartelle rientranti nella giurisdizione e competenza del Tribunale Ordinario
Venendo al merito della controversia, all'esito delle superiori declaratorie, residuano le seguenti cartelle:
▪ cartella nr. 0482017006082840000, notificata per € 3.037,74 - Anno di rif. 2014 (sanzione amministrativa, recupero spese e maggiorazioni); la cartella non è presente nell'estratto di ruolo prodotto dal ricorrente, ma è tuttavia presente nell'estratto ruolo prodotto da CP_1
(cfr. prod. 2 AG. Entrate); la sanzione amministrativa concerne la violazione degli artt.
[...]
2 e 10 del D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati. (Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2001); la materia potrebbe essere afferente a “igiene degli alimenti e delle bevande”; pertanto ai sensi dell'art. 6, co. 4 del D.Lgs. 150/2011 la competenza appartiene all' CP_13
▪ cartella n. 04820120004390131000 relativa all'anno 2010 (sanzione pecuniaria abusivismo edilizio - ; l'importo della sanzione supera di gran lunga la competenza per Parte_3 valore del GdP poiché stando all'estratto ruolo prodotto dall' il totale della Controparte_1 pretesa ammonta ad € 125.721,43;
▪ parte della cartella nr. 04820110004547642000 relativa all'anno 2003 e notificata in data 25.04.2012, il cui importo allegato dal contribuente ammonta ad € 5,90 (per diritti di notifica all'Amministrazione ZI, Ufficio delle Entrate di;
a ben vedere la cartella in Pt_2 esame è afferente a “contributi previdenziali IVS” per come si legge nell'estratto ruolo (cfr. prod. 2 Ag. Entrate pag. 8); la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che le controversie relative all'esistenza e all'ammontare dei crediti contributivi degli enti previdenziali spettino al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro, e non al giudice tributario;
non essendo stata tempestivamente eccepita da alcuna parte la competenza tabellare della Sezione Lavoro
pagina 13 di 20 afferente alla pretesa contributiva in esame, la questione va esaminata dalla Sezione avanti alla quale la causa è stata incardinata.
Quanto al termine di prescrizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito che la prescrizione della cartella di pagamento non impugnata segue il suo normale corso, che dipende dalla natura del credito (S.U. Corte di Cassazione sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016).
Analizzando i vari crediti portati nelle cartelle si rileva quanto segue.
Il credito di cui alla cartella esattoriale n. 0482017006082840000 riguarda la violazione degli artt. 2 e 10 del D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati) ed ha natura di sanzione amministrativa che si prescrive in 5 anni dalla data in cui è stata commessa la violazione. Infatti, l'art. 28 della L. 689/1981 stabilisce che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative si prescrive nel termine di cinque anni.
La regola della prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative ex art. 28 l. 689/1981 trova applicazione anche agli illeciti amministrativo in esame.
Ciò detto, va rilevato che parte ricorrente sostiene che la cartella non è stata notificata, mentre le resistenti e , nonché le due Prefetture allegano Controparte_1 Controparte_1 nelle proprie comparse di costituzione che tale cartella sia stata notificata in data 26.06.2017.
La verifica dell'avvenuta prescrizione del credito portato nella cartella in esame non può prescindere dall'accertamento della data della commessa violazione, in quanto tale data determina il momento in cui inizia a decorrere il termine quinquennale di prescrizione.
La data in cui è stata commessa la violazione in esame non è stata né allegata dalle parti, né emerge da alcune delle produzioni documentali versate in atti. Al riguardo parte ricorrente si limita ad indicare che la cartella è “relativa all'anno 2013” senza specificare la data dell'avvenuta violazione. Peraltro, l'esattezza di tale data è smentita dall'estratto ruolo in cui per la cartella n. 0482017006082840000 viene indicato il 2014 come anno di riferimento e comunque, anche da tale estratto ruolo, non emerge la data della violazione amministrativa in esame.
In ragione della carenza di riscontri fattuali e probatori dai quali ricavare il dies a quo del termine quinquennale di prescrizione, con riferimento alla cartella esattoriale n. 0482017006082840000 la domanda va rigettata per genericità dell'allegazione attorea.
