TRIB
Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 18/06/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1038/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Il Tribunale di Caltagirone, nella persona del Giudice Dott.ssa Antonella Flora
Domicoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1038/2019 R.G.
T R A
Il , con sede in Mineo CT, C.da Cucinella C.F. Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Giuseppe Gitto (C.F. CodiceFiscale_1
pec.: fax: 095 2501196) giusta procura Email_1
rilasciata su foglio separato ed allegata in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo
Opponente
CONTRO
, P.IVA , con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Mineo (CT), Cortile Costanzo n. 7, in persona del legale rappresentanti p.t. Ing.
, nato a [...] [...], C.F. , Controparte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Olga Lucchese del Foro di Catania, cf:
pec.:olga. rdineavvocati giusta C.F._3 Email_2 Email_3
pagina 1 di 8 procura in atti, elettivamente domiciliata in Caltagirone, Piazza Vincenzo Bellini n.
20, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Sottile
Opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il citava Parte_2
in giudizio la per contestare il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 287/2019 emesso da questo Tribunale il 20.06.2019 con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 648.613,48, oltre interessi e spese del monitorio. L'opponente, premetteva che il con contratto del Parte_1
Cont 30.9.2013 aveva affidato alla il servizio di intermediazione rifiuti e con altro contratto del 31.10.2013 aveva affidato anche i servizi di organizzazione, coordinamento e monitoraggio del servizio di igiene ambientale della struttura.
Sosteneva che il rapporto tra le parti era cessato il 30.9.2018 e che il credito ingiunto si fondava su semplici fatture che, secondo il costante insegnamento giurisprudenziale, erano sufficienti per l'emissione del decreto ingiuntivo ma non avevano alcun valore probatorio in ordine alla certezza, liquidità ed esigibilità del credito nel giudizio di merito sorto a seguito dell'opposizione. Il Parte_1
opponente, contestava, dunque, l'esistenza del credito e concludeva chiedendo l'annullamento e la revoca del decreto ingiuntivo n. 287/2019 oltre al rigetto della provvisoria esecutività. In subordine chiedeva accertare il minor credito dovuto a mezzo c.t.u..
Con comparsa datata 5.12.2019 si costituiva la società cooperativa opposta la quale contestava le eccezioni sollevate da controparte asserendone la genericità e l'infondatezza, sostenendo che la somma portata dal D.I. opposto era frutto degli accordi contenuti nei contratti già depositati in sede di monitorio e le reciproche prestazioni erano dimostrate sia dalle fatture pro-forma che dalle tabelle redatte dallo pagina 2 di 8 stesso , riepilogative dei conferimenti mensili effettuati Parte_1
dalla medesima opposta, corredata dai c.d. “Fir”, cioè dal “formulario rifiuti” che accompagnava ogni singolo trasporto, sottoscritto dal opponente, Parte_1
all'interno del quale veniva esplicitata la tipologia del rifiuto trasportato, il quantitativo e l'impianto di destinazione. Precisava che tutta la documentazione era già prodotta, ma, per completezza, la ridepositava nel fascicolo del presente giudizio. Contr La concludeva chiedendo il rigetto della opposizione sollevata e la conferma in ogni sua parte del decreto ingiuntivo n.287/2019 per infondatezza delle eccezioni sollevate. Insisteva per la concessione della provvisoria esecutorietà e si opponeva alla c.t.u. poichè gli importi relativi alle prestazioni rese non sono mai stati contestati.
In corso di causa, con ordinanza del 5.2.2020 veniva concessa la provvisoria esecutorietà del provvedimento monitorio opposto ex art.648 c.p.c. e venivano concessi i termini ex art.183 VI comma c.p.c .
Avveniva inoltre che in epoca successiva al deposito delle memorie ex art.183 c.p.c., veniva depositata dal opponente documentazione attinente ad altri giudizi Parte_1
insorti tra le stesse parti per effetto della esecuzione del D.I. oggetto del presente giudizio.
Con Ordinanza del 14.10.24 emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., previo deposito di note scritte nelle quali le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusive
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente appare necessario chiarire che, una volta instaurata l'opposizione, si apre un normale giudizio civile regolato dal principio dell'onere della prova per cui spetta all'opposto – attore in senso sostanziale – provare le ragioni del suo credito ed pagina 3 di 8 all'opponente – convenuto in senso sostanziale- contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
In merito al diritto di credito vantato dalla cooperativa opposta, occorre precisare che le fatture si inquadrano tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, con le conseguenze che , laddove “ il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio” (v.conf.Cass.15.1.2009
n.806; Cass.13.1.2014 n.462).
