Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/04/2025, n. 2517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2517 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 3088/20 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 08.10.2024
TRA
(c.f. ), rappresentata, assistita e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dall'Avv. Angelo Petrone (c.f. ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo Studio in Piazza Cavour 17 00193 Roma, giusta procura da intendersi in calce alla comparsa di costituzione
- APPELLANTE - APPELLATA INCIDENTALE
CONTRO
Cont (d'ora in poi, “ ), con Controparte_1 sede in , piazza Garibaldi n. 16, iscritta all'Albo delle Banche al n. 842 e CP_1
Capogruppo del Gruppo bancario iscritto all'Albo dei Controparte_1
Principale rag. e del Vice Direttore Centrale , CP_3 Controparte_4 rappresentata e difesa, per procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione di primo grado, dagli avv.ti Benito Perrone (c.f.: - pec: CodiceFiscale_3
- fax n. 02.86.06.56) e prof. Andrea Perrone (c.f.: Email_1
- pec: - fax n. CodiceFiscale_4 Email_2
02.86.06.56) ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, via
Nirone n. 2;
- APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 1222/19 del Tribunale di Tivoli.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha impugnato la sentenza Parte_1 numero 1222/2019 con cui il Tribunale di Tivoli, pronunciando sulle domande dalla medesima proposte nei confronti della , nonché su quella Controparte_1 riconvenzionale proposta da quest'ultima nei confronti di essa attrice ha così statuito:
“Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in accoglimento della domanda attorea di nullità degli ordini di acquisto delle obbligazioni argentine e MA, a fronte del rigetto delle connesse domande restitutorie di parte attrice e dell'accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata da controparte nei termini di cui in motivazione:
- condanna a corrispondere alla Parte_1 Controparte_1 la somma di euro 274.245,03 a titolo di ogni utilità conseguita a fronte
[...] dei suddetti investimenti, oltre gli interessi legali dalla data dei singoli accrediti al saldo;
pag. 2/14 - condanna a restituire a Parte_1 Controparte_1 gli strumenti finanziari ottenuti in cambio delle obbligazioni argentine e
[...]
MA;
- in accoglimento della domanda risarcitoria avanzata dalla parte attrice per l'inadempimento degli obblighi di correttezza e buona fede da parte dell'intermediario relativamente all'acquisto dei titoli HM OT, a fronte dell'accoglimento della riconvenzionale di controparte nei termini di cui in motivazione:
- condanna a corrispondere a Controparte_1 [...] la somma di euro 325.000,00 in ragione di quanto da questa pagato per Parte_1
l'acquisto dei titoli HM OT, oltre a rivalutazione ed interessi, dai singoli pagamenti al saldo e oltre al lucro cessante da calcolarsi sulla suddetta somma (al netto degli interessi) sulla base del rendimento medio dei titoli di Stato italiani;
- condanna a corrispondere a Parte_1 Controparte_1 la somma di euro 211.438,05 a titolo delle utilità a vario titolo
[...] conseguite in ragione del suddetto investimento, oltre interessi dal momento della riscossione di ciascuna somma al saldo;
- per l'effetto, condanna a corrispondere a controparte la somma di Parte_1 euro 25.000,00 per compensi di avvocato a titolo del 50% delle spese legali del presente giudizio.
- compensa tra le parti il restante 50% delle spese legali del presente giudizio;
- ogni altra domanda assorbita o rigettata”.
A fondamento del gravame, l'Appellante ha posto i seguenti motivi:
- Infondatezza della eccezione di prescrizione accolta dal tribunale con riferimento alla domanda di ripetizione delle somme investite nei titoli Argentina e MA.
Violazione dell'articolo 2935 c.c. e contraddittorietà della motivazione.
- In subordine al rigetto della eccezione di prescrizione: la sentenza non avrebbe dovuto nemmeno procedere alla declaratoria di nullità.
- La domanda riconvenzionale della Banca andava respinta in quanto aveva l'unico obiettivo di portare quegli importi in detrazione a quanto ex adverso preteso.
Exceptio doli.
pag. 3/14 - Sulla non raggiunta prova dell'incasso da parte dell'esponente delle cedole in ipotesi corrisposte dagli emittenti dei titoli obbligazionari.
- Sulla condanna a “restituire gli strumenti finanziari ottenuti in cambio delle obbligazioni argentine e MA”: illegittimità ed evidente contraddittorietà della sentenza.