Venendo alla cartella n. 04820120004390131000 il credito in essa portato riguarda la “sanzione pecuniaria abusivismo edilizio” nonché gli “interessi abusivismo edilizio” per come emerge dall'estratto ruolo prodotto dall' . Controparte_1
La regola della prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative ex art. 28 l. 689/1981 trova applicazione anche agli illeciti amministrativi puniti con la sanzione pecuniaria dalla normativa urbanistico-edilizia.
Nella fattispecie, la data di notifica della cartella in esame è pacifica e non contestata essendo avvenuta in data 05.12.2012.
Le resistenti e , nonché le due Prefetture Controparte_1 Controparte_1 resistenti, hanno prodotto documentazione afferente ad atti interruttivi della prescrizione. Con riferimento alla cartella in esame vengono in rilievo i seguenti atti interruttivi:
1. avviso di intimazione n. 04820169007506963000 del 09.09.2016 (prod. 5 ; Parte_4
2. comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 04876201600002038000 del 5/09/2016
(prod. 9 ; Parte_4
pagina 14 di 20 3. avviso di intimazione n. 04820189008940139000 (prod. 8 ; Parte_4
4. pignoramento presso terzi atto n. 04884201900001152001 (prod. 12 . Parte_4
Emerge, in primo luogo che questi sono stati tutti notificati ai sensi dell'art. 140 c.p.c..
Le Sezioni Unite della Cassazione con la recente sentenza n. 10012 del 15 aprile 2021, sono intervenute a comporre il contrasto giurisprudenziale sorto sulla questione della regolarità della notifica di un atto impositivo, compiuta a mezzo posta, nel caso di mancata produzione in giudizio degli avvisi di ricevimento delle raccomandate di comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.) del plico, previste in caso di temporanea irreperibilità del destinatario.
Le Sezioni Unite non hanno ritenuto sufficiente, al fine del rituale perfezionamento della procedura notificatoria, la prova offerta dall' costituita dalla produzione in giudizio Controparte_1 dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'atto notificando con l'attestazione di spedizione della CAD, essendo invece necessario che il notificante produca in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa (CAD).
In forza dell'interpretazione costituzionalmente orientata e sistematica data dalla Corte Costituzionale all'art. 8, co. 4, L. 890/1982 e all'art. 140 c.p.c., è dunque necessario verificare in concreto l'avvenuta ricezione della CAD ed a tal fine il notificante è processualmente onerato della produzione del relativo avviso di ricevimento.
Le Sezioni Unite hanno dunque formulato il seguente principio di diritto: "In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima".
Nella fattispecie, dall'esame delle produzioni documentali sopra richiamata (prodd. 5, 9, 8 e 12 Ag.
Entrate), emerge che nella documentazione relativa al procedimento notificatorio non sono inseriti gli avvisi di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD).
In mancanza di adeguato riscontro probatorio la notifica degli atti interruttivi non può ritenersi avvenuta e, pertanto, già il primo atto (avviso di intimazione n. 04820169007506963000 del
09.09.2016 - prod. 5 , non può ritenersi idoneo a produrre gli effetti interruttivi della Parte_4 prescrizione ex artt. 2943 c.c. e s.s..
Deve pertanto rilevarsi che il credito a fondamento della cartella esattoriale n. 04820120004390131000
è da considerarsi prescritto, stante il regolare e non interrotto decorso del termine di cinque anni previsto ex art. 28 L. 691/81 per i crediti derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie.
Il credito in essa portato non è più esigibile.
Quanto ai “contributi previdenziali IVS” di cui alla cartella nr. 04820110004547642000, in considerazione delle sgravio da parte dell'Ente impositore, per come allegato dalle resistenti CP_12 e dall' nelle proprie comparse di Controparte_14 Controparte_1 costituzione, essi non sono più esigibili.
Ne consegue la cessata la materia del contendere limitatamente alla parte della cartella in esame.
pagina 15 di 20 § 4. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza in ragione del fatto cheper la maggior parte delle cartelle la domanda è stata devoluta alla giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria ed è stata, per altra parte, accolta l'eccezione di incompetenza.