Nel caso di specie, il credito ingiunto non è fondato soltanto sulle fatture bensì anche sui contratti con i quali si è instaurato un rapporto di servizi tra le parti e sulle tabelle redatte dallo stesso , riepilogative dei conferimenti Parte_1
mensili effettuati dalla Soc. Coop. Sociale opposta, corredate, come già detto, dai c.d.
Con
“ , che accompagnano ogni singolo trasporto, sottoscritto dal Parte_1
opponente, all'interno del quale viene esplicitata la tipologia del rifiuto trasportato, il quantitativo e l'impianto di destinazione.
Parte opposta a mezzo della documentazione versata in atti ha provato che, con decorrenza mensile, il inviava alla medesima le tabelle Parte_1
riepilogative accompagnate dai “Fir” sottoscritti dallo stesso opponente, e sulla scorta di tale documenti, venivano emesse le fatture poste a fondamento dell'atto monitorio;
cosicchè, i suddetti documenti fiscali venivano emessi solo dopo l'espletamento del servizio e dopo aver ricevuto conferma documentale da parte dello stesso Parte_1
in merito all'esattezza del conferimento effettuato per tipologia, quantità e destinazione.
pagina 4 di 8 La documentazione prodotta in sede monitoria ed oggetto di nuovo deposito nell'odierno giudizio ha permesso a parte opposta di provare la fondatezza della propria pretesa creditoria cosicchè agli indizi scaturiti dalle fatture si sono aggiunti ulteriori elementi fondanti ed essenziali per ritenere legittima la ingiunzione poi opposta in questa sede.
Peraltro, il non ha eccepito l'inadempimento contrattuale della Parte_1
Contr nè la mancata prestazione, né il mancato rispetto dei termini contrattuali, nè ha eccepito di avere pagato, anche solo in parte, (ciò almeno fino alla scadenza dei termini ex art.183 c.p.c.) e, quanto detto non fa che avvalorare ancor di più il fondamento dell'azione creditoria spinta dalla CP_1 Controparte_1
.
[...]
La C.T.U. sollecitata dal opponente, sul punto, non può trovare Parte_1
accoglimento, stante che secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito “ la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negato ogni qualvolta la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”(Cass.12.4.2019 n.10373).
Ciò posto, è da rilevare altresì che successivamente alla concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. al D.I. opposto e scaduti i termini ex art.183 c.p.c. per articolare i mezzi istruttori, il ha prodotto altri documenti adducendo che la Parte_1
loro emissione è stata successiva alla scadenza dei termini concessi e che hanno formano oggetto di altri procedimenti intercorsi tra le stesse parti a seguito della pagina 5 di 8 esecuzione forzata tentata dalla cooperativa opposta. In particolare, con note scritte dell'11.05.2021, il ha affermato che Controparte_4
l'opponente aveva effettuato dei pagamenti in favore della opposta, in virtù di un accordo raggiunto nel 2018, indicando importi e date di corresponsione delle somme e
La ha contestato che detti pagamenti fossero riferiti alle Parte_3
prestazioni oggetto del presente giudizio.
Ebbene, preme precisare che le produzioni e le deduzioni fatte dal Parte_1
opponente sono relative ad altro giudizio, incardinato in questo Tribunale portante n.
1297/2022 R.G. ed avente ad oggetto l'opposizione avverso il precetto notificato da in forza del D.I. dichiarato esecutivo con l'ordinanza del Parte_3
20.02.2020, ed al procedimento esecutivo che ne è conseguito portante il N.113/2023
RGE, incoato a seguito della notifica del suddetto atto di precetto.
Sul punto questo decidente intende chiarire che, a prescindere dal fatto che le produzioni effettuate dopo la scadenza dei termini ex art.183 c.p.c. sono irrituali e tardive, le deduzioni difensive legate a quelle produzioni hanno rilevanza solo ed esclusivamente nei giudizi da cui scaturiscono. Non è possibile, a parere di questo decidente, in epoca in cui ogni articolazione istruttoria è preclusa, porre a fondamento della propria difesa l'esistenza di un accordo transattivo risalente al 28.12.2018 senza averne mai fatto cenno in precedenza e produrre una serie di pagamenti effettuati dall'una parte in favore dell'altra per contestare il quantum del credito azionato in questo procedimento. In presenza di contestazioni tra le parti sulla natura di detti pagamenti e sul titolo in forza del quale sono stati effettuati, questo decidente ritiene che, al fine di evitare contrasto tra giudicati, la documentazione prodotta successivamente alla scadenza dei termini di decadenza concessi ai sensi dell'art. 183,
c. 6, c.p.c., non può formare oggetto di argomentazione difensiva in quanto inammissibile e tardiva. Eventuali adempimenti da parte del
[...]
dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo maturato Controparte_4
pagina 6 di 8 da per l'espletamento del servizio di gestione dei rifiuti, Parte_3
dovrà essere dimostrata in altra sede.