- Riproposizione ai sensi dell'articolo 346. c.p.c. della domanda risarcitoria articolata in relazione ai titoli argentini e MA.
- Sui titoli HM: errata applicazione dell'articolo 31 comma 2 del Regolamento
Consob 11522/98 e conseguente errata identificazione della OR Parte_1 come “operatore qualificato”.
- Ancora sui titoli HM: errata quantificazione del danno.
- Riproposizione ai sensi dell'articolo 346 c.p.c. della domanda di responsabilità contrattuale per non avere la Banca informato della intervenuta variazione significativa del livello di rischio per i titoli HM.
Sulla base dei detti motivi ha rassegnato le seguenti conclusioni:
- “Piaccia alla Eccellentissima Corte di Appello di Roma adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in quantomeno parziale riforma della sentenza numero 1222/19, emessa e pubblicata il 10 novembre 2019, resa dal
Tribunale di Tivoli nella persona del giudice unico dottoressa Sibilla Ottoni, nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2133/2015 del ruolo generale per gli affari contenziosi:
- A) in via principale: accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti, la nullità inesistenza delle singole operazioni di compravendita di obbligazioni Argentina,
MA e HM OT specificamente dedotte in causa;
- B) in via subordinata: accertato, per i motivi suddetti e per gli ulteriori pure illustrati in atti, l'inadempimento di ai propri obblighi contrattuali Controparte_1
e normativi, dichiarare la risoluzione delle suddette singole operazioni di compravendita di obbligazioni;
- C) in via parimenti subordinata: accertata comunque in capo alla banca convenuta la responsabilità a titolo contrattuale e/o extracontrattuale per i fatti di causa,
pag. 4/14 condannarla all'integrale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivati all'appellante;
- D) per l'effetto e/o in ogni caso, condannare al Controparte_1 pagamento in favore della OR a titolo restitutorio e/o Parte_1 risarcitorio dell'importo di complessivi euro 732.000,00 (pari al controvalore delle illegittime operazioni dedotte in causa), ovvero della minore o maggior somma che risulterà di giustizia, oltre agli interessi legali, alla rivalutazione monetaria dai singoli addebiti al saldo e/o comunque al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non da quantificarsi nella stessa misura, oltre al lucro cessante da determinarsi sulla base del rendimento medio dei titoli di Stato dal 1999 all'effettivo pagamento, ovvero a quell'importo che la Corte riterrà congruo;
- E) in via gradata, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di
[...]
rispetto alla spiegata domanda riconvenzionale e, comunque, Controparte_1 rigettare la stessa in quanto inammissibile, infondata ed inconferente tanto in fatto quanto in diritto.
- F) In via istruttoria, disporre consulenza tecnica d'ufficio.
- In ogni caso, condannare la al Controparte_5 pagamento dei compensi professionali per l'attività svolta nel doppio grado di giudizio, oltre spese IVA, e C.P.A. e rimborso spese generali, importi da distrarre per quanto riguarda il grado di appello in favore del procuratore ad litem dell'Appellante, che dichiara di aver fatto anticipazioni”.
Si è regolarmente costituita la banca appellata la quale, ancor prima di confutare i singoli avversari motivi e chiederne il rigetto in quanto, a suo dire, infondati in fatto e diritto, ha a sia volta impugnato in via incidentale la sentenza per le seguenti motivazioni:
A) la riconducibilità alla OR degli ordini contestati. Parte_1
B) il corretto adempimento degli obblighi informativi con riferimento agli acquisti di obbligazioni HM OT.
Ha, pertanto, così concluso:
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita, Voglia l'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis,
pag. 5/14 in via incidentale, riformare la sentenza n. 1222/2019 del Tribunale di Tivoli, nelle parti e per i motivi indicati in narrativa e, per l'effetto, rigettare tutte le domande avanzate dalla OR Parte_1 in ogni caso, respingere l'appello proposto dalla OR e ogni altra Parte_1 domanda da quest'ultima riproposta ex art. 346 c.p.c. in subordine, in caso di accoglimento dell'appello avversario, confermare la condanna della OR alla restituzione di ogni utilità ricevuta in considerazione delle Parte_1 operazioni oggetto del giudizio e degli strumenti finanziari ottenuti in cambio delle obbligazioni argentine e MA, nonché delle obbligazioni HM in suo possesso al momento dell'instaurazione del giudizio ovvero di ogni utilità ricevuta in considerazione delle medesime;
Con vittoria di spese e compensi”.
