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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 07/07/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Michele Cappai Presidente
dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice rel.
dott. Valerio Ceccarelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. 582/2025 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione, vertente
TRA
, con l'avv. Enrico Cataldo Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. Teresa Citarella Controparte_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
1 Motivi della decisione
e hanno domandato con ricorso Parte_1 Controparte_1
congiunto che il Tribunale pronunci “la cessazione degli effetti civili/lo
scioglimento del matrimonio” da loro contratto in Fabro (Terni) in data
25.4.1976, da cui è nato in data [...] il figlio ampiamente Per_1
maggiorenne ed economicamente indipendente, precisando che le parti si sono separate consensualmente con decreto omologato dal Tribunale di
Roma del 22.8.2001
Disposta la comparizione delle parti davanti al Giudice designato, mediante note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno insistito nell'accoglimento della domanda divorzile, senza articolare ulteriori condizioni
Ciò posto, la domanda svolta, da qualificarsi in termini di cessazione degli effetti civili del matrimonio, considerato che lo stesso è stato trascritto nella parte seconda, serie A del registro degli atti di matrimonio, deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel procedimento di separazione consensuale,
concluso con decreto di omologazione come suindicato;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
2 Nessuna statuizione deve essere resa sulle spese stante il carattere congiunto del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in Fabro (Terni) in data 25.4.1976; Pt_1 Controparte_1
b) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Fabro (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1976,
atto n. 4, parte II, serie A);
c) nulla per le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 12.6.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott. Francesco Maria Ciaralli Dott. Michele Cappai
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Michele Cappai Presidente
dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice rel.
dott. Valerio Ceccarelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. 582/2025 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione, vertente
TRA
, con l'avv. Enrico Cataldo Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. Teresa Citarella Controparte_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
1 Motivi della decisione
e hanno domandato con ricorso Parte_1 Controparte_1
congiunto che il Tribunale pronunci “la cessazione degli effetti civili/lo
scioglimento del matrimonio” da loro contratto in Fabro (Terni) in data
25.4.1976, da cui è nato in data [...] il figlio ampiamente Per_1
maggiorenne ed economicamente indipendente, precisando che le parti si sono separate consensualmente con decreto omologato dal Tribunale di
Roma del 22.8.2001
Disposta la comparizione delle parti davanti al Giudice designato, mediante note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno insistito nell'accoglimento della domanda divorzile, senza articolare ulteriori condizioni
Ciò posto, la domanda svolta, da qualificarsi in termini di cessazione degli effetti civili del matrimonio, considerato che lo stesso è stato trascritto nella parte seconda, serie A del registro degli atti di matrimonio, deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel procedimento di separazione consensuale,
concluso con decreto di omologazione come suindicato;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
2 Nessuna statuizione deve essere resa sulle spese stante il carattere congiunto del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in Fabro (Terni) in data 25.4.1976; Pt_1 Controparte_1
b) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Fabro (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1976,
atto n. 4, parte II, serie A);
c) nulla per le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 12.6.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott. Francesco Maria Ciaralli Dott. Michele Cappai
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