Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/06/2025, n. 1552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1552 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3336 RUOLO GENERALE ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE IV CIVILE composta dai magistrati
Dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente
Dott. Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere Dott. Irene Lupo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello con atto di citazione da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRANDO ALESSANDRO , con Parte_1 P.IVA_1 elezione di domicilio in PIAZZA SAN CARLO 206 10121 TORINO, presso e nello studio dell'avv. BRANDO ALESSANDRO
CONTRO
IN PROPRIO E QUALE ESERC.LA RESP.GENIT. Controparte_1 [...]
(C.F. ) e IN PROPRIO E QUALE Parte_2 C.F._1 Parte_3 ESERC.LA RESP.GENIT.DELL'ALLORA (C.F. ) e Parte_2 C.F._2
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. TESTA PAOLINA e Parte_4 C.F._3 dell'avv. PORCELLI LUCIANA ( ) VIA CHIOSSETTO, 10 20122 MILANO , con C.F._4 elezione di domicilio in VIA CHIOSSETTO 20122 MILANO presso e nello studio dell'avv. TESTA
PAOLINA ;
CONCLUSIONI :
PER Parte_1 Accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della Sentenza n. 9186/2024 resa dal TR di Milano, accogliere tutte le conclusioni avanzate da Parte_1 nel giudizio di primo grado che di seguito si riportano: “1) Rigettare tutte le domande proposte dai sig.ri
[...]
, e e, comunque, assolvere la da ogni Controparte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_1 domanda. 2) Condannare i sig.ri , e , al pagamento Controparte_1 Parte_3 Parte_4 degli onorari e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA. 3) Condannare i sig.ri
, e al pagamento di una somma equitativamente Controparte_1 Parte_3 Parte_4 determinata, ex art. 96, ultimo comma, c.p.c..” 2) Condannare, di conseguenza, i sig.ri , Controparte_1
e alla restituzione della somma di 40.630,95 euro, corrisposta da Parte_3 Parte_4 in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi ex art. 1284 c.c. dal 30 ottobre 2024, Parte_1 ovvero la diversa somma che dovrà essere restituita in caso di accoglimento del secondo subordinato motivo di appello, oltre interessi ex art. 1284 c.c.. 3) Condannare, in ogni caso, i sig.ri , Controparte_1 Parte_3 e al pagamento delle spese e degli onorari di entrami i gradi di giudizio, oltre IVA,
[...] Parte_4
CPA e rimborso forfetario.
PER E CP_1 Pt_3
1
2) in ogni caso, concedere al Sig.
, alla Sig.ra e alla Sig.ra il favore integrale di spese e Controparte_1 Parte_3 Parte_4 compensi di lite ex D.M. 55/2014 del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA
e CPA.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda giudiziaria riguarda il contratto stipulato dai genitori della minore , Parte_4 all'epoca sedicenne, con per un programma di studio volto alla frequentazione da Parte_1 parte della figlia del quarto anno di liceo all'estero negli USA, programma iniziato il 31-8-21 e interrotto a seguito dell'espulsione della dalla scuola americana nel mese di Parte_4 ottobre per presunto consumo di alcolici, e conseguente rientro anticipato in Italia.
I genitori della hanno, quindi, citato in giudizio ritenendo la società Pt_4 Parte_1 responsabile per inadempimento contrattuale, e chiedendo in particolare :
1. di dichiarare l'inadempimento contrattuale di e la risoluzione del contratto attesa Parte_1 la mancanza di assistenza adeguata da parte di nel gestire l'espulsione della Parte_1 figlia;
2. di condannare alla restituzione di €38.960,00, pari alle prestazioni non Parte_1 usufruite, con rivalutazione e interessi;
3. di dichiarare la nullità della clausola 21.2 del contratto, considerata vessatoria.
4. in subordine, di riconoscere che il servizio fornito da era gravemente carente, e Parte_1 quindi ridurre proporzionalmente il prezzo pagato;
5. di condannare al risarcimento di €11.000,00 per i danni subiti. Parte_1
Si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto delle domande.
