Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/03/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 117 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv. Luciano Sgrizzi) Parte_1
appellante
E
(avv. Orlando Mercurio) CP_1
appellata
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Crotone. Contratto di lavoro a tempo determinato. Limiti massimi di durata. Conversione del rapporto di lavoro.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. ha lavorato con qualifica di ausiliaria alla vendita presso un Parte_1
supermercato di Crotone alle dipendenze della società in periodi compresi tra CP_1
il 20.5.2017 e il 5.9.2021. Lo ha fatto sia in regime di somministrazione, sia in forza di contratti di lavoro a tempo determinato.
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3. Il tribunale ha respinto il ricorso perché: a) ha ritenuto inammissibile l'impugnazione delle sue utilizzazioni come lavoratrice somministrata, in quanto l'ultimo rapporto di lavoro somministrato è cessato il 31.1.2021 e non è stato contestato nel termine di 60 giorni che è previsto dall'art. 39, c.1, del d.lgs. 81/2015; b) ha constatato che le assunzioni a termine alle dipendenze della società resistente avevano avuto, nel complesso, una durata di pochi mesi e, dunque, rispettosa del limite temporale che la ricorrente invece lamenta violato;
c) ha rilevato che il primo contratto di lavoro a termine con la società resistente, cessato il 27.9.2020, non è stato impugnato nei successivi 180 giorni, come invece esige l'art. 28 del d.lgs. 81/2015.
4. La ricorrente appella la sentenza perché sostiene: 1) che la sua impugnativa ha ad oggetto “l'ultimo contratto di lavoro a tempo determinato”, che ha avuto esecuzione dal 28 giugno al 5 settembre 2021 e la cui durata, cumulata a quella dei precedenti
“contratti di somministrazione” supera “il limite dei 24 mesi previsti dall'art. 19 del
D.lgs. 81/2015”; 2) che quell'ultimo contratto di lavoro a tempo determinato è stato impugnato nei termini di legge.
5. Nella resistenza dell'appellata che ha eccepito la nullità del gravame, per carenza dei requisiti contemplati dagli artt. 434 e 414 n. 4 c.p.c., e nel merito ne ha chiesto il rigetto perché infondato, il Collegio ha sentito i difensori comparsi e ha deciso come da separato dispositivo.
DIRITTO
6. L'appello – che è ammissibile perché, nel rispetto del paradigma delineato dall'art. 434 c.p.c., si incentra sulla questione immediatamente riconoscibile della violazione del limite temporale massimo di durata dei rapporti di lavoro a termine instaurati dalla ricorrente1 – è infondato.
Pag. 2 di 5 7. Vero è che ai fini del calcolo della complessiva durata dell'occupazione a tempo determinato del medesimo lavoratore con uno stesso datore di lavoro si deve tener conto anche dei rapporti di somministrazione a tempo determinato intercorsi tra i medesimi soggetti per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale. Tanto, infatti, prevede il comma 2 dell'art. 19 del d.lgs. n. 81 del 2015. Sicché è corretto l'addebito che l'appellante muove al tribunale di non aver sommato alla durata dell'ultimo suo contratto di lavoro a termine, stipulato con la resistente e tempestivamente impugnato, anche la durata dei pregressi rapporti a tempo determinato che ha prestato in regime di lavoro somministrato a favore della resistente nello svolgimento delle medesime mansioni2.
8. Sennonché è altrettanto vero che il modello legale di limitazione della durata massima delle assunzioni a termine svolge un ruolo sussidiario rispetto alla fonte collettiva, in quanto, come prevede espressamente l'incipit del comma 2 sopra richiamato, quel modello vale “fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi”: ciò che legittima la fonte collettiva a derogare ai limiti di durata di fonte legale e, altresì, a individuare le attività stagionali che sono escluse dalle limitazioni di durata massima complessiva dei rapporti di lavoro a termine3.
9. Tanto – come la resistente ha sostenuto sin dal primo grado – ricorre nel caso di specie, in quanto l'ultima assunzione a termine della odierna appellante (la sola che, come essa rimarca, forma oggetto di impugnazione) è stata giustificata col riferimento,
e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. 2 Cass. 20505/2024: “In tema di contratti a termine, il cumulo del periodo di lavoro a tempo determinato con quello di lavoro somministrato, ex art. 19, comma 2, d.lgs. n. 81 del 2015, rileva solo ai fini del rispetto del limite massimo di ventiquattro mesi stabilito per la successione di tali contratti e non di quello previsto per la proroga o il rinnovo acausale dei rapporti a tempo determinato”. 3 In dottrina: “Sono escluse da tale limitazione (id est dalla “durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore”) solo le attività stagionali, che dovranno essere individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché le attività stagionali individuate dai contratti collettivi”. Ed altro autore: “La legge, peraltro, autorizza i contratti collettivi a prevedere disposizioni diverse in materia di durata massima complessiva ed esclude del tutto dall'applicazione di tale limite le 'attività stagionali', in relazione alle quali la reiterazione di contratti a termine non è, evidentemente, considerata conseguenza di 'abusi'”.