L'art. 91 c.p.c. stabilisce, infatti, che il giudice debba pronunciare sulle spese “con la sentenza che chiude il processo davanti a lui”. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “anche in caso di sentenza declinatoria della giurisdizione, il contendente vittorioso ha diritto in tutto o in parte al rimborso delle spese sostenute (Cass. Civ. n. 469/1999)”.
Ne consegue che i resistenti che hanno sollevato l'eccezione di giurisdizione e l'eccezione di incompetenza sono da ritenersi parti vittoriose e pertanto in loro favore vanno liquidate le spese di lite.
In considerazione del parziale accoglimento della domanda attorea deve riconoscersi la compensazione di un terzo.
Le spese di lite sono liquidate sulla base dei valori medi del DM 55/2014 (Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247) come aggiornato dal D.M. n.147/2022, come da tabella che segue:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 1.000.001 a € 2.000.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 5.989,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.951,00
Fase decisionale, valore medio: € 10.417,00
Compenso tabellare (valori medi) € 20.357,00
Riduzione di 1/3 - € 6.785,66
Totale spese di lite € 13.571,34
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
▪ DICHIARA il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Tributario per le causali di cui in motivazione e, per l'effetto, concede al ricorrente termine di giorni 90, per riassumere il giudizio dinanzi al Giudice Tributario territorialmente competente, relativamente alle seguenti cartelle o parti di esse:
▪
- cartella n. 0482011001867971000 (Imposta comunale sugli immobili 2006, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio), notificata in data 31.08.2011 per un importo di € 328,61;
- parte della cartella n. 04820130019554669000 afferente all'Imposta comunale sugli immobili 2007 (ICI) notificata il 19.01.2014 per un importo di € 294,81 relativa all'anno 2007 (imposta comunale sugli immobili, spese di recupero e comprensive di sanzioni, interessi e aggio);
- cartella n. 04820150015305949000 (Imposta comunale sugli immobili 2008, sanzioni, spese di recupero e comprensive di sanzioni, interessi e aggio) notificata il 14.09.2015 per un importo di € 283,88;
pagina 16 di 20 - cartella n. 04820160011944483000 (Imposta comunale sugli immobili 2009, sanzioni pecuniarie, comprensive di interessi di mora, e aggio), notificata il 23.06.2016 per un importo di € 256,95;
- cartella n. 04820200005894357000 (Imposta municipale unica 2014, interessi, sanzioni, di interessi di mora e aggio), non notificata, per un importo di € 508,52;
- cartella n. 04820110014855779000, notificata in data 31.08.2011 per un importo di € 210,41 relativa all'anno 2010 (registro canoni radioaudizioni circolari, registro tasse, multe comprensiva di sanzioni, interessi e aggio);
- cartella n. 04820120008330192000 (Tassa automobilistica 2007, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio), notificata in data 28.11.2012 per un importo di € 63,13;
- cartella n. 04820200009607481000 (Tassa automobilistica 2017, interessi, sanzioni, di interessi di mora e aggio), non notificata per un importo di € 232,55 relativa all'anno 2017;
- cartella n. 04820070015047115000 (Imposta sul valore aggiunto, IRAP, addizionali regionali, IRPEF, sanzioni, interessi e aggio anno di rif. 2002), notificata in data 27.06.2007 per un importo di € 50.155,36;
- cartella nr. 04820080005576054000, notificata in data 12.03.2008 per un importo di € 15.519,87 relativa all'anno 2003 (Legge n. 289/2002 art. 9 – recupero somme dovute con interessi di mora e aggio);
- cartella n. 04820100015562200000, notificata in data 16.07.2010 per un importo di € 1.066.879,22 relativa all'anno 2003 (imposta sul valore aggiunto, imposta regionale attività produttive, add.le comunale EF, add.le regionale EF , EF , sanzioni, interessi e aggio);
- parte della cartella 04820110014855779000 (Registro canoni radioaudizioni, registro tasse, multe comprensiva di sanzioni, interessi e aggio) notificata in data 31.08.2011 per un importo di € 210,41 relativa all'anno 2010;