Ciò posto, le eccezioni di parte opponente vanno ritenute infondate mentre dalla produzione di parte opposta costituita dai contratti comprovanti i termini dell'accordo e le reciproche prestazioni, dalle fatture pro-forma, dalle tabelle redatte dallo stesso e riepilogative dei conferimenti mensili effettuati dalla Parte_1
Contro cooperativa corredate dai c.d. “Fir” che attestano l'espletamento del servizio, firmati dal opponente ed inviate periodicamente dallo stesso a Parte_1 Parte_1
che sulla scorta di tale documentazione ha emesso regolare Parte_3
fattura dopo avere espletato il servizio e dopo avere ricevuto conferma documentale da parte dello stesso riguardo l'esattezza del conferimento effettuato per Parte_1
tipologia, quantità, destinazione, emerge la prestazione del servizio e la fondatezza del credito azionato.
In conclusione, alla luce delle superiori considerazioni l'opposizione va rigettata, così Contro come viene rigettata la richiesta ex art.96 c.p.c. avanzata da stante che non ne ricorrono i presupposti richiesti dalla legge.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del
D.N.55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, delle attività effettivamente espletate e della complessità delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1038/2019 R.G., così dispone:
pagina 7 di 8 Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n°287/2019 reso dal Tribunale di Caltagirone il 20.6.2019 nell'ambito del procedimento n°436/2019 R.G. notificato il 21.6.2019.
Rigetta la richiesta di condanna ex art.96 c.p.c.
Condanna il , opponente, al pagamento in favore di Parte_1
, opposta, alla rifusione delle spese Controparte_1
processuali che liquida in complessivi €. 18.000,00 oltre Spese Gen Iva e Cpa come per legge.
Caltagirone, 18.06.2025
Il GIUDICE
dott. Antonella Flora Domicoli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Il Tribunale di Caltagirone, nella persona del Giudice Dott.ssa Antonella Flora
Domicoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1038/2019 R.G.
T R A
Il , con sede in Mineo CT, C.da Cucinella C.F. Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Giuseppe Gitto (C.F. CodiceFiscale_1
pec.: fax: 095 2501196) giusta procura Email_1
rilasciata su foglio separato ed allegata in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo
Opponente
CONTRO
, P.IVA , con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Mineo (CT), Cortile Costanzo n. 7, in persona del legale rappresentanti p.t. Ing.
, nato a [...] [...], C.F. , Controparte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Olga Lucchese del Foro di Catania, cf:
pec.:olga. rdineavvocati giusta C.F._3 Email_2 Email_3
pagina 1 di 8 procura in atti, elettivamente domiciliata in Caltagirone, Piazza Vincenzo Bellini n.
20, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Sottile
Opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il citava Parte_2
in giudizio la per contestare il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 287/2019 emesso da questo Tribunale il 20.06.2019 con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 648.613,48, oltre interessi e spese del monitorio. L'opponente, premetteva che il con contratto del Parte_1
Cont 30.9.2013 aveva affidato alla il servizio di intermediazione rifiuti e con altro contratto del 31.10.2013 aveva affidato anche i servizi di organizzazione, coordinamento e monitoraggio del servizio di igiene ambientale della struttura.
Sosteneva che il rapporto tra le parti era cessato il 30.9.2018 e che il credito ingiunto si fondava su semplici fatture che, secondo il costante insegnamento giurisprudenziale, erano sufficienti per l'emissione del decreto ingiuntivo ma non avevano alcun valore probatorio in ordine alla certezza, liquidità ed esigibilità del credito nel giudizio di merito sorto a seguito dell'opposizione. Il Parte_1
opponente, contestava, dunque, l'esistenza del credito e concludeva chiedendo l'annullamento e la revoca del decreto ingiuntivo n. 287/2019 oltre al rigetto della provvisoria esecutività. In subordine chiedeva accertare il minor credito dovuto a mezzo c.t.u..