Con sentenza il TR ha rigettato la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e la conseguente domanda risarcitoria mentre ha accolto la domanda di accertamento e declaratoria di nullità della clausola vessatoria con i conseguenti effetti restitutori. Il TR ha dichiarato ES le clausole 9, 19 e 21.21del contratto ai sensi dell'art 33 del codice del consumo in quanto da un lato abusive per lo squilibrio di diritti e obblighi a danno del consumatore di cui al primo comma e dall'alto riconducibili alle ipotesi di cui al secondo comma lett f e g del codice del consumo e ha stabilito che YouAbroad non potesse trattenere integralmente le somme versate in caso di espulsione della studentessa non avendo questa potuto usufruire del servizio: 1 Art. 9: “Il Partecipante che non rispetta le regole del programma, comprese le leggi del governo locale e/o federale, il regolamento del partner di riferimento e/o della scuola frequentata, nonché le regole stabilite dalla Famiglia Ospitante, cesserà la propria partecipazione al Programma e verrà invitato a ritornare nel proprio paese di origine, a cura e spese della famiglia naturale, con espressa esclusione di rimborso di sorta. La violazione di predette regole da parte del Partecipante comporta la risoluzione automatica del contratto”. Art 19: “Nessun rimborso e/o risarcimento è previsto per il Partecipante che venga escluso dal programma di studio e rimpatriato a seguito di violazione del regolamento contenuto nell'Handbook, nonché a seguito di violazione della normativa del Paese ospitante e/o del regolamento del partner di riferimento e/o della scuola frequentata.” Art 21.2: “ Le parti convengono espressamente che l'inosservanza di tali norme da parte del Partecipante, ed in particolare la violazione da parte del Partecipante del regolamento contenuto nell'Handbook, del regolamento del partner di riferimento e/o della scuola frequentata, la violazione degli obblighi di non consumare alcolici o di non assumere sostanze stupefacenti, di rispettare gli orari indicati dalla Famiglia Ospitante e/o dalle altre strutture ricettive o dall'accompagnatore per lo svolgimento delle varie attività, costituirà motivo per la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. In tal caso la avrà il diritto di allontanare il Partecipante responsabile ed Parte_1 interrompere il programma di studio, fermo restando che la quota residua relativa alle prestazioni non effettuate non sarà rimborsata e che i costi legati al rimpatrio rimarranno interamente a carico del Partecipante.”
[...
[...] [...]
è stata condannata a restituire €37.519,792, oltre agli interessi legali dal 26 Controparte_2 novembre 2021 fino al saldo.
Avverso la sentenza ha proposto impugnazione YouAbroad chiedendone la riforma contestando la natura vessatoria delle clausole .
Si sono costituiti i chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza Pt_4 impugnata.
Sulle conclusioni delle parti la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali (art.9,19,21.2)
In particolare, contesta, anzitutto, la nullità delle clausole contrattuali ritenute dal Parte_1 TR ES (in particolare la clausola 21.2) per contrarietà alla lettera g dell'art 33 del codice del consumo , sostenendo che la clausola non attribuisce un diritto di recesso unilaterale al professionista, bensì trattasi di clausola risolutiva espressa prevista, ex art. 1456 c.c. in caso di grave inadempimento del consumatore e che l'espulsione della studentessa (per violazione della regola comportamentale del divieto di consumo di alcol di cui all'handbook consegnato prima della conclusione del contratto) giustificava la risoluzione.
L'appellante censura, altresì, la decisione di primo grado che ha ritenuto nulle le clausole 9,19,21.2 per violazione della lett. f dell'art 33 del codice del consumo.
Sostiene che la clausola penale viene considerata abusiva se prevede una somma o una penalità che supera il valore economico del danno effettivamente subito dalla parte che la invoca, ossia il professionista ma che, nel caso di specie , detratti tutti i costi, l'importo che trattiene Parte_1
(7.653,29 euro) in caso di espulsione della studentessa, pari al 15,72 % del totale, non è importo
“manifestamente eccessivo” ai sensi dell'art. 33, lett. f del Codice del Consumo.
impugna quindi la condanna a restituire € 37.519,79 agli appellati per effetto della Parte_1 dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali 9, 19 e 21.2.
Tanto premesso la corte osserva quanto segue. L'accertamento del carattere abusivo delle clausole è stato svolto dal primo giudice anzitutto in virtù del primo comma dell'art 33 del codice del consumo che, in via generale, prevede l'abusività delle clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Infatti la disciplina di tutela prevista dal d.lgs. n. 206 del 2005, è volta a garantire il consumatore dalla unilaterale predisposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista, quale possibile fonte di abuso che impedisce al consumatore di esplicare la propria autonomia contrattuale e prescinde dal tipo contrattuale prescelto dalle parti e dalla natura della prestazione oggetto del contratto, trovando applicazione non solo in caso di predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, ma anche di contratto singolarmente predisposto dal professionista ( Cass , Ordinanza n. 4140 del 14/02/2024). Secondo la giurisprudenza, “indice univoco del carattere abusivo di una clausola” è “rappresentato dallo squilibrio avente ad oggetto non già il mero valore delle reciproche prestazioni delle parti, bensì il complesso dei diritti e degli obblighi derivanti dal regolamento contrattuale predisposto”, tenendo conto “della natura del bene o del servizio oggetto del contratto…L'intervento equilibratore del giudice deve tener conto del sinallagma contrattuale, al fine di evitare che il contratto rimanga privo di causa o determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi da esso derivanti a danno del consumatore”( Cass.
6.09.2023 n. 25977).
Venendo alla fattispecie sub iudice il contratto contempla a danno del consumatore che ha versato in anticipo l'intera quota a suo carico, una clausola risolutiva espressa a favore della impresa nel caso di violazione di obblighi comportamentamentali da parte del consumatore, con esclusione di rimborso di quanto versato per le prestazioni non eseguite.