Alla udienza a trattazione scritta dell'8.10.2024, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisine previa concessione die termini ex artt. 190 e 352 c.p.c.
Entrambe le parti lamentano con i rispettivi atti e partendo da interpretazioni della vicenda inerenti la complessità dei rapporti intercorsi tra le parti in un arco temporale molto lungo, ovvero dal lontano 1999, del tutto contrapposte, la erroneità della sentenza per una evidenziata contraddittorietà, in primis in relazione alla effettiva sussistenza degli ordini di acquisto e negoziazione dei titoli Bond argentini e MA che la ha fin dal Parte_1 principio negato ed alla conseguente nullità di dette operazioni, nonché al dies a quo per la decorrenza della prescrizione della proposta domanda di ripetizione da parte della banca delle somme indebitamente investite per tali titoli.
Il Tribunale, al riguardo, ha ritenuto non provati gli ordini e ne ha dichiarato, pertanto, la nullità salvo, comunque, dichiarare la intervenuta prescrizione della domanda di ripetizione in considerazione del momento degli avvenuti acquisti dei titoli (1999/2000) e della assenza di atti interruttivi, tale non potendosi comunque ritenere neanche la prima diffida del 2013 inviata dal difensore della attrice alla controparte.
Ebbene, il Giudicante ha ritenuto non provato il consenso sia perché non è stato prodotto il documento originale dei detti ordini per cui non è stato possibile effettuare una ctu. grafologica, come invece è stato possibile effettuare per gli altri ordini, all'esito del pag. 6/14 tempestivo disconoscimento delle firme apposte in calce ed ascritte alla sia Parte_1 perché essi non possono essere ricavati dal comportamento tenuto nel corso degli anni dalla predetta che non ha mai contestato alcuna operazione anche relativa ad altre operazioni, tenuto conto della circostanza, non di poco conto, che tutti gli e/c sono sempre Cont stati puntualmente inviati alla casella postamano 95 della filiale 5 di Roma di come espressamente richiesto dalla attrice in occasione della sottoscrizione del contratto relativo ad altre operazioni avvenute nel 2008 e, tanto meno, dalla circostanza che la stessa avrebbe sottoscritto la adesione volontaria all'offerta pubblica di scambio proposta dalla emittente delle obbligazioni argentine.
La decisione è stata impugnata dalla banca la quale ha, invece, ritenuto rilevanti tali circostanze sulla base della c.d. presunzione ricavabile anche dalla missiva datata 17.2.2012 del legale della attrice che contestava le perdite dei titoli ma giammai la nullità dei relativi ordini.
Ritiene il Collegio di non poter condividere tale motivo di doglianza della banca.
Vero, infatti, che secondo la disciplina dell'epoca non era prevista ad substantiam la firma scritta degli ordini di acquisto e, inoltre, era prevista la possibilità di conferire mandato per la effettuazione degli stessi anche in forma verbale, così come è altrettanto pacifico che l'obbligo di conservazione della documentazione da parte dell'intermediario fosse relativo al decennio antecedente alla domanda o, quanto meno, all'atto interruttivo, ma è altrettanto vero che in ogni caso ciò non ha fatto venire meno l'obbligo della banca di offrire la prova dell'adempimento ai propri obblighi proprio in considerazione della loro negazione da parte della Parte_1
Ciò premesso, non essendovi dubbi sulla assenza di una prova scritta, la presunzione dell'assenso da parte della attrice dovrebbe ricavarsi soprattutto dalla sua esperienza di investitore, per cui sarebbe impensabile che la stessa per oltre 15 anni si fosse disinteressata dei propri ingenti investimenti senza, addirittura, sollevare mai alcuna contestazione anche in relazione alla dedotta mancata ricezione della documentazione, laddove ella avrebbe regolarmente investito, per il tramite del proprio c/c su cui confluivano tutte le riscossioni anche delle cedole della obbligazione, mediante numerose operazioni di varia natura.
pag. 7/14 Inoltre, la avrebbe nel 2008 espressamente prestato assenso affinchè anche per Parte_1 il futuro (ovvero fino a tutto il 2015) tutte le comunicazioni venissero inviate sulla casella
Postamano 95 presso la filiale alla quale si era sempre rivolta.
