Articolo 6 della Legge 24 marzo 1942, n. 319
Articolo 5Articolo 7
Versione
3 maggio 1942
Art. 6.

Salvo quanto e' disposto dagli articoli 4 e 5, i cancellieri giudiziari militari, in attivita' di servizio al momento della entrata in vigore della presente legge, sono collocati nel nuovo ruolo, con la rispettiva anzianita' e con il grado gerarchico e la qualifica corrispondenti al grado gerarchico da essi attualmente rivestito, salvo a essere scrutinati per l'eventuale avanzamento, ai sensi delle disposizioni che regolano le promozioni.
Entrata in vigore il 3 maggio 1942