CA
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 14/07/2025, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 251/2023
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati
Filippo Labellarte presidente
Alberto Binetti consigliere
Concetta Potito consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 251 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 tra
rappresentata e difesa dall'avv. Laura De Maio, Parte_1
ed elettivamente domiciliata come in atti appellante
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv. Alessandra Stasi e Federica Caporese, ed elettivamente domiciliata come in atti appellata Svolgimento del processo
Con sentenza del 25 luglio 2022, resa nel procedimento n. 1185/2021 R.G., il Tribunale di Foggia così statuiva: “rigetta le domande di parte attrice;
dichiara non luogo a provvedere sulle domande di parte convenuta;
condanna la parte attrice a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 518,00 per esborsi ed € 8000,00 per onorari, oltre i.v.a.,
c.p.a. e spese generali”.
Con atto di appello ritualmente notificato ha chiesto Parte_1
di accogliere le seguenti conclusioni: “A) Accertare e dichiarare che il preliminare 12/12/2012 oggetto di lite si è risolto per inadempimento e/o grave ritardo nell'adempimento da parte della Società, promittente venditrice, B) Per gli effetti, condannare la Controparte_2
Società appellata alla restituzione di quanto già incassato a titolo di acconto sul prezzo (Euro 55.000,00), al rimborso delle spese sostenute dall'appellante per il completamento dell'appartamento (Euro 8.401,04), al risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento, in termini di lucro cessante, da determinarsi in misura non inferiore alla differenza tra il valore commerciale del bene al momento dell'introduzione del presente giudizio e il prezzo pattuito in sede di preliminare, oltre rivalutazione ed interessi, in quanto debito di valore, ovvero, in via gradata, in quella misura che la Corte vorrà determinare equitativamente, tenendosi conto di quanto in narrativa rappresentato, oltre interessi e rivalutazione;
C) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze relative al doppio grado di giudizio”.
Si è costituito in giudizio l'appellato, chiedendo il rigetto dell'appello.
pag. 2/4 Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti, avvertite della trattazione della causa in forma cd. cartolare ex art. 127 ter cpc, all'udienza dell'11 luglio 2025, così fissata ai sensi dell'art. 309 c.p.c., non hanno depositato note scritte.
Motivi della decisione
Le parti, invitate a precisare le conclusioni ed avvertite che, in caso di mancato deposito di note scritte secondo il rito cartolare disciplinato dall'art. 127 ter cpc, la causa sarebbe stata rinviata ex art. 309 c.p.c., non hanno depositato note né all'udienza del 31 gennaio 2025, né a quella successiva, fissata ex art. 309 c.p.c, dell'11 luglio 2025.
La causa va, quindi, cancellata dal ruolo ed il processo dichiarato estinto ai sensi del combinato disposto degli artt. 309 e 181 c.p.c. (nella formulazione successiva alla novella introdotta dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, conv., con mod., nella l. 133/08).
Quanto alla forma del provvedimento di estinzione, la giurisprudenza della
Cassazione è ormai costante nel senso che l'ordinanza collegiale con la quale sia stata dichiarata l'estinzione del giudizio di appello ha il contenuto decisorio di una sentenza e, quindi, ove sia sottoscritta dal solo presidente che non ne risulti pure relatore o estensore, è viziata da nullità insanabile, perché non redatta con l'osservanza delle forme di cui all'art. 132, 3° comma, c.p.c. Pertanto, nei confronti di siffatto provvedimento sono esperibili i mezzi di impugnazione correlati alla sua natura di sentenza e il vizio radicale in parola è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (tra le più recenti, cfr. Cass. 26914/20; negli stessi termini, anche 3128/08).
pag. 3/4 Per l'affermazione del tal principio anche con riguardo all'ipotesi dell'estinzione dichiarata ai sensi dell'art. 181 c.p.c., cfr. anche Cass.
21586/181.
Le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, ult. co., cpc.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza emessa dal Tribunale di Foggia in data 25 luglio 2022 nel procedimento n. 1185/2021 R.G., così provvede:
1. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 181-309 cpc;
2. spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso, nella camera di consiglio dell'11 luglio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Concetta Potito Filippo Labellarte
1 “Come è stato osservato in dottrina, dunque, in base alla disciplina suddetta, nei casi indicati alla cancellazione della causa dal ruolo consegue, come effetto automatico ex lege, l'estinzione del processo. In tal senso, il provvedimento del giudice non può differenziarsi, quoad effectum, da quello con cui è formalmente dichiarata l'estinzione. Se quindi l'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, nel caso previsto dall'articolo 181 c.p.c., nel testo vigente, è equiparabile, sul piano effettuale, all'ordinanza con cui è pronunciata l'estinzione del giudizio, deve riconoscersi che i rimedi operanti nelle due evenienze siano gli stessi. Sicché, con riguardo al detto provvedimento, troverà applicazione il principio per cui il provvedimento di estinzione del processo emesso dal giudice monocratico ha natura sostanziale di sentenza, anche se adottato con ordinanza ed è, come tale, appellabile (Cass. 12 febbraio 2016, n. 2837; Cass. 3 settembre 2015, n. 17522; Cass. 7 ottobre 2011, n. 20631)”. pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 251/2023
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati
Filippo Labellarte presidente
Alberto Binetti consigliere
Concetta Potito consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 251 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 tra
rappresentata e difesa dall'avv. Laura De Maio, Parte_1
ed elettivamente domiciliata come in atti appellante
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv. Alessandra Stasi e Federica Caporese, ed elettivamente domiciliata come in atti appellata Svolgimento del processo
Con sentenza del 25 luglio 2022, resa nel procedimento n. 1185/2021 R.G., il Tribunale di Foggia così statuiva: “rigetta le domande di parte attrice;
dichiara non luogo a provvedere sulle domande di parte convenuta;
condanna la parte attrice a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 518,00 per esborsi ed € 8000,00 per onorari, oltre i.v.a.,
c.p.a. e spese generali”.