Ebbene, proprio prendendo le mosse da detta ultima circostanza, va rilevato che è alla data dei presunti ordini che deve farsi riferimento e non alla data del 2008.
Ebbene, dalla documentazione versata in atti si legge come l'indirizzo presso cui inviare la documentazione bancaria fosse corrispondente al luogo di residenza della attrice, sicchè sarebbe stato necessario che, a fronte di specifica contestazione, comunque l'istituto fornisse la prova di aver provveduto a tale inoltro ed alla conseguente ricezione da parte della Parte_1
Tale circostanza è assolutamente dirimente, non potendosi ricavare l'assenso della medesima neanche dalla mancata contestazione nel corso degli anni della nullità delle operazioni dalla mancata specifica contestazione, visto che lo stesso giudicante ha evidenziato come la predetta non ne fosse a conoscenza.
Neanche è utile, per pervenire a conclusione diversa, ricordare come la stessa abbia effettuato numerosi investimenti e, dunque, ella fosse un operatore esperto e che il suo difensore nel 2012 non avesse eccepito alcunchè se non in termini di perdita degli investimenti effettuati.
Seppur potrebbero assumere valore di indizio, detti elementi debbono soccombere rispetto alle altre circostanze sopra poste in risalto dal Primo Giudice e condivise dal Collegio in sede di gravame.
In assenza di una prova certa, o quanto meno convincente che la avesse Parte_1 effettuato gli ordini relativi alle obbligazioni argentine e MA, non può che concludersi per la correttezza della decisione impugnata.
Il primo e preliminare motivo della impugnazione incidentale proposto dalla banca deve essere, pertanto, respinto.
La seconda questione, come detto in premessa, attiene al dies a quo per la decorrenza della prescrizione che il Giudice di prime cure ha individuato nella data di acquisto delle suddette pag. 8/14 obbligazioni, ovvero negli anni 1999 e 2000, pervenendo alla conclusione che, stante la assenza di atti interruttivi, la relativa eccezione sollevata dalla difesa della banca meritasse accoglimento.
La sentenza in parte non è condivisibile e va, pertanto, riformata nei termini che seguono:
l'art. 2935 c.c. dispone che “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
Ciò premesso, la più recente giurisprudenza di Legittimità, proprio con riferimento all'acquisto delle obbligazioni HM OT, ha richiamato il principio per cui il termine decennale di prescrizione ai fini dell'azione di risarcimento, decorre non dal momento dell'acquisto dei titoli, bensì da quello in cui gli investitori hanno acquisito consapevolezza della perdita effettiva subita (Cass. 32226/24).
Orbene, calando detto principio alla fattispecie in esame, avendo lo stesso Giudice di prime cure dichiarato la nullità degli ordini sul presupposto della mancata prova degli stessi fossero stati richiesti da parte della e della sicura mancata conoscenza, come del Parte_1 resto ritiene anche la Corte, delle dette operazioni di investimento, attesa la altrettanto mancata prova dell'invio alla medesima delle previste comunicazioni presso la sua residenza, ne deve conseguire che il dies a quo della decorrenza della prescrizione non poteva essere individuato nella data degli avvenuti acquisti, bensì in quella in cui la attrice ebbe ad avvertire la effettiva esistenza degli investimenti e che va individuata certamente in quella del 17.2.2012, ovvero successivamente alla diffida inviata dal legale della Parte_1 alla banca.
E' solo questo il momento i cui, infatti, si ha la certezza che la stessa ebbe a riferire di conoscere della esistenza quanto meno delle conseguenze dannose degli investimenti
MA e HM OT.
Dunque, non essendo stata contestata la circostanza che in riferimento alle obbligazioni
Argentina e MA la ebbe a trovarsi investimenti per € 413.660,00, alla Parte_1 restituzione di detto importo la banca deve essere condannata, previa detrazione della somma di € 274.245,03 a titolo di cedole incassate e rivendita dei titoli medesimi come bene specificato nella sentenza impugnata anche alla stregua di specifiche contestazioni pag. 9/14 attoree ed alla luce della documentazione in atti e con gli interessi legali dalle singole operazioni fino al saldo effettivo.
Va, al riguardo, respinto il motivo specifico proposto dalla attrice circa la mancata prova dell'incasso delle cedole nel corso dei rapporti visto che tal fine, proprio per il principio di vicinanza della prova, la documentazione offerta dalla banca, ritenuta non utilizzabile dalla predetta, è certamente probante.