Pag. 3 di 5 nel contratto individuale di lavoro, all'esigenza di far fronte a “punte stagionali di attività” e con l'esplicito richiamo a “l'accordo sindacale territoriale del 1/6/2021 relativo all'applicazione dell'art. 75 del CCNL” del 30.7.2019.
10. L'art. 75 del CCNL del 30.7.2019, in materia di “contratto a tempo determinato in località turistiche”, demanda, per l'appunto, ad un “apposito accordo” territoriale tra le parti stipulanti il medesimo contratto collettivo l'individuazione delle
“località a prevalente vocazione turistica” nelle quali le assunzioni a tempo determinato concluse “per gestire … picchi di lavoro siano riconducibili a ragioni di stagionalità”.
11. E il verbale di intesa del 17.4.2019, che è riprodotto nell'allegato 14 al CCNL del 30.7.2019: a) conferma la piena validità e piena applicabilità dell'art. 66 bis del
CCNL, ossia dell'attuale art. 75; b) chiarisce che quell'articolo disciplina “ulteriori ipotesi di attività stagionali in aggiunta a quanto definito dal decreto del Presidente della
Repubblica 7 ottobre 1963 n. 1525 … rinviando alla contrattazione territoriale sottoscritta dalle organizzazioni territoriali stipulanti l'individuazione delle località a prevalente vocazione turistica dove si collocano le predette assunzioni a tempo determinato con tutte le deroghe previste dalla normativa vigente”; c) ribadisce che l'odierno art. 75 del CCNL è “strumento idoneo per soddisfare esigenze di ampliamento degli organici oltre i limiti … di durata”.
12. Ebbene, l'accordo territoriale del 1.6.2021 stipulato con le organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto il ridetto CCNL4, ha previsto che “la disciplina della stagionalità con le relative deroghe … alla durata del rapporto (art. 19, co. 2)” del d.lgs.
n. 81/2015 si applica “ai contratti a tempo determinato attivati ai sensi dell'art. 75” del
CCNL dai datori di lavoro che “necessitano di gestire picchi di lavoro riconducibili a ragioni di stagionalità” nelle località a prevalente vocazione turistica. E ha individuato
“come località a prevalente vocazione turistica” anche “i territori che costeggiano l'area ionica” e, quale “periodo di effettiva stagionalità estiva”, quello dal “1 giugno 2021 al
30 settembre 2021”.
13. Si deve quindi convenire che l'impiego della ricorrente in un punto vendita di
Crotone, che è sito sulla costa ionica, e per un periodo di tempo (dal 28.6.2021 al
Pag. 4 di 5 5.9.2021) che ricade nell'anzidetto arco temporale è conforme alla disciplina collettiva pattizia che deroga ai limiti legali di durata delle assunzioni a termine.
14. Pertanto, non può ravvisarsi la violazione di quei limiti che l'appellante, infondatamente, denuncia.
15. Ne consegue il rigetto dell'impugnazione.
16. Le spese, in base alla soccombenza, si pongono a carico dell'appellante e si liquidano come da dispositivo alla stregua dei valori tariffari vigenti e in ragione del valore indeterminabile della controversia.
17. L'esito dell'impugnazione impone di dare atto dei requisiti oggettivi per il c.d. raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato il 20/02/2023, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Crotone, giudice del lavoro, n. 78/2023, pubblicata in data 02/02/2023 così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante a rifondere a controparte le spese del grado che liquida in
€ 3.000 oltre accessori e rimborsi di legge;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13,
c. 1 quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto dall'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 25/03/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Rosario Murgida dott. Emilio Sirianni
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. SU 36481/2022: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata 4 Cass. 9668/2023: “In tema di rapporto di lavoro a tempo determinato, i contratti collettivi aziendali a cui fa riferimento l'art. 51 del d.lgs. n. 81 del 2015 possono contemplare, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del citato d.lgs., "diverse disposizioni" in deroga rispetto al cd. tetto legale di durata di contratti a tempo determinato in successione …”.