Con atto di appello ritualmente notificato ha chiesto Parte_1
di accogliere le seguenti conclusioni: “A) Accertare e dichiarare che il preliminare 12/12/2012 oggetto di lite si è risolto per inadempimento e/o grave ritardo nell'adempimento da parte della Società, promittente venditrice, B) Per gli effetti, condannare la Controparte_2
Società appellata alla restituzione di quanto già incassato a titolo di acconto sul prezzo (Euro 55.000,00), al rimborso delle spese sostenute dall'appellante per il completamento dell'appartamento (Euro 8.401,04), al risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento, in termini di lucro cessante, da determinarsi in misura non inferiore alla differenza tra il valore commerciale del bene al momento dell'introduzione del presente giudizio e il prezzo pattuito in sede di preliminare, oltre rivalutazione ed interessi, in quanto debito di valore, ovvero, in via gradata, in quella misura che la Corte vorrà determinare equitativamente, tenendosi conto di quanto in narrativa rappresentato, oltre interessi e rivalutazione;
C) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze relative al doppio grado di giudizio”.
Si è costituito in giudizio l'appellato, chiedendo il rigetto dell'appello.
pag. 2/4 Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti, avvertite della trattazione della causa in forma cd. cartolare ex art. 127 ter cpc, all'udienza dell'11 luglio 2025, così fissata ai sensi dell'art. 309 c.p.c., non hanno depositato note scritte.
Motivi della decisione
Le parti, invitate a precisare le conclusioni ed avvertite che, in caso di mancato deposito di note scritte secondo il rito cartolare disciplinato dall'art. 127 ter cpc, la causa sarebbe stata rinviata ex art. 309 c.p.c., non hanno depositato note né all'udienza del 31 gennaio 2025, né a quella successiva, fissata ex art. 309 c.p.c, dell'11 luglio 2025.
La causa va, quindi, cancellata dal ruolo ed il processo dichiarato estinto ai sensi del combinato disposto degli artt. 309 e 181 c.p.c. (nella formulazione successiva alla novella introdotta dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, conv., con mod., nella l. 133/08).
Quanto alla forma del provvedimento di estinzione, la giurisprudenza della
Cassazione è ormai costante nel senso che l'ordinanza collegiale con la quale sia stata dichiarata l'estinzione del giudizio di appello ha il contenuto decisorio di una sentenza e, quindi, ove sia sottoscritta dal solo presidente che non ne risulti pure relatore o estensore, è viziata da nullità insanabile, perché non redatta con l'osservanza delle forme di cui all'art. 132, 3° comma, c.p.c. Pertanto, nei confronti di siffatto provvedimento sono esperibili i mezzi di impugnazione correlati alla sua natura di sentenza e il vizio radicale in parola è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (tra le più recenti, cfr. Cass. 26914/20; negli stessi termini, anche 3128/08).
pag. 3/4 Per l'affermazione del tal principio anche con riguardo all'ipotesi dell'estinzione dichiarata ai sensi dell'art. 181 c.p.c., cfr. anche Cass.
21586/181.
Le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, ult. co., cpc.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza emessa dal Tribunale di Foggia in data 25 luglio 2022 nel procedimento n. 1185/2021 R.G., così provvede:
1. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 181-309 cpc;
2. spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso, nella camera di consiglio dell'11 luglio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Concetta Potito Filippo Labellarte
1 “Come è stato osservato in dottrina, dunque, in base alla disciplina suddetta, nei casi indicati alla cancellazione della causa dal ruolo consegue, come effetto automatico ex lege, l'estinzione del processo. In tal senso, il provvedimento del giudice non può differenziarsi, quoad effectum, da quello con cui è formalmente dichiarata l'estinzione. Se quindi l'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, nel caso previsto dall'articolo 181 c.p.c., nel testo vigente, è equiparabile, sul piano effettuale, all'ordinanza con cui è pronunciata l'estinzione del giudizio, deve riconoscersi che i rimedi operanti nelle due evenienze siano gli stessi. Sicché, con riguardo al detto provvedimento, troverà applicazione il principio per cui il provvedimento di estinzione del processo emesso dal giudice monocratico ha natura sostanziale di sentenza, anche se adottato con ordinanza ed è, come tale, appellabile (Cass. 12 febbraio 2016, n. 2837; Cass. 3 settembre 2015, n. 17522; Cass. 7 ottobre 2011, n. 20631)”. pag. 4/4