La stessa S.C. infatti, pur se con riferimento alla domanda di ripetizione di indebito in tema di interessi ed altre spese non dovute applicate indebitamente dalla Banca, “ben può valorizzare altra e diversa documentazione, quale esemplificativamente e senza alcuna pretesa di esaustività, le contabili bancarie… oppure anche la stampa dei movimenti contabili risultanti a video dal data base della banca” (Cass. 32224/2020).
In parte qua, dunque, va accolto il gravame proposto dalla nei termini sopa Parte_1 specificati.
Ugualmente, va accolto l'appello proposto dalla (e sul punto vi è finanche Parte_1 condivisione dalla controparte) avverso la pronuncia di condanna emessa a suo carico per la restituzione dei titoli visto che essi sono stati venduti e il relativo importo è già stato calcolato ai fini della eccezione di compensazione proposta dall' . CP_6
Passando all'esame delle obbligazioni HM OT, il Collegio non può che richiamarsi ai suoi anche più recenti pronunciamenti.
In particolare, la banca in via incidentale ha impugnato la sentenza sul presupposto della sua ritenuta erroneità nella parte in cui il Tribunale di Tivoli “ha contestato all'intermediario di non aver informato la OR che l'emittente fosse «una banca d'affari di Parte_1 diritto statunitense», che offriva in quanto tale «garanzie di solidità e solvibilità ben minori di quelle di un classico istituto bancario italiano» (sent., p. 9) e tale omissione avrebbe impedito alla cliente di assumere una decisione di investimento adeguatamente informata”.
Controparte, invece, ha appellato la sentenza in ordine alla qualificazione che la stessa ha dato della di “operatore qualificato” (detto motivo è stato sollevato in chiaro Parte_1 caso di eventuale accoglimento del gravame ex adverso proposto) e in cui ha proceduto in modo, a suo dire non corretto, alla liquidazione del danno.
pag. 10/14 Ma, andando per ordine e prendendo ovviamente le mosse dal secondo motivo di appello della banca, la tesi dalla stessa proposta al Giudice del gravame consiste nella erroneità della sentenza di prime cure per avere essa dato risalto alla mancata informazione sulla natura di
Banca privata e di origine statunitense della emittente il cui rating, peraltro, era superiore a quello delle banche nazionali italiane al momento dell'avvenuto acquisto.
Tra l'altro, sempre secondo la difesa appellante, la sarebbe stata ben al corrente Parte_1 delle dette informazioni e, in ogni caso, non sarebbe stato provato il nesso di causalità tra il danno lamentato e la detta mancata informazione.
Orbene, ritiene il Collegio di poter condividere la sentenza appellata, non essendovi alcun dubbio che sarebbe stato in ogni caso preciso onere dell'intermediario quello di fornire all'investitore tutte le notizie relative al c.d. “rischio emittente” tra cui, appunto, quello inerente la natura privata della emittente e la sua nazionalità, essendo del tutto chiaro che detti elementi avrebbero consentito alla controparte una scelta più consapevole in ragione della minore tutela esistente nell'ambito della disciplina statunitense rispetto a quella italiana e rispetto all'investimento e alle possibili situazioni di default, come poi realmente verificatosi a distanza di poco tempo.
Non avendo l'intermediario fornito effettivamente tale prova, non poteva che essere ritenuta sussistente la sua responsabilità nei termini di cui alla decisione impugnata.
Ma, in ogni caso, ritiene la Corte che la responsabilità della banca vada individuata anche nella mancata successiva informativa sull'aumento del rischio dell'investimento nel corso del tempo in considerazione della variazione significativa del livello di rischio dei titoli a prescindere finanche dalla natura di operatore qualificato o meno della sulla cui Parte_1 natura, in ogni caso, non possono altrettanto nutrirsi dubbi in ragione delle sue documentate molteplici operazioni nel corso degli anni e della sua altrettanto provata capacità imprenditoriale che non potevano portare a ritenere che la stessa fosse un mero consumatore.
A tale proposito, essendo pacifico che non può che convenirsi sul fatto che la CP_7
abbia adempiuto al proprio obbligo di informazione nel rispetto dei principi di
[...] buona fede contrattuale anche quando ormai la situazione di default della banca americana era conclamata, è notorio anche come l'agenzia di rating Moodys già dal luglio 2007 avesse abbassato il rating del titolo MA OT da A2 a B3, mentre la valutazione del valore pag. 11/14 a rischio dal marzo 2008 evidenziava superamenti delle soglie di allarme previste da CP_8
a cui la banca aveva aderito.