- cartella n. 04820110018735806001 (Imposta di registro locazione fabbricati 2006 tasse ed imposte comprensiva di sanzioni, interessi e aggio), notificata in data 25.04.2012 per un importo di € 197,56;
- cartella n. 04820110021168661001 (Imposta di registro locazione fabbricati 2007, tasse ed imposte comprensiva di sanzioni, interessi e aggio), notificata in data 25.04.2012 per un importo di € 194,20;
- cartella n. 04820120013155680001 (Imposta registro locazione fabbricati 2008, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio), notificata in data 05.12.2012 per un importo di € 188,90 relativa all'anno 2008;
- cartella n. 04820130022168878000, notificata il 22.05.2013 per un importo di € 185,33 relativa all'anno 2012 (707T Registro canoni abbonamento radioaudizioni circolari e televisione, comprensivo di sanzioni, interessi e aggio);
- cartella n. 04820120004390030 000, notificata in data 05.12.2012 per un importo di € 187,58 relativa all'anno 2011 (registro canoni radioaudizioni circolari e televisive, registro tasse governative, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti all'Amministrazione ZI - Dir. Prov.le di RI);
- cartella n. 04820140004536465000 (Registro canoni radioaudizioni, registro tasse 2013, circolari e telev., multe e spese di recupero e comprensive di sanzioni, interessi e aggio), notificata il 7.06.2014 per un importo di € 181,30;
pagina 17 di 20 - cartella n. 04820150011645486000 (Registro canoni radioaudizioni 2014 circolari e televisione, spese di recupero e comprensive di sanzioni, interessi e aggio dovuti all'Amministrazione ZI, direzione prov.le di RI), notificata il 17.08.2015 per un importo di € 174,95;
- cartella n. 04820150015305848000 (Registro canoni radioaudizioni e televisione 2008, spese di recupero e comprensive di sanzioni, interessi e aggio dovuti all'amministrazione finanziaria, Amministrazione ZI, Ag. Entrate) notificata il 14.09.2015 per un importo di € 66,39;
- cartella n. 04820160011944382000 (Registro canoni radioaudizioni, tasse conc. governative 2015 multe comprensive di interessi, e aggio dovuti all'amministrazione finanziaria, prov.le di RI), notificata il 05.07.2016 per un importo di € 166,24;
- cartella n. 04820110034957329000, notificata in data 28.11.2012 per un importo di € 176,92 relativa all'anno 2008 (diritto annuale camera di commercio, comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti alla -ufficio diritto annuale di Controparte_7
Pt_2
▪ DICHIARA l'incompetenza per materia del Tribunale Ordinario di Genova essendo competente il Giudice di Pace di davanti al quale la causa potrà essere riassunta nel termine di legge, Pt_2 relativamente alle seguenti cartelle o parti di esse:
- cartella nr. 04820110004547642000, notificata il 25.04.2012, importo € 115,66 - Anno di rif. 2006 (Contravvenzione codice della strada l. 689/81 - Polizia Parte_3
Urbana);
- cartella nr. 04820110026480274001, notificata il 09.05.2012, importo € 164,69 - Anno di rif. 2008 (Contravvenzione codice della strada l. 689/81 - Polizia Parte_3
Urbana);
- cartella nr. 04820110027242268000, notificata il 07.06.2012, importo € 10.182,10 - Anni di rif. 2008 e 2009 (Contravvenzione codice della strada l. 689/81 - Parte_3
Polizia Urbana);
- cartella nr. 04820110027242369000, notificata il 07.06.2012, importo € 4.049,16 - Anno di rif. 2008 (Contravvenzione codice della strada l. 689/81 - Polizia Parte_3
Urbana);
- cartella nr. 04820110032110014000 - notificata il 07.11.2012, importo € 162,49 - Anno di rif. 2008 (Contravvenzione codice della strada l. 689/81 - Polizia Parte_3
Urbana;
- cartella nr. 04820120013418714000 - notificata il 05.12.2012, importo € 1.230,30 – Anno di rif. 2009 (Contravvenzione codice strada l. 689/81 - ); Controparte_3
- cartella nr. 04820120015221290000; notificata il 01.07.2013, importo € 1.226,41 - Anno di rif. 2011 (Contravvenzione codice della strada l. 689/81 - Prefettura di , di cui al CP_4 verbale di contestazione n. 180/0001094097 Polstrada – cfr. prod. 15 CP_4 CP_4
);
[...]