Con comparsa datata 5.12.2019 si costituiva la società cooperativa opposta la quale contestava le eccezioni sollevate da controparte asserendone la genericità e l'infondatezza, sostenendo che la somma portata dal D.I. opposto era frutto degli accordi contenuti nei contratti già depositati in sede di monitorio e le reciproche prestazioni erano dimostrate sia dalle fatture pro-forma che dalle tabelle redatte dallo pagina 2 di 8 stesso , riepilogative dei conferimenti mensili effettuati Parte_1
dalla medesima opposta, corredata dai c.d. “Fir”, cioè dal “formulario rifiuti” che accompagnava ogni singolo trasporto, sottoscritto dal opponente, Parte_1
all'interno del quale veniva esplicitata la tipologia del rifiuto trasportato, il quantitativo e l'impianto di destinazione. Precisava che tutta la documentazione era già prodotta, ma, per completezza, la ridepositava nel fascicolo del presente giudizio. Contr La concludeva chiedendo il rigetto della opposizione sollevata e la conferma in ogni sua parte del decreto ingiuntivo n.287/2019 per infondatezza delle eccezioni sollevate. Insisteva per la concessione della provvisoria esecutorietà e si opponeva alla c.t.u. poichè gli importi relativi alle prestazioni rese non sono mai stati contestati.
In corso di causa, con ordinanza del 5.2.2020 veniva concessa la provvisoria esecutorietà del provvedimento monitorio opposto ex art.648 c.p.c. e venivano concessi i termini ex art.183 VI comma c.p.c .
Avveniva inoltre che in epoca successiva al deposito delle memorie ex art.183 c.p.c., veniva depositata dal opponente documentazione attinente ad altri giudizi Parte_1
insorti tra le stesse parti per effetto della esecuzione del D.I. oggetto del presente giudizio.
Con Ordinanza del 14.10.24 emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., previo deposito di note scritte nelle quali le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusive
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente appare necessario chiarire che, una volta instaurata l'opposizione, si apre un normale giudizio civile regolato dal principio dell'onere della prova per cui spetta all'opposto – attore in senso sostanziale – provare le ragioni del suo credito ed pagina 3 di 8 all'opponente – convenuto in senso sostanziale- contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
In merito al diritto di credito vantato dalla cooperativa opposta, occorre precisare che le fatture si inquadrano tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, con le conseguenze che , laddove “ il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio” (v.conf.Cass.15.1.2009
n.806; Cass.13.1.2014 n.462).
Nel caso di specie, il credito ingiunto non è fondato soltanto sulle fatture bensì anche sui contratti con i quali si è instaurato un rapporto di servizi tra le parti e sulle tabelle redatte dallo stesso , riepilogative dei conferimenti Parte_1
mensili effettuati dalla Soc. Coop. Sociale opposta, corredate, come già detto, dai c.d.
Con
“ , che accompagnano ogni singolo trasporto, sottoscritto dal Parte_1
opponente, all'interno del quale viene esplicitata la tipologia del rifiuto trasportato, il quantitativo e l'impianto di destinazione.
Parte opposta a mezzo della documentazione versata in atti ha provato che, con decorrenza mensile, il inviava alla medesima le tabelle Parte_1
riepilogative accompagnate dai “Fir” sottoscritti dallo stesso opponente, e sulla scorta di tale documenti, venivano emesse le fatture poste a fondamento dell'atto monitorio;
cosicchè, i suddetti documenti fiscali venivano emessi solo dopo l'espletamento del servizio e dopo aver ricevuto conferma documentale da parte dello stesso Parte_1
in merito all'esattezza del conferimento effettuato per tipologia, quantità e destinazione.
pagina 4 di 8 La documentazione prodotta in sede monitoria ed oggetto di nuovo deposito nell'odierno giudizio ha permesso a parte opposta di provare la fondatezza della propria pretesa creditoria cosicchè agli indizi scaturiti dalle fatture si sono aggiunti ulteriori elementi fondanti ed essenziali per ritenere legittima la ingiunzione poi opposta in questa sede.
Peraltro, il non ha eccepito l'inadempimento contrattuale della Parte_1
Contr nè la mancata prestazione, né il mancato rispetto dei termini contrattuali, nè ha eccepito di avere pagato, anche solo in parte, (ciò almeno fino alla scadenza dei termini ex art.183 c.p.c.) e, quanto detto non fa che avvalorare ancor di più il fondamento dell'azione creditoria spinta dalla CP_1 Controparte_1
.
[...]
La C.T.U. sollecitata dal opponente, sul punto, non può trovare Parte_1
accoglimento, stante che secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito “ la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negato ogni qualvolta la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”(Cass.12.4.2019 n.10373).