In via generale si osserva che la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti ( salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica), sicchè la risoluzione non pregiudica le prestazioni già eseguite, che devono essere restituite se non corrisposte.
Pertanto, una clausola risolutiva espressa che preveda, come nella fattispecie sub iudice, in caso di inadempimento del consumatore, la perdita totale delle somme da lui anticipate, e, potenzialmente, dell'intero anno scolastico, senza considerare l'entità del danno effettivamente subito dal professionista e senza rispettare i principi di buona fede e proporzionalità, determina un significativo squilibrio a danno del consumatore che richiede che il predetto sia posto nella condizione di una trattativa effettiva e individuale della clausola, che pacificamente non è avvenuta3.
Nella specie, dunque, si è determinato a carico del consumatore quel significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti che comporta la nullità parziale del contratto, come ha precisato il
Giudice di primo grado e ciò a prescindere dalla sussumibilità delle clausole contrattuali in una delle ipotesi di EStà contemplate nelle lettere di cui al secondo comma dello stesso art. 33 del Codice del Consumo.
Infatti l'art. 33, comma 2, lett. f) considera ES le clausole che impongono al consumatore, in caso di inadempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento o clausola penale di importo manifestamente eccessivo, fattispecie che è pure riconducibile all'art 21 del contratto. Infatti , I Sig.i si troverebbero costretti a pagare l'importo di 10 mesi di Pt_4
Programma - pari ad € 48.700,00 - per soli 2 mesi di effettiva frequentazione e, dall'altra, percepirebbe l'intero importo pattuito per i 10 mesi di durata, pur avendo reso i suoi Parte_1 servizi per soli 2 mesi. Il sacrificio economico gravante sui risulterebbe totalmente Pt_4 scollegato da qualunque rapporto di proporzionalità e adeguatezza rispetto all'adempimento delle obbligazioni assunte da nei loro confronti. Specularmente, quanto percepito da Parte_1 non trova giustificazione nello svolgimento dell'attività che la convenuta si era Parte_1 impegnata a svolgere nei confronti dei Sig.i e che di fatto ha svolto soltanto parzialmente, Pt_4 avendo risolto il contratto dopo soli 2 mesi.
Assume l'appellante di non aver tratto vantaggio dall'operazione in quanto l'importo pattuito era destinato prevalentemente a coprire i costi.
Sul punto si osserva che secondo la disciplina consumeristica, non va tenuto conto dell'eventuale antieconomicità dell'affare (tantomeno dell'antieconomicità che colpisce il professionista, essendo questi in posizione privilegiata rispetto al consumatore) bensì va considerato, come si è detto, il significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. In ogni caso Parte_1 non ha fornito in primo grado alcuna valida prova del fatto che abbia effettivamente versato alla Scuola in anticipo (e a fondo perduto) l'importo totale corrisposto dai Sig. per il Pt_4 programma di studio di (€ 48.700,00) atteso che i documenti prodotti non recano Parte_4 riferimenti univoci alla ( doc 40, 41, 42 appellante). Pt_4
In conclusione, la sentenza che ha sancito la EStà delle clausole contrattuali imposte da evidenziando la necessità di tutelare i consumatori da condizioni squilibrate è immune Parte_1 da censure e deve essere confermata.
L'appello è dunque inaccoglibile e l'appellante è tenuto al pagamento delle spese del grado che si liquidano in dispositivo sulla base del valore della lite, delle questioni trattate e delle tariffe professionali vigenti. Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
1. Rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
Parte_1
2. Condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese del grado che liquida in euro 6.900,00 oltre spese generali e oneri di legge.
3. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228.
Così deciso in Milano, 21/05/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Lupo Alberto Massimo Vigorelli
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 In particolare il primo giudice ha così statuito: “invero, la quota relativa alle prestazioni non usufruite che Parte_1 trattiene corrisponde all'80% dell'importo dovuto per l'intero Programma, considerato che il contratto è stato dichiarato risolto a fine ottobre, quindi dopo soli due mesi di frequentazione del Programma, iniziato il 31 agosto 2021, per cui percepirebbe l'intero importo pattuito per i 10 mesi di durata, pari ad € 48.700,00 - pur avendo reso i suoi Parte_1 servizi per soli due mesi di effettiva frequentazione. Né rileva, nel rapporto contrattuale che si è instaurato tra gli attori e con i relativi profili economici, che quest'ultima possa aver versato con anticipo alla scuola la quota di Parte_1 partecipazione della minore ($ 46.300) - circostanza contestata e non inequivocabilmente dimostrata con il generico documento n 36 = 41 della convenuta”
4 3 In particolare, il requisito della effettività si sostanzia non solo nel senso di libertà di concludere il contratto ma anche nella concreta possibilità per il consumatore di determinare il contenuto del contratto;
il requisito della individualità va inteso in senso soggettivo oggettivo, con riguardo cioè alle clausole o agli elementi di clausola costituenti il contenuto dell'accordo, presi in considerazione singolarmente e nel significato che assumono nel complessivo tenore del contratto (Cass ordinanza n. 4140/2024 )
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