- cartella nr. 04820120016837268000, notificata il 16.06.2013, importo € 1.939,64 - Anno di rif. 2009 (Contravvenzione cod. strada l. 689/81 - Polizia Urbana); Parte_3
- cartella nr. 04820120016837369000, notificata il 16.06.2013 per € 5,88 Anno di rif. 2009 (Contravvenzione codice strada l. 689/81, spese di recupero - Polizia Parte_3
; _8
pagina 18 di 20 - cartella nr. 04820120019991281000, notificata il 16.06.2013, importo € 306,98 - Anno di rif. 2009 (Contravvenzione codice strada l. 689/81 - Polizia Urbana); Parte_3
- parte della cartella nr. 04820130019554669000 relativa a sanzioni CdS, Anno di rif.
2010 (Contravvenzione cod. strada l. 689/81, spese di recupero - Parte_3 Polizia Urbana); l'altra parte della cartella riguarda l'ICI ed è stata devoluta alla giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria;
- cartella nr. 04820130019554770000, notificata il 22.05.2013, importo € 1.881,65 - Anno di rif. 2010 (Contravvenzione cod. strada l. 689/81, spese di recupero - Parte_3
Polizia Urbana);
- cartella nr. 04820130035932575000, notificata il 27.02.2014, importo € 167,43 - Anno di rif. 2011 (Contravvenzione codice strada l. 689/81, spese di recupero - CP_3
;
[...]
- cartella nr. 04820140011962822000, notificata il 25.10.2014, importo € 2.989,95 - Anni di rif. 2008 e 2011, relativa alle contravvenzioni del Codice della strada l. 689/81, spese di recupero - Polizia Urbana, nonché alla violazione dell'art. 35, comma Parte_3
1, della Legge regionale n. 4/1999 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico);
- cartella nr. 04820140011962923000, notificata il 25.10.2014, importo € 3.385,59 - Anno di rif. 2011 (Contravvenzione cod. della strada l. 689/81, spese di recupero - Parte_3
Polizia Urbana);
[...]
- cartella nr. 04820140016626566000, notificata il 14.03.2015, importo € 282,42 - Anno di rif. 2011 (Contravvenzione cod. della strada l. 689/81, spese di recupero - Parte_3
Polizia Urbana);
[...]
- cartella nr. 04820190023148205000, non notificata, importo € 484,73 - Anno di rif. 2017 (Contravvenzione cod. strada l. 689/81, Maggiorazioni - Parte_3 _8
;
[...]
- cartella nr. 04820190024729205000, non notificata, importo € 202,92 - Anno di rif. 2017 (Contravvenzione cod. strada l. 689/81, Maggiorazioni - Parte_3 _8
;
[...]
- cartella nr. 04820160021198791000, notificata il 14.10.2016, importo € 3.037,74 - Anno di rif. 2013, (Contravvenzione cod. strada l. 689/81, Maggiorazioni - Prefettura;
Parte_2
- cartella nr. 04820130026003011000 (indicata in ricorso con il n. 29), notificata il 16.12.2013 per un importo di € 2.724,51 relativa all'anno 2011 (sanzioni amministrative l. 689/81, spese di recupero e comprensive di sanzioni, interessi e aggio dovuti alla CP_3
;
[...]
- parte della cartella nr. 04820110004547642 000, notificata in data 25.04.2012, relativa all'anno 2006 (contravvenzione codice della strada l. 689/81 comprensiva di sanzioni, interessi e aggio dovuti dal ). Controparte_8
▪ RIGETTA, nel merito la domanda del ricorrente relativa alla cartella esattoriale n. 0482017006082840000 riguardante la violazione degli artt. 2 e 10 del D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235
(Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati);
▪ DICHIARA che nulla è dovuto a seguito di sgravio per i contributi previdenziali portati nella cartella nr. 04820110004547642000;
pagina 19 di 20 ▪ Dichiara la prescrizione del credito portato nella cartella n. 04820120004390131000;
▪ dichiara tenuto e condanna il ricorrente a rimborsare in favore di ciascun Parte_1 convenuto le spese di lite, che si liquidano in € 13.571,34 per compensi, oltre accessori di legge ed esborsi, compensata la residua frazione di 1/3.
Genova, 20 maggio 2025
Il Giudice
FRANCESCA LIPPI
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