Ciò posto, è da rilevare altresì che successivamente alla concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. al D.I. opposto e scaduti i termini ex art.183 c.p.c. per articolare i mezzi istruttori, il ha prodotto altri documenti adducendo che la Parte_1
loro emissione è stata successiva alla scadenza dei termini concessi e che hanno formano oggetto di altri procedimenti intercorsi tra le stesse parti a seguito della pagina 5 di 8 esecuzione forzata tentata dalla cooperativa opposta. In particolare, con note scritte dell'11.05.2021, il ha affermato che Controparte_4
l'opponente aveva effettuato dei pagamenti in favore della opposta, in virtù di un accordo raggiunto nel 2018, indicando importi e date di corresponsione delle somme e
La ha contestato che detti pagamenti fossero riferiti alle Parte_3
prestazioni oggetto del presente giudizio.
Ebbene, preme precisare che le produzioni e le deduzioni fatte dal Parte_1
opponente sono relative ad altro giudizio, incardinato in questo Tribunale portante n.
1297/2022 R.G. ed avente ad oggetto l'opposizione avverso il precetto notificato da in forza del D.I. dichiarato esecutivo con l'ordinanza del Parte_3
20.02.2020, ed al procedimento esecutivo che ne è conseguito portante il N.113/2023
RGE, incoato a seguito della notifica del suddetto atto di precetto.
Sul punto questo decidente intende chiarire che, a prescindere dal fatto che le produzioni effettuate dopo la scadenza dei termini ex art.183 c.p.c. sono irrituali e tardive, le deduzioni difensive legate a quelle produzioni hanno rilevanza solo ed esclusivamente nei giudizi da cui scaturiscono. Non è possibile, a parere di questo decidente, in epoca in cui ogni articolazione istruttoria è preclusa, porre a fondamento della propria difesa l'esistenza di un accordo transattivo risalente al 28.12.2018 senza averne mai fatto cenno in precedenza e produrre una serie di pagamenti effettuati dall'una parte in favore dell'altra per contestare il quantum del credito azionato in questo procedimento. In presenza di contestazioni tra le parti sulla natura di detti pagamenti e sul titolo in forza del quale sono stati effettuati, questo decidente ritiene che, al fine di evitare contrasto tra giudicati, la documentazione prodotta successivamente alla scadenza dei termini di decadenza concessi ai sensi dell'art. 183,
c. 6, c.p.c., non può formare oggetto di argomentazione difensiva in quanto inammissibile e tardiva. Eventuali adempimenti da parte del
[...]
dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo maturato Controparte_4
pagina 6 di 8 da per l'espletamento del servizio di gestione dei rifiuti, Parte_3
dovrà essere dimostrata in altra sede.
Ciò posto, le eccezioni di parte opponente vanno ritenute infondate mentre dalla produzione di parte opposta costituita dai contratti comprovanti i termini dell'accordo e le reciproche prestazioni, dalle fatture pro-forma, dalle tabelle redatte dallo stesso e riepilogative dei conferimenti mensili effettuati dalla Parte_1
Contro cooperativa corredate dai c.d. “Fir” che attestano l'espletamento del servizio, firmati dal opponente ed inviate periodicamente dallo stesso a Parte_1 Parte_1
che sulla scorta di tale documentazione ha emesso regolare Parte_3
fattura dopo avere espletato il servizio e dopo avere ricevuto conferma documentale da parte dello stesso riguardo l'esattezza del conferimento effettuato per Parte_1
tipologia, quantità, destinazione, emerge la prestazione del servizio e la fondatezza del credito azionato.
In conclusione, alla luce delle superiori considerazioni l'opposizione va rigettata, così Contro come viene rigettata la richiesta ex art.96 c.p.c. avanzata da stante che non ne ricorrono i presupposti richiesti dalla legge.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del
D.N.55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, delle attività effettivamente espletate e della complessità delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1038/2019 R.G., così dispone:
pagina 7 di 8 Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n°287/2019 reso dal Tribunale di Caltagirone il 20.6.2019 nell'ambito del procedimento n°436/2019 R.G. notificato il 21.6.2019.
Rigetta la richiesta di condanna ex art.96 c.p.c.
Condanna il , opponente, al pagamento in favore di Parte_1
, opposta, alla rifusione delle spese Controparte_1
processuali che liquida in complessivi €. 18.000,00 oltre Spese Gen Iva e Cpa come per legge.
Caltagirone, 18.06.2025
Il GIUDICE
dott. Antonella Flora Domicoli
pagina 8 di 8