[...]
Per tali motivi la censura dell'istituto deve essere respinta.
In relazione alla quantificazione del danno, poi, è opportuno richiamare, oltre alla più recente giurisprudenza sopra indicata, anche precedente la ancor più pregnante statuizione
(Cass. 17.11.2016 n. 23417) a mente della quale, al riscontro dell'inadempimento degli obblighi di corretta informazione dell'inadeguatezza dell'operazione, che gravano sull'intermediario, consegue l'accertamento in via presuntiva del nesso di causalità tra il detto inadempimento ed il danno patito dall'investitore.
Nel caso di specie, che il danno ci sia stato è rimasto provato dal fallimento stesso della banca emittente e dalla sostanziale impossibilità, o quanto meno, assai difficoltosa attività di recupero delle somme investite e, dall'altro, dalla più che ovvia rinuncia alle operazioni di investimento da parte della cliente.
Ogni altro motivo rispettivamente proposto sulle dette obbligazioni può ritenersi assorbito.
In relazione alla ritenuta non corretta quantificazione del danno, poi, la S.C. ha nuovamente ribadito, come il risarcimento del danno va calcolato in base al capitale investito, detraendo le somme già recuperate attraverso cedole e rimborsi della procedura di insolvenza. Tale metodo, del resto, tiene conto non solo del valore economico ma anche di quello di equità
(Cass. Sez. I^ n. 32226/2024).
Ne consegue, che effettivamente è inconciliabile con il riconoscimento della somma in sede di recupero dalla procedura di riparto nell'ambito della procedura fallimentare, il controvalore al momento della domanda giudiziale, verificandosi in tal modo una duplicazione della sottrazione.
Ne consegue, che , ferma restando che in ordine alla prova delle somme incassate dalla deve farsi richiamo a quanto già detto con riferimento alla prova del danno Parte_1 ricavabile dalla documentazione della banca in relazione alle precedenti obbligazioni
Argentina e MA, dalla somma iniziale riconosciuta dalle parti come investimento e pari ad € 325.000,00 va detratto l'importo incassato per le cedole ante default per € 34.014,78 ed pag. 12/14 i rimborsi parziali dopo il default per € 131.923,27, con un residuo di danni pari ad €
159.061,95, oltre rivalutazione ed interessi come da dispositivo, ferma restando la legittimazione attiva della banca che ne subisce le conseguenze economiche.
Passando alle spese del presente grado, esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo al valore medio della fascia di riferimento.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e su quello incidentale proposto dalla Parte_1 Controparte_9
.A., ogni ulteriore domanda ed eccezione disattese, così provvede:
[...]
accoglie in parte l'appello principale proposto da e, per l'effetto, a parziale Parte_1 riforma della sentenza appellata, così provvede:
in accoglimento della domanda risarcitoria proposta dalla predetta appellante, condanna la appellata a corrispondere a per l'acquisto delle obbligazioni CP_1 Parte_1
Argentina e MA, la somma di € 413.660,00 oltre rivalutazione ed interessi dai singoli pagamenti al saldo oltre al lucro cessante da calcolarsi su detta somma (al netto degli interessi) sulla base del rendimento medio dei titoli di Stato italiani;
condanna a corrispondere a , la somma di € Parte_1 Controparte_1
274.245,03 per i medesimi titoli, come da sentenza di primo grado;
rigetta la richiesta di condanna di alla restituzione delle obbligazioni Parte_1
Argentina e MA;
condanna a corrispondere alla banca appellata, in relazione all'acquisto Parte_1 delle obbligazioni HM OT la somma di € 165.938,05 oltre interessi dal momento della riscossione di ciascuna somma al saldo.
Condanna la appellata alla rifusione in favore della appella te e per essa al suo CP_1 difensore che si è dichiarato antistatario, delle spese e competenze del presente grado che liquida in €
pag. 13/14 26.155,00 per competenze, oltre spese generali, C.U., IVA e CPA come per legge.
Rigetta l'appello incidentale proposta dalla . Controparte_1
Conferma per il resto la sentenza appellata.
Dà atto della sussistenza nei confronti della appellante incidentale, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 15.4.1025.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 14/14